N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 ottobre 2014 (della Regione Siciliana). Camere di commercio - Misura del "diritto annuale camerale" dovuto dalle imprese alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Riduzione ope legis dell'importo determinato per l'anno 2014, del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata applicabilita' della riduzione anche alle Camere di commercio aventi sede in Sicilia, operanti nell'ambito di materie statutariamente riservate alla potesta' legislativa esclusiva regionale (industria e commercio, regime degli enti locali, ordinamento degli enti regionali, disciplina dello stato giuridico ed economico del relativo personale) - Irragionevolezza sotto piu' profili - Indiscriminato taglio lineare di disponibilita' finanziarie, non compensato da coeva riduzione di funzioni o da misure di favore per gli enti camerali - Carenza della necessaria attestazione di copertura finanziaria - Violazione dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione e di garanzia delle autonomie funzionali locali - Invasione della competenza legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale - Incidenza sulla possibilita' delle Camere di commercio siciliane di sostenere il pagamento degli emolumenti dovuti al proprio personale in servizio e in quiescenza - Compressione dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana. - Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 28. - Statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), artt. 14, lett. d), o), p), q), e 36; Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 119; d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, art. 3.(GU n.51 del 10-12-2014 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona dei Presidente pro tempore, On.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Paolo Chiapparrone, Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso dalla Giunta regionale come da documentazione allegata. Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per violazione dell'art. 36 dello Statuto regionale, dell'art. 14, lettere d), o), p) e q) dello Statuto, degli articoli 3, 81, 97 e 119 Cost. Fatto Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 2014, n. 190, S.O. e' stato pubblicato il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l'art. 28, rubricato "Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria", dispone che: "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la societa' per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". In mancanza di una clausola che precisi che le superiori disposizioni si applicano compatibilmente con le norme del nostro statuto l'art. 28 si impone all'osservanza degli enti camerali siti in Sicilia al pari che nel resto d'Italia. Detti enti tuttavia operano nell'ambito delle materie di competenza esclusiva della regione siciliana, art. 14 lettera d, o, p, q, dello Statuto, e su essi la Regione svolge funzioni di vigilanza anche finanziaria. Inoltre trattandosi di enti pubblici locali, dotati di autonomia funzionale, la Regione e' legittimata a denunciare la disposizione in epigrafe oltre che per la lesione delle proprie competenze statutarie anche per il pregiudizio che arreca alle attribuzioni di tali enti. Ed invero "le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale" (sent. 298/09) considerato che «la stretta connessione, in particolare [..] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali» (sentenze n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004). Da cio' il presente ricorso per i seguenti motivi di Diritto Violazione delle competenze statutarie di cui agli artt. 36 e 14 lett. d), o), p) e q) dello Statuto anche in correlazione alla violazione da parte dello stesso art. 28 degli artt. 3, 81, 97 e 119 Cost. La Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva in materia di industria e commercio, materia estesa all'organizzazione e funzionamento degli organismi di autogoverno degli imprenditori commerciali ed industriali quali sono le Camere di commercio. Tant'e' che l'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182 attribuisce alla Regione le funzioni di tutela e vigilanza sulle Camere di commercio, amministrazioni pubbliche che non perseguono finalita' lucrative e che l'art. 1, della legge n. 580/93 configura come "Enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone le sviluppo nell'ambito delle autonomie locali. Tali enti (cfr. Corte costituzionale, sent. 8 novembre 2002 n. 477) costituiscono enti pubblici locali dotati di autonomia funzionale che rientrano nel sistema dei poteri locali". Come tali ricadono nell'ambito della potesta' legislativa regionale non solo in materia di industria e commercio ma anche di regime degli enti locali, (art. 14, lett. o) e di ordinamento degli enti regionali (art. 14, lettera p), anche agli effetti della disciplina dello stato giuridico ed economico del relativo personale (art. 14, lettera q). Per la natura di enti locali non pare dubbio che anche le Camere di commercio siano enti soggetti agli obblighi di equilibrio ed autonomia finanziaria dei propri bilanci ai sensi dell'art. 119 Cost. Ora l'intervenuta riduzione ope legis dei contributo annuale si appalesa irragionevole (art. 3, Cost.) in quanto adottata a prescindere dal fabbisogno correlato ai servizi da espletare e in assenza sia di eventuale coeva riduzione delle competenze e delle funzioni di detti enti che di misure compensative a loro favore. Peraltro non si comprende la logica che ha portato il legislatore statale a non tener conto della peculiarita' della Regione per una misura anticipatoria del successivo riordino, per il quale non potra' sicuramente prescindersi dal raccordo con la particolare competenza regionale. Inoltre, la norma impugnata decurta gravemente le disponibilita' finanziarie di detti enti in quanto opera in maniera indiscriminata un taglio lineare dei contributi su tutto il territorio nazionale, senza tener conto delle realta' economiche dei diversi territori e del numero delle aziende iscritte presso ogni ente. Singolare, e a sua volta irragionevole, l'espressa previsione di cui al terzo comma dell'articolo che oggi si impugna circa la neutralita' dell'intervento nei confronti della finanza pubblica stante che alla riduzione del gettito del contributo annuale dovranno far fronte le stesse Camere e, quindi, alla fine, la stessa finanza pubblica. Ne consegue pertanto che l'art. 28 in parola per la carenza della necessaria attestazione della copertura finanziaria contrasta altresi' con l'art. 81 della Costituzione e ancora viola i principi di corretto andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost., e di garanzia delle autonomie funzionali locali sanciti dall'art. 119 Cost., in relazione, tra l'altro, alla competenza esclusiva in materia ex art. 14, lettera o), Statuto regionale). Ma il taglio disposto dalla norma impugnata si risolve anche nell'invasione della competenza regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale, categoria nella quale vanno compresi anche i dipendenti degli enti pubblici regionali o soggetti a controllo e vigilanza della Regione (art. 14, lettera q) dello Statuto). Infatti, l'art. 19 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, rubricato "Personale delle camere", prevede che: "Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle camere sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia per il personale della Regione, in attesa dell'applicazione a tale personale delle disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale camerale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione, con particolare riguardo a quelle di cui allo art. 10, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Il personale camerale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dovra' essere iscritto, ai fini della corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza, all'INPDAP. A tal fine ciascuna camera dovra' provvedere all'adozione dei consequenziali provvedimenti amministrativi". Per tale disposizione le camere di commercio aventi sede nel territorio della Regione siciliana provvedono a pagare direttamente sia gli emolumenti previsti per il personale attualmente in servizio sia quelli relativi al personale in quiescenza e cio' in applicazione della previgente disciplina che tale materia regolava; anche sotto tale profilo risulta evidente come la riduzione del contributo annuale disposta con la norma impugnata incida negativamente ed immediatamente sulla tenuta economico-finanziaria delle camere di commercio siciliane, e sulla loro possibilita' far fronte alle retribuzioni del personale in servizio ed agli emolumenti dovuti al personale in quiescenza. La criticita' della situazione cui vanno incontro le Camere di Commercio siciliane per effetto della riduzione che va quantificata in circa 23 milioni di euro e' stata per tempo segnalata dal Presidente di Unioncamere (cfr. Audizione presso la Camera dei deputati dell'8 luglio scorso A.C. 2486). Il maggiore onere addossato al sistema camerale oltre a compromettere il funzionamento degli enti, violando come detto l'art. 97 Cost., comporta sicure refluenze in tema di finanza pubblica regionale in violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dall'artt. 36, trovandosi la Regione costretta a turare con proprie risorse le falle dei bilanci camerali.
P. Q. M. Per quanto sopra si confida che codesta Corte costituzionale, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata; Si acclude documentazione relativa all'autorizzazione della Giunta regionale alla proposizione del ricorso. Palermo, 13 ottobre 2014 Avv. Paolo Chiapparrone Avv. Beatrice Fiandaca Avv. Marina Valli