AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione proroga scorte relativamente  al  medicinale  per  uso
umano «Cetirizina Sandoz» (14A09517) 
(GU n.291 del 16-12-2014)

 
 
 
         Estratto determina V & A/2357 del 10 novembre 2014 
 
    Autorizzazione della proroga scorte relativamente a: 
      Medicinale: CETIRIZINA SANDOZ. 
    Confezioni: 
      037629019 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in
blister Pvc/Alu; 
      037629021 - «10 mg compresse rivestite con film»  10  compresse
in blister Pvc/Alu; 
      037629033 - «10 mg compresse rivestite con film»  14  compresse
in blister Pvc/Alu; 
      037629045 - «10 mg compresse rivestite con film»  20  compresse
in blister Pvc/Alu; 
      037629058 - «10 mg compresse rivestite con film»  30  compresse
in blister Pvc/Alu; 
      037629060 - «10 mg compresse rivestite con film»  40  compresse
in blister Pvc/Alu; 
      037629072 - «10 mg compresse rivestite con film»  50  compresse
in blister Pvc/Alu; 
      037629084 - «10 mg compresse rivestite con film»  60  compresse
in blister Pvc/Alu; 
      037629096 - «10 mg compresse rivestite con film»  80  compresse
in blister Pvc/Alu; 
      037629108 - «10 mg compresse rivestite con film» 100  compresse
in blister Pvc/Alu; 
      037629110  -  «10  mg  compresse  rivestite  con  film»   100×1
compresse in blister Pvc/Alu. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. 
    1. E' autorizzato, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della presente determinazione, il  mantenimento  in  commercio  delle
confezioni gia' prodotte, fino alla data di scadenza  del  medicinale
indicata in etichetta, previa consegna da parte dei  farmacisti  agli
utenti, del  foglio  illustrativo  aggiornato,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 1,  commi  1,  2  e  3  della  determinazione  del
direttore   generale   dell'A.I.F.A.   concernente    «Criteri    per
l'applicazione delle disposizioni  relative  allo  smaltimento  delle
scorte dei medicinali» n.  371  del  14  aprile  2014,  adottata,  in
attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo  n.  219/2006,  cosi'
come modificato dall'art. 44, comma 4-quinquies del decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge  9  agosto
2013, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.
101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014. 
    2. In ottemperanza alle  disposizioni  richiamate  al  precedente
comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine  di  30  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  della  presente  determinazione.  Il  titolare  AIC   rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro  il
medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.