N. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2013

Ordinanza del 10 dicembre 2013 emessa  dalla  Corte  dei  conti  Sez.
centrale d'appello nel procedimento contabile C. L. contro INPDAP. 
 
Previdenza  -  Pensione  privilegiata  -  Termine  di  decadenza  per
  l'inoltro della domanda di pensione privilegiata -  Decorrenza  del
  termine  quinquennale  dalla  data  di  cessazione  del   servizio,
  anziche'  dal  momento  della  manifestazione  della   malattia   -
  Violazione  del  principio  di  uguaglianza  per   l'ingiustificato
  diverso trattamento rispetto alla disciplina prevista dall'art. 169
  del d.P.R. n. 1092/1973,  a  seguito  della  sentenza  della  Corte
  costituzionale  n.  323  del  2008  -  Incidenza   sulla   garanzia
  previdenziale. 
- Legge 8 agosto 1991, n. 274, art. 14, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, comma secondo. 
(GU n.25 del 11-6-2014 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  giudizio  d'appello
iscritto al n. 37157 del registro di segreteria, promosso  dal  Prof.
C. L., nato il ............ Roma ed ivi residente  in  ..............
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Ettore Maria  Cerasa,  presso  il
cui  studio  in  Roma,  via  del  Viminale  n.  43  e'  elettivamente
domiciliato appellante; 
    Contro INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per  i  Dipendenti
della Amministrazione Pubblica (ora assorbito  dall'INPS  e  divenuto
gestione speciale all'interno dell'ente stesso ex art. 21 del d.l. n.
201/2011 conv. in legge 241  del  22.12.2011),  in  persona  del  suo
legale rappresentante pro tempore  appellato  per  la  riforma  della
sentenza n. 246/09, della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per
la Regione Lazio depositata il 26 febbraio 2009. 
    Uditi nel pubblico dibattimento del 27.9.2013,  con  l'assistenza
del segretario sig.ra Lucia Bianco, il relatore consigliere  Leonardo
Venturini, l'avv.to Cerasa, per parte appellante, la  dott.ssa  Viola
per l'INPS; 
    Visti tutti gli atti e documenti di causa e 
 
                        Considerato in fatto 
 
    I. Con la sentenza in epigrafe della Sezione giurisdizionale  per
la  regione  Lazio,  accoglieva  parzialmente  il  ricorso   e,   per
l'effetto, dichiarava il diritto del Prof. C. L., in riferimento alla
istanza del 18 febbraio 2002, a chiedere il trattamento pensionistico
privilegiato per la pretesa dipendenza da c.s. della sola  infermita'
«Cervico artrosi ad impegno funzionale con uncoartrosi  e  discopatia
C5-C6  e   C6-C7   complicata   da   radicolopatia   sinistra   C7-C8
elettromiograficamente accertata e in fase  di  aggravamento.  Veniva
pero'  confermato  il  provvedimento   laddove   veniva   negato   al
ricorrente, gia' Direttore Sanitario  Primario  Ospedaliero,  cessato
dal servizio per dimissioni volontarie con decorrenza dal  30  giugno
1995 con diritto  a  trattamento  pensionistico  ordinario  iscr.  n.
60089138 - il riconoscimento  di  dipendenza  da  causa  di  servizio
dell'infermita' linfonodica. 
    L'attuale appellante, gia' prima menzionato,  Prof.  C.  L.,  nel
1965 iniziava a svolgere esercizio  professionale  presso  l'Ospedale
Cardiologico Lancisi di Ancona,  dapprima  quale  aiuto  cardiologico
emodinamista, e dal 27.10.1978 quale  responsabile  della  conduzione
del laboratorio di Emodinamica, che, secondo quanto allo stesso preme
rilevare, oltre all'orario normale, comportava l'obbligo di peculiari
turni di responsabilita'; carica che espletava fino  al  1987.  Detta
attivita',   secondo   l'appellante,   ha   comportato   uno   sforzo
professionale in un contesto lavorativo caratterizzato  da  posizione
coatta anti fisiologica in ambienti ipersaturi di calore e  privi  di
adeguata aereazione. 
    Afferma poi sempre il C. di aver effettuato  personalmente  oltre
2000  esami   emodinamici   e   contrastografici   che   comportavano
l'esposizione a radiazioni ionizzanti. 
    II. Posto a visita, in data 21/12/2000 la  Sezione  di  Istologia
Emolinfopatologia del «Policlinico S.  Orsola  Malpighi»  di  Bologna
refertava:   «Il   quadro    istomorfologico    e'    positivo    per
linfoma/leucemia di derivazione  dai  linfociti  B  periferici,  tipo
leucemia linfatica cronica/linfoma a piccoli linfociti». 
    L'Infermeria Autonoma M.M. di Ancona con verbale  Mod.  ML/AB  n.
093  del  30.01.2002  formulava  diagnosi  di:  1)  Artrosi   rachide
cervicale con riduzione dello spazio C6-C7;  2)  Linfoma/leucemia  di
derivazione dei linfociti B (leucemia  linfatica  cronica  a  piccoli
linfociti) con interessamento di linfonodi  in  sede  sopra  e  sotto
diaframmatica, ascrivendo ai fini dell'equo  indennizzo  l'infermita'
sub 1. alla 8ª ctg. Tab. A mis max, la sub 2. alla 3ª ctg Tab. A mis.
max e per cumulo alla 2ª ctg. Tab. A misura 78%. 
    Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza n.
138/2002 dell'11 ottobre 2002 ha espresso parere  che  le  infermita'
sub 1 e sub 2 potessero riconoscersi dipendenti da causa di servizio. 
    L'Azienda Unita' Sanitaria Locale n. 7 Ancona  con  Ordinanza  n.
322/RU del 18 dicembre 2002  decretava  la  corresponsione  dell'equo
indennizzo. 
    L'I.N.P.D.A.P. Area Metropolitana di Roma, con determina  n.  B/9
del 24  giugno  2003,  non  accoglieva  le  domande  di  pensione  di
privilegio presentate dal Sig. C., «in quanto, come gia'  esposto  in
premessa, le relative istanze sono state presentate oltre  i  termini
previsti dall'art. 14 della Legge 8 agosto 1991, n. 274». 
    III. Avverso  tale  provvedimento  di  diniego  l'interessato  ha
proposto ricorso alla Corte dei Conti  Sez.  Giurisdizionale  per  la
Regione Lazio che con sentenza n. 246/2009 accoglieva parzialmente il
ricorso  e  dichiarava  il  diritto  del  ricorrente  a  chiedere  il
trattamento  pensionistico  privilegiato  per  la   sola   infermita'
artrosica.  Relativamente  all'infermita'  neoplastica  si  legge  in
sentenza «.... questo Giudice ravvisa corretta (in assenza, peraltro,
di idonee prove da parte del ricorrente) la decadenza ai sensi  della
suddetta normativa,  nei  termici  in  cui  e'  stata  opposta  dalla
Amministrazione, perche' tardiva  rispetto  al  termine  quinquennale
espressamente previsto .............. nel  caso  di  specie,  per  la
valutazione della asserita lunga latenza non sarebbe significativa la
data di cessazione dal servizio  (giugno  1995)  bensi'  la  data  di
cessazione dell'attivita' che si assume  causativa  della  insorgenza
della patologia stessa. In concreto, tale momento di latenza coincide
con il venir meno della attivita' di cardiologo emodinamista (con  il
trasferimento del novembre 1987 del Prof. C. dall'Ospedale  «Lancisi»
di Ancona alle funzioni di' Primario Cardiologo della ASL  di  Roma);
si appaleserebbe, quindi,  effettivamente  eccessivo  il  periodo  di
latenza della patologia leucemica, sia tenendo conto  della  data  di
denuncia della infermita' (2003), che rispetto alla  data  della  sua
insorgenza che dagli atti risulta evidenziata nel dicembre 2000, dopo
cioe' un periodo di oltre  tredici  i  anni  dalla  cessazione  della
supposta causa di servizio. 
    IV. Avverso la suddetta pronuncia, il sig. C. ha proposto appello
innanzi questa Sezione per la riforma della sentenza  medesima  nella
parte relativa «linfo-leucemia». 
    Nel frattempo la Commissione  Medica  di  Verifica  di  Roma  con
verbale Mod. BL/B n. 18872 del 28.10.2009 formulava diagnosi  di:  1)
Artrosi cervicale  con  riduzione  dello  spazio  C6-C7;  2)  Linfoma
leucemia  di  derivazione   dei   linfoci   B   (leucemia   linfatica
cronica/linfoma a piccoli leucociti) con interessamento dei linfonodi
in sede sopra e sotto diaframmatica  e  giudicava  la  2ª  infermita'
aggravata ed ascrivibile ai fini dell'equo indennizzo  alla  1ª  ctg.
Tab A. 
    In data  19  gennaio  2010  l'Azienda  Ospedaliera  Universitaria
Policlinico Tor Vergata di Roma certificava che il sig. C. e' seguito
dal centro di Ematologia dal  dicembre  2006  in  quanto  affetto  da
Linfoma non Hodgkin a piccoli linfociti, IV stadio. 
    Nell'atto  di  appello  si  chiede  «1)  in  via  principale   di
rimettere,  con  ordinanza,  gli  atti  alla  Corte   Costituzionale,
sollevando questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  14
della Legge n. 274 dell'8.8.1991, nella parte in cui fa decorrere  il
termine  di  decadenza  per  l'inoltro  della  domanda  di   pensione
privilegiata dalla data  di  cessazione  del  servizio  anziche'  dal
momento della manifestazione della malattia, per violazione dell'art.
3 primo comma, e dell'art. 38 secondo comma, della  Costituzione;  2)
dichiarare il  diritto  del  ricorrente  a  chiedere  il  trattamento
pensionistico privilegiato anche per l'infermita' linfo  leucemia  in
quanto interdipendente con l'infermita' artrosica». 
    L'appellante, fonda le proprie pretese di riforma della  sentenza
sui seguenti motivi di diritto: «1. Mancanza assoluta di  motivazione
e di istruttoria su asserita interdipendenza dell'infermita' tumorale
da quella  artrosica;  2.  Erronea  interpretazione  ed  applicazione
dell'art. 14 L n. 274/1991 in relazione agli articoli 3  e  38  della
Costituzione -  erroneita'  e  mancanza  di  motivazione  sul  punto.
Peraltro ricorda come per il morbo di Parkinson,  malattia  che  puo'
rendersi evidente dopo lungo tempo dalla sua  contrazione,  ai  sensi
dell'art. 169  del  T.U.  n.  1092/73,  il  termine  decadenziale  e'
decennale; d'altro canto la Consulta,  dato  di  maggior  rilievo  ed
inerenza  al  caso  di  specie  in  relazione   alla   giurisprudenza
costituzionale, con  la  sentenza  n.  323  del  1°  agosto  2008  ha
dichiarato illegittimita' costituzionale dell'art. 169 del d.P.R.  29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme  sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato), nella parte in cui non prevede  che,  allorche'  la  malattia
insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il  termine
quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento
della dipendenza delle  infermita'  o  delle  lesioni  contratte,  il
termine decadenziale per le malattie ad  insorgenza  tardiva  decorra
dalla manifestazione della malattia stessa. 
    IV. La  sentenza  appellata,  infatti,  tramite  il  primo  degli
sopraesposti motivi di appello  sollevati  fa  emergere,  un'esigenza
esame di legittimita' costituzionale: l'individuazione  del  «dies  a
quo» dal quale far decorrere  nel  caso  di  patologia  ad  emersione
tardiva, il termine decadenziale per proporre istanza di attribuzione
pensionistica; cio' in relazione al dettato dell'art. 14 della  legge
n. 274 del 1991.  La  Consulta  gia'  ha  avuto  modo  di  affermare:
«Considerato che la Corte dei  conti,  ...............  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 169, secondo comma, del  d.P.R.
29  dicembre  1973,  n.  1092,  in  riferimento  all'art.   3   della
Costituzione, nella parte in cui stabilisce (al primo  comma)  che  i
pubblici dipendenti affetti da sclerosi multipla  debbano  presentare
la domanda per l'ottenimento della pensione privilegiata entro cinque
anni dalla cessazione dal servizio, a differenza dei soggetti affetti
dal morbo di Parkinson per i quali e'  previsto  (al  secondo  comma)
l'innalzamento del suddetto termine da cinque a dieci anni; 
        che la Corte remittente, mentre non  censura  la  scelta  del
legislatore di far decorrere il termine per la  domanda  di  pensione
privilegiata dalla data di cessazione dal servizio  indipendentemente
dalle modalita' di manifestazione della malattia, sospetta invece  di
illegittimita' costituzionale la norma per  non  aver  equiparato  la
sclerosi multipla al morbo di Parkinson; 
        ............ che detta questione, nei termini di  cui  sopra,
e' gia' stata scrutinata da questa Corte e dichiarata  manifestamente
inammissibile con l'ordinanza n. 300 del  2001,  nella  quale  si  e'
affermato che «la scelta di prorogare i  termini  della  domanda  per
l'una o per l'altra malattia, sulla base di sicuri dati  scientifici,
appartiene  indubbiamente  alla  discrezionalita'  del   legislatore»
(Corte Costituzionale 15 luglio 2003, n. 246). 
    VII. La Sezione conscia dell'indirizzo  della  Consulta,  ha  con
sentenza non definitiva-ordinanza  n.  578,  del  13  settembre  2012
investito di una consulenza di  ufficio  il  Collegio  Medico  Legale
presso il Ministero della Difesa circa i profili epifenomenici  della
patologia leucemica e, per quanto interessa questo giudizio «a  quo»,
la dipendenza da causa di servizio della stessa.  Secondo  il  parere
reso, «la leucemia linfatica  cronica  linfoma  a  piccoli  linfociti
(sec. class. REAL) e' una  malattia  neoplastica  linfoproliferativa,
ossia un tumore maligno degli organi emolinfopoietici (midollo osseo,
linfonodi, fegato e milza)............. Tale tipo  istopatologico  di
linfoma/leucemia, definito indolente, e' caratterizzato da  andamento
cronico, basso grado di malignita' e aggressivita'.  Lo  sviluppo  e'
molto lento, rimane silente  per  molti  anni  e  da'  manifestazioni
sintomatologiche quando e' gia' in  fase  molto  avanzata............
Pertanto il periodo di latenza, ovvero il periodo  intercorrente  dal
momento in cui una cellula linfatica diventa neoplastica ed inizia  a
moltiplicarsi  in  maniera  incontrollata  infiltrando   gli   organi
emolinfopoietici,   al   momento   in   cui   tale   diffusione   da'
manifestazioni cliniche, e' molto lungo e puo' durare  diversi  anni,
rimanendo cosi' allo  stato  latente.  Si  ritiene  pertanto  che  la
latenza fra l'esposizione alla noxa patogena (radiazioni  ionizzanti)
e la comparsa clinica della patologia ematologica puo' anche superare
i 10  anni  rientrando  queste  malattie  in  quelle  forme  a  tarda
manifestazione e lenta evolutivita' clinica. 
    In considerazione che il Prof. C., a causa  della  sua  attivita'
lavorativa e' stato significativamente  esposto  agli  effetti  delle
radiazioni ionizzanti, per le quali e' riconosciuto un ruolo  causale
o quanto meno concausale efficiente  e  determinante  nell'insorgenza
delle patologie neoplastiche e  che  anche  il  criterio  cronologico
appare  soddisfatto,  questo  Collegio  ritiene  che   la   patologia
linfoma/leucemia di derivazione  dai  linfociti  B  periferici,  tipo
leucemia linfatica cronica linfoma a piccoli linfociti contratta  dal
Prof. C. L. possa essere  riconosciuta  si  dipendente  da  causa  di
servizio». 
    Nella  pubblica   udienza   del   giorno   27   settembre   2013,
nell'intervento orale, il difensore di parte si  e'  richiamato  agli
atti  scritti,  chiedendo  la  rimessione  degli  atti   alla   Corte
Costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    I.  Questo  giudice  ritiene  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1  della
legge 8 agosto 1991 n. 274 che cosi'  recita:  «1.  A  decorrere  dal
primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore  della
presente legge,  la  domanda  di  trattamento  privilegiato  diretto,
indiretto o di  riversibilita'  deve  essere  presentata  alle  Casse
pensioni degli istituti di previdenza,  direttamente  agli  sportelli
delle  Casse  medesime  che  ne  rilasciano  ricevuta,  nel   termine
perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego  o
dalla morte dell'iscritto o  del  pensionato.  Nel  caso  di  domanda
presentata a mezzo lettera raccomandata, come data  di  presentazione
si considera quella della spedizione». Trattasi di norma che mutua la
stessa decadenza di cui alla originaria significazione dell'art.  169
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. 
    II. La norma in questione disponeva infatti che  «La  domanda  di
trattamento privilegiato  non  e'  ammessa  se  il  dipendente  abbia
lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione  dal  servizio  senza
chiedere l'accertamento della dipendenza  delle  infermita'  o  delle
lesioni contratte» (primo comma) e che «Il termine e' elevato a dieci
anni qualora l'invalidita' sia derivata  da  parkinsonismo»  (secondo
comma). 
    In  sostanza,   la   sopra   riportata   disposizione   prevedeva
l'inammissibilita' della domanda di riconoscimento  della  dipendenza
da causa di servizio ove fossero trascorsi cinque anni dalla data  di
cessazione  dall'attivita',  indipendentemente  dalle  modalita'   di
manifestazione della malattia. 
    Ad avviso  del  Giudice  Unico  per  le  Pensioni  della  Sezione
regionale  per  la  Liguria   che,   dubitando   della   legittimita'
costituzionale del predetto art. 169 ebbe a  rimettere  la  questione
alla Corte Costituzionale, la ratio legis  di  tale  disposizione  si
fondava sulle «conoscenze mediche e scientifiche  dell'epoca  in  cui
entro' in vigore il T.U. delle norme sul  trattamento  di  quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato», approvato  con  d.P.R.
n. 1092 del 1973, quando fatta eccezione per il morbo di Parkinson  -
non erano ancora note «patologie  che  fossero  del  tutto  prive  di
qualunque manifestazione sintomatica per un arco di  tempo  superiore
ai cinque anni». 
    Il successivo progresso scientifico in materia, osservava  sempre
il rimettente, cha messo in luce l'esistenza  di  altre  patologie  a
decorso lento  e  latente,  il  cui  periodo  di  totale  assenza  di
manifestazioni morbose va ben oltre il quinquennio». 
    Trattasi di una scelta che, alla luce delle conoscenze mediche  e
scientifiche dell'epoca in cui entro' in vigore il T.U.  delle  norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari  dello
Stato, approvato con d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973,  traeva  la
sua ratio dal fatto che non erano  note  patologie  che  fossero  del
tutto prive di qualunque manifestazione sintomatica per  un  arco  di
tempo  superiore,  per  cui   sembrava   logico   che   cinque   anni
rappresentassero  un  congruo  arco  di  tempo  per   consentire   al
lavoratore l'esercizio del  proprio  diritto  e  per  assicurare  che
effettivamente la situazione morbosa avesse avuto origine in costanza
di rapporto di lavoro. E che questa fosse la logica ispiratrice della
norma, e' confermato dal fatto che, per quanto riguarda il morbo  di'
Parkinson,  malattia  della  quale  erano  gia'  all'epoca  note   le
particolari  difficolta'  nella   diagnosi,   fosse   eccezionalmente
prevista l'elevazione a dieci  anni  del  termine  di  ammissibilita'
della domanda di pensione privilegiata (art. 169, secondo comma). 
    Il successivo progresso  scientifico  in  materia,  tuttavia,  ha
messo in luce  resistenza  di  altre  patologie  a  decorso  lento  e
latente, il cui periodo di totale assenza di  manifestazioni  morbose
va ben  oltre  il  quinquennio,  per  superare  talora  anche  alcuni
decenni. 
    Alla luce di tali considerazioni, la Corte rimettente ha ritenuto
che l'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del  1973,  facendo  «decorrere  il
termine  di  decadenza  per  l'inoltro  della  domanda  di   pensione
privilegiata dalla data di  cessazione  dal  servizio,  anziche'  dal
momento  della  manifestazione  della  malattia»,  determinasse   una
«ingiustificata disparita' di trattamento tra  lavoratori  dipendenti
che  hanno  contratto  malattie  a  normale  decorso   e   lavoratori
dipendenti con patologia a lunga latenza», in violazione dell'art.  3
della Costituzione. 
    La lesione del principio  di  eguaglianza,  affermava  ancora  il
giudice a quo, si manifestava, altresi', «con riferimento  al  regime
previsto per l'assicurazione infortuni e malattie  professionali  dei
lavoratori dell'industria, ove il termine dell'azione per  conseguire
le prestazioni assicurative decorre "dal giorno dell'infortunio o  da
quello della manifestazione della malattia  professionale"»,  secondo
quanto disposto dall'art. 112 del d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124
(Testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). 
    Sotto altro profilo, sempre ad avviso della Corte rimettente,  la
disposizione censurata  contrastava  anche  con  l'art.  38,  secondo
comma, della Costituzione, che stabilisce il diritto dei lavoratori a
che «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro  esigenze
di vita» in caso di malattia. 
    Il giudice  rimettente  aveva  osservato,  al  riguardo,  che  «i
termini decadenziali hanno la funzione di sanzionare un comportamento
omissivo o inerte facendo venire meno il diritto di chi, pur avendone
avuto la possibilita', non si e' attivato tempestivamente», cosicche'
far decorrere il termine di decadenza dalla data  di  cessazione  dal
servizio, anziche' da quella della manifestazione morbosa, «in  tutti
i casi in cui il tempo di latenza della malattia  abbia  superato  il
periodo  decadenziale,  equivale  ad  impedire  in  modo  del   tutto
irragionevole esercizio del  diritto  riconosciuto  dall'ordinamento,
come quello alla pensione privilegiata». 
    III. La Consulta ritenne la questione  sollevata  fondata  (Corte
costituzionale  n.  323  del  1°  agosto  2008,  gia'  citata)  nella
considerazione che il dubbio di costituzionalita' si muoveva  proprio
dalla considerazione che l'art. 169 del  d.P.R.  n.  1092  del  1973,
fissando il dies a quo  del  termine  quinquennale  di  decadenza  al
momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle  modalita'
concrete di  manifestazione  della  malattia,  comprimeva  del  tutto
ingiustificatamente i  il  diritto  alla  pensione  privilegiata  dei
lavoratori per i quali  l'insorgenza  della  manifestazione  morbosa,
della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia  successiva
al decorso di detto termine. 
    Affermava  la  Consulta  che  «Le  attuali  conoscenze   mediche,
infatti, hanno messo in luce l'esistenza di malattie in cui,  fra  la
causa della patologia e la  relativa  manifestazione,  intercorre  un
lungo e non preventivabile periodo di latenza in  assenza  di  alcuna
specifica sintomatologia». 
    Risultava,  pertanto,  evidente  che   quando   l'infermita'   si
manifesta successivamente al decorso del termine  quinquennale  dalla
cessazione  del  servizio,  la   norma   allora   censurata   esigeva
irragionevolmente che la domanda  di  accertamento  della  dipendenza
della infermita' dal servizio svolto fosse inoltrata entro un termine
in cui ancora difettava il presupposto oggettivo (l'infermita') della
richiesta medesima. Ne  conseguiva  che,  in  tali  casi,  in  palese
violazione sia dell'art. 38, secondo comma, sia  dell'art.  3  Cost.,
l'esercizio  del  diritto  alla   pensione   privilegiata   risultava
pregiudicato ancor  prima  che  venisse  ad  esistenza,  determinando
quella  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra   lavoratori
dipendenti  che  avevano  contratto  malattie  a  normale  decorso  e
lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza  come  denunciato
dal giudice rimettente. 
    Pertanto, concludeva la Corte Costituzionale, con riferimento  ai
casi nei quali la  malattia  insorga  allorche'  siano  gia'  decorsi
cinque anni  dalla  cessazione  dal  servizio  -  ferma  restando  la
disciplina attuale per le altre ipotesi -  conseguiva  alle  premesse
motivazionali la declaratoria di illegittimita' costituzionale  della
norma impugnata nella  parte  in  cui  non  prevedeva  che,  in  tale
ipotesi, il termine quinquennale di  decadenza  per  l'inoltro  della
domanda di accertamento della dipendenza  delle  infermita'  o  delle
lesioni contratte - ai  fini  dell'ammissibilita'  della  domanda  di
trattamento  privilegiato  -  decorra  dalla   manifestazione   della
malattia stessa. 
    IV.  Quanto  finora  illustrato  con  riferimento  all'intervento
manipolativo della Consulta con riferimento all'art. 169  del  d.P.R.
n. 1092 del 1973 si attaglia perfettamente alla norma gemella che qui
ne occupa, ovvero quella contenuta nell'art. 14, per il comma citato,
il primo, della legge n. 274 del 1991. Trattasi di decadenza  che  si
applica ai pensionati delle allora Casse degli Istituti di previdenza
poi transitati nell'INPDAP (quindi la  fattispecie  piu'  di  rilievo
riguarda il rapporto di quiescenza susseguente al rapporto di impiego
con gli enti locali); la vigenza di una  fattispecie  normativa  che,
con riferimento alla patologie a lunga  latenza,  come  nel  caso  di
specie e come sopra rammentato, illustrando il  parere  del  Collegio
Medico Legale, ovvero la patologia  leucemica  che  non  puo'  essere
causa di trattamento pensionistico privilegiato, pur se dipendente da
causa di servizio, ma slatentizzata dopo il quinquennio decadenziale,
mostra tutti gli aspetti di censura che affliggevano il  citato  art.
169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, forse  anche  con  maggior  rilievo,
essendo l'unica ipotesi normativa rimasta non  armonizzata  in  senso
costituzionalmente orientato. 
    Va appena ricordato quanto emerge dall'esposizione  in  narrativa
ovvero che dalla soluzione della sollevata questione di  legittimita'
costituzionale dipende l'esito del giudizio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli art. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
1953, n. 87, questa Sezione dichiara rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  14,
comma 1 della legge 1° agosto 1991 n. 274 per violazione dell'art. 3,
primo comma, e dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nella
parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della
domanda  di  pensione  privilegiata  dalla  data  di  cessazione  dal
servizio, anziche' dal momento della manifestazione della malattia. 
    Sospende il giudizio ed ordina alla  segreteria  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata a Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica. 
        Cosi' provveduto in Roma, il 27 settembre 2013 
 
                      Il Presidente f.f.: Leone 
 
 
                                  Il Consigliere estensore: Venturini