MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Procedimento di valutazione  dell'opportunita'  di  modificare  dieci
decreti direttoriali di recepimento  dei  regolamenti  di  esecuzione
della Commissione in materia di biocidi concernenti i principi attivi
solfato di rame  penta  idrato,  acido  benzoico,  IPBC,  etofenprox,
fosfuro   di   alluminio,   acido   nonanoico,   acido   bromacetico,
cipermetrina, propiconazolo, tebuconazolo. (15A00346) 
(GU n.16 del 21-1-2015)

 
    Si comunica che la Direzione generale dei  dispositivi  medici  e
del Servizio farmaceutico del Ministero della salute  ha  avviato  un
procedimento amministrativo per valutare l'opportunita' di modificare
i seguenti decreti direttoriali in materia di prodotti biocidi: 
      1) decreto direttoriale 18 marzo 2014,  recante:  "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1033/2013 della Commissione del  24  ottobre  2013,  che  approva  il
solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato
ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2",  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  82  dell'8
aprile 2014; 
      2) decreto direttoriale 18 marzo 2014,  recante:  "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1035/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva  l'acido
benzoico  come  principio  attivo  esistente  destinato   ad   essere
utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 e 4", pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  82  dell'8  aprile
2014; 
      3) decreto direttoriale 18 marzo 2014,  recante:  "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1037/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che  approva  l'IPBC
come principio attivo esistente destinato ad  essere  utilizzato  nei
biocidi del tipo di prodotto 6", pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; 
      4) decreto direttoriale 18 marzo 2014,  recante:  "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1036/2013  della  Commissione  del  24  ottobre  2013,  che   approva
l'etofenprox come principio  attivo  esistente  destinato  ad  essere
utilizzato nei biocidi del tipo di  prodotto  18",  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  82  dell'8  aprile
2014; 
      5) decreto direttoriale 18 marzo 2014,  recante:  "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1034/2013 della Commissione del  24  ottobre  2013,  che  approva  il
fosfuro di alluminio  che  rilascia  fosfina  come  principio  attivo
esistente destinato ad essere utilizzato  nei  biocidi  del  tipo  di
prodotto 20", pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; 
      6) decreto direttoriale 18 marzo 2014,  recante:  "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1039/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva  l'acido
nonanoico  come  principio  attivo  esistente  destinato  ad   essere
utilizzato nei biocidi del tipo  di  prodotto  2",  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  82  dell'8  aprile
2014; 
      7) decreto direttoriale 18 marzo 2014,  recante:  "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1032/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva  l'acido
bromoacetico come principio  attivo  esistente  destinato  ad  essere
utilizzato nei biocidi del tipo  di  prodotto  4",  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  82  dell'8  aprile
2014; 
      8) decreto direttoriale 18 marzo 2014,  recante:  "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
945/2013 della  Commissione  del  2  ottobre  2013,  che  approva  la
cipermetrina come principio  attivo  esistente  destinato  ad  essere
utilizzato nei biocidi del tipo  di  prodotto  8",  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  82  dell'8  aprile
2014; 
      9) decreto direttoriale 18 marzo 2014,  recante:  "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
955/2013 della  Commissione  del  4  ottobre  2013,  che  approva  il
propiconazolo come principio attivo  esistente  destinato  ad  essere
utilizzato nei biocidi del tipo  di  prodotto  9",  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014; 
      10) decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante:  "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1038/2013 della Commissione del  24  ottobre  2013,  che  approva  il
tebuconazolo come principio  attivo  esistente  destinato  ad  essere
utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 e 10", pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014. 
    L'avvio  del  procedimento  si  fonda  sui  dubbi  interpretativi
dell'art. 89 del Regolamento n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi, nella versione vigente  alla  data  di
adozione dei suddetti decreti. 
    In tal senso, e' particolarmente significativo che con l'adozione
del Regolamento  (UE)  n.  334/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 marzo 2014, l'art. 89 del Regolamento  528/2012  e'
stato modificato,  anche  con  l'eliminazione  del  riferimento  alla
parola "smaltimento" (in inglese  "disposal")  dal  terzo  paragrafo,
disciplinante il  regime  autorizzativo  dei  prodotti  presenti  sul
mercato per i quali non  e'  stata  richiesta  l'autorizzazione  come
biocida entro il termine della  data  di  approvazione  del  relativo
principio attivo. Solo con tale eliminazione e' apparso chiaro che il
termine "smaltimento" non era  riferito  alla  presenza  sui  mercato
delle scorte del prodotto fino al loro esaurimento,  bensi'  al  loro
trattamento come residui. 
    Atteso  che,  anche  alla   luce   del   dubbio   interpretativo,
sembrerebbe esserci una possibile divergenza tra i termini  assegnati
nei suindicati decreti ed i termini previsti dal citato art.  89,  il
procedimento e' teso a valutare se sussistano i presupposti normativi
e di opportunita' per modificare gli articoli 1, comma 1 e 2, comma 1
dei suindicati decreti. 
    Per quanto attiene ai prodotti presidi medico  chirurgici  per  i
quali non sia stata presentata  alcuna  richiesta  di  autorizzazione
come  biocida,  e'  all'esame  la  valutazione  dell'opportunita'  di
modificare  il  termine  di  due   anni   precedentemente   indicato,
prevedendo che a far data dall'approvazione  del  relativo  principio
attivo, le autorizzazioni siano revocate decorsi  centottanta  giorni
ed i relativi prodotti non possano piu' essere immessi  sul  mercato,
venduti o ceduti al consumatore finale decorsi trecentosessantacinque
giorni. 
    Per quanto attiene i prodotti di libera vendita per i  quali  non
sia stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come biocida,
e' all'esame la valutazione dell'opportunita' di prevedere che a  far
data dall'approvazione del principio attivo, in luogo del termine  di
due anni precedentemente indicato, i prodotti non possano piu' essere
immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore  finale  decorsi
trecentosessantacinque giorni. 
    Tutti gli interessati sono invitati a presentare, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  presente
comunicato, eventuali  osservazioni,  memorie  o  documenti  ritenuti
pertinenti  ai  fini  del  procedimento  mediante  posta  elettronica
certificata all'indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it.