N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Organi dell'istituto - Direttore Generale - Previsione che il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, e' collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 382 del 1980 - Ricorso del Governo - Denunciata estensione ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale della normativa statale che consente la possibilita' per i professori universitari di essere collocati in aspettativa con assegni - Contrasto con la norma statale che prevede per i direttori generali, che non appartengono alla carriera universitaria, il collocamento in aspettativa senza assegni - Violazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, art. 12, comma 5. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, comma 11. Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Norme finali e transitorie - Previsione che il Direttore Generale insediato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro - Ricorso del Governo - Denunciata deroga alla normativa statale in materia di nomina degli organi degli istituti zooprofilattici - Contrasto con il principio di tutela della salute - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, nonche' del principio di ragionevolezza. - Legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, art. 25, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106, artt. 10, 11, 12 e 15.(GU n.10 del 11-3-2015 )
Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, (C.F. 97163520584), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 fax 06-96514000 pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it contro Regione Abruzzo, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", segnatamente gli artt. 12, co. 5; 25, co. 2, con riferimento, il primo, al D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 11; il secondo, al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e; tutti in relazione all'art. 117, co. 3 Cost.; il secondo anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. Fatto La legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 disciplina il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Nell'ambito di tale riordino la legge individua la natura, le finalita' ed i compiti dell'Istituto e ne disciplina l'organizzazione, individuando gli organi dello stesso e disciplinandone il funzionamento. In particolare, per la parte che in questa sede interessa, l'art. 12, comma 5, stabilisce che "Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, qualora nominato direttore generale dell'Istituto, e' collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e successive modificazioni". Il successivo art. 25, comma 2, prevede che "Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le proprie funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale insediato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro". Le citate disposizioni si pongono in contrasto con la normativa interna e con la disciplina costituzionale, indicata nell'epigrafe del presente atto, per i seguenti motivi in Diritto 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, co. 5, della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con riferimento al D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 11, in relazione all'art. 117, co. 3 Cost. Come si e' detto nell'esposizione in fatto che precede l'art. 12, comma 5, stabilisce che "Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, qualora nominato direttore generale dell'Istituto, e' collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e successive modificazioni". La norma regionale, nella parte in cui estende ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale la normativa statale, che disciplina l'istituto dell'aspettativa dei professori universitari e, in particolare, l'art. 12, che consente la possibilita', per i professori universitari, di essere collocati in aspettativa con assegni, contrasta con le disposizioni recate dal d.lgs. n. 502/1992 per i dipendenti del ssr (Riordino della disciplina in materia sanitaria ). L'art. 3-bis, comma 11, di detto decreto prevede, infatti, per i direttori generali, che non appartengano alla carriera universitaria, il collocamento in aspettativa senza assegni. La norma in esame, quindi, nel derogare alle disposizioni statali contenute nel citato d.lgs. n. 502/1992, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica, in quanto dette disposizioni statali si configurano quali principi di coordinamento di finanza pubblica. 2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 25, co. 2, della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con riferimento al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e 15, in relazione all'art. 117, co. 3 Cost. e agli artt. 3 e 97 Cost. L' art. 25, comma 2, della legge regionale oggetto di esame prevede che "II Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le proprie funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale insediato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro". La disposizione, nel prevedere la permanenza del direttore generale fino alla scadenza naturale del suo contratto (che nel caso di specie avra' luogo il 31 luglio 2017), contrasta con la disciplina statale in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali contenuta nel Capo II del D.Lgs. n. 106/2012, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e finalizzato a conformare l'assetto e il funzionamento dei suddetti istituti a criteri di maggiore efficienza gestionale, semplificazione e snellimento. In particolare, l'art. 10 di detto decreto prevede che le regioni disciplinano, con proprie leggi regionali, le modalita' gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, sulla base dei principi di cui al d.lgs. n. 502/1992 e degli ulteriori principi previsti dal medesimo articolo 10. L'art. 11 individua gli organi degli Istituti (il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti). L'art. 11 definisce, altresi', le modalita' di costituzione di tali organi e le relative funzioni. Il successivo art. 12 prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al citato art. 10, il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'istituto, nonche' all'approvazione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e delle relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale. Infine, l'art. 15 stabilisce che gli organi degli istituti, in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi. Dal combinato disposto delle suddette disposizioni emerge che le leggi regionali di adeguamento al d.lgs. n. 106/2012 prevedono che gli organi dell'Istituto di riferimento, in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa, continuano a svolgere le funzioni cui sono preposti fino all'insediamento dei nuovi organi e che le leggi stesse individuano un congruo termine entro il quale portare a termine la procedura di nomina dei nuovi organi. La ratio delle citate disposizioni statali trova conferma nella legge di stabilita' 2015 (l. n. 190/2014) che, al comma 579 dell'art. 1, prevede che "Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106". Il successivo comma 580 stabilisce, inoltre, che "in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e 578", ai sensi dei quali, qualora le Regioni non provvedano, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali di adeguamento al decreto legislativo n. 106/12, alla costituzione dei nuovi organi istituzionali, il Ministro della salute provvede, in via sostitutiva, alla nomina di un commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, preposto a svolgere i compiti del consiglio di amministrazione e del direttore generale. La norma regionale in esame, pertanto, nel derogare alle suddette "disposizioni statali in materia di nomina di organi degli Istituti zooprofilattici, viola il principio di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonche' il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in quanto non consente la corretta attuazione del riassetto organizzativo dell'istituto zooprofilattico sperimentale. Essa, inoltre, contrasta con il principio di ragionevolezza, in violazione dell'art. 3 Cost., prevedendo una disciplina immotivatamente difforme da quella statale, prevista in linea generale per la riorganizzazione del citato istituto.
P.Q.M. Per le esposte ragioni il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso chiede che la Corte Costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale degli artt. 12, co. 5; 25, co. 2, della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con riferimento, il primo, al D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 11; il secondo, al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e; tutti in relazione all'art. 117, co. 3 Cost.; il secondo anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. Roma, 20 gennaio 2015 L'Avvocato dello Stato: Giacobbe