AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rettifica  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Bronchodual Tosse». (15A05250) 
(GU n.160 del 13-7-2015)

 
 
 
       Estratto determina V&A n. 1174/2015 del 17 giugno 2015 
 
    E' rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n.
251/2015  del  16   febbraio   2015,   concernente   l'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale BRONCHODUAL  TOSSE,  nelle
forme e confezioni: «59,5 mg/pastiglia molle»  20  pastiglie,  codice
A.I.C. n. 042412015 e «59,5 mg/pastiglia molle» 40 pastiglie,  codice
A.I.C. n. 042412027,  il  cui  estratto  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2015: laddove
nella determinazione e nel relativo estratto e' riportato: 
    confezione: «59,5 mg/pastiglia molle»  20  pastiglie  (A.I.C.  n.
042412015); 
    confezione: «59,5 mg/pastiglia molle»  40  pastiglie  (A.I.C.  n.
042412027). 
    Composizione: una pastiglia molle contiene: 
      principio attivo: estratto secco di  pianta  di  timo  59,5  mg
(Thymi  herba,  rapporto  droga/estratto  =  7-13:   1,   agente   di
estrazione: acqua), 
leggasi: 
    confezione: «pastiglia molle» 20 pastiglie (A.I.C. n. 042412015); 
    confezione: «pastiglia molle» 40 pastiglie (A.I.C. n. 042412027). 
    Composizione: una pastiglia molle contiene: 
      59,5 mg di estratto (come estratto secco) di Thymus vulgaris L.
o Thymus zygis L. (foglia e fiore di Timo) (7-13:1) corrispondente  a
417-774 mg di Thymi herba. Solvente di estrazione: acqua; 
      contenuto di olio essenziale nell'estratto pari  a  1,3-1,7  mg
(1,5-2,0%). 
    Titolare A.I.C.: Fishleigh Healthcare  Ltd,  con  sede  legale  e
domicilio in Carradine House, 237 Regents Park Road, N3 3LF -  Londra
- Gran Bretagna (Gran Bretagna). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. In ottemperanza  all'art.  80,
commi 1 e 3 del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  e
successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e  le
etichette devono essere redatti in lingua italiana  e,  limitatamente
ai medicinali in commercio  nella  provincia  di  Bolzano,  anche  in
lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende   avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    Il presente estratto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, mentre la  relativa  determinazione  sara'
notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio del medicinale.