DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1987
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino. (1522Q008)(GU n.234 del 7-10-1987)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 275, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il capo VI con il titolo: «Del personale di amministrazione, di biblioteca, di ragioneria e del personale tecnico e ausiliario» e gli articoli da 125 a 142 compresi sono soppressi e sostituiti come segue: «Capo VI DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO Art. 125. - L'Universita', per l'espletamento dei vari servizi, e suddivisa nei seguenti settori: direzione amministrativa, segreteria studenti, ragioneria, economato, affari generali - protocollo - archivio, ufficio del personale, biblioteca, ufficio tecnico, centro elaborazione dati. L'organizzazione degli uffici previsti nel precedente comma e l'assegnazione degli impiegati agli uffici sono disposte con decreto del rettore. Art. 126. - Per l'espletamento dei vari servizi l'Universita' si avvale di personale appartenente alle aree funzionali ed ai profili professionali che seguono, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312: Parte di provvedimento in formato grafico Al personale suddetto competono le mansioni previste dall'art. 80 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e definite nelle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente dell'Universita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, allegato B. Le funzioni di direttore amministrativo sono esercitate dal primo dirigente che consegue tale qualifica con le modalita' di cui al secondo comma del successivo art. 133. Le funzioni di economo sono affidate con decreto del rettore, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati appartenenti all'VIII qualifica, con profilo professionale di funzionario contabile. Le funzioni di economo non sono compatibili con le funzioni di ragioneria. L'impiegato cui sono affidate le funzioni di economo e' sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle amministrazioni universitarie. L'economo deve prestare una cauzione, la determinazione del cui importo e' demandato al consiglio di amministrazione, qualora sia incaricato del servizio di cassa. Art. 127. - I ruoli organici del personale dell'Universita', di cui al presente capo, sono stabiliti dalla tabella C annessa al presente statuto. Art. 128. - Per l'assunzione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione in carriera e il trattamento economico del personale di cui al precedente articolo si osservano le norme del presente statuto nonche', in quanto applicabili, le norme vigenti in materia per il personale delle Universita' statali di qualifica e profilo professionale corrispondenti. Al trattamento di previdenza e di assistenza del predetto personale sara' provveduto nei modi indicati negli articoli 115 e 116 del vigente statuto dell'Universita'. Art. 129. - Per i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi pubblici e riservati di accesso ai profili professionali delle qualifiche funzionali di cui all'art. 126, le prove di esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e le modalita' relative allo svolgimento dei concorsi stessi, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983. Art. 130. - La commissione giudicatrice, espletate le prove del concorso, formula la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. Il rettore, a seguito di approvazione degli atti da parte del consiglio di amministrazione, con proprio decreto approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. L'amministrazione ha facolta' di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le qualifiche VII e superiori, ed il quinto per le altre qualifiche. Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissione dei vincitori, l'amministrazione ha facolta' di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa. Art. 131. - Per quanto concerne la nomina ed il periodo di prova dei vincitori del concorso vigono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il corrispondente personale dello Stato. Art. 132. - Per quanto concerne i doveri, le responsabilita' e i diritti dell'impiegato vigono, in quanto applicabili, le norme previste dallo statuto degli impiegati civili dello Stato e comunque per il corrispondente personale delle universita' statali. Art. 133. - Per le declaratorie delle qualifiche funzionali del personale di cui all'art. 126, i correlativi profili professionali, le riserve per i posti dei candidati ai concorsi gia' in servizio e provenienti da qualifiche di livello immediatamente inferiore, si fa riferimento alla normativa in vigore per il personale non docente delle universita' statali ed in particolare all'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981. La qualifica di primo dirigente e' conferita con le modalita' di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il secondo livello nell'ambito della funzione di primo dirigente si consegue dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica». Il capo IX con il titolo «Norme finali e transitorie» e gli articoli da 160 a 163 compresi sono soppressi e sostituiti come segue: «Capo IX NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 160. - Per tutto quanto non e' espressamente previsto nel presente statuto si rinvia, in quanto applicabili, alle norme in vigore per le universita' e gli istituti superiori statali in applicazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674; del regolamento generale degli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; delle disposizioni sull'ordinamento didattico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni. Per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali nonche' alle qualifiche superiori all'ottava, che eventualmente venissero istituite nel compatto universitario, alla determinazione dei relativi posti di funzione e alle modalita' di conferimento, si applicano le norme vigenti al medesimo titolo nelle universita' statali. Art. 161. Presso l'Universita' degli studi di Urbino e' costituita apposita commissione per il personale con la medesima composizione e con le stesse competenze indicate nell'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808». Il titolo «Tabelle organiche del personale di amministrazione, di biblioteca, tecnico e ausiliario» e le tabelle: C, D, E, E-bis, F, G, H, I e L, sono soppressi e sostituiti come segue: «TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE, DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO. Tabella C Ruolo organico del personale della carriera direttiva Parte di provvedimento in formato grafico Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 9 marzo 1987 COSSIGA Falcucci, Ministro della pubblica istruzione Goria, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1987 Registro n.52 Istruzione, foglio n. 99