COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015 

Programma  delle  infrastrutture  strategiche  (legge  n.  443/2001).
Accordo per l'iter di definizione dell'intesa tra Governo e provincia
autonoma di Trento sulla realizzazione dell'autostrada A31 Valdastico
Nord - 2° lotto di completamento (CUP G86G14000280007). (Delibera  n.
55/2015). (15A09441) 
(GU n.297 del 22-12-2015)

 
    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  siano  individuati  dal  Governo  attraverso   un   Programma
(Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.
381, recante «norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche», che, all'art. 19, comma  1,  lettera  b),  stabilisce  la
competenza degli organi statali per le autostrade  che  si  estendono
oltre il territorio di una delle Province, fatta salva la  necessita'
dell'intesa con la Provincia interessata per  le  autostrade  il  cui
tracciato interessi soltanto il territorio provinciale  e  quello  di
una Regione finitima; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che,  all'art.  13,  prevede
che le opere incluse nel  succitato  Programma  approvato  da  questo
Comitato siano comprese in Intese generali quadro tra  il  Governo  e
ogni singola Regione o Provincia  autonoma,  al  fine  del  congiunto
coordinamento e della realizzazione degli interventi; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE»  (da  ora  in
avanti anche «Codice dei contratti pubblici» o  «decreto  legislativo
n. 163/2006»), e s.m.i., e visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture strategiche insediamenti produttivi» e  specificamente
l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti la responsabilita'  dell'istruttoria  sulle  infrastrutture
strategiche, anche avvalendosi  di  apposita  «Struttura  tecnica  di
missione», e la responsabilita'  di  assicurare  la  coerenza  tra  i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione; 
    l'art. 165, comma 6, che prevede, in caso di motivato dissenso di
regioni e province autonome circa la localizzazione di un intervento,
che il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  rimetta  il
progetto preliminare al Consiglio superiore dei lavori pubblici  che,
nei 45 giorni  dalla  ricezione,  valuta  i  motivi  del  dissenso  e
l'eventuale proposta alternativa che la regione o provincia  autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso.  Il  parere  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e' poi rimesso dal Ministro a
questo Comitato, che deve assumere le  proprie  «motivate  definitive
determinazioni». Se anche in sede  di  riunione  di  questo  Comitato
permane il dissenso della regione o provincia autonoma,  il  progetto
preliminare  viene  approvato  entro  60  giorni  «con  decreto   del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture [...] sentita
la Commissione parlamentare per le questioni regionali»; 
    l'art. 256, che ha abrogato  il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Visto il decreto legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,  n.  101,  che,  all'art.
8-duodecies, comma 2, dispone, tra l'altro, l'approvazione ope legis,
degli schemi di convenzione con ANAS gia' sottoscritti dalle societa'
concessionarie autostradali alla data dello stesso decreto legge; 
  Visto l'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che modifica il succitato art. 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, prevedendo che al comma  2,  primo  periodo,  le  parole
«alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione  che  i
suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere
del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza  di  effetti  sulla
finanza  pubblica,  fatti  salvi  gli  schemi  di  convenzione   gia'
approvati»; 
  Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  s.m.i.,  e
visto in particolare l'art. 36 che, al comma 4, prevede che entro  la
data del 30 settembre 2012, l'Agenzia per le infrastrutture  stradali
e autostradali subentra ad ANAS S.p.a. (da ora in avanti ANAS)  nelle
funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa  data
e  che,  a  decorrere  dalla  medesima  data,  in  tutti   gli   atti
convenzionali con le societa' regionali nonche' con i . concessionari
di cui .al comma 2, lettera b), dello stesso art. 36, il  riferimento
fatto ad ANAS, quale ente concedente, deve intendersi sostituito  con
il riferimento all'Agenzia; 
  Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,  convertito  dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5, prevede che,
in caso di mancata  adozione,  entro  il  30  settembre  2012,  dello
statuto della suddetta Agenzia  e  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'art.  36,  comma  5,  del  suddetto
decreto legge n. 98/2011, l'Agenzia e' soppressa e le attivita'  e  i
compiti  gia'  attribuitile  sono  trasferiti  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha  istituito,  nell'ambito  del
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  e   il
personale,  la   «Struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie
autostradali» (da ora  in  avanti  anche  SVCA)  con  il  compito  di
svolgere le funzioni di cui all'art. 36, comma 2, del citato  decreto
legge n. 98/2011, e in particolare le funzioni di concedente; 
  Visto il Regolamento UE n.  1315/2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 20 dicembre 2013, n. L 348, che include
l'Autostrada  Valdastico  A31  nord  nella  rete   TEN-T,   categoria
«Comprehensive Network»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135», che, non contemplando piu'  la  suddetta  SVCA,
all'art. 5 riporta, fra le Direzioni generali del Dipartimento per le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici: 
  la Direzione generale per le  strade  e  le  autostrade  e  per  la
vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture  stradali,  con  il
compito, tra l'altro, di svolgere le  funzioni  di  concedente  della
rete stradale e di concedente della rete autostradale in concessione,
anche avvalendosi delle societa' miste regionali; 
  la  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle   concessionarie
autostradali con compiti, tra l'altro, di approvazione  dei  progetti
delle opere in concessione, di vigilanza e controllo  sull'esecuzione
dei lavori e di controllo di gestione; 
  Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la  Corte
Costituzionale,  nell'esaminare  le  censure  mosse  alla  legge   n.
443/2001  ed  ai   decreti   legislativi   attuativi,   si   richiama
all'imprescindibilita' dell'Intesa tra Stato  e  singola  Regione  ai
fini dell'attuabilita' del Programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa
possa  anche  essere  successiva  ad   un'individuazione   effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando  che  l'attivita'  posta  in
essere non vincola la  Regione  fino  a  quando  l'Intesa  non  venga
raggiunta  e  che  i  finanziamenti  concessi   all'opera   sono   da
considerare inefficaci finche' l'Intesa stessa non si perfezioni; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 41 (Gazzetta Ufficiale S.O. n.
219/2007), con la quale questo Comitato ha  valutato  favorevolmente,
con prescrizioni, lo schema  di  Convenzione  unica  tra  ANAS  e  la
societa' Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.a., fermo
restando che la stesura definitiva dello stesso avrebbe potuto essere
definita solo dopo la conclusione della procedura d'infrazione allora
in corso; 
  Considerato che in data 9 luglio 2007  e'  stata  sottoscritta,  ai
sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del decreto  legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286,  e
s.m.i, la suddetta Convenzione unica, ricognitiva  e  novativa  della
precedente Convenzione del  1999,  che  ha  a  sua  volta  novato  le
Convenzioni del 1956, del 1972 e i relativi atti aggiuntivi del 1986,
1990 e 1992; 
  Considerato che la richiamata Convenzione unica comprende,  tra  le
nuove opere, la realizzazione del prolungamento della Autostrada  A31
Valdastico da  Piovene  Rocchette  all'Autostrada  A22  del  Brennero
presso Trento (Valdastico nord), con un costo di € 1.356.978.548; 
  Considerato che l'art. 4 della suddetta  convenzione  prevede  che,
«in funzione della realizzazione della Valdastico nord,  la  scadenza
della concessione e' fissata al 31 dicembre 2026» e che «in  caso  di
mancata  approvazione   del   progetto   definitivo   relativo   alla
realizzazione della Valdastico nord entro il 30 giugno 2013, verranno
conseguentemente definiti dalle Parti, nei 6 (sei)  mesi  successivi,
gli effetti sul piano  economico  finanziario  (PEF),  nonche'  sulla
concessione»; 
  Vista la nota 6 ottobre 2008, n.  130866,  con  la  quale  ANAS  ha
comunicato ad Autostrada Brescia - Verona - Vicenza -  Padova  S.p.a.
che «essendo ad oggi ancora pendente la procedura  di  infrazione  n.
2006/4419 avviata dalla Commissione dell'Unione Europea in merito  al
rapporto  concessorio  in  essere,   l'efficacia   dello   chema   di
Convenzione  unica  sottoscritto  resta  comunque  subordinata   alla
chiusura della procedura stessa. Pertanto l'efficacia ope legis dello
schema  di  Convenzione  unica  sottoscritto  con  codesta   societa'
concessionaria, nonche' i relativi termini contrattuali, decorreranno
dalla  data  di  formale  comunicazione  da  parte  di  ANAS   S.p.a.
dell'avvenuta positiva conclusione da parte della Commissione europea
della procedura da quest'ultima avviata»; 
  Visto che in data 23 luglio 2009 ANAS e  la  Autostrada  Brescia  -
Verona - Vicenza - Padova S.p.a. hanno  sottoscritto  un  verbale  di
accordo integrativo alla Convenzione Unica del 9 luglio 2007  con  il
quale la predetta societa', relativamente  alla  realizzazione  della
«Valdastico nord» di cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  J,  della
Convenzione unica di cui sopra, si e' impegnata «ad affidare a  terzi
il  100%  (cento  per  cento)  dei  lavori  di  costruzione  relativi
all'opera  suddetta  mediante  l'espletamento  di  gare  di   appalto
conformi alle normative comunitarie in materia di lavori pubblici»; 
  Vista  che  con  nota  del  4  novembre  2009  ANAS  ha  comunicato
l'avvenuta decisione della Commissione europea, intervenuta in data 8
ottobre 2009, di archiviazione della suddetta procedura di infrazione
n. 2006/4419 e che, pertanto, la Convenzione unica 9 luglio  2007  e'
divenuta efficace a tutti gli effetti; 
  Visto che con nota del 29 marzo 2010 il concessionario  ha  chiesto
ad ANAS di procedere al riequilibrio del piano,  ai  sensi  dell'art.
11, comma 7, della Convenzione  unica  9  luglio  2007,  optando  per
l'applicazione della formula tariffaria semplificata di cui  all'art.
8-duodecies, comma 2, del citato decreto legge n. 59/2008 e s.m.i., e
trasmettendo  lo  schema  di  una  nuova   Convenzione   unica,   poi
sottoscritta con ANAS in data 30 luglio 2010; 
  Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 94  (Gazzetta  Ufficiale  n.
254/2011), con la quale questo Comitato, ai sensi del citato art.  2,
comma 202, della legge n. 191/2009, ha preso atto del predetto  nuovo
schema di convenzione unica 30 luglio  2010  tra  ANAS  e  Autostrada
Brescia  -  Verona  -  Vicenza  -  Padova  S.p.a.,  e  ha   formulato
prescrizioni intese  ad  assicurare  l'invarianza  di  effetti  sulla
finanza pubblica, disponendo tra l'altro che l'art. 4, comma 2, dello
schema di convenzione all'esame, fosse integrato «in modo da chiarire
che, in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo
alla realizzazione della Valdastico nord entro il  30  giugno  2013»,
venisse «ridefinito dalle parti, entro la medesima data, il valore di
subentro di cui al successivo art.  5,  ferma  restando  la  scadenza
della concessione al 30 giugno 2013»; 
  Vista la delibera 5 maggio  2011,  n.  14  (Gazzetta  Ufficiale  n.
254/2011), con la quale questo Comitato  ha  integrato  le  succitate
prescrizioni; 
  Vista la nota 13 giugno 2012,  n.  22349,  con  la  quale  il  Vice
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  comunicato  al
Segretario  di  questo  Comitato  che  la  concessionaria  Autostrada
Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.a. ha rappresentato  che  non
intendeva procedere  alla  sottoscrizione  dell'Atto  di  recepimento
delle prescrizioni formulate da questo Comitato; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  n.  47,   comma   3,   del
decreto-egge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30  luglio
2010, n. 122, interpretativo del sopra  citato  art.  2,  comma  202,
della legge n. 191/2009, lo schema di  Convenzione  unica  30  luglio
2010  non  si  intende  approvato  e  rimane  quindi  in  vigore   la
Convenzione unica 9 luglio 2007; 
  Vista la delibera 18 marzo  2013,  n.  21  (Gazzetta  Ufficiale  n.
168/2013), con la quale questo Comitato: 
      ha  approvato  in  linea  tecnica   il   progetto   preliminare
dell'opera «Autostrada A31 Valdastico  nord  -  1°  lotto  funzionale
Piovene Rocchette - Valle dell'Astico», a esclusione dei  tratti  tra
le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per  300  m  a  partire
dalla progressiva chilometrica 18+617; 
      ha  individuato  il  limite  di  spesa  dell'opera   in   esame
nell'importo  di  €  891.638.000  a  carico   del   piano   economico
finanziario di cui alla vigente Convenzione unica di concessione  tra
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Autostrada Brescia -
Verona - Vicenza - Padova S.p.a.; 
      ha disposto che entro il 30 giugno  2013,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti trasmettesse  «a  questo  Comitato  il
progetto definitivo dell'intera tratta Valdastico Nord,  al  fine  di
mantenere la scadenza della  concessione  al  2026,  in  ottemperanza
all'impegno preso con la Commissione europea»; 
    ha  disposto  una  variante  del  tracciato  tra  le  progressive
chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m a partire dalla  progressiva
chilometrica 18+617; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014,  n.  26  (Gazzetta  Ufficiale  n.
1/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha: 
      espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
443/2001  e  s.m.i.,  in  ordine  al  PIS  di  cui  all'XI   Allegato
infrastrutture al Documento di economia e  finanza  (DEF)  2013,  che
include,  nella  «tabella 0  Avanzamento   Programma   infrastrutture
strategiche»,  l'infrastruttura   «Asse   Pedemontano   -   Piemonte,
Lombardia, Veneto»,  comprensiva  degli  interventi  «Autostrada  A31
Valdastico nord 1 stralcio», con un costo di 891,64 milioni di  euro,
e «Autostrada A31 Valdastico nord completamento»,  con  un  costo  di
1.031,75 milioni di euro; 
      previsto espressamente  che  «in  attuazione  dell'intesa  resa
dalla Conferenza unificata Stato, Regioni Provincie autonome  del  16
aprile  2014,»  il  medesimo  Xl  Allegato   infrastrutture   dovesse
«contenere  una  clausola  che  subordini  la   realizzazione   della
Valdastico Nord alla stipula dell'Intesa con la Provincia autonoma di
Trento»; 
  Considerato che l'opera e' inclusa nell'Intesa generale quadro  tra
Governo e Regione Veneto, sottoscritta il 16 giugno 2011; 
  Vista la nota 23 giugno 2015, n. 24070, e la comunicazione  del  22
luglio 2015, con le quali il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ha, rispettivamente, richiesto l'iscrizione all'ordine  del
giorno della prima seduta utile  di  questo  Comitato  dell'argomento
«Autostrada Valdastico A31 nord - Intesa tra lo Stato e la  Provincia
autonoma di Trento ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  della  legge  n.
443/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974» e
trasmesso una proposta di iter  decisionale  finalizzato  a  giungere
all'Intesa in argomento; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica della (DIPE), e in particolare: 
    che l'autostrada A31 Valdastico si articola in tre parti: 
  il tratto da Vicenza a Piovene Rocchette di 36 km, in esercizio dal
1976; 
  il tratto di completamento verso sud da Vicenza a Rovigo di 54  km,
in avanzata  fase  realizzativa,  di  cui  e'  prevista  la  completa
apertura al traffico entro l'estate 2015; 
  il tratto di completamento verso nord tra Piovene Rocchette e l'A22
del  Brennero  in  Provincia  di  Trento  (con  delibera  n.  21/2013
approvato in linea tecnica il progetto preliminare del tratto Piovene
Rocchette-Valle dell'Astico di 18,9 km; da approvare il progetto  del
tratto Valle dell'Astico - interconnessione A22); 
      che la realizzazione completa  dell'itinerario  consentira'  il
completamento della rete autostradale, permettendo di  migliorare  le
relazioni tra la parte orientale della Pianura  Padana  e  la  fascia
adriatica con il Brennero e verso l'Europa centrale, e di  migliorare
i collegamenti tra il Veneto e il Trentino - Alto Adige; 
      che  il   collegamento   autostradale   e'   funzionale   anche
all'alleggerimento del traffico nella zona dell'Alta Valsugana  e  di
Trento e comprende le infrastrutture atte a convogliare  sulla  nuova
arteria il traffico  pesante  favorendo  la  salvaguardia  ambientale
della Valsugana orientale trentina, con importanti vantaggi a livello
locale attraverso la riduzione delle distanze rispetto  agli  attuali
itinerari  autostradali,  dei  tempi  e  dei  costi  di  trasporto  e
dell'immissione di inquinanti in atmosfera, a tutto  vantaggio  della
comunita' e del tessuto produttivo; 
      che l'impegno finanziario per la  realizzazione  dell'opera  e'
previsto interamente a carico della concessionaria nell'ambito  della
convenzione di concessione, senza oneri per lo Stato; 
      che nel marzo 2012 il concessionario dell'Autostrada Valdastico
A31 nord, per disposizione e delega del concedente,  ha  attivato  la
procedura  approvativa  del  progetto  preliminare  del   tratto   di
completamento verso nord tra Piovene Rocchette e l'A22  del  Brennero
in Provincia di  Trento,  ai  sensi  dell'art.  165  del  Codice  dei
contratti pubblici; 
      che in sede di Studio di impatto ambientale sono state prese in
esame sei alternative del tracciato completo,  che  si  differenziano
per la parte in territorio trentino e per i punti di interconnessione
sulla Autostrada A22 del Brennero compresi tra Rovereto e  Lavis,  di
cui cinque con una tratta comune compresa  tra  Piovene  Rocchette  e
l'altopiano di Lavarone, per una lunghezza di 23 km circa, e una  che
si distacca  al  chilometro  7  circa  di  detta  tratta  comune  per
raggiungere direttamente Rovereto: 
  tracciato  T1:  da  Piovene  Rocchette  (VI)  a  Lavis  (TN),   con
collegamento alla A22; 
  tracciato T2 da Piovene Rocchette (VI) a  Pergine  Valsugana  (TN),
con collegamento alla ss 47 e alla tangenziale di Trento; 
  tracciato T3 da Piovene Rocchette (VI) a Trento,  con  collegamento
alla A22 in corrispondenza del nuovo casello di Trento sud; 
  tracciato T4 da  Piovene  Rocchette  (VI)  a  Besenello  (TN),  con
collegamento alla A22; 
  tracciato T5  da  Piovene  Rocchette  (VI)  a  Rovereto  (TN),  con
collegamento alla A22 in corrispondenza del casello di Rovereto sud; 
  tracciato  T6  da  Piovene  Rocchette  (VI)  a  Trenta  (TN),   con
collegamento alla A22 a Trento nord; 
    che caratteristica comune a tutti  i  tracciati  studiati  e'  la
notevole   incidenza   dei   tratti   in   galleria,   legata    alle
caratteristiche orografiche del territorio: 
    
 
=====================================================================
|                  | Lunghezza totale |  Lunghezza complessiva dei  |
|    Tracciato     |       [km]       | tratti in sotterraneo [km]  |
+==================+==================+=============================+
|        T1        |      57,30       |            45,62            |
+------------------+------------------+-----------------------------+
|        T2        |      42,56       |            31,84            |
+------------------+------------------+-----------------------------+
|        T3        |      44,35       |            33,32            |
+------------------+------------------+-----------------------------+
|        T4        |      39,30       |            28,91            |
+------------------+------------------+-----------------------------+
|        T5        |      41,43       |            31,07            |
+------------------+------------------+-----------------------------+
|        T6        |      55,00       |            41,64            |
+------------------+------------------+-----------------------------+
 
      che, sulla base delle considerazioni suesposte, da parte  della
Societa' concessionaria  fu  al  tempo  selezionato,  ai  fini  dello
sviluppo completo del progetto preliminare, il tracciato  T4  Piovene
Rocchette - Lastebasse - A22 Besenello (TN); 
      che la Provincia autonoma di Trento, in sede di  conferenza  di
servizi e successivamente con la delibera di Giunta 22  giugno  2012,
n. 1352, ha espresso parere negativo sulla localizzazione dell'opera,
come  risultante  dal  progetto  preliminare,   nel   territorio   di
competenza, anche ai fini urbanistici ed edilizi, e pur non palesando
avversita' nei confronti dell'opera stessa, per la  tratta  ricadente
nel proprio territorio ha richiamato la necessita' dell'intesa di cui
alla legge n. 443/2001 (art. 1, comma 1) ai fini della  realizzazione
dell'intervento; 
      che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in  data
28 gennaio 2013, ha trasmesso alla 5^ sezione del Consiglio superiore
dei lavori pubblici la richiesta di espressione di  parere  ai  sensi
dell'art. 165  comma  6,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.
163/2006; 
      che in data 7 marzo 2013 la 5^ sezione del Consiglio  superiore
dei  lavori  pubblici  ha  espresso  il  richiesto   parere,   e   in
particolare: 
  ha valutato i motivi  del  dissenso  della  Provincia  autonoma  di
Trento; 
  ha preso atto che l'attivita' istruttoria condotta non  ha  portato
al superamento del dissenso della stessa Provincia; 
  ha ritenuto che le osservazioni presentate dalla Provincia autonoma
di  Trento  fossero  motivate  ma  che,  sulla  base   di   ulteriori
approfondimenti, potessero ritenersi superabili nelle successive fasi
progettuali; 
  ha preso atto che la Provincia autonoma  di  Trento,  nell'adunanza
del 28 febbraio 2013,  cui  hanno  partecipato  anche  rappresentanti
della Regione  Veneto,  ha  manifestato  il  proprio  interesse  allo
sviluppo del collegamento tra il territorio trentino e quello veneto,
articolato in due distinti segmenti, uno identificato  fisicamente  e
progettualmente  in  territorio  veneto  e  l'altro   in   territorio
trentino, identificato quest'ultimo per il  momento  come  «corridoio
autostradale», e la cui definizione a  livello  di  tracciato  potra'
avvenire solo a valle di un  approfondimento  delle  alternative  che
consentano il superamento delle osservazioni alla base  del  dissenso
della Provincia; 
  ha altresi' preso atto che la suddetta soluzione prospettata  dalla
Provincia autonoma di Trento risulta condivisa dalla Regione  Veneto,
la  quale  ha  proposto  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di sottoporre a questo Comitato l'approvazione di un  lotto
funzionale  dell'opera   ubicato   nel   territorio   veneto,   nella
consapevolezza che la condivisione da parte della Provincia  autonoma
di Trento circa lo sviluppo dell'intero collegamento comprendente  il
suddetto  «corridoio  autostradale»,  da  definire,  non  pregiudichi
l'obiettivo di realizzare l'asse autostradale completo; 
      ha valutato  che  la  sopra  illustrata  ipotesi,  pure  se  da
ritenere propedeutica alla  valutazione  di  ulteriori  soluzioni  di
tracciato, non potesse al momento essere considerata  quale  proposta
alternativa ai sensi dell'art. 165, comma 6, lettera a),  (in  quanto
non supportata da un progetto preliminare e non  presentata  all'atto
della  manifestazione  del  dissenso),  ma   che,   ai   fini   della
prosecuzione dell'iter  amministrativo,  la  stessa  ipotesi  potesse
essere  istruita  dalle  competenti  strutture  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  previa  acquisizione  del  relativo
progetto preliminare; 
    che il  progetto  preliminare  approvato  in  linea  tecnica  con
delibera  n.  21/2013  ha  riguardato  pertanto  il  solo  1°   lotto
funzionale dell'Asse  autostradale  Valdastico  nord,  in  territorio
veneto, dal casello di  Piovene  Rocchette,  attuale  caposaldo  nord
della tratta esistente, al nuovo casello di  Valle  dell'Astico,  per
una lunghezza complessiva di 18,9 km, il cui  tracciato  si  sviluppa
interamente nella Provincia di Vicenza e interessa 8 comuni  (Piovene
Rocchette, Caltrano, Cogollo  del  Cengio,  Velo  d'Astico,  Arsiero,
Valdastico, Rotzo e Pedemonte); 
      che, con nota 14  marzo  2013,  n.  8024,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha riferito che,  non  essendo  a  suo
tempo divenuta efficace la nuova convenzione unica sottoscritta dalle
parti il 30 luglio 2010, a partire da maggio 2012  il  concessionario
aveva presentato una richiesta di  revisione  ordinaria  quinquennale
del PEF ai sensi della vigente  convenzione  unica  2007,  cui  hanno
fatto  seguito  successive  revisioni  predisposte  in  riscontro   a
specifiche richieste di modifica del concedente, l'ultima delle quali
risale a dicembre 2012; 
      che,  tenuto  conto  del  dissenso  espresso  della   Provincia
autonoma di Trento sulla tratta autostradale che ricade  nel  proprio
territorio, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
iniziale proposta della Regione Veneto e della  stessa  Provincia  di
Trento, ha avviato incontri, sin dal maggio  2013,  per  superare  la
situazione di stallo e  che  il  tentativo  di  acquisire  il  parere
positivo della Provincia si e' protratto nel tempo  senza  risultato,
malgrado le aperture della stessa Provincia in  sede  di  istruttoria
del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
      che avendo questo Comitato, con la citata delibera n.  21/2013,
al punto 2, stabilito che comunque,  entro  il  30  giugno  2013,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  avrebbe   dovuto
trasmettere «il progetto  definitivo  dell'intera  tratta  Valdastico
nord», lo stesso Ministero aveva evidenziato,  con  nota  7  novembre
2014, n. 43974, che l'elaborazione di  tale  progetto  era  vincolata
alla definizione del 2° lotto e aveva segnalato  che  la  Commissione
europea, con nota 5 settembre 2013, aveva «preso atto  dell'esigenza,
rappresentata dal Governo italiano, di differire per  un  massimo  di
ulteriori 24 mesi il termine 'intermedio'  del  30  giugno  2013  per
l'approvazione del progetto definitivo»; 
  che, con nota 23 dicembre 2013, la Commissione  Europea,  Direzione
generale mercato interno e servizi, si e' ulteriormente  espressa  in
merito  evidenziando  che  «il  perfezionamento  dell'intesa  con  la
Provincia di  Trento  sembra  essere  condizione  necessaria  per  il
prosieguo del procedimento»; 
  che il concedente ha poi comunicato al concessionario  il  suddetto
orientamento della Commissione europea, rilevando la  necessita'  del
citato adeguamento temporale, e il concessionario, a  sua  volta,  ha
presentato, tra novembre e dicembre 2013, sia una nuova  proposta  di
aggiornamento del PEF, congruente con l'indicazione ricevuta, sia una
richiesta di adeguamento del termine di  presentazione  del  progetto
definitivo di cui alla delibera n. 21/2013; 
  che, considerato quanto sopra, il Ministero ha ritenuto  necessario
proseguire le procedure previste dal decreto legislativo n. 163/2006,
art. 165, comma 6, in caso di dissenso di Regioni e Province autonome
circa la localizzazione di un intervento,  anche  per  consentire  il
rispetto del nuovo prospettato termine del  30  giugno  2015  per  la
trasmissione del progetto definitivo dell'intervento Valdastico nord; 
  che il 30 luglio 2014, il suddetto Ministero ha proposto  a  questo
Comitato l'approvazione del progetto preliminare  del  2°  lotto,  da
Valle dell'Astico alla connessione con  l'A22  del  Brennero,  presso
Besenello (TN), della lunghezza complessiva di 20,2 km, dei quali 5,1
nella Regione Veneto e 15,1 nella Provincia autonoma di  Trento,  che
completava il tracciato dell'autostrada Valdastico nord coerentemente
con la citata alternativa T4; 
  che la proposta del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
e'  stata  esaminata  una  prima  volta  nel  corso  della   riunione
preparatoria del Comitato tenutasi l'8 agosto 2014; 
  che, nel corso della suddetta riunione preparatoria,  la  Provincia
autonoma di Trento ha depositato la nota 7 agosto  2014,  n.  426391,
nella quale: 
      ha  espresso  la  propria   contrarieta'   alla   realizzazione
dell'intervento  sopra  citato,  evidenziando  il  parere   contrario
formulato con le delibere di Giunta 18 maggio  2012,  n.  1004  e  22
giugno 2012, n. 1352, in riferimento alla VIA e  alla  localizzazione
dell'intervento stesso e l'assenza delle Intese previste  dal  citato
art. 19, lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
381/1974 e dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001; 
      ha rappresentato l'incoerenza tra la  realizzazione  della  A31
Valdastico nord e l'obiettivo della stessa Provincia, dello  Stato  e
dell'Unione europea di trasformare in modo  sostanziale  il  traffico
veicolare in  traffico  ferroviario,  soprattutto  per  il  trasporto
merci, e ha evidenziato che a fronte di tale obiettivo, da perseguire
non solo tramite gli interventi sui relativi al tunnel  del  Brennero
ma anche tramite quelli sulle relativi alle tratte di  accesso,  sono
stati resi disponibili ingenti finanziamenti  statali,  comunitari  e
provinciali; 
  che in particolare,  con  sentenza  24  luglio  2014,  n.  302,  il
Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) di  Trento  ha
stabilito, tra l'altro, la necessita': 
  della preventiva «Intesa» della Provincia autonoma  di  Trento,  ai
sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 381/1974; 
  dell'Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n.  443/2001
(sottoscrizione dell'Intesa generale quadro  tra  Stato  e  Provincia
autonoma in cui sia inserito l'intervento); 
  dell'ulteriore  Intesa  relativa  alla  localizzazione,  ai   sensi
dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 o dell'espletamento
del procedimento di cui al comma 6 dello stesso art. 165, in caso  di
motivato dissenso sulla localizzazione dell'intervento; 
    che anche la Corte  costituzionale  ha  piu'  volte  ribadito  la
necessita'  di  acquisire  preventivamente  l'Intesa  con  la  citata
Provincia in merito alla «realizzazione» dell'intervento, sia perche'
l'Intesa e' prescritta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001,
sia, «piu' in generale, per il rispetto dovuto allo Statuto  speciale
del  Regione  Trentino  Alto-Adige/Südtirol  ed  alle  sue  norme  di
attuazione»; 
  che, in particolare, la citata sentenza della Corte  Costituzionale
n. 303/2003 ha tra l'altro affermato che  «e'  da  ritenersi  che  il
legislatore abbia voluto subordinare» alla sottoscrizione dell'Intesa
di cui all'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  443/2001  «l'efficacia
stessa  della   regolamentazione   delle   infrastrutture   e   degli
insediamenti contenuta nel programma» di cui al predetto comma; 
  che dall'enunciazione della Corte costituzionale dovrebbe  derivare
la  necessita'  di  sottoscrivere  l'Intesa  fra  lo   Stato   e   la
Regione/Provincia autonoma e di applicare  poi  le  disposizioni  del
decreto legislativo n. 163/2006 solo alle opere che, con la  predetta
Intesa,  sono  state  qualificate  come   di   preminente   interesse
nazionale, con il quale concorre un interesse regionale; 
      che l'intervenuta registrazione di delibere di questo  Comitato
che hanno approvato progetti preliminari di interventi  non  inseriti
nelle Intese generali quadro all'epoca vigenti, subordinatamente alla
sottoscrizione  di  atti  integrativi  alle  Intese  stesse,  non  ha
contrastato con le affermazioni della Corte costituzionale, in quanto
gia' nel corso della procedura di approvazione  dei  citati  progetti
preliminari   le   Regioni   interessate   si    erano    pronunciate
favorevolmente circa la localizzazione degli interventi e che, questi
casi, l'approvazione dei progetti  subordinatamente  alla  successiva
definizione delle Intese ha consentito  di  rispettare  le  finalita'
acceleratorie della legge obiettivo; 
    che l'intesa di cui al citato art. 19, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 381/1974 non e' stata  sottoscritta  e
l'Intesa generale quadro tra lo Stato  e  la  Provincia  autonoma  di
Trento non comprende l'Autostrada A31 Valdastico nord; 
    che con nota 22 ottobre 2014, n. 4481,  il  DIPE  ha  chiesto  ai
propri esperti giuridici di esprimere parere sui seguenti  punti:  se
l'opera in esame fosse da considerarsi nel  PIS  e  se  fosse  quindi
applicabile la prosecuzione della  procedura  di  cui  all'art.  165,
comma 6, del codice dei contratti; in caso  positivo,  quale  dovesse
essere la forma  delle  «motivate  e  definitive  determinazioni»  di
questo  Comitato  di  cui  al  citato  comma  6,  tenuto  conto   che
l'approvazione del progetto  preliminare  all'esito  della  procedura
avrebbe dovuto essere  disposta  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica; 
  che tale parere, espresso in data 23 ottobre 2014 e  condiviso  con
gli esperti giuridici dell'Unita' tecnica finanza di progetto  (UTFP)
di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e  di  supporto
al Nucleo di consulenza per l'attuazione e la regolazione dei servizi
di pubblica utilita' (NARS), di cui alla delibera 8 maggio  1996,  n.
81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), e' giunto alla conclusione: 
  che il perfezionamento dell'Intesa generale quadro tra lo  Stato  e
la Provincia autonoma sull'opera e' indispensabile e insuperabile per
poter realizzare l'infrastruttura e potrebbe anche  essere  raggiunto
dopo le fasi di programmazione e progettazione (in  ogni  caso  prima
della concreta realizzazione dell'autostrada); 
  che  nel  caso  prospettato   l'Intesa   non   era   stata   ancora
sottoscritta, ne' dagli atti istruttori si desumeva che la  Provincia
fosse orientata a rivedere la propria posizione: al  contrario,  essa
aveva gia' fermamente e ripetutamente espresso la  propria  posizione
di non addivenire all'Intesa, con le citate  delibere  di  Giunta  n.
1004/2012 e n. 1352/2012,  e  l'aveva  ribadita  in  occasione  della
riunione preparatoria del Comitato tenutasi l'8 agosto 2014; 
      che il permanere della  contrarieta'  della  Provincia  avrebbe
portato  inevitabilmente  ad  un  arresto  della  procedura  ed  alla
irrealizzabilita' dell'opera; 
  che  l'eventuale  approvazione  del  progetto  con   ricorso   alla
procedura di cui all'art. 165, comma 6, del  decreto  legislativo  n.
163/2006, consentendo  di  superare  solo  la  mancata  Intesa  sulla
localizzazione dell'opera, in mancanza  dell'Intesa  generale  quadro
non avrebbe potuto vincolare la Provincia autonoma; 
      che alla luce della ferma posizione della Provincia autonoma di
Trento di non addivenire all'Intesa,  sembrava  necessario  anteporre
all'approvazione  del  progetto  ai  sensi  del  citato  comma  6  la
prosecuzione dell'attivita' di negoziazione tra Governo  e  Provincia
autonoma, per addivenire a  una  soluzione  effettivamente  condivisa
circa la parte di tracciato che ricade nel territorio di Trento; 
      che in merito all'appartenenza dell'opera al PIS, la necessita'
dell'Intesa con la Provincia autonoma di Trento  non  si  fonda  solo
sulle norme della legge n. 443/2001, ma anche sullo Statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  sulle  sue  norme  di
attuazione, in particolare sull'art. 19, primo comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 e che,  per  tale
ragione, l'eventuale ricorso alla procedura ordinaria di approvazione
dei progetti non potrebbe far venire meno la  necessita'  dell'intesa
da parte della Provincia autonoma; 
      che la prassi finora seguita da questo Comitato  e'  stata  nel
senso che  l'inserimento  nell'Allegato  infrastrutture  al  DEF,  in
assenza di Intesa generale quadro,  giustificasse  la  sottoposizione
alle procedure previste per le infrastrutture strategiche (artt.  161
e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006), senza peraltro porre
in dubbio la necessita' dell'Intesa generale quadro; 
      che pertanto si rileva non tanto l'inquadrabilita' in  astratto
dell'opera  in  esame  nel  PIS  quanto  il  mancato   raggiungimento
dell'Intesa   stessa   da    parte    degli    organi    statali    e
dell'amministrazione provinciale; 
    che  la  Provincia,  con  nota  5  novembre  2014,   n.   588001,
predisposta in vista della successiva seduta preparatoria  di  questo
Comitato,  ha  di  nuovo  ribadito  la  propria   contrarieta'   alla
realizzazione  dell'Autostrada  A31  Valdastico  nord,  2°  lotto  di
completamento; 
  che l'argomento  e'  stato  ulteriormente  esaminato  nella  seduta
preparatoria di questo Comitato del 6 novembre  2014  alla  luce  del
citato parere in data 23 ottobre 2014; 
  che in data 7 novembre  2014,  con  note  n.  472858  e  n.  43974,
rispettivamente la Regione Veneto e il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti hanno riscontrato il citato parere; 
    che contestualmente  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno  della  prima
seduta  utile  di  questo  Comitato  dell'argomento  «Autostrada  A31
Valdastico nord, 2° lotto  di  completamento  da  Valle  dell'Astioco
all'A22 (Besenello)  -  approvazione  progetto  preliminare  -  avvio
procedura di dissenso ai sensi dell'art. 165, comma 6, lettera a) del
decreto legislativo n. 163/2006»; 
    che con nota  17  novembre  2014,  n.  609147,  l'Assessore  alle
infrastrutture e all'ambiente della Provincia autonoma di  Trento  ha
ulteriormente ribadito la posizione della  Provincia,  illustrando  i
contenuti del  proprio  intervento  nel  corso  della  citata  seduta
preparatoria del 6 novembre 2014; 
    che  l'argomento  e'  stato  esaminato  nella  seduta  di  questo
Comitato del 10 novembre 2014, ad esito  della  quale,  con  nota  27
novembre 2014,  n.  5104,  e'  stato  trasmesso  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti lo stralcio del verbale  della  seduta
medesima, da cui risulta che questo Comitato, nel prendere  atto  del
perdurante  dissenso  della  Provincia  autonoma   di   Trento   alla
realizzazione dell'opera, ha rimesso al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti pro tempore la prosecuzione della procedura  prevista
dal citato art. 165, comma 6, lettera a), del decreto legislativo  n.
163/2006, ponendo in essere, al contempo, ogni  iniziativa  volta  ad
acquisire il consenso della Provincia alla realizzazione dell'opera; 
    che con nota 28 novembre  2014,  n.  47178,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, alla  luce  delle  determinazioni  di
questo Comitato, ha comunicato  l'intenzione  di  proseguire  con  la
procedura prevista dal citato art. 165,  comma  6,  lettera  a),  del
decreto legislativo n. 163/2006; 
    che, nel frattempo, come  raccomandato  da  questo  Comitato,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha continuato a  porre
in essere iniziative e incontri volti ad acquisire il consenso  della
Provincia autonoma di Trento alla realizzazione dell'opera; 
    che con la citata comunicazione del 22 luglio 2015  il  Ministero
istruttore ha proposto a questo Comitato di  prendere  atto  che,  in
relazione al collegamento autostradale A31 Valdastico nord: 
      si  avvia  l'Intesa  prevista  dall'art.  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 381/1974 e dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 443/2001; 
      si procede  alla  costituzione,  ai  fini  del  perfezionamento
dell'Intesa, di un Comitato paritetico fra lo Stato, la  Regione  del
Veneto e  la  Provincia  Autonoma  di  Trento  che  entro  45  giorni
provvedera' a  verificare  la  sussistenza  di  tutte  le  condizioni
previste ai fini dell'Intesa e in particolare a definire la soluzione
piu' rispondente  agli  obiettivi  strategici  europei,  nazionali  e
locali analizzando e integrando le ipotesi  progettuali  allo  studio
nel quadro  complessivo  dei  collegamenti  che  attraversano  l'arco
alpino orientale; 
      la soluzione individuata sara' sottoposta  a  questo  Comitato,
nei successivi 30 giorni, previa delibera degli  organi  provinciali,
regionali e statali competenti, comprensiva  delle  attivita'  e  dei
tempi previsti per la redazione del  progetto  definitivo  e  la  sua
approvazione da parte di questo stesso Comitato; 
  Considerato che con nota 29 giugno 2015, n. 338742, la Provincia di
Trento ha condiviso la suddetta proposta; 
  Considerato che la Regione del  Veneto  ha  confermato  il  proprio
parere favorevole in merito alla suddetta proposta; 
  Considerato che con nota 30 giugno  2015,  n.  25177,  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha  comunicato  alla  «Direzione
generale mercato  interno,  industria,  imprenditoria  e  PMI»  della
Commissione europea l'avvenuto avvio della  predetta  Intesa  per  la
realizzazione dell'intera Valdastico nord, trasmettendo la  succitata
proposta; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 6 agosto 2015, n.  3561,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze e posta a base dell'odierna seduta del  Comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa dei Ministri e Sottosegretari di Stato
presenti; 
 
                             Prende atto 
 
  dell'accordo intervenuto tra il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, la Provincia autonoma  di  Trento  e  la  Regione  del
Veneto,  in  ordine  all'iter  di   definizione   dell'Intesa   sulla
realizzazione del collegamento autostradale A31 Valdastico nord -  2°
lotto di completamento, tra il casello  di  valle  dell'Astico  e  la
congiunzione con l'autostrada A22. 
 
                              Delibera 
 
  Il limite di spesa dell'intero  asse  autostradale  A31  Valdastico
nord, da Piovene Rocchette alla connessione con l'autostrada A22  del
Brennero,     sara'     determinato     definitivamente      all'atto
dell'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato
e dovra' essere recepito nel relativo  piano  economico  finanziario,
che sara' contestualmente esaminato da questo stesso Comitato  previo
parere del NARS, unitamente  allo  schema  di  atto  aggiuntivo  alla
convenzione di concessione vigente di recepimento del suddetto piano. 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne  prev.  n.
3462