AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Locetar». (15A07675) 
(GU n.241 del 16-10-2015)

 
      Estratto determina V&A n. 1606/2015 del 1° settembre 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
«LOCETAR», anche nella forma e confezione: "5%  smalto  medicato  per
unghie" 1 flacone da 1,25 ml con 10 spatole, alle condizioni e con le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Galderma Italia S.p.a. con sede legale e  domicilio
fiscale in Via dell' Annunciata, 21, 20121 -  Milano  (MI)  Italia  -
Codice Fiscale 01539990349. 
    Confezione: "5% smalto medicato per unghie" 1 flacone da 1,25  ml
con 10 spatole - AIC n. 028122048 (in base 10) 0UU6Y0 (in base 32) 
    Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie 
    Composizione:  100  ml  di  smalto  medicato  per  unghie  al  5%
contengono: 
    Principio attivo: Amorolfina cloridrato 5,574 g pari a amorolfina
base 5,0 g. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n° 028122048 - "5% smalto medicato per unghie"  1
flacone da 1,25 ml con 10 spatole 
    Classe di rimborsabilita': «C». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 028122048 - "5% smalto medicato per unghie"  1
flacone da 1,25 ml con 10 spatole - SOP: medicinale  non  soggetto  a
prescrizione medica, ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.