AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Yanimo Respimat». (15A07677) 
(GU n.241 del 16-10-2015)

 
      Estratto determina V&A n. 1603/2015 del 1° settembre 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  "YANIMO
RESPIMAT", nelle forme e confezioni: "2,5 microgrammi/2,5 microgrammi
soluzione per inalazione" 1 inalatore Respimat + 1  Cartuccia  Pe/Pp;
"2,5  microgrammi/2,5  microgrammi  soluzione   per   inalazione"   2
inalatori  Respimat  +  2  Cartucce   Pe/Pp;   "2,5   microgrammi/2,5
microgrammi soluzione  per  inalazione"  3  inalatori  Respimat  +  3
Cartucce Pe/Pp  e  "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi  soluzione  per
inalazione" 8 inalatori Respimat + 8 Cartucce Pe/Pp, alle  condizioni
e con le specificazioni di seguito indicate, purche'  siano  efficaci
alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 
    Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GMBH,  con  sede
legale e domicilio fiscale in Ingelheim Am Rhein, Binger Strasse 173,
CAP D55216, Germania (DE). 
    Confezione:  "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi   soluzione   per
inalazione" 1 inalatore  Respimat  +  1  Cartuccia  Pe/Pp  -  AIC  n.
043660012 (in base 10) 19NDRD (in base 32) 
    Confezione:  "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi   soluzione   per
inalazione" 2  inalatori  Respimat  +  2  Cartucce  Pe/Pp  -  AIC  n.
043660024 (in base 10) 19NDRS (in base 32) 
    Confezione:  "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi   soluzione   per
inalazione"  3  inalatori  Respimat  +  3  Cartucce  Pe/Pp -  AIC  n.
043660036 (in base 10) 19NDS4 (in base 32) 
    Confezione:  "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi   soluzione   per
inalazione"  8  inalatori  Respimat  +  8  Cartucce  Pe/Pp -  AIC  n.
043660048 (in base 10) 19NDSJ (in base 32) 
    Forma farmaceutica: soluzione per inalazione 
    Validita' prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione 
    Produttore del prodotto finito: Boehringer Ingelheim Pharma  GmbH
& Co. KG, Binger Straße 173, 55216  Ingelheim  am  Rhein  -  Germania
(produzione,  confezionamento,  controllo  e  rilascio  del  prodotto
finito); 
    Composizione: Una dose contiene: 
    Principi attivi:  2,5  microgrammi  di  tiotropio  (come  bromuro
monoidrato) + 2,5 microgrammi di olodaterolo  (come  cloridrato)  per
erogazione 
    Eccipienti: Benzalconio cloruro; Disodio edetato; Acqua depurata;
Acido cloridrico 1M (per aggiustamento del pH); 
    Indicazioni terapeutiche: YANIMO  RESPIMAT  e'  indicato  per  la
terapia broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi in
pazienti  adulti  affetti  da  broncopneumopatia  cronica  ostruttiva
(BPCO). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 043660012 - "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi
soluzione per inalazione" 1 inalatore Respimat + 1 Cartuccia Pe/Pp 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: AIC n. 043660024 - "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi
soluzione per inalazione" 2 inalatori Respimat + 2 Cartucce Pe/Pp 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: AIC n. 043660036 - "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi
soluzione per inalazione" 3 inalatori Respimat + 3 Cartucce Pe/Pp 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: AIC n. 043660048 - "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi
soluzione per inalazione" 8 inalatori Respimat + 8 Cartucce Pe/Pp 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 043660012 - "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi
soluzione per inalazione" 1 inalatore Respimat + 1 Cartuccia Pe/Pp  -
RRL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa,  vendibili
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti
individuati dalle Regioni. 
    Confezione: AIC n. 043660024 - "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi
soluzione per inalazione" 2 inalatori Respimat + 2 Cartucce  Pe/Pp  -
RRL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa,  vendibili
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti
individuati dalle Regioni. 
    Confezione: AIC n. 043660036 - "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi
soluzione per inalazione" 3 inalatori Respimat + 3 Cartucce  Pe/Pp  -
RRL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa,  vendibili
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti
individuati dalle Regioni. 
    Confezione: AIC n. 043660048 - "2,5  microgrammi/2,5  microgrammi
soluzione per inalazione" 8 inalatori Respimat + 8 Cartucce  Pe/Pp  -
RRL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa,  vendibili
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti
individuati dalle Regioni. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.