MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2014 

Modifica del decreto 4 settembre 1996,  di  approvazione  dell'elenco
degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di  informazioni
ai sensi delle convenzioni per  evitare  la  doppia  imposizione  sul
reddito in vigore con la Repubblica italiana. (14A08850) 
(GU n.267 del 17-11-2014)

 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 83, lettera n) della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, il quale introduce  l'art.  168-bis  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   sono
individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato  scambio
di informazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007,  il
quale dispone che fino al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-bis  del  citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni al regime  fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; 
  Visto, in particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996, e  successive  modificazioni,  il  quale
stabilisce  la  non  applicazione  dell'imposta   sostitutiva   sugli
interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e   titoli
similari, pubblici e privati,  percepiti  da  soggetti  residenti  in
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; 
  Visto l'art. 11,  comma  4,  lettera  c),  del  menzionato  decreto
legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone  che  con  decreto  del
Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati; 
  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996, il  quale  prevede  che  le  disposizioni  recate  nei  decreti
indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi  decreti
del Ministro delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4  settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha approvato l'elenco degli Stati con i quali  risulta  attuabile  lo
scambio di informazioni ai sensi delle  convenzioni  per  evitare  la
doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; 
  Vista la legge 2 luglio  2010,  n.  118,  con  la  quale  e'  stata
ratificata la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per  prevenire  l'evasione  fiscale,
con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il  15  ottobre  2002  ed  un
Protocollo  di  rettifica  del  testo  in   lingua   italiana   della
Convenzione e del suo Protocollo aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo
2007 ed entrata in vigore il 7 febbraio 2011; 
  Considerato che la suindicata Convenzione e' finalizzata  non  solo
ad evitare le doppie imposizioni, ma  anche  a  prevenire  l'evasione
fiscale; 
  Considerato che la medesima  Convenzione  contiene  una  disciplina
sullo scambio  di  informazioni  che  consente  l'acquisizione  delle
informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
indicate nell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  239
del 1996; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   modificare,   nelle   more   della
predisposizione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze previsto dall'art. 168-bis del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  l'elenco
degli Stati approvato  con  il  citato  decreto  del  Ministro  delle
finanze  del  4  settembre  1996,  al  fine  di   procedere   ad   un
aggiornamento dell'elenco medesimo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifica dell'elenco degli Stati con i quali e' attuabile 
                     lo scambio di informazioni. 
 
  All'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze
del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del
19 settembre 1996, e' inserito il seguente Stato: «54-bis) Qatar». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 ottobre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan