MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 settembre 2015 

Annullamento del decreto 12 marzo  2015  nella  parte  relativa  allo
scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore della  «S.O.S.
Persona cooperativa sociale  a  mutualita'  prevalente»,  in  Genova.
(15A07005) 
(GU n.216 del 17-9-2015)

                        IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies, primo comma, c.c.; 
  Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto  direttoriale  12  marzo  2015  con  il  quale  la
societa' cooperativa "S.O.S. Persona cooperativa sociale a mutualita'
prevalente" e' stata sciolta per atto dell'Autorita' senza far  luogo
alla  nomina  di   commissario   liquidatore   ai   sensi   dell'art.
2545-septiesdecies, primo comma, c.c.; 
  Considerato che il provvedimento si fondava sulle risultanze  della
revisione effettuata dall'Associazione di rappresentanza,  assistenza
e tutela del movimento cooperativo cui la cooperativa S.O.S.  persona
cooperativa sociale a mutualita' prevalente aderisce, conclusa il  22
febbraio 2012 con  la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di
scioglimento "in quanto la cooperativa  risulta  inattiva  sin  dalla
data della sua costituzione,  non  ha  mai  presentato  bilanci,  ne'
risulta   essere   iscritta   all'Albo   nazionale   delle   societa'
cooperative"; 
  Vista l'istanza di riesame avanzata in  data  31  agosto  2015  dal
legale rappresentante dell'ente; 
  Preso atto che, pur  non  avendo  presentato  bilanci  d'esercizio,
successivamente alla conclusione della revisione, la  cooperativa  ha
comunque compiuto atti di gestione e precisamente il 20 febbraio 2014
ha stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la  s.a.s.
Lanterna Blu per la gestione di un ristorante  -  mensa,  attualmente
operativo; 
  Considerato, quindi, che il provvedimento di scioglimento e'  stato
adottato sulla base di errate oggettive rappresentazioni  dei  fatti,
non sussistendo - al momento dell'adozione dell'atto - il presupposto
della inattivita' dell'ente; 
  Considerata la  sussistenza  dell'interesse  pubblico,  diverso  da
quello volto al  mero  ripristino  della  legalita'  violata,  a  non
penalizzare   senza   giustificati    motivi    una    manifestazione
imprenditoriale di rilievo sociale; 
  Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge
relativo alla ragionevolezza del termine di  adozione  in  quanto  il
presente atto  di  autotutela  viene  assunto  nei  confronti  di  un
provvedimento del 12 marzo 2015; 
  Tenuto conto dell'interesse alla  rimozione  del  provvedimento  di
scioglimento manifestato  dai  destinatari  del  citato  decreto  con
l'istanza di riesame; 
  Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto
all'adozione  del  presente  provvedimento  di  autotutela  ex   art.
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
annullamento del decreto direttoriale 12 marzo 2015 con il  quale  la
societa' cooperativa "S.O.S. Persona Cooperativa Sociale a Mutualita'
Prevalente" e' stata sciolta per atto dell'Autorita' senza far  luogo
alla  nomina  di   commissario   liquidatore   ai   sensi   dell'art.
2545-septiesdecies, primo comma, c.c.; 
 
                              Decreta: 
 
  Il decreto direttoriale 12 marzo 2015  con  il  quale  la  societa'
cooperativa  "S.O.S.  Persona  cooperativa   sociale   a   mutualita'
prevalente" con sede in Genova (C.F. 01854940994)  e'  stata  sciolta
per atto dell'Autorita' senza far luogo alla  nomina  di  commissario
liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma,  c.c.
e' annullato ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto  1990,
n. 241. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso
amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e
presupposti di legge. 
    Roma, 2 settembre 2015 
 
                                        Il direttore generale: Moleti