N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2013
Ordinanza del 20 dicembre 2013 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di L.H. ed altri 3. Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Modifiche normative introdotte mediante disposizioni inserite nella legge di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005 - Denunciata parificazione ai fini sanzionatori delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV (c.d. droghe leggere) del previgente art. 14 del testo unico in materia a quelle delle tabelle I e III (c.d. droghe pesanti) - Denunciato conseguente innalzamento delle sanzioni per le condotte riguardanti le sostanze di cui alle prime due tabelle - Denunciata unificazione delle tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle - Estraneita' delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalita' e alla ratio dell'originario decreto-legge - In via subordinata: difetto del requisito della necessita' ed urgenza. - Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, artt. 4-bis (nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 4 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e 4-vicies-ter, comma 2, lett. a) (che sostituisce il comma 1 dell'art. 13 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), e comma 3, lett. a), n. 6 (recte: comma 3, nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 1, lett. a) n. 6 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Costituzione, art. 77, comma secondo.(GU n.12 del 12-3-2014 )
IL TRIBUNALE DI TORINO Il Giudice, all'esito della camera di consiglio del 20 dicembre 2013, udita la discussione delle parti, Premesso che: - all'udienza preliminare del 28.10.2013, i difensori degli imputati, sottoposti a procedimento penale per fattispecie in materia di importazione e detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, proponevano questione di legittimita' costituzionale dell'art 4 bis decreto legge n. 272/2005, come modificato dalla legge di conversione n. 49/2006, per contrasto con gli artt. 77, 117 e 3 Cost; - in particolare il difensore di E., M. A. depositava una articolata memoria contenente vari dubbi di costituzionalita' della disposizione citata, ed a tale eccezione e per i medesimi argomenti i difensori degli altri imputati aderivano; - in specie, il primo difensore rilevava che il citato art. 4 bis era stato introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 272/2005 insieme ad altri 35 articoli determinanti un nuovo assetto della disciplina in materia di stupefacenti, a fronte di un decreto che originariamente ne contava solo 6, uno solo dei quali, l'art. 4, dedicato ad un caso particolare di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti e alcoldipendenti, in violazione dell'art. 77, comma II, Cost sotto il profilo della necessaria coerenza interna fra le norme dell'originario decreto legge e quelle adottate in sede di conversione; - ancora, il difensore denunciava la violazione dell'art. 77 comma II Cost. sotto il profilo della carenza del requisito della urgenza, posto che la riforma del Testo Unico in materia di stupefacenti giaceva in Parlamento da tre anni; - inoltre, veniva eccepita la violazione dell'art. 3 Cost. per essere identica la sanzione penale a fronte di condotte (importazione, detenzione, cessione, ecc) aventi ad oggetto sostanze che, per lo stesso legislatore, hanno conseguenze differenti sulla salute dei cittadini (il moltiplicatore variabile della "dose media singola" e' molto piu' alto per le droghe c.d. leggere che per quelle pesanti); - ancora, la disposizione di' cui all'art. 4 bis sarebbe in contrasto con l'art. 117 co. I, cost. per violazione della previsione contenuta nell'art. 2 della Decisione quadro 2004/757/GAI che prevede che gli Stati membri provvedano a definire le pene fra un minimo e un massimo per le condotte in materia di stupefacenti, tenendo fra l'altro conto del fatto che il reato "(...) implica la fornitura degli stupefacenti piu' dannosi per la salute (...)"; - alla successiva udienza del 12.12.13 questo giudice, constatato che, cosi' come sollevata, la questione era priva del requisito della rilevanza, invitata le parti alle ritenute determinazioni anche rispetto ad eventuali scelte di riti alternativi; - i difensori degli imputati R., H., E., chiedevano di essere giudicati con il rito abbreviato; il difensore di L. chiedeva l'applicazione della pena concordata con il PM; - all'esito della discussione in data 20.12.2013, nella quale i difensori riproponevano la questione di legittimita' costituzionale, questo giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione, pronunciando quindi la presente ordinanza; rilevato che: - la questione sollevata ad avviso di questo giudice, sia pure per profili parzialmente diversi da quelli evidenziati dai difensori degli imputati, e' rilevante e non manifestamente infondata; - quanto al requisito della rilevanza, nel caso di specie viene essenzialmente dubitata la legittimita' costituzionale delle disposizioni incriminatrici del Testo Unico n. 309/90 nella parte in cui parificano il trattamento sanzionatorio fra le droghe c.d. leggere e pesanti; - sotto questo aspetto, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio che ne e' seguita, questo giudice ha maturato il convincimento circa la penale responsabilita' degli imputati per le fattispecie loro attribuite e si trova dunque a dover applicare, per decidere l'entita' della pena, le disposizioni sanzionatorie delle condotte penalmente rilevanti, in particolare l'art. 73 dPR 309/90, modificato dall'art. 4 bis dl 272/2005 come emendato dalla legge di conversione n. 49/2006, oggetto delle censure di costituzionalita'; ora, ove le norme contenute nella disposizione denunziata venissero caducate dalla Corte costituzionale, avendo essa avuto, fra l'altro, l'effetto di abrogare la distinzione sanzionatoria fra i diversi tipi di sostanze stupefacenti, tornerebbe in vigore l'assetto previgente, che, per fattispecie relative a sostanze come quelle di cui si tratta nell'odierno procedimento, prevedeva pene comprese fra i 2 e i 6 anni di reclusione e fra i 5177 euro ed i 77468 euro di multa, ben diverse da quelle individuate dalla finestra sanzionatoria oggi imposta che, per condotte relative a tutte le sostanze stupefacenti, muove da un minimo 6 anni di reclusione e 26000 euro di multa e giunge ad un massimo di 20 anni di reclusione e 260000 euro di multa; - allo stesso modo, con riferimento alla posizione dell'imputato Lajaate, che e' addivenuto ad un accordo con il PM per una pena che si riferisce al medesimo parametro sanzionatorio oggetto del prospettato dubbio, nell'ambito del potere di verifica del giudice circa la congruita' della pena rientra evidentemente la necessita' di affrontare l'applicazione dell'art. 73 dPR 309/90, di talche' anche relativamente a questo imputato ed al rito prescelto, la questione prospettata e' rilevante; - dunque, e' rispettato il primo dei presupposti condizionanti l'ammissibilita' della questione, posto che l'applicazione della disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita (art. 4 bis decreto legislativo 272/2005, introdotto dalla legge di conversione n. 49/2006) e' determinante per la risoluzione della controversia, nella specie per giungere alla quantificazione della pena a carico degli imputati e concludere cosi' il giudizio di' primo grado; in altri termini, la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e' pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio, perche' la disposizione contenente le norme di dubbia costituzionalita' e' di necessaria applicazione per la conclusione di' quest'ultimo, sotto il profilo della individuazione dei parametri per la quantificazione in concreto della pena da applicare agli imputati, da ritenere colpevoli di condotte che hanno ad oggetto una sostanza rientrante nelle c.d. droghe leggere; - e' inoltre parimenti rilevante per il giudizio in corso la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 vicies ter comma 2 lett. a) e comma 3 lett. a) n. 6 del decreto legge 272/2005, che ha inciso sugli artt. 13 e 14 dPR 309/90, unificando le tabelle che identificavano le diverse sostanze stupefacenti ed includendo la cannabis ed i suoi derivati nella prima di tali tabelle; l'abolizione della differenza fra le sanzioni previste per le condotte aventi ad oggetto le diverse sostanze stupefacenti, infatti, introdotta dall'art. 4 bis del decreto legge 272/2005, trova il suo presupposto in tale unificazione; - quanto alla non manifesta infondatezza, il giudizio verte sull'esistenza di un serio dubbio di costituzionalita' della norma impugnata, valutazione finalizzata a "filtrare" le questioni sollevate dalle parti, escludendo l'afflusso indiscriminato di procedimenti alla Corte costituzionale; - sotto tale profilo e' innanzitutto non manifestamente infondata la questione sollevata con riferimento alla disomogeneita' fra le norme introdotte in sede di conversione del decreto legge e il contenuto o la finalita' del provvedimento d'urgenza, per il possibile contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost.; - in proposito occorre richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2012, che ha tracciato i confini all'interno dei quali deve porsi - rispetto ai parametri costituzionalmente imposti di coerenza delle norme contenute in un decreto legge, e di quelle introdotte in sede di conversione, dal punto di vista oggettivo e materiale o funzionale e finalistico - il potere di emendamento riconosciuto al Parlamento nella fase di conversione in legge del decreto; - la Corte in tale decisione muove dalla avvenuta individuazione, fra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarieta' del caso di necessita' e urgenza di provvedere, della "evidente estraneita'" della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui e' inserita (Corte cost., sentenze 171/2007, 128/2008); - viene detto in proposito che i presupposti di cui all'art. 77 comma 2 Cost. sono soddisfatti quando con il decreto legge si disciplini una materia unitaria, ovvero materie differenti ma tutte accomunate dalla particolare urgenza di provvedere che si manifesta nel momento in cui il Governo adotta il provvedimento urgente; - allora, la mera immissione nel testo del decreto legge di una disposizione che sfugga ad uno dei cardini (oggettivo o finalistico) sopra menzionati spezza il legame logico giuridico fra la valutazione del Governo circa l'urgenza di provvedere ed il provvedimento con forza di legge di cui all'art. 77 comma 2 Cost.; - secondo quanto argomenta ancora la sentenza costituzionale 22/2012, la stessa necessaria omogeneita' (oggettiva o finalistica) propria delle norme contenute nel decreto legge deve riguardare anche le norme contenute nella legge di conversione del decreto, escludendosi dunque che possano essere inseriti con la legge di conversione emendamenti del tutto estrani all'oggetto e alle finalita' del testo originario; - e' lo stesso art. 77 comma 2 Cost. a istituire un nesso di interrelazione funzionale fra decreto legge e legge di conversione, adottata con un procedimento di approvazione del tutto peculiare rispetto a quello ordinario, caratterizzato dalla necessita' di' provvedere alla conversione entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto; - si dice, il limite alla possibilita', per il Parlamento, in sede di conversione, di apportare modifiche al testo del decreto legge e' quello del rispetto dell'"omogeneita' di fondo" del decreto, ove questa omogeneita' - nel senso sopra visto - sia caratteristica propria del testo provvisorio; - allora, l'emendamento che spezza questa omogeneita' di fondo, per cio' stesso, implicando un cattivo uso da parte del Parlamento del potere di conversione del decreto, realizza la violazione dell'art. 77 comma 2 Cost; - calando tali principi al caso di specie, va detto che le disposizioni che vengono in rilievo nel caso di specie non facevano parte dell'originario testo del decreto, ma sono state inserite in sede di conversione; - invero, il decreto legge 272 del 2005 era titolato "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi" e conteneva sei articoli, disciplinanti materie eterogenee ma con una ratio comune consistente nella urgenza di provvedere per fronteggiare emergenze createsi nel momento della valutazione, da parte del Governo, della necessito' di adottare il decreto; - in particolare l'art. 4 del decreto statuiva in ordine alla abrogazione dell'art. 94 bis dPR 309/90, introdotto dalla recentemente approvata legge "ex Cirielli" n. 251/2005, per evitare che le innovazioni apportate da tale normativa importassero una massiccia ricarcerizzazione di condannati tossicodipendenti con in atto programmi di recupero; infatti la giustificazione addotta dal Governo per l'adozione di tale testo nel preambolo del decreto faceva riferimento alla "straordinaria necessita' ed urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva"; - proprio facendo riferimento al testo dell'art. 4 del decreto, venne presentato nella seduta del senato del 19 gennaio 2006 un maxiemendamento governativo interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto legge 272, nel quale venne inserito il corpo del disegno di legge S 2953/2003, fermo nelle competenti Commissioni referenti del Senato, ossia una articolata ed ampia (23 articoli di legge, divisi in numerosi commi con tanto di allegati) nuova disciplina dell'intera materia degli stupefacenti, in sostituzione di molteplici disposizioni del dPR 309/90; sul disegno di legge di conversione del decreto, cosi modificato con il maxiemendamento, poi, il Governo pose la fiducia; - ad avviso di questo Giudice, l'inserimento in sede di conversione del decreto, di un assetto normativo completamente nuovo ed a regime in materia di stupefacenti, realizza una incoerenza contenutistica e teleologica rispetto alle norme del decreto legge, ivi compreso l'art. 4 che pur latamente faceva riferimento ad un aspetto relativo alla sola fase esecutiva inerente i tossicodipendenti recidivi condannati, ma non toccava nemmeno incidentalmente la materia delle sostanze stupefacenti e, soprattutto, l'aspetto sanzionatorio; - le nuove norme in particolare incidevano pesantemente sulla classificazione precedente delle sostanze stupefacenti e innalzavano notevolmente le pene edittali per le cd droghe leggere; - questa discrasia insanabile fra decreto legge e norme introdotte dalla legge di conversione non e' altro che il segno di quella disomogeneita' funzionale finalistica che caratterizza per quanto sopra detto la violazione dell'art. 77 comma 2 Cost.; - inoltre, non e' infondato, in via subordinata rispetto a quanto appena ritenuto, il dubbio di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 77 comma 2 Cost. sotto il profilo della carenza del presupposto della necessita' ed urgenza; - invero la Corte costituzionale con le sentenze 171 del 2007 e 128 del 2008 ha ritenuto che il vaglio di legittimita' del decreto legge sotto il profilo della sussistenza del caso straordinario di necessita' ed urgenza debba operare anche con riferimento alle norme introdotte in sede di conversione, altrimenti sarebbe consentito al legislatore ordinario (in sede di conversione) il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie; - in concreto, la Corte ha verificato la sussistenza di un collegamento fra la disposizione introdotta in sede di conversione e i presupposti del decreto, in modo che questi ultimi possano costituire il fondamento giustificativo della aggiunta in sede di conversione; - cosi' ragionando, non possono essere inserite in sede di conversione norme del tutto svincolate dalle ragioni di necessita' ed urgenza che avevano legittimato l'adozione del decreto; - calando tali ragionamenti al caso di specie, emerge come sia evidente la mancanza del requisito del caso straordinario di necessita' ed urgenza delle norme introdotte in sede di conversione; - non solo gli interventi favorevoli all'emendamento lo giustificavano allegando la precedente giurisprudenza della Corte costituzionale che non richiedeva la sussistenza del requisito della necessita' ed urgenza per le norme introdotte in sede di conversione (ammettendo dunque che queste ultime non lo possedevano) ma si trattava di un disegno di legge giacente in Parlamento da anni, esaminato l'ultima volta dalle competenti commissioni del Senato nella primavera del 2005; - da ultimo, va ricordato che con la legge di conversione fu aggiunto un nuovo oggetto nel titolo del decreto legge (al titolo del decreto erano state aggiunte le seguenti parole "e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309"), cio' che rende ancor piu' evidente l'estraneita' delle nuove norme alle ragioni di necessita' ed urgenza che avevano determinato l'adozione del decreto; - le questioni sollevate, incidendo sul procedimento formativo della legge, assorbono quelle sollevate dai difensori relativamente al contrasto della specifica disciplina inerente il trattamento sanzionatorio con gli artt. 117 e 3 Cost.; - dunque, la questione sollevata e' rilevante nel presente giudizio, in relazione: a) all'art. 4 bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n 49 nella parte in cui modifica l'art. 73 d.P.R. 309/90, segnatamente nella parte in cui sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 (nel caso di specie: hashish) a quelle di cui alle tabelle I e III e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a 260.000; b) all'art. 4 vicies ter comma 2 lett. a) e comma 3 lett. a) n. 6 del medesimo decreto legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309/90 unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle; - essa e' anche non manifestamente infondata in riferimento all'art. 77 comma 2 Cost., in via principale sotto il profilo della estraneita' delle norme inserite dalla legge di' conversione all'oggetto, alle finalita' ed alla ratio dell'originale contenuto del decreto legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' ed urgenza:
P.Q.M. Visto l'art. 23 l. 87/1953 Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 4 bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n 49 nella parte in cui modifica l'art. 73 d.P.R. 309/90, segnatamente nella parte in cui sostituendo i commi l e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 (nel caso di specie: hashish) a quelle di cui alle tabelle I e III e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a 260.000; b) dell'art. 4 vicies ter comma 2 lett. a) e comma 3 lett. a) n. 6 del medesimo decreto legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309/90 unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle, in riferimento all'art. 77 comma 2 Cost., in via principale sotto il profilo della estraneita' delle norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalita' ed alla ratio dell'originale contenuto del decreto legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' ed urgenza; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di' legittimita' costituzionale; Dispone che a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, 20 dicembre 2013 Il Giudice: Scarabello