Cancellazione di varieta' di colza dal registro nazionale su richiesta del responsabile. (15A07830)(GU n.248 del 24-10-2015)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri
obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti,
recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non
generale;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varieta'
di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali e'
stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile
della conservazione in purezza;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la
cancellazione delle varieta' indicate nel dispositivo dal registro
nazionale;
Considerato che le varieta' per le quali e' stata chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Decreta:
Articolo unico
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive
modifiche e integrazioni, le sotto riportate varieta', iscritte al
registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con il
decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2015
Il direttore generale: Cacopardi