REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2014, n. 5 

  Inserimento   dell'articolo   34-bis   (Interpretazione   autentica
dell'articolo  34)  nella  legge   provinciale   sulla   ricettivita'
turistica. 
(GU n.40 del 4-10-2014)

 
         (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige n. 24I/II del 17 giugno 2014) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'art. 34-bis nella legge provinciale 15 maggio  2002,
                                n. 7 
          (legge provinciale sulla ricettivita' turistica) 
 
  1. Dopo  l'art.  34  della  legge  provinciale  sulla  ricettivita'
turistica e' inserito il seguente: 
  «Art. 34-bis (Interpretazione autentica dell'art.  34).  -  1.  Per
disponibilita' delle unita' abitative ai sensi dell'art. 34, comma 1,
si intende la possibilita' di disporre delle stesse  per  esercitarvi
l'attivita' di case e  appartamenti  per  vacanze;  il  contratto  di
mandato non e' un titolo idoneo  per  l'acquisizione  della  predetta
disponibilita'." 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
    Trento,16 giugno 2014 
 
                                ROSSI