MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 dicembre 2015 

Integrazione del  decreto  3  settembre  2015  di  dichiarazione  del
carattere di eccezionalita' per i territori della Regione Abruzzo dal
1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015. (15A09549) 
(GU n.301 del 29-12-2015)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  Regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg.  n.  702/2014,
riguardante gli aiuti destinati a indennizzare  i  danni  causati  da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  Reg.ne  Provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  102/04
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.42104(2015/XA); 
  Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge
2 luglio 2015 n. 91 ed in  particolare  l'art.  5  comma  1  dove  e'
stabilito, tra l'altro, che "Nei territori colpiti  dalle  avversita'
atmosferiche di eccezionale intensita' nel  corso  dell'anno  2014  e
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le  imprese
agricole, anche se costituite in forma  cooperativa,  danneggiate  da
eventi alluvionali o da avversita' atmosferiche che abbiano raggiunto
almeno l'11° grado della scala Beaufort che  non  hanno  sottoscritto
polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi,  nonche'  le
imprese agricole, anche  se  costituite  in  forma  cooperativa,  che
abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle  scorte  di  materie
prime, semilavorati e prodotti  finiti,  danneggiati  o  distrutti  a
causa di eventi eccezionali  e  non  piu'  utilizzabili,  nell'ambito
delle risorse gia' stanziate, possono accedere  agli  interventi  per
favorire la ripresa dell'attivita'  economica  e  produttiva  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102"; 
  Visto il proprio decreto 3 settembre 2015 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 16  settembre  2015  n.  215,  di
declaratoria, tra l'altro,  del  carattere  di  eccezionalita'  delle
piogge alluvionali dal  1°  gennaio  2014  al  7  maggio  2015  nelle
Province  di  Chieti  e  Pescara  che  hanno  provocato  danni   alle
produzioni,  strutture  aziendali  e  alle  infrastrutture   connesse
all'attivita' agricola; 
  Vista la nota 20 ottobre 2015  con  la  quale  la  Regione  Abruzzo
chiede di inserire il Comune di Paglieta per i danni alle  Produzioni
e  alle  Strutture  aziendali  tra  i  territori  delimitati  con  il
richiamato decreto del 3 settembre 2015 e considerato che il  mancato
inserimento  e'   frutto   di   mero   errore   materiale,   peraltro
tempestivamente segnalato; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; 
 
                              Decreta: 
 
  La dichiarazione di eccezionalita' delle piogge alluvionali dal  1°
gennaio 2014 al 7 maggio 2015, di cui al  decreto  3  settembre  2015
richiamato nelle premesse, e' estesa  al  Comune  di  Paglieta  della
Provincia di Chieti ai fini dell'applicazione  delle  provvidenze  di
cui all'art. 5, comma  2  lettera  a)  e  del  comma  3  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 dicembre 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina