MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 agosto 2014, n. 24/RGS 

Modalita'  di  utilizzo  dello  speciale  ordine  di   pagamento-SOP,
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30  -
Istruzioni e chiarimenti. (14A07008) 
(GU n.212 del 12-9-2014)
 
 Vigente al: 12-9-2014  
 

 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Alle amministrazioni centrali dello Stato 
Al Consiglio di Stato 
Alla Corte dei conti 
All'Avvocatura Generale dello Stato 
Agli uffici centrali di bilancio presso le amministrazioni centrali 
Alle ragionerie territoriali dello Stato 
All'Agenzia delle entrate 
All'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
All'Agenzia del demanio 
e, per conoscenza: 
Alla Banca d'Italia 
Al Dipartimento del Tesoro 
Al Dipartimento delle Finanze 
Al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del  personale  e  dei
servizi 
 
 
Premessa. 
  In via generale, non puo' essere esclusa  la  circostanza  per  cui
un'Amministrazione dello Stato sia temporaneamente impossibilitata  a
dare corso a un'ingiunzione di pagamento, sancita da un provvedimento
giurisdizionale o da un lodo arbitrale  avente  efficacia  esecutiva,
per  la  momentanea  carenza  di   disponibilita'   finanziarie   nel
pertinente capitolo di spesa. 
  Al fine di ovviare, nel rispetto dei  diritti  del  creditore  gia'
riconosciuti in sede  contenziosa,  alla  suddetta  problematica,  la
vigente normativa consente, in presenza di  determinati  presupposti,
al  dirigente  responsabile  di  emettere  uno  speciale  ordine   di
pagamento (di seguito, SOP) rivolto alla tesoreria dello Stato (Banca
d'Italia), con il quale chiede alla stessa di effettuare il pagamento
registrandolo in conto  sospeso,  in  attesa  della  regolarizzazione
contabile  che  avverra'  non  appena  saranno  rese  disponibili  le
necessarie  risorse  sul  pertinente  capitolo.  Si  tratta   di   un
procedimento speciale - fondamentalmente correlato  a  situazioni  di
emergenza, dovendo limitare tali operazioni, costituenti  partite  in
conto sospeso, nei soli casi  dovuti  e  per  il  tempo  strettamente
necessario - finalizzato, tra l'altro, ad evitare i possibili aggravi
di  spesa  scaturenti  da  una  procedura  esecutiva  intrapresa  dal
creditore, il tutto al fine di contemperare, in pratica,  il  diritto
del medesimo creditore con le esigenze di finanza pubblica, le  quali
potrebbero essere lese, ad esempio, da un eventuale pignoramento  dei
fondi in tesoreria. 
  Cio' brevemente premesso, con la presente  circolare  si  intendono
diramare piu' esaustive indicazioni in merito agli aspetti  operativi
concernenti i SOP, non solo per quanto attiene ai presupposti per  la
loro emissione, ma anche, se non  soprattutto,  in  riferimento  alle
fasi di monitoraggio e controllo incombenti, a seconda dei casi, alle
Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) o agli Uffici  centrali  di
bilancio (UCB) competenti (d'ora in avanti,  complessivamente,  anche
«sistema delle ragionerie» oppure «uffici di controllo»), illustrando
l'intero ciclo di vita del SOP, dall'avvio del procedimento alla fase
di regolazione contabile. 
1. Quadro normativo di riferimento. 
  La norma cardine afferente ai SOP e' costituita dall'art.  14,  del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 -  modificato,  in
relazione ai profili in esame, dall'art. 147 della legge 23  dicembre
2000, n. 388, e dall'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326 - il quale, per gli aspetti qui d'interesse,  ai  commi  1  e  2,
testualmente recita: 
    «1. Le amministrazioni  dello  Stato  e  gli  enti  pubblici  non
economici completano le procedure per l'esecuzione dei  provvedimenti
giurisdizionali e dei lodi arbitrali  aventi  efficacia  esecutiva  e
comportanti l'obbligo di  pagamento  di  somme  di  danaro  entro  il
termine  di  centoventi  giorni  dalla   notificazione   del   titolo
esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo'  procedere  ad
esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto; 
    1-bis. ... (omissis); 
    2.  Nell'ambito  delle  amministrazioni  dello  Stato,  nei  casi
previsti dal comma 1,  il  dirigente  responsabile  della  spesa,  in
assenza  di  disponibilita'  finanziarie  nel  pertinente   capitolo,
dispone il pagamento mediante emissione di  uno  speciale  ordine  di
pagamento  rivolto  all'istituto  tesoriere,  da  regolare  in  conto
sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a  carico  del  fondo
previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  in  deroga
alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con  decreto  del  Ministro  del
tesoro  sono  determinate  le  modalita'  di  emissione  nonche'   le
caratteristiche dello  speciale  ordine  di  pagamento  previsto  dal
presente comma». 
  Successivamente, prima con il decreto 2 aprile  1997  del  Ministro
del tesoro e, dopo, con il  decreto  1°  ottobre  2002  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  (provvedimento   pubblicato   nella
Gazzetta ufficiale 23 novembre 2002, n. 275), sono state  dettate  le
regole   concernenti   le   modalita'   di   emissione   nonche'   le
caratteristiche  del  SOP,  atto  contenente  l'ordine   rivolto   al
tesoriere per  il  pagamento  di  somme  dovute  in  applicazione  di
provvedimenti giurisdizionali o di lodi  arbitrali  aventi  efficacia
esecutiva. Allo scopo, il  precisato  decreto  ministeriale  reca  in
allegato uno schema utilizzabile per l'emissione del SOP. 
  A valenza piu' ampia, va pure tenuta in  debita  considerazione  la
disposizione di cui all'art. 17,  afferente  alla  registrazione  dei
pagamenti in conto sospeso, del decreto 29 maggio 2007  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  (provvedimento   pubblicato   nella
Gazzetta ufficiale 16 luglio 2007,  supplemento  ordinario  n.  160),
recante le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato (ISTS). 
  Oltre  alla  normativa  di  rango  primario  e  secondario   teste'
richiamata, per illustrare la tematica, sono state  diramate,  a  suo
tempo, le seguenti circolari: 
  n. 74/RGS del 15 ottobre 1997; 
  n. 44/RGS del 4 dicembre 2002; 
  n. 27/RGS del 19 maggio 2003; 
  n. 20/RGS del 6 maggio 2004; 
  n. 22/RGS del 3 giugno 2005; 
  n. 31/RGS del 26 ottobre 2005; 
  n. 1/RGS del 12 gennaio 2010. 
  Cio' precisato,  come  pure  accennato  in  Premessa,  esigenze  di
semplificazione  amministrativa  hanno  imposto  di  addivenire  alla
emanazione  della  presente  circolare,  in  modo  da  emanare   piu'
organiche  istruzioni  in   materia,   superando   le   problematiche
risultanti  dalla  stratificazione  di  comportamenti  e  indicazioni
avvenuta nel  tempo,  anche  a  causa  del  succedersi  dei  numerosi
documenti di prassi sopra elencati. 
  Quanto  alle  modalita'  espositive,  le  questioni  trattate,  con
particolare attenzione ai temi pratici, attengono ai presupposti  per
l'emissione del SOP, agli  adempimenti  di  natura  amministrativa  e
contabile in capo alle amministrazioni  interessate,  ai  profili  di
regolazione  contabile,  agli   aspetti   generali   concernenti   il
monitoraggio e controllo e a quelli inerenti alle responsabilita'. 
2. I presupposti per l'emissione del SOP. 
  Non appare superfluo esporre che l'iter per l'emissione del SOP  e'
un procedimento che si applica  esclusivamente  alle  Amministrazioni
statali, costituendo il SOP, peraltro, un atto dovuto, sempreche'  ne
ricorrano i presupposti di legge. D'altra parte,  una  ingiustificata
inerzia  dell'amministrazione,  come  accennato,  oltre  a  ledere  i
diritti del creditore, puo' comportare maggiori oneri per la  finanza
pubblica,  con  potenziali  risvolti   in   ordine   a   profili   di
responsabilita' amministrativa del  dirigente  interessato,  preposto
all'esecuzione   della   sentenza   di   condanna   della    pubblica
amministrazione. 
  Per legittimare l'emissione  del  SOP,  comunque,  occorre  che  il
creditore provveda alla notifica della sentenza (o del lodo) - in cui
e' sancita la  condanna  al  pagamento  di  una  somma  di  denaro  -
all'Avvocatura  dello  Stato,   per   la   decorrenza   dei   termini
strettamente processuali, e alla competente amministrazione  statale,
ai fini della decorrenza dei termini per  l'esecuzione  spontanea  da
parte  della  stessa.  In  proposito,  si  sottolinea  che  la   sola
notificazione all'Avvocatura  dello  Stato  non  reca  alcun  effetto
quanto allo spatium adimplendi per l'amministrazione debitrice e  non
consente al creditore di attivare la procedura di esecuzione forzata.
A norma  dell'art.  14,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  669/1996,
occorre, invero, che il  creditore  notifichi  il  titolo  esecutivo,
comportante   l'obbligo   del   pagamento   di   somme   di   denaro,
all'amministrazione debitrice la quale, dal canto suo, ha  centoventi
giorni per adempiere. Pendente il predetto termine, il creditore  non
puo' procedere ad atti di esecuzione forzata, ne' alla notifica di un
atto di precetto. 
  Di  converso,  trascorso  senza  esiti  il  ricordato  termine   di
centoventi giorni, il creditore acquista la possibilita' di ricorrere
all'azione esecutiva. 
  Il comma 1 del menzionato art. 14, quindi, ha statuito  un  termine
di centoventi giorni per consentire alle amministrazioni dello  Stato
(per inciso, termine  che  vale  anche  per  gli  Enti  pubblici  non
economici) di ottemperare  a  provvedimenti  giurisdizionali  o  lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva, inibendo al creditore,  durante
tale periodo, l'attivazione di procedure per l'esecuzione forzata. 
  Il   successivo   comma   2,   riferendosi   esclusivamente    alle
amministrazioni  dello  Stato,  ha  stabilito  che,  in  assenza   di
disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, possa provvedersi
mediante  l'emissione  del  SOP  in  conto   sospeso.   Quanto   alla
reintegrazione dei capitoli, la stessa e' posta a carico del Fondo di
riserva per le spese obbligatorie, ora previsto  dall'art.  26  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ma  gia'  disciplinato  dall'art.  7
dell'abrogata legge 5 agosto 1978, n. 468. 
  A margine,  si  rimarca  l'esigenza  del  rispetto  delle  predette
disposizioni, soprattutto allo scopo di salvaguardare  i  profili  di
finanza pubblica, non tralasciando di  esporre  come  il  termine  di
centoventi giorni e' fissato a favore del debitore ai sensi dell'art.
1184 del codice civile, per cui va posta la  massima  attenzione,  da
parte di ciascuna amministrazione, per il  sollecito  recapito  della
sentenza  o  lodo   arbitrale   al   funzionario   responsabile   del
procedimento, onde assicurare il rispetto dell'anzidetto termine.  Ad
ogni modo, si  sottolinea  ancora  una  volta,  per  quanto  riguarda
l'ambito di applicazione del SOP, che destinatarie della disposizione
in questione sono le unita'  organizzative  appartenenti  al  settore
delle amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato  nonche'  i
funzionari delegati dell'Agenzia delle  entrate,  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, dell'Agenzia  del  demanio,  relativamente  ai
capitoli del bilancio dello Stato gestiti dalle medesime agenzie  (in
tal senso, parere n. 32882/RGS reso in data 25 marzo 2002). 
  Cio' illustrato, in ordine ai presupposti legali per l'applicazione
della norma, le  amministrazioni  dello  Stato,  in  sintesi,  devono
verificare, quale conditio sine qua non, la coesistenza dei  seguenti
due elementi: 
  a) notifica di  un  provvedimento  giurisdizionale  o  di  un  lodo
arbitrale con efficacia esecutiva; 
  b) insufficiente disponibilita' di risorse sul pertinente  capitolo
di spesa e, piu' precisamente, la ricorrenza, a seconda dei casi,  di
una delle seguenti situazioni: 
  1)  gli  ordinatori  primari  di  spesa  che  operano   presso   le
amministrazioni centrali dello Stato, gestendo direttamente le  somme
sui capitoli di bilancio, verificano immediatamente l'incapienza  del
capitolo; 
  2) gli ordinatori primari di spesa  presso  gli  uffici  periferici
delle  Amministrazioni  dello  Stato,  ricevendo   gli   stanziamenti
mediante assegnazioni ai sensi della legge 17 agosto  1960,  n.  908,
verificano l'insufficienza dei fondi assegnati; 
  3) i funzionari delegati, destinatari di ordine  di  accreditamento
in contabilita' ordinaria, verificano, solo  dopo  aver  avuto  esito
negativo alla nuova e  specifica  richiesta  di  attribuzione  fondi,
l'insufficienza di risorse sull'apertura di credito a loro favore; 
  4) i funzionari  delegati,  titolari  di  contabilita'  speciale  e
destinatari dei consequenziali ordini di accreditamento,  verificano,
solo dopo aver avuto esito negativo alla nuova e specifica  richiesta
di attribuzione fondi,  l'insufficiente  disponibilita'  di  risorse,
ferma restando la salvaguardia delle prioritarie esigenze di gestione
(quali,  ad  esempio,  il   pagamento   di   spese   obbligatorie   o
indifferibili). 
  Si soggiunge, inoltre, che il responsabile del procedimento, previo
svolgimento   dell'attivita'   istruttoria   sulla    scorta    della
documentazione in proprio possesso, emette il SOP e lo trasmette  per
il controllo preventivo di regolarita' amministrativo e contabile  al
pertinente ufficio appartenente al sistema delle ragionerie. 
3. Il ciclo di vita del SOP. 
  Preliminarmente, prima di sviluppare  la  trattazione  per  singolo
«gruppo» di  amministrazioni  interessate,  si  rappresenta  che  nel
processo di gestione del ciclo di  vita  contabile  del  SOP  possono
essere identificate, per grandi linee,  due  fasi  distinte  -  sotto
l'aspetto logico, piu' che strettamente giuridico -  emblematicamente
schematizzate nel prospetto appresso proposto. 
  Schema 1 - Ciclo di vita del SOP: procedura generale di attivazione
e regolazione di uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso da
parte dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  La prima fase attiene all'attivazione e puo'  essere  suddivisa  in
tre momenti principali: 1) emissione del SOP; 2)  invio  del  SOP  al
sistema delle ragionerie per il controllo preventivo  di  regolarita'
amministrativa e contabile,  con  contestuale  informativa,  mediante
posta elettronica certificata (PEC), alla  tesoreria  competente;  3)
invio del SOP, per il tramite  del  sistema  delle  ragionerie,  alla
tesoreria di competenza per il pagamento. 
  La seconda fase, invece,  inerisce  alla  regolazione  del  SOP  e,
parimenti, vede tre passaggi nodali: 1) richiesta di integrazione dei
fondi  occorrenti  sul  capitolo  incapiente  al  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato,  per  il  tramite   dell'UCB   di
competenza; 2) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di
variazione al bilancio dello Stato per l'integrazione dei  fondi  sul
pertinente  capitolo,  3)  emissione  del  titolo  di  spesa  per  la
regolarizzazione del sospeso da  parte  dell'amministrazione  che  ha
gia' emesso il SOP. 
  Dal punto di vista giuridico,  pero',  non  va  trascurato  che  la
richiesta di integrazione dei fondi occorrenti sul capitolo risultato
incapiente avviene contestualmente all'emissione  del  SOP,  per  cui
l'avvio delle due fasi rappresentate nello schema  e',  in  concreto,
pressoche' coevo. In proposito, si sottolinea l'esigenza, al fine  di
consentire la corretta imputazione nel  bilancio  dello  Stato  delle
somme esitate e per una maggiore trasparenza dei conti pubblici,  che
l'emissione del titolo di spesa per la regolarizzazione  del  sospeso
avvenga possibilmente entro sei  mesi  dall'emissione  del  SOP.  Dal
canto suo, una volta pagato il  SOP,  la  tesoreria,  allo  scopo  di
agevolare la sistemazione  delle  partite,  procedera',  con  cadenza
mensile  e  tramite  PEC,   a   informare   dell'avvenuto   pagamento
l'amministrazione emittente e il competente ufficio del sistema delle
ragionerie. 
  Inquadrato il contesto generale, si puo' scendere piu'  agevolmente
nella illustrazione dei procedimenti che vanno seguiti in materia  di
SOP, appresso distinti  per  amministrazioni  centrali  dello  Stato,
amministrazioni periferiche dello Stato, agenzie fiscali nonche'  per
i commissari ad acta. 
4. Attivazione e regolazione del SOP da parte  di  un'Amministrazione
centrale dello Stato. 
  Nell'ipotesi in cui risulti interessata un'Amministrazione centrale
dello Stato, la stessa deve provvedere a porre in essere le  seguenti
operazioni, rispettando un ben delineato ordine logico-formale. 
  In primo luogo, va emesso materialmente  il  SOP  -  tenendo  conto
dello schema allegato al  decreto  ministeriale  1°  ottobre  2002  -
avendo cura di  indicare  puntualmente,  oltre  agli  altri  elementi
necessari per il pagamento, gli estremi della  sentenza  o  del  lodo
arbitrale avente efficacia esecutiva  in  relazione  al  quale  viene
disposto il provvedimento.  Inoltre,  aspetto  non  meno  importante,
vanno specificati il capitolo di bilancio sul quale la spesa  avrebbe
dovuto gravare nonche', ovviamente, l'amministrazione emittente. 
  Successivamente, il SOP deve essere inviato all'UCB  di  competenza
per  il  controllo  preventivo  di   regolarita'   amministrativa   e
contabile, al quale, dopo l'esito  positivo  del  controllo,  incombe
l'onere  di  inviare  il  SOP  alla  tesoreria  competente,  per   il
pagamento. In occasione di entrambi  gli  invii,  va  data  opportuna
informativa della circostanza, tramite PEC, alla predetta tesoreria -
da parte, rispettivamente, dell'ufficio emittente, prima, e dell'UCB,
dopo - precisando l'importo da pagare, il soggetto beneficiario e  la
modalita' di pagamento. 
  Parallelamente, l'amministrazione  deve  richiedere  l'integrazione
dello stanziamento sul capitolo  risultato  carente  al  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello  Stato  -  Ispettorato  Generale  del
Bilancio per il tramite del competente UCB, indicando  l'importo  del
pagamento e  il  relativo  capitolo  di  spesa.  Detta  richiesta  e'
essenziale  ai  fini  dell'emissione  del  decreto  ministeriale   di
variazione al bilancio dello Stato, mediante prelevamento  dal  Fondo
di cui al citato art. 26 della legge n. 196/2009, anche allo scopo di
escludere che per la medesima fattispecie non risultino richieste  di
integrazione fondi o di riassegnazione di residui passivi perenti. 
  Infine,  a  seguito  del  decreto  ministeriale  di  variazione  al
bilancio dello Stato, va emesso un titolo di spesa intestato al  capo
della tesoreria competente - la tesoreria, cioe', che  ha  effettuato
il pagamento - per  la  sistemazione  del  SOP  registrato  in  conto
sospeso,   utilizzando   la   modalita'   di   estinzione   specifica
«sistemazione pagamenti urgenti», per  gestire  in  modo  puntuale  i
titoli informatici destinati alla regolarizzazione dei SOP. 
5. Attivazione e regolazione del SOP da parte  di  un'Amministrazione
periferica dello Stato. 
  Qualora, invece, risulti interessata un'Amministrazione  periferica
dello Stato, sara' l'ordinatore primario di spesa  o  il  funzionario
delegato,  a  seconda  dei  casi,  a  curare  lo  svolgimento   degli
adempimenti  amministrativo-contabili,  sostanzialmente  secondo   le
modalita' appena illustrate per le amministrazioni centrali,  tenendo
presente, pero', che nel  caso  del  funzionario  delegato  l'ufficio
emittente il SOP potrebbe avere solo un collegamento  funzionale  con
l'Amministrazione alla quale va riferita la  spesa,  essendo  proprio
quest'ultima amministrazione titolare del relativo capitolo di spesa. 
  Ad ogni modo, nella fase di emissione e regolazione del SOP occorre
considerare le seguenti specificita': 
    il SOP deve essere sempre inviato, per il controllo preventivo di
regolarita' amministrativa e contabile, alla competente RTS; 
    all'esito positivo del controllo, la RTS, unitamente  all'inoltro
del SOP alla tesoreria, dara' alla stessa la relativa  informativa  a
mezzo PEC, con l'indicazione dell'importo  da  pagare,  del  soggetto
beneficiario e della modalita' di pagamento; 
    la richiesta di integrazione dello  stanziamento  va  indirizzata
all'Amministrazione centrale di appartenenza -  ovvero,  se  diversa,
all'Amministrazione centrale titolare della gestione  del  pertinente
capitolo di spesa - che, sulla scorta dei  dati  ricevuti  e  per  il
tramite del coesistente UCB, provvedera' ad inoltrarla, distinta  per
singolo capitolo di spesa, al Dipartimento della Ragioneria  Generale
dello  Stato  -  Ispettorato  Generale  del  Bilancio.  La   predetta
richiesta, inoltre, va inviata per conoscenza alla RTS interessata. 
  Infine, segnatamente al funzionario delegato, si evidenzia  che  il
titolo  di  spesa  emesso  per  la  regolarizzazione  del   pagamento
contabilizzato in conto sospeso e' da ricomprendere  nell'elenco  dei
titoli pagati di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
6. Attivazione e regolazione del SOP da parte di un'Agenzia fiscale. 
  Nell'ipotesi siano interessate, poi, le  agenzie  fiscali  (Agenzia
entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Agenzia del  demanio),
sara' cura del proprio funzionario delegato -  limitatamente  a  quei
capitoli per i quali le anzidette agenzie  hanno  la  delega  per  la
gestione dei fondi tramite ordini di accreditamento sui capitoli  del
bilancio dello Stato - effettuare l'emissione del  SOP  e,  altresi',
eseguire i  pertinenti  adempimenti  amministrativo-contabili,  sulla
scorta delle modalita'  poc'anzi  descritte  per  le  amministrazioni
periferiche dello Stato. 
  Al riguardo, gli uffici centrali delle medesime agenzie -  in  base
alle comunicazioni ricevute dai propri uffici  periferici  nei  quali
opera un funzionario delegato -  si  occuperanno  di  effettuare  una
quantificazione per capitoli di spesa dei SOP  emessi,  informandone,
di conseguenza, il Dipartimento delle finanze. Quest'ultimo,  per  il
tramite dell'UCB presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
provvedera',  dunque,  ad  inoltrare  un'appropriata   richiesta   di
integrazione  fondi,  ai  fini  della  sistemazione  contabile  delle
partite in conto sospeso. 
7. Attivazione e regolazione del SOP  da  parte  del  Commissario  ad
acta. 
  Per gli aspetti qui d'interesse, si fa riferimento alla  nomina  di
un commissario ad acta intervenuta nel caso in cui,  sostanzialmente,
l'amministrazione sia restata  inerte  di  fronte  ad  una  pronuncia
giurisdizionale di condanna al pagamento di una somma di denaro. 
  Invero, tale figura trova esplicito riconoscimento  normativo,  per
il processo amministrativo, nell'art. 21 del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, nonche', per il processo  tributario,  nell'art.
70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  Cio' posto, a carattere generale, la posizione del  commissario  ad
acta puo' essere considerata sotto due diversi profili:  il  rapporto
con l'amministrazione sostituita e il rapporto con il giudice. 
  Dal  primo  punto  di  vista,  la  relazione  che  s'instaura   tra
l'amministrazione  statale  sostituita  e  il  commissario  ad  acta,
nominato  per  l'adozione  di  uno  specifico  atto,  e'  di   natura
intersoggettiva, e non interorganica, poiche' il commissario esercita
poteri autonomi, ancorche' aventi gli stessi effetti verso i terzi di
quelli  dell'amministrazione,  dovendo   provvedere   in   luogo   di
quest'ultima,  per  superare  la   constatata   inerzia   dell´azione
amministrativa (in proposito, tra le altre,  seppur  con  riferimento
agli enti locali, Consiglio di Stato - Sez. IV, sent. n. 327  del  21
gennaio 2013). 
  Dal secondo punto di vista, il commissario ad  acta,  nominato,  ai
sensi degli articoli 21 e 114,  comma  4,  lettera  d),  del  decreto
legislativo n. 104/2010, e' un ausiliare del giudice e titolare di un
potere che trova diretto fondamento nella  pronuncia  giurisdizionale
da portare ad esecuzione (in tal senso, Consiglio di Stato - Sez.  V,
sent. n. 1194 del 1° marzo 2012). 
  A prescindere, comunque, da tali aspetti, il commissario ad acta e'
legittimato, ricorrendone le altre condizioni, all'emissione del SOP,
ovviamente  nel  solo  caso  in  cui  l'amministrazione  inerte   sia
organicamente appartenente allo Stato. 
  Nello specifico, essendo stato il commissario ad  acta  nominato  a
fronte di un'amministrazione  risultata  inerte,  la  sua  azione  si
sostituisce a quella  dell'amministrazione  inadempiente,  anche  per
quanto attiene all'emissione  del  SOP,  rientrando  detto  atto  tra
quelli che il commissario, se necessario, puo' adottare. 
  Cio' chiarito, si precisa, ferma restando  un'eventuale  iniziativa
del commissario ad acta,  che  compete  comunque  all'amministrazione
statale sostituita richiedere l'integrazione dello  stanziamento  sul
capitolo  risultato  carente,  secondo  le  modalita'  in  precedenza
illustrate  e  sempre  avvalendosi  del  competente  UCB,   ai   fini
dell'emissione del decreto ministeriale di variazione al bilancio. 
  Menzione particolare merita, poi, il SOP emesso dal commissario  ad
acta nel giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo
n. 546/1992, per l'esecuzione di una sentenza  passata  in  giudicato
del giudice tributario. In siffatto procedimento, il  commissario  ad
acta puo'  emettere,  ricorrendone  gli  altri  presupposti,  un  SOP
(circolare 4 febbraio 2003, n. 5/E, dell'Agenzia delle entrate), allo
scopo di consentire che  il  giudicato  trovi  piena  attuazione  nei
confronti dell'Agenzia fiscale obbligata. 
  Quanto alla  fase  di  regolazione  contabile,  nel  richiamare  le
indicazioni sinora fornite, si  evidenzia  che  sara'  il  pertinente
ufficio centrale dell'Agenzia fiscale interessata  a  coinvolgere  il
Dipartimento delle finanze per attivare la richiesta di  integrazione
dello stanziamento sul capitolo risultato incapiente. 
8. Contabilizzazione e regolazione del SOP. 
  Per quanto attiene alla contabilizzazione,  il  SOP  e'  registrato
dalla Banca d'Italia tra i pagamenti in conto sospeso di cui all'art.
17 delle ISTS. In particolare, come  visto,  il  SOP  afferisce  alle
somme pagate dalle tesorerie  sulla  base  di  un  ordine  emesso  in
assenza  di  fondi  sul  pertinente   capitolo.   Ne   consegue   che
l'amministrazione statale che ricorre a tale  procedura  speciale  ha
egualmente l'obbligo di emettere, in tempi rapidi, il titolo di spesa
primario, allo scopo di regolarizzare  il  SOP  non  appena  ricevuta
l'integrazione dei fondi  tramite  decreto  ministeriale,  in  virtu'
delle previsioni dell'art. 26, comma 2, della legge n. 196/2009. 
  In concreto, le amministrazioni statali emittenti il SOP,  ai  fini
della regolazione contabile, devono provvedere a: 
    1) richiedere al Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato, con le modalita'  precedentemente  illustrate,  l'integrazione
del capitolo  di  bilancio  dello  Stato  risultato  incapiente,  per
affrontare   le   spese   urgenti   scaturenti    da    provvedimenti
giurisdizionali o da lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva; 
    2) emettere il titolo di spesa a fronte  del  pagamento  eseguito
dalla tesoreria in esecuzione del SOP,  una  volta  ripristinate  sul
pertinente capitolo le disponibilita' dei fondi necessari. 
  E'  d'obbligo  sottolineare  come  la  richiesta  di   ripiano   al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assume particolare
rilevanza, poiche' consente di porre in essere tutti  gli  interventi
per la sollecita  eliminazione  -  con  ogni  consentita  urgenza  e,
comunque, possibilmente entro sei mesi dall'emissione del SOP  -  del
«sospeso»  di  tesoreria  attraverso  le  operazioni  di  regolazione
contabile anzidette. 
9. Monitoraggio e controllo. 
  Come rappresentato, le unita' amministrative centrali e periferiche
dello Stato, ai sensi  del  decreto  ministeriale  1°  ottobre  2002,
devono inviare al competente ufficio appartenente  al  sistema  delle
ragionerie, il SOP - completo della documentazione giustificativa  e,
in  particolare,  del  provvedimento  giurisdizionale  o   del   lodo
arbitrale avente efficacia esecutiva - per  il  prescritto  controllo
preventivo, giusta statuizioni dell'art. 5  e  seguenti  del  decreto
legislativo 30  giugno  2011,  n.  123,  al  fine  di  consentire  il
pagamento  del  creditore  procedente  da   parte   della   tesoreria
competente. 
  Le RTS e gli UCB, in qualita' di uffici di  controllo,  verificano,
preliminarmente, la correttezza degli elementi indicati  nelle  varie
sezioni del SOP e accertano che  nella  causale  siano  indicati  gli
estremi del provvedimento giurisdizionale ovvero del  lodo  arbitrale
avente efficacia esecutiva, in relazione  al  quale  e'  disposto  il
pagamento (art.  1,  comma  2,  del  piu'  volte  richiamato  decreto
ministeriale 1° ottobre 2002). Nello specifico, gli anzidetti  uffici
provvedono, mediante apposite scritture, ad annotare cronologicamente
il SOP ricevuto, indicando: 
  il numero d'ordine progressivo; 
  l'ufficio emittente; 
  gli estremi del provvedimento giurisdizionale o del lodo  arbitrale
dante causa; 
  la data e il protocollo di arrivo del titolo di spesa; 
  l'importo; 
  la data e il protocollo di spedizione alla tesoreria; 
  la successiva data di reintegro dei fondi; 
  lo stato di previsione e il capitolo interessato  nonche',  qualora
il SOP sia emesso da funzionario delegato  titolare  di  contabilita'
speciale, il relativo numero e la tesoreria interessata. 
  Con l'occasione, non  appare  fuori  luogo  ricordare  che  il  SOP
costituisce un  vero  e  proprio  titolo  di  pagamento,  per  quanto
caratterizzato  da  specifiche  peculiarita'   rispetto   ai   titoli
ordinari.  Ne  consegue  che  deve  contenere  tutti   gli   elementi
essenziali che caratterizzano i titoli  di  spesa,  come  chiaramente
individuati dall'art.  71  delle  ISTS.  In  particolare,  come  gia'
ribadito piu' volte, il SOP deve contenere, tra le altre informazioni
obbligatorie, anche l'indicazione dell'amministrazione emittente e il
capitolo di spesa (o il numero  della  contabilita'  speciale  per  i
funzionari delegati titolari di questa tipologia di  conti),  per  la
corretta imputazione del pagamento. L'indicazione di questi  elementi
consente  alla  Banca  d'Italia,  in  sede  di  contabilizzazione   e
successiva rendicontazione telematica dei pagamenti in conto sospeso,
di identificare e classificare i pagamenti  effettuati  tramite  tale
procedura  sotto   il   profilo   soggettivo   e   oggettivo,   dando
l'opportunita'  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   di
monitorare il fenomeno nel suo complesso. In quest'ottica, gli uffici
appartenenti al sistema delle  ragionerie  e  deputati  al  controllo
preventivo devono verificare che sul SOP  siano  presenti  tutti  gli
elementi necessari ed, eventualmente, restituire  all'amministrazione
emittente i titoli  privi  di  dette  informazioni,  affinche'  siano
completati. Per le stesse finalita',  qualora  un  titolo  pervenisse
alla tesoreria competente per il pagamento senza l'indicazione  degli
elementi essenziali, lo stesso non potra' avere corso. 
  Specificatamente ai profili afferenti al controllo preventivo,  gli
uffici di controllo procederanno a svolgere  le  verifiche  stabilite
dal decreto legislativo n. 123/2011. 
  Sul punto, non sembra fuori luogo ricordare che, a norma  dell'art.
10, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo  n.  123/2011,  e'
radicalmente esclusa la possibilita' di disporre l'ulteriore corso di
SOP «non derivanti da provvedimenti giurisdizionali o lodi  arbitrali
aventi efficacia esecutiva». 
  Tra i riscontri da effettuare in sede di controllo  preventivo,  si
richiama  l'attenzione  su   alcuni   adempimenti   preliminari   che
l'amministrazione  emittente  il  SOP  deve  effettuare   -   dandone
dimostrazione documentale - prima di disporre il pagamento,  e,  piu'
puntualmente: 
    1) espletamento, per i  pagamenti  superiori  a  diecimila  euro,
della verifica prevista dall'art. 48-bis del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  sempreche'  ne  sussista
l'obbligo  (per  approfondimenti,  si  rimanda  alla   circolare   23
settembre 2011, n. 27/RGS); 
    2) appuramento che le somme indicate nel SOP non abbiano  formato
oggetto di certificazione del credito, ai sensi dei decreti 22 maggio
2012 e 24 settembre 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  All'esito  positivo  del  prescritto  esame,  i  citati  uffici  di
controllo appongono, su ciascun  titolo,  il  «visto  di  regolarita'
amministrativa e contabile»  attestante  l'avvenuto  riscontro  e  ne
curano l'invio - dandone  contestuale  avviso  tramite  PEC,  con  la
specifica  dell'importo,  del  beneficiario  e  della  modalita'   di
pagamento - alla competente tesoreria, mediante lettera di accompagno
in duplice esemplare. Le tesorerie forniscono riscontro dell'avvenuta
ricezione e pagamento alle  RTS  e  alle  amministrazioni  emittenti,
sempre avvalendosi della PEC. 
  Cio' esposto, gli uffici di  controllo  sono  tenuti  a  monitorare
costantemente gli sviluppi del  procedimento  di  ripianamento  delle
spese  in  conto  sospeso,  assicurando  interventi   diretti   sulle
amministrazioni emittenti - o,  comunque,  alle  quali  la  spesa  va
riferita - per la sollecita sistemazione contabile dei  pagamenti  in
discorso. Soprattutto, si rammenta  che  l'Amministrazione  emittente
deve chiedere, secondo  le  modalita'  descritte,  il  reintegro  del
pertinente capitolo di  bilancio  dello  Stato  per  poter  emettere,
successivamente, il titolo di spesa per la sistemazione contabile del
SOP. 
  Qualora, poi, il SOP risulti privo della contestuale  richiesta  di
integrazione dello stanziamento sul capitolo, gli uffici di controllo
daranno, comunque, corso allo stesso, ferma  restando  la  necessaria
verifica dei presupposti che  ne  legittimano  l'emissione.  Ad  ogni
modo, si ribadisce che resta in capo all'Amministrazione l'obbligo di
attivarsi per giungere alla regolazione contabile del SOP, alla quale
dovra' provvedersi senza ritardo. 
  Per quanto attiene all'ipotesi della notificazione  di  un  decreto
ingiuntivo per il quale si ignori  l'eventuale  avvenuta  opposizione
(il decreto ingiuntivo non opposto, come noto, acquista autorita'  di
cosa giudicata anche in relazione al titolo  dante  causa:  Corte  di
Cassazione, SS.UU., sent. n. 4510 del 1° marzo 2005 e Sez.  I,  sent.
n. 18725 del 6 settembre 2007), la possibilita'  di  dar  corso  allo
stesso,  emettendo  il  SOP,  e'  subordinata  alla  circostanza  che
l'Amministrazione  interessata  abbia  formalmente  riconosciuto   la
fondatezza della pretesa vantata  dal  creditore  procedente,  ovvero
l'Avvocatura dello Stato abbia comunicato la mancata  opposizione  al
decreto   ritualmente   notificato.   Siffatta   conclusione    trova
giustificazione,  fondamentalmente,  in  ragioni  di  semplificazione
amministrativa. 
  Con  riferimento,  poi,  al  controllo  successivo  sui  rendiconti
amministrativi del funzionario delegato emittente il SOP, in  base  a
quanto stabilito dal richiamato decreto legislativo n. 123/2011,  gli
uffici del sistema delle ragionerie avranno cura di  verificare,  tra
gli altri adempimenti, la completezza della documentazione  afferente
ai titoli di spesa emessi per la regolarizzazione del SOP. 
  Cio' posto, a carattere generale, gli uffici  di  controllo  devono
prestare  la  massima  attenzione  all'esame  dei  SOP,  attuando  un
costante  monitoraggio  sulle  relative  procedure,  allo  scopo   di
pervenire  in  tempi  ristretti  alla  definizione,  da  parte  delle
amministrazioni interessate,  delle  partite  in  conto  sospeso.  E'
opportuno ricordare, infatti, che i pagamenti  eseguiti  tramite  SOP
non hanno un immediata imputazione  nell'ambito  del  bilancio  dello
Stato, ma vengono iscritti dalla Banca d'Italia su un apposito conto,
trattandosi di pagamenti in attesa della definitiva contabilizzazione
che avverra'  solo  con  l'emissione  del  titolo  di  spesa  per  la
regolarizzazione. Da qui la  necessita',  piu'  volte  ribadita,  che
ciascuna amministrazione emittente il SOP proceda  rapidamente  -  e,
comunque, possibilmente entro i sei mesi successivi all'emissione del
SOP - a regolarizzare il «conto sospesi», al fine  di  consentire  la
corretta imputazione nel bilancio dello  Stato  delle  somme  esitate
nonche'  di  rendere  trasparente  e  leggibile  il  procedimento  di
siffatto  strumento  di  pagamento,  come  pure  raccomandato   dalla
magistratura contabile (deliberazione  n.  15/2009/G  del  2  ottobre
2009). 
  Per completezza, infine, non sembra peregrino sottolineare  che  il
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e  d'ordine,  destinato  a
reintegrare gli stanziamenti per  far  fronte  ai  pagamenti  per  la
regolarizzazione dei SOP, in linea di principio, non si palesa idoneo
a  fronteggiare  provvedimenti  esecutivi  afferenti  a  importi   di
notevole entita' e conseguenti ad esposizioni debitorie  strutturali,
per le quali occorrera', piu' opportunamente, ricercare le pertinenti
soluzioni sul piano legislativo. 
10. Aspetti concernenti ipotesi di responsabilita'. 
  Si raccomanda alle amministrazioni destinatarie della disciplina in
materia di SOP, anche allo scopo  di  salvaguardare  le  ragioni  del
creditore, di rispettare  rigorosamente  il  procedimento  delineato,
volto ad assicurare,  entro  centoventi  giorni  dalla  notifica  del
titolo esecutivo, l'adempimento dei provvedimenti  giurisdizionali  e
lodi arbitrali aventi efficacia  esecutiva,  pure  in  carenza  della
relativa disponibilita' finanziaria sul pertinente capitolo. 
  Piu' precisamente, non deve essere lasciato spirare il  termine  di
cui sopra - trattandosi, come gia'  ricordato,  di  termine  posto  a
favore del debitore ai sensi  dell'art.  1184  del  codice  civile  -
intervenendo, nel caso ne ricorresse la necessita',  per  sollecitare
la consegna della  sentenza  o  del  lodo  arbitrale  al  funzionario
responsabile del procedimento, affinche',  previo  svolgimento  della
prescritta attivita' istruttoria, si possa procedere, in presenza dei
presupposti di legge, a dare corso al pagamento tramite SOP. 
  A margine, si soggiunge che il mancato ricorso al SOP, in  presenza
dei presupposti prescritti dalla legge, puo' configurare un'omissione
di atti dovuti, riferibile al dirigente responsabile o al funzionario
delegato,  foriera  di  determinare  -  oltre  ad  un  ingiustificato
aggravio  del  procedimento  amministrativo  -  un'ipotesi  di  danno
erariale in ragione dei maggiori  oneri  addossati,  soprattutto  per
spese legali, all'Amministrazione dello Stato.  Infatti,  qualora  la
mancata emissione del  SOP  dipenda  da  una  colpevole  inerzia,  la
circostanza deve formare  oggetto  di  segnalazione  alla  competente
Procura regionale della Corte dei conti. 
11. Notazioni conclusive. 
  Si invitano le amministrazioni interessate ad apprestare per  tempo
e in modo appropriato le necessarie risorse finanziarie, onde ridurre
il ricorso ai SOP, strumento da utilizzare eccezionalmente solo nella
comprovata  impossibilita'  di  seguire  le  procedure  ordinarie  di
pagamento. 
  Infine,  nel  raccomandare  di   attenersi   scrupolosamente   alle
istruzioni fornite con la presente circolare,  non  appare  superfluo
soggiungere che,  conseguentemente,  sono  da  ritenere  superate  le
indicazioni a suo tempo fornite con le ricordate circolari n.  74/RGS
del 1997, n. 44/RGS del 2002, n. 27/RGS del 2003, n. 20/RGS del 2004,
n. 22/RGS del 2005, n. 31/RGS del 2005 e n. 1/RGS del 2010. 
  Dal canto suo, il  Dipartimento  delle  finanze,  cui  la  presente
circolare e' anche diretta, avra' cura di valutare la  necessita'  di
diramare apposite istruzioni integrative alle agenzie fiscali. 
 
    Roma, 27 agosto 2014 
 
                                   Il Ragioniere generale dello Stato 
                                                 Franco