AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Fucymed». (15A08376) 
(GU n.265 del 13-11-2015)

 
       Estratto determina V&A n. 2079/2015 del 28 ottobre 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  FUCYMED
nelle forme e confezioni: "30 mg/100 cm² garza impregnata"  10  garze
in bustina singola in lamina  di  alluminio,  "30  mg/100  cm²  garza
impregnata" 50 garze in bustina singola in lamina di alluminio,  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare  AIC:  Leo  Pharma  A/S,  Industriparken   55,   DK-2750
Ballerup, Danimarca 
    Confezione: "30 mg/100 cm² garza impregnata" 10 garze in  bustina
singola in lamina di alluminio 
    AIC n. 044068017 (in base 10) 1B0V5K (in base 32) 
    Confezione: "30 mg/100 cm² garza impregnata" 50 garze in  bustina
singola in lamina di alluminio 
    AIC n. 044068029 (in base 10) 1B0V5X (in base 32) 
    Forma Farmaceutica: garza impregnata 
    Validita' prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione 
    Precauzioni particolari per la conservazione:  Non  conservare  a
temperatura superiore ai 30°C. 
    Composizione: ogni garza impregnata contiene: 
    Principio attivo: 30 mg/100 cm² di sodio fusidato in una garza di
dimensioni pari a 10 cm x 10 cm 
    Eccipienti:  alcool  cetilico,   lanolina,   paraffina   liquida,
vaselina bianca, all-rac-α- tocoferolo, butilidrossitoluene (E321); 
    Produttore del principio attivo: 
    Leo Pharma A/S, Industriparken 55,  DK-2750  Ballerup,  Danimarca
(sodio fusidato tutte le fasi); 
    Micro - Macinazione S.A., Via Cantonale CH - 6995,  Molinazzo  di
Monteggio, Lugano, Svizzera (micronizzazione e particle size test); 
    Produttore del prodotto finito: 
    Leo Laboratories Ltd. (Leo PHARMA), 285 Cashel Road, Dublino  12,
Irlanda (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo
e rilascio dei lotti); 
    Indicazioni terapeutiche: FUCYMED e' indicato per il  trattamento
delle  infezioni  cutanee  causate  da  batteri  sensibili  al  sodio
fusidato nei bambini a partire da 1 anno di eta' e negli adulti.  Per
informazioni  sui  batteri  sensibili,  vedere  paragrafo   5.1   del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. 
    Occorre prendere  in  considerazione  le  linee  guida  ufficiali
sull'uso   appropriato   degli   agenti   antibatterici.   I   medici
prescrittori  devono  considerare   la   resistenza   locale   e   la
sensibilita'. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: "30 mg/100 cm² garza impregnata" 10 garze in  bustina
singola in lamina di alluminio 
    AIC n. 044068017 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: "30 mg/100 cm² garza impregnata" 50 garze in  bustina
singola in lamina di alluminio 
    AIC n. 044068029 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: "30 mg/100 cm² garza impregnata" 10 garze in  bustina
singola in lamina di alluminio 
    AIC n. 044068017-RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
    Confezione: "30 mg/100 cm² garza impregnata" 50 garze in  bustina
singola in lamina di alluminio 
    AIC n. 044068029 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a  partire
dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in
commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono
altresi' presentati immediatamente su richiesta  ovvero  almeno  ogni
sei mesi nei primi due  anni  successivi  alla  prima  immissione  in
commercio e quindi una  volta  all'anno  per  i  due  anni  seguenti.
Successivamente, i rapporti sono presentati  ogni  tre  anni,  oppure
immediatamente su richiesta. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.