AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Sodio Ioduro (¹²³l) Mallinckrodt». (15A08607) 
(GU n.270 del 19-11-2015)

 
 
 
       Estratto determina V&A n. 2089/2015 del 28 ottobre 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  SODIO
IODURO (123 I) MALLINCKRODT, nelle forme  e  confezioni:  «37  MBq/ml
soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml a 10 ml, alle  condizioni
e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare AIC: Mallinckrodt Medical B.V. (Paesi  Bassi)  con  sede
legale e domicilio in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten (Paesi Bassi). 
    Confezione: 
      «37 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml a 10 ml 
      AIC n. 039090016 (in base 10) 158XV0 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Validita'  prodotto  integro:  20  ore  dalla  data  e   ora   di
calibrazione indicata in etichetta (58 ore dalla data e ora  di  fine
della produzione). Utilizzare entro otto ore  dal  primo  prelievo  e
comunque non oltre la data e ora di scadenza. 
    Produttore  del  principio  attivo:  Mallinckrodt  Medical   B.V.
stabilimento sito in Westerduinweg 3, 1755 Le Petten - Paesi Bassi. 
    Produttore  del  prodotto  finito:  Mallinckrodt   Medical   B.V.
stabilimento sito in Westerduinweg 3, 1755 Le Petten  -  Paesi  Bassi
(produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti). 
    Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene: 
      Principio attivo: 37MBq di sodio ioduro (123 I) alla data e ora
di calibrazione; 
      Eccipienti: sodio cloruro; sodio idrogeno carbonato; acqua  per
preparazioni iniettabili. 
    Indicazioni terapeutiche: Medicinale solo per uso diagnostico. 
    Sodio ioduro (123  I)  soluzione  iniettabile  viene  usato  come
agente  diagnostico  nello  studio  funzionale  o  morfologico  della
ghiandola tiroidea mediante: 
      test di captazione dello iodio radioattivo; 
      scintigrafia. 
    I dati sulla captazione a 24 ore sono solitamente utilizzati  per
calcolare la dose terapeutica da somministrare. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 039090016 - «37 MBq/ml soluzione  iniettabile»
1 flaconcino da 1 ml a 10 ml. 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 039090016 - «37 MBq/ml soluzione  iniettabile»
1  flaconcino  da  1  ml  a  10  ml  -  OSP:  medicinale  soggetto  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione,  di  cui  al  presente  estratto.  E'  approvato   il
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   allegato   alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, fatto salvo un periodo  transitorio  della
durata di 90 giorni, a decorrere da tale data, al fine di  provvedere
all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione  degli
stampati. La stessa determinazione  sara'  notificata  alla  Societa'
titolare  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale.