Inserimento dell'articolo 34-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 34) nella legge provinciale sulla ricettivita' turistica.(GU n.40 del 4-10-2014)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24I/II del 17 giugno 2014) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 34-bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica) 1. Dopo l'art. 34 della legge provinciale sulla ricettivita' turistica e' inserito il seguente: «Art. 34-bis (Interpretazione autentica dell'art. 34). - 1. Per disponibilita' delle unita' abitative ai sensi dell'art. 34, comma 1, si intende la possibilita' di disporre delle stesse per esercitarvi l'attivita' di case e appartamenti per vacanze; il contratto di mandato non e' un titolo idoneo per l'acquisizione della predetta disponibilita'." La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento,16 giugno 2014 ROSSI