PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 dicembre 2015 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate  a  consentire  il
superamento della situazione di criticita'  determinatasi  a  seguito
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal  9
al 13 ottobre 2014 nel territorio della provincia  di  Genova  e  dei
comuni di Borghetto di Vara,  Ricco'  del  Golfo  di  Spezia,  Varese
Ligure di Maissana, Pignone e Sesta  Godano  nella  Val  di  Vara  in
provincia di La Spezia. (Ordinanza n. 304). (15A09419) 
(GU n.296 del 21-12-2015)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in  particolare  l'art.  5,  commi  4-ter  e  4-quater  della
medesima legge n. 225/1992; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  30  ottobre  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di
emergenza in conseguenza delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito  il  territorio
della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di  Vara,  Ricco'
del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di
La Spezia; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24  dicembre  2014
con la  quale  e'  stata  estesa  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza del 30 ottobre 2014 al territorio dei comuni  di  Maissana,
Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 203 del 14 novembre 2014 recante:  "Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il
territorio della provincia di Genova e dei  comuni  di  Borghetto  di
Vara, Ricco' del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in
provincia di La Spezia."; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 224 del 10 febbraio 2015; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  21  aprile  2015
concernente  la  proroga,  fino  al  30  ottobre  2015,  dello  stato
d'emergenza; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 252 del 14 maggio 2015 recante: "Attuazione dell'art. 1, comma 53,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Eventi atmosferici  del  9  -13
ottobre 2014."; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota  del  23  ottobre
2015; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Liguria  e'  individuata   quale   Amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Direttore  generale  del
Dipartimento ambiente della  Regione  Liguria  e'  individuato  quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   Regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni  dal  trasferimento  della  documentazione  di  cui  al
successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il  proseguimento  in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna, e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
203 del 14 novembre 2014, provvede entro dieci  giorni  dall'adozione
del presente provvedimento a trasferire al Direttore di cui al  comma
2 tutta la documentazione amministrativa e  contabile  inerente  alla
gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della  protezione
civile una relazione sulle attivita' svolte contenente  l'elenco  dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento  delle  iniziative  di  competenza  si  avvale   delle
strutture organizzative della regione  nonche'  della  collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Direttore di cui al comma 2 provvede  con
le risorse disponibili sulla contabilita' speciale  aperta  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014, che viene allo  stesso
intestata fino al 28  aprile  2017  salvo  proroga  da  disporsi  con
successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la
necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con
il cronoprogramma approvato e  con  lo  stato  di  avanzamento  degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  Regione  Liguria  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione Civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2015 
 
                                     Il Capo del dipartimento: Curcio