N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 agosto 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 agosto 2014 (del Commissario  dello  Stato  per  la
Regione Siciliana) . 
 
Sanita' - Norme della Regione Siciliana - Norme  per  la  prevenzione
  delle patologie del cavo  orale  -  Previsione  dell'assunzione  di
  igienisti  dentali  mediante  rimodulazione  dei  posti  in  pianta
  organica attraverso la soppressione di figure di operatori sanitari
  e con equivalenti livelli salariali - Ricorso del Commissario dello
  Stato per la Regione Siciliana - Denunciata mancata  specificazione
  dei   criteri   per   l'individuazione   delle   figure   sanitarie
  equiparabili agli igienisti dentali, nonche' mancata determinazione
  del  numero  degli  stessi  da  assumere  -  Denunciata  incoerenza
  dell'iniziativa legislativa rispetto  alla  vigente  programmazione
  regionale  -  Denunciata  previsione  di  un  onere   certo   senza
  quantificazione e determinazione della copertura finanziaria. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1° agosto 2014, n. 475
  (disegno di legge n. 475). 
- Costituzione, art. 81. 
(GU n.44 del 22-10-2014 )
    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 1° agosto 2014,
ha approvato il disegno di legge n. 475  dal  titolo  «Norme  per  la
prevenzione delle patologie  del  cavo  orale»,  pervenuto  a  questo
Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 4 agosto 2014. 
    In particolare l'articolo 4 dispone che, al fine  dell'assunzione
degli igienisti dentali, le Aziende Sanitarie Provinciali  provvedano
mediante modulazione dei  posti  in  pianta  organica  attraverso  la
soppressione di figure  di  operatori  sanitari  equiparabili  e  con
equivalenti livelli salariali. 
    Il legislatore tuttavia omette di specificare  le  modalita'  con
cui  si  procedera'  all'equiparazione  delle  figure  di   operatori
sanitari e a  stabilire  l'equivalenza  dei  livelli  salariali,  ne'
precisa che la soppressione di tali figure sanitarie equiparabili  ed
equiparate debba  avvenire  previa  definizione  dello  standard  del
numero  di   igienisti   dentali   necessari   all'erogazione   delle
prestazioni incluse nei livelli essenziali  di  assistenza  (L.E.A.),
avuto riguardo alla popolazione suddivisa per fasce di eta',  nonche'
sulla  base  di  atti  di  programmazione  sanitaria  necessaria  per
individuare il fabbisogno di personale da garantire senza  mettere  a
rischio,  a  seguito  della  predetta   soppressione   delle   figure
equiparabili,  l'erogazione  di  altri  set  assistenziali  pur  essi
ricompresi nei L.E.A. 
    Non ci si puo' esimere inoltre di rilevare, in via  generale,  la
non perfetta coerenza  dell'iniziativa  legislativa  con  la  vigente
programmazione regionale in quanto nell'attuale programma  operativo,
adottato  dalla  Regione,  a  prosecuzione  dell'originale  piano  di
rientro del 2007, non e' contemplata l'azione  di  prevenzione  della
patologia del cavo orale. 
    A cio' si aggiunge che a causa della menzionata carenza normativa
circa  i  criteri  per  l'individuazione   delle   figure   sanitarie
equiparabili agli igienisti dentali e la mancata  determinazione  del
numero degli stessi da assumere a seguito dalla  riduzione  di  altri
posti organici senza compromettere l'erogazione dei L.E.A., si e'  in
presenza  di  un  onere  certo  (l'assunzione)  con   una   copertura
indefinita. 
    Infatti, a fronte delle  spese  derivanti  dalle  assunzioni  che
devono essere necessariamente disposte per garantire  le  prestazioni
degli artt.  1  e  2,  peraltro  non  quantificate,  si  prevede  una
copertura non determinabile che potrebbe disporsi solo nelle  Aziende
Sanitarie Provinciali con eccedenza di personale. 
    L'allegata relazione  tecnica  all'originario  disegno  di  legge
conclusasi con un parere negativo da parte del Ragioniere generale in
assenza  di  elementi   informativi   dei   competenti   dipartimenti
regionali, nonche' il  verbale  della  seduta  della  II  Commissione
legislativa  «Bilancio»  che  ha  espresso   a   maggioranza   parere
favorevole, non sono esaustivi e non dissipano le perplessita'  circa
l'effettiva esistenza di una copertura finanziaria  con  le  forme  e
modalita' prescritte nell'art. 17 legge n. 196/2009. Appare  pertanto
necessario il vaglio di codesta Corte in merito al rispetto da  parte
del legislatore regionale dell'art. 81 Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato
per la  Regione  Siciliana,  ai  sensi  dell'art.  28  dello  Statuto
Speciale, con il presente atto impugna il disegno di legge n. 475 dal
titolo «Norme per la prevenzione delle  patologie  del  cavo  orale»,
approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 1°  agosto  2014  per
violazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
        Palermo, addi' 9 agosto 2014 
 
         Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
                               Aronica