N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 febbraio 2014
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 14 febbraio 2014 (della Regione Liguria). Finanza pubblica - Verifica sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile attivata presso la Regione Liguria dal MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Relazioni effettuate dai Servizi ispettivi in materia di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica nelle quali sono state rilevate criticita' sulla gestione regionale dell'attivita' finanziaria e di bilancio e su quella del personale - Nota del Ragioniere generale dello Stato di trasmissione delle relazioni, con la quale si invita la Regione ad adottare provvedimenti correttivi - Invio delle relazioni alla Procura regionale della Corte dei conti, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilita' per danno erariale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione Liguria - Denunciata illegittimita' degli atti adottati dagli organi statali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), della legge n. 196 del 2009, applicabile alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e alle Province autonome ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, dichiarato poi costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla sentenza n. 219 del 2013 - Invasione della sfera di attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente - Denunciata illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai cui sensi e' stata eseguita l'ispezione sulla gestione del personale, per le medesime ragioni a base della sentenza n. 219 del 2013 - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare "previa dichiarazione di nullita' e/o di annullamento degli atti provenienti dagli organi statali (...) e previa delibazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (...), che non spetta allo Stato (...) il potere di effettuazione di verifiche ispettive nei confronti della Regione Liguria con riguardo agli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e alla gestione del personale regionale, e/o di imporre obblighi alla Regione all'esito di tali verifiche. - Nota del Ragioniere Generale dello Stato del 14 maggio 2013, n. 41906; Nota del Ragioniere Generale dello Stato del 26 novembre 2013, n. 97572; Relazioni dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del MEF del 15 ottobre 2013. - Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 14, comma 1, lett. d); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 60, comma 5.(GU n.12 del 12-3-2014 )
Ricorso proposto da Regione Liguria (P.IVA 00849050109), in persona dal Presidente della Giunta Regionale Claudio Burlando elettivamente domiciliato in Roma Viale Giulio Cesare 14/4 sc A presso lo studio dell'Avvocato Gabriele Pafundi del foro di Roma (PFNGRL57B09HSO1K, pec: gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.3212646) che la difende per procura a margine del presente atto unitamente all'Avvocato Luigi Cocchi del foro di Genova (C.F. CCCLGU46T19D969E; PEC: luigi.cocchi@ordineavvgenova.it; Fax: 010541994); Contro: il Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la sua sede in Roma Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma; il Ministro dell'Economia e delle Finanze presso la sua sede in Roma Via XX Settembre 97, 00187 Roma; il Ragioniere Generale dello Stato presso la sua sede in Roma Via XX Settembre 00187 Roma; per la declaratoria di nullita' e/o l'annullamento per difetto di attribuzione: 1) della nota del Ragioniere Generale dello Stato 26/11/2013 n. 97572 avente ad oggetto «Verifica amministrativa contabile presso la Regione Liguria»; 2) per quanto di ragione, della nota 14/5/2013 del Ragioniere Generale dello Stato; 3) delle relazioni ispettive redatte dagli ispettori del MEF in data 15/10/2013, in esito a verifiche eseguite dal giorno 20/5/2013 al giorno 27/6/2013, aventi ad oggetto: a) l'una, la verifica in materia di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica sotto il profilo contabile e finanziario; b) l'altra, la verifica in materia di scostamento degli obiettivi di finanza pubblica con riguardo alla gestione del personale. Fatto Regione Liguria e' stata destinataria della nota 26/11/2013 del Ragioniere Generale dello Stato, con la quale le sono state trasmesse le relazioni in data 15/10/2013 redatte in esito a verifica ispettiva in materia di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica e di gestione del personale, con le quali, e per quanto qui assume rilievo: a) si affida all'iniziativa di Regione Liguria l'adozione di provvedimenti idonei all'eliminazione delle criticita' rilevate nella predette relazioni, ed e' formulato un (perentorio) invito all'invio dei relativi elementi informativi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la prescrizione del rispetto dell'ordine e del contenuto dei singoli rilievi; b) si provvede all'invio delle relazioni alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilita' di danno erariale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in conformita' al disposto del'art. 60, comma 5, del decreto legislativo165/2001; c) si prefigura l'obbligo di assunzione di iniziative («si resta in attesa di conoscere l'esito») per sanare le situazioni di criticita' emerse dall'ispezione. Dall'esame delle relazioni trasmesse, entrambe sottoscritte il 15/10/2013, emerge che, fermo l'oggetto generale della verifica ispettiva (scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica), esse hanno ad oggetto: i) la verifica di eventuali scostamenti finanziari dagli obiettivi di finanza pubblica sotto il profilo di bilancio e finanziario; ii) la verifica delle spese di personale, con particolare riguardo agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati. Dagli atti emerge ancora che l'attuazione e lo svolgimento dell'attivita' ispettiva nei confronti di Regione Liguria pretende di rinvenire le sue fonti normative di legittimazione degli organi statali: nell'art. 14, comma 1, lett. d) L. 196/2009; nell'art. 60, comma 5, del decreto legislativo165/2001. La relazione sulle problematiche finanziarie, dopo aver permesso una valutazione generale e di complessiva solidita' finanziaria, riferita all'analisi dei dati di bilancio per il periodo 2008/2012 (tra l'altro pertinenti a bilanci gia' sottoposti con riscontro positivo al controllo della Sezione di controllo della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti) segnala alcune pretese criticita' con riguardo ad una serie di temi quali: ===================================================================== | | | Riferimento | | Numero | Descrizione sintetica dei rilievi| normativo | +===========+==================================+====================+ | |Necessita' di riassorbire il | | | |disavanzo sanitario mediante il | | | |conseguimento dei maggiori | | | 1 |economie | | +-----------+----------------------------------+--------------------+ | |Progressivo peggioramento della | | | |situazione economico-patrimoniale | | | |delle societa' partecipate (in | | | |particolare. ARPAL ED ARTE) e | | | |mancata conciliazione tra debiti e| | | |crediti reciproci iscritti nei |Art. 82 della legge | | |bilanci societari ed in quello |Regione Liguria | | 2 |regionale. |26/3/2002 n. 15. | +-----------+----------------------------------+--------------------+ | |Grave indebitamento bancario a | | | |carico dell'Azienda regionale | | | |territoriale per l'edilizia (ARTE)| | | |della Provincia di Genova | | | |conseguente all'esecuzione del | | | |contratto di acquisto da parte di | Corte dei Conti - | | |ARTE di rilevantio beni immobili |Sezione di controllo| | |di proprieta' della Regione e di |parere n. 531 del | | 3 |diverse ASL Liguria (pag. 64-65). |18/10/2011. | +-----------+----------------------------------+--------------------+ | |Anomala contabilizzazione e | | | |mancato pareggio della partite di | | | |gito nel periodo 2009-2011 con | | | |impegni di spesa superiori agli | | | |acceramenti in entrata (pag. | | | 4 |71-72). | | +-----------+----------------------------------+--------------------+ | |Sensibile peggioramento della | | | |situazione economico-patrimoniale | | | |della Regione con una differenza | | | |tra attivita' e passivita' | | | |iscritte in bilancio pari a 277 | | | 5 |milioni di € (pag. 78). | | +-----------+----------------------------------+--------------------+ | |Criticita' varie in materia di | | | |residui: a) mancata tramissione | | | |alla competente Procura della | | | |Corte dei Conti dell'elenco dei | | | |residui attivi dichiarati | | | |abbandonati al fine di verificare | | | |eventuali responsabilita' in | | | |ordine alla perdita del credito; | | | |b) mancata deliberazione di | | | |abbandono da parte della Giunta | | | |regionale per taluni residui | | | |attivi ritenuti dalle strutture | | | |reginali pescritto insussistenti; | | | |c) necessita' di effettuare un | | | |riaccertamento dei residui attivi | | | |e passivi in considerazione della | | | |presenza in bilancio di voci | | | |risalenti nel tempo, al fine di | | | |verificare l'effettiva sussistenza| Art. 228 comma 3 | | |di reali regioni di credito e di |del d.lgs 18/8/2000 | | 6 |debito (pag. 79-87). |n. 267. | +-----------+----------------------------------+--------------------+ | | |Artt. 119 comma 6 | | | |della Costituzione; | | | |Art. 30 comma 15 | | | |della legge | | | |27/12/2002 n. 289; | | | |Art. 3 comma 16 e 21| | |Illegittimo ricorso |della legge | | |all'indebitamento per finanziarie |24/12/2003 n. 350; | | |spese non qualificabili come si |Art. 36 della legge | | |investimento in violazione della |Regione Liguria | | 7 |«golden rule» (pagg. 116-118). |7/5/2002 n. 4. | +-----------+----------------------------------+--------------------+ | |Mancata costituzione di un | | | |apposito fondo rischi per far | | | |fronte alle eventuali maggiori | | | |uscite derivanti dalle operazioni | | | |di finanza derivata poste in | | | |essere dalla Regione, con | | | |particolare riguardo al «Credit | | | |Default Swap» tenuto conto degli | | | |elevati rischi connessi alla | | | |complessita' di tale tipologia di |Art. 41 della legge | | 8 |operazioni (pagg. 119-139). |28/12/2001 n. 448. | +-----------+----------------------------------+--------------------+ La relazione per la parte concernente la «gestione del personale» (non solo l'applicazione degli accordi collettivi) ha evidenziato ancora numerose criticita' cosi' sintetizzabili: ===================================================================== | | Descrizione sintetica del | | | Numero | rilievo | Riferimento normativo| +============+===============================+======================+ | |Mancato rispetto del principio| | | |di adeguato accesso | | | |dall'esterno in materia di | | | |assunzioni di personale (pagg |Art. 35 del d.lgs | |1 |6-7). |30/3/2001 n. 165; | +------------+-------------------------------+----------------------+ | |Mancato conseguimento | | | |dell'obiettievo della | | | |progressiva riduzione della | | | |spesa di personale rispetto | | | |agli esercizi precedenti ed | | | |errata mobilita' di calcolo in | | | |contrasto con l'orientamento | | | |del Ministero dell'economia e | | | |delle finanze e della |Art. 1 comma 557 della| | |magistratura contabile (pagg. |legge 27/12/2006 n. | |2 |13-17). |296; | +------------+-------------------------------+----------------------+ | | |Legge Regione Liguria | | | |17/8/2006 n. 25; Legge| | | |Regionale Liguria | | | |28/6/2011 n. 16; Art. | | | |40 comma 3-quinquies | | | |del d.lgs 30/3/2001 n.| | |Illegittima integrazione con |165; Art. 9 comma | | |leggi regionali del fondo |2-bis del d.l. | | |per il trattamento accessorio |31/5/2010 n. 78, | | |della dirigenza e del personale|convertito nella legge| | |del comparto, in contrasto con |30/7/2010 n. 122; Art.| | |la normativa nazionale e la |4 comma 5 del CCNL | | |disciplina contrattuale vigente|1/4/1999; Art. 31 del | |3 |(pag. 18-21). |CCNL 22/1/2004. | +------------+-------------------------------+----------------------+ | |Errata quantificazione dei | | | |fondi per le politiche di | | | |sviluppo delle risorse umane e | | | |per la produttivita' del | | | |personale del comparto, | | | |conseguente: a) | | | |all'integrazione dei fondi 2008| | | |e 2009 conseguente | | | |all'istituzione di posizioni di| | | |vice-dirigenza in assenza della| | | |necessaria previsione della | | | |contrattazione collettiva | | | |nazionale; b) | | | |all'individuazione delle | | | |ricorse accessorie al netto | | | |delle somme destinate al | | | |finanziamento delle | | | |progressioni economiche | | | |orizzontali; c) agli incrementi| | | |derivanti dai presunti risparmi| | | |derivanti dal processo di | | | |contrattualizzazione del | | | |pubblico impiego, i quali | | | |riguardano risorse di bilancio | | | |impropriamente messe a | | | |disposizione a decorrere dal | | | |1997, per l'istituzione delle | | | |posizioni organizzative prima | | | |della loro introduzione ad | | | |opera del CCNL 31/3/1999 ed | | | |all'illeggittimo loro | | | |consolidamento; d) | | | |all'inserimento di risorse non | | | |previste dalla contrattazione | | | |collettiva nazionale per il | | | |finanziamento delle posizioni |Art. 27 del d.lgs | | |organizzative; e) agli |30/3/2001, n. 165; | | |incrementi del fondo per |Art. 8, comma 1, della| | |finanziare il riconoscimento |legge 15/3/2009 n. 15;| | |automatico a tutto il personale|Artt. 26 del CCNL | | |trasferito di una progressione |5/10/2001; Art. 31, | | |economica orizzontale (pagg. |32, 37 del CCNL | |4 |23-43). |22/1/2004. | +------------+-------------------------------+----------------------+ | |Illegittima erogazione del | | | |fondo per il trattamento | | | |accessorio del personale del | | | |comparto conseguente: a) | | | |all'erogazione di compensi | | | |legati alla produttivita', in | | | |assenza di predefiniti criteri | | | |selettivi e conseguente | | | |valutazione dei risultati | | | |conseguiti; b) alla | | | |corresponsione della indennita'| | | |connesse alle attivita' | | | |disagiate, corrisposte a | | | |diverso titolo al | | | |personale della regione, senza| | | |dimostrazione dell'effettivo | | | |disagio connesso alle attivita'| | | |svolte e, comunque, erogato in | | | |misura superiore a quanto | | | |stabilito dalla contrattazione | | | |collettiva nazionale, che | | | |prevede un compenso di € 30 | | | |mensili dell'indennita' di | | | |rischio; c) alla corresponsione| | | |generalizzata dei compensi per | | | |specifiche responsabilita' | | | |conferiti al personale delle | | | |categorie A, B, C, e D in | | | |assenza di specifici incarichi |Art. 1, comma 5 della | | |che comportino responsabilita' |legge Regione Liguria | | |aggiuntive rispetto a quella |7/7/20140 n. 10; Art.| | 5 |ordinaria (pagg. 43-66). |17 del CCNL 1/4/1999. | +------------+-------------------------------+----------------------+ | | |Legge regione Liguria | | | |6/10/2009 n. 36; Art.| | | |45 del d.lgs 30/3/2001| | | Illeggittimo conferimento |n. 165; Art. 15 del | | |della retribuzione di |CCNL 1/4/1999; Art. 31| | |anzianita' regionale con legge |del CCNL 22/1/2004; | | |regionale in contrasto con la |Sentenza Corte | | |normativa e la contrattazione |Costituzionale | | |collettiva nazionale, nonche' |12/12/2011 n. 339; | | |con l'orientamento |Deliberazione | | |giurisprudenziale della |28/3/2013 n. 137 della| | |magistratura contabile e della |Sezione Controllo | | |Corte Costituzionale (pagg. |della Corte dei Conti | | 6 |66-68). |Sez. Lombardia. | +------------+-------------------------------+----------------------+ | |Illegittima corresponsione di | | | |altre indennita' previste dalla| | | |legge regionale 24 gennaio 2006| | | |n. 1, finanziate con risorse | | | |diverse da quelle inserite nel | | | |fondo per le politiche di | | | |sviluppo delle risorse umane e |Art. 45 del d.lgs | | |per la produttivita' del |30/3/2001 n. 165; Art.| | |personale del comparto, in |4 della Legge Regione | | |contrasto con la disciplina |Liguria 24 gennaio | | 7 |contrattuale (pagg. 69-76). |2006 n. 1. | +------------+-------------------------------+----------------------+ | |Illegittimo conferimento di | | | |incarichi dirigenziali a tempo | | | |determinato oltre i limiti | | | |previsti dalla normativa | | | |nazionale e in assenza di | Art. 19, comma 6 del | | |procedura selettiva (pagg. |d.lgs 30/3/2001 n. | | 8 |81-89). |165. | +------------+-------------------------------+----------------------+ | | Illeggittimo finanziamento | | | |delle retribuzioni di posizioni| | | |e di risultato dei direttori | | | |generali mediante l'utilizzo di| | | |risorse diverse da quelle | | | |previste per finanziare il | | | |fondo per il trattamento | | | |accessorio della dirigenza, in | | | |contrasto con la disciplina |Artt. 26 e 27 del CCNL| | 9 |contrattuale (pagg. 89-90). |23/12/1999. | +------------+-------------------------------+----------------------+ | |Illegittimo incremento del | | | |fondo per il trattamento | | | |accessorio della dirigenza del | | | |Giunta regionale, conseguente | | | |ad una conciliazione | | | |giudiziale, per il complessivo | | | |importo di € 506.429, in | | | |contrasto con la disciplina | | | |contrattuale che non prevede | | | |fonti atipiche di integrazione | | | |delle risorse decentrate ed | | | |errata quantificazione del | | | |fondo per il trattamento |Artt. 26 del CCNL | | |accessorio della dirigenza per |23/12/1999; Art. 5, | | |l'anno 2007 per € 17.221,73 |comma 4 del CCNL | |10 |(pagg. 93-95). |3/8/2010. | +------------+-------------------------------+----------------------+ | |Mancata preventiva | | | |individuazione di idonei e | | | |differenziati parametri | | | |valutativi e verifica dei | | | |risultati per l'attribuzione al| | | |Segretario Generale ed ai | | | |dirigenti della relativa | | | |retribuzione di risultato |Artt. 28 e 29 del CCNL| |11 |(pagg. 96-97). |23/12/1999. | +------------+-------------------------------+----------------------+ | |Mancato rispetto del vincolo | | | |previsto dal'art. 9 comma 1 del| | | |D.L. 78/2010, secondo il quale | | | |il trattamento economico dei | | | |singoli dipendenti del | | | |Consiglio regionale, anche di | | | |qualifica dirigenziale, non | | | |puo' superare il trattamento |Art. 9 commi 1 e 2-bis| | |spettante per l'anno 2010 e |del D.L: 31/5/2010 n. | | |deve essere ridotto in |78 convertito nella | | |proporzione del personale in |legge 30/7/2010 n. | |12 |uscita. |122. | +------------+-------------------------------+----------------------+ Dette relazioni si connotano, sul piano del metodo, per la sistematica pretesa di «disapplicazione» di leggi regionali mai impugnate dal Governo e quindi pienamente vigenti nell'ordinamento con valore formale e forza giuridica assolutamente paritaria alle leggi statali, mentre sul piano del merito - che non assume peraltro rilievo in codesta Ecc.ma Sede - Regione Liguria si riserva di redigere adeguate controdeduzioni per contestarne la ammissibilita' e/o la fondatezza. Regione Liguria, peraltro, ritiene che dette relazioni, per le fonti da cui pretendono di trarre legittimazione e per i loro concreti contenuti di metodo, e la nota 26/11/203 del Ragioniere Generale dello Stato, siano invasive della propria sfera di attribuzione autonoma costituzionalmente garantita dagli art. 114 e seguenti Cost. e che pertanto la lesione che ne discende sia suscettibile di trovare tutela mediante lo strumento previsto dall'art. 134, comma 1, 2° alinea Cost., per l'accertamento della carenza di potere degli Organi dello Stato e della illegittimita' dell'invasione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita. Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi. Diritto 1) Violazione degli artt. 114 e seguenti ed in particolare dell'art. 119 Cost. Applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. d) L. 196/2009 gia' dichiarato incostituzionale con sentenza Corte Cost. n. 219/2013 e violazione di tale sentenza. La verifica ispettiva effettuata e le relazioni redatte in esito alla stessa, sottoscritte in data 15/10/2013, nelle quali gli organi statali hanno preteso di sollevare rilievi critici sulla gestione dell'attivita' finanziaria e di bilancio e su quella di gestione del personale, e la nota del Ragioniere Generale, che sulle stesse si fonda, per invitare Regione Liguria all'adozione di provvedimenti correttivi, oltre che per segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti, pretende di rinvenire legittimazione e fondamento nell'art. 14, comma 1, lett. d) L. 196/2009, cosi' come novellato dall'art. 5 del decreto legislativo 174/2012. La norma originaria attribuiva allo Stato il potere di attuare verifiche sulla gestione amministrativa e contabile delle amministrazioni pubbliche indicate, con espressa esclusione per le Regioni e le Province autonome. Tali verifiche, le cui modalita' avrebbero dovuto essere definite d'intesa tra lo Stato e la Conferenza Unificata, si risolvevano in una ipotesi ulteriore di controllo e monitoraggio dei conti pubblici degli enti locali finalizzato all'adozione del piano per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla lett. d) dell'art. 14, comma 1 L. 196/2009. A seguito della novella legislativa introdotta dall'art. 5 del decreto legislativo74/2012, tale potere di' verifica e' stato esteso anche nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, ove emergano indicatori di squilibrio finanziario. Sennonche' detta norma, estensiva anche alle Regioni di tale potere di verifica, e' stata dichiarata incostituzionale proprio perche' in contrasto con i parametri costituzionali di garanzia della sfera di attribuzione delle Regioni contenuti negli atti 114 e seguenti Cost., con sentenza n. 219/2013, pubblicata il 29/7/2013. Alle motivazioni di detta sentenza della Corte per sintesi si fa rinvio. Sul piano concreto tale declaratoria si risolve nella caducazione della norma ordinaria legittimante l'attivita' di cui trattasi, che, pertanto, nella specie appare esercitata dagli organi dello Stato al di la' ed al di fuori di ogni potere legittimante un'attivita' ispettiva in materia dei vincoli di finanza pubblica e, tanto meno un'indicazione precettiva a Regione Liguria di provvedimenti correttivi. Non senza rilevare, peraltro, tale potere di visita ispettiva gia' previsto dalla norma legislativa statale dichiarata incostituzionale sarebbe stato comunque esercitato, in questo caso, al di fuori dei presupposti necessari, in assenza di qualsiasi indicatore di squilibrio finanziario a carico di Regione Liguria, i cui bilanci - per il periodo considerato - sono stati tutti favorevolmente sottoposti al controllo della Sezione di controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti. Ne consegue la evidente invasivita' e illegittimita' degli atti adottati dagli organi statali non costituendi esercizio di un potere affidato agli uffici ed organi statali che ne sono autori e comunque illegittimamente invasivi della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita di Regione Liguria. 2. Violazione dell'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 165/2001. Illegittimita' costituzionale della norma per contrasto con i parametri contenuti negli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost. Gli atti impugnati pretendono ancora, con riferimento a quella (parte di) relazione pertinente alla «gestione del personale», di fondarsi e di trarre legittimazione dall'art. 60, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Detta norma recita: «5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93». Peraltro in forza dell'art. 26 del Presidente della Repubblica n. 43/2008 sono stati abrogati sia l'art. 3 del del Presidente della Repubblica 38/1998 sia l'art. 2 del del Presidente della Repubblica 54/1998, essendo rimasto in vigore esclusivamente l'art. 27 L. 93/1983 che, ai comma 4, contiene una disposizione che si sovrappone all'art. 60, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Con riguardo alla norma sopra invocata quale fonte legittimante del potere di verifica statale nei confronti della Regione in materia di gestione del personale, (art. 60.5 del del decreto legislativo n. 165/2001) occorre: a) sotto un primo profilo, circoscrivere oggettivamente il potere ispettivo contemplato, nel senso che la norma lo limita alla verifica della spesa con riguardo all'osservanza degli accordi collettivi nazionali e decentrati, espressione che esclude un potere sindacatorio generale sulla gestione del personale. Nella specie, e con riguardo alle criticita' segnalate dalla relazione impugnata (come sopra sintetizzate in premessa), appaiono evidentemente estranee a tali limiti i rilievi di cui ai punti 1, 2, 7, 8 e 12. Ne consegue che con riguardo a detti oggetti la norma statale invocata non legittimava e non legittima alcun potere di verifica e/o ispettivo statale nei confronti della Regione; b) sotto un secondo profilo, generale e di metodo, appare ancora una volta illegittima ed invasiva della sfera di autonomia regionale la pretesa degli organi statali di sindacare la legittimita' di leggi regionali vigenti, non contestate tempestivamente dal Governo mediante impugnazione principale, in un ordinamento nel quale il potere legislativo regionale e' connotato, nelle materie di competenza, da valore formale e da forza giuridica pari alle leggi statali. Di tal che non e' consentito e non e' concesso ad organi amministrativi statali di procedere ad un sindacato della legittimita' e/o della applicabilita' di leggi regionali vigenti, dotate di piena effettivita' ordinamentale. c) Infine, in considerazione della matrice storica della norma contenuta nell'art. 60, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, approvata prima della modifica del titolo V della parte II della Costituzione introdotta con la L. Cost. 3/2001, e' da escludere che l'art. 60 comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 sia conforme ai parametri costituzionali contenuti negli artt. 114 e seguenti Cost., come novellati dall'art. 1 Cost. 3/2001. L'anteriorita' della norma ordinaria contestata rispetto alla riforma del titolo V, rende sollevabile la questione di sua legittimita' costituzionale con i parametri costituzionali sopravvenienti, anche a prescindere dalla mancata originaria impugnativa della medesima norma statale in via principale. Essa norma statale contempla un potere di verifica ispettiva attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il controllo della spesa connessa agli oneri dei contratti collettivi di lavoro nazionale e decentrati in funzione dell'esercizio del potere di segnalazione alla Corte dei Conti delle irregolarita' denunciate. Sennonche', anche per tale norma statale, se ed in quanto ritenuta applicabile alle Regioni ed alle Province autonome, valgono le medesime ragioni sulla base delle quali la Corte costituzionale con la sentenza n. 219/2013 ha ritenuto illegittimo l'art. 14, comma 1, lett. d) L. 169/2009, come modificato dagli artt. 5 del decreto legislativo n. 149/2011 e 1-bis comma 4 del decreto legislativo n. 174/2012. E cioe' valgono a sostegno della sollevata questione di legittimita' costituzionale gli argomenti utilizzati dalla Corte nella sentenza n. 219/2013 con riguardo alle norma analoga di riferimento, egualmente invasiva. In particolare e' richiamabile puntualmente quanto si legge al punto 16.5 della motivazione di tale sentenza laddove viene affermato che: «Si tratta, infatti, di valutare se la norma impugnata comprima illegittimamente la competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici della Regione (ex plurimis, sentenze n. 43 del 2011; n. 200 del 2008; n. 159 del 2008; n. 95 del 2008; n. 233 del 2006; n. 274 del 2003), eccedendo dai limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica, come tale applicabile, per espressa volonta' del legislatore statale riferita a questo caso specifico, anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 193 del 2012; inoltre, sentenze n. 229 del 2011; n. 169 del 2007). 16.5.- La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, e' fondata in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., piu' favorevoli rispetto alle rispettive disposizioni statutarie in materia di autonomia finanziaria (richiamate da tutte le ricorrenti) e in materia di organizzazione degli uffici (evocata da tutte le ricorrenti, salvo la Regione Sardegna). Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimita' di leggi statali intese ad acquisire dalle Regioni dati utili, anche nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 376 del 2003; in seguito, sentenze n. 36 del 2004; n. 35 del 2005), ed in particolare in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti (sentenze n. 57 del 2010; n. 417 del 2005; n. 64 del 2005). La disposizione impugnata eccede tali confini, circoscritti alla trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, per attribuire non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attivita' amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi. ll grado e la rilevanza costituzionale dell'autonomia politica della Regione si misura anche sul terreno della sottrazione dei propri organi e dei propri uffici ad un generale potere di sorveglianza da parte del Governo, analogo a quello che spetta invece nei confronti degli enti appartenenti al plesso organizzativo statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. Naturalmente, non possono escludersi casi specifici in cui gli interessi costituzionali sollecitati dalla fattispecie si coagulano intorno ad un nucleo di competenze, la cui titolarita' spetta esclusivamente allo Stato. Per tali ipotesi, non e' contestabile la legittimita' costituzionale di una disciplina che protegga simili interessi, attribuendo poteri ispettivi e di vigilanza ad organi statali (sentenze n. 159 del 2008; n. 97 del 2001; n. 452 del 1989; n. 29 del 1995; n. 219 del 1984), ne' e' contestabile l'esercizio di tali poteri al fine di far valere uno specifico obbligo gravante sul sistema regionale, in particolare nella prospettiva di riferirne alla competente Procura contabile (sentenza n. 370 del 2010). Ben diverso, pero', e' il caso in cui a finire sotto osservazione e' l'attivita' amministrativa tutta delle Regioni e delle Province autonome, sia pure in presenza di indici di squilibrio nella gestione finanziaria. L'ampiezza e l'incisivita' di un tale potere di verifica cela in definitiva un corrispondente potere di vigilanza, attivatile per mezzo dei servizi ispettivi dello Stato, volto a rilevare la cattiva gestione degli uffici da parte della Regione, cui spetta organizzarli ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Ne' vale in senso contrario porre in rilievo che la disposizione impugnata e' finalizzata a rafforzare l'intervento della Corte dei conti. Allo scopo di contemperare l'autonomia costituzionale del sistema regionale con l'interesse unitario alla sana gestione amministrativa e finanziaria, e a soli fini collaborativi, l'art. 3 della legge n. 20 del 1994 ha individuato nella Corte dei conti l'organo al quale riservare il potere di «effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti», anche nei confronti delle Regioni e delle Province autonome. E questa Corte, chiamata a giudicare della legittimita' costituzionale della normativa che introduceva in tal modo il controllo di gestione, ha stimato che tale attribuzione non costituisse un aspetto secondario dell'intervento in questione, ma ne fosse piuttosto un fondamento. Difatti, tale organo agisce «quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico», «di modo che l'imputazione alla Corte dei conti del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni regionali non puo' essere considerata come l'attribuzione di un potere che si contrappone alle autonomie delle regioni» (sentenza n. 29 del 1995). Ora, la norma impugnata supera il punto di sintesi che si era in tal modo raggiunto a tutela dell'autonomia regionale, affidando al Governo l'esercizio di un potere di verifica che, pur restando strumentale rispetto ai compiti del giudice contabile, ugualmente si divarica dal procedimento attivabile e gestibile da quest'ultimo, ed in definitiva si duplica in danno delle Regioni e delle Province autonome. Tale assetto normativo eccede i limiti propri dei principi di coordinamento della finanza pubblica, e si ripercuote sulla competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici, per entrambi questi aspetti. Anzitutto, poiche' riserva all'apparato ministeriale un compito fino ad oggi consacrato all'imparziale apprezzamento della Corte dei conti (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995). Inoltre, poiche' cio' accade in difetto di proporzionalita' tra il mezzo impiegato ed il fine perseguito, non essendovi ragione di supporre l'inidoneita' degli ampi poteri ispettivi di quest'ultima a conseguire i medesimi risultati, secondo modalita' maggiormente compatibili con l'autonomia regionale». statale Anche l'art. 60.5 del decreto legislativo n. 165/2000 non puo' non essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la conseguente caducazione di qualsiasi potere ispettivo attribuito e/o attribuibile agli organi amministrativi statali nei confronti di Regione Liguria, per la illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 per violazione dei parametri costituzionali contenuti negli artt. 114, 117, 118, 119 Cost.
P.Q.M. Chiede che l'Ill.ma Corte, previa dichiarazione di nullita' e/o di annullamento degli atti provenienti da Organi dello Stato indicati in epigrafe e previa delibazione della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 per violazione degli artt. 114, 117 Cost. 118 e 119 Cost., dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ragioniere Generale dello Stato, il potere di effettuazione di verifiche ispettive nei confronti di Regione Liguria con riguardo agli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica ed alla gestione dei personale regionale, e/o di imporre obblighi alla Regione all'esito di tali verifiche. Saranno depositati: 1) DGR con cui la Regione ha deciso di ricorrere; 2) nota Ragioniere Generale dello Stato 26/11/2013; 3) relazione 15/10/2013 in materia di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica; 4) relazione 15/10/2013 in materia di gestione del personale. Genova, 27 gennaio 2014 Avv. Cocchi - Avv. Pafundi