N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 2013

Ordinanza del 2 aprile 2013 del  Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti  da  Paulicelli  Chiara  ed
altri contro  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca ed altri.. 
 
Istruzione pubblica - Docenti che hanno gia'  stipulato  contratti  a
  tempo  indeterminato  per   qualsiasi   tipologia   di   posti   di
  insegnamento o classi di concorso -  Previsione  che,  a  decorrere
  dall'anno  scolastico  2010-2011,  non  e'  consentita,  per   tali
  docenti,  la  permanenza  nelle  graduatorie   ad   esaurimento   -
  Violazione  del  principio  di  uguaglianza  per  irrazionalita'  -
  Lesione del diritto-dovere al lavoro - Violazione del principio  di
  tutela dei lavoratori - Violazione del principio dell'accesso  agli
  impieghi pubblichi in condizioni di parita' - Lesione dei  principi
  di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, art. 1, comma 4-quinquies,
  convertito, con modificazioni, nella legge  24  novembre  2009,  n.
  167. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 4, comma secondo, 35, 51 e 97. 
(GU n.51 del 10-12-2014 )
 
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
                         (Sezione Terza Bis) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  4716  del  2010,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: Paulicelli Chiara e Pacifico Mascella, ed  elettivamente
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lucio Stile in Roma  alla  via
Attilio Regolo n. 12/D; 
    Contro il Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca in persona  del  Ministero  legale  rappresentante  p.t.,  il
Dipartimento per l'Istruzione in persona  del  legale  rappresentante
p.t., rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato
presso la cui sede  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  n  12  ex  lege
domiciliano; 
    Sul ricorso numero di registro generale 4717 del  2010,  proposto
da: 
      Anief Associazione Professionale e  Sindacale  in  persona  del
legale rappresentante p.t. Giuseppina Antonucci, Anna Amella,  Cosimo
Ascioti, Girolamo Aversano Stabile, Sonia  Baldin,  Michele  Batelli,
Sara Battaglino, Velia Benegiano,  Pompeo  Bocchini,  Paola  Boffoli,
Giuseppina Borsellino,  Carolina  Bonari,  Fulvia  Capasso,  Giovanna
Cerullo, Maria Ciaccia, Filomena. Covelli, Francesco Antonino  Cuce',
Laura. De Dominicis, Sergio De Nisi, Anna Rita Di  Ciano,  Annunziata
Di Grazia, Assunta Di Nunzio,  Antonella  Di  Tullio,  Amalia  Flavia
Falsaperla, Milena Ferrante, Maria Giulia Franzo', Cinzia  Giampaolo,
Giuseppe  Girotti,  Maria  Domenica  Greco,  Michela  Guidi,  Silvano
Iaconianni, Giulia Manoni, Anna Rita Massotti, Maria  Minnitti  Laura
Monello, Francesca Montesano, Michele Moretti, Guglielmo Mosca, Maria
Teresa Muscianisi, Angela Mustazza, Maria  Musti,  Esmeralda  Pagano,
Isabella Pallisco, Giuseppe Passarelli, Chiara  Paulicelli,  Giuseppe
Pellegrino, Paola Peresson, Roberto Pezzotta,  Claudia  Pilla,  Laura
Poggiani, Valeria Profeta,  Graziella  Salvatori,  Mario  Sammartino,
Maria Cristina Sanfilippo, Angelo Sirianni, Armando Spinicci, Samuela
Taino, Luciana Terzoli, Angelo Toto, Marianna Villella, rappresentati
e difesi dagli avv.  Fabio  Ganci,  Walter  Miceli  ed  elettivamente
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lucio Stile in Roma  alla  via
Attilio Regolo n. 12/D. 
    Contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
in persona del Ministro legale rappresentante p.t.,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  la  cui  sede  in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12  ex  lege  domicilia,  e  nei  motivi
aggiunti contro nel ricorso n. reg. 4176/2010. 
    Gli uffici scolastici provinciali di Bari e  Palermo  in  persona
dei legali rappresentanti p.t., nel ricorso n. reg. 4717/2010; 
    Gli uffici scolastici  provinciali  di  Bari,  Bologna,  Caserta,
Catania,  Cosenza,  Napoli,  Roma,  Taranto,  Benevento,   Catanzaro,
Chieti, Cuneo, Lecce, Messina, Modena,  Padova,  Pesaro  -  Urbino  e
Viterbo in persona dei legali rappresentanti p.t.; 
    In entrambi i  ricorsi  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei  Portoghesi,
n. 12 ex lege domiciliano; 
    Nei confronti nei motivi aggiunti al ricorso n. 4716/2010: Pulice
Rita e Ristagno Angelo contro-interessati non costituiti in giudizio; 
    Nei motivi aggiunti al ricorso n.  4717/2010:  Morgese  Annalisa,
Tison  Michele,  Papa  Elpidio,  Massara  Rosaria,  Bonadio  Rosetta,
Morrone  Vincenzo  Mario,  Forciniti  Roberta,  Notarangelo  Stefano,
Capone Antonio, Brugnoli Antonella, Guarino Lorenzo, Capone Giovanna,
Rossi Edoardo, Raspa Saverio, Di Palma Irene, Botto Stefania, Corvino
Donato,  Bottari  Rosaria,  Fiorentino  Maria,  Pedrina   Francavilla
Salvatore, Pelliccioni  Nada  contro-interessati  non  costituiti  in
giudizio; 
    Per l'annullamento in entrambi i ricorsi: 
      del decreto in data 11 marzo  2010  nella  parte  il  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Dipartimento  per
l'istruzione ha disposto al comma 1  che  "il  personale  docente  ed
educativo, iscritto nelle graduatone  ad  esaurimento,  che  gia'  ha
stipulato contratto a tempo indeterminato nella  scuola  statale  per
posto  di  insegnamento  o  classe  di  concorso  e'   depennato   in
applicazione dell'art. 1, comma 4 quinquies, della legge 24  novembre
2009, n. 167 di conversione con modificazioni del d.l.  25  settembre
2009, n. 134 a decorrere dall'a.s. 2010/2011 dalle citate  graduatone
ad esaurimento e dalle corrispondenti  graduatone  di  circolo  e  di
istituto di I fascia dove eventualmente sia iscritto"; 
      ed al comma 2 che "il personale che ha  stipulato  contratto  a
tempo    indeterminato    per    l'insegnamento    della    religione
cattolica...non e' destinatario  del  depennamento  previsto  per  il
personale di cui al comma 1"; 
      della nota a  prot.  2692  dell'11  marzo  2010  del  Ministero
dell'istruzione avente ad oggetto il depennamento  dalle  graduatorie
ad  esaurimento  del  personale  docente  con   contratto   a   tempo
indeterminato nelle scuole statali, nella parte in cui prevede che la
relativa operazione sara' effettuata automaticamente dal gestore  del
sistema informativo, senza la previa verifica,  in  capo  ai  singoli
docenti con contratto a  tempo  indeterminato  nelle  scuole  statali
destinatati del provvedimento, della  ricorrenza  della  facolta'  di
giovarsi dell'istituto della mobilita' professionale; 
      nonche' in via incidentale; 
      in entrambi i ricorsi; 
      previo giudizio di rilevanza e di non  manifesta  infondatezza,
sospeso  il  procedimento,   per   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 4 quinquies, della legge n. 167 del
24 novembre 2009 di conversione del d.l.  n.  134  del  25  settembre
2009, per violazione degli articoli 3, 4 comma 2, 35, 97 Cost.; 
      e per  l'annullamento  nel  ricorso  n.  4716/2010  con  motivi
aggiunti notificati 3 settembre 2010; 
      delle graduatorie  ad  esaurimento  del  personale  docente  ed
educativo per il conferimento di incarichi  a  tempo  determinato  ed
indeterminato valide per  l'anno  scolastico  2010/2011  approvate  a
decorrere dal 19 luglio 2010 dagli USP di Basi  e  di  Palermo  nelle
parti in cui dalle suddette graduatorie gli odierni  ricorrenti  sono
stati depennati quanto docenti che hanno gia' stipulato  contratto  a
tempo in. determinato nella scuola statale; 
      e per  l'annullamento  nel  ricorso  n.  4717/2010  con  motivi
aggiunti del 1° settembre 2010; 
      delle graduatorie  ad  esaurimento  del  personale  docente  ed
educativo per il conferimento di incarichi  a  tempo  determinato  ed
indeterminato valide per  l'anno  scolastico  2010/2011  approvate  a
decorrere dal 19 luglio 2010 dagli USP  di  Bari,  Bologna,  Casetta,
Catania, Cosenza,Napoli, Roma, Taranto, Benevento ,Catanzaro, Chieti,
Cuneo, Lecce, Messina, Modena, Padova,  Pesato  -  Urbino  e  Viterbo
nelle parti in cui dalle suddette graduatorie gli odierni  ricorrenti
sono stati depennati in  quanto  docenti  che  hanno  gia'  stipulato
contratto a tempo indeterminato nella scuola statale. 
    Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i' relativi allegati; 
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di   costituzione   in   giudizio   di   Ministero
dell'Istruzione dell'Universita'  e  della  Ricerca  e  di  Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  18  ottobre  2012  il
dott. Pierina Biancofiore e uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1. Con ricorso n. 4176/2010 notificato ai  soggetti  in  epigrafe
indicati in data 10 maggio 2010 e depositato il successivo 26 maggio,
e  con  ricorso  n.  4717/2010  i  ricorrenti,   titolari   di   piu'
abilitazioni  all'insegnamento  in  diverse   classi   di   concorso,
espongono di essere inseriti in piu' graduatorie ad esaurimento, gia'
permanenti. In  quest'ultimo  gravame  ricorre  anche  l'Associazione
Professionale e  Sindacale  esponenziale  degli  interessi  che  essi
propugnano. Rappresentano che, dopo avere conseguito un primo  titolo
abilitante, aspirando ad  insegnare  una  diversa  disciplina,  hanno
ottenuto una diversa abilitazione per la relativa classe concorsuale,
a seguito del Diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per
la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria. 
    Per  esemplificare,  traendo  i  dati  dal  primo   ricorso,   la
ricorrente  Paulicelli,  per  come  dichiarato   nella   domanda   di
aggiornamento   della   propria   posizione   in   graduatoria,    ha
l'abilitazione all'insegnamento nella scuola  primaria  conseguito  a
seguito dell'esame  di  laurea  sostenuto  a  conclusione  dei  corsi
quadriennali in Scienze della formazione primaria,  e  l'abilitazione
per la A043 - Italiano e storia ed  educazione  civica  nella  scuola
secondaria di I grado e l'abilitazione per la classe di concorso A050
e per la classe A037 Filosofia e Storia nella scuola secondaria di II
grado; ed il ricorrente Pacifico ha l'abilitazione per l'insegnamento
della classe di concorso A043 -italiano,  storia  e  geografia  nella
scuola media e A050 - materie letterarie nelle superiori  ed  A051  -
materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale. 
    Tutti chiariscono di avere  ottenuto  l'immissione  in  ruolo  in
relazione ad una delle  abilitazioni  possedute  e  che  in  base  al
decreto dirigenziale al momento impugnato,  poiche'  hanno  stipulato
contratto di lavoro a tempo indeterminato nella  scuola  statale  per
posto di insegnamento o classe  di  concorso,  e'  previsto  il  loro
depennamento da tutte le altre graduatorie in cui siano inseriti,  in
applicazione dell'art. 1, comma 4 quinquies, della legge 24  novembre
2009, n. 167 di conversione con modificazioni del  decreto  legge  25
settembre 2009, n. 134. 
    Ancora osservano  che  il  decreto  del  direttore  generale  per
l'istruzione al momento impugnato dispone il depennamento  automatico
ad opera del sistema informativo della pubblica istruzione e che  per
effetto di tale  disposizione  essi  perderanno  la  possibilita'  di
essere chiamati da tale graduatoria per la stipula di un contratto  a
tempo determinato e/o indeterminato e non potranno  neppure  giovarsi
dell'istituto della mobilita'  professionale  per  passare  ad  altro
posto di molo o ad altra classe di concorso. 
    Emblematica per tutti e' la situazione  del  ricorrente  Pacifico
esposta nel primo ricorso.  Questi  dopo  l'immissione  in  ruolo  ha
potuto avvalersi  della  facolta'  di  essere  collocato  in  congedo
straordinario senza assegni per gli  a.s.  2008/2009  e  2009/2010  e
quindi  non  ha  svolto  l'anno  di  prova,  mentre  le  disposizioni
contrattuali consentono la mobilita' professionale soltanto a chi  ha
superato l'anno di prova. Rappresenta pure che  quand'anche  l'avesse
svolto comunque non potrebbe trasferirsi prima di' un biennio  a  far
data dalla decorrenza  giuridica  della  nomina  in  ruolo  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2 del CCNI del 16 febbraio 2010,  ne'  partecipare
al trasferimento in altra sede della stessa provincia  di  assunzione
per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina  in
ruolo. 
    1.2. La situazione per tutti  i  ricorrenti  si'  e'  ancor  piu'
aggravata per effetto della entrata in vigore della  disposizione  di
cui all'art. 1, comma 4 quinquies, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134
inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167  di  cui
il decreto dirigenziale impugnato fa applicazione, nella parte in cui
all'articolo unico prescrive che: "il personale docente ed educativo,
iscritto nelle graduatorie ad  esaurimento,  che  ha  gia'  stipulato
contratto a tempo indeterminato nella scuola  statale  per  posto  di
insegnamento o classe  di  concorso  e'  depennato,  in  applicazione
dell'art. 1, comma 4 quinquies, della legge 24 novembre 2009, n.  167
di conversione, con modificazioni, del  decreto  legge  25  settembre
2009, n. 134,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2010-2011,  dalle
citate graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti  graduatorie
di  circolo  e  di  istituto  di  I  fascia  dove  eventualmente  sia
iscritto". E per di piu' accompagnato dalla  nota  pure  impugnata  a
prot. n. 2692  in  pari  data  con  la  quale  si  prescrive  che  il
depennamento  avverra'  automaticamente  ad  opera  del  gestore  del
sistema informativo della P.I. 
    Osservano, dunque, che il  decreto  del  Direttore  generale  per
l'Istruzione al momento impugnato dispone il depennamento  automatico
per  quanti,  iscritti  nelle  graduatorie  ad   esaurimento,   hanno
stipulato contratto a tempo indeterminato come loro e per effetto  di
tale disposizione essi perderanno la possibilita' di essere  chiamati
da  tale  graduatoria  per  la  stipula  di  un  contratto  a   tempo
determinato  e/o  indeterminato  e  non  potranno  neppure   giovarsi
dell'istituto della mobilita' professionale  in  virtu'  della  norma
contrattuale che prevede il requisito del  superamento  dell'anno  di
prova in. ruolo o che, quanto meno, siano trascorsi  tre  anni  dalla
nomina giuridica. 
    1.3.  Avverso  gli  atti  in  epigrafe   deducono,   dunque,   la
illegittimita' in  via  riflessa  e  derivante  dalla  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  comma  4  quinquies,  della  legge  24
novembre 2009, n. 167 in relazione alla violazione degli articoli  3,
4 comma 2, 35, 97 Cost. Deducono pure l'eccesso di  potere  sotto  il
profilo dell'illogicita' manifesta e della disparita' di trattamento. 
    1.4. Concludono chiedendo che, alla luce della palese  violazione
degli articoli 3, 4, comma 2, 35, 51 e 97, comma  1  Cost.  consumata
dalla norma censurata, valutatane la rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza, sia rimessa all'esame  della  Corte  costituzionale  la
questione di legittimita' costituzionale della nonna di cui  all'art.
1, comma 4 quinquies, della legge n.  167/2009  e  che  sia  disposto
l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione cautelare  di
essi. 
    a.  Gli  interessati,  premesso  che  la   trasformazione   delle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. 16 aprile 1994,
n. 297 come modificato dall'art. 1, comma 6,  della  legge  3  maggio
1999, n. 124 in graduatorie ad  esaurimento  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 605, della legge 23 dicembre 2006, n. 196 non ha  intaccato  in
alcun modo principio per  cui  la  formazione  e  l'aggiornamento  di
siffatte graduatorie sono soggetti all'unico criterio di  graduazione
costituito dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i piu'
capaci e meritevoli, osservano che depennamento degli  insegnanti  di
ruolo dalle graduatorie ad esaurimento per le classi di  concorso  in
cui  tali  docenti  sono  ugualmente  abilitati  ed  hanno   prestato
servizio, viola in modo evidente i principi  meritocratici,  di  buon
andamento dell'azione amministrativa, di uguaglianza e di parita'  di
accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di  cui  agli  articoli
97, comma 1, 51 e 3 della Costituzione. Il  depennamento  voluto  dal
legislatore determina una arbitraria valorizzazione di una condizione
- non avere stipulato un altro contratto a tempo indeterminato con il
MIUR - al quale  l'ordinamento  costituzionale  non  puo'  attribuire
alcun rilievo,  avendo  al  contrario  il  costituente  informato  il
sistema delle assunzioni degli insegnanti della scuola pubblica  alla
scelta dei meritevoli. 
    Ne'  si  puo'  sostenere   che   il   sacrificio   del   criterio
meritocratico  di  cui  all'art.  51   Cost.   sarebbe   giustificato
dall'opportunita' di garantire la continuita' didattica dei docenti o
dalla necessita' di salvaguardare le posizioni dei docenti inclusi in
graduatoria e privi di contratti  a  tempo  indeterminato  per  altre
classi concorsuali, perche' la continuita'  didattica  trova  un  suo
limite nella mobilita' professionale,  nelle  utilizzazioni  e  nelle
assegnazioni provvisorie dei docenti in altra classe concorsuale o in
altro ordine di scuola. 
    b. Osservano che le disposizioni di legge richiamate vulnerano  i
principi costituzionali contenuti all'art.  4,  secondo  comma  della
Costituzione che riconosce  al  cittadino  la  scelta  dell'attivita'
lavorativa e del modo di esercitarla,  come  mezzo  fondamentale  di'
sviluppo della personalita'  umana,  mentre  la  cancellazione  dalla
graduatoria del personale docente gia'  immesso  in  ruolo  in  altra
classe concorsuale determina la totale vanificazione di  un  percorso
di  studi  e  di'  lavoro  culminato  nella   acquisizione   di   una
abilitazione all'insegnamento che, secondo le vigenti disposizioni di
legge, costituisce il titolo per l'iscrizione  nelle  graduatorie  ad
esaurimento 
    c. Sostengono che il depennamento previsto dalla  fonte  primaria
appare discriminatorio ed in palese violazione dell'art. 3 Cost. 
    La cancellazione e'  prevista  dal  legislatore  soltanto  per  i
docenti  di  molo  iscritti  per  altra  classe  concorsuale,   nelle
graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605 lettera c,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e non anche  per  i  docenti  di
religione, ne' per i docenti  con  contratto  a  tempo  indeterminato
inclusi, per altra disciplina di insegnamento, nelle  graduatorie  di
merito dei concorsi ordinari indetti con i'  decreti  dirigenziali  2
aprile 1999 - 6 aprile 1999, 31 marzo 1999  -  l'aprile  1999  e  con
decreto ministeriale 23 marzo 1990 utilizzabili al 50 per  cento  dei
posti annualmente assegnabili per l'accesso ai  ruoli  del  personale
docente. Ne' vale obiettare che la discriminazione subita dai docenti
inclusi in graduatoria ad esaurimento  a  vantaggio  dei  docenti  di
religione non appare  giustificata  per  l'osservazione  secondo  cui
questi  ultimi  non  potrebbero  mai  giovarsi  dell'istituto   della
mobilita' professionale, in quanto ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,
della legge n.  186/2003  l'insegnante  di  religione  cattolica  con
contratto di lavoro a tempo  indeterminato,  al  quale  sia  revocata
l'idoneita', ovvero si trovi in situazione di esubero  a  seguito  di
contrazione di posti di insegnamento,  puo'  fruire  della  mobilita'
professionale nel compatto del personale  scuola,  con  le  modalita'
previste dalle disposizioni vigenti e  subordinatamente  al  possesso
dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto. 
    1.5. Sulla base delle svolte considerazioni  i  ricorrenti  hanno
chiesto in via incidentale di sollevare la questione di  legittimita'
costituzionale dell'anzidetto comma 4 quinquies che  comporta  per  i
docenti che stipulano un contratto di lavoro a tempo indeterminato il
depennamento dalle  graduatorie  ad  esaurimento  nelle  quali  siano
inseriti in esito alle abilitazioni di  cui  siano  in  possesso,  in
relazione alla violazione degli articoli 3, 4, comma 2, 35, 51  e  97
della Costituzione. 
    1.6.  L'Amministrazione  si  e'  costituita  in  giudizio,  senza
tuttavia contro-dedurre alcunche'. 
    1.7. Nel ricorso n. 4716/2010 alla Camera  di  Consiglio  del  10
giugno 2010 l'istanza cautelare e' stata rinviata ed alla  successiva
del  24  giugno  2010  e'  stata  disposta   un'istruttoria,   previo
accoglimento ad tempus dell'istanza cautelare. 
    1.8. L'Amministrazione ha ottemperato alla istruttoria. 
    1.9. In entrambi i ricorsi gli interessati hanno proposto  motivi
aggiunti  impugnando  le  graduatorie  ad  esaurimento  degli  uffici
scolastici provinciali in epigrafe indicati, per la  materia  in  cui
hanno la seconda abilitazione e nella parte in cui  essi  sono  stati
depennati. 
    1.10. Avverso tali graduatorie insistono sulla illegittimita' per
diretta violazione delle  disposizioni  costituzionali  di  cui  agli
articoli 3, 4 comma 2, 35 e 97 Cost., ripropongono  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  4  quinquies,  della
legge 24 novembre 2009, n,  167  in  relazione  alla  violazione  dei
ridetti  articoli  della  Costituzione  e  concludono  chiedendo   la
sospensione dei provvedimenti impugnati  e,  previa  rimessione  alla
Corte costituzionale della questione di  legittimita'  costituzionale
della disposizione di' cui all'art. 1, comma 4 quinquies della  legge
n.  167/2009,  instano  domanda  di  annullamento   delle   impugnate
graduatorie. 
    1.11. Nel ricorso n. 4716/2010 alla Camera di  Consiglio  del  30
settembre 2010 il ricorso e' stato cancellato dal ruolo. 
    1.12. I due ricorsi n.  4716/2010  e  n.  4717/2010  sono  dunque
pervenuti per la decisione alla pubblica udienza del 18 ottobre 2012,
alla quale il Collegio  ha  ritenuto  di  disporne  la  riunione  per
evidente connessione oggettiva. 
    2. In entrambi la  richiesta  formulata  in  via  principale  dai
ricorrenti, allo stato, non puo' trovare accoglimento. 
    Con essa infatti gli interessati, come anticipato, docenti dotati
di abilitazione valida ai fini dell'inserimento nelle graduatorie  ad
esaurimento per piu' classi di concorso impugnano l'istruzione con la
quale la Direzione generale del personale ha  dato  applicazione  del
depennamento previsto all'art. 1, comma 4 quinquies, della  legge  n.
167/2009, nei confronti di tutto il personale  docente  ed  educativo
iscritto nelle graduatorie ad esaurimento che ha stipulato  contratto
di lavoro a tempo indeterminato nella scuola  statale  per  posto  di
insegnamento  o  classe  di  concorso.  All'art.  2  della   medesima
istruzione invece ha disposto che il depennamento non si applica  nei
confronti  del  personale  che  ha  stipulato   contratto   a   tempo
indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica e  che  ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 186/2003 non puo' chiedere
il passaggio ad altro posto o ad altra classe di concorso, ma solo al
ruolo del medesimo insegnamento della religione cattolica in  diverso
settore formativo. 
    L'istruzione ministeriale  appare  meramente  applicativa,  senza
aggiungere null'altro,  della  norma  di  cui  all'art.  1,  comma  4
quinquies,  della   legge   n.   167/2009   e   cio'   comporta   che
l'Amministrazione dell'istruzione non ha potuto che dare applicazione
alla ridetta disposizione. 
    L'unica aggiunta rispetto al comma 4 quinquies e' costituita  dal
trattamento  dei   docenti   di   religione.   L'istruzione   infatti
all'articolo unico, comma 2 stabilisce  che:  "Il  personale  che  ha
stipulato contratto a tempo indeterminato  per  l'insegnamento  della
religione cattolica e che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della  legge
n. 186/03, non puo' chiedere il passaggio ad altro posto o  ad  altra
classe di concorso, ma solo al ruolo  del  medesimo  insegnamento  di
religione cattolica di diverso settore formativo, non e' destinatario
del depennamento previsto per il personale di  cui  al  comma  1  che
invece puo' fruire dell'istituto  della  mobilita'  professionale,  a
norma del vigente C.C.N.L. del comparto Scuola,  sottoscritto  il  29
novembre  2007".  Al  riguardo   pero'   si   concorda   con   quanto
dall'Amministrazione chiarito nella relazione istruttoria nel ricorso
n. 4716/2010 e che cioe' la posizione dei docenti  di  religione  non
puo' essere assimilata a quella degli altri docenti  in  quanto  essi
rivestono uno "status" giuridico diverso, disciplinato appunto  dalla
legge 18 luglio 2003, n. 186, caratterizzato fra l'altro  dal  parere
vincolante dell'Ordinario Diocesano ai fini dell'assunzione in ruolo. 
    3.  Stante  tale   stretto   rapporto   che   lega   l'istruzione
ministeriale con  la  nonna  impugnata  ritiene  la  sezione  che  la
questione di legittimita' costituzionale del ridetto art. 1, comma  4
quinquies, della legge n. 167/2009, avanzata dai  ricorrenti  in  via
principale in entrambi i ricorsi, sia rilevante e non  manifestamente
infondata. 
    3.1. In punto di rilevanza soltanto raccoglimento della questione
di legittimita' costituzionale  impedirebbe  il  rigetto  totale  dei
ricorsi,  affidati  alla   impugnativa   della   ridetta   istruzione
ministeriale meramente ripetitiva della norma di legge in questione. 
    I  ricorrenti,  infatti,  manifestano  un  interesse  diretto   e
concreto a gravare  l'istruzione  ministeriale,  perche'  hanno  gia'
ricevuto i provvedimenti di depennamento. 
    E la rilevanza della questione e' ancor piu' evidente proprio per
come si evince dalla relazione dell'Amministrazione, a seguito  della
disposta istruttoria nel ricorso n. 4716/2010,  laddove  quest'ultima
sostiene, in ordine ad uno  dei  motivi  sollevati  in  ricorso,  che
l'abilitazione posseduta dai  ricorrenti  di  ruolo  che  sono  stati
cancellati  non  viene  vanificata  in  alcun  modo,  essendo  sempre
possibile ricorrere alla mobilita' professionale, e che  comunque  se
non hanno potuto  chiedere  la  mobilita'  per  l'anno  in  corso  lo
potranno effettuare per l'anno successivo,  essendo  cio'  consentito
dalle norme contrattuali dell'ultimo C.C.N.L. 29 novembre  2007,  che
consentono  il  passaggio  ad  altro  insegnamento,  nei  limiti  dei
contingenti annui. 
    L'affermazione   tuttavia   e'   contraddetta   dalla    semplice
osservazione che se un soggetto e' depennato dalla graduatoria  delle
altre classi di concorso della stessa provincia o in altra provincia,
nelle quali si era collocato in virtu' del punteggio  conseguito  con
il servizio effettuato o con atri titoli, non  e'  dato  capire  come
possa chiedere la relativa mobilita' in graduatorie nelle  quali  non
risulta piu' collocato. 
    Ma l'Amministrazione  al  riguardo  mostra  pure  una  pericolosa
incertezza laddove, nell'osservare che la questione di fondo  agitata
in ricorso  si  puo'  ricondurre  a  due  tipologie  di  interesse  o
l'interesse a cambiare insegnamento oppure a cambiare provincia,  poi
sostiene che le due casistiche possono, comunque, coesistere anche se
il fenomeno potrebbe non corrispondere alla situazione effettiva,  ma
essere piuttosto l'effetto  delle  procedute  amministrative.  Appare
cioe' affidare ad una non corretta taratura del sistema informatico -
amministrativo la disciplina di posizioni,  che  rimangono  compresse
non in virtu' del corretto agire dell'Amministrazione, ma per logiche
interne del sistema del tutto casuali. 
    Peraltro la norma contrattuale citata dall'Amministrazione  (CCNL
29 novembre 2007, art.  10)  lega  la  mobilita'  professionale  alla
riconversione del personale in esubero ed al suo  assorbimento,  come
mostra di ben  sapere  il  Ministero  quando  assume  come  obiettivo
fondamentale del depennamento quello di «ridurre la  pletoricita'  di
queste graduatorie di "docenti in attesa di assunzione»."  (relazione
dell'Amministrazione in data 29 luglio 2010). 
    Di conseguenza se e' vero che il cd.  trasferimento  deve  sempre
rispondere ad una esigenza dell'Amministrazione, depennamento  "dalle
graduatorie ad esaurimento  e  dalle  graduatorie  di  circolo  e  di
istituto di I fascia dove eventualmente sia  iscritto"  subordina  la
mobilita' degli interessati a numerose altre  condizioni  e  comprime
gravemente la posizione dei ricorrenti, per come acquisita a  seguito
di un regolate corso di studi professionalizzante e del  servizio  di
insegnamento svolto. 
    4. Cio' premesso in punto di rilevanza la questione appare  anche
non manifestamente infondata. 
    4.1. Essa va inquadrata in  primo  luogo  nella  vicenda  che  ha
portato alla declaratoria di illegittimita' costituzionale  dell'art.
1, comma 4 ter, della legge n. 167/2009 che fu introdotto come noto a
seguito  di  una  serie  di  pronunce  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale per il Lazio che in sede cautelare (TAR-Lazio  III  bis  n.
2796/2009, 2573/2009,  2818/2009  e  2815/2009  per  citarne  alcune)
accoglievano i ricorsi presentati da centinaia di docenti i quali  in
occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di  cui
al decreto ministeriale dell'8 aprile 2009, n. 42 vedevano  reiterare
la disposizione gia' annullata dal TAR con la sentenza n. 27 novembre
2008 n. 10809, secondo cui per il 2009/2011 si  sarebbe  potuto  solo
aggiornare il punteggio o trasferire la propria  posizione  in  altra
Provincia, ma in coda a tutte le fasce. 
    La Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 7 febbraio 2011
ha chiarito quanto segue in ordine all'art. 1, comma. 4 ter: 
      a. La norma impugnata ha una portata innovativa  con  carattere
retroattivo, benche' si proponga quale strumento  di  interpretazione
autentica; 
      b. introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad
un  biennio,  una  disciplina  eccentrica,   rispetto   alla   regola
dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle  graduatorie,  vigente
non solo nel periodo  anteriore,  ma  persino  in  quello  posteriore
all'esaurimento  del  biennio  in  questione.  Tale  ultimo   assetto
normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta  dal
legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente
la libera circolazione delle persone sul territorio  nazionale  (art.
120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma  impugnata  ha
veste derogatoria; 
      c. ha ritenuto irragionevole la ridetta disposizione sulla base
della considerazione che essa prevede che se il  docente  chiede,  in
occasione dell'aggiornamento  per  il  biennio  scolastico  2011/2013
l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella
in cui era inserito nel biennio  2007/2009,  vedra'  riconosciuto  il
punteggio e la conseguente posizione occupata  nella  graduatoria  di
provenienza. 
    Diversamente, se il docente chiede il suddetto  trasferimento  in
occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per  il
biennio 2009/2011 viene inserito nelle  graduatorie  delle  provincie
scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. 
    Ha  concluso  quindi  per  la  declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 4  ter,  della  legge  n.  167/2009
perche'  "La  disposizione  impugnata  deroga  a  tali  principi   e,
utilizzando  il  mero  dato  formale  della  maggiore  anzianita'  di
iscrizione nella singola graduatoria provinciale  per  attribuire  al
suo  interno  la  relativa  posizione,   introduce   una   disciplina
irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie  per
il biennio 2009/2011 - comporta il totale  sacrificio  del  principio
del merito posto a fondamento della  procedura  di  reclutamento  dei
docenti e con la conciata esigenza di  assicurare,  per  quanto  piu'
possibile, la migliore formazione scolastica". 
    4.2. La norma al momento ritenuta incostituzionale dai ricorrenti
completa il quadro dal legislatore dell'emergenza  delineato  con  il
decreto legge n. 134/2009 e si pone di segno completamente opposto  a
quanto fino al biennio 2007/2009 dettato dall'Amministrazione in tema
di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie permanenti, ora  ad
esaurimento. 
    La disposizione che testualmente  reca:  "A  decorrere  dall'anno
scolastico  2010/2011,  non  e'  consentita   la   permanenza   nelle
graduatorie ad esaurimento  dei  docenti  che  hanno  gia'  stipulato
contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di  posti  di
insegnamento o classi  di  concorso",  in  realta'  serve  a  fornire
copertura normativa a  quanto  dal  decreto  ministeriale  42  dell'8
aprile 2009 dettato come corollario del trasferimento in  coda  nelle
graduatorie di altre tre province. 
    Tale  decreto  ministeriale  all'art.  9  infatti  statuiva  che:
"L'accettazione di una proposta di assunzione a  tempo  indeterminato
in una provincia per un  posto  o  classe  di  concorso  comporta  la
cancellazione,  con   effetto   immediato,   dalle   graduatorie   ad
esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso  di  tutte  le
altre province, in cui il candidato e' iscritto, salvo che si  tratti
di candidato incluso in prima fascia in due diverse province; ...". 
    Non  puo'  condividersi  quanto  dall'Amministrazione  dichiarato
nell'istruttoria e che cioe' la norma di  cui  all'art.  1,  comma  4
quinquies, della legge n. 167/2009 coinvolga il personale docente che
una volta che abbia  ottenuto  un  contratto  a  tempo  indeterminato
aspiri poi a trasferirsi nella graduatoria  di  un'altra  materia  di
insegnamento della stessa provincia, laddove sia del tutto  residuale
l'ipotesi  del  cambio  di  provincia,  perche'  tale  differenza  di
posizione nella lettera della nonna sopra riportata non si evince  ed
anzi appare proprio contraddetta dalla lettura  combinata  delle  due
disposizioni del decreto ministeriale n. 42 del 2009 - quella di  cui
all'art. 1, comma 11 sull'inserimento "in coda nelle tre province"  e
quella di cui all'art. 9 sopra riportata - e non a  caso  gravato  da
numerosi ricorsi non appena  vi  sono  stati  i  primi  provvedimenti
applicativi. 
    In sostanza il ragionamento sotteso  al  decreto  ministeriale  e
contrastante con precedenti atti e disposizioni  normative  e'  stato
quello di far si' che i candidati all'inserimento o all'aggiornamento
della  loto  posizione  in  graduatoria  potessero   anche   indicare
ulteriori tre province, nelle cui graduatorie venivano  collocati  in
posizione  subordinata  al  personale  incluso  nella  terza  fascia,
mantenendo il punteggio ed i titoli  conseguiti  nella  provincia  di
appartenenza (art. 1, comma 11, del decreto ministeriale n. 42/2009);
una volta accettata una proposta di assunzione a tempo  indeterminato
in una provincia per un posto o  classe  di  concorso  l'accettazione
comportava la cancellazione, con effetto immediato, dalle  graduatone
ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le
altre province, in cui il candidato fosse iscritto,  almeno  che  non
appartenesse alla prima fascia. (art. 9, del decreto ministeriale  n.
42/2009). 
    La disposizione di cui all'art. 1, comma 4 quinquies  riguardera'
pure  l'ipotesi  di  quanti,  come  alcuni   dei   ricorrenti,   sono
interessati a permanere in graduatone della stessa provincia  ma  per
altri insegnamenti e gia' solo per questo il depennamento e'  lesivo,
ma riguarda anche e  soprattutto  quanti  scegliendo  una  delle  tre
province pur essendovi collocati in posizione subordinata,  grazie  a
quella norma vi rimangono per  cosi'  dire  intrappolati,  in  quanto
vengono cancellati dalle graduatorie delle altre province  prescelte,
con conseguente impossibilita' di rientrare nella sede di provenienza
non prima di un triennio, come sopra esposto. 
    4.3. Ma la norma, che come si ripete  serviva  a  dare  copertura
normativa alla  disposizione  sulla  cancellazione  dalle  graduatone
nelle quali docente  si  era  iscritto  o  aveva  aggiornato  proprio
punteggio oltre quella in cui aveva ricevuto un incarico di  docenza,
cozza pure con quanto dalla stessa amministrazione  effettuato  nelle
precedenti  circostanze  di  inserimento  o  di  aggiornamento  delle
graduatone permanenti, a partite dalla loro istituzione con la  legge
3 maggio 1999,  n.  124,  oltre  che  con  precedenti  del  Tribunali
Amministrativi Regionali. 
    Superata la  fase  del  primo  inserimento  nelle  neo  istituite
graduatorie permanenti  all'indomani  dell'entrata  in  vigore  della
legge n. 124/1999, col  decreto  direttoriale  12  febbraio  2002  si
stabiliva che: "Il personale docente ed educativo gia' inserito nelle
graduatorie  permanenti  di  due  province  a  seguito  della   prima
integrazione delle graduatorie permanenti,  mantiene  il  diritto  ad
essere inserito,  per  le  medesime  graduatorie,  nelle  graduatorie
permanenti di due province. 
    Qualora lo stesso personale abbia titolo all'iscrizione in  altra
graduatoria, deve  iscriversi,  necessariamente,  in  una  delle  due
province in cui e' gia' inserito, fatta  salva  la  possibilita',  in
caso di eventuale trasferimento di provincia richiesto ai  sensi  del
presente decreto, di iscriversi nella provincia  in  cui  avviene  il
trasferimento. Il personale gia' inserito in una sola provincia  puo'
essere inserito, complessivamente, per tutti i settori scolastici  in
cui ha titolo, nelle graduatorie permanenti un'unica provincia.". 
    Il decreto dirigenziale 17 aprile 2003 recante  "Integrazione  ed
aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale  docente  ed
educativo  della   scuola"   recava   la   possibilita'   oltre   che
dell'aggiornamento e dell'inserimento anche del trasferimento da  una
graduatoria  all'altra,  ma  l'unico  automatismo  applicato  era  la
cancellazione dalla graduatoria di provenienza e non da tutte  quelle
in cui il docente era inserito, non avendo ottenuto alcun incarico in
base ad esse: "I docenti ed il  personale  educativo,  gia'  inseriti
nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti  costituite  in
ogni provincia, possono: b) presentare domanda  di  trasferimento  da
una o da entrambe le province di precedente inserimento e conseguente
istanza di iscrizione  nella  corrispondente  fascia  di  graduatoria
permanente di altra provincia, entro il termine e  con  le  modalita'
indicati dal successivo art. 10, nonche'  chiedere,  contestualmente,
l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento  da  una
provincia comporta automaticamente  il  trasferimento  per  tutte  le
graduatorie in cui l'aspirante e' iscritto  e,  conseguentemente,  la
cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da  cui  chiede
di  essere  trasferito.  Nella  provincia  di  nuova  iscrizione,  il
candidato e' incluso, nella fascia di appartenenza, con il  punteggio
conseguito nella graduatoria da cui  si'  trasferisce,  eventualmente
aggiornato secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2". 
    E veniamo alle norme applicative del d.l. 7 aprile  2004,  n.  97
convertito  in  legge  4  giugno  2004,   n.   143   che   consentiva
l'integrazione dell'ultimo scaglione ovvero terza fascia  per  l'anno
scolastico 2004/2005, stabilendo la cadenza  di  aggiornamento  delle
graduatorie. Col  decreto  dirigenziale  21  aprile  2004  nuovamente
vengono dettate disposizioni per l'aggiornamento l'integrazione ed il
trasferimento nelle graduatorie permanenti e  l'art.  1  al  comma  4
detta una disposizione per la cancellazione" da tutte le  graduatorie
della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito". 
    La disposizione e' ripetuta in maniera identica all'art. 1, comma
5 che traghetta gli istituti dell'integrazione, dell'aggiornamento  e
del trasferimento dei docenti dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2006/2007,
prevedendo sempre che la richiesta di trasferimento da una  ad  altra
provincia comporti  automaticamente  il  trasferimento  in  tutte  le
graduatone in cui  l'aspirante  e'  iscritto  e  conseguentemente  la
cancellazione da quella da cui proviene. 
    E cioe' fino all'a.s. 2006/2007 se, ad esempio, il docente,  come
alcuni dei ricorrenti, e'  iscritto  per  A043,  A50  e  A51  in  una
provincia  e  si  trasferisce  in  un'altra   provincia   nelle   cui
graduatorie, in sede di aggiornamento,  ha  chiesto  pure  di  essere
inserito, viene cancellato dalle graduatorie di A043  di  A050  e  di
A051 della provincia da cui proviene e solo da quelle, comportando il
trasferimento l'immissione in tutte le graduatorie per cui il docente
aveva  l'abilitazione,  oltre  quella  per  cui  aveva   chiesto   il
trasferimento. 
    Per i trasferimenti la situazione non cambia  all'indomani  della
trasformazione  delle  graduatorie  permanenti  in   graduatorie   ad
esaurimento a cura dell'art. 1, comma 605, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 ed il primo  decreto  ministeriale  di  integrazione  ed
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento si ha con  il  decreto
ministeriale 16 marzo 2007. 
    Fermo  restando  che  tale  decreto  dirigenziale  recava   nelle
premesse la considerazione aggredita dal ricorso che ha poi  generato
la sentenza del TAR n. 10809 del 27 novembre 2008  e  che  cioe'  "ai
sensi dell'art. 1 comma 607, della citata legge  n.  296/06,  debbono
essere disposti, per  gli  anni  scolastici  2007/08  e  2008/09,  il
trasferimento, l'integrazione e l'aggiornamento  di  tutte  le  fasce
delle  graduatorie  permanenti,   trasformate   in   graduatorie   ad
esaurimento e che dall'a.s 2009/10 e' consentito solo l'aggiornamento
della propria posizione e il trasferimento  ad  altra  Provincia,  in
posizione subordinata a tutte le fasce", poi meglio  specificata  con
altre disposizioni ministeriali, per quel che  qui  interessa  ancora
una volta e' ripetuta la disposizione secondo cui: "La  richiesta  di
trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il
trasferimento di tutte le graduatone in cui l'aspirante  e'  iscritto
e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le  graduatorie  della
provincia da cui lo stesso proviene.". 
    Il  sistema  comincia  a  scricchiolare,  perche'  con  la   nota
direttoriale prot. n. 5485 del successivo 19 marzo al (punto 1.-)  la
Direzione generale per personale dispone che "con la  riapertura  dei
termini sara' consentito, per l'ultima  volta,  di  iscriversi  nelle
graduatorie permanenti, trasformate in  graduatorie  ad  esaurimento.
Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potra' solo aggiornare
il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia, ma
in "coda" a tutte le fasce". 
    Il prosieguo della vicenda e' a tutti noto. 
    Il TAR ha annullato le disposizioni  che  recavano  l'inserimento
e/o trasferimento in coda nelle province a scelta del docente con  la
citata sentenza del 2008, che non veniva  sospesa  dal  Consiglio  di
Stato. 
    Con  la  trasformazione  delle  graduatone   da   permanenti   ad
esaurimento l'intendimento del legislatore  era  quello  di  evitarne
l'integrazione e di ripristinare i concorsi a cattedra, procedendo in
un triennio a riassorbire i precari storici. 
    Nel frattempo con il decreto ministeriale  n.  42  dell'8  aprile
2009 viene effettuata  una  ulteriore  procedura  di  inserimento  ed
aggiornamento a valere per il biennio 2009/2010  e  2010/2011  e  che
stabilisce: 
      tutti i docenti possono indicare nella istanza  di  iscrizione/
permanenza/ conferma/ aggiornamento ulteriori  tre  province  in  cui
figurare in graduatoria; 
      per  il  biennio  2009/2011,  venendo  collocato  in  posizione
subordinata (in coda) a quello di terza fascia; 
      l'accettazione  di  una  proposta   di   assunzione   a   tempo
indeterminato in una provincia per un  posto  o  classe  di  concorso
comporta la cancellazione, con effetto immediato,  dalle  graduatorie
ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le
altre province, in cui il candidato e' iscritto, salvo che si  tratti
di candidato incluso in prima fascia in due diverse province. 
    Ovvero il docente che accetta l'incarico di insegnamento a  tempo
indeterminato  non  e'  cancellato  dalle  sole  graduatorie  da  cui
proviene ma anche da tutte quelle delle province verso cui ha chiesto
la  mobilita',  a  differenza  di  quanto   accadeva   nel   decennio
precedente. 
    Anche le disposizioni sull'inserimento in coda anziche' a pettine
dettate dal decreto ministeriale n. 42 del 2009 generano un  cospicuo
contenzioso  che  determina  l'accoglimento  di  altrettante  istanze
cautelali presentate  dagli  interessati,  come  sopra  accentrato  e
determina altresi' quello che viene definito il "commissariamento del
Ministero della Pubblica  Istruzione",  chiedendosi  da  parte  degli
stessi l'esecuzione delle ordinanze ai sensi dell'art.  3,  comma  7,
della  legge  21  luglio  2000,  n.  205  per  mezzo  di  un   organo
commissariale. 
    La restante vicenda e' nota e culmina con la predisposizione  del
d.l. 25 settembre 2009, n. 134 la cui stesura originaria appariva  di
contenuto completamente diverso da quello poi convertito in legge  24
novembre  2009,  n.   167   che   inserisce   sia   la   disposizione
dell'inserimento a pettine nelle graduatone di un'altra provincia, ma
soltanto a decorrere dalla successiva procedura di  integrazione  per
gli anni 2011/2013, sia la  disposizione  ora  censurata  della  "non
permanenza" nelle graduatone ad esaurimento  dei  docenti  che  hanno
gia'  stipulato  contratto  a  tempo  indeterminato   per   qualsiasi
tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 
    5. Cosi' ritenuta la non manifesta infondatezza  delle  questione
di legittimita' costituzionale proposta  dai  ricorrenti,  si  rileva
dunque che il comma 4 quinquies oltre che introdurre  una  disciplina
illogica ed incongrua con il quadro normativo e giurisprudenziale fin
qui tratteggiato appare anche del tutto irragionevole. 
    In realta' la genesi della norma,  per  come  sopra  ricostruita,
avvalora la tesi dei  ricorrenti  in  ordine  allo  svilimento  delle
abilitazioni conseguite dagli interessati anche  in  piu'  materie  o
valide per piu' materie e in ordine all'appiattimento  di  situazioni
tutt'altro che identiche, nel tentativo da parte del  legislatore  di
dettare una disciplina uniforme che  integri  in  un  unico  contesto
dispositivo le operazioni di inserimento, aggiornamento  e  mobilita'
dei docenti nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento. 
    Cio' induce a ritenere il contrasto della norma in questione  con
la Costituzione sotto svariati profili e precisamente con le norme di
seguito indicate: 
      con l'art. 3, comma 1,  perche'  affida  alla  circostanza  del
tutto  estranea  della  stipulazione  di   un   contratto   a   tempo
indeterminato  la  disciplina  della  permanenza  dei  docenti  nella
graduatoria ad esaurimento, introducendo a detti fini una distinzione
tra coloro che il contratto non lo hanno e coloro che il contratto lo
hanno avuto cui l'ordinamento costituzionale  non  attribuisce  alcun
rilievo ai fini della ridetta permanenza nelle  graduatorie  o  dello
spostamento tra l'una e l'altra. E sotto tale profilo la  censura  si
collega con l'altra per cui la disposizione contrasta; 
      con l'art.  51  stante  il  quale  tutti  i  cittadini  possono
accedete agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza e  secondo
i requisiti stabiliti dalla legge. 
    A  tal  riguardo  preme  osservare,  come   pure   effettuano   i
ricorrenti, che il requisito previsto dalla legge  per  l'inserimento
nelle  graduatorie  ad  esaurimento  e'  l'abilitazione  che  e'   il
risultato di un percorso di studi,  sul  quale  si  e'  impegnato  il
legislatore della riforma della scuola primaria, secondaria di  primo
e di' secondo grado ed universitaria allo scopo di  rendere  il  piu'
uniformi possibili i titoli  di  studio  conseguiti  nell'ordinamento
italiano a quelli conseguibili nelle  altre  nazioni  europee  ed  al
contempo allo scopo  di  garantire  una  maggiore  spendibilita'  nel
mercato del lavoro nelle professioni cd.  regolamentate,  alle  quali
appartiene quella di  docente  di  scuola  dell'infanzia,  di  scuola
primaria e di istituti di istruzione secondaria di  primo  e  secondo
grado, nonche'  di  docente  tecnico  -  pratico  negli  istituti  di
istruzione secondaria, in applicazione  del  decreto  legislativo.  6
novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva  2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle  qualifiche  professionali,  nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua  determinate  direttive  sulla
libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria
e Romania". 
    L'abilitazione, conseguita al termine del percorso di studi e  di
formazione e' dunque l'unico strumento attraverso il quale il docente
puo' esercitate la professione,  che  rabbia  conseguita  secondo  le
regole previgenti alla  introduzione  nell'ordinamento  universitario
delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (cioe'
ante 2000 - 2002 anni in cui le SSIS hanno  iniziato  a  funzionare),
oppure che rabbia conseguita tramite i detti corsi biennali. 
    E con l'abilitazione il docente era inserito nella graduatoria ad
esaurimento anche se aveva in corso il  conseguimento  del  titolo  e
cio' almeno fin o all'anno 2011. 
    Nel 2012 infatti con il d.l. 29 dicembre 2011, n. 216  convertito
in legge 24 febbraio 2012, n. 14,  all'art.  14,  commi  2  ter  e  2
quater, nel ribadire la chiusura a nuovi inserimenti nelle prime  tre
fasce delle graduatorie ad esaurimento e' stata istituita una  fascia
aggiuntiva,  nella  quale,  a  decorrere  dall'a.s.  2012/2013,  sono
inseriti coloro che hanno nelle more maturato il titolo abilitante. 
    In questo complesso quadro normativo continuamente in  evoluzione
hanno pesantemente inciso oltre che i costi di gestione  del  sistema
che nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 annoverava  150.000  precari
storici, ma che avrebbero  raggiunto  la  quota  di  230.000  docenti
all'inizio del 2010 e sulle cui prospettive  di  assunzione  si  sono
abbattuti i tagli lineari di cui alla legge finanziaria  24  dicembre
2007, n. 244; ma e'  destinata  anche  ad  incidere  l'assenza  della
riforma delle classi di concorso, che stando all'art. 64, del d.l. 25
giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 avrebbe dovuto essere uno dei  primi  step,  se  non  il
primo (non a caso nell'art. 64, comma 4 e' indicato con la lettera a)
per realizzare la razionalizzazione del sistema scolastico da  quella
norma voluta. 
    Ed  invece  il  relativo  regolamento  predisposto  con   decreto
ministeriale come previsto dalla legge n. 133/2008  e'  rimasto  allo
stadio di bozza datata 2012, mentre con disposizioni dirigenziali  di
dubbia conformita' alle  vigenti  norme  di  legge  ed  in  malintesa
attuazione dei principi di delegificazione intere classi  di  materie
sono state accorpate ed altre sono state classificate come  atipiche,
senza disporre di una norma transitoria che traghetti il. sistema dal
decreto ministeriale  30  gennaio  1998,  n.  39  recante  il  "Testo
coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle  classi
di concorso" alle nuove classi di  concorso  ed  al  relativo  ed  al
connesso regime abilitativo. 
    Nelle  more  di  questo  articolato  disegno  che  avrebbe   come
obiettivo quello di razionalizzate il sistema ed aiutare i docenti in
esubero a trovare una  utilizzazione,  chiudere  la  possibilita'  di
spostarsi di graduatoria nell'ambito delle materie in cui il  docente
ha conseguito l'abilitazione pare precostituire  un  dannoso  effetto
anticipatorio di  provvedimenti  ancora  da  adottare  senza  che  le
competenze conseguite e che sono le uniche che consentono  l'ingresso
nelle graduatone  ad  esaurimento  oltre  l'esperienza  professionale
acquisita trovino una adeguata salvaguardia, affidando  la  mobilita'
dei docenti, non  piu'  al  loro  inserimento  nella  graduatoria  in
relazione alle lassi di materie per cui hanno le abilitazioni,  ma  a
criteri del tutto aleatori non rispondenti ai requisiti per, i  quale
il docente  sia  nella  stessa  inserito  in  aperta  elusione  degli
articoli 3, comma 1 e 51 della Costituzione. 
    Ma  la  norma  contrasta  pure  con  l'art.  4,  comma  2   della
Costituzione il quale individua nel lavoro un  diritto  dovere;  esso
sarebbe cioe' il fine cui lo Stato deve tendere ed un  dovere  morale
cui ciascun individuo, cittadino  o  meno,  dovrebbe  adempiere,  nel
rispetto della liberta' della persona. Sotto questo profilo e' si' lo
strumento attraverso il quale l'individuo si realizza, ma serve anche
e soprattutto a concorrere al progresso materiale o spirituale  della
societa'. 
    Dai primordi la stessa Corte ha interpretato l'art. 4  nel  senso
che da esso "si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni
cittadino, e' da considerare quale fondamentale diritto  di  liberta'
della persona umana, che si estrinseca nella scelta  e  nel  modo  di
esercizio dell'attivita' lavorativa. A  questa  situazione  giuridica
del cittadino - l'unica che trovi nella norma costituzionale in esame
il suo inderogabile fondamento - fa riscontro, per quanto riguarda lo
Stato, da una parte il divieto di  creare  o  di  lasciar  sussistere
nell'ordinamento norme che  pongano  o  consentano  di  porre  limiti
discriminatoti  a   tale   liberta'   ovvero   che   direttamente   o
indirettamente la rinneghino, dall'altra  -  il  cui  adempimento  e'
ritenuto dalla Costituzione  essenziale  all'effettiva  realizzazione
del descritto  diritto  -  di  indinizzare  l'attivita'  di  tutti  i
pubblici  potei,  e  dello  stesso  legislatore,  alla  creazione  di
condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano  l'impiego
di tutti i cittadini idonei al lavoro." (sentenza C. Cost.  9  giugno
1065, n. 45 e le altre ivi citate: sentenze n. 3 del 1957, n. 30  del
1958, n. 2 del 1960, n. 105 del 1963, ordinanza n. 3 del 1961). 
    Ma come e' stato in piu' occasioni affermato  anche  da  studiosi
dell'argomento il secondo comma dell'att. 4  (dovere  al  lavoro)  in
tanto esiste in quanto e' da  ritenersi  strettamente  collegato  col
primo (diritto al lavoro), laddove nel caso in esame questa simmetria
tra le norme risulta spezzata  nell'affrettata  disposizione  di  una
norma  quella  del  comma  4  quinquies  che  come   quella   trovata
costituzionalmente illegittima e recata dal comma 4 ter appare frutto
piu' di scelte politiche contrastanti col principio meritocratico  di
inclusione nelle graduatorie, che non piuttosto rivolte  a  eliminare
discriminazioni o a promuovere il  lavoro  di  docente  su  tutto  il
territorio nazionale. 
    La cancellazione indiscriminata da tutte le graduatorie  sia  per
materia sia per  provincia  nelle  quali  il  docente  sia  inserito,
ancorche' il frutto di accorpamenti di materie,  illegittimi  perche'
sprovvisti di' una norma regolamentare ad hoc come sopra accennato ed
effettuato qualora il docente abbia raggiunto un  contratto  a  tempo
indeterminato, impedisce infatti la realizzazione del  dovere  civico
di  contribuire  al  progresso  della  nazione,  in  relazione   alle
conoscenze maturate a seguito del percorso di studi e  all'esperienza
professionale dal docente maturata, oltre a conculcare il valore  dei
titoli professionali legittimamente conseguiti. 
    Ovvero: se una abilitazione vale per  tre  classi  di  materia  e
comporta   l'inserimento   in   tre   differenti   graduatorie,    la
cancellazione dalle due residue graduatorie una volta che il  docente
abbia raggiunto il "posto di lavoro", impedisce che un  soggetto  dia
il miglior contributo della sua professionalita'  alla  nazione,  sol
perche' magari ha dovuto accontentarsi del primo  contratto  a  tempo
indeterminato che gli veniva offerto. 
    E che il Governo  non  abbia  avuto  ben  chiaro  il  peso  della
disposizione sul vigente e non ancora modificato regime delle  classi
di concorso e delle relative abilitazioni conseguibili e'  dimostrato
pure dalla relazione istruttoria dell'Amministrazione dell'istruzione
laddove si sostiene che "l'abilitazione posseduta dai  ricorrenti  di
ruolo che sono' stati cancellati non viene vanificata in alcun  modo,
essendo sempre possibile ricorrere alla mobilita' professionale". 
    E' vero che stando alle disposizioni di cui al CCNI  16  febbraio
2010, art. 3  e'  consentita  la  mobilita'  professionale  cioe'  il
passaggio, ad esempio, dal ruolo della scuola secondaria di I grado a
quelli della scuola secondaria di II grado, purche' in  possesso  del
titolo di studio prescritto e della  specifica  abilitazione  per  le
classi di concorso per le quali e' prevista,  ma  trattandosi  di  un
passaggio di molo e' necessario avere  completato  l'anno  di  prova.
Occorre  pure  specificare  che  tale  mobilita'  e'   rivolta,   con
priorita', a' personale  appartenente  a  classi  di  concorso,  aree
disciplinari, ruoli, aree e profili professionali  in  situazione  di
esubero, (C.C.N.L. 29  novembre  2007,  art.  10,  comma  5)  con  la
conseguenza che il docente il quale ha ottenuto il  posto  di  lavoro
per una  determinata  materia  cui  ha  l'abilitazione  e  nella  cui
graduatoria sia inserito in una determinata provincia e  che  intenda
recarsi in un'altra provincia, indicata al momento dell'aggiornamento
della propria posizione, magari piu' vicina alla propria famiglia, e'
invece costretto a rimanere in quella provincia  fino  a  quando  non
trovino sistemazione i precari in esubero, in totale non  cale  della
collocazione in graduatoria in base a criteri meritocratici. 
    Ma ne risulta vulnerato anche l'art. 35, in quanto nel momento in
cui il docente non  puo'  utilizzare  l'abilitazione  conseguita  per
trasferire le conoscenze con essa acquisite ne risultano  mortificate
o comunque inutili, date le iniziative volte a favorire la formazione
e l'elevazione professionale dei docenti cui nell'ultimo decennio  si
e' dedicato il legislatore in tema di  accesso  alle  professioni  di
docente nelle scuole di ogni ordine e grado. 
    4.3. Per quanto sopra osservato non puo' che concludersi  che  il
comma 4 quinquies vulnera palesemente il principio di  ragionevolezza
espresso dall'art. 3 Costituzione e  nella  misura  in  cui  completa
disegno sotteso all'art. 4 ter e trovato incostituzionale dalla Corte
con la sentenza n. 41 del 7 febbraio 2011 partecipa degli stessi vizi
in esso rinvenuti dal TAR con l'ordinanza n. 230 del 5 febbraio 2010. 
    5. Alla stregua di tutte  le  considerazioni  che  precedono,  il
Collegio, riuniti i ricorsi n. 4716/2010 e n. 4717/2010 al  fine  che
segue, solleva questione di' legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 4 quinquies del 25 settembre 2009, n. 134 convertito  nella  l.
24 novembre 2009, n. 167 per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 4
comma. 2, 35, 51 e 97 della Costituzione. 
    Si dispone, pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
sensi dell'art. 23,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  per  la
pronuncia sulla legittimita' costituzionale della predetta norma. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Bis) dichiara rilevante e non manifestamente infondata  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  4  quinquies  del
d.l. 25 settembre 2009, n. 134 convertito nella l. 24 novembre  2009,
n. 167 per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 4 comma 2, 35, 51 e
97 della Costituzione, previa riunione a  tal  fine  dei  ricorsi  n.
4716/2010 e n. 4717/2010; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione dei presenti giudizi; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  18
ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati: 
      Evasio Speranza, Presidente; 
      Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore; 
      Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere. 
 
                       Il presidente: Speranza 
 
 
                                             L'estensore: Biancofiore