Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 recante: «Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014 - Parte Prima).(GU n.49 del 13-12-2014)
Ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), si segnala il seguente errore materiale all'articolo 38 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013). ------ Allegato Il testo dell'articolo 38 della l.r. 46/2014 come pubblicata, che e' il seguente Art. 38 - Inserimento dell'articolo 70-quater nella l.r. 77/2013 1. Dopo l'articolo 70-ter della l.r. 77/2013 e' inserito il seguente: «Art. 70-quater - Rinuncia alla restituzione del contributo AR.EA S.p.A. 1. Nel caso in cui gli enti locali azionisti della societa' Azienda Recupero Energia Ambiente (AR.EA) S.p.A. dismettano le quote azionarie in loro possesso totalmente ovvero in parte in modo tale da scendere al di sotto del 51 per cento del capitale azionario, non e' dovuta la restituzione del contributo regionale disposto dalla legge regionale 10 giugno 1994, n. 43 (Contributo straordinario alla Societa' AREA di Marina di Carrara per l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci) e corrisposto ai sensi della delibera del Consiglio regionale 5 ottobre 1993, n. 386 (Fondo finanziamento progetti immediatamente eseguibili ex ll.rr. 32/91 e 30/92. Ulteriori specificazioni sull'istruttoria tecnica relativa al progetto del Comune di Carrara che e' denominata "Risistemazione area retro portuale"). ». Deve leggersi come: Art. 38 - Inserimento dell'articolo 70-quater nella l.r. 77/2013 1. Dopo l'articolo 70-ter della l.r. 77/2013 e' inserito il seguente: «Art. 70-quater - Rinuncia alla restituzione del contributo AR.EA S.p.A. 1. Nel caso in cui gli enti locali azionisti della societa' AR.EA S.p.A. dismettano le quote azionarie in loro possesso totalmente ovvero in parte in modo tale da scendere al di sotto del 51 per cento del capitale azionario, non e' dovuta la restituzione del contributo regionale disposto dalla legge regionale 10 giugno 1994, n. 43 (Contributo straordinario alla Societa' AREA di Marina di Carrara per l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci) e corrisposto ai sensi della delibera del Consiglio regionale 5 ottobre 1993, n. 386 (Fondo finanziamento progetti immediatamente eseguibili ex ll.rr. 32/91 e 30/92. Ulteriori specificazioni sull'istruttoria tecnica relativa al progetto del Comune di Carrara che e' denominata "Risistemazione area retro portuale").».