N. 68 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 settembre 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2 settembre 2014 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Referendum - Legge della Regione Veneto - Indizione di un  referendum
  consultivo regionale sull'indipendenza del  Veneto  -  Formulazione
  del  quesito  referendario,  determinazione  delle   modalita'   di
  svolgimento e di proclamazione del risultato  della  consultazione,
  prescrizione agli organi regionali di avviare relazioni con l'UE  e
  con l'ONU a garanzia delle operazioni di voto nonche'  di  tutelare
  in   sede   internazionale   il   diritto   del   "Popolo   Veneto"
  all'autodeterminazione  -  Ricorso   del   Governo   -   Denunciata
  previsione di un referendum regionale finalizzato a promuovere  una
  riforma  costituzionale  che  separi  la   Regione   Veneto   dalla
  Repubblica italiana attraverso la costituzione  di  una  Repubblica
  Veneta  "indipendente  e  sovrana"  -   Incompatibilita'   con   il
  procedimento di proposta e approvazione delle  leggi  di  revisione
  costituzionale e con il referendum approvativo  nazionale  in  esso
  contemplato - Lesione del principio  di  unita'  e  indivisibilita'
  della  Repubblica  italiana  e  della  sovranita'  come   attributo
  esclusivo di essa -  Contrasto  con  la  previsione  costituzionale
  delle Regioni come enti di autonomia -  Contrasto  con  la  riserva
  agli organi della Repubblica italiana del potere di rappresentare a
  livello  internazionale  gli  interessi  di  tutti  i  cittadini  -
  Copertura ipotetica  degli  oneri  finanziari  e  incapienza  dello
  stanziamento dell'UPB E0147. 
- Legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16. 
- Costituzione, artt. 5, 81, comma terzo, 114, 138 e  139;  legge  31
  dicembre 2009, n. 196, art. 17. 
(GU n.46 del 5-11-2014 )
    Ricorso  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
(C.F.      80224030587,       Fax       06/96514000       e       Pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici in Roma  alla
via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato ex lege,  contro  la  regione
Veneto, in persona del suo Presidente p.t. per la declaratoria  della
illegittimita' costituzionale della legge  della  regione  Veneto  19
luglio 2014, n. 16 pubblicata nel BUR del  24  giugno  2014,  n.  62,
recante «Indizione del referendum  consultivo  sull'indipendenza  del
Veneto», in base alla delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8
agosto 2014, per violazione degli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost. 
    Con  la  legge  n.  16/2014  la  regione  Veneto  ha  indetto  un
referendum consultivo per conoscere la volonta'  degli  elettori  del
Veneto  sul  seguente  quesito:  «Vuoi  che  il  Veneto  diventi  una
Repubblica indipendente e sovrana?» (art. 1 co. 1) prevedendo poi  le
modalita' di svolgimento della consultazione, della propaganda, della
proclamazione del risultato (artt. 1 e  2)  e  quindi  demandando  al
Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della  Giunta  di
attivarsi per avviare con le Istituzioni europee delle Nazioni  Unite
«le relazioni  istituzionali  che  garantiscano  la  indizione  della
consultazione referendaria» e «il  monitoraggio  delle  procedure  di
voto al fine di accertare l'effettiva volonta' del  popolo  Veneto  e
convalidare l'esito dal risultato finale», nonche'  di  «tutelare  in
ogni sede nazionale ed internazionale il diritto  del  popolo  veneto
all'autodeterminazione». 
    La  legge,  che  fa  seguito  a  numerose  altre  consimili  gia'
dichiarate illegittime da codesta Corte, si pone come  le  precedenti
in aperto contrasto con diverse disposizioni costituzionali e  quindi
ancora  una  volta  si   chiede   a   codesta   Corte   di   sancirne
l'illegittimita' per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
Violazione degli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost. 
    Come gia' piu' volte affermato da codesta Corte questo genere  di
referendum, avendo  come  obiettivo  la  promozione  di  una  riforma
dell'assetto costituzionale, vale  a  dire  nel  caso  di  specie  la
separazione della regione Veneto dalla Repubblica italiana attraverso
la costituzione di una Repubblica Veneta «indipendente e sovrana», va
a confliggere anzitutto sul piano formale con l'art. 138  Cost.,  che
delinea il procedimento per  le  leggi  di  revisione  costituzionale
secondo modalita' che assicurano per un verso la  massima  consentita
resistenza  e  rigidita'  del  sistema  vigente  e  per  altro  verso
un'ampiezza  del  consenso  politico  e  popolare  ed  un  tempo   di
riflessione idonei a consentire solo riforme adeguatamente  soppesate
e condivise. 
    Secondo la giurisprudenza di codesta  Corte  il  procedimento  di
revisione costituzionale puo'  nascere  anche  dall'iniziativa  della
regione interessata, com'e'  naturale  che  possa  essere  quando  si
tratta di tematiche che attengono proprio ai loro poteri, ma non puo'
essere  inquinato  da  strumenti  di  pressione   che   ne   alterino
l'obiettivita' e la genuinita'. 
    Pertanto la consultazione  popolare  che  precede  l'approvazione
delle leggi di revisione costituzionale  si  pone  in  contrasto  con
l'art. 138, che  ha  attribuito  «primariamente  alla  rappresentanza
politico-parlamentare» la funzione  di  «propulsore  dell'innovazione
costituzionale» ritenendo che sia questa la sede in cui  la  proposta
di riforma possa essere meglio elaborata, approfondita e condivisa, e
lasciando poi al sistema della rappresentanza  diretta  espressa  dal
voto  popolare  la  possibilita'  di  esprimersi  nella   forma   del
referendum approvativo, anche perche' il referendum  preventivo,  pur
non avendo carattere vincolante,  puo'  avere  un'influenza  notevole
come strumento di pressione sugli organi politici ed e' piu'  esposto
al rischio di una scelta non razionale perche'  legata  a  situazioni
contingenti (sent. n. 496/2000). D'altra parte - come pure  e'  stato
rilevato -  non  vi  sarebbe  compatibilita'  tra  un  voto  popolare
espresso  nel   referendum   preventivo   da   una   parte   soltanto
dell'elettorato ed il referendum di approvazione richiesto all'intera
cittadinanza, in cui una parte dei cittadini voterebbero una  seconda
volta,  incompatibilita'  che  evidenzia  la  contraddizione  di   un
impianto concettuale che presuppone in realta'  una  contrapposizione
tra il popolo italiano da una parte ed un «altro» popolo gia'  diviso
e  distinto,  quale  sarebbe  quello   che   illegittimamente   viene
configurato nella legge qui impugnata. 
    Passando cosi'  al  profilo  sostanziale  dell'illegittimita'  si
rileva la gravissima lesione del principio costituzionale dell'unita'
della Repubblica  «una  ed  indivisibile»  non  solo  per  la  palese
violazione dell'art. 5 Cost.,  ma  soprattutto  per  il  ripudio  dei
valori  che  essa  sottende  radicati  nella  storia  attraverso   il
travaglio del pensiero e del sacrificio  che  dal  Risorgimento  fino
alla Liberazione hanno determinato la nascita di uno  Stato  unitario
tenacemente voluto e perseguito  dai  suoi  Padri  fondatori,  e  poi
rafforzato negli anni della Repubblica. 
    Unita' che non esclude, come sottolineato da  codesta  Corte,  il
riconoscimento  e  persino  la  promozione  delle  autonomie  locali,
purche' si  tengono  ben  distinti  i  concetti  di  autonomia  e  di
sovranita': la prima  anche  recentemente  ampliata  dal  legislatore
costituzionale con la riforma del titolo V ad opera  della  L.  Cost.
18.X.2001 n. 3 sia per le regioni a  statuto  straordinario  sia  per
quelle a statuto ordinario, anche ampliando la  potesta'  legislativa
degli enti locali e le materie a legislazione concorrente; la seconda
rimasta invece salda ed intangibile, baluardo della unita' del paese.
Sicche' quando il quesito referendario propone che la regione  Veneto
divenga una Repubblica indipendente e sovrana,  esso  rivela  con  la
massima evidenza l'illegittimita' di tutta la legge che  sul  quesito
si impernia e  si  articola,  poiche'  la  sovranita'  e'  un  valore
fondante della Repubblica unitaria che nessuna riforma puo'  cambiare
senza distruggere l'identita' stessa dell'Italia. 
    Sotto altro profilo la legge regionale qui impugnata viola  anche
l'art. 114 Cost. che fa riferimento alle regioni solo in  termini  di
autonomia e mai di sovranita', essendo tale qualita'  riferita  nella
Carta solo al popolo intero inteso come comunita' nazionale. 
    Peraltro qui non si pongono neppure i dubbi sul  significato  del
termine sovranita' che codesta Corte ebbe a chiarire  nella  sentenza
n. 365/2007 a proposito dello Statuto di autonomia e  sovranita'  del
popolo  sardo  e  che  consentirono  di  evidenziare  che   essa   e'
ipotizzabile solo «in un ordinamento profondamente  differenziato  da
quello attuale e, invece,  caratterizzato  da  istituti  adeguati  ed
accentuati modelli  di  tipo  federalistico,  normalmente  frutto  di
processi storici nei quali  le  entita'  territoriali  componenti  lo
Stato federale mantengono forma ed istituti che risentono della  loro
preesistente condizione di sovranita'». 
    Se dunque ne' «la progressiva erosione della sovranita' nazionale
sul piano internazionale specialmente in conseguenza  della  graduale
affermazione  del  processo   di   integrazione   europea,   peraltro
nell'ambito di quanto espressamente previsto nell'art. 11 Cost.»  ne'
l'affermazione del regionalismo hanno scalfito la sovranita'  interna
dello Stato che conserva la propria struttura  essenziale,  essa  non
puo' essere messa in discussione da un referendum locale e tanto meno
violato da una legge regionale che propone alla sua gente  di  votare
per chiedere  qualcosa  di  per  se'  illegittimo  e  contrario  alla
Costituzione. 
    Alla   violazione   della   sovranita'    va    riferita    anche
l'illegittimita' della previsione nell'art. 4 secondo cui gli  organi
dei  vertici  della  regione  sono  tenuti   a   tutelare   in   sede
internazionale il diritto del popolo  veneto  all'autodeterminazione,
illegittimita' comunque derivata anche dalla stretta  interdipendenza
di questa previsione con quella sul  referendum  e  che  tuttavia  e'
opportuno dedurre specificamente  per  ribadire  che  dall'unita'  ed
indivisibilita' della Repubblica discende l'attribuzione esclusiva ai
suoi organi del potere di  rappresentare  in  sede  internazionale  i
diritti e gli interessi di tutti i cittadini  e  non  quelli  di  una
parte di essi ad «autodeterminarsi»  vale  a  dire  a  differenziarsi
dagli altri ed a tutelarsi contro  gli  altri,  come  avverrebbe  tra
popoli sovrani, per di piu' in conflitto gli uni con gli altri. 
    Se infatti il  diritto  all'autodeterminazione  e'  un  principio
fondamentale   dell'ordinamento   democratico,   esso   si    connota
diversamente quando e' riferito ad una limitata parte del popolo  che
vorrebbe essere tutelata nel contesto internazionale scavalcando  gli
organi di governo del proprio paese ed affermando quindi una volonta'
di separazione rispetto ad esso. 
    Stante la complessiva illegittimita' della L. Reg. n. 16/2014  e'
appena il caso di soggiungere che anche la disposizione  dell'art.  4
laddove prevede gli oneri, peraltro non modesti, derivanti dalla  sua
attuazione, si appalesa  ulteriormente  illegittima  per  la  mancata
indicazione  della  copertura  finanziaria   in   violazione   dunque
dell'art. 81 co. 3 Cost. 
    Come recentemente ribadito da codesta  Corte  nella  sentenza  n.
224/2014: «Il principio di analitica copertura espresso dall'art. 81,
quarto comma, Cost., e ora sostanzialmente riprodotto  nell'art.  81,
terzo comma, Cost., come formulato dalla legge  costituzionale  n.  1
del 2012, trova, tra l'altro,  esplicita  declinazione  nell'apposito
art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi) della legge  31  dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza  pubblica)  laddove  e'
prescritto che «ciascuna legge che comporti nuovi  o  maggiori  oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da  essa
previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa,  ovvero  le  relative  previsioni  di  spesa,  definendo   una
specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri  di
cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che  eccedano  le
previsioni medesime». 
    In  particolare  la  copertura  finanziaria   delle   leggi   che
comportino  nuovi  o  maggiori  oneri  puo'  avvenire  esclusivamente
attraverso le modalita' previste nelle lettere A, B e C del comma  1,
che sono gli accantonamenti  iscritti  nei  fondi  speciali  previsti
dall'art. 18; la riduzione di precedenti  autorizzazioni  legislative
di  spesa;  le  modificazioni  legislative  che  comportino  nuove  e
maggiori entrate. 
    Nella legge in esame invece la  copertura  e'  indicata  in  modo
puramente ipotetico, facendo riferimento  ad  erogazioni  liberali  e
donazioni che costituiscono  una  mera  aspettativa  del  legislatore
regionale e non hanno  quindi  i  necessari  requisiti  di  certezza,
essendo peraltro incapiente lo stanziamento  dell'UPB  EO147  cui  la
norma fa riferimento. 
 
                             P.  Q.  M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittima   e    conseguentemente
annullare, per i motivi tutti ut supra specificati  la  L.  regionale
del Veneto n. 16/2014 della regione Veneto, pubblicata nel BUR n.  62
del 24 giugno 2014, come da delibera del Consiglio  dei  Ministri  in
data 8 agosto 2014, per violazione degli artt.  5,  114,  138  e  139
della Cost. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1) estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  8
agosto 2014; 
        2) copia della legge regionale impugnata; 
        3) relazione del Ministero degli affari regionali. 
 
          Roma, 19 agosto 2014 
 
             L'avvocato dello Stato: Gian Paolo Polizzi