AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Annister» (15A01658) 
(GU n.55 del 7-3-2015)

 
 
 
       Estratto determina V&A n. 217/2015 del 10 febbraio 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
ANNISTER, anche nelle forme e confezioni: "50.000 U.I./5 ml soluzione
orale" 1 contenitore monodose in vetro da 5  ml;  "50.000  U.I./5  ml
soluzione orale" 2 contenitori monodose in vetro  da  5  ml;  "50.000
U.I./5 ml soluzione orale" 4 contenitori monodose in vetro da  5  ml,
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare  AIC:  Farmaceutici  Caber  S.p.A.  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in viale Citta' D'Europa, 681, 00100  -  Roma  (RM)
Italia, Codice Fiscale 00964710388. 
    Confezione: "50.000 U.I./5  ml  soluzione  orale"  1  contenitore
monodose in vetro da 5 ml. 
    AIC n. 042223077 (in base 10) 188KH5 (in base 32). 
    Confezione: "50.000 U.I./5  ml  soluzione  orale"  2  contenitori
monodose in vetro da 5 ml. 
    AIC n. 042223089 (in base 10) 188KHK (in base 32). 
    Confezione: "50.000 U.I./5  ml  soluzione  orale"  4  contenitori
monodose in vetro da 5 ml. 
    AIC n. 042223091 (in base 10) 188KHM (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: 3 mesi dalla data di fabbricazione. 
    Produttore del principio attivo: DSM Nutritional products  France
SAS. 
    Produttore del prodotto finito: I.B.N. Savio S.r.l.  stabilimento
sito in Italia, via del Mare, 36 Pomezia (RM) (tutte le fasi). 
    Composizione: Un contenitore monodose contiene: 
    Principio Attivo: Colecalciferolo (vitamina D3 ) 1,25 mg  pari  a
50.000 U.I. 
    Eccipiente: Olio di oliva raffinato. 
    Indicazioni terapeutiche: Prevenzione e trattamento della carenza
di vitamina D. 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
    Confezione: AIC n. 042223077 - "50.000 U.I./5 ml soluzione orale"
1 contenitore monodose in vetro da 5 ml. 
    Classe di rimborsabilita': 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: AIC n. 042223089 - "50.000 U.I./5 ml soluzione orale"
2 contenitori monodose in vetro da 5 ml 
    Classe di rimborsabilita': 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: AIC n. 042223091 - "50.000 U.I./5 ml soluzione orale"
4 contenitori monodose in vetro da 5 ml. 
    Classe di rimborsabilita': 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 042223077 - "50.000 U.I./5 ml soluzione orale"
1 contenitore monodose in vetro da 5 ml - RR: medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
    Confezione: AIC n. 042223089 - "50.000 U.I./5 ml soluzione orale"
2 contenitori monodose in vetro da 5 ml - RR: medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
    Confezione: AIC n. 042223091 - "50.000 U.I./5 ml soluzione orale"
4 contenitori monodose in vetro da 5 ml - RR: medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtu' del quale  non  sono
incluse   negli   stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
                                PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.