COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1 agosto 2014 

Legge  n.  443/2001  -   Allegato   infrastrutture   alla   nota   di
aggiornamento  del  documento  di  economia  e  finanza  (DEF)  2013.
(Delibera n. 26/2014). (14A09960) 
(GU n.3 del 5-1-2015 - Suppl. Ordinario n. 1)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n.  443  (c.d.  «legge
obiettivo»), e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
disposizioni   per   la   predisposizione   del    Programma    delle
infrastrutture pubbliche e private e  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di  preminente  interesse  nazionale  («Programma  delle
infrastrutture strategiche» di seguito «PIS»)  e  che  disciplina  la
procedura per eventuali integrazioni del Programma stesso, prevedendo
l'acquisizione  del  parere  di  questo  Comitato  e  l'intesa  della
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  intitolato
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare: 
  la parte II, titolo III, capo IV  concernente  «Lavori  relativi  a
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi»  e  visti  in
particolare: 
  l'art. 161, comma 1-bis, che prevede che nell'ambito del  Programma
di cui al comma 1 dello stesso art. 1 (PIS), il Documento di economia
e  finanza  (DEF)  individui,  su   proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  l'elenco  delle  infrastrutture  da
ritenersi prioritarie sulla base di  seguenti  criteri  generali:  a)
coerenza con l'integrazione con le reti europee  e  territoriali;  b)
stato  di  avanzamento  dell'iter  procedurale;  c)  possibilita'  di
prevalente finanziamento con capitale privato; 
  l'art. 161, comma 1-ter, che  prevede  che  per  le  infrastrutture
individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis siano indicate:  a)  le
opere da realizzare; b) il cronoprogramma di attuazione; c) le  fonti
di finanziamento della spesa pubblica; d)  la  quantificazione  delle
risorse da finanziare con capitale privato; 
  l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria  e  la
funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi
di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e'  demandata
la responsabilita' di assicurare la coerenza tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto  2002,
n. 190,  concernente  l'attuazione  della  legge  n.  443/2001,  come
modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione», che  all'art.  22,  ha  previsto,  in  sede  di  prima
applicazione, che i Ministeri competenti  per  materia  predispongano
una ricognizione degli interventi infrastrutturali  riguardanti,  tra
l'altro, le strutture scolastiche, la rete stradale,  autostradale  e
ferroviaria, le strutture portuali ed aeroportuali,  che  nella  fase
transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine  del  recupero  del
deficit  infrastrutturale,  siano  individuati,  sulla   base   della
sopracitata ricognizione, interventi finalizzati  agli  obiettivi  di
cui all'art.  119,  quinto  comma,  della  Costituzione,  e  che  gli
interventi da effettuare nelle aree sottoutilizzate siano individuati
nel PIS; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica» e
successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 10  «Decisione
di finanza pubblica» (DFP), rinominato successivamente «Documento  di
economia e finanza» (DEF) dall'art. 2, comma 2, della legge 7  aprile
2011, n. 39, al comma 8, dispone  che  il  programma  predisposto  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sia
allegato alla decisione stessa e che all'art. 52, comma 2, dispone  -
tra l'altro -  che  ogni  richiamo  al  Documento  di  programmazione
economico-finanziaria, di cui all'art. 3 della legge 5  agosto  1978,
n. 468 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  contenuto  in
disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, sia da
intendersi riferito al Documento di economia e finanza; 
  Visto, in particolare, l'art. 30, comma 9,  della  suddetta  legge,
che prevede la delega al Governo ad adottare un sistema  di  verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei  tempi  previsti  con  automatico
definanziamento in caso di mancato avvio delle  opere  entro  termini
stabiliti,  e  individua   principi   e   criteri   direttivi   della
programmazione fondati su: i) procedure di confronto e selezione  dei
progetti sulla base della  valutazione  ex  ante  del  fabbisogno  di
infrastrutture e servizi; ii) adozione di regole trasparenti  per  le
informazioni relative al finanziamento e ai costi delle  opere;  iii)
sistematicita'  delle  verifiche   ex   post   sull'efficacia   degli
interventi infrastrutturali; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  recante
disposizioni attuative del citato art. 30, comma 9,  della  legge  n.
196/2009, il quale stabilisce che, al fine di migliorare la  qualita'
della programmazione  e  ottimizzare  il  riparto  delle  risorse  di
bilancio, ogni Ministero debba predisporre un  Documento  pluriennale
di pianificazione (DPP), che include e rende coerenti tutti i piani e
programmi di investimento per opere pubbliche di  competenza,  e  che
prevede  all'art.  2,  comma  7,  che  per  le  opere  relative  alla
realizzazione delle infrastrutture strategiche il DPP  e'  costituito
dal PIS, la cui elaborazione deve sottostare alla valutazione ex ante
dei fabbisogni di infrastrutture e servizi come previsto dall'art. 3,
comma 4; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
anch'esso disposizioni attuative del citato art. 30, comma  9,  della
legge n. 196/2009 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato
di attuazione delle opere pubbliche, di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  dell'economia»,  convertito  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, che all'art. 18 individua  l'avvio  dei  cantieri
come leva economica in grado di aumentare i livelli occupazionali  ed
assicurare il mantenimento del sistema imprenditoriale, e come scelta
di ottimizzazione finanziaria in grado di mitigare il disallineamento
tra programmazione e capacita'  effettiva  d'investimento,  indicando
termini precisi per adempiere a prescrizioni, pena il definanziamento
dell'opera e la restituzione delle risorse ad un  Fondo  revoche  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002, supplemento ordinario), con la quale e' stato  approvato  il
1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 18  marzo  2005,  n.  3  (Gazzetta  Ufficiale  n.
207/2005),   con   la   quale   questo   Comitato   ha   preso   atto
dell'integrazione del Programma di  cui  alla  predetta  delibera  n.
121/2001, in esito alla procedura prevista dall'art. 1  della  citata
legge n. 443/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006,  n.  130  (Gazzetta  Ufficiale  n.
199/2006),  con  la  quale  questo   Comitato   ha   proceduto   alla
rivisitazione del PIS,  approvando  in  particolare  il  prospetto  -
allegato sub 1 alla delibera stessa - che  sostituisce  l'allegato  1
alla  citata  delibera  n.  121/2001  e  riportando  nell'allegato  2
l'articolazione  delle  voci  complesse  in  sub-interventi,  con  la
precisazione che ampliamenti del PIS possono essere disposti  solo  a
seguito dell'espletamento della procedura di  cui  all'art.  1  della
legge n. 443/2001, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera 28 giugno  2007,  n.  45,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all'allegato al DPEF
2008-2011; 
  Vista la delibera 4  luglio  2008,  n.  69,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all'allegato al DPEF
2009-2013; 
  Vista la delibera 6  marzo  2009,  n.  10  (Gazzetta  Ufficiale  n.
78/2009), con la quale questo Comitato  ha  preso  atto  degli  esiti
della ricognizione sullo stato di attuazione  del  PIS  di  cui  alla
delibera n. 69/2008, effettuata dal Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica (DIPE), quantificando in circa
116,8 miliardi di euro il costo delle opere fino ad allora  approvate
da questo Comitato e in 66,9 miliardi di euro la  relativa  copertura
finanziaria (41,1 pubblici e 25,8 privati); 
  Vista la delibera 15 luglio 2009,  n.  52  (Gazzetta  Ufficiale  n.
14/2010), con la quale questo Comitato ha espresso parere  favorevole
in ordine all'allegato infrastrutture al DPEF  2010-2013  predisposto
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Rilevato che il sopra citato allegato al DPEF 2010-2013  confermava
in  oltre  116  miliardi  di  euro  il  valore  delle  infrastrutture
strategiche gia' sottoposte all'esame  di  questo  Comitato  ai  fini
dell'approvazione di progetti e/o del finanziamento (c.d.  «perimetro
CIPE»), e che, per quanto riguarda  lo  stato  di  avanzamento  delle
opere del perimetro, quantificava in 49 miliardi  di  euro  il  costo
complessivo delle opere gia' avviate; 
  Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere  favorevole
in ordine all'allegato infrastrutture all'allora DFP 2011-2013; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136,  con  la  quale  questo
Comitato, ha espresso parere favorevole in  ordine  all'aggiornamento
del PIS di  cui  al  10°  allegato  infrastrutture  al  Documento  di
economia e finanza 2012; 
  Vista la nota 21 maggio 2014, n. 19623, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha   trasmesso,   ai   fini
dell'espressione  del  parere  di  cui  all'art.  1  della  legge  n.
443/2001, la documentazione istruttoria  concernente  il  sopracitato
11° allegato infrastrutture, costituita dai seguenti  documenti:  11°
allegato infrastrutture settembre 2013  -  aggiornamento;  tabella  0
«Programma delle infrastrutture strategiche»; tabella  1  «opere  del
perimetro CIPE»; 
  Vista  la  nota  consegnata  dal  Sottosegretario  di  Stato   alle
infrastrutture e trasporti in occasione della  riunione  preparatoria
di questo Comitato in data 18 giugno 2014, e acquisita al  protocollo
del DIPE al n. 2681, con la quale il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha formulato la proposta di  esame  dell'«11°  allegato
infrastrutture al Documento di economia e finanza»; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare: 
sotto l'aspetto procedurale 
  che in  data  20  settembre  2013  il  Consiglio  dei  ministri  ha
esaminato la nota  di  aggiornamento  del  DEF  2013,  inclusiva  tra
l'altro dell'11° allegato infrastrutture; 
  che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in  data  24
gennaio 2014, ha trasmesso il predetto 11° allegato  alla  Conferenza
unificata, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di  cui  all'art.  1
della legge n. 443/2001; 
  che in data 16 aprile  2014  la  Conferenza  unificata  ha  sancito
l'intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, sul
PIS allegato alla nota di aggiornamento al DEF 2013  -  11°  allegato
infrastrutture, previo contestuale, impegno del Governo ad assicurare
alcune condizioni volte, tra l'altro, a prevedere che: 
  si consideri il 12° allegato infrastrutture (e non l'11°  allegato)
quale quadro  programmatico  di  riferimento  per  la  programmazione
comunitaria 2014-2020; 
  siano inserite nel 12° allegato tutte le opere gia' previste  nelle
singole  intese  generali  quadro  gia'  firmate  e/o  in   fase   di
sottoscrizione e/o gia' approvate dalle singole regioni; 
  siano corretti nel  12°  allegato  tutti  gli  eventuali  errori  o
difformita' ancora presenti nell'11° allegato; 
  sia inserita nell'11° allegato  una  clausola  che  subordina  alla
stipula  dell'intesa  con  la  provincia  autonoma   di   Trento   la
realizzazione della Valdastico Nord; 
con riferimento all'aggiornamento del PIS 
  che la «Tabella 0» riporta l'elenco aggiornato delle opere del PIS,
con indicazione per ciascun intervento  del  soggetto  aggiudicatore,
del costo, delle disponibilita' complessive, del fabbisogno,  della/e
regione/i interessata/e, della classificazione; 
  che la dimensione finanziaria  complessiva  del  PIS  e'  di  231,8
miliardi di euro, di cui 117,9 miliardi di euro disponibili (pari  al
51per cento circa del valore del programma); 
  che il valore del PIS e' ripartito per il 48,8 per  cento  al  solo
Nord, per il 13,5 per cento al Centro e per il 31,3 per cento al Sud,
e che la  rimanente  percentuale  interessa  piu'  macro-aree,  o  e'
costituita da interventi  diffusi/multiregionali,  come  risulta  dal
prospetto sotto riportato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    che il PIS e'  rappresentato  come  elenco  delle  infrastrutture
strategiche, articolate in interventi e raggruppate per: 
  corridoi infrastrutturali (valichi, corridoio  plurimodale  Padano,
corridoio  plurimodale  Tirreno  -  Brennero,  corridoio  plurimodale
tirrenico - Nord Europa, corridoio plurimodale  adriatico,  corridoio
plurimodale  dorsale  centrale,  corridoio  trasversale   e   dorsale
appenninico); 
  ambiti puntuali (progetto salvaguardia della laguna e della  citta'
di Venezia, Ponte sullo Stretto di Messina, sistemi  urbani,  piastra
logistica della Sardegna); 
  altre famiglie di infrastrutture  individuate  su  base  settoriale
(hub  portuali,  hub  interportuali,  grandi   hub   aeroportuali   -
allacciamenti stradali e ferroviari,  schemi  idrici,  infrastrutture
energetiche,   piano   interventi   nelle   telecomunicazioni,   sedi
istituzionali); 
  che all'interno del PIS sono altresi' presenti programmi  di  opere
di  media/piccola  dimensione  che  non  sono  declinati  in  singoli
interventi  (Piccole  e  medie  opere  nel   Mezzogiorno,   Programma
interventi RFI, Programma piccoli interventi Anas, Seimila campanili,
Interventi di sicurezza in mare); 
  che il PIS registra, rispetto al 10° allegato infrastrutture al DEF
2012, l'inserimento  di  nuove  infrastrutture,  per  una  dimensione
finanziaria pari a 3,3 miliardi di euro circa (allegato 2); 
  che, nell'ambito di infrastrutture  gia'  esistenti,  sono  inoltre
inseriti ulteriori interventi,  per  un  importo  pari  a  circa  5,6
miliardi di euro (allegato 3); 
  che   si   registrano    incrementi    di    costo    di    singole
infrastrutture/interventi, rispetto alla precedente edizione del PIS,
per un importo complessivo di 5.465 milioni di euro (allegato 4); 
  che  gli  incrementi  di  costo  di   cui   all'allegato   4   sono
riconducibili a quattro tipologie: a)  ridefinizione  al  rialzo  del
costo di  interventi  mai  sottoposti  alla  approvazione  di  questo
Comitato; b) aumenti di costo gia' riconosciuti  da  questo  Comitato
con  l'approvazione  del  progetto  definitivo  o  di  varianti;   c)
aggiornamenti di costo intervenuti nel passaggio dalla  progettazione
preliminare, approvata  da  questo  Comitato,  a  quella  definitiva,
ancora da valutare in sede  di  esame  del  progetto  definitivo;  d)
riallineamenti del  costo  al  limite  di  spesa  fissato  da  questo
Comitato; 
con riferimento alla struttura e ai contenuti del PIS 
  che la dimensione finanziaria  complessiva  del  Programma  per  la
prima  volta  appare  inferiore  rispetto  alla  precedente  edizione
(2012),  principalmente  in  ragione  del  fatto  che  non  risultano
indicati i costi di opere retrocesse allo stadio  di  valutazione  di
fattibilita' e che per alcune opere non  compare  piu'  il  costo  di
realizzazione ma quello della sola progettazione; 
  che risulta cosi' compensato l'incremento di costo di alcune  opere
rispetto al 10° allegato e l'inserimento di  nuove  infrastrutture  o
interventi (+6,0 per cento circa nel complesso), di cui agli allegati
1, 2 e 3; 
  che, con riferimento alla tipologia d), dovrebbe  essere  riportato
il costo complessivo dell'opera, al lordo del  ribasso  di  gara,  da
evidenziare sempre nei quadri economici post-gara; 
  che le principali variazioni del valore del Programma rispetto alla
edizione del 2012 (10° allegato infrastrutture) sono sintetizzate nel
seguente schema: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  che le disponibilita' complessive del PIS  sono  passate  da  104,2
miliardi di euro (pari al 44 per  cento  del  valore  complessivo)  a
117,9 miliardi di euro  (pari  al  51  per  cento  circa  del  valore
complessivo), con una crescita pari al 13 per cento,  superiore  alla
crescita del valore del programma; 
  che il c.d. «perimetro CIPE», l'insieme delle opere in merito  alle
quali  questo  Comitato  ha  adottato  specifici  provvedimenti   per
approvazioni  progettuali,  assegnazione  di  finanziamenti  o  altre
disposizioni, ammonta, sulla base di elaborazioni effettuate dal DIPE
a partire dalla «tabella 0», a 134,6 miliardi di euro circa,  di  cui
90,0 miliardi di euro circa disponibili (pari al 67 per  cento  circa
del valore del perimetro stesso); 
  che la ripartizione  per  macroarea  del  valore  delle  opere  del
«perimetro CIPE» e' la seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  che nell'ambito delle disponibilita' per le opere che rientrano nel
«perimetro CIPE», la percentuale di cofinanziamento in capo agli enti
pubblici risulta complessivamente pari  a  circa  il  60  per  cento,
mentre il restante 40 per cento e' a carico dei privati. Il numero di
progetti del «perimetro CIPE» in Partenariato pubblico privato  (PPP)
e' pari a 59 su 195, per una percentuale di cofinanziamento  in  capo
agli enti pubblici di circa il 25 per cento; 
  che il fabbisogno complessivo di risorse del PIS e' quindi ora pari
a 113,9 miliardi di euro, rispetto all'importo  di  135  miliardi  di
euro evidenziato nel 10° allegato infrastrutture; 
con riferimento alle singole infrastrutture/interventi e programmi 
  che per alcuni  interventi  il  totale  delle  risorse  disponibili
risulta maggiore del costo; 
  che nell'ambito della infrastruttura «Napoli metropolitana» non  e'
stato riportato l'intervento «Linea 1 della Metropolitana di  Napoli,
tratta  Dante,  Garibaldi,  Centro  direzionale»,  presente  nel  10°
allegato con un costo di 1.473 milioni di euro; 
  che, in merito ai programmi di interventi contenuti  nel  PIS,  non
sono stati riportati, senza  motivazioni  specifiche,  gia'  dal  10°
allegato, i seguenti programmi:  «Piano  straordinario  di  messa  in
sicurezza degli edifici scolastici» e «Edilizia carceraria», presenti
nell'8° allegato e inclusi nel PIS  con  specifici  provvedimenti  di
legge; 
  che nel PIS compaiono piu' di 80 interventi con costo pari a  zero,
la qual cosa impedisce di  quantificare  con  precisione  l'effettivo
valore del PIS; 
  che la «Tabella  0»,  non  riporta  l'indicazione  dello  stato  di
avanzamento  degli  interventi,  indicazione   invece   presente   in
precedenti versioni dell'allegato  e  comunque  necessaria  ai  sensi
dell'art. 10, comma 8, della legge n. 196/2009; 
  che l'analisi dello  stato  di  avanzamento  delle  opere  inserite
nell'11° allegato infrastrutture,  effettuata  dal  RIPE  sulla  base
delle tabelle incluse nel Documento di settembre 2013, evidenzia  che
il 70 per cento circa del  valore  delle  opere  riguarda  interventi
ancora in fase di definizione progettuale (progettazione  preliminare
o definitiva o valutazione di fattibilita'), il 24 per cento circa e'
in fase di realizzazione  (opere  affidate,  in  attesa  di  progetto
esecutivo o di consegna dei lavori, in  progettazione  esecutiva,  in
realizzazione),  il  6  per  cento  circa  riguarda  opere   concluse
(ultimate, in collaudo  o  in  esercizio),  cosi'  come  risulta  dal
seguente Prospetto sintetico: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  che si evidenzia un aumento del valore  delle  opere  ultimate,  in
collaudo e in esercizio e  una  contestuale  diminuzione  del  valore
delle opere affidate, in attesa di progettazione esecutiva o consegna
lavori, in progettazione esecutiva e in realizzazione; 
  che  l'aumento  di  valore  delle  opere  in  fase  di  studio   di
fattibilita',  progettazione   preliminare   o   definitiva   e'   da
attribuirsi principalmente alla retrocessione di opere in  precedenza
collocate in una  fase  piu'  avanzata  e  all'inserimento  di  nuove
infrastrutture o interventi; 
con riferimento a linee strategiche e obiettivi di programmazione 
  che  il  combinato  disposto  delle  sopra  citate  norme  (decreto
legislativo n. 163/2006, leggi n.  42/2009  e  n.  196/2009,  decreti
legislativi n. 228/2011 e  n.  229/2011,  decreto-legge  n.  69/2013)
delinea  i  principi  alla  base  della  programmazione  delle  opere
pubbliche; 
  che il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  specifica
nell'11° allegato elementi strategici e programmatori integrativi del
suddetto sistema di  norme,  finalizzati  alla  individuazione  delle
opere prioritarie e basati su: lo stato dell'erogazione  degli  stati
di avanzamento lavori (SAL)  e  la  capacita'  di  attrarre  capitali
privati, con l'obiettivo di  limitare  a  regime  il  cofinanziamento
pubblico delle opere strategiche al 30 per cento; 
  che le «priorita' funzionali» illustrate  nell'allegato,  anche  ai
fini della definizione delle esigenze finanziarie,  individuano,  tra
l'altro, le seguenti opere e attivita': 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  che complessivamente le infrastrutture e i programmi inclusi tra le
«priorita' funzionali» hanno un valore di 54,2 miliardi di euro, pari
al 23 per cento del valore del Programma, di  cui  31,8  disponibili,
con un fabbisogno di risorse equivalente a  22,4  miliardi  di  euro,
pari al 18 per cento circa del fabbisogno complessivo; 
  che, anche considerando che tale sottoinsieme comprende  interventi
gia'  ultimati,  la   frazione   del   Programma   individuata   come
prioritaria, riferita ad  un  periodo  di  programmazione  triennale,
appare ancora molto ampia per dimensione e impegno finanziario; 
  che, considerata la difficolta' di conciliare i succitati indirizzi
programmatici  con  l'evoluzione   delle   intese   generali   quadro
Stato-regioni a partire dal  2001,  il  sistema  di  priorita'  sopra
delineato e' stato comunque tradotto solo parzialmente nel PIS; 
  che  non  sono  esplicitati  gli  obiettivi   e   i   criteri   che
sovraintendono   l'inserimento   o   la   esclusione   nel   PIS   di
infrastrutture o sottoprogrammi  infrastrutturali  e  che,  per  ogni
nuovo inserimento  o  esclusione,  dovrebbero  essere  sinteticamente
indicate  in  una  apposita  scheda   le   ragioni   che   sottendono
l'operazione; 
  che,  con  specifico  riferimento  ai  sottoprogrammi,   dovrebbero
essere: i) indicati con precisione i  «confini»  del  sottoprogramma,
riportando  se  necessario  in  apposito  allegato   l'elenco   degli
interventi  che  ne  fanno  parte;   ii)   chiarito   l'impatto   che
l'inserimento comporta ai fini dell'utilizzo  delle  procedure  della
legge obiettivo, che richiedono l'approvazione dei progetti da  parte
di questo Comitato; 
  che la sfida per le prossime edizioni del Programma  dovra'  essere
proprio la sua razionalizzazione  e  prioritarizzazione,  anche  alla
luce degli obiettivi per il quinquennio riportati nell'11°  allegato,
che riguardano azioni normative, di riforma regolatoria e volte  alle
priorita' infrastrutturali; 
  che l'insieme di norme e principi sopra delineato  con  riferimento
alle linee strategiche e obiettivi di programmazione induce  a  poter
definire alcuni criteri di classificazione - finalizzati a elevare il
grado di coerenza interna del sistema di  priorita'  e  a  conseguire
classificazioni  univoche  delle  opere  -  cosi'  come   prospettati
nell'allegato 5 alla presente delibera; 
  che, a tale scopo, e' essenziale che sia rafforzata la funzione  di
coordinamento  strategico  di  questo  Comitato  sui   documenti   di
programmazione  infrastrutturale  nel  campo  della  mobilita',   dei
trasporti, della logistica, dell'ambiente e  territorio,  nonche'  in
materia di energia, tra cui in particolare  il  Piano  nazionale  dei
porti, il Piano nazionale degli aeroporti, il Piano della logistica e
i  Piani  volti  a  determinare  gli  indirizzi   generali   per   il
coordinamento della politica nazionale con le politiche comunitarie; 
  Ritenuto  di  includere,  tra  gli  obblighi  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  quello  di  assicurare  a  questo
Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti  per  contenuti  e
modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti  pubblici
di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3327,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari  di
Stato presenti; 
 
                      Esprime parere favorevole 
 
ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.   443/2001   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  in  ordine   al   Programma   delle
infrastrutture strategiche di cui  al  documento  sopra  specificato,
predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  con
le osservazioni sopra riportate; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il Programma  delle  infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
«tabella 0» trasmessa con la nota 21 maggio 2014, n. 19623, citata in
premesse, e' riportato nell'allegato 1, che  forma  parte  integrante
della presente delibera. 
  2. L'aggiornamento di  cui  al  punto  1  non  comporta  assunzione
immediata di impegni di spesa, posto che - ai sensi  della  normativa
richiamata in premessa - l'approvazione dei  progetti  delle  singole
opere e/o l'ammissione  a  finanziamento  deve  essere  disposta  con
specifiche delibere di questo Comitato, che si riserva nell'occasione
di   procedere   alla   ricognizione   delle   fonti   di   copertura
effettivamente disponibili. 
  3.  In  attuazione  dell'intesa  resa  dalla  Conferenza  unificata
Stato-regioni-provincie autonome del 16 aprile 2014, il 11°  allegato
infrastrutture  dovra'  contenere  una  clausola  che  subordini   la
realizzazione della Valdastico Nord alla stipula dell'intesa  con  la
provincia autonoma di Trento. 
  4.  In  attuazione  dell'intesa  resa  dalla  Conferenza  unificata
Stato-regioni-provincie autonome del 16 aprile 2014, il 12° allegato,
da  sottoporre  al  rilascio  dell'intesa  da  parte  della  medesima
Conferenza  unificata,  costituisce  il   quadro   programmatico   di
riferimento per la programmazione comunitaria 2014-2020. 
  5.  Per  le  opere  della  «tabella  0»  sprovviste   di   progetto
preliminare approvato da questo Comitato, la mancata trasmissione  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   del   progetto
preliminare o definitivo ai sensi della parte II,  titolo  III,  capo
IV, del decreto legislativo n. 163/2006 entro  il  mese  di  dicembre
2014, costituisce automatica causa di decadenza dal  programma  delle
infrastrutture strategiche. 
  6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente  delibera
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dovra' trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica la «tabella 0» di cui al punto
1 con l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi. 
  7. In occasione dell'elaborazione del 12°  allegato  infrastrutture
al Documento di economia  e  finanza  2014,  si  terra'  conto  delle
seguenti indicazioni: 
  esplicitare  gli  obiettivi  e   i   criteri   che   sovraintendono
all'inserimento  o  alla  esclusione  dal  Programma   infrastrutture
strategiche   di   ogni   singola    infrastruttura    o    programma
infrastrutturale. Per i programmi si  dovra'  riportare  in  apposito
allegato l'elenco degli interventi, identificati dal relativo  Codice
unico di progetto, che  riporti  costi,  disponibilita'  e  stato  di
attuazione; 
  riportare nel 12° allegato che, come previsto all'art. 2, comma  7,
del  decreto  legislativo  n.  228/2011,  costituisce  il   Documento
pluriennale  di  pianificazione  per   le   opere   strategiche,   la
valutazione ex  ante  dei  fabbisogni  di  infrastrutture  e  servizi
prevista dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto; 
  inserire  una  tabella  delle  opere  ultimate,  collaudate  e   in
esercizio e indicare, per  le  altre  opere,  previa  definizione  di
opportuni criteri coerenti con quanto indicato  nell'allegato  5,  un
ordine di priorita'  1  o  di  priorita'  2,  tenuto  altresi'  conto
dell'impegno delle regioni a valere su risorse incluse in  piani  e/o
programmi  finanziati  anche  con  il  ricorso  a  fondi  europei  di
competenza regionale; 
  riportare in «tabella 0»  gli  stati  di  avanzamento  procedurale,
fisico e finanziario degli interventi; 
  riportare,  nella   colonna   «fabbisogno»   della   «tabella   0»,
l'eventuale eccedenza delle risorse  disponibili  rispetto  al  costo
dell'opera con segno negativo, ai fini di un corretto  computo  delle
disponibilita' del Programma; 
  riportare nelle tabelle il costo complessivo delle opere  al  lordo
del ribasso d'asta, come risultante dai quadri  economici  a  seguito
dell'aggiudicazione; 
  ove non sia possibile stabilire il costo di un intervento,  o  tale
costo non sia  incluso  nella  «tabella  0»,  escludere  quest'ultimo
intervento esplicitamente dal Programma,  al  fine  di  rappresentare
correttamente il valore dello stesso; 
  riportare nelle tabelle l'ammontare del finanziamento privato; 
  riportare  un  prospetto  sintetico  con  le  risorse   annualmente
destinate al Programma delle infrastrutture strategiche dal  2001  ad
oggi e un prospetto con  i  fabbisogni  finanziari  del  triennio  di
riferimento articolato per annualita'  e  infrastrutture  o  famiglie
infrastrutturali. 
  8.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'
assicurare a questo Comitato, per le opere di cui al punto 1,  flussi
costanti di informazioni coerenti per contenuti e  modalita'  con  il
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al  citato
art. 1 della legge n. 144/1999. 
 
                               Invita 
 
il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  a  sottoporre  a
questo Comitato, compatibilmente con i tempi di elaborazione del  12°
allegato infrastrutture, i piani e programmi di intervento settoriale
- quali Piano nazionale porti, Piano nazionale aeroporti, Piano della
logistica - e i documenti di indirizzo generale per il  coordinamento
della politica nazionale di settore con le politiche comunitarie,  ai
fini  della  verifica  della   coerenza   complessiva   dell'impianto
programmatico. 
    Roma, 1° agosto 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
3876