AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Annister». (15A03766) 
(GU n.118 del 23-5-2015)

 
        Estratto determina V&A n. 849/2015 del 29 aprile 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: e'  autorizzata
l'immissione in commercio del medicinale:  ANNISTER,  nella  forma  e
confezione: «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone  in  vetro
da  10  ml  con  siringa  dosatrice,  alle  condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate, purche' siano efficaci alla  data
di entrata in vigore della presente determinazione. 
    Titolare  AIC:  Farmaceutici  Caber  S.p.A.  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in viale Citta' d'Europa, 681 - 00100 Roma Italia -
Codice fiscale 00964710388. 
    Confezione: «25.000 U.I./2,5 ml soluzione  orale»  1  flacone  in
vetro da 10 ml con siringa dosatrice - AIC n. 042223103 (in base  10)
188KHZ (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione. 
    Produttore del principio attivo: DMS Nutritional Products  France
Sas 1 Boulevard D'Alsace France-68128 Village-Neuf. 
    Produttori del prodotto  finito:  Istituto  Biochimico  Nazionale
Savio S.r.l. stabilimento sito in Italia, via del Mare, 36 -  Pomezia
(Roma) (tutte le fasi). 
    Composizione: un flacone multi dose contiene: 
      principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3 ) 2,5 mg; 
      eccipienti: olio di oliva raffinato. 
    Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della carenza
di vitamina D. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 042223103  -  «25.000  U.I./2,5  ml  soluzione
orale» 1 flacone in vetro da  10  ml  con  siringa  dosatrice  -  RR:
medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del D.Lgs. n. 219/2006, in virtu' del quale non sono incluse  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107
quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul  portale
web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.