CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum popolare (15A05648) 
(GU n.164 del 17-7-2015)

 
 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 16 luglio  2015,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da 11 cittadini italiani, muniti  dei  certificati
comprovanti la loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  di  voler
promuovere una richiesta di referendum popolare,  previsto  dall'art.
75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
    Volete voi che sia abrogato: 
    l'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 10 dicembre  2014,
n.  183,  "Deleghe  al  Governo   in   materia   di   riforma   degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e  delle  politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei  rapporti
di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e  di  tutela  e  conciliazione
delle esigenze di cura, di vita  e  di  lavoro",  limitatamente  alle
parole: "in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione  o
conversione aziendale individuati sulla base di parametri  oggettivi,
contemperando  l'interesse   dell'impresa   all'utile   impiego   del
personale con l'interesse del lavoratore alla  tutela  del  posto  di
lavoro,  della  professionalita'  e  delle  condizioni  di  vita   ed
economiche",nonche' alle parole: "previsione  che  la  contrattazione
collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata  con
le organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale  o  di
categoria possa  individuare  ulteriori  ipotesi  rispetto  a  quelle
disposte ai sensi della presente lettera"; 
    nonche'  l'articolo  2103  del  codice  civile,  come  modificato
dall'articolo 3 del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,
"Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183",  relativamente  alle  seguenti
parti: 
    comma  2:  "In  caso  di  modifica  degli  assetti  organizzativi
aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo  stesso  puo'
essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di  inquadramento
inferiore purche' rientranti nella medesima categoria legale"; 
    comma  3:  "Il  mutamento  di  mansioni  e'   accompagnato,   ove
necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui  mancato
adempimento  non  determina  comunque  la   nullita'   dell'atto   di
assegnazione delle nuove mansioni"; 
    comma  4:  "Ulteriori  ipotesi  di   assegnazione   di   mansioni
appartenenti  al  livello   di   inquadramento   inferiore,   purche'
rientranti nella medesima categoria legale, possono  essere  previste
dai contratti collettivi"; 
    comma 5: "Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto  comma,  il
mutamento di mansioni e' comunicato per iscritto, a pena di nullita',
e  il  lavoratore  ha  diritto  alla  conservazione  del  livello  di
inquadramento e  del  trattamento  retributivo  in  godimento,  fatta
eccezione  per  gli  elementi  retributivi  collegati  a  particolari
modalita' di svolgimento della precedente prestazione lavorativa"; 
    comma 6: "Nelle sedi di cui all'articolo 2113,  quarto  comma,  o
avanti alle commissioni di certificazione, possono  essere  stipulati
accordi individuali  di  modifica  delle  mansioni,  della  categoria
legale e del livello di inquadramento e della relativa  retribuzione,
nell'interesse del lavoratore  alla  conservazione  dell'occupazione,
all'acquisizione di una diversa professionalita' o  al  miglioramento
delle condizioni di vita. Il lavoratore puo' farsi  assistere  da  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce
mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro"; 
    comma 9, limitatamente alle seguenti parole: "Salvo che ricorrano
le condizioni di cui al secondo e al  quarto  comma  e  fermo  quanto
disposto al sesto comma,"? 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso  il  Comitato  Referendum
Possibili  -  Via  G.  Da  Castel  Bolognese  n.81  -  00153  ROMA  -
referendum@possibile.com - recapito 3471339576.