ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

COMUNICATO

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' (15A09414) 
(GU n.298 del 23-12-2015)

 
                               CAPO I 
                        Disposizioni generali 
 
                               Art. 1. 
            Principi generali dell'ordinamento contabile 
 
    1. L'ordinamento contabile dell'OGS,  d'ora  in  avanti  nominato
Ente, disciplina il sistema integrato  tra  contabilita'  finanziaria
pubblica e contabilita' economico-patrimoniale, finalizzato a fornire
un quadro complessivo delle entrate, delle spese,  dei  costi  e  dei
ricavi dell'Ente, nonche' della composizione del suo patrimonio. Esso
ha inoltre lo scopo di favorire il  miglioramento  delle  prestazioni
sotto il  profilo  dell'efficienza,  dell'efficacia  ed  economicita'
complessiva   dell'Ente,   nel   rispetto   delle    sue    finalita'
istituzionali. Mira  altresi'  a  garantire,  attraverso  principi  e
metodi di controllo interno e di analisi, la capacita' di  verificare
l'andamento gestionale in  relazione  agli  obiettivi  fissati  e  di
valutarne e correggerne tempestivamente gli eventuali scostamenti. 
    2.  Tale  ordinamento  e'  adottato  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali vigenti in materia di ordinamento contabile  pubblico  e
nel rispetto dei principi introdotti dall'art. 2,  comma  2,  decreto
legislativo 31/05/2011, n.  91.  In  particolare,  si  uniforma  alle
seguenti linee guida: 
      a) legalita', pubblicita' e  trasparenza  degli  atti  e  delle
procedure; 
      b) annualita', unita', universalita', integrita',  pubblicita',
veridicita' e specificazione dei bilanci; 
      c) obbligo di pareggio fra entrate e spese; 
      d) rapidita' ed efficienza nell'acquisizione  delle  entrate  e
nell'erogazione delle spese; 
      e) obbligo del rispetto della  destinazione  del  patrimonio  a
finalita' pubbliche; 
      f) individuazione dei responsabili delle procedure contabili; 
      g) divieto di gestioni fuori bilancio. 
    3. Le linee guida suddette costituiranno,  anche  in  assenza  di
specifico richiamo nel presente regolamento i principi ai quali sara'
costantemente    ispirata    l'attivita'     amministrativo-contabile
dell'Ente. 
 
                               Art. 2. 
     Indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse 
 
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  4  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  materia  di  separazione  tra
direzione  politica  e  controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  dei
programmi e gestione  delle  risorse,  dall'altro,  il  Consiglio  di
amministrazione: 
      a) definisce annualmente, anche sulla scorta delle proposte del
Presidente ed in conformita' alle direttive dei Ministeri  vigilanti,
le linee strategiche e le politiche dell'Ente, negli  ambiti  fissati
dallo Statuto; 
      b)  assegna  a  ciascun   Centro   di   responsabilita',   come
individuato e denominato dagli atti interni di organizzazione,  sulla
base delle proposte del Presidente, sentito  il  Direttore  generale,
una quota parte delle dotazioni di  bilancio  dell'Ente,  commisurata
alle   risorse   disponibili,   alle   attivita'   determinate    per
l'assolvimento delle correlate  funzioni  finali,  strumentali  o  di
supporto, secondo i criteri  organizzativi  di  cui  all'art.  5  del
decreto legislativo n. 165/01. 
    2. L'assetto  organizzativo  dell'Ente  ai  fini  della  gestione
contabile  si  compone  di  Centri  di  responsabilita',  dotati   di
autonomia finanziaria e determinati nel numero e nella  denominazione
dal Consiglio di amministrazione sulla base delle norme statutarie  e
regolamentari, con riferimento ad aree omogenee di  attivita',  anche
di carattere strumentale, inerenti  alle  competenze  scientifiche  e
istituzionali,  alle  quali  e'  preposto  personale   con   funzioni
dirigenziali. Il Consiglio di amministrazione determina altresi'  gli
ambiti e le modalita' entro cui si esercita  l'autonomia  dei  Centri
stessi nonche' le modalita' e le cadenze dei relativi controlli sulla
loro gestione. 
    3. Il titolare del Centro di responsabilita',  nell'ambito  degli
obiettivi  delle  risorse  e  dell'autonomia  assegnatagli,   e'   il
responsabile della gestione e dei  risultati  derivanti  dall'impiego
delle risorse umane, finanziarie e strumentali  assegnate  al  Centro
medesimo. 
 
                               CAPO II 
        Attivita' di programmazione e documenti previsionali 
 
 
                               Art. 3. 
Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio  di
                             previsione 
 
    1. Il bilancio di previsione viene  compilato  nel  rispetto  dei
principi delle norme di contabilita' pubbliche e in particolare della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  Legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica,  in  quanto  recepiti  dal  presente  Regolamento,  con   i
necessari adattamenti alle funzioni e alle dimensioni dell'Ente. 
    2. In particolare, i principi ai quali adeguare  il  bilancio  di
previsione sono i seguenti: 
      a)  distinzione   fra   bilancio   decisionale   con   funzioni
strategiche e autorizzative e bilancio  gestionale  con  funzioni  di
controllo e di rendiconto, in ossequio al  principio  di  separazione
tra ruolo di indirizzo degli organi decisionali  e  ruolo  gestionale
della dirigenza; 
      b)  articolazione  del  bilancio  decisionale  in   Centri   di
responsabilita',  corrispondenti  ad  autonomi  centri  di   gestione
scientifica  o  amministrativa,  in  ossequio  al   principio   della
responsabilizzazione della dirigenza in relazione  agli  obiettivi  e
alle risorse assegnate, in ossequio ai principi di definizione  delle
politiche   di   settore   e    di    misurazione    del    risultato
economico/finanziario dell'attivita' scientifica e amministrativa. 
 
                               Art. 4. 
        Esercizio finanziario, bilancio pluriennale e annuale 
 
    1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno.  Esso  inizia
il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. 
    2. La gestione finanziaria si  svolge  in  base  al  bilancio  di
previsione, pluriennale e annuale, che viene approvato dal  Consiglio
di amministrazione entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello
cui il bilancio  si  riferisce  ed  e'  inviato  entro  dieci  giorni
dall'approvazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, corredato
dei documenti di cui al successivo art 6. 
 
                               Art. 5. 
               Pianificazione, programmazione e budget 
 
    1. Sulla base delle linee strategiche e  di  indirizzo  elaborate
dagli organi di governo, i titolari  dei  Centri  di  responsabilita'
avviano  il   processo   di   programmazione,   secondo   l'autonomia
organizzativa  a  ciascuno  riconosciuta  dai  documenti  interni  di
organizzazione dell'Ente. 
    2. I titolari dei Centri di responsabilita', nel termine  fissato
dal  Direttore  generale,  comunicano  alla  direzione  contabile  le
previsioni quali-quantitative dei programmi,  progetti,  commesse  ed
attivita' che intendono realizzare nel periodo di riferimento, tenuto
conto delle linee  strategiche  di  cui  al  comma  precedente.  Tali
previsioni  sono  corredate  di  tutti  gli  elementi  relativi  agli
obiettivi da conseguire, ordinati per commesse, anche ai  fini  della
contabilita' analitica e del controllo  di  gestione,  nonche'  delle
risorse  finanziarie  disponibili  e   dei   fabbisogni   finanziari,
strumentali e di personale, necessari alla realizzazione degli stessi
nell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo. 
    3. Il Direttore generale coordina il processo di  pianificazione,
al fine di rendere coerenti i programmi e le commesse dei  Centri  di
responsabilita' con le linee strategiche e di indirizzo degli  organi
di governo, nonche' con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili. I programmi cosi' formulati rappresentano  lo  stato  di
previsione delle entrate e delle spese di competenza di  ogni  Centro
di responsabilita', laddove, sotto il  profilo  della  pianificazione
economica, danno origine al  budget  economico  dei  vari  centri  di
responsabilita' e tutti insieme  costituiscono,  rispettivamente,  il
preventivo finanziario ed il budget economico dell'Ente. 
 
                               Art. 6. 
                      Il bilancio di previsione 
 
    1. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti: 
      a) il preventivo finanziario; 
      b) il preventivo economico. 
    2. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: 
      a) la relazione programmatica del Presidente; 
      b)  la  tabella  dimostrativa   del   presunto   risultato   di
amministrazione dell'anno in corso; 
      c) il bilancio finanziario pluriennale; 
      d) la relazione del Collegio dei Revisori . 
 
                               Art. 7. 
                      Il preventivo finanziario 
 
    1. Il  preventivo  finanziario  si  distingue  in  decisionale  e
gestionale ed e' formulato in termini di competenza e  di  cassa.  La
previsione  di  cassa  non  costituisce  vincolo   all'emissione   di
ordinativi  di  spesa,  ma  ha  funzioni  di   controllo,   ai   fini
dell'equilibrio complessivo delle entrate e delle spese. 
    2. Il preventivo finanziario, ripartito per titoli,  categorie  e
capitoli, ha funzioni autorizzative all'acquisizione delle entrate  e
all'ordinazione e imputazione a bilancio delle spese. 
    3. Il preventivo finanziario si articola, per le entrate e per le
spese, in autonomi Centri di responsabilita', individuati dagli  atti
interni di organizzazione, che determinano anche i limiti della  loro
autonomia, costituenti un insieme organico  di  risorse  finanziarie,
personali e strumentali, ordinati in modo che ciascuno di essi faccia
capo ad una unitaria responsabilita' scientifica o amministrativa. 
    4. Per ogni  capitolo  attribuito  ai  vari  Centri,  come  sopra
determinati, il bilancio  indica  l'ammontare  presunto  dei  residui
attivi e passivi, al termine  dell'esercizio  in  corso;  l'ammontare
degli  stanziamenti  definitivi   delle   entrate   e   delle   spese
dell'esercizio in corso; l'ammontare delle entrate che si prevede  di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui  il
bilancio si riferisce, e, con la precisazione  di  cui  al  comma  1,
l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e  delle  spese
che si prevede di pagare nello stesso  esercizio,  senza  distinzione
tra operazioni in conto competenza e in conto residui. 
    5. Nel bilancio di  previsione  e'  iscritta  come  posta  a  se'
stante, rispettivamente dell'entrata e della  spesa,  l'avanzo  o  il
disavanzo di amministrazione presunto al 31  dicembre  dell'esercizio
precedente a quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  E'  iscritto,
altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta
autonoma,  l'ammontare  presunto  del  fondo  di   cassa   all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 
    6. Il bilancio di previsione deve risultare  in  equilibrio,  che
puo' essere  conseguito  anche  attraverso  l'utilizzo  del  presunto
avanzo di amministrazione. 
 
                               Art. 8. 
Classificazione  delle  entrate  e   delle   spese   del   preventivo
                             finanziario 
 
    1. Il preventivo finanziario e' ripartito, per l'entrata e per la
spesa, in Centri di responsabilita' e per quanto riguarda la spesa in
Missioni,  che  rappresentano  le   macrofunzioni   dell'Ente   quali
individuate dalle  norme  statutarie  e  i  programmi  operativi  che
all'interno di queste l'Ente persegue. 
    2. Il preventivo finanziario e' ripartito in: 
      a) titoli, a seconda che il gettito o  l'impiego  derivi  dalla
gestione corrente, in conto capitale o in partite di giro; 
      b) categorie, secondo la specifica natura dei cespiti; 
      c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto. 
    3. Le partite di giro comprendono  le  entrate  e  le  spese  che
l'ente effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di  sostituto  di
dichiarazione, ovvero per conto di terzi, le quali  costituiscono  al
tempo stesso un debito ed un credito per  l'ente,  nonche'  le  somme
somministrate al cassiere interno o ai funzionari delegati. Esse sono
indicate cumulativamente per tutti i Centri di  responsabilita'  alla
fine delle sezioni delle entrate e delle spese. 
    4. Il numero e la descrizione  delle  categorie  e  dei  capitoli
possono  essere  modificati  dal  Consiglio  di  amministrazione   in
relazione alle peculiari esigenze delle singole gestioni, ma comunque
debbono continuare a  rappresentare  valori  omogenei  e  chiaramente
definiti. 
 
                               Art. 9. 
              Fondo di riserva per le spese impreviste 
 
    1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per
le spese impreviste  nonche'  per  le  maggiori  spese  che  potranno
verificarsi durante l'esercizio, il cui  ammontare  non  puo'  essere
superiore al cinque per cento del totale  delle  spese  correnti.  Su
tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. 
 
                              Art. 10. 
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso e  fondo  speciale
                           rischi ed oneri 
 
    1. Nel bilancio di previsione e' istituito un fondo speciale  per
i presumibili oneri recati dai rinnovi del contratto  di  lavoro  del
personale   dipendente,   limitatamente   alla   parte   concer-nente
l'esercizio di riferimento ed eventualmente gli esercizi  precedenti.
Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. 
    2. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1  non  concorre  alla
determinazione delle spese del personale  iscritte  nel  bilancio  di
previsione ai fini dell'applicazione della aliquota dell'1%  indicata
all'ultimo capoverso dell'allegato 6  all'art.  59  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. 
    3. Nel bilancio di Previsione  e'  istituito  un  fondo  speciale
rischi ed oneri. Gli accantonamenti al fondo rischi ed  oneri  e  per
spese future, stimate per un  importo  diverso  da  zero,  presentano
previsioni di sola  competenza.  Su  tali  stanziamenti  non  possono
essere assunti impegni di spesa ne' possono essere emessi mandati. 
    4. L'utilizzo delle relative disponibilita' e' effettuato con  il
procedimento di variazione al bilancio di previsione con  contestuale
riduzione del fondo stesso. 
    5. A fine esercizio le somme non  utilizzate  confluiscono  nella
parte vincolata del risultato di amministrazione. 
 
                              Art. 11. 
                       Il preventivo economico 
 
    1. Il preventivo economico e'  costituito  dal  budget  economico
dell'Ente,  derivato  dalle  previsioni  finanziarie  dei  Centri  di
responsabilita',  previo  inserimento  di  eventuali   rettifiche   e
integrazioni per renderlo coerente con i principi contabili  relativi
alla competenza economica. 
 
                              Art. 12. 
              La relazione programmatica del Presidente 
 
    1. La relazione programmatica del Presidente descrive  le  scelte
strategiche  dell'ente  da  intraprendere  o   sviluppare   nell'arco
temporale  oggetto  di  programmazione.  Espone  inoltre  il   quadro
economico generale, indica gli indirizzi di gestione  e  dimostra  le
coerenze e le compatibilita' tra  gli  obiettivi,  le  risorse  e  le
specifiche finalita' dell'Ente. 
    2. La relazione programmatica ha carattere generale e descrive le
linee strategiche a cui debbono uniformarsi  le  decisioni  operative
delle strutture scientifiche e gestionali. 
    3.  Per  la  parte  delle  entrate,  la  relazione  programmatica
comprende  inoltre  una  descrizione  delle  fonti  di  finanziamento
necessarie per la realizzazione delle strategie  e  ne  evidenzia  le
opportunita' e gli eventuali vincoli di acquisizione.  Per  la  parte
delle  spese,  sono  indicati  i  principali   obiettivi   strategici
all'interno delle missioni dell'ente che  debbono  essere  perseguiti
nel periodo oggetto della programmazione. 
    4.  La  relazione  programmatica  e'  corredata  della  dotazione
organica del personale e della programmazione delle nuove assunzioni,
anche con forme contrattuali flessibili, che si intende  avviare  nel
periodo di riferimento. 
 
                              Art. 13. 
  La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 
 
    1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa
del  risultato   di   amministrazione   presunto   al   31   dicembre
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si  riferisce.  La
dimostrazione del risultato di amministrazione presunto evidenzia  il
risultato   accertato   nell'esercizio   precedente,   le   eventuali
variazioni del conto residui gia' verificatesi alla data  di  stesura
del preventivo nonche' di  quelle  presunte  per  la  restante  parte
dell'anno, gli accertamenti e gli impegni gia' iscritti alla data  di
stesura del preventivo aumentati di quelli presunti per  la  restante
parte dell'anno. 
    2.  Dell'avanzo  di  amministrazione  si  potra'  disporre,   con
variazione  di  bilancio,  quando  ne  sia   dimostrata   l'effettiva
esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato. 
    3.  Del  presunto  disavanzo  di  amministrazione  deve   tenersi
obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del  bilancio  di
previsione al fine del suo assorbimento nel corso dell'esercizio e la
relazione programmatica del  Presidente  deve  illustrare  i  criteri
adottati e i tempi necessari a pervenire a tale assorbimento. 
    4. Nel caso di peggioramento del  risultato  di  amministrazione,
accertato in sede di consuntivo, rispetto a quello presunto, l'organo
di  vertice  deve,  con  sollecitudine,  informare  l'amministrazione
vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte  dei
Conti, deliberando i necessari provvedimenti volti ad  eliminare  gli
effetti di tale scostamento. 
 
                              Art. 14. 
                  Bilancio finanziario pluriennale 
 
    1. Al bilancio di previsione e' allegato un bilancio  finanziario
pluriennale, formulato in termini di sola competenza e  correlato  al
piano triennale di attivita'. Il bilancio pluriennale ha  una  durata
di norma uguale a quella del bilancio pluriennale dello Stato  ed  e'
destinato a dimostrare il  prevedibile  andamento  finanziario  negli
esercizi successivi a quello di riferimento,  a  normativa  costante.
Non ha funzioni autorizzative. 
 
                              Art. 15. 
          La relazione del Collegio dei Revisori dei conti 
 
    1.  Il  Collegio  dei  Revisori,   nei   termini   previsti   per
l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti
del decreto legislativo  30/06/2011,  n.  123,  redige  sullo  stesso
un'apposita relazione, proponendone o meno l'approvazione. 
    2. La relazione deve contenere considerazioni e  valutazioni  sul
programma  annuale  ed,  in  particolare,  sull'attendibilita'  delle
entrate previste sulla base della documentazione e degli elementi  di
conoscenza forniti dall'Ente, nonche' sulla congruita'  delle  spese,
tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate negli  esercizi
precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti. 
 
                              CAPO III 
                   Gestione economico-finanziaria 
 
                              Art. 16. 
                       Gestione delle risorse 
 
    1.  La  gestione  amministrativa  delle  entrate  e  delle  spese
assegnate  a  ogni  Centro  di  responsabilita'  e'  effettuata   dal
responsabile del Centro stesso, nell'ambito  delle  risorse  e  sulla
base delle  attribuzioni  assegnate  allo  stesso  dal  Consiglio  di
amministrazione, dal Presidente e dal Direttore generale negli ambiti
delle rispettive competenze stabilite dagli  atti  di  organizzazione
interni . 
    2. La gestione delle spese a carattere strumentale, comuni a piu'
Centri di responsabilita', puo' essere affidata ad un'unica struttura
al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni  di
strutture. 
 
                              Art. 17. 
                           Entrate e spese 
 
    1. Con riferimento alla  gestione  finanziaria  delle  entrate  e
delle spese, l'Ente si atterra' ai seguenti criteri: 
      a) le entrate si intendono accertate quando viene verificata la
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo  titolo  giuridico,
individuato il debitore,  la  somma  da  incassare  e  la  competenza
finanziaria; 
      b) le spese vengono impegnate quando, sulla base  dell'avvenuto
stanziamento  nel   bilancio   di   previsione,   e'   giuridicamente
perfezionata l'obbligazione, determinati la ragione del  credito,  la
somma da pagare e il soggetto creditore; 
      c) durante l'esercizio e' possibile prenotare impegni di spesa,
nel  caso  in  cui  occorra  esperire  procedure  concorsuali,  anche
sommarie, per la scelta del fornitore; alla fine dell'esercizio  tali
prenotazioni costituiscono economie di bilancio;  possono,  peraltro,
nel caso in cui le procedure concorsuali siano  gia'  avviate  e  non
ancora concluse, confluire,  secondo  la  valutazione  del  Direttore
generale, sentito il responsabile della  direzione  contabile,  nella
parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. 
 
                              Art. 18. 
            Storni e variazioni al bilancio di previsione 
 
    1. Successivamente all'approvazione del bilancio  di  previsione,
qualora  sia  necessario  effettuare,   nell'ambito   delle   risorse
assegnate  dal  Consiglio  di  amministrazione  ad   un   Centro   di
responsabilita',   storni   compensativi   fra   capitoli,   compreso
l'utilizzo dei fondi di cui agli articoli  9  e  10,  questi  vengono
effettuati  con  atto  del  Direttore  generale,  su   proposta   dei
responsabili dei Centri di responsabilita' cui afferiscono i capitoli
interessati  e  con  il  visto  del  responsabile   della   direzione
contabile. 
    2. Le variazioni degli stanziamenti destinati ai  diversi  Centri
di responsabilita' a seguito di modifiche in aumento o in diminuzione
apportate ai programmi gia' deliberati o per effetto di cancellazione
di  programmi  approvati  o  di  programmi  sopravvenuti  nel   corso
dell'anno, ovvero le variazioni relative all'applicazione al bilancio
in  corso  di  tutta  o  parte  della  differenza  del  risultato  di
amministrazione  accertato  rispetto  a  quello   presunto,   vengono
effettuate mediante variazioni di bilancio approvate dal Consiglio di
amministrazione,  nei  modi  e  con   le   procedure   previsti   per
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Tali  variazioni  non
possono essere effettuate, salvo particolari necessita' da  motivare,
oltre il 30 novembre di ciascun anno. 
    3. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonche' tra la
gestione dei residui e quella di competenza. 
 
                              Art. 19. 
               Controllo di regolarita' amministrativa 
 
    1. Il responsabile della direzione  contabile  e'  preposto  alla
verifica periodica dello  stato  complessivo  degli  accertamenti  di
entrata  e  degli  impegni  di  spesa.  Segnala  tempestivamente   al
Direttore generale i fatti che, secondo le sue  valutazioni,  possano
compromettere gli equilibri di bilancio. 
    2. Il responsabile della Ragioneria attesta  la  copertura  degli
impegni di spesa in relazione  alle  disponibilita'  esistenti  negli
stanziamenti di spesa,  come  autorizzati  e  ripartiti  tra  i  vari
responsabili. Il responsabile della Ragioneria rimette con  sua  nota
al Direttore generale gli atti di  impegno  che  non  siano  ritenuti
contabilmente regolari, una volta fatta constatare senza  esito  agli
emittenti la presunta irregolarita'. Il Direttore generale  con  atto
motivato puo' ordinare che l'atto abbia comunque  corso;  dell'ordine
e' data notizia scritta al Collegio dei Revisori dei conti.  In  ogni
caso  non  possono  aver  corso  atti  di  spesa  che   non   abbiano
disponibilita'  negli  stanziamenti  dei  capitoli,  quali  approvati
ovvero variati dal Consiglio di amministrazione. 
 
                              Art. 20. 
                      La gestione delle entrate 
 
    1.  La  gestione  delle  entrate  si  attua  attraverso  le  fasi
dell'accertamento, della riscossione e del versamento. 
 
                              Art. 21. 
                            Accertamento 
 
    1.  L'accertamento  costituisce  la  prima   fase   di   gestione
dell'entrata con  cui  il  responsabile  della  struttura  competente
secondo le norme interne di  organizzazione,  sulla  base  di  idonea
documentazione, verifica la ragione del credito e la  sussistenza  di
un idoneo titolo giuridico,  individua  il  debitore,  quantifica  la
somma da incassare e fissa, ove necessario, la relativa scadenza. 
    2.  Il  responsabile  competente  trasmette  alla  Ragioneria  la
documentazione  di  cui  al  comma  1,  ai  fini  del  controllo   di
regolarita' dell'annotazione nelle scritture contabili. 
    3. Se il titolo alla base dell'accertamento e'  un  contratto  di
ricerca o di servizio, non si da'  corso  all'accertamento  se  detto
contratto non e' stato preventivamente  approvato  dal  Consiglio  di
amministrazione o dal Presidente, secondo le rispettive competenze. 
 
                              Art. 22. 
                             Riscossione 
 
    1. La riscossione consiste nel materiale introito  da  parte  del
cassiere delle somme dovute all'Ente. 
    2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo  di  incasso,
fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi  previsti  dalla
convenzione di cui all'art. 41. 
    3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile  della
Ragioneria o  da  un  suo  delegato  e  controfirmato  dal  Direttore
generale o da un suo delegato e contiene: 
      a) l'indicazione del debitore; 
      b) l'ammontare della somma da riscuotere; 
      c) la causale; 
      d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; 
      e) l'indicazione del  capitolo  di  bilancio  cui  e'  riferita
l'entrata distintamente per residui o competenza; 
      f) il numero progressivo; 
      g) l'esercizio finanziario e la data di emissione; 
      h) le codifiche obbligatorie. 
    4. Il cassiere deve accettare, senza pregiudizio  per  i  diritti
dell'Ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'Ente,
anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. Di  tale
ipotesi   il   cassiere   da'   immediata   comunicazione   all'Ente,
richiedendone la  regolarizzazione,  secondo  quanto  previsto  dalla
convenzione di cassa di cui all'art. 40. 
    5. Gli ordinativi di incasso che si  riferiscono  ad  entrate  di
competenza dell'esercizio in corso sono  tenuti  distinti  da  quelli
relativi ai residui. 
    6.  Gli  ordinativi  d'incasso  non  riscossi  entro  il  termine
dell'esercizio  sono  restituiti  dal  cassiere   all'Ente   per   la
riscossione nell'esercizio successivo in conto residui. 
    7. Le entrate accertate e non riscosse  costituiscono  i  residui
attivi  da  iscrivere  nel  bilancio  di  previsione   dell'esercizio
successivo e nelle attivita' dello stato patrimoniale. 
 
                              Art. 23. 
                       La gestione delle spese 
 
    1.  La  gestione  delle  spese  si  attua  attraverso   le   fasi
dell'impegno, della liquidazione e del pagamento. 
 
                              Art. 24. 
                          Impegno di spesa 
 
    1. Le spese sono impegnate con atti del Direttore generale o  dei
responsabili dei Centri di responsabilita' individuati dai  documenti
interni di organizzazione dell'Istituto  e  con  le  modalita'  dagli
stessi documenti  previste,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
assegnate dal Consiglio di amministrazione col bilancio  finanziario.
Tali atti sono  trasmessi  alla  Ragioneria  e  sono  resi  esecutivi
mediante l'apposizione  del  visto  del  responsabile  o  di  un  suo
delegato, che ne verifica la copertura finanziaria e  la  regolarita'
della relativa documentazione. Con  atto  di  organizzazione  interno
possono essere previste  forme  semplificate  di  documentazione,  in
relazione a spese di importo limitato e comunque nei limiti di quello
stabilito per acquisti di forniture e servizi in affidamento diretto. 
    2.  Per  le  spese   in   conto   capitale,   il   Consiglio   di
amministrazione puo' riservarsi la facolta' di approvare con separato
atto, i relativi piani di investimento, eventualmente al di sopra  di
un  determinato  limite  di  spesa,  ancorche'  tale   limite   possa
eventualmente essere inferiore al tetto delle deleghe autorizzate  ai
rispettivi responsabili. 
    3. Gli impegni di spesa sono comunque effettuati nei limiti degli
stanziamenti di competenza autorizzati degli organi deliberanti. 
    4. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni,
e senza la necessita' di ulteriori atti, si considerano impegnate sui
relativi stanziamenti le risorse impiegate senza ulteriori atti: 
      a) per il trattamento economico,  fondamentale  ed  accessorio,
attribuito al personale dipendente in base  ai  contratti  collettivi
nazionali e decentrati, e ai relativi oneri riflessi; 
      b) per le rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti,
interessi  di  preammortamento  ed  ulteriori  oneri  accessori,   di
contratti di mutuo approvati dal Consiglio di Amministrazione; 
      c) per le obbligazioni assunte in base a disposizioni normative
obbligatorie, quali oneri connessi al  servizio  di  cassa,  imposte,
tasse, e simili; 
      d) per le obbligazioni nascenti da utenze generali derivanti da
contratti annuali o pluriennali, quali energia elettrica, acqua, gas,
telefoniche, e simili. 
    5. Possono altresi' essere accesi impegni  di  spesa  cumulativi,
qualora risultino correlati ad accertamenti di entrata di provenienza
pubblica o privata, approvati con atto giuridicamente impegnativo per
la controparte e con destinazione vincolata,  ancorche'  gli  importi
relativi a detti accertamenti non risultino ancora riscossi. 
    6. Costituiscono economia di bilancio le minori  spese  sostenute
rispetto all'impegno assunto, verificate  con  la  conclusione  della
fase della liquidazione di cui al successivo articolo. 
    7. Costituiscono altresi' economia di  bilancio  gli  impegni  di
spesa rimasti ancora da pagare in conto residui dopo  la  conclusione
delle  commesse  e  sono  cancellati   d'ufficio   dalla   Ragioneria
nell'esercizio successivo alla conclusione  stessa,  a  meno  che  il
responsabile della commessa  non  motivi  la  necessita'  della  loro
permanenza in bilancio, che non potra' comunque andare  oltre  l'anno
successivo. 
 
                              Art. 25. 
                      Liquidazione della spesa 
 
    1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di  spesa
con cui, in base ai documenti ed  ai  titoli  atti  a  comprovare  il
diritto del creditore, si determina  l'esatta  somma  da  pagare  nei
limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 
    2. La liquidazione compete all'ufficio che ha ordinato  la  spesa
ed  e'  disposta  sulla  base  della  documentazione   necessaria   a
comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro  operato
sulla  regolarita'  della  fornitura  o  della  prestazione  e  sulla
rispondenza  della  stessa  ai  necessari  requisiti  quantitativi  e
qualitativi, e ai termini ed alle condizioni pattuite. 
    3. L'atto di  liquidazione,  sottoscritto  dal  direttore  o  dal
dirigente competente, o da un loro delegato,  con  tutti  i  relativi
documenti giustificativi ed  i  necessari  riferimenti  contabili  e'
trasmesso   alla   Ragioneria   per   i   conseguenti    adempimenti.
L'attestazione   della   liquidazione,   corredata   dei    necessari
riferimenti,  puo'  essere  apposta  dal  responsabile  della   spesa
direttamente  sul  documento  di  addebito  o  su   una   sua   copia
opportunamente autenticata. 
 
                              Art. 26. 
                              Pagamento 
 
    1. Il pagamento delle spese e' ordinato mediante  l'emissione  di
mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e  contrassegnati
da  evidenze  informatiche  del  capitolo,  tratti  sull'istituto  di
credito incaricato del servizio di cassa. 
    2. I mandati di pagamento sono  firmati  dal  responsabile  della
Ragioneria o  da  un  suo  delegato  e  controfirmati  dal  Direttore
generale o da un suo delegato e contengono i seguenti elementi: 
      a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; 
      b) la data di emissione; 
      c) il capitolo su cui  la  spesa  e'  imputata  e  la  relativa
disponibilita', distintamente per competenza o residui; 
      d) le codifiche obbligatorie; 
      e) l'indicazione del creditore  e,  se  si  tratta  di  persona
diversa, del soggetto tenuto  a  rilasciare  quietanza,  nonche'  ove
richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; 
      f) l'ammontare della somma dovuta e la  scadenza,  qualora  sia
prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; 
      g) la causale; 
      h) le eventuali modalita' agevolative di pagamento se richieste
dal creditore; 
      i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. 
    3. I mandati che  si  riferiscono  alla  competenza  sono  tenuti
distinti da quelli relativi ai residui. 
    4.  I  mandati  di  pagamento  non  pagati   entro   il   termine
dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Ente per il pagamento
nell'esercizio successivo in conto residui. 
    5. Le spese impegnate e  non  ordinate  costituiscono  i  residui
passivi da  iscriversi  nel  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
successivo e nelle passivita' dello stato patrimoniale. 
    6. Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di
documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture  e
servizi, dall'annotazione degli estremi dell'atto  di  impegno  e  da
ogni altro documento che  giustifichi  la  spesa.  La  documentazione
della  spesa  e'  allegata  al  mandato  successivamente   alla   sua
estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni. 
    7.  L'Ente  puo'  provvedere  ai   pagamenti   mediante   mandati
informatici, da effettuarsi nel rispetto delle  norme  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  513  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
                              Art. 27. 
                          Carte di credito 
 
    1. L'Ente, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  53,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, puo' avvalersi, in quanto  applicabili,  delle
procedure di  pagamento  mediante  carte  di  credito,  previste  dal
regolamento di cui al decreto del Ministero  del  tesoro  9  dicembre
1996, n. 701, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  delle  Repubblica
italiana, serie generale, n. 38 del 15 febbraio 1997. 
    2. Le carte di credito possono essere concesse al Presidente,  al
Direttore generale, ai direttori  e  dirigenti  amministrativi  e  al
cassiere interno. 
 
                              Art. 28. 
                       Spese di rappresentanza 
 
    1. Sono spese di rappresentanza  quelle  fondate  sulla  esigenza
dell'Ente di manifestarsi all'esterno  e  di  intrattenere  pubbliche
relazioni con soggetti ad esso estranei, in rapporto ai  propri  fini
istituzionali.  Esse  debbono  essere  finalizzate,  nella  vita   di
relazione dell'Ente, all'intento di suscitare su di esso,  sulla  sua
attivita' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti  e
di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali,  onde
ottenere i vantaggi che  per  una  pubblica  istituzione  di  ricerca
derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e  seguita  nella
sua azione  a  favore  della  collettivita'  e  del  progresso  della
conoscenza. 
    2. Le spese di rappresentanza sono autorizzate dal  Presidente  o
dal Direttore Generale nell'ambito delle rispettive competenze e sono
impegnate  a  bilancio  da  quest'ultimo  o  da   un   suo   delegato
espressamente autorizzato. 
    3. Le  spese  di  rappresentanza  devono  attenersi  ai  seguenti
principi: 
      a) iscrizione  in  bilancio  di  un  apposito  stanziamento  di
importo non superiore all'uno per cento delle spese di funzionamento; 
      b) correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito; 
      c) esclusione di ogni attivita' di  rappresentanza  nell'ambito
dei rapporti organici e di servizio dell'Ente; 
      d) esclusione  dall'attivita'  di  rappresentanza  delle  spese
caratterizzate da mera liberalita'. 
 
                              Art. 29. 
            Assegnazione di telefoni cellulari aziendali 
 
    1. Telefoni cellulari  aziendali  possono  essere  assegnati  dal
Direttore generale a dipendenti da lui individuati, in ragione  delle
rispettive esigenze di servizio. 
 
                              Art. 30. 
                       La gestione dei residui 
 
    1. La  gestione  della  competenza  e'  separata  da  quella  dei
residui. 
    2. I residui attivi e passivi devono  risultare  nelle  scritture
distintamente per esercizio di provenienza. 
    3.  I  residui  attivi  e  passivi  di  ciascun  esercizio   sono
trasferiti  ai  corrispondenti  capitoli  dell'esercizio  successivo,
separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 
    4. Se il capitolo  che  ha  dato  origine  al  residuo  e'  stato
eliminato nel nuovo bilancio, la  gestione  delle  somme  residue  e'
effettuata o mediante apposito nuovo  capitolo  o  mediante  il  loro
inserimento in uno gia' esistente. 
    5. E'  vietata  l'iscrizione  nel  conto  residui  di  somme  non
impegnate nell'esercizio di competenza. 
 
                               CAPO IV 
                       II rendiconto generale 
 
                              Art. 31. 
                       Il rendiconto generale 
 
    1. Il processo gestionale si  conclude  con  l'illustrazione  dei
risultati conseguiti in un documento denominato  rendiconto  generale
costituito da: 
      a) il rendiconto finanziario; 
      b) il conto economico; 
      c) lo stato patrimoniale; 
      d) la nota integrativa. 
    2. Al rendiconto generale sono allegati: 
      a) la situazione amministrativa; 
      b) la relazione del Presidente sulla gestione; 
      c) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti; 
    3. Il rendiconto generale e' deliberato entro il mese  di  aprile
successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed  e'  trasmesso
entro dieci  giorni  dalla  data  della  deliberazione  al  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e   a   quello
dell'economia e delle finanze, completo di tutti i documenti  di  cui
ai commi precedenti. 
 
                              Art. 32. 
                      Il rendiconto finanziario 
 
    1.  Il  rendiconto  finanziario,   in   corrispondenza   con   la
classificazione adottata dal  preventivo  finanziario,  evidenzia  le
risultanze della gestione delle entrate e delle spese. 
    2. Il rendiconto finanziario e' articolato in Titoli, Categorie e
Capitoli ed evidenzia i  risultati  del  Centri  di  responsabilita',
simmetricamente al preventivo finanziario ed espone: 
      le entrate  di  competenza  dell'anno,  accertate,  riscosse  o
rimaste da riscuotere; 
      le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate  o  rimaste
da pagare; 
      la  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi
precedenti, loro riscossioni, pagamenti ed eventuali insussistenze; 
      il totale dei residui attivi e  passivi  che  si  trasferiscono
all'esercizio successivo. 
 
                              Art. 33. 
       Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti 
 
    1. L'Ente compila alla chiusura dell'esercizio la situazione  dei
residui attivi e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a
quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza. 
    2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme
riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione,  quelle  eliminate
perche' non piu' realizzabili o dovute,  nonche'  quelle  rimaste  da
riscuotere o da pagare. 
    3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati  soltanto
dopo che siano  stati  esperiti  tutti  gli  atti  per  ottenerne  la
riscossione,  a  meno  che  il  costo  per  tale  esperimento  superi
l'importo da recuperare. 
    4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e  l'inesigibilita'
dei crediti devono formare  oggetto  di  apposita  deliberazione  del
Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori che in
proposito manifesta  il  proprio  parere.  Dette  variazioni  trovano
specifica evidenza e riscontro nel conto economico. 
 
                              Art. 34. 
                         Il conto economico 
 
    1.  Il  conto  economico  e'  redatto  secondo  le   disposizioni
civilistiche e i  principi  contabili  adottati  dall'OIC  (Organismo
Italiano di Contabilita') per i  bilanci  delle  imprese  per  quanto
applicabili. 
    2.  Sono  vietate  compensazioni  tra   componenti   positivi   e
componenti negativi del conto economico. 
    3. Il conto economico  evidenzia  anche  la  quota  di  attivita'
dell'Ente che afferisce alla sua gestione commerciale. 
 
                              Art. 35. 
                        Lo stato patrimoniale 
 
    1. Lo stato  patrimoniale  e'  redatto  secondo  le  disposizioni
civilistiche e i principi contabili adottati dall'OIC per  i  bilanci
delle imprese per quanto applicabili. 
 
                              Art. 36. 
I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali 
 
    1. I criteri  di  iscrizione  e  di  valutazione  degli  elementi
patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a
quelli stabiliti dal codice civile e dai principi contabili  adottati
dall'OIC per i bilanci delle imprese. 
 
                              Art. 37. 
                    La situazione amministrativa 
 
    1. La situazione amministrativa evidenzia: 
      la consistenza di cassa iniziale, gli  incassi  e  i  pagamenti
eseguiti nell'esercizio, distinti in  conto  competenza  e  in  conto
residui, il saldo di cassa finale alla chiusura dell'esercizio; 
      il totale delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi)  e
di quelle rimaste da pagare (residui  passivi),  distinguendo  quelle
provenienti   dagli   esercizi   precedenti   da   quelle    generate
nell'esercizio in esame; 
      il risultato finale di amministrazione. 
    2. L'avanzo di  amministrazione  viene  ripartito  in  fondi  non
vincolati, fondi vincolati al finanziamento delle  spese  pluriennali
in conto capitale o con altri vincoli di destinazione stabiliti dagli
organi finanziatori ovvero dal Consiglio di amministrazione. 
    Tale  ripartizione  e'   illustrata   in   calce   al   prospetto
dimostrativo della situazione amministrativa. 
    3. L'avanzo di amministrazione puo'  essere  inoltre  utilizzato,
secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione: 
      a) per il finanziamento di spese di investimento; 
      b)  per  il  finanziamento  di  spese  di   funzionamento   non
ripetitive; 
      c) per la salvaguardia dell'equilibrio  di  bilancio,  ove  non
possa provvedersi con mezzi ordinari. 
    4. Nel corso  dell'esercizio,  al  bilancio  di  previsione  puo'
essere applicato, con delibera di variazione, il  maggior  avanzo  di
amministrazione accertato rispetto a quello  presunto  dell'esercizio
immediatamente precedente, per la realizzazione  delle  finalita'  di
cui ai precedenti commi. Tale utilizzazione puo' avvenire  solo  dopo
l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente. 
 
                              Art. 38. 
                     La relazione del Presidente 
 
    1. Il rendiconto generale e' accompagnato da  una  relazione  del
Presidente sull'andamento della gestione nel suo complesso, che ponga
in evidenza il livello di realizzazione ed  i  risultati  scientifici
conseguiti per ciascun  settore  di  intervento,  in  relazione  agli
obiettivi deliberati dal Consiglio di amministrazione, nonche' i dati
relativi al personale dipendente. 
 
                              Art. 39. 
               La relazione del Collegio dei Revisori 
 
    1.  Il  Collegio  dei  Revisori,   nei   termini   previsti   per
l'approvazione del rendiconto generale, ai sensi e  per  gli  effetti
del  decreto  legislativo 30/06/2011,  n.  123,  redige  la   propria
relazione  formulando  valutazioni  e   giudizi   sulla   regolarita'
amministrativo-contabile della gestione. 
    2. Il Collegio dei  Revisori  dei  conti,  in  particolare,  deve
attestare: 
      a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale
con quelli analitici desunti dalla contabilita' generale  tenuta  nel
corso della gestione; 
      b) l'esistenza delle attivita' e passivita' e la loro  corretta
esposizione in bilancio, nonche' l'attendibilita'  delle  valutazioni
di bilancio; 
      c)  la  correttezza  dei  risultati  finanziari,  economici   e
patrimoniali della gestione; 
      d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei
prospetti di bilancio e nei relativi allegati. 
    3. La relazione del Collegio dei Revisori dei conti  si  conclude
con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale e'  conforme
alle  norme  che  ne  disciplinano  i  criteri  di  redazione  e   di
valutazione, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo. 
 
                               CAPO V 
                          Servizio di cassa 
 
                              Art. 40. 
                  Affidamento del servizio di cassa 
 
    1.  Il  servizio  di  cassa  e'  affidato  in  base  ad  apposita
convenzione, approvata dal Consiglio di  amministrazione,  a  imprese
autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria,  ai  sensi  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
    2. Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di apposita gara
ad evidenza pubblica che va espletata almeno ogni cinque anni. 
    3. Le modalita' per l'espletamento del servizio di  cassa  devono
essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi
decreti attuativi. 
    4. Se l'organizzazione dell'Ente e del cassiere lo  consente,  il
servizio  di  cassa  viene  gestito   con   modalita'   ed   evidenze
informatiche  con  collegamento  diretto  tra  gli  uffici  contabili
dell'Ente ed il cassiere, al fine di consentire un piu' efficiente ed
economico interscambio dei dati e della documentazione relativi  alla
gestione del servizio. 
 
                              Art. 41. 
                       Anticipazioni di cassa 
 
    1. L'Ente e' autorizzato  a  richiedere  anticipazioni  di  cassa
all'istituto cassiere, entro il  limite  massimo  di  tre  dodicesimi
delle entrate accertate  nell'anno  precedente  e  con  le  modalita'
previste dalla convenzione di cui all'art. 40. 
 
                              Art. 42. 
           Servizio di cassa interno e funzionari delegati 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione autorizza l'istituzione di  un
servizio di cassa interno, alle dipendenze  di  una  delle  strutture
individuate dai documenti organizzativi dell'Istituto. 
    2. Il cassiere interno e' soggetto a controlli periodici da parte
degli  uffici  contabili  e  dei  Revisori  dei  conti   e   risponde
personalmente dell'utilizzo delle somme affidategli. 
    3. Per l'effettuazione di spese per le quali si renda  necessario
il pagamento in forme decentrate,  il  Consiglio  di  amministrazione
puo' autorizzare la nomina di funzionari delegati. 
    4.  L'entita'  del  fondo  di  cassa  del  cassiere  interno,  la
tipologia delle  spese  per  le  quali  puo'  essere  utilizzato,  la
procedura  per  il   suo   utilizzo,   l'importo   massimo   pagabile
unitariamente, la  periodicita'  delle  rendicontazioni,  nonche'  le
modalita' di attivazione, gestione e  rendicontazione  dell'attivita'
dei    funzionari    delegati    sono    previsti     dal     manuale
amministrativo/contabile. 
 
                               CAPO VI 
                        Gestione patrimoniale 
 
                              Art. 43. 
                         Norme di indirizzo 
 
    1. I beni dell'Ente si distinguono in immobili, mobili  e  mobili
registrati ai sensi degli articoli 812 e seguenti del  codice  civile
di norma sono classificati con l'indicazione del codice SEC 95 e sono
descritti in separati  inventari,  tenuti  dagli  uffici  individuati
dalle norme organizzative interne,  in  conformita'  delle  direttive
contenute nei seguenti articoli. 
    2. Gli  inventari  sono  chiusi  al  termine  di  ogni  esercizio
finanziario. 
    3. I registri dei beni immobili devono evidenziare: 
      la denominazione, l'ubicazione e la destinazione d'uso; 
      il titolo di provenienza, gli estremi dei registri tavolari,  i
dati catastali; 
      servitu', pesi e oneri da cui sono gravati; 
      il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; 
      gli eventuali redditi. 
    4. La gestione dell'inventario e' affidata  ad  un  consegnatario
unico  per  tutto  l'Ente  che  viene  nominato  dal   Consiglio   di
amministrazione tra i dipendenti a  tempo  indeterminato  (ruolo)  di
livello non inferiore al V. Tale incarico non puo' eccedere la durata
dei 5 anni ed e' rinnovabile una sola volta. 
    5. I beni mobili, esclusi i materiali di consumo, sono affidati a
subconsegnatari nominati dal consegnatario e di norma coincidono  con
i  Direttori  delle  Strutture  ovvero   con   dipendenti   a   tempo
indeterminato (ruolo) identificati sentito il  parere  del  Direttore
della Struttura stessa. 
    6. I beni sono suddivisi nelle seguenti categorie inventariabili: 
      A. Immobilizzazioni immateriali/finanziarie 
        1. Brevetti 
        2. Software 
        3. Titoli e partecipazioni 
      B. Immobilizzazioni materiali - Beni immobili. 
        4. Terreni e fabbricati 
        5. Grandi attrezzature scientifiche 
      C. Immobilizzazioni materiali - Beni mobili 
        6. Macchine da ufficio 
        7. Impianti e attrezzature 
        8. Strumenti scientifici 
        9. Mobili e arredi 
        10. Mezzi di trasporto 
        11. Navi ed aeromobili 
        12. Collezioni scientifiche e museali 
        13. Materiale bibliografico 
    7. Gli inventari dei beni mobili devono evidenziare  le  seguenti
indicazioni: 
      la descrizione secondo la natura del bene; 
      il numero di inventario assegnato all'atto del caricamento; 
      la classificazione «nuovo», «usato» e «fuori uso»; 
      il valore. 
    8. I  beni  mobili  sono  valutati  al  prezzo  di  acquisto,  di
produzione o, in mancanza di questi, al valore di stima o di mercato,
se si tratta di oggetti pervenuti con altre modalita'. 
    9. Le modalita' di tenuta degli inventari  dei  beni  dell'OGS  e
della  procedura  di  registrazione  contabile  che   concorre   alla
formazione  del  patrimonio  dell'Ente  sono  disciplinate   in   uno
specifico manuale operativo adottato in conformita' alle disposizioni
del presente articolo. 
    10. Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli
immobili l'Ente provvede ad una ricognizione inventariale  effettuata
da un'apposita commissione, nominata dal Direttore generale, e di cui
fa parte il consegnatario al quale compete l'indicazione dei tempi  e
dei modi di effettuazione della stessa ricognizione. 
    11. I beni sono valutati secondo le norme  del  Codice  Civile  e
conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di  cui  al  DPR
27.02.2003, n. 97, e s.m.i. 
    Le modalita' per un'eventuale rivalutazione  o  svalutazione  dei
beni verranno affrontate in fase di ricognizione. 
 
                              Art. 44. 
                    Scarico dei beni inventariati 
 
    1. Lo scarico del bene inventariato puo' avvenire in seguito a: 
      1. Obsolescenza o naturale deperimento; 
      2. Fuori uso o guasto che sarebbe troppo oneroso riparare; 
      3. Non reperimento in seguito a ricognizione inventariale; 
      4. Distruzione per cause esterne; 
      5. Furto o smarrimento; 
      6. Permuta; 
      7. Trasferimento definitivo ad altro soggetto. 
    Il provvedimento di eliminazione dall'inventario e' adottato  dal
Direttore   Generale   sulla   base    di    idonea    documentazione
giustificativa. Questo  provvedimento  deve  contenere  l'obbligo  di
reintegro a carico degli eventuali responsabili. Tranne che nel  caso
di furto o smarrimento il  discarico  inventariale  sara'  effettuato
previo parere di apposita Commissione Tecnica. 
    Il provvedimento di discarico dell'inventario non  produce  alcun
effetto legale di liberazione, rimanendo  impregiudicata  l'eventuale
azione  di  accertamento  della  responsabilita'   amministrativa   e
contabile. 
 
                              Art. 45. 
                   Beni mobili non inventariabili 
 
    1. Non si inventariano i beni di facile consumo qualunque sia  il
prezzo. 
    2. Non si inventariano i beni di valore inferiore  ai  500  Euro,
esclusa l'IVA. 
    3. Non vanno inoltre inventariati i beni appartenenti  ad  alcune
specifiche tipologie (a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo:
materiali di cancelleria, minuterie, piccoli attrezzi  per  officine,
estintori, bombole,  oggetti  fragili,  ecc.)  perche'  di  difficile
identificazione o perche' costituiscono parti  di  ricambio  (con  le
stesse caratteristiche) di un bene gia' inventariato. 
 
                              CAPO VII 
                       Le scritture contabili 
 
                              Art. 46. 
                     Le rilevazioni finanziarie 
 
    1. Le scritture finanziarie relative alla gestione  del  bilancio
rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza sia  in  conto
residui, la situazione degli accertamenti e degli  impegni  a  fronte
degli stanziamenti, nonche' delle somme riscosse  e  pagate  e  delle
somme rimaste da riscuotere e da  pagare.  All'uopo  l'Ente  cura  la
tenuta delle seguenti scritture: 
      a) partitario degli accertamenti,  contenente  lo  stanziamento
iniziale e le  variazioni  successive,  le  somme  accertate,  quelle
riscosse e quelle rimaste  da  riscuotere  per  ciascun  capitolo  di
entrata; 
      b)  partitario  degli  impegni,  contenente   lo   stanziamento
iniziale e le  variazioni  successive,  le  somme  impegnate,  quelle
pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; 
      c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio
di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio,
le somme riscosse o pagate, le  somme  rimaste  da  riscuotere  o  da
pagare; 
      d) giornale cronologico  degli  ordinativi  di  incasso  e  dei
mandati di pagamento. 
 
                              CAPO VIII 
                        Controllo di gestione 
 
                              Art. 47. 
                        Controllo di gestione 
 
    1.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione   degli   obiettivi
programmati,  la  corretta  ed  economica  gestione  delle   risorse,
l'imparzialita' ed il buon andamento della  struttura  scientifica  o
amministrativa, l'Ente adotta un sistema di controllo di gestione, ai
sensi  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   286,   come
successivamente modificato e integrato, secondo le modalita' previste
dal presente capo. 
 
                              Art. 48. 
                 Modalita' del controllo di gestione 
 
    1. Il controllo di gestione si articola di norma in tre fasi: 
      a) stesura di un piano dettagliato  di  obiettivi  mediante  la
predisposizione  di  schede  di  budget  strutturate  per  Centri  di
responsabilita' e per commesse, a cui vengono  collegate  le  risorse
assegnate  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  stessi   e   gli
indicatori di performance per la valutazione da parte degli organismi
deputati; 
      b) rilevazione periodica dei  dati  relativi  ai  costi  ed  ai
proventi  dei  singoli  progetti,   commesse,   nonche'   rilevazione
periodica dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori di  cui
al comma precedente; 
      c) valutazione dei dati predetti in  rapporto  al  piano  degli
obiettivi al fine di verificarne lo stato di attuazione e di misurare
l'efficacia, l'efficienza ed il  grado  di  economicita'  dell'azione
intrapresa. 
    2. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento  ai  singoli
Centri di responsabilita', verificando in maniera complessiva  e  per
ciascun centro le risorse acquisite,  i  costi  dei  singoli  fattori
produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per  i
servizi a carattere commerciale,  l'efficacia  nell'acquisizione  dei
ricavi e l'efficienza nella gestione dei costi relativi. 
 
                              Art. 49. 
                  Sistema di contabilita' analitica 
 
    1. L'Ente adotta, quale strumento del controllo di  gestione,  un
sistema di contabilita' analitica che permette l'analisi  dei  costi,
dei ricavi e  dei  movimenti  finanziari  articolati  per  centri  di
responsabilita' e per commesse. 
    2.  Affinche'  si  possa  valutare  l'andamento  della   gestione
dell'Ente e provvedere alle  opportune  correzioni,  i  dati  forniti
dalla contabilita' analitica vengono periodicamente  presentati  alla
Direzione generale e ai responsabili  delle  Strutture,  evidenziando
gli scostamenti fra i risultati raggiunti e quelli previsti. 
 
                               CAPO IX 
                         Contratti pubblici 
 
                              Art. 50. 
          Contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
 
    1.  Per  quanto  attiene  alla  regolamentazione  dei   contratti
pubblici di lavori, servizi  e  forniture,  l'Ente  si  attiene  alla
normativa  generale  vigente  in  materia  e,  in  tale  ambito,   ai
provvedimenti adottati dagli organi competenti dell'OGS. 
 
                               CAPO X 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
                              Art. 51. 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto  non  previsto  e   disciplinato   dal   presente
Regolamento,  si  adottano,  in  quanto  applicabili,  le  norme   di
contabilita' generale  dello  Stato  ovvero  quelle  emanate  per  la
generalita' delle amministrazioni pubbliche. 
    2. In  particolare  per  quanto  attiene  agli  schemi  contabili
previsti dal presente Regolamento, l'Ente si attiene, con i necessari
adattamenti alle sue dimensioni e caratteristiche, a quelli  previsti
in  allegato  al  DPR  n.  97  del  27  febbraio  2003,  «Regolamento
concernente l'amministrazione e la contabilita' degli  enti  pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70». 
 
                              Art. 52. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e,  per  le  rappresentazioni  contabili  e  di
bilancio, dall'esercizio successivo a quello di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.