AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Acido Zoledronico Crinos». (15A03320) 
(GU n.105 del 8-5-2015)

 
 
 
          Estratto determina n. 441/2015 del 17 aprile 2015 
 
    Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO CRINOS. 
    Titolare AIC: Crinos S.p.A., Via Pavia, 6 - 20136 Milano. 
    Confezione: «4 mg/100 ml soluzione per  infusione»  1  flaconcino
COC - AIC n. 042835052 (in base 10) 18V73D (in base 32); 
    Confezione: «4 mg/100 ml soluzione per  infusione»  4  flaconcini
COC - AIC n. 042835064 (in base 10) 18V73S (in base 32). 
    Forma farmaceutica: Soluzione per infusione. 
    Composizione: Un flaconcino contiene: 
      Principio attivo: 4 mg di acido zoledronico equivalente a  4,26
mg di acido zoledronico monoidrato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «4 mg/100 ml soluzione per  infusione»  1  flaconcino
COC - AIC n. 042835052 (in base 10) 18V73D (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': H. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 90,29. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 149,02. 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La classificazione ai fini della fornitura del  medicinale  ACIDO
ZOLEDRONICO CRINOS e' la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione
medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per  volta,  vendibile  al
pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti
(Oncologo, Ematologo) - RNRL. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.