PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 novembre 2014 

Ulteriori disposizioni urgenti di  protezione  civile  relative  agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26
dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel  territorio
della regione Liguria. (Ordinanza n. 207). (14A09254) 
(GU n.278 del 29-11-2014)

 
 
 
                               IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e  dal
16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 149 del 21 febbraio 2014 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal
4 al 5 e dal 16 al 20  gennaio  2014  nel  territorio  della  regione
Liguria»; 
  Considerato che con  la  sopra  citata  ordinanza  n.  149  del  21
febbraio 2014 al Commissario delegato e' stato demandato  il  compito
di provvedere alla ricognizione  dei  fabbisogni  per  il  ripristino
delle  strutture  e  delle  infrastrutture,  pubbliche   e   private,
danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle  attivita'  economiche  e
produttive, dai beni culturali  e  dal  patrimonio  edilizio  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d), della legge  24  febbraio  1992,  n.
225, come da ultimo modificata dall'art. 10, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Viste le note n. 8 e n. 9 del 6 e del 26 maggio  2014  con  cui  il
Commissario delegato ha  trasmesso  la  ricognizione  dei  fabbisogni
relativi al patrimonio pubblico, privato e produttivo; 
  Visto il decreto n. 4 del 6 maggio 2014  del  Commissario  delegato
relativo al quadro dei fabbisogni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 187 del 19 agosto 2014 recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  regione  Liguria  nelle
iniziative finalizzate a consentire il superamento  della  situazione
di  criticita'  determinatasi  a  seguito  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal
4 al 5 e dal 16 al 20  gennaio  2014  nel  territorio  della  Regione
Liguria»; 
  Considerato  che   la   regione   Liguria   sta   proseguendo   nel
completamento delle attivita' previste  nel  piano  degli  interventi
urgenti  approvato,  con   prescrizioni,   dal   Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  con
nota del 20 marzo 2014; 
  Visto l'art. 10, comma 13-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, che ha stanziato, per l'avvio degli interventi di  ricostruzione
conseguenti agli eventi di cui trattasi, la somma di euro 6 milioni; 
  Considerato che le predette risorse, derivanti dall'art.  1,  comma
346, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  confluiranno  al  Fondo
emergenze nazionali ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1,
del  decreto-legge  12  maggio   2014,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, in legge,
con modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2014,  n.  50,  recante:
«Disposizioni urgenti in  materia  tributaria  e  contributiva  e  di
rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi»; 
  Visto il decreto legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, in legge  23  giugno  2014,  n.  89  recante:  «Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale»; 
  Considerato  che  in  attuazione  delle   richiamate   disposizioni
legislative con provvedimenti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono state disposte riduzioni sullo stanziamento originario; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 settembre  2014
con cui e' stato disposto un primo stanziamento di euro 5.462.400,  a
valere  sulle  risorse  di  cui  all'art.  10,  comma   13-ter,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, cosi come rideterminato a seguito
delle richiamate riduzioni, effettuate in attuazione delle  leggi  n.
50/2014 e n. 89/2014; 
  Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di impiego del
predetto stanziamento, nelle more  del  reperimento  delle  ulteriori
risorse per  la  realizzazione  degli  interventi  di  ripristino  di
strutture e infrastrutture  danneggiate  e  messa  in  sicurezza  del
territorio, oggetto di ricognizione ai sensi dell'art.  5,  comma  2,
lettera d), della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata, quindi la necessita' di consentire alla regione Liguria,
in qualita' di amministrazione  ordinariamente  competente  ai  sensi
dell'ordinanza n. 187/2014 sopra richiamata, di avviare  i  necessari
interventi di ricostruzione; 
  Vista la nota del 14 ottobre  2014  del  Presidente  della  regione
Liguria; 
  Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota  del  28  ottobre
2014; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire  alla  regione  Liguria  di  porre  in  essere  i
necessari interventi di ricostruzione  conseguenti  agli  eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25  al  26  dicembre
2013, dal 4 al  5  e  dal  16  al  20  gennaio  2014  nel  territorio
regionale, il direttore  generale  del  Dipartimento  ambiente  della
regione Liguria,  individuato  quale  responsabile  delle  iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  regione   nel
coordinamento degli interventi ai sensi dell'ordinanza  n.  187/2014,
predispone,  entro  trenta  giorni  dall'emanazione  della   presente
ordinanza, un piano, da  sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, diretto a garantire il  rientro
dei nuclei familiari la  cui  abitazione  principale,  realizzata  in
conformita'  alla  normativa  urbanistica  ed  edilizia,   e'   stata
distrutta  e/o   resa   inagibile,   e   pertanto   destinataria   di
provvedimento di  sgombero  delle  competenti  autorita'  adottato  a
seguito degli eventi di cui in premessa. Per il rientro dei  predetti
nuclei familiari sono riconosciuti: 
  a) contributi fino al 75% delle spese sostenute e rendicontate  per
il ripristino dell'abitazione, nel limite massimo di euro 100.000,00; 
  b) per  la  delocalizzazione  delle  abitazioni  principali  ancora
inagibili ubicate in aree a rischio  idrogeologico  elevato  o  molto
elevato, un  contributo  fino  al  100%  della  spesa  sostenuta  per
l'acquisto di una nuova unita' abitativa nello stesso o in  un  altro
comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi
di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato
ai  sensi  della  legge  5  agosto  1978,  n.   457,   e   successive
modificazioni,  e  del  decreto  ministeriale  del  5  agosto   1994,
moltiplicato per la superfice  complessiva  non  superiore  a  quella
distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. 
  2. Al fine di dare avvio alla  messa  in  sicurezza  dei  territori
danneggiati  attraverso  la  realizzazione  di  interventi,  per   la
riduzione del  rischio  idrogeologico  la  Regione  Liguria  provvede
all'adozione di un Piano d'interventi, da sottoporre all'approvazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla  base  delle
segnalazioni di danno gia' pervenute ed inserite nel quadro  generale
del danno occorso di cui al decreto del Commissario delegato n. 1 del
2014 e sulla base del Piano dei fabbisogni  di  cui  al  decreto  del
Commissario delegato n. 4 del 2014. Il Piano di che  trattasi  dovra'
tenere conto, in particolare, delle infrastrutture viarie a  servizio
della collettivita'. 
  3. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  1  e  2,  si
provvede con le risorse  finanziarie  stanziate  dalla  delibera  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2014 nel limite massimo  di  euro
5.462.400.  Detto  importo  e'  trasferito  dal  Dipartimento   della
protezione civile nella contabilita' speciale n. 5803 aperta ai sensi
dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014. 
  4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 novembre 2014 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli