PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 dicembre 2014 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate al
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in
conseguenza delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nel mese di novembre 2013  nel  territorio  della  medesima  regione.
(Ordinanza n. 210). (14A09415) 
(GU n.286 del 10-12-2014)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19  novembre  2013
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio  della  regione
autonoma della Sardegna e la successiva delibera del 16  maggio  2014
con cui lo stato d'emergenza e' stato prorogato fino al  14  novembre
2014; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 122 del 20 novembre 2013, n. 137 del 13 dicembre 2013 e  n.
152 del 26 febbraio 2014; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna  con  nota
del 10 novembre 2014; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  autonoma  della  Sardegna  e'  individuata   quale
amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie  al  completamento  degli  interventi  necessari  per   il
superamento del contesto di criticita' determinatosi  nel  territorio
regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Direttore generale  della
protezione  civile  della  regione   autonoma   della   Sardegna   e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento,      sulla       base       della       documentazione
amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in
possesso dello stesso (qualora trattasi del  medesimo  soggetto),  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2 il Direttore  generale  della
protezione  civile  provvede  ad  inviare   al   Dipartimento   della
protezione civile una relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente  ordinanza  puo'
avvalersi delle strutture organizzative della regione autonoma  della
Sardegna, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e  non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Direttore di cui al comma 2 provvede  con
le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5785, aperta ai
sensi dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 122 del 20 novembre 2013, che viene al  medesimo  intestata
per diciotto  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana, salvo proroga  da  disporsi  con  successivo  provvedimento
previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare
della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il  cronoprogramma
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto
soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito  del  compimento  delle  iniziative  cui  alla
presente  ordinanza  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'
speciale, il Direttore di cui al comma 2 puo'  predisporre  un  Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio  della  regione  autonoma  della
Sardegna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza, si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, con particolare  riguardo  alle  regole
sulla concorrenza, in deroga alle sotto elencate disposizioni per  un
periodo di sei mesi decorrente  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  sulla  Gazzetta   ufficiale   della   Repubblica
italiana: 
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55,
56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76,  77,  79,  79-bis,
80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90,  91,  92,  93,  95,  96,  97,
98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126,  127,  128,
129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243; 
    decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207
per le parti necessarie all'applicazione del decreto  legislativo  n.
163/2006. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 dicembre 2014 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                    Gabrielli