N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 marzo 2013
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria l'11 marzo 2013 . Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da Marco Travaglio nei confronti del senatore Maurizio Gasparri in relazione ad alcune dichiarazioni rese in articoli di stampa e nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilita' del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attivita' parlamentare. - Deliberazione del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2012. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.19 del 30-4-2014 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 84880 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, posta in deliberazione all'udienza del 24 gennaio 2012, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per conclusionali e repliche, e promossa da Travaglio Marco, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre n. 118, presso lo studio dell'avv. Paola Rizzo, che lo rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto di citazione, attore; Contro Gasparri Maurizio, elettivamente domiciliato in Roma, via Duilio n. 13, presso lo studio Renato Manzini, che lo rappresenta e difende come da delega a margine della comparsa di costituzione, convenuto; Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato Travaglio Marco conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Sen. Maurizio Gasparri al fine di ottenerne - previo accertamento incidentale del reato di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo televisivo e della stampa e dalla reiterata attribuzione di fatti determinati, nonche' della violazione del diritto all'onore, alla reputazione e all'identita' personale - la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi euro 300.000,00, importo poi ridotto in sede di precisazione delle conclusioni ad euro 150.000,00, somma richiesta per i soli danni non patrimoniali, oltre al pagamento di euro 50.000,00 ex art. 12 legge n. 47/1948 ed alla pubblicazione della emananda sentenza sui quotidiani «La Repubblica», «Corriere della Sera», «Il Giornale» e «La Stampa». In particolare, parte attrice, a sostegno della propria domanda, riferiva che il fatto lesivo era integrato da alcune dichiarazioni rese dal Sen. Gasparri, asseritamente diffamatorie, attraverso il mezzo televisivo e la stampa. Piu' nel dettaglio, il denunciante ha ritenuto lesive della propria onorabilita' le affermazione del Sen. Gasparri concernenti il presunto pagamento da parte di un condannato per mafia di una vacanza che egli avrebbe trascorso in Sicilia. Tali affermazioni sono risultate del seguente tenore. Il suddetto parlamentare, capogruppo del Popolo delle Liberta' al Senato, veniva intervistato nel corso del programma di Rainews24 «Il Caffe' di Rainews24», andato in onda il 25 settembre 2009 all'indomani della prima puntata di Annozero dedicata alla liberta' di informazione e al «caso Tarantini». Al conduttore, il direttore Corradino Mineo, che chiedeva se fosse reale la compressione della liberta' di stampa da piu' parti denunciata, Gasparri rispondeva escludendo la sussistenza di qualsiasi minaccia, come dimostrerebbero alcune trasmissioni del servizio pubblico «schierate a sinistra». Nel prosieguo della trasmissione, il conduttore mandava in onda un brano dell'Intervista di un giornalista di «El Pais» alla nota escort Patrizia D'Addario, proposto la sera prima nella puntata di Annozero, chiedendo a Gasparri: «Lei si scandalizza per questa proposta della D'Addario?». A tale domanda l'odierno convenuto rispondeva: «... io vorrei fare una trasmissione dedicata al fatto che Travaglio anni fa in Sicilia e' andato in vacanza a spese di un condannato per mafia... Questo e' Travaglio! Andava in vacanza in un posto e il conto lo pagava un signore condannato per mafia. Poi va a parlare di Schifani e altro. La moralita' di Travaglio non esiste ... quindi vorrei fare un'intervista non alla D'Addario, ma a Travaglio sulle sue frequentazioni di persone in Sicilia condannate per mafia. Questo vorrei discutere, gli italiani ne sanno poco. Lei faccia un bel confronto tra me e Travaglio sui suoi trascorsi di vacanze con mafiosi e veda se accetta», oltre a richiamare le varie condanne per diffamazione a carico del Travaglio. A distanza di pochi giorni, il 28 settembre 2009, con una pubblica dichiarazione ripresa dalle agenzie di stampa, Gasparri cosi' si esprimeva, riferendosi a precedenti dichiarazioni rese dal giornalista in merito al Presidente del Senato Schifani: «Non prendiamo lezioni di antimafia da chi si faceva pagare le vacanze da un condannato per mafia». Ancora in data 1° ottobre 2009: «Leggo divertito un articolo di Marco Travaglio che contiene solo spocchia senza fatti. L'euforia dell'articolista e' ben nota, fin dai tempi in cui condannati per mafia provvedevano ad organizzare le sue vacanze in Sicilia. Questa sera sara' come al solito in tv con persone che praticano il suo stesso mestiere. Cosa che ci allieta e ci fa guadagnare voti», riferendosi alla puntata di «Annozero» in cui era prevista la partecipazione della D'Addario. In data 9 ottobre 2009, commentando la precedente puntata di Annozero, dedicata ai rapporti tra mafia e politica, «Molto ci sarebbe da dire sulla faziosita' della conduzione e sulla pochezza dei contenuti della trasmissione Annozero... Ci limitiamo solo o chiedere perche' durante la puntata in onda ieri sera non si e' parlato dei condannati per mafia che hanno organizzato le vacanze in Sicilia di Travaglio? Santoro da bravo picciotto preferisce scegliere l'omerta'». Successivamente, in data 15 ottobre 2009, nel corso della trasmissione televisiva in onda su Raiuno «Porta a porta», condotta da Bruno Vespa, in risposta alle domande del giornalista Antonio Padellaro, il quale chiedeva per quali ragioni il PDL si fosse occupato insistentemente della sentenza sul «Lodo Mondadori», dichiarava: «ognuno si occupa di quello che vuole in questo paese. C'e' un editorialista di punta, Marco Travaglio, che e' stato un anno e mezzo fa colpito da molti articoli di D'Avanzo, giornalista di Repubblica, che evidenzio' che Travaglio andava a fare delle vacanze organizzate da personaggi poi condannati per mafia. Si puo' parlare di questo?». E a fronte della replica del giornalista «E' falso» il Gasparri proseguiva: «Non e' falso! La vacanza e' stata organizzata da uno condannato poi per mafia. L'ex maresciallo Ciuro... E' la verita! Lo ha scritto D'Avanzo su Repubblica ... Non e' che D'Avanzo e' bravo solo sulle escort. Sara' bravo anche su Travaglio». Infine, in data 17 ottobre 2008, un lancio ANSA riportava altre dichiarazioni di Gasparri: «In materia di lotta alla mafia, la sinistra ed alcuni suoi addetti stampa hanno ben poco da dire. Per quanto riguarda Marco Travaglio confermo al di la' di ogni smentita che, come scrisse D'Avanzo su Repubblica, le sue vacanze in Sicilia alcuni anni fa furono caratterizzate dalla presenza e dalla attivita' organizzativa di personaggi condannati per concorso in associazioni mafiose. Questa e' la realta' dei fatti. Travaglio ha avuto pessime frequentazioni e la vicenda e nota, documentata e non smentibile». Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilita' del giudizio ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. (secondo il quale «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni») e dell'art. 3, primo comma, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (secondo il quale «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento»). A fronte di tale preliminare eccezione, questo Giudice, con ordinanza in data 19 novembre 2012, disponeva la trasmissione degli atti al Senato al fine di accertare se il fatto oggetto del procedimento de quo integrasse o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento, sospendendo il giudizio sul presupposto della ritenuta insussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse dal Sen. Gasparri nei termini di cui sopra e l'attivita' parlamentare, anche atipica, dal medesimo svolta, non essendo stato indicato da quest'ultimo alcuno specifico atto od attivita' parlamentare avente identita' di contenuto rispetto alle opinioni espresse nei confronti del giornalista Marco Travaglio. Con comunicazione successiva il Presidente del Senato informava che l'Assemblea del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2012, approvando la conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, aveva deliberato ritenendo che i fatti per i quali e' in corso il presente procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 Cost., allegando alla suddetta comunicazione la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere ed il resoconto stenografico della citata delibera assembleare. Tanto premesso, si osserva in diritto che la delibera adottata dal Senato rivela un non corretto esercizio delle attribuzioni riservate a detto organo istituzionale in ordine al potere di valutare la condotta addebitata al Sen. Gasparri in relazione alle opinioni manifestate negli articoli e nel corso delle trasmissioni televisive in esame, opinioni che sono state ritenute non sindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma. Cost. In particolare, il presupposto su cui si fonda la delibera suddetta e' costituito dalla riconducibilita' delle opinioni espresse dal Sen. Gasparri nell'ambito della polemica politica del parlamentare e segnatamente della sua attivita' di critica e denuncia politica, connessa alla sua funzione di parlamentare, cui espressamente l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 estende la garanzia dell'insindacabilita', in quanto avente ad oggetto argomenti legati a detta funzione, avendo il giornalista Marco Travaglio pesantemente criticato l'azione parlamentare del Sen. Gasparri. Sennonche', tale affermazione si pone in insanabile contrasto con l'interpretazione dell'esimente in esame adottata da codesta Corte, secondo la quale la copertura dell'immunita', quando riguarda, come nel caso di specie, dichiarazioni rese o opinioni manifestate extra moenia, richiede comunque un nesso funzionale con l'espletamento dell'attivita' svolta in qualita' di membro del Parlamento, con una conseguente sostanziale corrispondenza delle opinioni astrattamente lesive dell'altrui reputazione diffuse all'esterno della Camera di appartenenza e quelle gia' manifestate nell'esercizio concreto delle funzioni parlamentari, mentre, nel caso di specie, come confermato dallo stesso Sen. Gasparri ed evidenziato dal Sen. Casson nel corso della discussione presso la Giunta, «non esistono atti parlamentari che possano determinare un nesso funzionale tra le dichiarazioni oggetto del procedimento e l'attivita' parlamentare del senatore Gasparri». Ed invero. secondo la consolidata giurisprudenza di codesta Corte, l'art. 68, primo comma, Cost. anche alla luce delle disposizioni per l'attuazione di detta norma e in particolare del citato art. 3 della legge n. 140 del 2003, consente di ritenere insindacabili e, quindi, coperte da immunita' non solo l'attivita' svolta nella sede del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ma anche le manifestazioni o esternazioni extra moenia del parlamentare, purche' sussista corrispondenza tra la prima e le seconde. Ai fini della prerogativa dell'insindacabilita' deve, dunque, esistere un nesso funzionale tra l'esercizio delle funzioni parlamentari e dette esternazioni, le quali ultime devono costituire riproduzione sostanziale, ancorche' non letterale, di attivita' parlamentari, pur non necessariamente tipiche, non valendo, invece, a connotarle come espressive della funzione parlamentare il contesto politico nel quale esse si inseriscono (cfr. sentenze nn. 134/2008; 171/2008; 330/2008; 302/2007; 347/2007; 120/2004); al riguardo. si ricorda in particolare la pronuncia della Consulta n. 302 del 2007: «il mero "contesto politico" o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in se' a connotarle quali espressive della funzione parlamentare, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 dello Costituzione». Del resto, anche in epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003, la Consulta si era espressa nel senso sopra esposto con le note sentenze nn. 10 e 11 del 2000: con riferimento, infatti, all'insindacabilita' delle opinioni espresse extra moenia, ove collegate all'attivita' parlamentare, si legge nella sentenza n. 10 del 2000 che «L'immunita' riguarda non gia' solo l'occasione specifica in cui le opinioni sono manifestate nell'ambito parlamentare, ma il contenuto storico di esse, anche quando ne sia realizzata la diffusione pubblica, in ogni sede e con ogni mezzo. Ma l'immunita' e' limitata a quel contenuto storico e dunque, nel caso di riproduzione all'esterno della sede parlamentare, e' necessario, per ritenere che sussista l'insindacabilita', che si riscontri la identita' sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede "esterna". Cio' che si richiede, ovviamente, non e' una puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti», ed ancora, con specifico riferimento alla necessita' di un nesso tra l'opinione espressa e la funzione parlamentare, si legge nella sentenza n. 11 del 2000 che «l'immunita' non vale per tutte quelle opinioni che il parlamentare manifesta nel piu' esteso ambito della politica». Alla luce di tale interpretazione si debbono pertanto ritenere, in linea di principio, insindacabili tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del «diritto parlamentare» e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito «contesto politico». Secondo tale orientamento e conformemente a quanto espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimita' (cfr. Cass. n. 18689/2007 e n. 29859/2008), ritiene questo Giudice che la verifica relativa alla sussistenza del nesso funzionale in forza del disposto di cui ai citato art. 3 debba nella fattispecie - non risultando alcuna attivita' parlamentare, anche atipica, come parametro di riferimento della valutazione di sostanziale identita' di contenuti in relazione alle opinioni divulgate dal parlamentare - concludersi negativamente, non essendo sufficiente a tal fine la mera sussistenza di un contesto politico nel quale le dichiarazioni siano state rese. Il convenuto si e', infatti, espresso con dichiarazioni non rinvenute in alcuna attivita' parlamentare dal medesimo direttamente compiuta e comunque prive di qualsiasi legame diretto ed evidente con la stessa, non essendo sufficiente a tal fine una mera comunanza di argomenti o del contesto politico. Le esternazioni rese extra moenia devono costituire in ogni caso una riproduzione sostanziale, ancorche' non letterale, di attivita' parlamentari pur non necessariamente tipiche, stante l'ampliamento della garanzia apportato dalle disposizioni di attuazione dell'art. 68 Cost. e segnatamente dall'art. 3 della citata legge n. 140 del 2003, che prevede l'applicabilita' della norma costituzionale «per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attivita' di ispezione, divulgazione, critica, denuncia politica connessa alla funzione parlamentare», gia' poste in essere dal parlamentare, senza che il contesto politico e di pubblico interesse cui esse ineriscono sia sufficiente a connotarle come espressive della funzione parlamentare (cfr. le sentenze nn. 334/2011, 134/2008, 330/2008, 53/2007, 13/2007). Orbene, nel caso di specie, come sopra rilevato, risulta espressamente ammessa la mancanza di un aggancio formale ad un qualsiasi atto parlamentare, senza che tuttavia possa riconoscersi come ricollegabile alla funzione di parlamentare, se non a costo di trasformare in un mero privilegio personale coincidente con una sostanziale immunita' dalla giurisdizione derivante dallo status di parlamentare, la facolta' di esprimere le proprie critiche in un contesto del tutto diverso da quello della Camera di appartenenza e senza alcun collegamento con le opinioni ivi manifestate nei confronti dell'operato del giornalista Marco Travaglio. In conclusione, in mancanza di attivita' in sede parlamentare pregressa non si ritiene che possa operare nella fattispecie la prerogativa dell'insindacabilita' prevista dal citato art. 68 Cost.
P.Q.M. Chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato deliberare che le opinioni espresse dal Sen. Gasparri negli articoli di stampa e nel corso delle trasmissioni televisive indicati in premessa costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. e, per l'effetto, di annullare la delibera adottata dal Senato nella seduta del 20 dicembre 2012. Manda alla Cancelleria per l'inoltro della presente ordinanza. Roma, 9 luglio 2013 Il giudice: Bianchini Avvertenza: L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 317/2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s., n. 52 del 27 dicembre 2013.