N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Professioni - Norme della Regione Campania in tema di attivita' professionali turistiche - Previsioni concernenti l'attivita' di guida archeologica subacquea (inclusione nell'elenco delle professioni turistiche, assoggettamento ad abilitazione della Regione Campania, individuazione dei requisiti per conseguirla e delle conoscenze culturali necessarie per lo stabile esercizio) - Ricorso del Governo - Denunciata individuazione di una nuova figura professionale nel settore turistico - Violazione della competenza legislativa dello Stato a determinare i principi fondamentali in materia di professioni. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 49, lett. a), f), g) ed i), rispettivamente modificative degli artt. 2, comma secondo, 4, commi 1 e 2-ter, e 6 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Professioni - Norme della Regione Campania in tema di attivita' professionali turistiche - Previsione di una nuova modalita' di riconoscimento per la professione di interprete turistico - Ricorso del Governo - Denunciato intervento sul titolo abilitativo di una professione non (piu') prevista dalla legislazione nazionale - Violazione della legislazione statale di principio relativa all'individuazione delle professioni e dei relativi profili e titoli abilitanti - Richiamo alla sentenza n. 132 del 2010 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 49, lett. e), modificativa dell'art. 3, comma terzo, della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Professioni - Norme della Regione Campania in tema di attivita' professionali turistiche - Abrogazione di uno dei requisiti [idoneita' fisica all'esercizio della professione] previsti dalla legge regionale n. 1 del 1986 per la partecipazione all'esame di idoneita' all'esercizio delle professioni turistiche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della legislazione statale di principio relativa all'individuazione delle professioni e dei relativi profili e titoli abilitanti. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 49, lett.l), abrogativa dell'art. 6, primo comma, lett. e), della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania in tema di sanatoria di abusi edilizi (c.d. condono edilizio) - Previsione che il termine del 31 dicembre 2006 per la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 e' prorogato al 31 dicembre 2015 - Previsione che i vincoli di cui all'art. 33 della legge n. 47 del 1985 impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilita' assoluta e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la legislazione statale di principio ed esorbitanza dalla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente (attesa la possibilita' di sanatorie in "zone a rischio idraulico" assoggettate a inedificabilita' parziale dalla pianificazione di bacino) - Manifesta irragionevolezza e sproporzione nonche' contrasto con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione (attesa la possibilita' che in conseguenza della proroga siano indirettamente ammessi a condono abusi realizzati o completati successivamente alle domande) - Richiamo alla sentenza n. 290 del 2009 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 72, modificativo dell'art. 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10. - Costituzione, artt. 9 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 32; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, commi 4, 5 e 6. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Campania in tema di gestione del servizio idrico integrato - Previsione che la Regione Campania, al fine di assicurare la gestione unitaria e l'efficientamento del servizio idrico integrato e in attesa di avviare le procedure di affidamento secondo la normativa nazionale e comunitaria, individua con propri decreti uno o piu' soggetti gestori del servizio idrico, di cui avvalersi per la gestione provvisoria dello stesso, previa stipula di apposita convenzione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina transitoria dettata dallo Stato per definire in maniera uniforme l'affidamento del servizio idrico - Invasione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza - Contrasto con l'assetto delle competenze in materia di servizio idrico integrato, come definito dal codice dell'ambiente. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, commi 88 e 89. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s); decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2014, n. 15, art. 13, commi 2 e 3; decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 7, comma 1, lett. i), modificativo dell'art. 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 142, 147 e 149. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Campania in tema di gestione del servizio idrico integrato - Previsione che la Struttura di missione [costituita presso la Giunta regionale della Campania] provvede allo svolgimento delle attivita' di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale che attribuisce le funzioni in materia di tariffe del sistema idrico integrato all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - Violazione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 93. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s); decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 10, comma 14; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 21, comma 19; d.P.C.m. 20 luglio 2012, art. 3; legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 12. Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania in tema di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Previsione, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano regionale di settore, della prosecuzione delle attivita' afferenti alle concessioni termominerali per un periodo pari alla durata [cinque anni] stabilita dall'art. 40, comma 4-bis, della legge regionale n. 8 del 2008 - Ricorso del Governo - Denunciata proroga automatica di concessioni gia' esistenti - Contrasto con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo - Violazione, in particolare, dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento e tutela della concorrenza, nonche' restrizione della liberta' di stabilimento - Violazione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Richiamo alla sentenza n. 171 del 2013 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, commi 104 e 105. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 49. Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania in tema di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Previsione che la prosecuzione e l'avvio delle concessioni termominerali sono subordinati soltanto all'avvio della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e della Valutazione di incidenza, invece che alla conclusione delle stesse - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di una procedura di minor tutela ambientale rispetto alla normativa nazionale ed alle direttive europee recepite dal codice dell'ambiente - Violazione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Inosservanza di obblighi comunitari. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 108. - Costituzione, art. 117 primo e secondo, lett. s); direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, art. 2, comma 1; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, par. 6.3; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 26; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 5, comma 8.(GU n.50 del 3-12-2014 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi: 49 lett. a), e), f), g), i) ed l); 72; 88; 89; 93; 104; 105 e 108 della legge della regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014, recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilita' regionale 2014)». 1) Quanto all'art. 1, comma 49, lett. a), f), g), i) ed l): violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione. Le norme in epigrafe prevedono: «Alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attivita' professionali turistiche) sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i) del secondo comma dell'art. 2 e' aggiunta la seguente: «i-bis) E' guida archeologica subacquea chi accompagna singole persone o gruppi di persone nella esplorazione di fondali marini o lacustri.»; ... e) al terzo comma dell'art. 3 dopo le parole «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «oppure, per le attivita' di cui alla lettera b) dell'art. 2, vi sia il riconoscimento presso la Camera di commercio competente per territorio»; i) al comma 1 dell'art. 4 dopo la parola «speleologica» e' eliminata la congiunzione «e» ed e' aggiunto il segno di interpunzione «,» e dopo le parole «animatore turistico» sono aggiunte le parole «e guida archeologica subacquea»; g) al comma 2-ter dell'art. 4 dopo la lettera «h)» sono aggiunte le lettere «i) e i-bis)»; i) alla fine dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma: «Per il conseguimento dell'abilitazione a guida archeologica subacquea l'ammissione e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nei registri dei sommozzatori con la qualifica di operatore tecnici sub I, II e III livello di sub e istruttore guida e corso di operatore archeologico sub con brevetto (otas) e corso di operatore tecnico con brevetto (ots)»; l) la lettera e) del primo comma dell'art. 6 e' abrogata. 1.1) In particolare, le norme di cui alle lettere a), f), g) ed i) modificano la legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attivita' professionali turistiche) disciplinando la professione turistica di «guida archeologica subacquea». In particolare: la lettera a) aggiunge all'elenco delle professioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 11/1986 la nuova professione di «guida archeologica subacquea»; la lettera f) inserisce la suddetta professione nel novero di quelle soggette ad abilitazione da parte della regione Campania; la lettera g) subordina lo stabile esercizio della professione alla conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della regione Campania; la lettera i) stabilisce i requisiti necessari per il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione de qua. L'art. 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che la disciplina delle professioni rientra nella competenza concorrente dello Stato ed allo stesso spetta, pertanto, la disciplina dei principi fondamentali. Pertanto, come da consolidata giurisprudenza costituzionale, solo lo Stato puo' individuare nuove figure professionali, anche nel settore del turistico, restando riservata alle regioni le norme di dettaglio (cfr. in particolare, sentenze nn. 222/2008, 271/2009, 132/2010, 93/2008 e 178 del 2014). Considerato che la professione introdotta dalle disposizioni censurate non trova alcun riferimento nella legge statale, le stesse devono essere ritenute incostituzionali per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 1.2) Analoghe considerazioni valgono anche per le previsioni di cui alle successive lettere e) ed l) del medesimo comma 49: la lettera e), che introduce una nuova modalita' di riconoscimento per la professione di interprete turistico, interviene sul titolo abilitativo di una professione non (piu') prevista dalla normativa nazionale, ma solo da quella regionale, e dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 132/2010. Tale disposizione, introducendo un'alternativa per il conseguimento del suddetto titolo abilitativo, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato la funzione individuatrice della professione e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitativi. La lettera l), a sua volta, viola la medesima disposizione costituzionale di cui all'art. 117, comma 3 Cost. in quanto, abrogando uno dei requisiti previsti dalla legge n. 11/1986 per la partecipazione all'esame per l'accertamento dell'idoneita' all'esercizio delle professioni turistiche, invade la competenza statale nell'individuazione della professione e dei relativi profili e titoli abilitativi. Le disposizioni sopra elencate sono dunque incostituzionali in quanto non rispettano i limiti imposti dall'art. 117, comma 3 della Costituzione in materia di professioni. 2) Quanto all'art. 1, comma 72: violazione dell'art. 117, commi 2, lett. s) e comma 3, nonche' dell'art. 9 della Costituzione. La norma in epigrafe cosi' dispone: l'art. 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 cosi' come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) e' cosi' modificato: a) al comma 1, il termine del «31 dicembre 2006» e' sostituito dal seguente: «31 dicembre 2015»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell'art. 33 della legge n. 47/1985, compresi quelli indicati specificatamente alle lettere a), b), c), d), del medesimo articolo, solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilita' assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse». 2.1) Detta norma, quindi, modificando l'art. 9, legge regionale n. 10/2004, alla lettera a) dispone la proroga del termine per la definizione delle domande di sanatoria edilizia dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2015; alla lettera b), nel sostituire il comma 5, prevede che le disposizioni del citato art. 9 non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli previsti dall'art. 33 della legge n. 47/1985 «solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilita' assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse». Tale previsione, nel prorogare e nell'attribuire rilievo impediente della sanatoria ai soli vincoli previsti dall'art. 33 della legge n. 47/1985 che comportino inedificabilita' assoluta, ha l'effetto di ampliare l'ambito del condono edilizio, in contrasto con le norme statali di principio in materia, in violazione dell'art. 117, comma 3 Cost. La norma regionale, infatti, da un lato non contempla i vincoli di inedificabilita' relativa, dall'altro non contempla l'ipotesi di vincoli - di inedificabilita' assoluta o relativa - imposti successivamente alla realizzazione dell'abuso, per i quali l'art. 32 della legge n. 47/1985 subordina la sanatoria al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, prevedendo altresi' il silenzio-rifiuto, nel caso in cui il parere non venga rilasciato entro il termine di 180 giorni dalla richiesta. Al riguardo, giova richiamare la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale che, da ultimo con sentenza n. 290/2009, ha affermato che «solo alla legge statale compete l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario (sent. n. 70/2005; sent. n. 196/2004), sicche' la legge regionale che abbia per effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza concorrente della regione in tema di governo del territorio». 2.2) La disposizione censurata viola altresi' l'art. 117, comma 2, lettera s), che attribuisce allo Stato potesta' legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», nonche' l'art. 9 della Costituzione che tutela il paesaggio ed il patrimonio storico-artistico della Nazione. Sotto il primo profilo, infatti, deve rilevarsi che la disposizione e' idonea a consentire sanatorie in zone «a rischio idraulico», individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge n. 183/1989, le cui relative misure di salvaguardia, in base alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998, punto 3.1, lettera a), possono prevedere per tali zone l'inedificabilita' parziale. Al riguardo, si evidenzia che le prescrizioni piu' restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino hanno carattere vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali, ai sensi dell'art. 65, comma 4, 5, e 6 del decreto legislativo n. 152/2006. Pertanto, sotto questo aspetto la disposizione censurata invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, in violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. Sotto un diverso profilo, si osserva altresi' che la disposizione censurata, sub specie di proroga del termine per la definizione delle domande di condono riferite ad abusi ultimati entro le date previste dalle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 e presentate nei termini previsti dalle medesime, puo' di fatto tradursi in un'ammissione dei soggetti richiedenti ad integrare, modificare, sviluppare in vario modo (anche su eventuale sollecitazione istruttoria dei comuni procedenti) le medesime domande, in tal modo determinando una oggettiva condizione di concreta possibilita' che, stante il lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla presentazione delle domande originarie, siano indirettamente ammessi all'esame dei comuni (e conseguentemente al condono) ulteriori abusi successivamente posti in essere, quali ampliamenti, completamenti delle opere, ecc., senza che le amministrazioni comunali siano - in realta' - nelle condizioni di poter effettivamente verificare caso per caso e distinguere cio' che e' stato consumato e ultimato negli anni 1983 e 1993 e cio' che, invece, e' stato realizzato (o proseguito, o completato) successivamente (e anche in data recente). Tali conseguenze naturali della disposizione in esame appaiono pressoche' inevitabili in fatto, ed espongono i beni paesaggistici e storico-artistici tutelati, gia' compromessi dagli abusi edilizi, al pericolo di un ulteriore peggioramento del livello di tutela, con evidente lesione dei valori protetti dall'art. 9 Cost.. Ancora, si ritiene che la disposizione censurata sia manifestamente irragionevole e sproporzionata, posto che la mancata disamina delle vecchie domande di condono da parte dei comuni non fa venir meno l'obbligo giuridico degli enti locali di concludere comunque i relativi procedimenti sulla base degli atti disponibili, con la conseguenza che il termine introdotto dalla disposizione de qua non puo' avere natura perentoria, ma solo ordinatoria o sollecitatoria. A fronte dell'inutilita' della disposizione, quindi, appare eccessivo e sproporzionato il pericolo di danni ulteriori ai beni tutelati che la medesima e' idonea a generare. 3) Quanto all'art. 1 commi 88 e 89: violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s) della Costituzione. I commi 88 ed 89 della norma impugnata dispongono: «Al fine di assicurare la gestione unitaria e l'efficientamento delle opere e infrastrutture del servizio idrico integrato ancora in gestione della regione Campania per il loro trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformita' alle disposizioni della normativa nazionale e comunitaria del settore, la regione, entro trenta giorni dalla presente legge, sentiti i Commissari incaricati delle attivita' di liquidazione dei soppressi Enti d'ambito territorialmente interessati, con propri decreti adottati dall'ufficio regionale competente, individua uno o piu' soggetti gestori del servizio idrico integrato tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza, di cui avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per la gestione unitaria e provvisoria: a) dei servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica, riferibili alle fonti di approvvigionamento ed ai sistemi di captazione ed adduzione che sono gestiti dalla regione Campania alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione delle fonti e dei sistemi di captazione ed adduzione gia' oggetto di concessione regionale nonche' relativi all'acquedotto ex Casmez salvo specifiche intese finalizzate alla maggiore autonomia della aree di gestione del servizio idrico integrato; b) dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, riferibili ai sistemi di depurazione comprensoriale ancora in gestione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione dei sistemi di depurazione comprensoriale gia' interessati da interventi di riqualificazione, adeguamento e completamento previsti nell'ambito della programmazione regionale. 89. La gestione provvisoria di cui al comma 88 e' disciplinata da apposita convenzione tra la regione Campania e i gestori individuati, che prevede l'attuazione di un piano di efficientamento di trentasei mesi, alla scadenza dei quali la gestione e' definitivamente affidata ai gestori del servizio idrico integrato territorialmente competenti, cosi' come individuati in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria del settore. Nell'ambito del piano di efficientamento e' previsto l'utilizzo, previa stipula di nuovi contratti di lavoro e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del personale impiegato alla data del 31 dicembre 2011 presso le opere e impianti di cui al comma 88, lettere a) e b) ai fini delle relative attivita' di gestione». Nel disciplinare la gestione provvisoria del servizio idrico integrato, si prevede, dunque, che la regione Campania, al fine di assicurare la gestione unitaria e l'efficientamento del servizio idrico integrato e in attesa di avviare le procedure di affidamento secondo la normativa nazionale e comunitaria, individua con propri decreti uno o piu' soggetti gestori del servizio idrico, al fine di provvedere alla gestione provvisoria dello stesso, previa stipula di una convenzione. Tali previsioni, ponendosi in contrasto con la disciplina transitoria dettata dallo Stato per definire in maniera uniforme l'affidamento del servizio idrico (art. 13, comma 2 e comma 3, decreto-legge n. 150/2013; art. 7, comma 1, lettera i), decreto-legge n. 133/2014, che modifica l'art. 172, decreto legislativo n. 152/2006), invadono la potesta' legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza e quindi violano l'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione. In particolare, l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 150/2013 dispone che «La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1, dell'art. 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014». Il successivo comma 3 prevede, altresi', che «Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014». I vizi di legittimita' costituzionale evidenziati sussistono anche sotto un diverso profilo, ponendosi in contrasto con l'assetto delle competenze in materia di servizio idrico integrato definito dal decreto legislativo n. 152/2006. Il Codice dell'ambiente, infatti, prevede che «Gli enti locali, attraverso l'Autorita' d'ambito di cui all'art. 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo» (art. 142). Inoltre, rientra nella competenza degli enti locali la predisposizione del Piano d'Ambito, che costituisce il riferimento essenziale per la determinazione della tariffa idrico integrata, nonche' per l'affidamento della gestione del servizio stesso (art. 149). Alla regione spetta, invece il compito di individuare (ed eventualmente modificare) gli ambiti territoriali ottimali e la forma giuridica organizzativa del regolatore locale (art. 147). Le disposizioni censurate, attribuendo alla regione il compito di individuare, con proprio decreto, i gestori del servizio idrico competenti per la gestione provvisoria, contrastano con l'assetto di competenze appena descritto. Nonostante l'intervenuta abrogazione delle AATO, infatti, non e' venuta meno la competenza degli enti locali in materia di regolazione, controllo e vigilanza del servizio idrico integrato a livello locale, competenza che non puo' essere avocata dalla regione solo perche' la stessa non ha provveduto all'individuazione di un soggetto di governo locale che avrebbe dovuto sostituire le ex autorita' d'ambito. 4) Quanto all'art. 1 comma 93: violazione, sotto altro profilo, dell'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione. La norma in rubrica testualmente prevede: «La Struttura assicura, altresi', il raccordo tra l'amministrazione regionale e le autorita' di bacino per gli aspetti inerenti alla fruizione e alla gestione del patrimonio idrico. Fermi restando i poteri di individuazione di ulteriori funzioni e di organizzazione del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 36 del Reg. n. 12/2011, la Struttura, nelle forme di legge e nel pieno rispetto dei principi di economicita' ed efficienza e sostenibilita', in particolare provvede: a) alla pianificazione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per l'adeguamento o il rifacimento delle reti e degli impianti, comprese le attivita' di manutenzione, con priorita' per quelle destinate ad aumentare gli standard di sicurezza, la tutela della salute pubblica, la sostenibilita' ambientale e l'uso efficiente delle risorse; b) allo svolgimento delle attivita' di competenza della regione finalizzate alla determinazione delle tariffe; c) alla revisione delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di perseguire meccanismi di riequilibrio economico e salvaguardia dell'interesse pubblico; d) alla vigilanza sulla gestione delle reti e degli impianti, nonche' al coordinamento ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti, anche attraverso il ricorso a idonee forme di garanzia a carico dei concessionari; e) al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi con gli enti pubblici e i soggetti coinvolti nella gestione del ciclo integrato delle acque, anche ai fini dell'eventuale rivisitazione dei rapporti negoziali; f) alla ricognizione ed eliminazione dei contenziosi in essere, anche mediante il ricorso a tecniche di risoluzione alternativa delle dispute; g) all'accelerazione delle attivita' e delle procedure finalizzate alla riscossione dei canoni di spettanza della regione connessi alla gestione della risorsa idrica e del ciclo integrato delle acque». A mente di detta norma, dunque, la Struttura di missione provvede «...b) allo svolgimento delle attivita' di competenza della regione finalizzate alla determinazione delle tariffe». Cio' contrasta con la normativa statale che attribuisce all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico le funzioni in materia di tariffe del sistema idrico integrato (art. 10, comma 14, decreto-legge n. 70/2011; art. 21, comma 19, decreto-legge n. 201/2011, art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012; art. 12, legge n. 481/1995). Dal momento che tali norme sono espressione della potesta' legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, come da ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, la disposizione impugnata viola l'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione. 5) Quanto all'art. 1, commi 104 e 105: violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. e) della Costituzione. Il tenore testuale dei commi in rubrica e' il seguente: «104. E' consentita, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano regionale di settore previsto dagli articoli 38 e seguenti della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e al conseguente espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica finalizzate all'assegnazione delle concessioni del demanio termominerale: a) la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attivita' afferenti alle concessioni termominerali: 1) gia' pervenute a scadenza ed attualmente in regime di prosecuzione all'entrata in vigore della presente legge; 2) in vigore, ma il cui termine di durata, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia inferiore a quello stabilito dall'art. 40, comma 4-bis della legge regionale n. 8/2008; b) l'avvio delle nuove attivita' di sfruttamento del demanio termominerale richiesto prima della pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di cui all'alinea del presente comma, ancorche' la relativa istanza sia stata in precedenza respinta. 105. La prosecuzione delle attivita' di cui al comma 104, lettera a), e' consentita per un periodo di durata pari a quella stabilita dall'art. 40, comma 4-bis della legge regionale n. 8/2008 ed e' esclusivamente subordinata alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione vigente, attestati anche mediante autocertificazione, da trasmettere al competente ufficio regionale, unitamente all'istanza avente ad oggetto la prosecuzione dell'attivita', entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge». 5.1) Il comma 104 prevede la prosecuzione delle attivita' afferenti alle concessioni del demanio termominerale, per un periodo di durata pari a quella stabilita dall'art. 40, comma 4-bis della predetta legge n. 8/2008 (comma 105) («in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano regionale di settore previsto dall'art. 38 e seguenti della legge regionale n. 8/2008»). Tali previsioni, configurando un'ipotesi di proroga automatica di concessioni in essere, contrasta con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione. Come recentemente chiarito dalla Corte costituzionale con riferimento alle concessioni demaniali marittime (sent. Corte Cost. n. 171/2013), infatti, la proroga automatica delle concessioni stride con i principi di non discriminazione, parita' di trattamento e tutela della concorrenza, sanciti dal diritto dell'Unione europea, in particolare, con il principio di liberta' di stabilimento previsto dall'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente ad ogni persona fisica o giuridica di partecipare in modo stabile e duraturo alla vita economica di uno Stato membro diverso da quello di origine. Prorogando ex lege le concessioni demaniali gia' esistenti, senza l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica che garantisca la parita' di trattamento fra tutti gli operatori economici interessati, si configura sia una restrizione alla liberta' di stabilimento (comportando, in particolare, una discriminazione in base al luogo di stabilimento), sia una violazione del principio di concorrenza, dal momento che preclude ai nuovi entranti la possibilita', alla scadenza della concessione, di subentrare al precedente concessionario. 5.2) Per le ragioni suesposte, i commi 104 e 105 oltre a violare, come detto al punto che precede, l'art. 117, comma 1, ma anche l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza. 6) Quanto all'art. 1 comma 108: violazione, sotto ulteriore profilo, dell'art. 117, comma 2, lett. s) e comma 1 della Costituzione. Il comma 108 della norma in rubrica cosi' dispone: «Gli atti di concessione di avvio e prosecuzione dell'attivita' di cui ai commi precedenti sono rilasciati comunque nel rispetto delle seguenti condizioni: a) siano avviate da parte dei soggetti interessati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Campania della presente legge, le procedure previste dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza contenute nel Reg. n. 1/2010 e nel Reg. n. 2/2010 e nella normativa in materia; se le richiamate procedure non risultassero avviate entro il predetto termine, il competente settore comunica all'interessato l'impossibilita' di proseguire l'attivita'; b) non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per sopravvenute ragioni di interesse pubblico oppure carenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio o l'esercizio delle concessioni, ne' alcuna causa di cessazione prevista dall'art. 14 della legge regionale n. 8/2008; c) siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi provvedimenti concessori». 6.1) L'art. 1, comma 108, nel subordinare la prosecuzione e l'avvio delle concessioni termominerali dei commi precedenti al solo avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di Incidenza (invece che alla conclusione delle stesse), contrasta con la normativa nazionale afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» per la quale lo Stato ha la competenza esclusiva: la disposizione in esame viola, quindi, l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. 6.2) Inoltre, considerando che la normativa statale violata e' attuativa di direttive europee, la disposizione regionale viola altresi' l'art. 117, comma 1, della Costituzione. Nello specifico, la norma contrasta con quanto disposto dalla direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tale direttiva, all'art. 2, comma 1, obbliga gli Stati membri a sottoporre a VIA i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale «prima del rilascio dell'autorizzazione». Tale norma e' stata recepita con l'art. 26, decreto legislativo n. 152/2006, che al comma 5 dispone che «in nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale». L'acquisizione della valutazione di incidenza e' configurata come atto preventivo all'avvio delle attivita' anche dall'art. 5, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e dal par. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE. Di conseguenza, la disposizione in esame, prevedendo una procedura diversa e di minor tutela ambientale rispetto alle disposizioni nazionali ed europee richiamate, viola l'art. 117, commi l e 2 lettera s) della Costituzione.
Per tutti i suesposti motivi Si chiede che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 49, lett. a), e), f), g), i) ed l); 72, 88, 89; 93, 104, 105, 108 della legge regionale della regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014, pubblicata nel BUR della regione Campania n. 57 del 7 agosto 2014. Si producono la norma impugnata e, per estratto, copia conforme della delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri, con allegata relazione. Roma, 6 ottobre 2014 L'Avvocato dello Stato: Marina Russo