N. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 2014
Ordinanza del 9 aprile 2014 emessa dal Tribunale di Trapani sul giudizio relativo a Soc. Cogeta S.r.l.. Misure di prevenzione - Codice delle leggi antimafia - Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali - Disciplina - Denunciato recepimento quasi integrale della disciplina prevista dalla legge fallimentare per i rapporti in corso al momento del fallimento e per la formazione dello stato passivo - Ingiustificata equiparazione di situazioni del tutto diverse - Lesione dell'iniziativa economica privata a fronte della lamentata ingiustificata dissipazione di floride attivita' industriali sequestrate. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, I libro, titolo IV, Capi I e II. - Costituzione, artt. 3 e 41. In subordine: Misure di prevenzione - Codice delle leggi antimafia - Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali - Diritti dei terzi - Disciplina - Denunciata riduzione "dell'ambito di tutela ai soli creditori che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, cosi' escludendo i crediti dimostrabili con criteri meno rigidi di quelli previsti dall'art. 2704 cod. civ., ma comunque idonei a fornire adeguata certezza della sussistenza del credito e della sua anteriorita' al sequestro" - Lesione dell'iniziativa economica privata e del diritto di difesa a fronte dell'ingiustificata incidenza sull'attivita' delle imprese costretta "in adempimenti incompatibili con il suo ordinario svolgimento" e per i previsti "percorsi probatori aggravati" ai fini dell'accertamento dei diritti di credito. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24 e 41.(GU n.44 del 22-10-2014 )
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Penale e Misure di Prevenzione Ordinanza Il Tribunale di Trapani, composto dai signori magistrati: dott. Piero Grillo, Presidente rel.; dott. Franco Messina, Giudice; dott. Chiara Badalucco, Giudice; letta la proposta avanzata in data 30 dicembre 2011 dal Questore di Trapani nei confronti di T. V., per l'applicazione di misura di prevenzione personale nonche' per il sequestro e la successiva confisca ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 di diversi beni e fra questi: Societa' Pertinenti complessi aziendali (beni mobili, immobili e mobili registrati), organi e quote sociali (a prescindere dalla loro formale titolarita') nonche' conti correnti e rapporti bancari/postali di qualsiasi natura: A. CO.GE.TA S.r.l. Partita I.V.A. 01473330817, codice fiscale 01473330817, n. REA (C.C.I.A.A.) TP-85569. Attivita' Costruzione di Edifici Residenziali e non Residenziali. Prov. Sede TP Comune sede Trapani, indirizzo sede via dell'Olmo n. 26. Altre sedi: il 14 giugno 2010 ed il 18 maggio 2012 ha aperto, rispettivamente, un'unita' locale n. 1 in Erice c.da San Cusumano strada 490 snc (deposito) ed un'unita' locale n. 2 in Custonaci (TP), via Delle Rose snc, esercente l'attivita' di affittacamere. Visto il verbale di verifica dei crediti della societa' sopra indicata nel procedimento di prevenzione a carico di T.V. Viste le opposizioni proposte dai creditori non ammessi: Impresa Cassara n. 1 S.r.l. via Valle Nuccio n. 27 91011 Alcamo (TP) impresacassara@egn.legalmail.it Condominio del Ferro, c/o Aspi, via Firenze n. 62 91016 Erice Casa Santa, tel/fax 0923/361664 Societa' Consortile Terravecchia a r.l. via G. Garofalo Poeta n. 17 91014 Castellammare del Golfo (TP) terravecchiasrl@legalmail.it Tarantolo Germana Avvocato, via dell'Olmo n. 26 91100 Trapani (TP), Avv. Franesca Sanacori francesca.sanacori@avvocatitrapani.legalmail.it Tarantolo Manuela, via A. Manzoni n. 67 91016 Casa Santa Erice (TP), Avv. Francesca Sanacori francesca.sanacori@avvocatitrapani.legalmail.it Ing. Sortino Ferdinando via Avellino n. 15 91016 Erice Casa Santa (TP) N.S.C. S.R.L. via Londra n. 24 43123 Parma (PR) Avv. M.G. Riani studio legale@pecavvocatoriani.it Pellegrino Francesco c.da Timpe Bianche 91010 S. Vito Lo Capo (TP) tel/fax 0923/975178 Avv. Marco Siragusa marco.siragusa@avvocatotrapani.legalmail.it Pellegrino Group S.r.l. c.da Timpe Bianche 91010 San Vito Lo Capo (TP) tel/fax 0923/975178 Avv. Marco Siragusa marco.siragusa@avvocatotrapani.legalmail.it CO.MA.CA. S.r.l. via Viale n. 41 91019 Valderice (TP) Avv. Ivana Spina ivana.spina@avvocatitrapani.legalmail.it CO.SI. S.c. a r.l. via Duca D'Aosta n. 7 Fraz. Fulgatore 91100 Trapani (TP) Avv. Ivana Spina ivana.spina@avvocatitrapani.legalmail.it Riccobono Gaetano via Alba n. 34 91016 Casa Santa Erice (TP), Avv. Antonino Santoro antonino.santoro@avvocatitrapani.legalmail.it Banca Intesa San Paolo S.p.a., Sede legale Piazza San Carlo n. 156 10121 Torino Avv. Lino Terranova linoterranova@libero.it Banca Monte Paschi di Siena S.p.a. Sede legale Piazza Salimbeni n. 3, 53100 Siena Monte dei Paschi di Siena, via Roma n. 64 91025 Marsala (TP) Avv. Carlo Varvaro carlo.varvaro@legalmail.it Cogeco S.c. a r.l. via 35, 10 91100 Trapani (TP) Ing. Ferdinando Sortino, via Avellino n. 15 91016 Casa Santa Erice TP ing.fsortino@gmail.com Cancasci' Petroli S.r.l., c.da Pagliarazzi S.P. 77 90036 Misilmeri (PA) Avv. Valerio Scimemi vscimemi@pec.studiolegalescimemi.it Letta la memoria con cui si e' costituito l'Amministrazione Giudiziario, Avv. Gaetano Cappellano Seminara, assistito dall'Avv. Pietro Bruno. Sentite le parti in Camera di consiglio Osserva La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (codice fiscale n. 00884060526) ha depositato in cancelleria atto di opposizione in data 24 dicembre 2013, a fronte del provvedimento del G.D. che ha rigettato l'istanza di ammissione dei crediti «trattandosi di credito sorto poco dopo le vicende giudiziarie del 2005, non fornisce adeguata prova di buona fede; anzi il mantenimento di rapporti con il gruppo, con fideiussione di T. V., ma con voci diverse, sta a dimostrare l'acquiescenza ad un rapporto con socio occulto». La banca afferma che dalla documentazione prodotta si puo' evincere la prova che il titolo sia munito di data certa anteriore al sequestro, e che non vi sia alcun collegamento del proprio diritto con l'attivita' illecita del proposto: su questo fonda la sussisteva della «buona fede». Il credito vantato di € 934.451,11 (rate scadute - interessi di mora maturati - capitale a scadere) costituisce il residuo montante del mutuo erogato per la costruzione dell'attuale Residence delle Cave sottoposto a sequestro in capo alla Cogeta S.r.l. La Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. ha proposto opposizione, depositata in cancelleria il 27 dicembre 2013, avverso il provvedimento di rigetto dell'originaria istanza perche' «trattandosi di creditore storico risalente al 1988, e che quindi vive direttamente le vicende giudiziarie del 94/95 e del 2005 non fornisce adeguata prova della buona fede; anzi il mantenimento di rapporti con il gruppo, con fideiussione di T. V., ma con soci diversi, sta a dimostrare l'acquiscenza ad un rapporto con socio occulto». Osservazioni: L'opponente lamenta che i fatti contestati al Tarantolo siano frutto di attivita' investigativa di cui la banca non puo' essere a conoscenza. Richiede dunque ammettersi il credito riconducibile alle posizioni della Cogeta. La signora Manuela Tarantolo, ha proposto opposizione, depositata in cancelleria il 24 dicembre 2013, avverso il provvedimento di rigetto dell'originaria istanza adottato con la seguente motivazione in assenza del requisito della convenzione che si assume essere sottostante (preliminare di vendita lotto n. 16 piano terra del realizzando complesso edilizio sito nel Comune di San Vito Lo Capo «Lottizzazione via Mulino») e per la mancanza di prova della buona fede, specie in considerazione del fatto che l'assegno e' stato emesso con disponibilita' provenienti da conto sequestrato. Il sig. Sortino Ferdinando (codice fiscale SRTFDN55A27G273B) ha proposto opposizione, depositata in cancelleria il 3 gennaio 2014, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza cosi' motivato «per assenza del requisito di buona fede, stante la qualita' di prestanome del proposto, peraltro l'importanza delle prestazioni sta a significare un accordo interno per la remunerazione delle prestazioni; infine non e' stato sottoscritto disciplinare d'incarico o contratto che determini compensi». Lo stesso Sortino, che e' stato l' amministratore unico della Cogeta, ha proposto altre due opposizioni, depositate in cancelleria il 3 gennaio 2014, avverso il provvedimento di rigetto di altre due istanze «per assenza del requisito di buona fede, stante la qualita' di prestanome del proposto indicata in sequestra». Una serie di opponenti che possono essere raggruppati, quasi tutti, nella categoria dei fornitori, ossia la societa' Cancasci' Petroli S.r.l., Il Sig. Sortino Ferdinando, La societa' Comaca S.r.l., Il Condominio «Del Ferro», La societa' CO.SI. Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata, Pellegrino Francesco, L'Avv. Germana Tarantolo, Ia societa' Imedil S.r.l., l'Impresa Cassara' S.r.l., La societa' Nord Strade e Costruzioni S.r.l., La *Pellegrino Group S.r.l., Il sig. Riccobono Gaetano, della «Societa' Consortile Castiglione a r.l. e La Societa' Consortile Terravecchia S.r.l. hanno proposto tempestiva opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di accertamento del credito cosi' motivato: «si rigetta in quanto sfornito di data certa». L'A.G. cosi' argomenta la richiesta di rigetto dell'opposizione: nessuna prova ha fornito l'opponente nel rispetto dell'art. 2704 del Codice civile e, pur ritenendo davvero arduo provvedere a detto incombente a posteriori, nemmeno l'art. 2710 del Codice civile puo' essere d'ausilio in quanto, per espresso rinvio di Legge alla normativa fallimentare specie nella fase di accertamento del passivo, la S.C con la Sentenza n. 20 febbraio 2013, n. 4213, ha affermato che «Nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore e' terzo e non parte, circostanza da cui discende l'applicabilita' dei limiti probatori indicati dall'art. 2704 c.c. La mancanza di data certa nelle scritture prodotte si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice.» Ne' le richieste prove testimoniali possono supplire alla carenza del requisito della data certa richiesto dall'art. 2704 del Codice civile e pertanto ci si oppone alla loro ammissione. Per dovere d'Ufficio si informa il Tribunale che dalle scritture contabili della Cogeta S.r.l. emerge un debito del medesimo importo oggi vantato dall'istante. Diversi fornitori chiedono di provare il credito con documenti o prove testimoniali, con le scritture contabili proprie e dell'impresa sequestrata. Il creditore Pellegrino Francesco e la Pellegrino Group S.r.l., in via subordinata, eccepiscono l'incostituzionalita' della disciplina di cui agli artt. 52 e ss del decreto legislativo n. 159 del 2011, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione. Nella presente ordinanza il collegio, prima di esaminare la questione proposta, ritiene opportuno riepilogare, nei momenti essenziali i tratti del nuovo procedimento introdotto dal decreto legislativo n. 159 del 2011. Nel far cio' il collegio porra', d'ufficio, una questione di costituzionalita' non rappresentata dalla difesa. Esaminera', quindi, l'eccezione proposta dai creditori. Il procedimento di prevenzione a carico di T. V. e' stato iniziato dopo il 13 ottobre 2011. Pertanto, a norma dell'art. 117 del decreto legislativo n. 159 del 2011, le ragioni dei creditori vanno tutelate con lo speciale procedimento previsto dagli artt. 52 e ss. del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il presente procedimento riguarda le opposizioni proposte da alcuni dei creditori non ammessi al passivo all'udienza di verifica del 22 novembre 2013, riguardanti le posizioni dei creditori della societa' Elimi S.r.l., oggetto di sequestro per tutte le quote e per l'intero patrimonio aziendale. In particolare, la questione di costituzionalita' viene sollevata per la posizione dei fornitori, non ammessi al passivo non essendo riusciti a documentare il loro credito con documenti forniti di data certa. Vigente il regime della legge n. 575 del 1965, era ius receptum il principio secondo cui «la tutela accordata dalla legge per i terzi di buona fede aventi un diritto reale sulla cosa oggetto di confisca in materia di misure di prevenzione» non si estendeva alle obbligazioni, ma solamente ai creditori ipotecari. Nella prassi venivano anche tutelati i diritti dei creditori aziendali di buona fede, sul presupposto che l'azienda sequestrata o confiscata costituisce una universalita' che viene appresa con i suoi rapporti positivi e negativi, inscindibilmente legati (1) Al di fuori da queste ipotesi, i creditori dell'indiziato mafioso si vedevano, di colpo, privati della garanzia patrimoniale sul patrimonio del debitore (art. 2740 del Codice civile). Diverse voci si erano levate contro una impostazione cosi' drastica. Il decreto legislativo n. 159 del 2011 la ha sovvertita concedendo ai terzi una tutela avanzata e affidando la trattazione del procedimento di verifica al giudice della prevenzione. Il sistema adottato e' consistito nel recepimento - quasi integrale, quasi una operazione di copia ed incolla - della disciplina prevista dalla legge fallimentare per i rapporti in corso al momento del fallimento e per la formazione dello stato passivo. Nel far cio' non si e' tenuto conto delle peculiarita' dei due procedimenti: Il fallimento nasce dall'insolvenza; Nel sequestro, spesse volte, sono in sequestro imprese vitali che debbono proseguire la loro attivita' ed incontrano, nel procedimento, seri ostacoli per la continuazione. Il sistema ibrido adottato contiene diverse discrasie e storture ed in alcuni casi mal si presta alla corretta gestione delle aziende in sequestro. Nel precedente regime era controversa la natura della confisca: taluni ritenevano che i beni fossero acquisiti al patrimonio della Stato a titolo originario altri a titolo derivativo. Il principio generale posto adesso dall'art. 45 e' quello dell'acquisizione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato «liberi da oneri e pesi». Il prezzo pagato alla liberta' da pesi ed oneri e' la «purgazione» del patrimonio con il procedimento volto a garantire la tutela dei diritti dei terzi. Principio fondamentale del nuovo regime e' costituito da un momento di cesura fra periodo precedente al sequestro e quello successivo. La cesura e' chiaramente desumibile dal sistema costruito dal legislatore (2) , in base al quale i crediti di buona fede, con data certa anteriore alla esecuzione del sequestro, vanno accertati con lo speciale procedimento di verifica previsto dagli artt. 57, 58 e 59 sul quale ritorneremo. E qui, bisogna anticipare che il soddisfacimento di questi creditori e' posticipato dal legislatore ad un momento successivo: la predisposizione di uno stato passivo, la liquidazione di parte del patrimonio e il riparto delle somme ricavate fra i creditori, secondo lo schema tipico del diritto fallimentare. Poiche' la verifica dei crediti puo' essere posticipata fino ad un anno dopo la definitivita' della confisca, e' evidente che il pagamento dei creditori precedenti al sequestro avverra' a notevole distanza di tempo dalla apertura della procedura. Rileva, in primo luogo, il collegio che l'impresa sequestrata e' una realta' pulsante e produttiva, non una impresa decotta. La irragionevole chiusura dei rapporti con i fornitori e con le banche, con il rinvio dell'adempimento delle obbligazioni a data lontana nel tempo, pregiudica irrimediabilmente il rapporto con questa essenziale categoria di partner, determinando una crisi immediata dell'impresa sequestrata. Si tratta di una constatazione di tutti gli operatori, ribadita come un ritornello in tutti i convegni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011. Fra le tante prese di posizione merita di essere citata quella di Luigi Donato, Anna Saporito e Alessandro Scognamiglio in Aziende sequestrate alla criminalita' organizzata: le relazioni con il sistema bancario pubblicato in Questioni di Economia e Finanza da Banca d'Italia al n. 202, in cui il fenomeno e' stigmatizzato con la chiarezza dell'operatore del settore: «Si pone infine l'accento su talune criticita' nella regolamentazione dell'amministrazione dei beni che sembrano minare alla radice la possibilita' di gestioni improntate a canoni di economicita'. Il riferimento e' a quelle contraddizioni insite nell'impianto normativo che, se per un verso individua quale scopo esplicito dell'amministrazione giudiziaria quello di favorire la redditivita' e incrementare il valore economico dei beni sequestrati, per altro verso, come accennato, innesta nel processo di prevenzione istituti, finalizzati alla tutela della par condicio creditorum, rispondenti a una logica di tipo "fallimentare", tanto da indurre alcuni commentatori a discorrere di "fallimentarizzazione" dell'amministrazione giudiziaria. Le disposizioni in materia di accertamento dei diritti dei terzi (di cui agli art. 57 e ss. Del codice antimafia) nel richiedere la formazione dello stato passivo attraverso un'apposita udienza di verifica dei crediti e nel prevedere la liquidazione (anche) delle aziende o dei rami d'azienda - con procedure quasi integralmente riprese da quelle della legge fallimentare - ove le somme «apprese, riscosse o comunque ricevute» non siano sufficienti a soddisfare i creditori ivi utilmente collocati, conferiscono alla procedura una spiccata finalita' liquidatoria, nella sostanza incompatibile con la prosecuzione dell'attivita' imprenditoriale. Situazione ancora piu' contraddittoria laddove si consideri che l'amministrazione dei beni in un'ottica di continuita' del ciclo produttivo assolve alla funzione - oltre che di garantire la permanenza dei livelli occupazionali - di preservare i beni stessi in vista del loro riutilizzo a fini sociali, riutilizzo cui si annette uno specifico valore simbolico ai fini della disgregazione del consenso di cui godono le organizzazioni criminali». Vengono, qui, in rilievo i parametri: di cui all'art. 41 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata dissipazione di floride attivita' industriali sequestrate, poi bloccate nell'attivita' da questa crisi nei rapporti con essenziali categorie di creditori. Crisi, invece, agevolmente superata nelle imprese sequestrate nel regime precedente; in cui l'azienda, considerata nella sua universalita', veniva appresa in tutte le sue componenti, anche quelle negative costituite dai debiti, che venivano onorati dall'A.G. secondo un prudente apprezzamento e sotto le direttive del giudice delegato. di cui all'art. 3 della Costituzione essendo ingiustificata la adozione dello schema tipico fallimentare per l'accertamento ed il successivo adempimento dei crediti dell'impresa sequestrata, che equipara, come sopra evidenziato, situazioni del tutto diverse. Venendo, quindi, all'esame della questione proposta dai creditori, rileva il collegio, La disciplina delle domande tempestive e' la seguente: A Norma dell'art. 57 T.U. «l'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. 2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. A norma dell' Art. 59. 1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande. L' A.G. predispone un progetto di verifica facendo le sue osservazioni e proposte. Vige il principio dispositivo; quindi, onere della prova grava sul richiedente, la presenza di tutti i requisiti va documentata. Mutuando il sistema dell'accertamento del passivo fallimentare, la motivazione e' obbligatoria solamente per l'esclusione. (art. 59.1) Costituiscono requisiti per l'ammissione: 1. Data certa 2. Insufficienza del patrimonio a soddisfare il credito (cd. Beneficium excussionis; «risulta insufficiente») 3. la natura non strumentale alla attivita' illecita del credito insinuato 4. Per i Titoli di credito e promessa pagamento e' necessario provare il rapporto sottostante Il requisito che viene qui in rilievo e' quello della data certa. Poiche' in materia di procedimento di verifica manca giurisprudenza, appare opportuno procedere ad una ricognizione dei principi ormai consolidati del tema nel procedimento fallimentare: Come considerazione preliminare, la valutazione in ordine all'applicabilita' o meno dei disposto dell'art. 2704 del Codice civile al Curatore Fallimentare presuppone l'identificazione della sua qualita', di parte o di terzo, nel rapporto controverso, non essendo coincidente per le due distinte posizioni la disciplina in tema di prova, atteso che per la prima vale il disposto dell'art. 2702 del Codice civile, mentre per la seconda trova applicazione quello dell'art. 2704 del Codice civile. In questo senso la pressoche' unanime giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. di recente Cass. Sez. Un. Sentenza n. 20 febbraio 2013, n. 4213, ma nel medesimo senso vedi anche le stesse Sezioni Unite, con sentenza N. 8879 del 1990 Rv. 469105, nonche' Cass. N. 1370 del 2000 Rv. 533585, N. 9539 del 2000 Rv. 538588, N. 13282 del 2012 Rv. 623389) ritiene che «nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore e' terzo e non parte, circostanza da cui discende l'applicabilita' dei limiti probatori indicati dall'art. 2704 del Codice civile». Le Sezioni Unite hanno ritenuto la qualita' di terzo del Curatore nel fallimento per un duplice ordine di rilievi: «le norme da considerare affini della delibazione della questione oggetto di giudizio sarebbero quelle di cui alla L. Fall., artt. 44 e 52, che darebbero luogo ad un conflitto giuridico fra i creditori anteriori e quelli posteriori al fallimento; per la composizione del contrasto sorgerebbe dunque la necessita' di accertare la antecedenza del credito azionato all'apertura della procedura concorsuale; «la norma che sempre dovra' essere tenuta presente per stabilire la detta anteriorita' non puo' che essere quella piu' rigorosa, vale a dire quella dell'art. 2704 del Codice civile, comma 1». Comunque, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla configurabilita' di un conflitto giuridico fra creditori antecedenti e successivi al fallimento (per la cui risoluzione, come detto, sarebbe puntualmente evocabile la disciplina dettata dall'art. 2704), resta il fatto del tutto incontestabile che il curatore, il quale non e' un successore del fallito, non ha preso parte al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere in sede di ammissione, ed e' dunque da considerare terzo rispetto ad esso. Ne consegue pertanto che, in sede di verifica dei crediti, ai fini della determinazione della data di scritture private trova piena applicazione l'art. 2704 del Codice civile, comma 1. Come nitidamente evidenziato dalla predetta sentenza: La conclusione che precede da' causa ad una seconda questione, vale a dire quella concernente l'individuazione delle modalita' attraverso le quali il profilo relativo alla data certa di una scrittura privata puo' trovare ingresso nel processo ed essere oggetto di esame da parte del giudice delegato. In proposito ritiene il Collegio che non sia condivisibile l'orientamento secondo il quale l'elemento della data certa di una scrittura privata integrerebbe un fatto costitutivo del credito. Al riguardo occorre innanzitutto precisare che l'art. 2704 e' inserito nel libro sesto (tutela dei diritti), titolo secondo (delle prove), capo secondo (della prova documentale), sezione seconda (della scrittura privata), e regola quindi l'efficacia dell'atto senza incidere in alcun modo sulla sua validita'. Da tale rilievo (consistente cioe' nel fatto che l'atto a sostegno della richiesta e' valido, pur non essendo opponibile al terzo) discende pertanto che l'onere probatorio incombente su creditore istante in sede di ammissione puo' ritenersi soddisfatto ove prodotta documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata, mentre l'eventuale mancanza di data certa nella detta documentazione costituisce un semplice fatto impeditivo del riconoscimento del diritto fatto valere. E' stato, allora, efficacemente detto che «la prova della data certa e' la risultante della prova dei fatti, indicati dalla norma citata, che consentano di ritenerla certa e computabile verso i terzi e la caratteristica della prova e' che questa, in tutti i casi legalmente previsti, non riguarda il momento di formazione del documento e tantomeno il suo contenuto, ma la preesistenza del documento stesso ad un determinato evento: cosicche' non e' il contenuto della scrittura che bisogna accertare per darle data certa, bensi' la sua semplice esistenza materiale prima della dichiarazione di fallimento. La finalita' della norma di cui al primo comma dell' art. 2704 del Codice civile e', infatti, quella di tutelare i diritti dei terzi di fronte ad eventuali collusioni altrui, che si traduce, nel caso del fallimento, nell'intento di evitare che possa essere ammesso al passivo un credito portato da documenti formati dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento e non di accertare l'esatta data della formazione del documento. L'inopponibilita' derivante dall'applicazione del l° comma dell'art. 2704 del Codice civile non riguarda, quindi, il negozio, ma la data della scrittura, e cioe' attiene non all'efficacia dell'atto, ma solo alla prova che del momento della stipulazione voglia darsi mediante la scrittura, sicche' la prova del negozio e della sua anteriorita' rispetto al fallimento puo' essere sempre fornita astraendo dal documento probatorio, con tutti gli altri mezzi consentiti dalla legge, anche nei confronti dei terzi e, quindi, del curatore. Ossia il creditore non puo' fornire la prova per testi, ad es., del momento di formazione del documento - giacche' il comma 2° dell' art. 2704, ammettendo la liberta' di prova con ogni mezzo solo per le scritture contenenti dichiarazioni unilaterali non recettizie, non consente, evidentemente, di provare con ogni mezzo la data apparente delle altre scritture - puo', pero', fornire a mezzo testi la prova del negozio riprodotto nel documento privo di data certa e dell'anteriorita' della stipula al fallimento, qualora la natura e l'oggetto del negozio consentano il ricorso a tale strumento istruttorio. Ovviamente cio' il creditore potra' fare, non in sede di verifica, ove il credito non puo' che essere escluso, se il documento e' privo di data certa anteriore al fallimento, ma in sede di opposizione allo stato passivo. Ed, in questa scia, la giurisprudenza ha ritenuto che «l'art. 2704 del Codice civile non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Cass., sez. I, 28 giugno 1963, n. 1760, m. 262702). E altrettanto vero e' che la giurisprudenza, se esclude l'ammissibilita' della prova per testi o per presunzioni direttamente vertente sulla data (Cass., sez. I, 4 giugno 1986, n. 3742, m. 446622), ammette talora che la prova per testimoni o per presunzioni possa avere per oggetto i fatti idonei a stabilire in modo certo l'anteriorita' della formazione del documento (Cass., sez. III, 11 ottobre 1985, n. 4945, m. 442318; contra, peraltro, Cass., sez. III, 30 aprile 1969, n. 1430, m. 340200, Cass., sez. I, 9 giugno 1972, n. 1806, m. 358791, Cass., sez. III, 23 gennaio 1976, n. 217, m. 378872)». Salvo, poi, affermare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13943 del 3 agosto 2012) che «e' vero che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 2704 del Codice civile non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; fatto che puo' essere oggetto di prova per testi o per presunzioni (da ultimo Cass. 22 ottobre 2009, n. 22430). Tuttavia, in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dalla prima parte della citata norma, la giurisprudenza di questa Corte richiede, rigorosamente, che si deduca e dimostri un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorita' della formazione del documento. Pertanto, la suddetta dimostrazione puo' avvalersi anche di prove per testimoni o presunzioni, ma a condizione che esse evidenzino un fatto munito di tale attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria ed induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass. 22 novembre 2007, n. 24329; Cass. 11 ottobre 1985, n. 4945). Ed infine, va precisato che, secondo la migliore giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4213 del 20 febbraio 2013) «non possono essere utilizzate per l'accertamento le scritture contabili dell'imprenditore fallito o sottoposto a sequestro, in quanto «l'art. 2710 del Codice civile, che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualita' di controparti nei rapporti d'impresa». Questa premessa consente di affrontare, adesso, il tema della data certa nel procedimento di prevenzione. In primo luogo va rilevata la differente impostazione normativa. Nel procedimento fallimentare l'applicazione della disciplina dell'art. 2704 del Codice civile viene ritenuta applicabile argomentando dalle norme di cui agli artt. 44 e 52 l.f. e dal fatto che il curatore non ha preso parte al negozio giuridico da cui nasce il credito insinuato. La certezza della data e', invece, un requisito espressamente previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Su questa premessa, e dando per scontata la qualita' di terzo dell'A.G. rispetto all'accertamento, va affrontato il problema se la «data certa» sia, in sede di prevenzione, un fatto costitutivo del credito o se l'eventuale mancanza di data certa nella detta documentazione costituisca un semplice fatto impeditivo del riconoscimento del diritto fatto valere. Questo tema presuppone una ulteriore premessa: per espressa disposizione di legge il procedimento di verifica ha natura meramente endoprocedimentale ed i suoi esiti, contrariamente a quanto avviene per il procedimento fallimentare (3) , non sono destinati a valere fuori dal procedimento di prevenzione. Infatti, dispone l'art. 59.4 decreto legislativo n. 159 del 2011 che «i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario». E' allora evidente che non ha senso in questo procedimento distinguere fra requisiti di validita' e fatti impeditivi. Distinzione, peraltro, incompatibile con i penetranti poteri istruttori concessi al giudice, che connotano il procedimento di verifica, in cui il suo convincimento non si forma in base alle logiche proprie del procedimento civile, che conosce una serie di questioni che possono essere introdotte solo su iniziativa di parte e con una precisa scansione temporale. Semplicemente: l'art. 52.1 del decreto legislativo usa una formula che dirime ogni dubbio: «diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro». Il diritto deve, quindi, per l'ammissione nella procedura di verifica, risultare da un atto avente requisito della data certa. Ci troviamo, quindi, ancora una volta, ad interrogarci sulla portata del termine «risultano», caro al legislatore della prevenzione. Ad un primo approccio potrebbe intendersi il termine come indicativo della necessita' che il diritto sia portato, derivi direttamente, da un atto avente data certa. Da un'altra prospettiva, invece, si rileva che negli artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 la locuzione «risultano» fa riferimento all'approdo del procedimento inferenziale: i beni che risultino essere frutto di attivita' illecite, sono i beni che all'esito della valutazione degli elementi raccolti risultino [sia dimostrato che siano] di provenienza delittuosa. Ancora una volta e' questa la scelta da perseguire, che consente tutela anche a situazioni non documentate in uno scritto, come il credito da atto illecito o del lavoratore «in nero». Ma un dato e' imprescindibile: nell'interpretazione del termine «risultino» contenuto negli artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e' sorto un dibattito sulla qualita' della prova richiesta per il sequestro o la confisca; nell'interpretazione dell'art. 52 questo problema non esiste, in quanto il risultato della dimostrazione e' quello della «data certa». La locuzione costituisce un vero e proprio rinvio normativo (4) », atteso che la data certa e' quella prevista dall'art. 2704 del Codice civile, che cosi' dispone: «La data della scrittura privata della quale non e' autenticata la sottoscrizione non e' certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura e' stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilita' fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura e' riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorita' della formazione del documento. La data di scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata puo' essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' ammettere qualsiasi mezzo di prova». Sicche', riprendendo i concetti sopra enucleati in tema di verifica fallimentare, deve trattarsi di crediti dimostrati anche con prove per testimoni o presunzioni, ma a condizione che esse evidenzino un fatto munito di tale attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria ed induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento. Anche in questa sede va, poi, aggiunto che non costituiscono prova utilizzabile fra imprenditori le scritture contabili dell'impresa sequestrata. Ed allora, e' evidente come la categoria dei fornitori viene a trovarsi ingiustificatamente in una situazione giuridico-economica deteriore. Come ben rilevato da Cass. Sez. Un. Sentenza n. 20 febbraio 2013, n. 4213, tale mutamento di regime nelle modalita' di accertamento del credito, conseguente ad un evento come il sequestro, estraneo al creditore, «determina una non ragionevole incidenza negativa sulla parte creditrice, che oltre a non potersi avvalere del disposto di cui all'art. 2702 del Codice civile, si troverebbe senza colpa nella pregiudizievole situazione di dover dare dimostrazione dell'antecedenza del proprio credito al fallimento; la necessita' di precostituirsi una prova idonea a dare dimostrazione di una pretesa creditoria eventualmente successivamente maturata si pone in contrasto con la peculiare natura dei rapporti commerciali, che ha indetto il legislatore a prevedere semplificazioni probatorie (artt. 2709 e 2710 del Codice civile), proprio al fine di favorire le relazioni commerciali e di agevolare le definizioni delle relative transazioni; la distribuzione dell'onere della prova nell'ambito dei generali principi esistenti deve tener conto anche del principio della disponibilita' dei mezzi di prova, che induce a privilegiare interpretazioni della legge che non rendano impossibile o troppo difficile il diritto di azione costituzionalmente garantito (C. 12/6008, C. 09/15406, C. 09/10744), eccessiva difficolta', se non impossibilita', che si determinerebbe nel caso in cui si volesse imporre al creditore che formula istanza di ammissione al passivo l'onere di dimostrare l'anteriorita' del credito all'apertura della procedura concorsuale». Ritiene il collegio che poco cambi ove dovesse optarsi per l'opzione interpretativa che qualifica l'assenza di data certa come fatto impeditivo. Buona parte degli odierni fornitori operavano nella convulsa e dinamica realta' dell'impresa che non si presta ad essere ingessata negli schemi della precostituzione di una data certa del rapporto. Diversi creditori all'udienza di verifica hanno opposto l'esistenza di prassi commerciali incompatibili con tali schemi: telefonata per ordinare le materie prime necessarie alla produzione, come il cemento o gli inerti. Contratti assolutamente indimostrabili secondo gli schemi tipici richiesti dall'art. 52.1 T.U. Per tali motivi ritiene il collegio che la norma sia lesiva del disposto degli artt. 24 e 41 della Costituzione: venendo ad incidere ingiustificatamente, ingessandola in adempimenti incompatibili con il suo ordinario svolgimento, sulla attivita' delle imprese; e imponendo per l'accertamento dei diritti di credito percorsi probatori aggravati. Lesiva anche in considerazione del parametro costituzionale dell'art. 3 della Costituzione, se la situazione dei fornitori e' paragonata a quella di creditori meno dinamici come possono essere le banche, la cui posizione di supremazia consente sempre una precostituzione di scrittura con data certa. Ritiene, pertanto, il collegio di proporre all'esame del Giudice delle Leggi le due questioni sopra delineate, ed a tal fine evidenzia gli ulteriori profili richiesti per la proposizione della questione: la rilevanza e l'intervento richiesto. Rilevanza La questione proposta d'ufficio e' rilevante in quanto il procedimento di opposizione allo stato passivo costituisce una fase del procedimento di verifica dei crediti. L'illegittimita' costituzionale dell'intero sistema della tutela dei terzi e' destinata a travolgere, con una vera e propria espunzione della disciplina, anche la verifica ed il conseguente procedimento di opposizione. La questione sollevata dai creditori e' rilevante in quanto, solamente con la modifica della disciplina posta dall'art. 52 T.U. potra' darsi ingresso alle ragioni dei fornitori, altrimenti irrimediabilmente pretermessi. La pronuncia necessaria a rimuovere i vizi denunciati La Corte, dichiarando l'incostituzionalita' della disciplina prevista dal I e II capo del titolo IV del I libro del decreto legislativo n. 159 del 2011, fara' rivivere il regime precedente in cui i diritti dei creditori delle imprese erano accertati secondo uno schema piu' agile e meno artificioso e contrario agli interessi economici dell'impresa in sequestro. La Corte, infine, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale del disposto dell'art. 52.1 del decreto legislativo n. 159 del 2011 nella parte in cui restringe l'ambito di tutela ai soli creditori che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, potra' estendere, con pronuncia additiva, anche ai crediti dimostrabili con criteri meno rigidi di quelli previsti dall'art. 2704 del Codice civile, ma comunque idonei a fornire adeguata certezza della sussistenza del credito e della sua anteriorita' al sequestro. (1) Un accenno a tale prassi, non altrimenti documentabile, si' puo' cogliere nella pubblicazione «Le misure patrimoniali antimafia. Interdisciplinarieta' e questioni di diritto penale, civile e amministrativo a cura di Aiello Andrea e Mazzarese Silvio nell'articolo del dott. Cesare Vincenti, allora Presidente della Sez. Mis. Prevenzione di Palermo. (2) Art. 52.2 T.U. (3) L'art. 120 della l.f. prevede che, in caso di chiusura del fallimento il decreto con il quale il creditore e' stato ammesso al concorso costituisce prova scritta, ai sensi dell'art. 634 C.P.C., al fine di ottenere un decreto ingiuntivo (4) Mancante nella legge fallimentare, come ben rilevano le Sezioni Unite: «se e' del tutto condivisibile il richiamo alla L. Fall. artt. 44 e 52, ai fini della delibazione delle istanze di ammissione al passivo, cio' non comporta che per questo solo fatto debba mutare il regime probatorio conseguente all'atto originariamente posto in essere, atteso che l'art. 2704 non risulta richiamato da alcuna disposizione della legge fallimentare
P.Q.M. Il Tribunale, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimita' costituzionale: 1. dell'intera disciplina prevista dal I e II capo del titolo IV del I libro del decreto legislativo n. 159 del 2011, in riferimento alle norme di cui agli artt. 3 e 41 della Costituzione; 2. dell'art. 52.1 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui la norma denunciata restringe l'ambito di tutela ai soli creditori che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, cosi' escludendo i crediti dimostrabili con criteri meno rigidi di quelli previsti dall'art. 2704 del Codice civile, ma comunque idonei a fornire adeguata certezza della sussistenza del credito e della sua anteriorita' al sequestro. Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica, anche con le forme di cui all'art. 58.3 decreto legislativo n. 159 del 2011, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Trapani a scioglimento della riserva assunta all'esito della Camera di consiglio del 5 marzo 2014. Il Presidente est.: Grillo