AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Rhophylac». (14A07749) 
(GU n.239 del 14-10-2014)

 
 
 
  Estratto determinazione V & A n. 1962/2014 del 22 settembre 2014 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  «RHOPHYLAC»,
nella forma e confezione: 300 microgrammi/2 ml soluzione  iniettabile
5 siringhe preriempite; in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate,
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
      Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH, con sede legale e  domicilio
fiscale in Marburg, Emil Von Behring Strasse 76, Germania (DE); 
      Confezione: «300  microgrammi/2  ml  soluzione  iniettabile»  5
siringhe preriempite - A.I.C. n. 036161038 (in base  10)  12HKJG  (in
base 32). 
    Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Composizione: 1 siringa preriempita contiene: 
      Principio Attivo: 1500 UI (300 microgrammi) di  immunoglobulina
umana anti-D; 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: A.I.C. n. 036161038 - «300 microgrammi/2 ml soluzione
iniettabile» 5 siringhe preriempite. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: A.I.C. n. 036161038 - «300 microgrammi/2 ml soluzione
iniettabile» 5 siringhe  preriempite  -  RR:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  Titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.