N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2013

Ordinanza del 3 dicembre 2013 emessa  dal  Tribunale  di  Trento  nel
procedimento  civile  promosso  da  Lucian  Chiara  ed  altri  contro
Provincia autonoma di Trento e Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
Istruzione pubblica  -  Copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di
  insegnamento, che risultano effettivamente  vacanti  e  disponibili
  entro  la  data  del  31  dicembre,  mediante  il  conferimento  di
  supplenze annuali,  in  attesa  dell'espletamento  delle  procedure
  concorsuali per  l'assunzione  di  personale  docente  di  ruolo  -
  Conseguente successione di contratti o rapporti di lavoro  a  tempo
  determinato, svincolata dall'indicazione di ragioni  obiettive  e/o
  dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero  certo
  di rinnovi, in contrasto con la clausola 5, punto  1,  dell'accordo
  quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale
  ha dato attuazione la direttiva 1999/70/CE del  28  giugno  1999  -
  Violazione  di  obblighi  internazionali  derivanti   dal   diritto
  comunitario. 
- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1; legge della provincia
  di Trento 7 agosto 2006, n. 5, art. 93, commi 1 e 2. 
- Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all'Accordo
  quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo  1999,  clausola
  5, punto 1), lett. a), allegato alla direttiva  1999/70/CE  del  28
  giugno 1999. 
(GU n.13 del 19-3-2014 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunciato in data 2 dicembre 2013 la seguente ordinanza. 
 
                          Rilevato in Fatto 
 
    Con ricorso depositato in data  19  agosto  2011  Lucian  Chiara,
Della Putta  Federica,  Lucian  Daiana,  Da  Rugna  Laura,  Guarrella
Monica, Vertuani Vittorio, Loss  Eliana,  Bonat  Silvia  e  Bernardin
Giuseppina - premesso di aver  stipulato,  o  con  il  dirigente  del
servizio  provinciale  competente  (in  un  primo   tempo   l'agenzia
provinciale per l'istruzione  denominata  "sovrintendenza  scolastica
provinciale", successivamente  il  servizio  per  la  gestione  delle
risorse umane della scuola e della formazione)  o  con  il  dirigente
della singola istituzione scolastica, contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato ai sensi: 
      I) in un primo tempo della disciplina statale ex art. 4,  legge
3 maggio 1999, n. 124, applicabile nel territorio della provincia  di
Trento anche successivamente all'entrata  in  vigore  del  d.P.R.  15
luglio 1988, n. 405 ("Norme di attuazione dello statuto speciale  per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di  ordinamento  scolastico
in provincia di Tremo") in forza della previsione ex art. 2, comma  7
dello stesso d.P.R. ("Fino all'adozione delle  leggi  provinciali  di
cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma
4, ovvero per quanto dagli  stessi  non  disciplinato,  al  personale
insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma  2  e  ai  personale
docente  supplente  in  servizio  nelle  scuole  della  provincia  si
applicano, per quanto concerne lo stato giuridico  e  il  trattamento
economico, le norme vigenti per  il  corrispondente  personale  degli
uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio  dello
Stato"); 
      II) successivamente della disciplina provinciale  ex  art.  93,
commi 1, 2 e 3. L.P. 7  agosto  2006,  n.  5  -  hanno  proposto  nei
confronti della Provincia  Autonoma  di  Trento,  tra  le  altre,  le
seguenti domande: "1) In via principale: Accertarsi e dichiararsi  la
nullita' dei contratti a tempo determinato conclusi con i ricorrenti.
Accertarsi e dichiararsi la natura a tempo indeterminato del rapporto
in  essere  con  i  ricorrenti...  2)  In  subordine:  Accertarsi   e
dichiararsi la nullita' dei contratti a  tempo  determinato  conclusi
con  i  ricorrenti.  Condannarsi  la  Provincia  Autonoma  di  Trento
convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento  del  danno,  di  15
mensilita' della retribuzione globale di fatto...". 
    La  domanda  di  accertamento  della  nullita'   delle   clausole
appositive dei termini finali  contenute  nei  singoli  contratti  di
lavoro a tempo determinato viene fondata dai ricorrenti sull'asserita
violazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP  sul  lavoro  a  tempo  determinato,  alla  quale  la  direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione. 
    La domanda (subordinata) di risarcimento del danno viene  fondata
dai  ricorrenti  quale  conseguenza  della  nullita'  delle  clausole
appositive dei termini finali  contenute  nei  singoli  contratti  di
lavoro a tempo determinato, in applicazione del disposto ex art.  36,
comma 5, secondo periodo, decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165
("Il lavoratore interessato ha  diritto  al  risarcimento  del  danno
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione  di  disposizioni
imperative"). 
 
                         Ritenuto in Diritto 
 
    Viene  sollevata   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge 3 maggio 1999,  n.  124  e
dell'art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia  di  Trento  7
agosto 2006, n. 5, nella parte in cui - violazione degli artt.  11  e
117, comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a)
dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28  giugno  1999
ha dato attuazione - consentono la copertura  delle  cattedre  e  dei
posti  di  insegnamento,  che  risultino  effettivamente  vacanti   e
disponibili  entro  la  data  del  31  dicembre   e   che   rimangano
prevedibilmente  tali  per  l'intero  anno  scolastico,  mediante  il
conferimento di supplenze - annuali secondo l'art. 4, comma 2,  legge
n. 124/1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due  anni  o  di
durata massima triennale secondo l'art. 93, comma 2, L.P. 5/2006 - in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
di personale docente di ruolo, cosi' da configurare  la  possibilita'
dell'utilizzo di una successione di  contratti  a  tempo  determinato
senza che a detta possibilita' si accompagni la previsione  di  tempi
certi per lo svolgimento dei concorsi. 
Sulla rilevanza nel giudizio a quo. 
    Occorre doverosamente premettere che  nel  presente  giudizio  e'
gia' stata sollevata, con  ordinanza  del  15  novembre  2011,  altra
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,  legge
n. 124/1999 e dell'art. 93, commi 1 e  2,  L.P.  5/2006,  di  cui  la
Consulta ha dichiarato "la manifesta inammissibilita'" con  ordinanza
n.  206  del  3  luglio  2013,  stante  l'inefficacia  dell'ipotetica
pronuncia di accoglimento  ai  fini  della  decisione  della  domanda
giudiziale  concretamente  posta  al   Tribunale   di   Trento",   in
considerazione della  "generale  preclusione  della  possibilita'  di
trasformare i contratti a tempo determinato nel settore  pubblico  in
contratti  a  tempo  indeterminato"  (art.  36,  comma   5,   decreto
legislativo n. 165/2001 e specificamente per  il  settore  scolastico
art. 4, comma 14-bis, legge n. 124/1999, inserito dall'art. 1,  comma
1, D.L. 25 settembre 2009, n. 134 convertito dall'art.  1,  comma  1,
legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' art. 10, comma 4-bis, decreto
legislativo n. 368/2001, inserito dall'art.  9,  comma  18,  D.L.  13
maggio 2011, n. 70 convertito dall'art. 1, comma 1, legge  12  luglio
2011, n. 106). 
    In effetti nell'ordinanza introduttiva  del  primo  incidente  di
costituzionalita' la rilevanza della  questione  era  stata  motivata
esclusivamente con riferimento alla domanda, proposta dai  ricorrenti
in via principale, di conversione dei contratti a  tempo  determinato
stipulati con la Provincia Autonoma di Trento in  contratti  a  tempo
indeterminato. 
    Tuttavia, in realta', i  ricorrenti  hanno  proposto,  come  gia'
evidenziato nella parte "in fatto", anche una  domanda  (subordinata)
di risarcimento del danno  ex  art.  36,  comma  5,  secondo  periodo
decreto legislativo n.  165/2001  quale  conseguenza  della  nullita'
delle clausole appositive dei termini finali  contenute  nei  singoli
contratti di lavoro a tempo determinato. 
    Quindi   la   rilevanza   della   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge n.  124/1999  e  dell'art.
93, commi 1 e 2, LP. 5/2006 viene  qui  motivata  sulla  base  di  un
presupposto di fatto diverso  da  quello  posto  a  fondamento  della
precedente ordinanza di rimessione  del  15  novembre  2011,  il  che
appare  consentito  alla  luce  del  consolidato  orientamento  della
Consulta (ord. n. 399 del 2002; sent. 189 del 2001; sentenze  n.  433
del 1995, n. 451 del 1989 e n. 930 del 1988; ord. n. 164  del  1987),
secondo cui l'art. 24, comma 2, legge 11 marzo 1953, n.  87  preclude
la  riproponibilita'  della  medesima   questione   di   legittimita'
costituzionale,  da  parte  dello  stesso  giudice,  soltanto  se  la
precedente pronuncia della Corte abbia natura decisoria,  di  talche'
non osta all'esame nel merito  della  questione  la  declaratoria  di
manifesta inammissibilita' per difetto di rilevanza in dipendenza  di
una mera lacuna della prima ordinanza di rimessione (atteso che, come
precisato da Corte Cost. 451/1989 cit., gli  elementi  richiesti  per
l'ammissibilita' della  questione  debbono  risultare  esclusivamente
dall'ordinanza di rimessione,  e  non  possono  eventualmente  essere
tratti dagli atti del giudizio a quo; infatti  soltanto  l'ordinanza,
debitamente pubblicata, rende noto per ogni effetto, alla generalita'
dei cittadini e agli organi  giudiziari,  la  pendenza  del  giudizio
costituzionale in tutti i suoi estremi). 
    Il giudizio in corso non puo' essere  definito  indipendentemente
dalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita'
costituzionale. 
    Applicando le norme impugnate la domanda  di  accertamento  della
nullita' delle clausole appositive dei termini finali  contenute  nei
singoli contratti di lavoro a  tempo  determinato  e  la  domanda  di
risarcimento del danno ex art. 35, comma 5, secondo periodo,  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165  ("Il  lavoratore  interessato  ha
diritto al risarcimento del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
lavoro in violazione di disposizioni imperative")  dovrebbero  essere
rigettate. 
    E'  infatti  incontestato  che  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'Amministrazione convenuta
scaturiscono da contratti  stipulati  nella  piena  osservanza  della
disciplina interna in tema di reclutamento del  personale  scolastico
(in particolare dell'art. 4, comma 1, legge n. 124/1999  e  dell'art.
93, commi 1 e 2,  L.P.  5/2006),  che  consente  la  copertura  delle
cattedre e dei posti di insegnamento,  che  risultino  effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e  che  rimangano
prevedibilmente  tali  per  l'intero  anno  scolastico,  mediante  il
conferimento  di  supplenze,  in   attesa   dell'espletamento   delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 
    quindi, alla luce della vigente disciplina interna in  ordine  al
reclutamento  del  personale  scolastico  a  tempo  determinato,  non
sarebbe configurabile la nullita' parziale, ipotizzata dai ricorrenti
in ordine alle clausole appositive dei termini finali, per violazione
di norme imperative, dei contratti di durata  annuale  stipulati  con
l'Amministrazione convenuta. 
    Di recente il legislatore (art. 9, comma 18, D.L. 13 maggio 2011,
n. 70 conv, con legge 12 luglio 2011, n. 106) ha  aggiunto  nell'art.
10 decreto legislativo  n.  368/2001  il  comma  4-bis.  secondo  cui
"stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 40, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni,
all'art. 4, comma 14-bis, della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,  e
all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono  altresi'  esclusi  dall'applicazione  del  presente  decreto  i
contratti a tempo determinato stipulati  per  il  conferimento  delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita'  di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato  ed  anche  determinato.  In
ogni caso  non  si  applica  l'art.  5,  comma  4-bis,  del  presente
decreto". 
    Secondo un orientamento di merito tale innovazione presuppone che
in precedenza la disciplina ex  d.lgs.  368/2001  trovasse  integrale
applicazione  anche  in  ordine  ai  contratti  a  tempo  determinato
stipulati per il conferimento delle supplenze del  personale  docente
ed ATA. 
    L'assunto non puo' essere condiviso: 
      e'  evidente,  attesa  la  contiguita'  cronologica,   che   il
legislatore  e'  intervenuto  in  reazione   al   formarsi   di   una
giurisprudenza  di  merito  che  ha  statuito  l'illegittimita'   per
contrasto con le prescrizioni contenute nel  decreto  legislativo  n.
368/2001 - in tema di sussistenza delle ragioni di carattere tecnico,
produttivo,  organizzativo  o  sostitutivo   (art.   1,   comma   1),
dell'indicazione scritta delle stesse (art. l, comma 2) e soprattutto
dei limiti alla successione di contratti a tempo determinato (art. 5)
- con declaratoria, in talune pronunce, di conversione in rapporto  a
tempo indeterminato (ed infatti la stessa ratio e' sottesa  ad  altro
intervento del legislatore, costituito dall'art. 1, comma 1, D.L.  25
settembre 2009, n. 134, conv. con legge 24  novembre  2009,  n.  167,
che, novellando l'art. 4, legge n. 124/1999, ha introdotto  il  comma
14-bis, secondo cui "i contratti a tempo determinato stipulati per il
conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3,  in  quanto
necessari  per  garantire  la  costante   erogazione   del   servizio
scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato solo nel caso di immissione in  ruolo,  ai  sensi
delle disposizioni vigenti e sulla base  delle  graduatorie  previste
dalla presente legge e dall'art. 1,  comma  605,  lettera  c),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni")  o,  in
altre pronunce, di risarcimento del  danno  ai  sensi  dell'art.  36,
comma 5, decreto legislativo n. 165/2011; 
      invero   l'inapplicabilita'   della   disciplina   ex   decreto
legislativo n. 368/2001 ai contratti a  tempo  determinato  stipulati
per il conferimento delle supplenze  del  personale  docente  ed  ATA
emergeva gia' dalle previsioni ex decreto  legislativo  n.  165/2001,
dove - a fronte dell'art. 36, comma  1  (testo  originario),  secondo
cui: "Le pubbliche Amministrazioni, nel rispetto  delle  disposizioni
sul reclutamento  del  personale  di  cui  ai  commi  precedenti,  si
avvalgono delle forme contrattuali flessibili  di  assunzione  e  di'
impiego del personale previste dal codice civile e  dalle  leggi  sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I  contratti  collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a  tempo
determinato... in applicazione di  quanto  previsto  dalla  legge  18
aprile 1962. n. 230..., nonche' da ogni  successiva  modificazione  o
integrazione della relativa disciplina" - l'art. 70,  comma  8,  dopo
aver stabilito che "le disposizioni del presente decreto si applicano
al personale della scuola", ha precisato che  "sono  fatte  salve  le
procedure di reclutamento  del  personale  della  scuola  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni
ed integrazioni" (tale  norma  e'  rimasta  immutata  anche  dopo  la
novella dell'art. 36, comma 1,  decreto  legislativo  n.  165/2001  -
ulteriore riprova della persistente vigenza anche  dopo  l'emanazione
del decreto legislativo n. 369/2001 dell'art. 36, decreto legislativo
n. 165/2001 introdotto in precedenza - ad opera dell'art.  17,  comma
26, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 conv. con legge 3 agosto 2009, n. 102,
secondo cui: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le
Amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme  contrattuali
flessibili di assunzione e di  impiego  del  personale  previste  dal
codice civile e  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di  reclutamento  vigenti.
Ferma restando la competenza delle  Amministrazioni  in  ordine  alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con  quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali provvedono a  disciplinare  la  materia  dei  contratti  di
lavoro a tempo determinato.., in applicazione di' quanto previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"); 
      in questo senso sono orientate sia la Consulta  (ord.  207  del
2013, specie settimo considerato, punti 5 e 6) sia la a Suprema Corte
(Cass. 20 giugno 2012, n. 10127, specie § 24-34;). 
    Infine appare opportuno ricordare che l'appena menzionata ord. n.
207 del 2013 ha ritenuto ammissibili due questioni di  illegittimita'
costituzionale sollevate in  giudizi  in  cui  i  ricorrenti,  avendo
svolto attivita' di docenti o di personale amministrativo  scolastico
in base a numerosi e ripetuti contratti a termine,  hanno  agito  per
sentir dichiarare l'illegittimita' delle clausole di apposizione  del
termine  e  per  la  conseguente  condanna   dell'amministrazione   a
convertire  il  loro  contratto  di  lavoro  in  contratto  a   tempo
indeterminato, ovvero al risarcimento del danno. 
Sulla non manifesta infondatezza. 
    Le procedure di reclutamento del personale della scuola. 
    In  tema  di  reclutamento  del  personale  scolastico  a   tempo
determinato  la  disciplina  statale  (art.  4,  legge  n.  124/1999)
dispone: 
      "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti  di  insegnamento
che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali  per  l'intero  anno
scolastico, qualora non sia possibile  provvedere  con  il  personale
docente di ruolo delle dotazioni  organiche  provinciali  o  mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai  posti
medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di
ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali,  in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
di personale docente di ruolo; 
      2. Alla copertura delle cattedre e dei  posti  di  insegnamento
non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del  31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede  mediante
il  conferimento  di  supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle
attivita'  didattiche.  Si  provvede  parimenti  al  conferimento  di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'  didattiche  per
la  copertura  delle  ore  di  insegnamento  che  non  concorrono   a
costituire cattedre o posti orario; 
      3. Nei casi diversi da quelli  previsti  ai  commi  1  e  2  si
provvede con supplenze temporanee; 
      4. I posti delle dotazioni organiche  provinciali  non  possono
essere coperti  in  nessun  caso  mediante  assunzione  di  personale
docente non di ruolo; 
      5.  Con  proprio  decreto  da  adottare  secondo  la  procedura
prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,
n. 400, il Ministro della pubblica istruzione  emana  un  regolamento
per  la  disciplina  del  conferimento  delle  supplenze  annuali   e
temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti; 
      6.  Per  il  conferimento  delle  supplenze  annuali  e   delle
supplenze temporanee sino al termine delle  attivita'  didattiche  si
utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art.  401  del  testo
unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge; 
      7. Per il con ferimento delle supplenze temporanee  di  cui  al
comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto..."); 
    il regolamento di cui al comma 5 e'  stato  emanato  con  decreto
ministeriale 25 maggio 2000, n. 201  e  successivamente  con  decreto
ministeriale 13 giugno 2007, n. 131. 
    Quanto alla disciplina provinciale l'art. 93, commi  1,  2  e  3,
L.P. n.  5/2006  ("Disposizioni  in  materia  di  incarichi  a  tempo
determinato e di supplenze temporanee") prevede: 
      "1. Per garantire la continuita' didattica e il regolare  avvio
dell'anno scolastico, ferma restando  la  disciplina  in  materia  di
assunzioni a tempo indeterminato e nei  limiti  della  spesa  massima
prevista dall'art. 85, la  Provincia  o  le  istituzioni  scolastiche
possono  stipulare,   mediante   l'utilizzo   rispettivamente   delle
graduatorie provinciali per titoli o  delle  graduatorie  d'istituto,
contratti di lavoro  a  tempo  determinato  per  la  copertura  delle
cattedre  e  dei  posti  d'insegnamento  effettivamente   vacanti   e
disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto  dai
commi 2 e 3 e secondo  le  modalita'  definite  con  regolamento.  Le
graduatorie  d'istituto  devono  essere  articolate  in   fasce,   in
relazione ai titoli e alle abilitazioni; inoltre devono garantire una
validita' temporanea coerente  con  le  graduatorie  provinciali  per
titoli. 
      2. Per la copertura delle cattedre e dei  posti  d'insegnamento
il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di
lavoro a tempo determinato di  durata  annuale,  rinnovabili  per  un
massimo  di  due  anni  qualora  risultino  disponibili  la  medesima
cattedra o posto;  per  la  copertura  delle  cattedre  o  dei  posti
d'insegnamento disponibili,  inoltre,  puo'  stipulare  contratti  di
lavoro a tempo determinato di durata massima triennale. 
      3. Per la copertura di cattedre e di posti  d'insegnamento  non
coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita  dalla
Provincia per l'inizio delle lezioni, il  dirigente  dell'istituzione
scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di  durata
massima annuale. Qualora la mancata copertura delle  cattedre  o  dei
posti di insegnamento ai sensi del comma  2  dipenda  dall'assenza  o
dall'esaurimento  delle   graduatorie   provinciali,   il   dirigente
dell'istituzione scolastica, previo  nulla  osta  del  dirigente  del
servizio provinciale competente, puo' stipulare contratti di lavoro a
tempo determinato anche prima dell'inizio delle lezioni; 
      il regolamento di cui al comma 1 e' stato emanato  con  decreto
del  presidente  della  provincia  24  giugno  2008,  n.   23-130/Leg
("Regolamento concernente incarichi a tempo determinato  e  supplenze
temporanee nelle  istituzioni  scolastiche  provinciali  a  carattere
statale"), il quale all'art. 2 dispone: "1. I posti di insegnamento e
le cattedre, di seguito denominati "posti", non assegnati a personale
assunto a tempo indeterminato, sono coperti con il  conferimento  di:
a) incarichi annuali, per i posti vacanti e disponibili entro la data
del 31 ottobre e che rimangono tali per l'intero anno scolastico;  b)
supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche,  per
i posti non vacanti ma disponibili entro la data del 31 ottobre, fino
al termine dell'anno scolastico o per le ore di insegnamento che  non
concorrono a costituire posti e che si rendono disponibili  entro  la
data del 31 ottobre; c) supplenze temporanee  brevi  per  ogni  altra
necessita' di supplenza diversa dai casi previsti dalle  lett.  a)  e
b). 2. Gli incarichi annuali previsti dal comma  1,  lett.  a),  sono
rinnovati annualmente e comunque per un massimo di due anni se per il
medesimo posto  permangano  le  condizioni  richieste  per  il  primo
conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro  contiene
la clausola con la  quale  e'  previsto  il  rinnovo  automatico  del
contratto medesimo. 3. Il  conferimento  degli  incarichi  annuali  e
delle  supplenze  temporanee  fino   al   termine   delle   attivita'
didattiche, previsti dal comma 1, lett. a) e b),  e'  effettuato  dal
dirigente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
gestione delle risorse umane della  scuola  e  della  formazione,  di
seguito denominata "struttura provinciale  competente",  prima  della
data stabilita dalla Giunta provinciale per  l'inizio  delle  lezioni
utilizzando  le  vigenti  graduatorie  provinciali  per  titoli   del
personale docente delle scuole provinciali a carattere statale. 4.  A
decorrere dalla data di  inizio  delle  lezioni  il  conferimento  e'
effettuato dal dirigente dell'istituzione scolastica, utilizzando  le
vigenti graduatorie d'istituto, per la  copertura  di:  a)  incarichi
annuali e  supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle  attivita'
didattiche, in caso di esaurimento o  di  assenza  delle  graduatorie
provinciali per titoli; b) supplenze temporanee fino al termine delle
attivita' didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento;  c)
incarichi annuali previsti dal comma 1, lett. a), non  coperti  prima
della data di inizio delle lezioni; d) supplenze temporanee  fino  al
termine delle attivita' didattiche previste dal comma  l,  lett.  b),
non coperte prima della data di inizio delle  lezioni;  e)  supplenze
temporanee brevi di  cui  al  comma  1,  lett.  c).  5.  In  caso  di
esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli, il
dirigente della struttura provinciale competente puo'  autorizzare  i
dirigenti delle istituzioni scolastiche ad effettuare il conferimento
degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al  termine
delle attivita' didattiche anche prima della  data  di  inizio  delle
lezioni". 
    Di recente Corte Cost. 9 febbraio 2011, n. 41 ha evidenziato  che
la scelta  operata  dal  legislatore  con  la  legge  n.  124/1999  -
istitutiva delle graduatorie permanenti (le quali vengono  utilizzate
dall'Amministrazione scolastica in primis per l'attribuzione del  50%
dei  posti  di  ruolo  disponibili  determinati   ogni   triennio   e
secondariamente per conferire  supplenze  annuali  e  temporanee  per
mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalita' -
art. 399, commi e 401 comma 1 decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297 ) - "e'  quella  di  individuare  i  docenti  cui  attribuire  le
cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito". 
    Si tratta di una logica conseguenza del principio ex art. 97 ult.
co. Cost. ("Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni  si  accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge") che individua
nel  concorso,  quale  strumento  di  selezione  del  personale,   lo
strumento  piu'  idoneo  a  garantire,   in   linea   di   principio,
l'imparzialita' e l'efficienza  della  pubblica  amministrazione,  di
talche' l'Amministrazione sceglie il lavoratore da assumere all'esito
di un procedimento  preordinato  a  garantire  l'imparzialita'  e  la
trasparenza della selezione, nonche' l'individuazione degli aspiranti
piu' capaci e quindi piu' meritevoli (in termini Corte Cost. 27 marzo
2003, n. 89; Cass. 15 giugno 2010, n. 14350; Cass. 7 maggio 2008,  n.
11161;). 
    L'inapplicabilita' ai contratti stipulati  dai  ricorrenti  della
disciplina ex decreto legislativo n. 368/2001. 
    In proposito appare sufficiente richiamare  quanto  gia'  esposto
nella parte della motivazione dedicata alla rilevanza nel giudizio  a
qua della questione di legittimita' costituzionale in esame. 
    La disciplina del reclutamento del personale a tempo  determinato
della scuola in rapporto al diritto dell'Unione Europea. 
    I ricorrenti eccepiscono la difformita' della disciplina relativa
al reclutamento del personale scolastico  a  tempo  determinato  alla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio del  28  giugno  1999  volta  allo
scopo di attuare l'accordo quadro sui contratti a  tempo  determinato
concluso il 18 marzo 1999 fra le  organizzazioni  intercategoriali  a
carattere generale (CES, CEEP e UNICE),  il  cui  obiettivo  e',  tra
l'altro, "creare un quadro normativa per la prevenzione  degli  abusi
derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti
di lavoro a tempo determinato" (clausola 1), come meglio  specificato
nella clausola 5  ("Misure  di  prevenzione  degli  abusi  -  1.  Per
prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo  di  una  successione  di
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri,
previa consultazione delle parti sociali a  norma  delle  leggi,  dei
contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le  parti  sociali
stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti  per  la
prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto  delle  esigenze
di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o  piu'  misure
relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione  del  rinnovo
dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata  massima  totale  dei
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c)  il
numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.  2.  Gli  Stati
membri, previa  consultazione  delle  parti  sociali,  e/o  le  parti
sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni  i
contratti e i rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato:  a)  devono
essere considerati "successivi"; b) devono essere ritenuti  contratti
o rapporti a tempo indeterminato"). 
    Secondo un orientamento ormai consolidato (Corte Cost.  170/1984;
Corte  Cost.  389/1989;  Corte  Cost.  ord.  168/1991;  Corte   Cost.
482/1995; Corte Cost. 348/2007; Corte  Cost.  349/2007;  Corte  Cost.
28/2010; Corte Cost. 227/2010; Corte Cost. ord. 207/2013; Cass.  S.U.
8.8.2011, n. 17074; Cass. pen. 4.3.2005, n. 17836; Cass. 2.3.2005, n.
4466; Cass. 26.9.2003, n. 14312; Cass. 10.12.2002, n. 17564; CdS  IV,
18.1.1996, n. 54; tutte  in  conformita'  alla  giurisprudenza  della
Corte di giustizia di cui sono espressione, tra  le  altre,  sentenze
4.2.1988, causa C-157/86, Murphy e a.,  punto  11;  22.6.1989,  causa
C-103/88, Costanzo, punto 33; 29.4.1999, causa C-224/97, Ciola, punto
26; .26.2.2000, causa C-262/97,  Engelbrecht,  punto  40;  11.1.2007,
causa C-208/05, ITC Innovative Technology Center GmbH, punti 68 e 69;
14.10.2010, causa C-243/09, Fuss, punto 63;), in virtu' del principio
(fondato sul precetto ex  art.  11  Cost.  e  piu'  recentemente  sul
disposto ex  art.  117,  comma  1  Cost.)  del  primato  del  diritto
dell'Unione Europea sul diritto nazionale: 
      A) se una  fattispecie  trova  regolamentazione  sia  in  fonti
europee di  diretta  applicazione  (ossia  in  norme  dalle  quali  i
soggetti operanti all'interno degli ordinamenti  degli  Stati  membri
possono  trarre  situazioni  giuridiche  direttamente  tutelabili  in
giudizio) sia in fonti interne, la disciplina deve essere individuata
alla luce della fonte europea, di talche'  la  normativa  interna  in
contrasto, se e' anteriore deve ritenersi implicitamente abrogata, se
e' posteriore deve essere disapplicata; in caso di  dubbio  circa  la
portata applicativa della fonte  europea  ed  in  particolare  di  un
presunto contrasto con la nonna interna,  la  questione  deve  essere
inviata, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla  Corte  di  giustizia,  la
quale, avendo il compito  di  assicurare  "il  rispetto  del  diritto
nell'interpretazione e  nell'applicazione  dei  trattati"  (art.  19,
comma 1 TUE), precisa autoritariamente  il  significato  del  diritto
dell'Unione, determinandone in definitiva l'ampiezza ed il  contenuto
delle possibilita' applicative, con sentenze dichiarative  che  hanno
la stessa efficacia delle disposizioni interpretate; 
      B)  se  il  contrasto,   non   rimediabile   neppure   in   via
interpretativa  (piu'  approfonditamente  infra),  si  pone  tra   la
normativa interna e  fonti  europee  prive  di  effetto  diretto,  la
disciplina da applicare resta quella interna, salvo  il  rinvio  alla
Corte  costituzionale   per   illegittimita'   costituzionale   della
disciplina stessa, dove la norma europea assume il rango di parametro
interposto (secondo quanto espressamente sancito dall'art. 117, comma
1 Cost.). 
    a)  La  Corte  di  giustizia  e'  ferma  nel  ritenere  (sentenza
4.7.2006, causa C-212/04, Adeneler e a., punti 54-57; 7.9.2006, causa
C-53/04, Marrosu e Sardino,  punti  40-43;  7.9.2004,  causa  180/04,
Vassallo, punti 32-35;  13.9.2007;  13.9.2000,  causa  C-307/05,  Del
Cerro  Alonso,  punto  25;  22.12.2010,  cause  riunite  C-444/09   e
C-456/09, Gavieiro Gavieiro, punti 36-45;) -  come  si  evince  tanto
dalla formulazione della direttiva  1999/70  e  dell'accordo  quadro,
quanto dal loro sistema generale nonche' dalla loro finalita'  -  che
le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili  ai  contratti  ed  ai
rapporti  di   lavoro   a   tempo   determinato   conclusi   con   le
amministrazioni e con altri enti del settore pubblico. 
    b) Sempre la Corte di giustizia ha statuito (sentenze  15.4.2008,
causa C-268/2006, Impact., punti 69-80; 23.4.2009, in  cause  riunite
C-378/07 e C-380/07, Angelidaki e a., punto 196) che la  clausola  5,
punto l dell'accordo quadro non appare,  sotto  il  profilo  del  suo
contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere
invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale in quanto,  ai
sensi di tale disposizione, rientra nel  potere  discrezionale  degli
Stati membri ricorrere, al fine di prevenire  l'utilizzo  abusivo  di
contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o piu' tra le  misure
enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in  vigore,
purche' tengano conto delle esigenze  di  settori  e/o  di  categorie
specifici di lavoratori; nel contempo non e' possibile determinare in
maniera sufficiente la protezione minima che dovrebbe comunque essere
attuata in virtu' di suddetta clausola. 
    c) Secondo  formai  consolidata  giurisprudenza  della  Corte  di
giustizia (v. sentenze Adeneler e a, cit., punti 65, 80,  92  e  101;
Marrosu e Sardino, cit., punto 50; Vassallo, cit., punto 35;  Impact,
cit., punti 69 e 70, e Angelidaki e a., cit., punti 74 e 151, nonche'
ordinanza 1.10.2010, causa C-3/10, Affatato,  punti  43  e  44;),  la
clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro impone agli  Stati  membri  -
onde prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di  contratti  o
rapporti di lavoro a tempo determinato e qualora il diritto nazionale
non  preveda  gia'  misure  equivalenti  -  l'adozione  effettiva   e
vincolante  di  almeno  una  delle  tre  misure  elencate   in   tale
disposizione ed attinenti, rispettivamente, a: 
      a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di tali
contratti o rapporti di lavoro; 
      b) durata massima totale degli stessi contratti o  rapporti  di
lavoro successivi; 
      c) numero dei rinnovi di questi ultimi. 
    In ordine alle misure previste sub b)  e  c)  dalla  clausola  5,
punto 1) dell'accordo quadro (durata massima totale dei  contratti  o
rapporti di lavoro a tempo determinato successivi,  numero  dei  loro
rinnovi)  appare  evidente  l'assenza  della  loro  previsione  nella
disciplina statale relativa al reclutamento del personale  scolastico
a tempo determinato (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999). 
    Cio' e' ancora piu' vero dopo la novella  dell'art.  10,  decreto
legislativo n. 368/2001, in cui e' stato inserito il comma 4-bis,  il
quale ha precisato che ai contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA "non  si
applica l'art. 5, comma 4-bis, del presente  decreto",  norma  questa
che, secondo quanto chiarito dal Governo italiano nella causa C-3/10,
Affatato, cit., punto, 48, e' stata introdotta proprio  "al  fine  di
evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato
nel settore pubblico". 
    Quanto alla disciplina provinciale (art. 93, commi 1  e  2,  L.P.
5/2006), le previsioni di un numero  massimo  (due)  di  rinnovi  dei
contratti a tempo determinato di  durata  annuale  e  di  una  durata
massima  (tre  anni)  dei  contratti  a  tempo  determinato  sembrano
riguardare esclusivamente "la medesima cattedra o posto", come emerge
dalla lettera dell'art, 93 comma 2  cit.,  consentendo,  cosi',  alla
provincia Autonoma di Trento la stipulazione di ulteriori contratti a
tempo determinato con gli stessi docenti. 
    In ordine alla misura prevista sub a) dalla clausola 5,  punto  1
dell'accordo   quadro   (esistenza   di   "ragioni   obiettive"   che
giustifichino  il  rinnovo   dei   rapporti   a   tempo   determinato
successivi), la Corte di giustizia ha precisato (sentenze Adeneler  e
a., cit., punti 69, 70, 71 e  74;  Angelidaki,  cit.,  punti  88-100;
26.1.2012, in causa C-586/10, Kucuk, punti 30-31): 
      "La nozione di «ragioni oggettive» dev'essere intesa nel  senso
che  essa  si  riferisce  a  circostanze  precise  e   concrete   che
contraddistinguono una determinata attivita'  e,  pertanto,  tali  da
giustificare,  in  un  simile  contesto  particolare,  l'utilizzo  di
contratti di lavoro a tempo  determinato  stipulati  in  successione.
Dette circostanze possono risultare  segnatamente  dalla  particolare
natura  delle  funzioni  per  l'espletamento  delle  quali   siffatti
contratti sono stati conclusi  e  dalle  caratteristiche  inerenti  a
queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento  di  una  legittima
finalita' di politica sociale di uno Stato membro... Per contro,  una
disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale
ed astratto attraverso una  norma  legislativa  o  regolamentare,  il
ricorso a contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati  in
successione,  non  soddisferebbe  i  criteri   precisati   al   punto
precedente... In particolare, il ricorso  a  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione  generale,
senza relazione con il contenuto concreto dell'attivita' considerata,
non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine  di
verificare   se   il   rinnovo   di   siffatti   contratti   risponda
effettivamente  ad  un'esigenza  reale,  sia  idoneo   a   conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto". 
    A) La Suprema Corte nella pronuncia 20 giugno 2012, n.  10127  ed
una parte  della  giurisprudenza  di  merito  (Corte  di  Appello  di
Perugia, n. 524/2010; n. 341/2011;) non ravvisano alcun contrasto tra
la  disciplina  interna  in  ordine  al  reclutamento  del  personale
scolastico a tempo determinato e la clausola 5 punto  1  dell'accordo
quadro;  in  particolare  Cass.  10127/2012  cit.  ha  statuito:  «Lo
speciale "corpus" normativo delle supplenze, integrato nel sistema di
accesso ai ruoli ex art. 399, del  decreto  legislativo  n.  297  del
1994,  modificato  dall'art.  l,  della  legge  n.  124   del   1999,
consentendo la stipula dei contratti  a  termine  solo  per  esigenze
oggettive dell'attivita'  scolastica,  cui  non  fa  riscontro  alcun
potere   discrezionale   dell'amministrazione,   costituisce   "norma
equivalente" alle misure di cui alla direttiva 1999/70/CE e,  quindi,
non si pone in contrasto con la direttiva stessa,  come  interpretata
dalla giurisprudenza comunitaria. Ne consegue che la reiterazione dei
contratti a  termine  non  conferisce  al  docente  il  diritto  alla
conversione in contratto a tempo indeterminato,  ne'  il  diritto  al
risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato,  ai  suoi  danni,
uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi  di
supplenza». 
    B)  Di  contro,  secondo   l'orientamento   maggioritario   della
giurisprudenza  di  merito  (ex  multis,  Trib.   Siena,   27.9.2010,
Fiorilli/Miur;  Trib.  Livorno,  26.11.2010,  X/MIUR;  Trib.  Torino,
11.1.2011, Lo Faro/MIUR; Trib. Genova, 25.3.2011 Billeci  e  a./MIUR;
Trib. Trieste, 29.3.2011 Matiassi e a./MIUR; Trib. Napoli, 16.6.2011,
Serse/MIUR; Trib. Trani, 18.6.2011,  Modugno/MIUR;  ),  le  supplenze
disposte in esecuzione dell'art. 4, comma 1, legge  n.  124/1999  (e,
per quanto concerne la controversia in  esame,  anche  dell'art.  93,
comma 1, L.P. 5/2006 e dell'art. 2, comma 1, lett. a)  n.  23/130/Leg
del 2008), in relazione all'ipotesi di "copertura  delle  cattedre  e
dei posti  d'insegnamento  che  risultino  effettivamente  vacanti  e
disponibili  entro  la  data  del  31  dicembre   e   che   rimangano
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico") vengono conferite
per far fronte a stabili vacanze nell'organico determinate dal  fatto
che il numero delle unita' del personale  in  ruolo  e'  inferiore  a
quello dei posti in organico; di contro, qualora  venisse  apprestata
una dotazione di personale equivalente  alle  posizioni  prestabilite
nell'organico,  le  variazioni  della  domanda  di  prestazioni   sul
territorio, che risultassero impreviste rispetto ai  dati  conosciuti
sulla popolazione scolastica, si potrebbero fronteggiare in linea  di
massima con la mobilita' dei dipendenti e solo in via sussidiaria con
forme contrattuali flessibili. 
    Appare evidente che l'esigenza di provvedere alla  copertura  dei
posti, per i quali non siano state presentate domande di assegnazione
da parte del personale  di  ruolo  -  costituente,  ad  avviso  della
giurisprudenza di merito minoritaria, una ragione oggettiva idonea  a
giustificare la reiterazione di  contratti  a  tempo  determinato  in
funzione delle supplenze  annuali  ex  art.  4,  comma  1,  legge  n.
124/1999 - potrebbe essere soddisfatta apprestando una  dotazione  di
personale a tempo  indeterminato  equivalente  al  numero  dei  posti
dell'organico di diritto: 
      nel contempo e'  innegabile  che  cio'  comporterebbe  -  anche
considerando i tempi necessari all'espletamento  delle  procedure  di
mobilita'  -  un  aggravio  della  spesa  pubblica  quando  il   calo
demografico o comunque la diminuzione per qualsiasi altro motivo  del
numero delle iscrizioni o, piu' in generale,  dell'offerta  formativa
determinasse un sovradimensionamento dell'organico; 
      quindi  alla   scelta   del   legislatore   -   di   consentire
all'Amministrazione scolastica  di  procedere  alla  copertura  delle
cattedre  e  dei  posti  di  insegnamento  effettivamente  vacanti  e
disponibili mediante il conferimento di supplenze  annuali,  anziche'
attraverso assunzioni in ruolo a tempo indeterminato - e' sottesa  la
necessita' di contenimento della  spesa  pubblica,  evitando  che  si
verifichi il fenomeno (menzionato dalla Provincia Autonoma di  Trento
nella propria memoria di  costituzione)  dei  cd.  docenti  di  ruolo
"soprannumerari", ossia in esubero rispetto alle  effettive  esigenze
del servizio scolastico. 
    Alla  luce   dell'orientamento   espresso   dalle   giurisdizioni
superiori (per tutte Corte Cost. 289/2010; Corte Cost. 89/2003; Cass.
7.5.2008, n. 11161; Cass. 3.6.2004,  n.  10605;  Cass.  2.5.2003,  n.
6699; Cass. 16.9.2002, n. 13528; CdS. V, 1.4.2011, n. 2022; CdS.  VI,
24,1.2011,  n.  467;)  la  razionalizzazione,  il  controllo  ed   il
contenimento della spesa pubblica  costituiscono  interessi  generali
collegati al principio costituzionale ex art. 97 del  buon  andamento
dell'azione amministrativa. 
    Tuttavia nella controversia in esame occorre stabilire, alla luce
della gia' richiamata giurisprudenza della  Corte  di  giustizia,  se
tali interessi generali: 
      (a)   possano   essere   ricondotti   alla   natura   ed   alle
caratteristiche  delle  funzioni  del  servizio  scolastico  per   lo
svolgimento delle quali  la  pubblica  amministrazione  procede  alla
copertura dei posti vacanti e disponibili mediante supplenze annuali 
    o 
      (b) attengano al perseguimento di una  legittima  finalita'  di
politica sociale dello Stato membro. 
    In proposito la Suprema Corte (sent. 10127/2012  cit.)  ha  cosi'
statuito: 
      «59. Alla  luce  della  richiamata  giurisprudenza  comunitaria
ritiene  questa  Corte  che  il  cotpus  normativa  disciplinate   il
reclutamento del personale, nel consentire la stipula di contratti  a
tempo determinato in  relazione  alla  oggettiva  necessita'  di  far
fronte, con riferimento al singolo istituto scolastico -  e,  quindi,
al caso specifico, - alla copertura dei  posti  di  insegnamento  che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del  31
dicembre, ovvero alla copertura dei posti di insegnamento non vacanti
che si rendano di fatto disponibili entro la data  del  31  dicembre,
ovvero  ancora  ad  altre  necessita'  quale  quella  di   sostituire
personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro,
riferendosi a  circostanze  precise  e  concrete  caratterizzanti  la
particolare attivita' scolastica costituisce "norma equivalente" alle
misure di cui alla clausola 5 n. 1, lettera da A) a  C)  dell'accordo
quadro secondo quanto indicato dalla sentenza 28 aprile 2009 C-370/07
Angelidaki cit.. 
      60. Rileva,  altresi',  ai  fini  di  cui  trattasi,  -  e  con
riferimento alle fattispecie regolate dal primo e dalla legge n.  124
del 1999, art. 4, comma 2 cit. - quale  fattore  oggettivo,  relativo
all'attivita' scolastica, lo stretto collegamento tra  la  necessita'
di ricorrere alla supplenza e la ciclica variazione in aumento ed  in
diminuzione  della  popolazione  scolastica  e  la  sua  collocazione
geografica. 
      61.  Ne'  puo'  non  considerarsi  che,  come   in   precedenza
rimarcato, il sistema delle graduatorie per garantire  l'oggettivita'
della  scelta  dell'incaricato,  la  migliore  formazione  scolastica
(Corte cost. n. 41 del 2011 cit.) e la  stessa  immissione  in  ruolo
dell'incaricato - la cui posizione  in  graduatoria  progredisce,  in
ragione dell'assicurato diritto di precedenza, in finzione del numero
delle supplenze -  comporta  necessariamente  la  reiterazione  degli
incarichi che, pur tuttavia, come osservato, rimangono  temporanei  e
collegati ciascuno alla specifica  e  precisa  esigenza  del  singolo
istituto scolastico. 
      62. Al riguardo va ricordato che la direttiva n.  70  del  1999
guarda alla successione di piu' contratti di  rapporti  di  lavoro  a
tempo determinato  come  potenziale  fonte  di  abuso  in  danno  dei
lavoratori dipendenti si'  da  richiedere  apposite  disposizioni  di
tutela  minima  (dirette  ad  evitare  la   "precarizzazione"   della
situazione dei lavoratori suddetti), identificabili non di  certo  in
norme legali o  regolamentari  limitate  ad  autorizzare  -  in  modo
generale ed astratto il ricorso a  ripetuti  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato (sentenza 26 gennaio 2012 C-586/10 Kucuk, punto 28,
e sentenza 28 aprile 2009 C-370/07, Angelidaki cit.,  punto  97).  Il
fatto che i contratti di lavoro a tempo  indeterminato  costituiscano
la forma comune dei rapporti di  lavoro,  non  esclude  pero'  che  i
contratti di lavoro a tempo  determinato  possano  rappresentare  una
caratteristica dell'impiego  in  alcuni  settori  e  per  determinate
occupazioni e attivita', sicche' viene lasciato agli Stati membri una
certa discrezionalita' nello stabilire  le  condizioni  precise  alle
quali si puo' fare uso di questi contratti (sentenza 26 gennaio  2012
C-586/10 Kucuk, cit. punto  52;  sentenza  4  luglio  2006  C-212/04,
Adeneler, punto 91; sentenza 7 settembre 2006, causa  C-53/04,  M.  e
S., punto 47; sentenza 28 aprile 2009 C-370/07, Angelidaki cit. punti
145 e 183). 
      63. E' corollario di quanto ora detto  che  spetta  al  giudice
nazionale di valutare se in concreto l'impiego di un  dipendente  per
un lungo periodo di tempo in forza di ripetuti e  numerosi  contratti
sia  rispettosa  della  clausola  5,  punto  1,  dell'accordo  quadro
(sentenza 26 gennaio 2012 C-586/10 Kucuk, cit. punto  55),  che  deve
ritenersi, nel caso di specie, rispettata perche' il reiterarsi degli
incarichi, come rilevato - ma e' opportuno ribadirlo  -  risponde  ad
oggettive, specifiche esigenze, a fronte delle quali non fa riscontro
alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, per essere
la stessa tenuta al puntuale rispetto della articolata normativa  che
ne regola l'assegnazione. 
      64. Alla stregua delle esposte  considerazioni  ritiene  questa
Corte che la specifica  disciplina  del  reclutamento  del  personale
scolastico, ed in particolare quella relativa al  conferimento  delle
supplenze, e' conforme alla clausola 5, punto 1, dell'accordo  quadro
di cui alla direttiva del Consiglio Ce 1999/70/CE del 28 giugno  1999
e costituisce, quindi, "norma equivalente''. 
    La Consulta (ord. n. 207 del 2013), da un lato, ha ritenuto: 
      "che l'attribuzione dei tre tipi previsti di supplenza e'  resa
necessaria, nell'ordinamento nazionale, dagli artt.  33  e  34  della
Costituzione, che affermano il diritto fondamentale allo  studio,  il
quale impone allo Stato l'organizzazione  del  servizio  in  modo  da
poterlo  adattare  calche  ai  costanti  cambiamenti  numerici  della
popolazione scolastica, per cui l'art. 4, della legge n. 124 del 1999
- sottoposto all'esame di questa Corte - risponde a tale necessita; 
      che non si potrebbe stabilire che all'attribuzione di tutte  le
supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili) si provveda con  i
contratti a tempo indeterminato, perche' in questo modo  la  Pubblica
Amministrazione si esporrebbe alla concreta possibilita' di avere  un
numero di docenti superiori al necessario, ipotesi, quest'ultima,  da
evitare in linea generale e, in particolare, nel periodo attuale  nel
quale  sussistono  gravi  necessita'  di  contenimento  della   spesa
pubblica, anche  in  base  ad  impegni  derivanti  da  vincoli  posti
dall'Unione europea; 
      che,  infatti,  in  caso  di   successiva   diminuzione   della
popolazione  scolastica,  la   copertura   di   tutte   le   cattedre
effettivamente vacanti potrebbe  determinare  esuberi  del  personale
docente; 
      che si tratta di un servizio attivabile a domanda, in quanto il
diritto allo studio, previsto dalla Costituzione, crea la  condizione
per cui lo Stato non puo' rifiutarsi di erogare il  servizio  stesso,
con  la   conseguenza   che   la   domanda   di   istruzione   attiva
automaticamente l'erogazione del servizio; 
      che  il  sistema  scolastico  italiano  presenta  esigenze   di
flessibilita' fisiologicamente ineliminabili, riconducibili a diversi
fattori, alcuni indipendenti dalle scelte di governo,  tra  i  quali:
mutamenti continui della popolazione scolastica;  attribuzione  delle
cattedre, in larga percentuale, ad insegnanti  donne,  specie  per  i
cicli di formazione primaria, che esigono forme di tutela  quanto  ai
congedi di maternita'; fenomeni di immigrazione (allo stato  attuale,
circa quattro milioni di immigrati, che vanno  doverosamente  inclusi
nel sistema  scolastico);  flussi  migratori  interni  da  regione  a
regione; scelta di indirizzi  scolastici  da  parte  delle  famiglie;
trasferimenti  di  personale  docente  di  ruolo;  presenza  di  sedi
disagiate e assegnazioni provvisorie, soprattutto nelle isole e  zone
di  montagna;  a  questi   si   aggiungono   ulteriori   fattori   di
flessibilita'  riconducibili  a  scelte  di  governo,  tra  i  quali:
frequenti   accorpamenti   di   istituti;   diverse   modalita'    di
programmazione delle classi; unificazione di indirizzi scolastici; 
      che, pertanto, deve riconoscersi come nell'ordinamento italiano
sia indispensabile utilizzare un numero significativo di docenti e di
personale amministrativo scolastico assunti  con  contratti  a  tempo
determinato, proprio per garantire la costante presenza degli  stessi
in numero sufficiente a coprire le  necessita'  di  tutte  le  scuole
statali; 
      che il sistema delle graduatorie  permanenti  del  personale  a
tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso,  e'  in
grado di garantire sia che l'assunzione del  personale  scolastico  a
tempo determinato avvenga con criteri oggettivi - cioe'  senza  abusi
ne' disparita' - sia di consentire a detto  personale  di  avere  una
ragionevole probabilita', nel tempo,  di  diventare  titolare  di  un
posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato; 
      che, inoltre, la normativa nazionale e' strutturata, almeno  in
linea di principio, in  modo  tale  che  l'assunzione  del  personale
scolastico con contratti a tempo determinato - pur non prevedendo  la
durata massima di tali contratti, ne' il  numero  dei  rinnovi  degli
stessi - possa rispondere alle ragioni obiettive di cui alla clausola
5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE». 
    Dall'altro ha ritenuto: 
      "che l'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999  -  oggetto
del giudizio davanti a questa Corte - nella sua parte principale, non
appare censurabile, in quanto regola  la  tipologia  di  supplenze  -
previsione necessaria per assicurare la copertura dei  posti  vacanti
di anno in anno - non disponendo, di conseguenza, questa norma ne' il
rinnovo dei contratti a tempo determinato prolungati nel  tempo,  ne'
l'esclusione del diritto al risarcimento del danno; 
      che, peraltro, detta disposizione contiene, nella  proposizione
finale, la previsione per cui il conferimento delle supplenze annuali
su posti effettivamente vacanti e disponibili entro la  data  del  31
dicembre abbia luogo "in  attesa  dell'espletamento  delle  procedure
concorsuali per l'assunzione di personale docente non di ruolo"; 
      che  la  previsione  sopra  richiamata,  contenuta  nell'ultima
proposizione del comma 1, dell'art. 4, della legge n. 124  del  1999,
potrebbe configurare la possibilita' di un rinnovo  dei  contratti  a
tempo determinato senza che a detta  possibilita'  si  accompagni  la
previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi; 
      che questa condizione - unitamente al fatto  che  non  vi  sono
disposizioni che riconoscano,  per  i  lavoratori  della  scuola,  il
diritto  al  risarcimento  del  danno  in  favore  di  chi  e'  stato
assoggettato ad un'indebita ripetizione  di  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato  -  potrebbe  porsi  in  conflitto  con  la  citata
clausola 5, punto 1, della direttiva n. 1999/70/CE". 
    Appare,   quindi,   non   manifestamente   infondato    affermare
l'esistenza  di  un  contrasto  tra   la   disciplina   interna   del
reclutamento del personale scolastico a tempo determinato applicabile
nel caso in esame (art. 4, comma 1, legge n.  124/1999  ed  art.  93,
commi 1 e 2. L.P. 5/2006)  ed  il  diritto  dell'Unione  Europea,  in
particolare in ordine alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo
quadro nella parte  in  cui  la  prima  consente  l'utilizzo  di  una
successione   di   contratti   a   tempo   determinato   in    attesa
dell'espletamento delle procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di
personale docente  di  ruolo,  senza  che  a  detta  possibilita'  si
accompagni la previsione  di  tempi  certi  per  lo  svolgimento  dei
concorsi. E' vero che soltanto la normativa statale (art. 4. comma 1,
legge n. 124/1999 prevede espressamente  che  il  conferimento  delle
supplenze annuali, ai fini della copertura dei  posti  effettivamente
vacanti e disponibili entro la data  del  31  dicembre,  avvenga  "in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
di' personale docente di ruolo"; 
    tuttavia il riferimento ai "posti vacanti e disponibili entro  la
data  del  31  ottobre  e  che  rimangono  tali  per  l'intero   anno
scolastico", contenuto nel combinato disposto dell'art. 93, comma  2,
L.P. 5/2006 e dell'art. 2, comma 1, lett. a) d.p.g. p. n. 23/130  del
2008 rende evidente che la loro copertura mediante contratti a  tempo
determinato  avviene  in  attesa  dell'espletamento  delle  procedure
concorsuali per l'assunzione del personale docente di ruolo, il  solo
in grado di occupare stabilmente i posti vacanti e disponibili; 
    inoltre  le  previsioni,  contenute   nella   sola   legislazione
provinciale, di un numero massimo (due) di rinnovi  dei  contratti  a
tempo determinato di durata annuale e  di  una  durata  massima  (tre
anni)  dei  contratti  a  tempo  determinato,   sembrano   riguardare
esclusivamente "la medesima cattedra o  posto",  come  risulta  dalla
lettera dell'art. 93, comma 2, legge n. 5/2006, e non impediscono  la
stipulazione con la stessa Provincia Autonoma di Trento di  ulteriori
contratti  a  tempo  determinato,  come  si  evince  dalle   carriere
lavorative di alcuni dei ricorrenti di cui ai doc. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e
8 allegati al ricorso. 
    Si e' gia' ricordato che secondo l'orientamento consolidato della
Corte di giustizia la clausola 5, punto  1  dell'accordo  quadro  non
appare,  sotto  il  profilo  del  suo  contenuto,  incondizionata   e
sufficientemente precisa per poter  essere  invocata  da  un  singolo
dinanzi ad un giudice nazionale, di talche' l'eventuale contrasto con
la  normativa  interna  determina  non  gia'  la  disapplicazione  di
quest'ultima (come avviene nel  caso  di  fonti  europee  di  diretta
applicazione), ma il rinvio alla Corte costituzionale per  violazione
degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost.; 
    in questo senso si e' espressa anche la  Consulta  nell'ordinanza
n. 207 del 2013 ("come si e' gia' rilevato nell'ordinanza n. 103  del
2008  -  quando  davanti  a  questa  Corte  pende  un   giudizio   di
legittimita'  costituzionale  per  incompatibilita'  con   le   norme
comunitarie, queste ultime, se  prive  di  effetto  diretto,  rendono
concretamente operativi i parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost."). 
 
                              P. Q .M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1 legge 3 maggio 1999,
n. 124 e dell'art. 93, commi 1 e 2 della  legge  della  Provincia  di
Trento 7 agosto 2006, n. 5, nella parte in  cui  -  violazione  degli
artt. 11 e 117, comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5,  punto
1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a  tempo
determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del  23
giugno 1999 ha  dato  attuazione  -  consentono  la  copertura  delle
cattedre e dei posti di insegnamento,  che  risultino  effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e  che  rimangano
prevedibilmente  tali  per  l'intero  anno  scolastico,  mediante  il
conferimento di supplenze - annuali secondo l'art. 4, comma 2,  legge
n. 124/1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due  anni  o  di
durata massima triennale secondo l'art. 93, comma 2, L.P. 5/2006 - in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
di personale docente di ruolo, cosi' da configurare  la  possibilita'
dell'utilizzo di una successione di  contratti  a  tempo  determinato
senza che a detta possibilita' si accompagni la previsione  di  tempi
certi per lo svolgimento dei concorsi; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende in parte qua il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ed al presidente della Provincia Autonoma di Trento, nonche'
comunicata ai presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento  ed  al
presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. 
      Cosi' deciso in Trento, in data 3 dicembre 2013 
 
                          Il Giudice: Flaim