N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 febbraio 2014

Ricorso per conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria  il  14
febbraio 2014 (della Regione Liguria). 
 
Finanza  pubblica  -  Verifica  sulla  regolarita'   della   gestione
  amministrativo-contabile attivata presso la Regione Liguria dal MEF
  - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  Relazioni
  effettuate dai Servizi ispettivi in materia  di  scostamento  dagli
  obiettivi di finanza  pubblica  nelle  quali  sono  state  rilevate
  criticita' sulla gestione regionale dell'attivita' finanziaria e di
  bilancio e su quella del personale - Nota del  Ragioniere  generale
  dello Stato di trasmissione delle relazioni, con la quale si invita
  la Regione ad  adottare  provvedimenti  correttivi  -  Invio  delle
  relazioni alla Procura regionale della Corte  dei  conti,  ai  fini
  dell'accertamento di eventuali responsabilita' per danno erariale -
  Ricorso per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  proposto  dalla
  Regione Liguria - Denunciata  illegittimita'  degli  atti  adottati
  dagli organi statali ai sensi dell'art.  14,  comma  1,  lett.  d),
  della legge n. 196 del 2009, applicabile  alle  Regioni  a  statuto
  ordinario e a statuto speciale e alle Province  autonome  ai  sensi
  dell'art. 5 del d.lgs.  n.  149  del  2011,  nel  testo  introdotto
  dall'art. 1-bis, comma  4,  del  decreto-legge  n.  174  del  2012,
  dichiarato poi costituzionalmente illegittimo in  parte  qua  dalla
  sentenza n. 219 del 2013 - Invasione della  sfera  di  attribuzioni
  costituzionali della Regione ricorrente - Denunciata illegittimita'
  costituzionale dell'art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165  del  2001,
  ai cui sensi e'  stata  eseguita  l'ispezione  sulla  gestione  del
  personale, per le medesime ragioni a base della sentenza n. 219 del
  2013 - Richiesta alla Corte costituzionale  di  dichiarare  "previa
  dichiarazione  di  nullita'  e/o   di   annullamento   degli   atti
  provenienti dagli organi statali (...) e previa  delibazione  della
  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 5, del
  d.lgs. n. 165 del 2001 (...), che non spetta allo  Stato  (...)  il
  potere di effettuazione di verifiche ispettive nei confronti  della
  Regione Liguria con riguardo agli scostamenti  dagli  obiettivi  di
  finanza pubblica e alla gestione del personale  regionale,  e/o  di
  imporre obblighi alla Regione all'esito di tali verifiche. 
- Nota del Ragioniere Generale dello Stato del  14  maggio  2013,  n.
  41906; Nota del Ragioniere Generale dello  Stato  del  26  novembre
  2013, n. 97572; Relazioni dei Servizi ispettivi di finanza pubblica
  del MEF del 15 ottobre 2013. 
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119; legge 31 dicembre 2009, n.
  196, art. 14, comma 1, lett. d); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.
  60, comma 5. 
(GU n.12 del 12-3-2014 )
    Ricorso proposto  da  Regione  Liguria  (P.IVA  00849050109),  in
persona  dal  Presidente  della  Giunta  Regionale  Claudio  Burlando
elettivamente domiciliato in Roma  Viale  Giulio  Cesare  14/4  sc  A
presso lo studio dell'Avvocato Gabriele  Pafundi  del  foro  di  Roma
(PFNGRL57B09HSO1K, pec: gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org;  fax:
06.3212646) che la difende per procura a margine  del  presente  atto
unitamente  all'Avvocato  Luigi  Cocchi  del  foro  di  Genova  (C.F.
CCCLGU46T19D969E;    PEC:    luigi.cocchi@ordineavvgenova.it;    Fax:
010541994); 
    Contro: 
        il Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la sua  sede
in Roma Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma; 
        il Ministro dell'Economia e delle Finanze presso la sua  sede
in Roma Via XX Settembre 97, 00187 Roma; 
        il Ragioniere Generale dello Stato presso la sua sede in Roma
Via XX Settembre 00187 Roma; 
    per la declaratoria di nullita' e/o l'annullamento per difetto di
attribuzione: 
        1) della nota del Ragioniere Generale dello Stato  26/11/2013
n. 97572 avente ad oggetto «Verifica amministrativa contabile  presso
la Regione Liguria»; 
        2) per quanto di ragione, della nota 14/5/2013 del Ragioniere
Generale dello Stato; 
        3) delle relazioni ispettive redatte dagli ispettori del  MEF
in  data  15/10/2013,  in  esito  a  verifiche  eseguite  dal  giorno
20/5/2013 al giorno 27/6/2013, aventi ad oggetto: 
          a) l'una, la  verifica  in  materia  di  scostamento  dagli
obiettivi  di  finanza  pubblica  sotto  il   profilo   contabile   e
finanziario; 
          b) l'altra, la verifica in  materia  di  scostamento  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  con  riguardo  alla  gestione   del
personale. 
 
                                Fatto 
 
    Regione Liguria e' stata destinataria della nota  26/11/2013  del
Ragioniere Generale dello Stato, con la quale le sono state trasmesse
le relazioni in data 15/10/2013 redatte in esito a verifica ispettiva
in materia di scostamento dagli obiettivi di finanza  pubblica  e  di
gestione del personale,  con  le  quali,  e  per  quanto  qui  assume
rilievo: 
        a) si affida all'iniziativa di Regione Liguria l'adozione  di
provvedimenti idonei all'eliminazione delle criticita' rilevate nella
predette relazioni, ed e' formulato un (perentorio) invito  all'invio
dei relativi elementi informativi al  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato, con la prescrizione del rispetto dell'ordine  e
del contenuto dei singoli rilievi; 
        b)  si  provvede  all'invio  delle  relazioni  alla   Procura
Regionale della Corte  dei  Conti  per  l'accertamento  di  eventuali
responsabilita' di  danno  erariale  ed  alla  Sezione  regionale  di
controllo della Corte dei Conti, in conformita' al disposto  del'art.
60, comma 5, del decreto legislativo165/2001; 
        c) si prefigura l'obbligo di assunzione  di  iniziative  («si
resta in attesa di conoscere l'esito») per sanare  le  situazioni  di
criticita' emerse dall'ispezione. 
    Dall'esame delle relazioni trasmesse,  entrambe  sottoscritte  il
15/10/2013, emerge  che,  fermo  l'oggetto  generale  della  verifica
ispettiva (scostamento dagli obiettivi  di  finanza  pubblica),  esse
hanno ad oggetto: 
        i) la verifica  di  eventuali  scostamenti  finanziari  dagli
obiettivi  di  finanza  pubblica  sotto  il  profilo  di  bilancio  e
finanziario; 
        ii) la verifica delle spese  di  personale,  con  particolare
riguardo agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati. 
    Dagli atti  emerge  ancora  che  l'attuazione  e  lo  svolgimento
dell'attivita' ispettiva nei confronti di Regione Liguria pretende di
rinvenire le sue  fonti  normative  di  legittimazione  degli  organi
statali: 
        nell'art. 14, comma 1, lett. d) L. 196/2009; 
        nell'art. 60, comma 5, del decreto legislativo165/2001. 
    La relazione sulle problematiche finanziarie, dopo aver  permesso
una valutazione generale  e  di  complessiva  solidita'  finanziaria,
riferita all'analisi dei dati di bilancio per  il  periodo  2008/2012
(tra l'altro pertinenti  a  bilanci  gia'  sottoposti  con  riscontro
positivo al  controllo  della  Sezione  di  controllo  della  Sezione
Giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti)  segnala  alcune   pretese
criticita' con riguardo ad una serie di temi quali: 
      
 
=====================================================================
|           |                                  |     Riferimento    |
|   Numero  | Descrizione sintetica dei rilievi|     normativo      |
+===========+==================================+====================+
|           |Necessita' di riassorbire il      |                    |
|           |disavanzo sanitario mediante il   |                    |
|           |conseguimento dei maggiori        |                    |
| 1         |economie                          |                    |
+-----------+----------------------------------+--------------------+
|           |Progressivo peggioramento della   |                    |
|           |situazione economico-patrimoniale |                    |
|           |delle societa' partecipate (in    |                    |
|           |particolare. ARPAL ED ARTE) e     |                    |
|           |mancata conciliazione tra debiti e|                    |
|           |crediti reciproci iscritti nei    |Art. 82 della legge |
|           |bilanci societari ed in quello    |Regione Liguria     |
| 2         |regionale.                        |26/3/2002 n. 15.    |
+-----------+----------------------------------+--------------------+
|           |Grave indebitamento bancario a    |                    |
|           |carico dell'Azienda regionale     |                    |
|           |territoriale per l'edilizia (ARTE)|                    |
|           |della Provincia di Genova         |                    |
|           |conseguente all'esecuzione del    |                    |
|           |contratto di acquisto da parte di | Corte dei Conti -  |
|           |ARTE di rilevantio beni immobili  |Sezione di controllo|
|           |di proprieta' della Regione e di  |parere n. 531 del   |
| 3         |diverse ASL Liguria (pag. 64-65). |18/10/2011.         |
+-----------+----------------------------------+--------------------+
|           |Anomala contabilizzazione e       |                    |
|           |mancato pareggio della partite di |                    |
|           |gito nel periodo 2009-2011 con    |                    |
|           |impegni di spesa superiori agli   |                    |
|           |acceramenti in entrata (pag.      |                    |
| 4         |71-72).                           |                    |
+-----------+----------------------------------+--------------------+
|           |Sensibile peggioramento della     |                    |
|           |situazione economico-patrimoniale |                    |
|           |della Regione con una differenza  |                    |
|           |tra attivita' e passivita'        |                    |
|           |iscritte in bilancio pari a 277   |                    |
| 5         |milioni di € (pag. 78).           |                    |
+-----------+----------------------------------+--------------------+
|           |Criticita' varie in materia di    |                    |
|           |residui: a) mancata tramissione   |                    |
|           |alla competente Procura della     |                    |
|           |Corte dei Conti dell'elenco dei   |                    |
|           |residui attivi dichiarati         |                    |
|           |abbandonati al fine di verificare |                    |
|           |eventuali responsabilita' in      |                    |
|           |ordine alla perdita del credito;  |                    |
|           |b) mancata deliberazione di       |                    |
|           |abbandono da parte della Giunta   |                    |
|           |regionale per taluni residui      |                    |
|           |attivi ritenuti dalle strutture   |                    |
|           |reginali pescritto insussistenti; |                    |
|           |c) necessita' di effettuare un    |                    |
|           |riaccertamento dei residui attivi |                    |
|           |e passivi in considerazione della |                    |
|           |presenza in bilancio di voci      |                    |
|           |risalenti nel tempo, al fine di   |                    |
|           |verificare l'effettiva sussistenza| Art. 228 comma 3   |
|           |di reali regioni di credito e di  |del d.lgs 18/8/2000 |
| 6         |debito (pag. 79-87).              |n. 267.             |
+-----------+----------------------------------+--------------------+
|           |                                  |Artt. 119 comma 6   |
|           |                                  |della Costituzione; |
|           |                                  |Art. 30 comma 15    |
|           |                                  |della legge         |
|           |                                  |27/12/2002 n. 289;  |
|           |                                  |Art. 3 comma 16 e 21|
|           |Illegittimo ricorso               |della legge         |
|           |all'indebitamento per finanziarie |24/12/2003 n. 350;  |
|           |spese non qualificabili come si   |Art. 36 della legge |
|           |investimento in violazione della  |Regione Liguria     |
| 7         |«golden rule» (pagg. 116-118).    |7/5/2002 n. 4.      |
+-----------+----------------------------------+--------------------+
|           |Mancata costituzione di un        |                    |
|           |apposito fondo rischi per far     |                    |
|           |fronte alle eventuali maggiori    |                    |
|           |uscite derivanti dalle operazioni |                    |
|           |di finanza derivata poste in      |                    |
|           |essere dalla Regione, con         |                    |
|           |particolare riguardo al «Credit   |                    |
|           |Default Swap» tenuto conto degli  |                    |
|           |elevati rischi connessi alla      |                    |
|           |complessita' di tale tipologia di |Art. 41 della legge |
| 8         |operazioni (pagg. 119-139).       |28/12/2001 n. 448.  |
+-----------+----------------------------------+--------------------+
 
    La relazione per la parte concernente la «gestione del personale»
(non solo l'applicazione degli  accordi  collettivi)  ha  evidenziato
ancora numerose criticita' cosi' sintetizzabili: 
      
 
=====================================================================
|            |   Descrizione sintetica del   |                      |
|   Numero   |            rilievo            | Riferimento normativo|
+============+===============================+======================+
|            |Mancato  rispetto del principio|                      |
|            |di adeguato accesso            |                      |
|            |dall'esterno  in materia di    |                      |
|            |assunzioni di personale (pagg  |Art. 35 del d.lgs     |
|1           |6-7).                          |30/3/2001 n. 165;     |
+------------+-------------------------------+----------------------+
|            |Mancato conseguimento          |                      |
|            |dell'obiettievo della          |                      |
|            |progressiva riduzione della    |                      |
|            |spesa di personale rispetto    |                      |
|            |agli esercizi precedenti ed    |                      |
|            |errata mobilita' di calcolo in |                      |
|            |contrasto con l'orientamento   |                      |
|            |del Ministero dell'economia e  |                      |
|            |delle finanze e della          |Art. 1 comma 557 della|
|            |magistratura contabile (pagg.  |legge 27/12/2006 n.   |
|2           |13-17).                        |296;                  |
+------------+-------------------------------+----------------------+
|            |                               |Legge Regione Liguria |
|            |                               |17/8/2006 n. 25; Legge|
|            |                               |Regionale Liguria     |
|            |                               |28/6/2011 n. 16; Art. |
|            |                               |40 comma 3-quinquies  |
|            |                               |del d.lgs 30/3/2001 n.|
|            |Illegittima integrazione con   |165; Art. 9 comma     |
|            |leggi regionali del fondo      |2-bis del d.l.        |
|            |per il trattamento accessorio  |31/5/2010 n. 78,      |
|            |della dirigenza e del personale|convertito nella legge|
|            |del comparto, in contrasto con |30/7/2010 n. 122; Art.|
|            |la normativa nazionale e la    |4 comma 5 del CCNL    |
|            |disciplina contrattuale vigente|1/4/1999; Art. 31 del |
|3           |(pag. 18-21).                  |CCNL 22/1/2004.       |
+------------+-------------------------------+----------------------+
|            |Errata quantificazione dei     |                      |
|            |fondi per le politiche di      |                      |
|            |sviluppo delle risorse umane e |                      |
|            |per la produttivita' del       |                      |
|            |personale del comparto,        |                      |
|            |conseguente: a)                |                      |
|            |all'integrazione dei fondi 2008|                      |
|            |e 2009 conseguente             |                      |
|            |all'istituzione di posizioni di|                      |
|            |vice-dirigenza in assenza della|                      |
|            |necessaria previsione della    |                      |
|            |contrattazione collettiva      |                      |
|            |nazionale; b)                  |                      |
|            |all'individuazione delle       |                      |
|            |ricorse accessorie al netto    |                      |
|            |delle somme destinate al       |                      |
|            |finanziamento delle            |                      |
|            |progressioni economiche        |                      |
|            |orizzontali; c) agli incrementi|                      |
|            |derivanti dai presunti risparmi|                      |
|            |derivanti dal processo di      |                      |
|            |contrattualizzazione del       |                      |
|            |pubblico impiego, i quali      |                      |
|            |riguardano risorse di bilancio |                      |
|            |impropriamente messe a         |                      |
|            |disposizione a decorrere dal   |                      |
|            |1997, per l'istituzione delle  |                      |
|            |posizioni organizzative prima  |                      |
|            |della loro introduzione ad     |                      |
|            |opera del CCNL 31/3/1999 ed    |                      |
|            |all'illeggittimo loro          |                      |
|            |consolidamento; d)             |                      |
|            |all'inserimento di risorse non |                      |
|            |previste dalla contrattazione  |                      |
|            |collettiva nazionale per il    |                      |
|            |finanziamento delle posizioni  |Art. 27 del d.lgs     |
|            |organizzative; e) agli         |30/3/2001, n. 165;    |
|            |incrementi del fondo per       |Art. 8, comma 1, della|
|            |finanziare il riconoscimento   |legge 15/3/2009 n. 15;|
|            |automatico a tutto il personale|Artt. 26 del CCNL     |
|            |trasferito di una progressione |5/10/2001; Art. 31,   |
|            |economica orizzontale (pagg.   |32, 37 del CCNL       |
|4           |23-43).                        |22/1/2004.            |
+------------+-------------------------------+----------------------+
|            |Illegittima erogazione del     |                      |
|            |fondo per il trattamento       |                      |
|            |accessorio del personale del   |                      |
|            |comparto conseguente: a)       |                      |
|            |all'erogazione di compensi     |                      |
|            |legati alla produttivita', in  |                      |
|            |assenza di predefiniti criteri |                      |
|            |selettivi e conseguente        |                      |
|            |valutazione dei risultati      |                      |
|            |conseguiti; b) alla            |                      |
|            |corresponsione della indennita'|                      |
|            |connesse alle attivita'        |                      |
|            |disagiate, corrisposte a       |                      |
|            |diverso titolo  al             |                      |
|            |personale della  regione, senza|                      |
|            |dimostrazione dell'effettivo   |                      |
|            |disagio connesso alle attivita'|                      |
|            |svolte e, comunque, erogato in |                      |
|            |misura superiore a quanto      |                      |
|            |stabilito dalla contrattazione |                      |
|            |collettiva nazionale, che      |                      |
|            |prevede un compenso di € 30    |                      |
|            |mensili dell'indennita' di     |                      |
|            |rischio; c) alla corresponsione|                      |
|            |generalizzata dei compensi per |                      |
|            |specifiche responsabilita'     |                      |
|            |conferiti al personale delle   |                      |
|            |categorie A, B, C, e D in      |                      |
|            |assenza di specifici incarichi |Art. 1, comma 5 della |
|            |che comportino responsabilita' |legge Regione Liguria |
|            |aggiuntive rispetto a quella   |7/7/20140 n. 10;  Art.|
| 5          |ordinaria (pagg. 43-66).       |17 del CCNL 1/4/1999. |
+------------+-------------------------------+----------------------+
|            |                               |Legge regione Liguria |
|            |                               |6/10/2009  n. 36; Art.|
|            |                               |45 del d.lgs 30/3/2001|
|            | Illeggittimo conferimento     |n. 165; Art. 15 del   |
|            |della retribuzione di          |CCNL 1/4/1999; Art. 31|
|            |anzianita' regionale con legge |del CCNL 22/1/2004;   |
|            |regionale in contrasto con la  |Sentenza Corte        |
|            |normativa e la contrattazione  |Costituzionale        |
|            |collettiva nazionale, nonche'  |12/12/2011 n. 339;    |
|            |con l'orientamento             |Deliberazione         |
|            |giurisprudenziale della        |28/3/2013 n. 137 della|
|            |magistratura contabile e della |Sezione Controllo     |
|            |Corte Costituzionale (pagg.    |della Corte dei Conti |
| 6          |66-68).                        |Sez. Lombardia.       |
+------------+-------------------------------+----------------------+
|            |Illegittima corresponsione di  |                      |
|            |altre indennita' previste dalla|                      |
|            |legge regionale 24 gennaio 2006|                      |
|            |n. 1, finanziate con risorse   |                      |
|            |diverse da quelle inserite nel |                      |
|            |fondo per le politiche di      |                      |
|            |sviluppo delle risorse umane e |Art. 45 del d.lgs     |
|            |per la produttivita' del       |30/3/2001 n. 165; Art.|
|            |personale del comparto, in     |4 della Legge Regione |
|            |contrasto con la disciplina    |Liguria 24 gennaio    |
| 7          |contrattuale (pagg. 69-76).    |2006 n. 1.            |
+------------+-------------------------------+----------------------+
|            |Illegittimo conferimento di    |                      |
|            |incarichi dirigenziali a tempo |                      |
|            |determinato  oltre i limiti    |                      |
|            |previsti dalla normativa       |                      |
|            |nazionale e in assenza di      | Art. 19, comma 6 del |
|            |procedura selettiva (pagg.     |d.lgs 30/3/2001 n.    |
| 8          |81-89).                        |165.                  |
+------------+-------------------------------+----------------------+
|            |  Illeggittimo finanziamento   |                      |
|            |delle retribuzioni di posizioni|                      |
|            |e di risultato dei direttori   |                      |
|            |generali mediante l'utilizzo di|                      |
|            |risorse diverse da quelle      |                      |
|            |previste per finanziare il     |                      |
|            |fondo per il trattamento       |                      |
|            |accessorio della dirigenza, in |                      |
|            |contrasto con la disciplina    |Artt. 26 e 27 del CCNL|
| 9          |contrattuale (pagg. 89-90).    |23/12/1999.           |
+------------+-------------------------------+----------------------+
|            |Illegittimo incremento del     |                      |
|            |fondo per il trattamento       |                      |
|            |accessorio della dirigenza del |                      |
|            |Giunta regionale, conseguente  |                      |
|            |ad una conciliazione           |                      |
|            |giudiziale, per il complessivo |                      |
|            |importo di € 506.429, in       |                      |
|            |contrasto con la disciplina    |                      |
|            |contrattuale che non prevede   |                      |
|            |fonti atipiche di integrazione |                      |
|            |delle risorse decentrate ed    |                      |
|            |errata quantificazione del     |                      |
|            |fondo per il trattamento       |Artt. 26 del CCNL     |
|            |accessorio della dirigenza per |23/12/1999; Art. 5,   |
|            |l'anno 2007 per € 17.221,73    |comma 4 del CCNL      |
|10          |(pagg. 93-95).                 |3/8/2010.             |
+------------+-------------------------------+----------------------+
|            |Mancata preventiva             |                      |
|            |individuazione di idonei e     |                      |
|            |differenziati parametri        |                      |
|            |valutativi e verifica dei      |                      |
|            |risultati per l'attribuzione al|                      |
|            |Segretario Generale ed ai      |                      |
|            |dirigenti della relativa       |                      |
|            |retribuzione di risultato      |Artt. 28 e 29 del CCNL|
|11          |(pagg. 96-97).                 |23/12/1999.           |
+------------+-------------------------------+----------------------+
|            |Mancato rispetto del vincolo   |                      |
|            |previsto dal'art. 9 comma 1 del|                      |
|            |D.L. 78/2010, secondo il quale |                      |
|            |il trattamento economico dei   |                      |
|            |singoli dipendenti del         |                      |
|            |Consiglio regionale, anche di  |                      |
|            |qualifica dirigenziale, non    |                      |
|            |puo' superare il trattamento   |Art. 9 commi 1 e 2-bis|
|            |spettante per l'anno 2010 e    |del D.L: 31/5/2010 n. |
|            |deve essere ridotto in         |78 convertito nella   |
|            |proporzione del personale in   |legge 30/7/2010 n.    |
|12          |uscita.                        |122.                  |
+------------+-------------------------------+----------------------+
 
    Dette relazioni si  connotano,  sul  piano  del  metodo,  per  la
sistematica pretesa  di  «disapplicazione»  di  leggi  regionali  mai
impugnate dal Governo e quindi  pienamente  vigenti  nell'ordinamento
con valore formale e forza  giuridica  assolutamente  paritaria  alle
leggi statali, mentre sul piano del merito - che non assume  peraltro
rilievo in codesta Ecc.ma  Sede  -  Regione  Liguria  si  riserva  di
redigere adeguate controdeduzioni per contestarne  la  ammissibilita'
e/o la fondatezza. 
    Regione Liguria, peraltro, ritiene che dette  relazioni,  per  le
fonti da cui  pretendono  di  trarre  legittimazione  e  per  i  loro
concreti contenuti di metodo, e  la  nota  26/11/203  del  Ragioniere
Generale  dello  Stato,  siano  invasive  della  propria   sfera   di
attribuzione autonoma costituzionalmente garantita dagli art.  114  e
seguenti Cost.  e  che  pertanto  la  lesione  che  ne  discende  sia
suscettibile  di  trovare  tutela  mediante  lo  strumento   previsto
dall'art. 134, comma 1, 2° alinea  Cost.,  per  l'accertamento  della
carenza di potere degli Organi dello  Stato  e  della  illegittimita'
dell'invasione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente
garantita. 
    Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi. 
 
                               Diritto 
 
    1) Violazione degli  artt.  114  e  seguenti  ed  in  particolare
dell'art. 119 Cost. Applicazione dell'art. 14, comma 1, lett.  d)  L.
196/2009 gia' dichiarato incostituzionale con sentenza Corte Cost. n.
219/2013 e violazione di tale sentenza. 
    La verifica ispettiva effettuata e le relazioni redatte in  esito
alla stessa, sottoscritte in data 15/10/2013, nelle quali gli  organi
statali hanno preteso di sollevare  rilievi  critici  sulla  gestione
dell'attivita' finanziaria e di bilancio e su quella di gestione  del
personale, e la nota del Ragioniere Generale,  che  sulle  stesse  si
fonda, per invitare Regione  Liguria  all'adozione  di  provvedimenti
correttivi, oltre che per segnalazione alla Procura  regionale  della
Corte dei Conti, pretende di rinvenire  legittimazione  e  fondamento
nell'art. 14, comma 1, lett. d) L.  196/2009,  cosi'  come  novellato
dall'art. 5 del decreto legislativo 174/2012. 
    La norma originaria attribuiva allo Stato il  potere  di  attuare
verifiche   sulla   gestione   amministrativa   e   contabile   delle
amministrazioni pubbliche indicate, con espressa  esclusione  per  le
Regioni e le Province autonome.  Tali  verifiche,  le  cui  modalita'
avrebbero  dovuto  essere  definite  d'intesa  tra  lo  Stato  e   la
Conferenza Unificata, si risolvevano  in  una  ipotesi  ulteriore  di
controllo  e  monitoraggio  dei  conti  pubblici  degli  enti  locali
finalizzato  all'adozione  del  piano  per  il  conseguimento   degli
obiettivi indicati dalla lett. d) dell'art. 14, comma 1 L. 196/2009. 
    A seguito della novella legislativa introdotta  dall'art.  5  del
decreto legislativo74/2012, tale potere di' verifica e' stato  esteso
anche nei confronti delle Regioni  e  delle  Province  autonome,  ove
emergano  indicatori  di  squilibrio  finanziario.  Sennonche'  detta
norma, estensiva anche alle Regioni di tale potere  di  verifica,  e'
stata dichiarata incostituzionale proprio perche' in contrasto con  i
parametri costituzionali di  garanzia  della  sfera  di  attribuzione
delle Regioni contenuti negli atti 114 e seguenti Cost., con sentenza
n. 219/2013, pubblicata il 29/7/2013. 
    Alle motivazioni di detta sentenza della Corte per sintesi si  fa
rinvio. 
    Sul piano concreto tale declaratoria si risolve nella caducazione
della norma ordinaria legittimante l'attivita' di cui trattasi,  che,
pertanto, nella specie appare esercitata dagli organi dello Stato  al
di la' ed al  di  fuori  di  ogni  potere  legittimante  un'attivita'
ispettiva in materia dei vincoli di finanza pubblica  e,  tanto  meno
un'indicazione  precettiva  a  Regione   Liguria   di   provvedimenti
correttivi. 
    Non senza rilevare, peraltro, tale  potere  di  visita  ispettiva
gia'   previsto   dalla   norma   legislativa   statale    dichiarata
incostituzionale sarebbe stato comunque esercitato, in  questo  caso,
al di fuori  dei  presupposti  necessari,  in  assenza  di  qualsiasi
indicatore di squilibrio finanziario a carico di Regione  Liguria,  i
cui  bilanci  -  per  il  periodo  considerato  -  sono  stati  tutti
favorevolmente sottoposti al controllo  della  Sezione  di  controllo
della Sezione Regionale della Corte dei Conti. 
    Ne consegue la evidente invasivita' e illegittimita'  degli  atti
adottati dagli organi statali non costituendi esercizio di un  potere
affidato agli uffici ed organi statali che ne sono autori e  comunque
illegittimamente    invasivi    della    sfera    di     attribuzione
costituzionalmente garantita di Regione Liguria. 
    2. Violazione dell'art. 60,  comma  5,  del  decreto  legislativo
165/2001. Illegittimita' costituzionale della norma per contrasto con
i parametri contenuti negli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost. 
    Gli atti impugnati pretendono ancora, con  riferimento  a  quella
(parte di) relazione pertinente alla  «gestione  del  personale»,  di
fondarsi e di  trarre  legittimazione  dall'art.  60,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 165/2001. 
    Detta norma recita: «5. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione  economica,  anche  su  espressa  richiesta  del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive,  a  cura
dei servizi ispettivi di finanza del  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato, coordinate anche con  altri  analoghi  servizi,
per la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese,  con  particolare
riferimento  agli  oneri  dei  contratti   collettivi   nazionali   e
decentrati,  denunciando  alla  Corte  dei  conti  le   irregolarita'
riscontrate.   Tali   verifiche   vengono    eseguite    presso    le
amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e  le  aziende  di
cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato  delle  verifiche
ispettive, i servizi ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato  esercitano  presso  le   predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di  cui  all'art.  3,
comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  febbraio
1998, n. 38 e all'art. 2,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti  di
cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93». 
    Peraltro in forza dell'art. 26 del Presidente della Repubblica n.
43/2008 sono stati abrogati sia l'art. 3  del  del  Presidente  della
Repubblica 38/1998 sia l'art. 2 del del Presidente  della  Repubblica
54/1998, essendo  rimasto  in  vigore  esclusivamente  l'art.  27  L.
93/1983 che, ai comma 4, contiene una disposizione che si  sovrappone
all'art. 60, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    Con riguardo alla norma sopra invocata quale  fonte  legittimante
del potere di verifica statale nei confronti della Regione in materia
di gestione del personale, (art. 60.5 del del decreto legislativo  n.
165/2001) occorre: 
        a) sotto un primo profilo,  circoscrivere  oggettivamente  il
potere ispettivo contemplato, nel senso che la norma lo  limita  alla
verifica  della  spesa  con  riguardo  all'osservanza  degli  accordi
collettivi nazionali e decentrati, espressione che esclude un  potere
sindacatorio generale sulla gestione del personale. 
        Nella specie, e con riguardo alle criticita' segnalate  dalla
relazione impugnata (come sopra sintetizzate in  premessa),  appaiono
evidentemente estranee a tali limiti i rilievi di cui ai punti 1,  2,
7, 8 e 12. 
        Ne consegue che con riguardo a detti oggetti la norma statale
invocata non legittimava e non legittima alcun potere di verifica e/o
ispettivo statale nei confronti della Regione; 
        b) sotto un secondo  profilo,  generale e  di metodo,  appare
ancora una volta illegittima ed invasiva  della  sfera  di  autonomia
regionale  la  pretesa  degli  organi   statali   di   sindacare   la
legittimita'   di   leggi   regionali   vigenti,    non    contestate
tempestivamente dal Governo mediante impugnazione principale,  in  un
ordinamento nel quale il potere legislativo regionale  e'  connotato,
nelle materie di competenza, da valore formale e da  forza  giuridica
pari alle leggi statali. 
        Di tal che non e' consentito e  non  e'  concesso  ad  organi
amministrativi  statali  di   procedere   ad   un   sindacato   della
legittimita' e/o della applicabilita'  di  leggi  regionali  vigenti,
dotate di piena effettivita' ordinamentale. 
        c) Infine, in  considerazione  della  matrice  storica  della
norma contenuta nell'art. 60, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.
165/2001, approvata prima della modifica del titolo V della parte  II
della Costituzione introdotta con la L. Cost. 3/2001, e' da escludere
che l'art. 60 comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  sia
conforme ai parametri costituzionali  contenuti  negli  artt.  114  e
seguenti Cost., come novellati dall'art. 1 Cost. 3/2001. 
    L'anteriorita' della norma  ordinaria  contestata  rispetto  alla
riforma  del  titolo  V,  rende  sollevabile  la  questione  di   sua
legittimita'   costituzionale   con   i   parametri    costituzionali
sopravvenienti,  anche  a  prescindere   dalla   mancata   originaria
impugnativa della medesima norma statale in via principale. 
    Essa norma statale contempla  un  potere  di  verifica  ispettiva
attribuito  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  per   il
controllo della spesa connessa agli oneri dei contratti collettivi di
lavoro nazionale e decentrati in funzione dell'esercizio  del  potere
di segnalazione alla Corte dei Conti delle irregolarita' denunciate. 
    Sennonche', anche  per  tale  norma  statale,  se  ed  in  quanto
ritenuta applicabile alle Regioni ed alle Province autonome,  valgono
le medesime ragioni sulla base delle quali  la  Corte  costituzionale
con la sentenza n. 219/2013 ha ritenuto illegittimo l'art. 14,  comma
1, lett. d) L. 169/2009, come modificato dagli artt.  5  del  decreto
legislativo n. 149/2011 e 1-bis comma 4 del  decreto  legislativo  n.
174/2012. 
    E  cioe'  valgono  a  sostegno  della  sollevata   questione   di
legittimita' costituzionale  gli  argomenti  utilizzati  dalla  Corte
nella sentenza  n.  219/2013  con  riguardo  alle  norma  analoga  di
riferimento, egualmente invasiva. 
    In particolare e' richiamabile puntualmente quanto  si  legge  al
punto 16.5 della motivazione di tale sentenza laddove viene affermato
che: 
        «Si tratta,  infatti,  di  valutare  se  la  norma  impugnata
comprima  illegittimamente  la  competenza  regionale  residuale   in
materia di organizzazione degli uffici della  Regione  (ex  plurimis,
sentenze n. 43 del 2011; n. 200 del 2008; n. 159 del 2008; n. 95  del
2008; n. 233 del 2006; n. 274 del 2003), eccedendo dai limiti  di  un
principio  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,   come   tale
applicabile, per espressa volonta' del legislatore statale riferita a
questo caso  specifico,  anche  ai  soggetti  ad  autonomia  speciale
(sentenza n. 193 del 2012; inoltre, sentenze n. 229 del 2011; n.  169
del 2007). 
    16.5.- La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  5
del d.lgs. n. 149 del 2011, nel  testo  introdotto  dall'art.  1-bis,
comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, e'  fondata  in  riferimento  agli
artt. 117, terzo  e  quarto  comma,  e  119  Cost.,  piu'  favorevoli
rispetto  alle  rispettive  disposizioni  statutarie  in  materia  di
autonomia finanziaria  (richiamate  da  tutte  le  ricorrenti)  e  in
materia  di  organizzazione  degli  uffici  (evocata  da   tutte   le
ricorrenti, salvo la Regione Sardegna). 
    Questa Corte ha ripetutamente  riconosciuto  la  legittimita'  di
leggi statali intese ad acquisire dalle  Regioni  dati  utili,  anche
nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica  (sentenza
n. 376 del 2003; in seguito, sentenze n.  36  del  2004;  n.  35  del
2005), ed in particolare in rapporto alle  attribuzioni  della  Corte
dei conti (sentenze n. 57 del 2010; n. 417 del 2005; n. 64 del 2005). 
    La disposizione impugnata eccede tali confini, circoscritti  alla
trasmissione da parte degli uffici regionali delle  notizie  ritenute
sensibili, per attribuire non al giudice contabile,  ma  direttamente
al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle  attivita'
amministrative e finanziarie della Regione, nel  caso  di  squilibrio
finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi. 
    ll grado e la rilevanza  costituzionale  dell'autonomia  politica
della Regione si misura  anche  sul  terreno  della  sottrazione  dei
propri  organi  e  dei  propri  uffici  ad  un  generale  potere   di
sorveglianza da parte del Governo, analogo a quello che spetta invece
nei  confronti  degli  enti  appartenenti  al  plesso   organizzativo
statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. 
    Naturalmente, non possono escludersi casi specifici  in  cui  gli
interessi costituzionali sollecitati dalla fattispecie  si  coagulano
intorno ad  un  nucleo  di  competenze,  la  cui  titolarita'  spetta
esclusivamente allo Stato. Per tali ipotesi, non e'  contestabile  la
legittimita' costituzionale di una  disciplina  che  protegga  simili
interessi, attribuendo poteri ispettivi  e  di  vigilanza  ad  organi
statali (sentenze n. 159 del 2008; n. 97 del 2001; n. 452  del  1989;
n. 29 del 1995; n. 219 del 1984), ne' e' contestabile l'esercizio  di
tali poteri al fine di far valere uno specifico obbligo gravante  sul
sistema regionale, in particolare nella prospettiva di riferirne alla
competente Procura contabile (sentenza n. 370 del 2010). Ben diverso,
pero', e' il caso in cui a finire sotto osservazione  e'  l'attivita'
amministrativa tutta delle Regioni e  delle  Province  autonome,  sia
pure in presenza di indici di squilibrio nella gestione finanziaria. 
    L'ampiezza e l'incisivita' di un tale potere di verifica cela  in
definitiva un corrispondente  potere  di  vigilanza,  attivatile  per
mezzo dei servizi ispettivi dello Stato, volto a rilevare la  cattiva
gestione degli uffici da parte della Regione, cui spetta organizzarli
ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. 
    Ne' vale in senso contrario porre in rilievo che la  disposizione
impugnata e' finalizzata a rafforzare l'intervento  della  Corte  dei
conti. 
    Allo scopo di contemperare l'autonomia costituzionale del sistema
regionale con l'interesse unitario alla sana gestione  amministrativa
e finanziaria, e a soli fini collaborativi, l'art. 3 della  legge  n.
20 del 1994 ha individuato nella Corte dei conti  l'organo  al  quale
riservare  il  potere  di  «effettuare   e   disporre   ispezioni   e
accertamenti diretti», anche nei  confronti  delle  Regioni  e  delle
Province  autonome.  E  questa  Corte,  chiamata  a  giudicare  della
legittimita' costituzionale della normativa che  introduceva  in  tal
modo il controllo di gestione, ha stimato che tale  attribuzione  non
costituisse un aspetto secondario dell'intervento in questione, ma ne
fosse piuttosto un fondamento. Difatti,  tale  organo  agisce  «quale
garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del  settore
pubblico», «di modo  che  l'imputazione  alla  Corte  dei  conti  del
controllo sulla  gestione  esercitabile  anche  nei  confronti  delle
amministrazioni  regionali   non   puo'   essere   considerata   come
l'attribuzione di un potere che si contrappone alle  autonomie  delle
regioni» (sentenza n. 29 del 1995). 
    Ora, la norma impugnata supera il punto di sintesi che si era  in
tal modo raggiunto a tutela dell'autonomia  regionale,  affidando  al
Governo l'esercizio di  un  potere  di  verifica  che,  pur  restando
strumentale rispetto ai compiti del giudice contabile, ugualmente  si
divarica dal procedimento attivabile e gestibile da quest'ultimo,  ed
in definitiva si duplica in danno  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome. 
    Tale assetto normativo eccede i limiti  propri  dei  principi  di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  e   si   ripercuote   sulla
competenza legislativa regionale in materia di  organizzazione  degli
uffici, per  entrambi  questi  aspetti.  Anzitutto,  poiche'  riserva
all'apparato  ministeriale  un  compito  fino  ad   oggi   consacrato
all'imparziale apprezzamento della Corte dei conti (sentenze  n.  198
del 2012, n. 179 del 2007, n.  267  del  2006  e  n.  29  del  1995).
Inoltre, poiche' cio' accade in difetto di  proporzionalita'  tra  il
mezzo impiegato ed il  fine  perseguito,  non  essendovi  ragione  di
supporre l'inidoneita' degli ampi poteri ispettivi di quest'ultima  a
conseguire  i  medesimi  risultati,  secondo  modalita'  maggiormente
compatibili con l'autonomia regionale». 
    statale Anche l'art. 60.5 del decreto legislativo n. 165/2000 non
puo' non essere dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,  con  la
conseguente caducazione di qualsiasi potere ispettivo attribuito  e/o
attribuibile agli organi  amministrativi  statali  nei  confronti  di
Regione Liguria, per la illegittimita' costituzionale  dell'art.  60,
comma 5, del decreto  legislativo  n.  165/2001  per  violazione  dei
parametri costituzionali contenuti negli artt.  114,  117,  118,  119
Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede che l'Ill.ma Corte, previa dichiarazione di  nullita'  e/o
di annullamento degli atti provenienti da Organi dello Stato indicati
in epigrafe e previa delibazione della  questione  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  60,   comma   5, del decreto   legislativo
n. 165/2001 per violazione degli artt.  114,  117  Cost.  118  e  119
Cost., dichiari che non spetta allo Stato, e per  esso  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze e al Ragioniere Generale  dello  Stato,
il potere di effettuazione di verifiche ispettive  nei  confronti  di
Regione Liguria con riguardo  agli  scostamenti  dagli  obiettivi  di
finanza pubblica ed alla gestione dei  personale  regionale,  e/o  di
imporre obblighi alla Regione all'esito di tali verifiche. 
    Saranno depositati: 
        1) DGR con cui la Regione ha deciso di ricorrere; 
        2) nota Ragioniere Generale dello Stato 26/11/2013; 
        3) relazione  15/10/2013  in  materia  di  scostamento  dagli
obiettivi di finanza pubblica; 
        4) relazione 15/10/2013 in materia di gestione del personale. 
          Genova, 27 gennaio 2014 
 
                     Avv. Cocchi - Avv. Pafundi