DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1987 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Urbino.
(1522Q008) 
(GU n.234 del 7-10-1987)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino,  approvato
con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230,  e  modificato  con  regio
decreto 31 ottobre 1929, n. 275, e successive modificazioni; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162; 
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico  31  agosto  1933,  n.  1592,  per
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Urbino e convalidati dal Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
col Ministro del tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Urbino,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
                           Articolo unico 
 
  Il capo VI con il titolo: «Del  personale  di  amministrazione,  di
biblioteca, di ragioneria e del personale tecnico e ausiliario» e gli
articoli da 125 a 142  compresi  sono  soppressi  e  sostituiti  come
segue: 
 
                              «Capo VI 
                  DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE 
                 DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO 
 
  Art. 125. - L'Universita', per l'espletamento dei vari  servizi,  e
suddivisa nei seguenti settori: direzione amministrativa,  segreteria
studenti, ragioneria,  economato,  affari  generali  -  protocollo  -
archivio, ufficio del personale, biblioteca, ufficio tecnico,  centro
elaborazione dati. 
 
  L'organizzazione degli  uffici  previsti  nel  precedente  comma  e
l'assegnazione degli impiegati agli uffici sono disposte con  decreto
del rettore. 
 
  Art. 126. - Per l'espletamento dei vari  servizi  l'Universita'  si
avvale di personale appartenente alle aree funzionali ed  ai  profili
professionali che seguono, ai sensi della legge 11  luglio  1980,  n.
312: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Al personale suddetto competono le mansioni previste  dall'art.  80
della legge 11 luglio 1980, n. 312,  e  definite  nelle  declaratorie
delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale
non docente dell'Universita' di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, allegato B. 
  Le funzioni di direttore amministrativo sono esercitate  dal  primo
dirigente che consegue tale qualifica con  le  modalita'  di  cui  al
secondo comma del successivo art. 133. 
  Le funzioni di economo sono affidate con decreto  del  rettore,  su
conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, ad uno degli
impiegati appartenenti all'VIII qualifica, con profilo  professionale
di funzionario contabile. 
  Le funzioni di economo non sono  compatibili  con  le  funzioni  di
ragioneria. 
  L'impiegato cui sono affidate le funzioni di economo e'  sottoposto
alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli  agenti
che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello
Stato, in quanto le  disposizioni  medesime  siano  applicabili  alle
amministrazioni universitarie. 
  L'economo deve prestare una cauzione,  la  determinazione  del  cui
importo e' demandato al consiglio  di  amministrazione,  qualora  sia
incaricato del servizio di cassa. 
  Art. 127. - I ruoli organici del personale dell'Universita', di cui
al presente capo, sono stabiliti dalla tabella C annessa al  presente
statuto. 
  Art. 128. - Per l'assunzione  in  ruolo,  lo  stato  giuridico,  la
progressione in carriera e il trattamento economico del personale  di
cui al precedente articolo si osservano le norme del presente statuto
nonche', in quanto applicabili, le norme vigenti in  materia  per  il
personale  delle  Universita'  statali   di   qualifica   e   profilo
professionale corrispondenti. 
  Al trattamento di previdenza e di assistenza del predetto personale
sara' provveduto nei modi indicati  negli  articoli  115  e  116  del
vigente statuto dell'Universita'. 
  Art. 129. - Per i titoli di studio richiesti  per  l'ammissione  ai
concorsi pubblici e riservati di  accesso  ai  profili  professionali
delle qualifiche funzionali di cui all'art. 126, le prove  di  esame,
la  composizione  delle  commissioni  giudicatrici  e  le   modalita'
relative allo  svolgimento  dei  concorsi  stessi,  si  applicano  le
disposizioni contenute nel  regolamento  approvato  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983. 
  Art. 130. - La commissione giudicatrice,  espletate  le  prove  del
concorso, formula la graduatoria  di  merito  con  l'indicazione  del
punteggio conseguito da ciascun candidato. 
  Il rettore, a seguito di  approvazione  degli  atti  da  parte  del
consiglio  di  amministrazione,  con  proprio  decreto   approva   la
graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. 
  L'amministrazione ha facolta' di conferire, oltre ai posti messi  a
concorso,  anche  quelli  che  risultino  disponibili  alla  data  di
approvazione della graduatoria. Detti  posti,  da  conferire  secondo
l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di  quelli
messi a concorso per le qualifiche VII e superiori, ed il quinto  per
le altre qualifiche. 
  Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per
rinuncia, decadenza o dimissione dei vincitori, l'amministrazione  ha
facolta' di  procedere,  nel  termine  di  due  anni  dalla  data  di
approvazione  della  graduatoria,  ad  altrettante   nomine   secondo
l'ordine della graduatoria stessa. 
  Art. 131. - Per quanto concerne la nomina ed il  periodo  di  prova
dei vincitori del concorso vigono, in quanto  applicabili,  le  norme
vigenti per il corrispondente personale dello Stato. 
  Art. 132. - Per quanto concerne i doveri, le  responsabilita'  e  i
diritti  dell'impiegato  vigono,  in  quanto  applicabili,  le  norme
previste dallo statuto degli impiegati civili dello Stato e  comunque
per il corrispondente personale delle universita' statali. 
  Art. 133. - Per le declaratorie  delle  qualifiche  funzionali  del
personale di cui all'art. 126, i correlativi  profili  professionali,
le riserve per i posti dei candidati ai concorsi gia' in  servizio  e
provenienti da qualifiche di livello immediatamente inferiore, si  fa
riferimento alla normativa in vigore per  il  personale  non  docente
delle universita' statali ed in particolare all'art. 84  della  legge
11 luglio 1980, n. 312 e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 24 settembre 1981. 
  La qualifica di primo dirigente e' conferita con  le  modalita'  di
cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748. Il secondo livello nell'ambito della funzione di  primo
dirigente si consegue dopo  due  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica». 
  Il capo IX con  il  titolo  «Norme  finali  e  transitorie»  e  gli
articoli da 160 a 163  compresi  sono  soppressi  e  sostituiti  come
segue: 
 
                              «Capo IX 
                     NORME FINALI E TRANSITORIE 
 
  Art. 160. - Per tutto quanto  non  e'  espressamente  previsto  nel
presente statuto si rinvia, in  quanto  applicabili,  alle  norme  in
vigore per  le  universita'  e  gli  istituti  superiori  statali  in
applicazione del testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, del  regolamento
generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n.
674; del regolamento generale  degli  studenti  approvato  con  regio
decreto 4 giugno 1938, n. 1269; delle  disposizioni  sull'ordinamento
didattico approvato con regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652  e
successive  modificazioni;  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e
successive modificazioni; del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 e della  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  e
successive modificazioni. 
  Per  quanto  attiene  alle  qualifiche  dirigenziali  nonche'  alle
qualifiche  superiori   all'ottava,   che   eventualmente   venissero
istituite  nel  compatto  universitario,  alla   determinazione   dei
relativi posti di funzione  e  alle  modalita'  di  conferimento,  si
applicano le norme  vigenti  al  medesimo  titolo  nelle  universita'
statali. 
  Art. 161. Presso l'Universita' degli studi di Urbino e'  costituita
apposita commissione per il personale con la medesima composizione  e
con le stesse competenze indicate nell'art. 5 della legge 25  ottobre
1977, n. 808». 
  Il titolo «Tabelle organiche del personale di  amministrazione,  di
biblioteca, tecnico e ausiliario» e le tabelle: C, D, E, E-bis, F, G,
H, I e L, sono soppressi e sostituiti come segue: 
 
«TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE,  DI  BIBLIOTECA,
TECNICO E AUSILIARIO. 
 
                              Tabella C 
 
        Ruolo organico del personale della carriera direttiva 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Dato a Roma, addi' 9 marzo 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                         Falcucci, Ministro della pubblica istruzione 
 
  Goria, Ministro del tesoro 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1987 
  Registro n.52 Istruzione, foglio n. 99