N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2014 (della Regione autonoma della Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Determinazione del contributo alla finanza pubblica che le Regioni e le Province autonome, per gli anni 2015, 2016 e 2017, assicurano a valere sui risparmi connessi alle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica indicate - Determinazione del contributo dovuto dagli enti locali per gli anni 2016 e 2017 - Individuazione degli importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali di ciascuna Autonomia speciale - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Denunciata predeterminazione unilaterale dell'accordo tra le Regioni ad autonomia speciale e il MEF sul concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni medesime - Violazione del principio consensualistico - Violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale - Lesione delle prerogative costituzionali e statutarie in materia di ordinamento contabile e di finanze regionali e comunali - Contrasto con le relative norme di attuazione - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 429 e 499, quest'ultimo modificativo dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. - Costituzione, artt. 5, 120, 117, comma terzo, e 119, questi ultimi in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a) e lett. b), 3, primo comma, lett. f), 48-bis e 50; d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, art. 1; legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e' effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Lesione della potesta' legislativa in materia di ordinamento contabile e della potesta' legislativa di integrazione e di attuazione in materia di finanze regionali e comunali e in materia di igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica - Limitazione e compressione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale in materia sanitaria posto che la ricorrente provvede al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale con risorse gravanti esclusivamente sul proprio bilancio - Denunciata previsione di un meccanismo unilaterale di accantonamento degli importi comportante il mancato rispetto delle garanzie procedimentali statutarie per le modificazioni dell'ordinamento finanziario regionale - Violazione del principio di leale collaborazione a fronte dell'inosservanza del principio dell'accordo - Violazione del principio di ragionevolezza. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 481. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120, 117, comma terzo, 119, questi ultimi in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f) e l), 4, 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7; d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, art. 1; legge 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 34 e 36. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico - Riserva all'Erario delle nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 138 del 2011 e dal decreto-legge n. 201 del 2011 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico - Previsione che con decreto del MEF, sentiti i Presidenti delle Giunte regionali interessati, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Denunciata definizione unilaterale delle modalita' di individuazione del maggior gettito, a prescindere dal raggiungimento di un accordo con la Regione ricorrente - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Mancato rispetto delle garanzie procedimentali statutarie - Violazione del principio pattizio - Contrasto con le norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 508, in combinato disposto con il comma 510 del medesimo articolo. - Costituzione, artt. 5, 120, 117, comma terzo, e 119, questi ultimi in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro - Previsione che gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Denunciata definizione in via unilaterale della misura delle entita' finanziarie gravanti sulla ricorrente - Violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Mancato rispetto delle garanzie procedimentali statutarie per le modificazioni dell'ordinamento finanziario regionale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 526 e 527. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Disciplina del nuovo Fondo di solidarieta' comunale - Modalita' dei relativi "riversamenti", con richiamo all'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 (gia' impugnato dalla Regione Valle D'Aosta con il ricorso n. 38 del 2012) - Accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, del maggior gettito derivante dall'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Denunciato mancato rispetto delle garanzie procedimentali statutarie con riguardo alla disciplina relativa alle modalita' di compartecipazione della Regione ai tributi erariali - Violazione delle competenze statutarie in materia finanziaria - Violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, posto che il suddetto accantonamento e' immediatamente disposto a favore dello Stato senza alcuna limitazione temporale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 711, 712, 723, 725, 727 e 729, lett. h), secondo periodo [recte: lett. e), sostitutivo dell'art. 1, comma 380, lett. h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in particolare, secondo periodo]. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a) e lett. b), 3, primo comma, lett. f), 12 e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7.(GU n.13 del 19-3-2014 )
Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 7 febbraio 2014, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (C.F.: MRNFNC73D28H501U; PEC: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio, ricorrente; Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistente. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2013, limitatamente all'art. 1, commi 429, 481, 499, 508, 510, 526, 527, 711, 712, 723, 725, 727, 729, lett. h), secondo periodo. Fatto 1. La legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sul supplemento ordinario n. 87 alla G.U. della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2013, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». 2. Molte delle norme contenute nella citata legge, tuttavia, incidono indebitamente su sfere di competenza costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione Valle d'Aosta, ledendone l'autonomia legislativa, finanziaria ed organizzativa. Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni normative: art. 1, comma 429, nella parte in cui prevede, con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, un ulteriore contributo finanziario a carico della ricorrente e dei Comuni ricadenti sul suo territorio, imponendo un risparmio di spesa pari a complessivi euro 344 milioni, per le Regioni e le Province autonome, e a complessivi euro 275 milioni, per gli enti locali comunali. Tali importi derivano, secondo il dettato normativo, dalle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica adottate sulla base degli «indirizzi» del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013, come modificato in legge. Per quel che piu' interessa in questa sede, per espressa previsione legislativa l'importo complessivo del contributo finanziario dovra' essere conteggiato ai fini della determinazione dell'«obiettivo in termini di competenza eurocompatibile» di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 («Legge di stabilita' 2013»). In proposito e' bene sin d'ora precisare che tale ultima disposizione, sulla quale si tornera' ampiamente nel prosieguo, e' gia' stata impugnata dinanzi a codesta ecc.ma Corte dalla Regione Valle d'Aosta con ricorso n.r.g. 24 del 2013, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto; art. 1, comma 481, nella parte in cui stabilisce che il livello del finanziamento del Servizio Sanitario nazionale (SSN) e' ridotto di euro 540 milioni per l'anno 2015 ed euro 610 milioni a decorrere dall'anno 2016. La norma precisa, con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, che queste ultime «assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e che «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27», l'importo del concorso finanziario «e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali»; art. 1 comma 499, nella parte in cui modifica testualmente il gia' censurato comma 454 dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 e, in particolare, la lett. d) di tale disposizione, individuando - ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto di stabilita' «in termini di competenza eurocompatibile» - gli importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali di ciascuna Autonomia speciale, quantificati, per quanto attiene alla Valle d'Aosta, in euro 7 milioni per l'anno 2014, ed euro 9 milioni per gli anni 2015 e 2017; art. 1, comma 508, in combinato disposto con il successivo comma 510, laddove detta la disciplina del concorso finanziario delle Regioni a Statuto speciale all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, prevedendo che: «le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico». Cio', al fine di garantire la riduzione del debito pubblico nel rispetto dei parametri stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governante nell'Unione economica e monetaria (c.d. «Fiscal compact»). Il citato comma 510 aggiunge, con esclusivo riguardo Valle d'Aosta, che: «In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la Regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale», precisando che «in caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la Regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali»; art. 1, comma 526, nella parte in cui impone alle Regioni speciali, per l'anno 2014, di concorrere ulteriormente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'importo complessivo di 240 milioni di euro, nel rispetto delle «procedure previste dall'articolo 27 della logge 5 maggio 2009, n. 42», specificando che «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27», il contributo finanziario del concorso «e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto .recale e Provincia autonoma, nella tabella» ivi indicata (l'accantonamento a carico della Valle d'Aosta ammonta ad euro 5,54 milioni); art. 1, comma 527, nella misura in cui prevede che gli importi indicati nella tabella di cui al comma precedente possono formare oggetto di modifica, «a invarianza di concorso complessivo», mediante un apposito accordo da sancire in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2014, accordo il cui contenuto dovra' essere recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; art. 1, commi 711, 712, 723, 725, 727 e 729, lettera h), secondo periodo, nella parte in cui, nel dettare la disciplina del nuovo Fondo di solidarieta' comunale e delle modalita' con le quali i diversi livelli di governo dovranno procedere ai relativi «riversamenti», richiamano, per confermarne l'applicazione, l'articolo 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011 - gia' oggetto di impugnazione ad opera della Valle con ricorso pendente dinanzi a codesta ecc.ma Corte e recante n.r.g. 38/2012. Quest'ultimo articolo prevede, come noto, che «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio «relativamente all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. n. 201/2011. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, della legge delega, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi ai tributi erariali». 3. Tutto cio' premesso, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, ritenuta la lesione delle proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto della richiamata disciplina statale, impugna l'art. 1, commi 429, 481, 499, 508, 510, 526, 527, 711, 712, 723, 725, 727, 729, lett. h), secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, in quanto illegittimi alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 429 e 499 della legge n. 147 del 2013, per violazione del principio pattizio, della particolare autonomia finanziaria e organizzativa valdostana, nonche' del principio costituzionale di leale collaborazione. 1. L'art. 1, comma 429, della legge impugnata dispone, con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, che le Regioni e Province autonome sono tenute ad assicurare un ulteriore risparmio di spesa pari a complessivi euro 344 milioni. Allo stesso modo, gli enti locali sono chiamati a garantire, per gli anni 2016 e 2017, «un contributo di 275 milioni di euro». La medesima disposizione precisa che i predetti importi discendono dalle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica adottate sulla base degli «indirizzi» del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013. Inoltre, la norma impugnata prevede - per quel che piu' rileva - che tali somme vanno ad incidere sulla determinazione dell'«obiettivo in termini di competenza eurocompatibile» di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012. 2. Per comprendere a pieno la portata lesiva della citata disposizione, e' opportuno richiamare preliminarmente il contenuto dell'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 («Legge di stabilita' 2013»), cui la stessa fa espresso rinvio. Con tale ultima previsione il legislatore ha, tra l'altro, rideterminato i meccanismi del patto di stabilita', prevedendo, a tale specifico riguardo, che la definizione ione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica «in termini di competenza eurocompatibile» debba avvenire, a garanzia delle particolari prerogative delle Regioni a Statuto speciale, mediante un accordo da siglare tra le medesime Autonomie speciali e il Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. (1) 3. Il gravato comma 429 dell'art. 1, legge n. 147 del 2013, tuttavia, ha l'effetto di svuotare integralmente la portata garantistica della precedente disciplina normativa, nei termini che di seguito ci si avvia ad esporre. Il legislatore statale, infatti, nella misura in cui individua unilateralmente le entita' finanziarie da conteggiare ai fini della definizione dell'obiettivo di patto, anche con riguardo agli enti locali ricadenti sul territorio regionale, finisce per predeterminare unilateralmente il contenuto del menzionato accordo con il MEF, sostituendosi in maniera indebita alla Regione ricorrente. La ratio sottesa alla previsione dell'accordo, infatti, e' quella di consentire alla Valle di concordare fattivamente le modalita' del proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Di converso, la norma impugnata - stabilendo indebitamente in che modo debba essere individuato il contributo finanziario complessivo della Regione alla manovra e quali somme andranno ad incidere sulla determinazione dell'«obiettivo in termini di competenza eurocompatibile» - svilisce radicalmente la funzione dell'accordo, predeterminandone essa stessa, in ultima analisi, il relativo contenuto. Cio' determina, conseguentemente, la violazione della particolare autonomia di cui la Regione gode in virtu' del proprio Statuto speciale e del dettato costituzionale, con significativa, ulteriore, riduzione della capacita' di spesa regionale. Se e' vero, infatti, che grava su quest'ultima, come pure sulle altre Autonomie speciali, l'obbligo di partecipare all'azione di risanamento della finanza pubblica, e' altrettanto vero che tale obbligo «deve essere contemperato e coordinato con la speciale autonomia in materia finanziaria» di cui detti Enti godono in forza dei rispettivi Statuti (Corte cost., sent. n. 82 del 2007). «Espressione» di tale autonomia, secondo quanto chiaramente evidenziato da codesta ecc.ma Corte, e' «la previsione normativa del metodo dell'accordo tra le Regioni a statuto speciale e il Ministero dell'economia e delle finanze», previsione introdotta per la prima volta dalla legge n. 449 del 1997 e «riprodotta in tutte le leggi finanziarie successivamente adottate», la quale risulta strettamente funzionale all'«esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria» delle Autonomie speciali (sul punto, ancora, Corte cost., sent. n. 82 del 2007). Non vi e' dubbio, pertanto, come sotto i profili appena esposti il censurato comma 429 si mostri manifestamente lesivo delle prerogative costituzionali e statutarie valdostane, trattandosi di norma che, giova ribadirlo, predetermina i contenuti dell'accordo con il MEF, la cui definizione, al contrario, spetterebbe alla Regione ricorrente a tutela della propria specialita'. 4. Lo Statuto, infatti, garantisce alla Valle la potesta' legislativa in materia di ordinamento contabile e di finanze regionali e comunali, attribuendo in via esclusiva alle norme di attuazione, adottate nel rispetto delle procedure di cui all'art. 48-bis, la disciplina dei predetti ambiti materiali. E' evidente, pertanto, come la norma censurata violi, anzitutto, l'art. 48-bis, dello Statuto speciale - posto a presidio delle «particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione» - secondo il quale, come noto, eventuali modifiche o deroghe alle norme di attuazione statutaria possono avvenire solo a seguito dei lavori della commissione paritetica e previo parere del Consiglio della Valle. 5. La fondatezza di siffatta censura trova evidente conferma nell'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto valdostano, il quale dispone che: «l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690» puo' essere «modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48- bis del medesimo statuto speciale». Da cio' consegue, pertanto, che gli ambiti materiali sui quali la norma statale pretende di incidere - riservati, come detto, alla normativa di attuazione statutaria di cui alla citata legge n. 690 del 1981 - non avrebbero potuto essere sottratti, come invece e' accaduto nel caso di specie, al necessario rispetto del principio pattizio. 6. In tali esatti termini si e' espressa, del resto, la giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare: i) che «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle» (Corte cost., sent. n. 133 del 2010); ii) che i meccanismi di determinazione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni ad autonomia speciale, devono essere sorretti dal principio consensualistico, «dato che la necessita' di un accordo tra lo Stato e gli enti ad autonomia speciale nasce dall'esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria di questi ultimi» (Corte cost., sentt. nn. 353 del 2004, 169 del 2007, 82 del 2007). 7. Ora, le menzionate violazioni si riflettono in maniera diretta e immediata sulla particolare autonomia finanziaria valdostana, tutelata da una pluralita' di previsioni costituzionali e statutarie. Il riferimento e', nello specifico, all'art. 2, comma 1, dello Statuto speciale, le cui lettere a) e b) attribuiscono rispettivamente alla Regione ricorrente la potesta' legislativa nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». Voce quest'ultima, che, come rilevato da questa Corte, comprende «il potere di regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate», anche con riferimento agli enti locali regionali (cfr. Corte cost., sent. n. 107 del 1970). Parimenti leso risulta l'art. 3, comma 1, lett. f), del medesimo Statuto, che riconosce alla Valle la potesta' di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali», e che qualifica la competenza normativa valdostana nelle suddette materie, alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001 (ugualmente lesi dalla disposizione censurata), non piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale. 8. Per le stesse ragioni deve ritenersi violato, inoltre, il principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., il cui rispetto si rende tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica. Si consideri, del resto, che in tale ambito sono stati del tutto vanificati, per effetto della norma impugnata, i previsti meccanismi di coinvolgimento diretto della Valle nella determinazione dell'importo dell'obiettivo di patto. Sul punto codesta ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito che: «il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo» (cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e' «espressione» della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sentt. nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353 del 2004). 9. Considerazioni in tutto analoghe a quelle appena svolte, devono valere anche con riguardo al gravato comma 499 del medesimo articolo, il quale ha modificato il richiamato comma 454 dell'art. 1, legge n. 228 del 2012 («Legge di stabilita' 2013»), e, in particolare, la sua lettera d) - gia' oggetto, come ricordato, di impugnativa ad opera della Valle d'Aosta. Piu' in particolare, la norma impugnata - che ha la funzione di specificare il contenuto della citata lettera d) - individua in maniera puntuale gli importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali di ciascuna Autonoma speciale (sempre ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto di stabilita' «in termini di competenza eurocompatibile»), quantificandoli, a carico della Regione ricorrente, in euro 7 milioni per l'anno 2014 e euro 9 milioni per gli anni 2015 e 2017. 10. Non occorrono, allora, defatiganti argomentazioni per dimostrare l'incostituzionalita' di siffatta previsione normativa, tenuto conto che la stessa quantifica l'obiettivo di patto in via unilaterale e in mancanza dell'accordo con la Valle, determinando, esattamente al pari del gia' impugnato comma 429, uno svuotamento dei contenuti del previsto accordo annuale con il MEF. Cio' comporta, anche in violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., un'evidente compressione dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione, garantita dai richiamati articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lett. f), 48-bis e 50 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quelle di cui alla legge n. 690/1981, nonche' una significativa e ulteriore riduzione della capacita' di spesa regionale, anche in violazione degli articoli 117, comma 3 e 119 Cost., letti congiuntamente all'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. Si insiste, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 429 e 499 della legge n. 147 del 2013, sotto tutti i profili e per le ragioni dinanzi esposte. II - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013, per violazione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione Valle d'Aosta dagli articoli 2, comma 1, lett. a); 3, comma 1, lett. f) e lett. l); 12; 48-bis e 50 dello Statuto speciale (l. cost. n. 4/1948), nonche' per violazione degli articoli 117, comma 3 e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, e della normativa di attuazione statutaria di cui alle leggi nn. 724/1994 e n. 690/1981. Violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza. 1. L'art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013 impone, come rilevato in narrativa, una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio Sanitario nazionale, stabilendo, in particolare, che il predetto finanziamento e' ridotto di euro 540 milioni per l'anno 2015 ed euro 610 milioni a decorrere dall'anno 2016. La disposizione gravata precisa, poi, con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, che queste ultime: «assicurano concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e che «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27», l'importo del concorso finanziario «e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». 2. Ebbene, nella misura in cui la norma di cui si discute impone alla Valle di concorrere alla riduzione del fabbisogno del SSN, la stessa risulta manifestamente lesiva dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale. Infatti, come gia' rilevato in precedenza, la ricorrente gode, in virtu' dell'art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto, della potesta' legislativa in materia di «ordinamento contabile», mentre l'art. 3, comma 1, riconosce all'Ente, alle lett. f) e l), la potesta' legislativa di integrazione e di attuazione tanto in materia di «finanze regionali e comunali», quanto in materia di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica». L'art. 4 dello Statuto, dal canto suo, attribuisce alla Regione il potere di esercitare nei predetti ambiti materiali le corrispondenti funzioni amministrative, mentre l'art. 12, garantisce alla Valle, oltre al gettito delle entrate proprie, anche una quota dei tributi erariali. 3. In attuazione delle menzionate previsioni statutarie e' stata approvata la legge n. 724 del 1994, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», i cui articoli 34 e 36 prevedono espressamente che la Regione ricorrente provvede al finanziamento del Servizio Sanitario senza oneri a carico del bilancio statale. Alla luce del descritto quadro normativo e' evidente, pertanto, che il legislatore statale non aveva alcun titolo per imporre alla Valle di partecipare alla predetta manovra e che, cosi' facendo, sono stati gravemente violati i parametri statutari piu' sopra evocati. La Valle, infatti, assicura il finanziamento del Servizio Sanitario regionale con risorse gravanti esclusivamente sul proprio bilancio, ed eventuali economie di spesa derivanti dall'intervento statale non potrebbero che essere esclusivamente destinate ad interventi relativi al settore sanitario regionale. Peraltro, codesta ecc.ma Corte ha affermato piu' volte che lo Stato non ha «alcun titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» nelle ipotesi, quale quella di cui si discute, in cui lo stesso «non concorra al finanziamento della spesa sanitaria» (cfr., tra le altre, sentt. nn. 133 del 2010, 341 del 2009). Cio' determina, sotto ulteriore e concorrente profilo, l'illegittimita' della disciplina gravata anche in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., letti in combinato disposto con l'art, 10, l. cost. n. 3 del 2011, tenuto conto che l'intervento statale comporta - in assenza di qualsivoglia titolo competenziale - una intollerabile limitazione e compressione dell'autonomia finanziaria valdostana in materia sanitaria. 4. Le lamentate lesioni delle prerogative costituzionali e statutarie di cui la ricorrente e' titolare risultano, peraltro, ulteriormente aggravate dal particolare meccanismo di concorso previsto a livello statale. In maniera del tutto analoga a molteplici previsioni che l'hanno preceduto, il censurato comma 481 contempla, infatti, un meccanismo unilaterale di accantonamento degli importi «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», reiteratamente contestato dalla Regione ricorrente in quanto lesivo della propria autonomia finanziaria e organizzativa. Tale meccanismo incide jure imperii sulle entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, ossia su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta nella legge n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da 2 a 7 di tale atto normativo, i quali fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle. 5. Cio' determina, in primo luogo, la violazione del gia' richiamato art. 48-bis dello Statuto speciale, per effetto del quale e' preclusa allo Stato la possibilita' di definire in via unilaterale gli importi del concorso valdostano alla manovra. Come sottolineato in precedenza, infatti, l'ordinamento finanziario della Regione, disciplinato dalla legge n. 690 del 1981, non puo' formare oggetto di modifiche se non attraverso «il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale», e dunque, nel rispetto delle particolari garanzie procedimentali previste dalla norma statutaria (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto valdostano) (Corte cost., sentt. nn. 241 del 2012, 133 del 2010). Da cio' consegue, quindi, che la materia relativa alla compartecipazione regionale ai tributi erariali - riservata, come detto, alla normativa di attuazione statutaria - non avrebbe potuto essere modificata unilateralmente da parte del legislatore ordinario, con la conseguenza che la violazione dei richiamati parametri non puo' che riflettersi, ledendola, sulla speciale autonomia finanziaria e organizzativa valdostana, tutelata dai gia' citati articoli 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 1, lett. f), 4 e 12 dello Statuto speciale, nonche' dagli articoli 117, comma 3 e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. 6. Tali conclusioni trovano, peraltro, una chiara conferma nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale le norme di attuazione, attesa la loro particolare competenza separata e riservata, «risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria» (Corte cost., sent. n. 191 del 1991; cosi' anche Corte cost., sent. n. 206 del 1975). E' di tutta evidenza, dunque, che il gravato art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013 - nella misura in cui impone alla Valle, nei termini piu' sopra chiariti, di concorrere alla riduzione del fabbisogno del Servizio Sanitario nazionale e del relativo finanziamento - si mostra incostituzionale per lesione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale. 7. Le argomentazioni sinora svolte impongono di ritenere altresi' violato il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., atteso che la «tecnica dell'accordo» - che dovrebbe permeare, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la materia dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali - non puo' certo dirsi rispettata dalla normativa oggetto di censura (cfr., tra le altre, Corte cost., sent. n. 74 del 2009). 8. L'illegittimita' costituzionale del comma 481 e' evidente, infine, anche con riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., la quale ridonda in una menomazione delle sfere di autonomia organizzativa e finanziaria della Valle, ove si consideri che il predetto accantonamento e' immediatamente disposto a favore dello Stato e senza alcuna limitazione temporale. In proposito, infatti, la norma impugnata ha previsto che l'importo del concorso finanziario «e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali» «fino all'emanazione delle norme di attuazione» di cui all'art. 27 della legge delega sul federalismo fiscale. Successivamente, l'articolo 28, comma 4, del d.l. n. 201/2011, ha abrogato, il termine entro il quale si sarebbe dovuto provvedere all'adozione della predetta normativa di attuazione. Conseguentemente il predetto accantonamento, anziche' essere circoscritto nel tempo, finisce per operare, in maniera del tutto irragionevole, immediatamente e illimitatamente nel tempo, in violazione dell'art. 3 Cost. e, corrispondentemente, delle descritte prerogative regionali. III - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 508, in combinato disposto con il comma 510, della legge n. 147 del 2013, per violazione del principio pattizio, dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale, nonche' degli articoli 5 e 120 Cost. 1. Parimenti incostituzionale si mostra la disciplina ricavabile dal combinato disposto di cui ai commi 508 e 510 dell'art. 1, della legge statale gravata. Per effetto della stessa e' stato previsto il differimento - per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, dunque, fino al 2018 - delle riserve all'erario delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del d.l. n. 138 del 2011 e del d.l. n. 201 del 2011 (decreto «Salva Italia»), come convertiti in legge. 2. Scendendo nel dettaglio, saranno riservate all'erario, sino al 2018, le maggiori entrati derivanti: dal contributo di solidarieta' (art. 2, d.l. n. 138 del 2011); dall'incremento dell'aliquota IVA (art. 2, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, d.l. n. 138 del 2011); dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sui tabacchi lavorati e dalle maggiori entrate connesse ai giochi, ivi compreso il lotto (art. 3, del d.l. n. 138 del 2011); dall'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale (artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del d.l. n. 138 del 2011); dalla riserva in generale sulle maggiori entrate derivanti dal decreto (art. 36, del d.l. n. 138 del 2011); dalla maggiorazione IRES (artt. 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies 36-octies, 36-nonies, d.l. n. 138 del 2011); dall'aumento della platea dei contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle societa' operanti nel settore energetico (art. 7, d.l. n. 138 del 2011). 3. Oltre alle predette maggiori entrate, tutte derivanti dall'applicazione del d.l. n. 138 del 2011, saranno riservate all'erario, per un ulteriore quinquennio, anche le maggiori entrate discendenti dall'applicazione del citato d.l. n. 201 del 2011 e, segnatamente: quelle di cui all'art. 15 (incremento accise sui prodotti energetici); quelle di cui all'art. 16, comma 1 (addizionale erariale della tassa automobilistica); quelle di cui all'art. 16, commi da 2 a 10 (tassa annuale per le unita' da diporto); quelle di cui all'art. 16, comma 10-bis (imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sui voli taxi effettuati tramite elicotteri); quelle di cui all'art. 16, commi da 11 a 15-bis (imposta erariale sugli aeromobili privati); quelle di cui all'art. 16, comma 15-ter (rideterminazione dell'aliquota di accisa del tabacco da fumo); quelle di cui all'art. 18 (incremento aliquota IVA); quelle di cui all'art. 19, commi da 1 a 5 (incremento imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari); quelle di cui all'art. 19, commi da 6 a 12 (incremento imposta di bollo sulle attivita' finanziarie oggetto di emersione); quelle di cui all'art. 19, commi da 13 a 17 (imposta sul valore degli immobili situati all'estero); quelle di cui all'art. 19, commi da 18 a 23 (imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero); quelle di cui all'art. 48 (riserva in generale sulle maggiori entrate derivanti dal decreto). 4. Per espressa previsione legislativa, le menzionate maggiori entrate dovranno essere, poi, «interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico», al fine di garantirne la riduzione nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato europeo sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, firmato a Bruxelles il 2 marzo 2012 e ratificato in Italia con la legge n. 114 del 2012 (cd. Fiscal compact) (art. 1, comma 510). Il legislatore statale ha specificato, inoltre, che le modalita' di individuazione del maggior gettito vanno fissate con apposito decreto del MEF, da adottare nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti i Presidenti delle Giunte regionali, precisando, con riferimento alla Regione Valle d'Aosta, che: «in applicazione dell'art. 8, della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la Regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. In caso di mancata intesa [...] e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la Regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre Autonomie speciali» (art. 1, comma 508). 5. Poste tali premesse, il censurato comma 508, in combinato disposto con il successivo comma 510 dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013, lede le competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione ricorrente, ponendosi in contrasto con le vigenti norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Valle d'Aosta, sotto una pluralita' di profili. Nella misura in cui, infatti, e' stabilito che «in caso di mancata intesa» con il MEF e comunque «fino alla conclusione dell'intesa stessa», le modalita' di individuazione del maggior gettito saranno definite, per la Valle d'Aosta, «in via amministrativa con i medesimi criteri individuali per le altre Autonomie speciali» - ossia in maniera unilaterale e a prescindere dal raggiungimento di un apposito accordo con la ricorrente - viene a configurarsi una macroscopica lesione dell'autonomia finanziaria regionale. Anche in tali fattispecie non risultano rispettate, infatti, le speciali garanzie procedurali poste dall'art. 48-bis dello Statuto a tutela delle «particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione», con correlativa compressione delle sfere competenziali valdostane, gia' descritte nei paragrafi che precedono, di cui ai piu' volte evocati artt. 2, comma 1, lettere a), 3, comma 1, lett. f) e 12 dello Statuto speciale, nonche' dagli artt. 117, comma 3 e 119, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, nonche' dalle relative norme di attuazione, specie quelle recate dalla legge n. 690 del 1981 («Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta»). 6. Sotto quest'ultimo versante, un discorso piu' approfondito merita l'art. 8, della legge n. 690, cui la disciplina statale gravata fa espresso rinvio. Esso stabilisce, in particolare, che: «Il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato». Lo stesso articolo aggiunge, al secondo comma, che: «l'ammontare di cui al comma precedente e' determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale». La richiamata disciplina non e' stata peraltro modificata dal recente decreto legislativo n. 12 del 2011, che ha introdotto «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione», ed e', pertanto, tuttora vigente. 7. Ebbene, dalla lettura del citato art. 8 puo' agevolmente desumersi che in sede di attuazione dello Statuto valdostano, proprio al fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione, e' stata prevista una riserva all'Erario del solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, unicamente nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite modalita' di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione: il comma 2 dell'art. 8, infatti, attribuisce tale determinazione ad un decreto del MEF da adottarsi d'intesa con il Presidente della Regione. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, e' evidente come il censurato comma 508, letto in combinato disposto con il successivo comma 510, violi l'art. 8, della legge n. 690 del 1981, sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. Quanto al piano procedimentale, l'aver stabilito che, anche laddove non venisse raggiunto l'accordo con il MEF, lo Stato provvedera' comunque a quantificare unilateralmente le predette riserve, determina una violazione del principio pattizio di cui al richiamato art. 8, comma 2, il quale deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione valdostana. Sotto il profilo sostanziale, si tenga presente che mentre l'art. 8 ammette l'eventualita' di contabilizzare riserve al patrimonio erariale solo ove le stesse siano destinate alla «copertura di nuove o maggiori spese che sotto da effettuare a carico del bilancio statale, nel caso di specie, diversamente, le riserve sono strumentali alla copertura «degli oneri per il servizio del debito pubblico [...] al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso» in ragione degli impegni assunti dall'Italia a livello europeo. Non vi e' dubbio, pertanto, che la disciplina impugnata dispone una riserva all'Erario che travalica le ipotesi contemplate dall'art. 8, comprimendo indebitamente l'autonomia finanziaria della Regione ricorrente e contrastando, peraltro, con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la legge ordinaria non puo' derogare «al regime statutario delle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali» (Corte cost., sent. n. 241 del 2012). Sia consentito rilevare, inoltre, che il riferimento operato dal legislatore nazionale alla necessita' di raggiungere il pareggio di bilancio e di rispettare gli obiettivi concordati in sede europea si configura, come chiaramente affermato dalla Corte costituzionale, del tutto generico,«perche' il raggiungimento del pareggio di bilancio e' alla base di qualsiasi misura finanziaria adottata dallo Stato e perche' comunque, nella visione unitaria del bilancio statale, tutto concorre al pareggio» (cfr., sent. n. 241 del 2012). E' evidente, dunque, come la «destinazione» delle riserve derivanti dal censurato comma 508, letto in combinato disposto con il comma 510, risulti altresi' del tutto generica, ancora in violazione dell'evocata norma statutaria, che individua in maniera puntuale l'ipotesi in cui e' ammessa la riserva all'Erario. 9. Sempre in argomento e' bene precisare, poi, che le «maggiori entrate» previste dai piu' sopra citati decreti-legge nn. 138 del 2011 e 201 del 2011, le quali costituiscono «proventi» il cui gettito spetta alla Valle, secondo le modalita' e nella misura stabilita dalle norme statutarie valdostane, sono quelle di cui agli articoli: 2, comma 1, lett. a), legge n. 690 del 1981 (imposta sul reddito delle persone fisiche); 2, comma 1, lett. b), legge n. 690 del 1981 (imposta sul reddito delle societa'); 2, comma 1, lett. c), legge n. 690 del 1981 (ritenute su interessi e redditi da capitale); 2, comma 1, lett. e), legge n. 690 del 1981 (ritenute sui premi e sulle vincite); 2, comma 2, legge n. 690 del 1981 (imposta sul valore aggiunto); 3, comma 1, lett. b), legge n. 690 del 1981 (imposta di bollo); 4, comma 2, lett. a), legge n. 690 del 1981 (accisa sui prodotti energetici); 4, comma 2, lett. d), legge n. 690 del 1981 (proventi sul lotto); 4, comma 2, lett. e), legge n. 690 del 1981 (accisa sui tabacchi); 4, comma 3, legge n. 690 del 1981 (compartecipazione al gettito di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale); 5, comma 6, legge n. 690 del 1981 (tasse automobilistiche). 10. Fermi restando i rilievi suesposti, deve ritenersi violato, infine, anche il principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., atteso che le norme impugnate vanificano completamente i previsti meccanismi di coinvolgimento diretto della Valle nella determinazione delle riserve finanziarie (cfr., Corte cost., sentt. nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353 del 2004). Si insiste, pertanto, alla luce di quanto sin qui dedotto, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disciplina recata dal combinato disposto di cui ai commi 508 e 510 dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013, sotto tutti i profili dinanzi evidenziati. IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge n. 147 del 2013, per violazione del principio pattizio, dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale, del principio di ragionevolezza, nonche' degli articoli 5 e 120 Cost. 1. Devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi anche i commi 526 e 527 dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013. 2. La prima delle richiamate disposizioni impone alla Valle «un ulteriore concorso» agli obiettivi di finanza pubblica, fissato, per l'anno 2014, in complessivi euro 5,54, precisando che il predetto concorso debba avvenire «con le procedure previste dall'art. 27, della legge n. 42 del 2009», e che sino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, della legge delega, l'importo del contributo finanziario «e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». L'art. 1, comma 527 dispone, d'altro canto, che l'importo del concorso puo' essere modificato, «a invarianza di concorso complessivo», mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, e da recepire «con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze». 3. Cio' posto, la disciplina recata dalle norme gravate e' manifestamente illegittima ove si consideri che, ancora una volta, il legislatore statale pretende di definire in via unilaterale e in violazione della «tecnica dell'accordo», la misura puntuale delle entita' finanziarie gravanti sulla Regione ricorrente (Corte cost., sent. n. 74 del 2009). Lo stesso legislatore, inoltre, da un lato contempla la possibilita' di modificare gli importi del concorso finanziario attraverso un accordo sostitutivo da siglare tra tutte le Autonomie speciali, dall'altro impone, in maniera del tutto irragionevole, che il raggiungimento di siffatto accordo debba avvenire entro il 31 gennaio 2014, ossia nel rispetto di un termine e eccessivamente breve. 4. E' chiaro, allora, che le norme gravate sono tali da violare non solo il principio di ragionevolezza e di leale collaborazione di cui agli articoli 3, 5 e 120 Cost., ma determinano contemporaneamente una intollerabile lesione dell'autonomia finanziaria della Valle, tutelata dagli artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. e, 12, 48-bis e 50 dello Statuto, nonche' dalla relativa normativa di attuazione e, segnatamente, dagli articoli da 2 a 7 della legge n. 690/1981, la quale, come in piu' occasioni rammentato dalla Corte costituzionale, puo' essere modificata soltanto nel rispetto delle particolari procedure pattizie (Corte cost., sent. n. 133 del 2010). La menzionata lesione risulta peraltro aggravata dalla circostanza che la misura complessiva dell'entita' finanziaria imposta alla Regione immediatamente accantonata dallo Stato, «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», ossia sulla base di un meccanismo illegittimo, gia' descritto e ampiamente censurato dalla ricorrente (sul punto valgano, per brevita', le censure di incostituzionalita' esposte alle pagine 14, 15, 16 e 17 del presente ricorso). 5. L'incostituzionalita' dei commi 526 e 527 rileva, infine, anche in relazione all'art. 3 Cost., la cui violazione ridonda in una menomazione delle prerogative regionali, in ragione del fatto che il predetto accantonamento e' immediatamente (e irragionevolmente) disposto a favore dello Stato senza alcuna limitazione temporale, non esistendo, attualmente, alcun termine di legge entro il quale provvedere all'emanazione delle malie di attuazione di cui all'art. 27, della legge n. 42 del 2009. V. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 711, 712, 723, 725, 727 e 729, lett. h) della legge n. 147 del 2013. 1. I commi 711, 712, 723, 725, 727 e 729, lett. h), dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013, sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, nel dettare la disciplina del nuovo Fondo di solidarieta' comunale nonche' le modalita' attraverso cui i diversi livelli di governo dovranno provvedere ai relativi «riversamenti», richiamano, per confermarne l'applicazione, l'articolo 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011. Tale disposizione, come evidenziato in narrativa, e' gia' stata impugnata dalla Valle dinanzi a codesta Ecc.ma Corte con ricorso n. 38 del 2012 - da intendersi in questa sede richiamato e trascritto - tutt'ora pendente e in attesa di trattazione. Quest'ultimo articolo prevede, come noto, che «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 3 maggio 2009, n. 42», le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio «relativamente all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. n. 201/ 2011. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, della legge delega, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». 2. Poste tali premesse, le disposizioni oggetto di censura, laddove reiterano la gia' gravata disciplina di cui al d.l. n. 201 del 2011, confermandone l'applicabilita' alla Valle d'Aosta, e prevedendo, anche in questo caso, l'accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, del maggior gettito derivante dall'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 6, del citato d.l. n. 201 del 2011, finiscono per ledere l'autonomia finanziaria della Regione. Infatti, la disciplina relativa alle modalita' di compartecipazione della ricorrente ai tributi erariali e' riservata, preme ribadirlo, alla normativa di attuazione di cui alla citata legge n. 690 del 1981 (si vedano, in particolare, gli articoli da 2 a 7 di tale legge), la quale non puo' essere modificata o derogata con legge ordinaria, rendendosi necessario, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, il rispetto delle particolari garanzie procedurali previste dall'art. 48-bis dello Statuto. Tali violazioni si riflettono sulle particolari competenze di cui la Valle gode in virtu' dei gia' richiamati artt. 2, comma primo, lettere a) e b), 3, comma primo, lettera f), 12, e 50 dello Statuto. Parimenti lesi si mostrano i principi di ragionevolezza e di leale collaborazione di cui agli articoli 3, 5 e 120 Cost., tenuto conto che il predetto accantonamento e' immediatamente disposto a favore dello Stato e senza alcuna limitazione temporale. (1) La norma in questione, preme ribadirlo, e' stata impugnata dalla Regione Valle d'Aosta dinanzi a codesta ecc.ma Corte con ricorso n. 24 del 2013 - tutt'ora pendente e da intendersi in questa sede richiamato e trascritto - nella parte in cui consente allo Stato, anche nel caso di' mancato raggiungimento dell'accordo con il MEF, di provvedere comunque, in via unilaterale, alla «rimodulazione» del patto.
P.Q.M. Chiede a codesta ecc.ma Corte di voler dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di' stabilita' 2014)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2013, limitatamente all'art. 1, commi 429, 481, 499, 508, 510, 526, 527, 711, 712, 723, 725, 727, 729, lett. h), secondo periodo, per violazione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma 5, dello Statuto speciale, approvato con l. cost. n. 4/1948, e dalle relative norme di attuazione e, segnatamente, quelle di cui alle leggi nn. 690 del 1981 e 724 del 1994, nonche' per violazione degli articoli 117, comma 3, e 119, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, e per lesione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza, sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. Roma, 17 febbraio 2014 Prof. Avv. Francesco Saverio Marini