N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 gennaio 2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della   Regione   Abruzzo   -   Riordino
  dell'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  dell'Abruzzo  e   del
  Molise "G. Caporale" - Organi dell'istituto - Direttore Generale  -
  Previsione che il Direttore Generale, se professore  o  ricercatore
  universitario o dipendente del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  e'
  collocato  in  aspettativa,  eventualmente  rinnovabile,  ai  sensi
  dell'articolo 12 del d.P.R. n. 382 del 1980 - Ricorso del Governo -
  Denunciata  estensione  ai  dipendenti   del   Servizio   Sanitario
  Nazionale della normativa statale che consente la possibilita'  per
  i professori universitari di essere collocati  in  aspettativa  con
  assegni -  Contrasto  con  la  norma  statale  che  prevede  per  i
  direttori   generali,   che   non   appartengono   alla    carriera
  universitaria, il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  -
  Violazione dei principi in materia di coordinamento  della  finanza
  pubblica. 
- Legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, art. 12, comma
  5. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.
  502, art. 3-bis, comma 11. 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della   Regione   Abruzzo   -   Riordino
  dell'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  dell'Abruzzo  e   del
  Molise "G. Caporale" - Norme finali e transitorie - Previsione  che
  il Direttore Generale insediato al momento dell'entrata  in  vigore
  della presente legge rimane in carica fino alla  naturale  scadenza
  del vigente contratto di lavoro - Ricorso del Governo -  Denunciata
  deroga alla normativa statale in materia  di  nomina  degli  organi
  degli istituti zooprofilattici -  Contrasto  con  il  principio  di
  tutela della salute - Violazione del principio  di  buon  andamento
  dell'amministrazione, nonche' del principio di ragionevolezza. 
- Legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, art. 25, comma
  2. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117,  comma  terzo;  d.lgs.  28  giugno
  2012, n. 106, artt. 10, 11, 12 e 15. 
(GU n.10 del 11-3-2015 )
    Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, (C.F. 97163520584),
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
80224030587) presso i cui uffici domiciliano in Roma,  alla  via  dei
Portoghesi       n.       12        fax        06-96514000        pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    contro Regione Abruzzo, per la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della  legge  Regionale  Abruzzo  21.11.2014,  n.  41,
pubblicata  nel  BUR  n.  47  del   26.11.2014,   recante   "Riordino
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del  Molise
"G. Caporale", segnatamente gli artt. 12,  co.  5;  25,  co.  2,  con
riferimento, il primo, al D.Lgs. 502/1992, art.  3-bis,  co.  11;  il
secondo, al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e; tutti  in  relazione
all'art. 117, co. 3 Cost.; il secondo anche in relazione agli artt. 3
e 97 Cost. 
 
                                Fatto 
 
    La legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 disciplina
il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e
del Molise. 
    Nell'ambito di tale riordino la legge  individua  la  natura,  le
finalita'   ed   i   compiti   dell'Istituto    e    ne    disciplina
l'organizzazione,   individuando   gli   organi   dello   stesso    e
disciplinandone il funzionamento. In particolare, per la parte che in
questa sede  interessa,  l'art.  12,  comma  5,  stabilisce  che  "Il
Direttore Generale,  se  professore  o  ricercatore  universitario  o
dipendente  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,   qualora   nominato
direttore  generale  dell'Istituto,  e'  collocato  in   aspettativa,
eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia  di  formazione  nonche'
sperimentazione   organizzativa    e    didattica)    e    successive
modificazioni". 
    Il successivo art. 25, comma 2,  prevede  che  "Il  Consiglio  di
Amministrazione in carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge continua ad espletare le  proprie  funzioni  ordinarie
fino all'insediamento del  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione.  Il
Direttore Generale insediato al momento dell'entrata in vigore  della
presente legge rimane in  carica  fino  alla  naturale  scadenza  del
vigente contratto di lavoro". 
    Le citate disposizioni si pongono in contrasto con  la  normativa
interna e con la disciplina  costituzionale,  indicata  nell'epigrafe
del presente atto, per i seguenti motivi in 
 
                               Diritto 
 
    1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, co. 5, della legge
Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel  BUR  n.  47  del
26.11.2014,   recante   "Riordino    dell'Istituto    zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con riferimento
al D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 11, in  relazione  all'art.  117,
co. 3 Cost. 
    Come si e' detto nell'esposizione in fatto che precede l'art. 12,
comma 5, stabilisce che  "Il  Direttore  Generale,  se  professore  o
ricercatore  universitario  o  dipendente  del   Servizio   Sanitario
Nazionale, qualora  nominato  direttore  generale  dell'Istituto,  e'
collocato  in  aspettativa,  eventualmente  rinnovabile,   ai   sensi
dell'articolo 12 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980,  n.  382  (Riordinamento  della  docenza  universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica) e successive modificazioni". 
    La norma regionale, nella parte in cui estende ai dipendenti  del
Servizio Sanitario Nazionale la  normativa  statale,  che  disciplina
l'istituto  dell'aspettativa  dei  professori  universitari   e,   in
particolare,  l'art.  12,  che  consente  la  possibilita',   per   i
professori universitari,  di  essere  collocati  in  aspettativa  con
assegni, contrasta con le disposizioni recate dal d.lgs. n.  502/1992
per i dipendenti  del  ssr  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria ). L'art.  3-bis,  comma  11,  di  detto  decreto  prevede,
infatti, per i direttori generali, che non appartengano alla carriera
universitaria, il collocamento in aspettativa senza assegni. 
    La norma in esame, quindi, nel derogare alle disposizioni statali
contenute nel citato d.lgs. n.  502/1992,  viola  l'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione in  materia  di  coordinamento  di  finanza
pubblica, in quanto dette disposizioni statali si  configurano  quali
principi di coordinamento di finanza pubblica. 
    2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 25, co. 2, della legge
Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel  BUR  n.  47  del
26.11.2014,   recante   "Riordino    dell'Istituto    zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con riferimento
al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e 15, in relazione all'art. 117,
co. 3 Cost. e agli artt. 3 e 97 Cost. 
    L' art. 25, comma 2,  della  legge  regionale  oggetto  di  esame
prevede che "II Consiglio di Amministrazione in carica alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge  continua  ad  espletare  le
proprie funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo  Consiglio
di  Amministrazione.  Il  Direttore  Generale  insediato  al  momento
dell'entrata in vigore della presente legge  rimane  in  carica  fino
alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro". 
    La  disposizione,  nel  prevedere  la  permanenza  del  direttore
generale fino alla scadenza naturale del suo contratto (che nel  caso
di specie avra' luogo il 31 luglio 2017), contrasta con la disciplina
statale  in  materia  di  riordino  degli  Istituti   zooprofilattici
sperimentali  contenuta  nel  Capo  II  del   D.Lgs.   n.   106/2012,
concernente la riorganizzazione degli  enti  vigilati  dal  Ministero
della salute e finalizzato a conformare l'assetto e il  funzionamento
dei suddetti istituti a criteri di  maggiore  efficienza  gestionale,
semplificazione e snellimento. 
    In particolare, l'art. 10 di detto decreto prevede che le regioni
disciplinano, con proprie leggi regionali, le  modalita'  gestionali,
organizzative e di  funzionamento  degli  istituti,  sulla  base  dei
principi di cui al d.lgs. n.  502/1992  e  degli  ulteriori  principi
previsti dal medesimo articolo 10. L'art.  11  individua  gli  organi
degli  Istituti  (il  consiglio  di  amministrazione,  il   direttore
generale, il collegio dei revisori dei conti). L'art.  11  definisce,
altresi', le modalita' di costituzione di tali organi e  le  relative
funzioni. 
    Il  successivo  art.  12  prevede  che,  entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui  al  citato  art.
10, il consiglio di amministrazione  provvede  alla  revisione  dello
statuto dell'istituto, nonche' all'approvazione del  regolamento  per
l'ordinamento  interno  dei  servizi  e  delle   relative   dotazioni
organiche, su proposta del direttore generale. 
    Infine, l'art. 15 stabilisce che gli organi  degli  istituti,  in
carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   medesimo   decreto
legislativo, sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi. 
    Dal combinato disposto delle suddette disposizioni emerge che  le
leggi regionali di adeguamento al d.lgs. n.  106/2012  prevedono  che
gli organi dell'Istituto di  riferimento,  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  stessa,  continuano  a  svolgere  le
funzioni cui sono preposti fino all'insediamento dei nuovi  organi  e
che le leggi stesse individuano un congruo  termine  entro  il  quale
portare a termine la procedura di nomina dei nuovi organi. 
    La ratio delle citate disposizioni statali trova  conferma  nella
legge di stabilita' 2015 (l. n. 190/2014) che, al comma 579 dell'art.
1, prevede che "Le regioni e le  province  autonome  provvedono  alla
costituzione  dei  nuovi  organi   degli   Istituti   zooprofilattici
sperimentali entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  delle
leggi  regionali  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  del  decreto
legislativo  28  giugno  2012,  n.  106".  Il  successivo  comma  580
stabilisce, inoltre, che "in caso di mancato rispetto del termine  di
cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e  578",
ai sensi dei quali, qualora le Regioni non provvedano, entro sei mesi
dall'entrata in  vigore  delle  leggi  regionali  di  adeguamento  al
decreto legislativo n. 106/12, alla  costituzione  dei  nuovi  organi
istituzionali, il Ministro della salute provvede, in via sostitutiva,
alla  nomina  di   un   commissario   dell'Istituto   zooprofilattico
sperimentale,  preposto  a  svolgere  i  compiti  del  consiglio   di
amministrazione e del direttore generale. 
    La norma regionale in esame, pertanto, nel derogare alle suddette
"disposizioni statali in materia di nomina di organi  degli  Istituti
zooprofilattici, viola il principio di tutela  della  salute  di  cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonche'  il  principio
di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97  Cost.,  in
quanto  non   consente   la   corretta   attuazione   del   riassetto
organizzativo  dell'istituto  zooprofilattico   sperimentale.   Essa,
inoltre, contrasta con il principio di ragionevolezza, in  violazione
dell'art. 3 Cost., prevedendo una disciplina immotivatamente difforme
da quella statale, prevista in linea generale per la riorganizzazione
del citato istituto. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per le esposte ragioni il Presidente del Consiglio dei  Ministri,
come  in  epigrafe  rappresentato  e  difeso  chiede  che  la   Corte
Costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale  degli  artt.
12, co. 5; 25, co. 2, della legge Regionale  Abruzzo  21.11.2014,  n.
41, pubblicata nel  BUR  n.  47  del  26.11.2014,  recante  "Riordino
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del  Molise
"G. Caporale", con riferimento, il primo, al  D.Lgs.  502/1992,  art.
3-bis, co. 11; il secondo, al D.Lgs. 106/1992, artt. 10,  11,  12  e;
tutti in relazione all'art. 117, co. 3 Cost.;  il  secondo  anche  in
relazione agli artt. 3 e 97 Cost. 
 
    Roma, 20 gennaio 2015 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Giacobbe