N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2014

Ordinanza del  7  marzo  2014  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Federazione  italiana
della caccia, Federazione italiana della caccia, sezione  provinciale
di Vicenza e Filippi Fiorenzo c/Provincia di Vicenza ed altri.. 
 
Caccia - Norme della Regione Veneto - Norme per la  protezione  della
  fauna selvatica e per il prelievo venatorio  -  Composizione  degli
  organi direttivi dei Comprensori Alpini -  Prevista  partecipazione
  delle associazioni venatorie anche di carattere locale -  Contrasto
  con la normativa statale (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art.  14,
  comma 10) - Lesione della competenza legislativa esclusiva  statale
  in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50,  art.  21,  come
  modificato dalla legge della Regione Veneto 12 settembre  1997,  n.
  37, art. 22. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 11  febbraio
  1992, n. 157, art. 14, comma 10. 
(GU n.35 del 20-8-2014 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  Ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1068 del 2013, proposto da: 
    Federazione Italiana della Caccia, con sede in Roma,  in  persona
del presidente; 
    Federazione  Italiana  della  Caccia,  sezione   provinciale   di
Vicenza, in persona del presidente; 
    Filippi Fiorenzo, residente a Valli del Pasubio, via Gisbenti  n.
9/a. 
    Tutti rappresentati e difesi dagli avv. Innocenzo Gorlani,  Mario
Gorlani, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli
in Venezia-Mestre, via Cavallotti n. 22; 
    Contro Provincia di Vicenza, rappresentato e  difeso  dagli  avv.
Paolo Balzani, Paola Mistrorigo,  Giorgio  Fracasso,  Ilaria  Bolzon,
Maria Elena Tranfaglia, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo
in Venezia, S. Croce n. 205; 
    Comprensorio Alpino N. 1 - Recoaro Terme, rappresentato e  difeso
dagli avv. Alessandro Zocca, Andrea Mel, con domicilio eletto  presso
Andrea Mel in Venezia, San Marco, 4600; 
    Associazione  Cacciatori  Veneti  -  Confavi  di   Thiene   (VI),
rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni  Ferasin,  Federico  Casa,
Fabio Sebastiano,  con  domicilio  eletto  presso  Andrea  Favaro  in
Mestre, via Rampa Cavalcavia n. 26/A; 
    Nei confronti di Ivano Cornale, Angelo Franchetti; 
      per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale  amministrativo
per il veneto n. 86/2013, ovvero, in subordine, per l'annullamento: 
    a) della deliberazione n. 15 del 7 maggio 2013,  del  Commissario
straordinario della Provincia di Vicenza, assunta nell'esercizio  dei
poteri del Consiglio provinciale con oggetto: «Art. 5,  statuto  tipo
dei Comprensori Alpini di caccia. Modifica in  ottemperanza  sentenza
n. 86/2013 del TAR Veneto; 
    b) del decreto del Commissario straordinario della  Provincia  di
Vicenza  n.  8  del  giorno  11  giugno  2013,  avente  ad  oggetto:»
Comprensorio Alpino n. 1 - Rinnovo organismi»; 
    c) della delibera dell'assemblea del Comprensorio  Alpino  n.  1,
tenutasi il giorno 12 luglio 2013 che ha  approvato  l'art.  5  dello
statuto tipo nel testo licenziato dal Commissario straordinario. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti gli atti  di  costituzione  in  giudizio  di  Provincia  di
Vicenza  e  di  Comprensorio  Alpino  N.  1  -  Recoaro  Terme  e  di
Associazione Cacciatori Veneti - Confavi di Thiene (VI); 
    Viste le memorie difensive; 
    Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 il
dott.  Roberto  Vitanza  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto  che  e'  all'esame  del  Collegio   la   richiesta   di
ottemperanza della sentenza del  TAR  Vento  n.  86/2013,  ovvero  in
subordine, previa conversione del rito, l'annullamento: 
    a) della deliberazione n. 15 del 7 maggio 2013,  del  Commissario
straordinario della Provincia di Vicenza, assunta nell'esercizio  dei
poteri del Consiglio provinciale con oggetto: «Art. 5,  statuto  tipo
dei Comprensori Alpini di caccia. Modifica in  ottemperanza  sentenza
n. 86/2013 del TAR Veneto»; 
    b) del decreto del Commissario straordinario della  Provincia  di
Vicenza  n.  8  del  giorno  11  giugno  2013,  avente  ad   oggetto:
«Comprensorio Alpino n. 1 - Rinnovo organismi»; 
    c) della delibera dell'assemblea del Comprensorio  Alpino  n.  1,
tenutasi il giorno 12 luglio 2013 che ha  approvato  l'art.  5  dello
statuto tipo nel testo licenziato dal Commissario straordinario. 
    Preliminarmente il Collegio rileva che la  decisione  di  cui  si
chiede l'ottemperanza (TAR Vento n. 86/2013) ha annullato il  decreto
n. 12 del 13 luglio 2011, con il quale il Presidente della  Provincia
di  Vicenza  aveva  provveduto  alla  nomina   del   Presidente   del
Comprensorio Alpino n. 1 e del rappresentante dei soci. 
    Ora, il ricorrente si lamenta che  i  provvedimenti  in  epigrafe
censurati, assunti dal Commissario straordinario della  Provincia  di
Vicenza e dall'assemblea del Comprensorio Alpino n. 1,  costituiscono
un'evidente violazione,  ovvero  elusione,  del  giudicato  formatosi
sulla decisione appena riportata. 
    E'  opportuno,  per  una  migliore  intelligenza  della  presente
vicenda processuale, definire  prioritariamente  gli  esatti  termini
della questione. 
    In primo luogo il Collegio osserva che l'indicata sentenza, ormai
passata in giudicato, appartiene alla nota categoria delle  decisioni
autoesecutive, nel  senso  che  essa  non  impone  nessuna  ulteriore
attivita' alla p.a.  per  la  concreta  soddisfazione  dell'interesse
(oppositivo) vantato dal ricorrente,  atteso  che  lo  stesso  si  e'
compiutamente realizzato per effetto della  stessa  pronuncia  (Cons.
St., Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4314). 
    In altri termini, con l'annullamento del provvedimento contestato
si e' esaurito il thema decidendum della questione processuale. 
    Conseguentemente, dalla riportata decisione, non deriva, ne' puo'
pretendersi, alcuna ed ulteriore attivita' in capo alla p.a.. 
    In  cio'  si  consuma  la  portata   oggettiva   del   giudicato,
individuato  nella  correlazione  tra  petitum  e  causa  petendi  in
funzione della asserita  lesione  patita,  cosi'  come  espressa  nei
motivi di ricorso. 
    Il fatto, poi, che le norme  positive  prevedano  una  necessaria
attivazione dell'organo sociale provinciale onde definire esattamente
gli assetti organizzativi di  enti  strumentali  di  riferimento  non
modifica la natura della sentenza  sopra  ricordata,  ne'  limita  la
potesta' della p.a. nell'esercizio del diritto/dovere di  provvedere,
se non nei termini prognostici che la motivazione della  sentenza  e'
in grado di produrre per la sua intrinseca forza preclusiva,  in  uno
con la conseguentemente potesta' di  conformazione  della  successiva
azione della p.a., (Cons. St., Sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409). 
    Nel caso di specie, pero', la disamina  del  mero  dato  fattuale
evidenzia che la p.a. non ha rieditato la propria potesta' attraverso
la  riproposizione  pedissequa  del   provvedimento   originariamente
cassato, ne' lo ha confermato con una diversa motivazione. 
    La  p.a.  ha  agito  in  radice  modificando   significativamente
l'originario articolato (art. 5) dello statuto tipo  dei  Comprensivi
Alpini, che disciplina le modalita' di individuazione ed elezioni dei
rappresentanti delle categorie  professionali  e  delle  associazioni
venatorie, soltanto disapplicato  dal  giudice  con  la  sentenza  n.
86/2013. 
    Ebbene, emerge proprio  dalla  ricostruzione  della  vicenda,  in
questa sede contestata che, nel caso in questione, non puo'  parlarsi
di  elusione,  ovvero  di  violazione   del   giudicato,   cosi'   da
giustificare la proposta azione di ottemperanza, proprio  perche'  il
provvedimento  censurato  non  attiene  punto  alla  dinamica   della
esecuzione del giudicato, in quanto l'azione della p.a. ha investito,
malgrado la contraria opinione del  commissario  straordinario  della
Provincia di Vicenza e del ricorrente, questioni ed aspetti  estranei
alla decisione. Nondimeno, lo stesso ricorrente ha segnalato che, nel
caso in cui il Collegio non convenisse  con  la  proposta  azione  di
ottemperanza, il presente ricorso, previa conversione della  relativa
azione ai sensi dell'art. 32 cpa,  deve  intendersi  quale  ordinaria
azione di annullamento dei censurati provvedimenti. 
    La norma appena citata, infatti, affida  al  giudice  il  compito
esclusivo di qualificare l'azione proposta, siccome  individuata  nei
suoi elementi sostanziali. 
    Conforta,  inoltre,  la  richiesta  del  ricorrente  il   recente
insegnamento, della Plenaria, che  ammette  la  concentrazione  delle
differenti domande di  nullita'  ed  annullamento  nell'unica  azione
giudiziaria proposta, e la conseguente conversione della prima con la
seconda se, comunque, proposta al giudice naturale  dell'ottemperanza
(Cons. St., A.P., n. 2/2013). 
    Nel ricorso in esame, pertanto, previo accertamento dei richiesti
requisiti  procedurali,  si  puo'  consentire  la  conversione  della
reclamata  azione  di  ottemperanza  nella  conseguente   azione   di
annullamento, senza obbligo di riassunzione, atteso che,  il  giudice
legittimamente adito per l'ottemperanza, garantisce il  rispetto  dei
necessari e conseguenti gradi di giudizio. 
    E', quindi, necessario preliminarmente verificare,  nel  caso  di
specie, la sussistenza delle condizioni cui  l'ordinamento  sottopone
la generale azione di annullamento, con  conseguente  verifica  della
tempestivita' del ricorso. 
    I provvedimenti contestati sono stati affissi  all'albo  comunale
in data 7 maggio 2013. 
    Conseguentemente,  la  piena  conoscibilita'  dell'atto   si   e'
realizzata per gli interessati, anche in  costanza  della  dichiarata
immediata eseguibilita', a decorrere  dal  decimo  giorno  successivo
alla sua pubblicazione, ossia dal 17 maggio 2013 (Cons. St., Sez. IV,
23 febbraio 2009, n. 1070), cosi' che la  spedizione  per  posta  dei
plichi, a mente della legge n. 53/1994,  il  giorno  17  luglio  2013
rende tempestivo il ricorso (Corte Costituzionale, 26 novembre  2002,
n. 477). 
    Parimenti  risultano  ritualmente  evocati,  oltre   alla   parte
resistente, anche i controinteressati. 
    Vi e' competenza e giurisdizione del giudice adito. 
    Pertanto  il  Collegio,  convertito  l'originario   ricorso   per
l'ottemperanza, ai sensi del citato art. 32  cpa,  nella  conseguente
azione di annullamento,  deve  coerentemente  esaminare  le  avanzate
censure di legittimita'. 
    Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, sollevata dalla
resistente,  circa  il  difetto  di   legittimazione   attiva   della
Federazione  italiana  della  caccia,  nella  sua  consistenza,   sia
nazionale che provinciale. 
    Osserva  al  riguardo  il  Collegio  che   la   questione,   come
esattamente definita nei suoi termini essenziali, non  attiene,  come
detto,  alla  ottemperanza  della  sentenza  n.  86/2013  di   questo
Tribunale, ma, di contro, riguarda  il  nuovo  provvedimento  assunto
dall'amministrazione  provinciale  che  ha  modificato   lo   statuto
provinciale, gia' disapplicato con la decisione riportata. 
    E', altresi', assolutamente inconferente che tale  determinazione
sia stata assunta quale  asserita  esecuzione  della  sentenza  sopra
riportata. Cio' che, invece, rileva  e'  la  natura  giuridica  e  la
conseguente autonoma potesta' giuridica  espressa  nel  provvedimento
adottato ed in questa sede censurato,  il  quale,  peraltro,  deriva,
solo indirettamente, dalla sentenza n. 86/2013 di questo Tribunale. 
    E' di tutta evidenza che la modifica statutaria,  comprimendo  la
situazione giuridica  soggettiva  della  Federazione  italiana  della
caccia,  nella  sua  consistenza,  sia  nazionale  che   provinciale,
legittima quest'ultima, in tutte le sue  articolazioni,  a  censurare
l'intervento modificativo assunto dal Commissario straordinario. 
    L'esame della norma statutaria (art. 5) in uno con la  disciplina
regionale (art. 21, L.R. Veneto n. 50/1993, come modificato dall'art.
22  della  L.R.  Veneto  n.  37/1997)  evidenzia  che  la  disciplina
secondaria e' formalmente  conforme  al  dettato  normativo  primario
riportato che, al quinto comma, recita: «...  Il  Comitato  direttivo
dell'Ambito  territoriale  di  caccia  e'  nominato  dalla  Provincia
scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni  riconosciute  le
piu'  rappresentative  a  livello  nazionale  o  regionale   presenti
nell'Ambito stesso ed e' composto da: 
      a) tre rappresentatiti designati dalle strutture  locali  delle
associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale». 
    Ebbene  la  modifica  apportata  allo  statuto  dal   Commissario
straordinario della Provincia di Vicenza  e'  perfettamente  aderente
all'articolato regionale appena menzionato, nel senso  che  la  norma
prevede che l'organismo difettivo del Comprensorio Alpino sia  scelto
tra gli appartenenti ad  associazioni  venatorie  anche  a  carattere
regionale. 
    Or bene, e'  di  tutta  evidenza  che  le  censure  avanzate  nei
confronti del citato provveditnento, stante la  riferita  'situazione
normativa, non potrebbero trovare positivo accoglimento. 
    Invero, osserva il Collegio, la normativa regionale riportata  e'
stata modificata, nella sua originaria formulazione, dalla L.R.Veneto
n.37/1997, prevedendo, per le associazioni  venatorie  regionali,  le
prerogative  originariamente  concepite  per  le  sole   associazioni
nazionali. 
    Tale innovazione legislativa, a parere del Collegio, si  pone  in
aperto contrasto con la legislazione nazionale  e,  segnatamente  con
l'art. 14, comma 10 della legge n. 157/1992, in uno con  l'art.  117,
lettera s)  della  Carta,  proprio  perche'  tale  organico  impianto
normativo deve essere inteso nei termini  propri  di  grande  riforma
economico-sociale e, come  tale,  evidentemente  preminente  su  ogni
contraria disposizione legislativa regionale. 
    Invero, l'art. 14, comma 10 legge cit. prevede, in modo  cogente,
la composizione  e  la  individuazione  degli  organi  direttivi  dei
Comprensori Alpini, precisando, non solo le  categorie  professionali
rappresentate, ma anche il loro peso  percentuale  nell'organismo  in
questione. 
    Ebbene la mera  lettura  della  norma  citata  evidenzia  che  il
legislatore nazionale ha, nell'ambito  di  una  insindacabile  scelta
politica, inteso limitare i rappresentanti negli organi  sociali  dei
Comprensori Alpini a precise tipologie associative. 
    Il fatto  che  la  norma  in  argomento  non  abbia  previsto  la
rappresentanza  delle  associazioni  venatoria  a  carattere  locale,
mentre ha indicato la necessaria  rappresentanza  delle  associazioni
professionali,  queste  si'  a  carattere  locale,   non   e'   senza
significato, atteso che lo stesso legislatore, nel successivo art. 34
della legge n. 157/1992, ha esattamente individuato  e  precisato  le
caratteristiche strutturali e normative che le associazioni venatorie
devono possedere per ottenere il riconoscimento ministeriale. 
    L'assoluta   inderogabilita'   della    connotazione    nazionale
dell'associazione  venatoria  e'  stata  recentemente  ribadita   dal
giudice amministrativo che  ha  rilevato  come  il  difetto  di  tale
requisito osti al riconoscimento ministeriale (Cons. St., Sez. VI, 26
maggio 2010, n. 3339). 
    Pertanto la censura  avanzata  dal  ricorrente  al  provvedimento
statutario assunto dal Commissario straordinario della  Provincia  di
Vicenza in merito alla modifica dell'art. 5 dovrebbe trovare positivo
accoglimento in assenza della normativa regionale di cui all'art.  21
cit.,  cosi'  come  modificato  dalla  L.  R.  Veneto   n.   37/1997,
diversamente il ricorso dovrebbe essere respinto perche' infondato. 
    Ne discende la rilevanza, ai fini del decidere,  della  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 21 L.R. Veneto n. 50/1993  e
s.m.i.,  proprio  perche'  ove  l'indicata  norma   regionale   fosse
dichiarata costituzionalmente illegittima, la domanda proposta con il
presente ricorso sarebbe sicuramente fondata ed il  conseguente  art.
5, cosi' come riscritto, cassato. 
    Tanto premesso, il Tribunale, rilevato  che  la  norma  regionale
citata (art. 21 L.R. 50/1993), per le ragioni sopra esposte, si  pone
in  contraddizione  insanabile  con  la  norma  nazionale  (legge  n.
157/1992, art. 14, comma 10) per il fatto che  il  dettato  normativo
regionale  espressamente  prevede   ed   amplia   la   platea   delle
associazioni  venatorie,  anche  di  carattere  locale,  titolate  ad
assumere la rappresentanza negli organismi direttivi dei  Comprensori
Alpini,  considera  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale sollevata. 
    Ritiene, infatti, il Collegio, che il  legislatore  regionale  ha
statuito, nella materia, oltre le possibilita' ad essa assegnate  dal
legislatore  nazionale  con  la  Legge  citata,  cosi'  da  eccedere,
nell'adozione della norma contestata (art. 21 della  Legge  Regionale
del Veneto n. 50/1993 e sim) nella potesta'  legislativa  prevista  e
disciplinata, oltre che dalla norma nazionale (l'art.  14,  comma  10
della legge n. 157/1992),  anche  da  quella  costituzionale  di  cui
all'art. 117, lettera s), della Carta,  che  statuisce  una  potesta'
legislativa  esclusiva  a  favore  del  legislatore  nazionale  nella
disciplina e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, come  e'  quello
relativo al settore venatorio nel suo complesso, in cui e' la  stessa
Legge quadro citata che individua  puntuali,  singolari  e  possibili
interventi  del  legislatore  regionale,  interventi,   all'evidenza,
preclusi nella definizione ed individuazione degli organi direttivi e
del sistema di rappresentanza dei Comprensori Alpini. 
    Infatti,  la  regolamentazione   degli   organi   direttivi   dei
Comprensori Alpini e' rivolta,  essenzialmente,  a  disciplinare  gli
aspetti organizzativi e programmatici dell'intero  sistema  venatorio
in ambito locale  ed  a  disciplinare  le  molteplici  evenienze  che
incidono sull'ordinato assetto ambientale, faunistico ed agricolo del
territorio che si  interconnettono  necessariamente  con  l'attivita'
venatoria. 
    La scelta del legislatore nazionale, espressa nell'art. 14, comma
10, della Legge  citata  e',  con  riferimento  alle  caratteristiche
strutturali richieste nelle associazioni  venatorie  rappresentative,
chiara ed univoca. 
    In altre parole il sodalizio venatorio deve  fornire  adeguate  e
puntuali  garanzie  funzionali  e  gestionali,  oggetto  di  verifica
dall'autorita' statuale  attraverso  costanti  e  continui  controlli
connessi conseguenti alla peculiarita' e pericolosita' dell'attivita'
in  se'  esercitata  controlli  che,  invece,  sono  assenti  per  le
associazioni venatorie a carattere locale. 
    Sotto   il   profilo   della    rilevanza    dell'eccezione    di
incostituzionalita',  il  Collegio  osserva  innanzitutto   come   il
principio di gerarchia delle fonti normative nazionali  non  consenta
di prescindere da una legge regionale contraria a una  legge  statale
quando la prima e'  successiva  alla  seconda,  come  sovviene  nella
fattispecie concreta. 
    In conclusione appare rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  21  della  Legge
Regionale del Veneto n. 50/1993 e s.i.m. per violazione dell'art. 117
lettera s), della Costituzione, in uno con l'art. 14, comma 10  della
legge n. 157/1992, perche' sarebbe possibile e necessario annullare i
provvedimenti impugnati se la  Corte  Costituzionale  annullasse,  in
parte qua, l'art. 21 della Legge Regionale del Veneto  n.  50/1993  e
s.i.m. 
    Il  presente  ricorso   deve   essere,   dunque,   sospeso,   con
trasmissione  degli  atti  alla   Corte   costituzionale,   ed   ogni
conseguente statuizione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Veneto  (Sezione
Prima), non definitivamente pronunciando: 
    Visti gli artt. 134 Cost.; 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n.  1;
23, legge 11 marzo 1953, n. 87: 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 21 L.R. Veneto n. 50/1993,  per
violazione dell'art. 117, lettera s), della Costituzione; 
    Visto l'art.  79,  comma  1,  cpa,  dispone  la  sospensione  del
presente giudizio. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  della  Sezione  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  della
Giunta regionale del  Veneto  e  sia  comunicata  al  Presidente  del
Consiglio regionale del Veneto. 
    Cosi' deciso in Venezia nella camera di consiglio del  giorno  20
novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: 
    Silvia Coppari, Presidente FF; 
    Enrico Mattei, Referendario; 
    Roberto Vitanza, Referendario, Estensore. 
 
                  Il presidente FF: Silvia Coppari 
 
 
                    L'estensore: Roberto Vitanza