MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 marzo 2015 

Modifica del decreto 25 luglio 2014, recante i termini e le modalita'
di presentazione delle domande per l'accesso  alle  agevolazioni  del
Fondo per la crescita sostenibile a favore  di  progetti  di  ricerca
industriale e  di  sviluppo  sperimentale  negli  ambiti  tecnologici
individuati dal programma «Horizon 2020.». (15A02042) 
(GU n.64 del 18-3-2015)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20  giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per  la
crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli
ambiti tecnologici  identificati  dal  Programma  quadro  comunitario
«Orizzonte  2020»,  come  modificato  e  integrato  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014,  n.
25; 
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, del predetto decreto  20
giugno 2013, che stabilisce che, limitatamente ai  progetti  proposti
dalle piccole e  medie  imprese,  la  prima  erogazione  puo'  essere
disposta a titolo di anticipazione nel  limite  massimo  del  25  per
cento del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza  assicurativa,  e  che,  al  fine  di
garantire le  somme  erogate  in  anticipazione,  il  Ministero  puo'
procedere all'istituzione  di  un  apposito  strumento  di  garanzia,
mediante la trattenuta di una quota non  superiore  al  2  per  cento
dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma  3,
e, infine, che le imprese  che,  in  alternativa  alla  presentazione
delle citate garanzie, intendano avvalersi  del  predetto  strumento,
sono   tenute   a   contribuire   con   una    quota    proporzionale
all'anticipazione richiesta, nella  misura  che  sara'  definita  dal
decreto di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto  20  giugno
2013; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del  Ministero  dello  sviluppo  economico  25  luglio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  179
del 4 agosto 2014, adottato ai  sensi  dell'art.  10,  comma  4,  del
predetto decreto ministeriale 20  giugno  2013,  con  il  quale,  tra
l'altro, sono individuati i termini e le modalita'  di  presentazione
delle domande per l'accesso alle agevolazioni, nonche' le condizioni,
i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera c), del  predetto
decreto direttoriale 25 luglio 2014, che prevede  che  le  piccole  e
medie  imprese  che  intendono  accedere   alla   suddetta   garanzia
autorizzano    il    Ministero    a     trattenere     dall'ammontare
dell'anticipazione  richiesta  una  quota  pari  al   2   per   cento
dell'anticipazione medesima; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero  dello  sviluppo  economico  3  novembre  2014,
registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con
il quale e' approvata la convenzione stipulata  in  data  29  ottobre
2014  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   Banca   del
Mezzogiorno-Mediocredito  Centrale  S.p.a.,   di   seguito   Soggetto
Gestore, in qualita' di mandataria del raggruppamento  temporaneo  di
operatori economici, costituitosi con atto del 23  ottobre  2014  per
l'affidamento del «servizio di assistenza  e  supporto  al  Ministero
dello  sviluppo  economico,  per  l'espletamento  degli   adempimenti
tecnico-amministrativi  e  istruttori  connessi   alla   concessione,
all'erogazione, ai controlli e  al  monitoraggio  delle  agevolazioni
concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»; 
  Visto in particolare  l'art.  4  della  predetta  convenzione,  che
prevede che il Soggetto gestore fornisca supporto al Ministero per la
predisposizione di una metodologia  finalizzata  alla  determinazione
della misura del contributo da richiedere alle imprese per  l'accesso
allo strumento di  garanzia  a  valere  sul  Fondo  per  la  crescita
sostenibile; 
  Vista la nota n. 1353/15 del 13 febbraio  2015,  con  la  quale  il
Soggetto gestore ha trasmesso la relazione relativa alla «Metodologia
per la determinazione della  misura  del  contributo  richiesto  alle
imprese per accedere allo strumento di garanzia a  valere  sul  Fondo
per la crescita Sostenibile»; 
  Considerato che le analisi effettuate,  illustrate  nella  predetta
relazione, evidenziano che la quota a carico delle imprese di piccole
e medie dimensioni per  accedere  alla  garanzia  del  fondo  di  cui
all'art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 giugno  2013
deve essere correlata al rischio di insolvenza complessivo  a  carico
del fondo stesso e  che,  pertanto,  la  quota  congrua  deve  essere
compresa tra un minimo del 2,7 per cento e un massimo del 3 per cento
dell'importo    dell'anticipazione    richiesta     da     trattenere
dall'anticipazione medesima; 
  Considerato, inoltre, che dalla predetta relazione  emerge  che  la
definizione di una quota a  carico  delle  imprese  compresa  tra  le
percentuali soprariportate  permette  di  escludere  la  presenza  di
elementi di aiuto di Stato nella garanzia prestata dal fondo  di  cui
all'art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 giugno 2013,
in  quanto  tale  quota   risulta   equivalente   al   premio   medio
convenzionalmente fissato per  le  fideiussioni  bancarie  o  polizze
assicurative attivabili a copertura della  restituzione  della  somma
erogata a titolo di anticipazione; 
  Ritenuto di dover conseguentemente modificare il predetto  art.  4,
comma 1, lettera c), del decreto direttoriale 25 luglio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 4, comma 1, del decreto  direttoriale  25  luglio  2014
citato nelle premesse la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) eventuale richiesta, per le sole imprese di piccole  e  medie
dimensioni, di accesso alla garanzia del fondo di  cui  all'art.  12,
comma 3, del decreto per l'ottenimento dell'anticipazione della prima
quota di agevolazione, contenente l'autorizzazione per  il  Ministero
di trattenere dall'ammontare dell'anticipazione una quota pari al 2,7
per cento;». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 marzo 2015 
 
                                       Il direttore generale: Sappino