N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 13 febbraio 2015
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (merito) n. 3 depositato il 13 febbraio 2015 (della Corte d'appello di Palermo). Parlamento - Immunita' parlamentari - Giudizio civile per il risarcimento del danno promosso da Stapino Greco, gia' commissario straordinario dell'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, nei confronti di Costantino Garraffa, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad alcune dichiarazioni da questi rese in una conferenza stampa - Deliberazione di insindacabilita' del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Palermo - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attivita' parlamentare. - Deliberazione del Senato della Repubblica del 29 gennaio 2009. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.9 del 4-3-2015 )
CORTE DI APPELLO DI PALERMO La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, composta dai magistrati: dott. Rocco CAMERATA SCOVAZZO Presidente dott. Guido LIBRINO Consigliere dott. Francesco MICELA Consigliere Riunita in camera di Consiglio ha pronunziato la seguente ORDINANZA Letti gli atti della causa civile iscritta al n. 868/2009 R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello Da Costantino Garraffa, rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Maria e Claudia Amato Appellante Contro Stapino Greco, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cadelo Appellato e appellante incidentale 1. Il dott. Stapino Greco, con citazione notificata il 15 gennaio 2004, ha convenuto innanzi al Tribunale di Palermo il sen. Costantino Garraffa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2043 del Codice civile. L'attore ha dedotto che il 3 novembre 2003 il convenuto aveva indetto una conferenza stampa presso la sede palermitana del partito dei Democratici di Sinistra, nel corso della quale aveva dichiarato di avere ricevuto al telefono cellulare una minaccia di morte da un anonimo interlocutore, il quale gli avrebbe detto: «Pronto, sono l'uomo che ti uccidera' perche' hai rotto i coglioni sulla Fiera del Mediterraneo». Alla presenza di numerosi giornalisti, dopo aver ricordato i precedenti suoi interventi a censura dei conti dell'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, il sen. Garraffa aveva aggiunto fra l'altro: «Non e' un caso che la telefonata sia arrivata proprio il 1° novembre, cioe' il giorno seguente alla scadenza dell'incarico del commissario dell'Ente Stapino Greco». A detta dell'attore, l'accostamento malizioso fra le minacce di morte e la sua persona configurava l'ipotesi delittuosa di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 commi 2° e 3° c.p. (in quanto si suggeriva l'idea che «autore diretto o mediato della minaccia» fosse il medesimo dott. Greco, «al quale era scaduto il mandato di commissario dell'Azienda, il giorno prima e senza previsione di rinnovo in conseguenza delle brillanti crociate del Senatore diessino»), circostanza che legittimava la richiesta risarcitoria anche in considerazione del dato testuale dell'art. 2043 del Codice civile, 'che obbliga colui che ha commesso un fatto doloso o colposo a risarcire il danno'. 2. Il sen. Garraffa si e' costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza della pretesa avversaria e deducendo fra l'altro che le sue affermazioni erano coperte dalla prerogativa parlamentare di cui all'art. 68 della Costituzione. A tale riguardo ha anche sottolineato che nei mesi antecedenti alla minaccia subita aveva «pubblicamente denunziato tutte le disfunzioni e gli sperperi che il dott. Stapino Greco (aveva) commesso nella gestione dell'Ente Fiera del Mediterraneo» anche a mezzo di una interrogazione al Senato del 3 ottobre 2003, con la quale si erano pure illustrate le principali cause del dissesto finanziario dell'Ente Fiera (dal costo delle missioni a quello delle consulenze, dal costo del personale a quello della pubblicita'). In occasione della conferenza stampa del 3 novembre 2003, nell'ambito della quale era stata data ai giornalisti la notizia delle minacce ricevute, il sen. Garraffa aveva ricordato i suoi precedenti interventi a censura dei conti dell'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo poco prima di procedere all'accostamento denunziato dall'attore, e sarebbe quindi «evidente il collegamento tra le opinioni espresse ... e l'esercizio delle funzioni parlamentari», essendo stati i fatti relativi alla Fiera del Mediterraneo oggetto di un'interrogazione da lui presentata. 3. Dopo la sospensione del giudizio ai sensi della legge 20 giugno 2003, n. 140 - non essendo intervenuti provvedimenti del Senato entro i termini previsti dall'art. 3 della detta legge - il Tribunale, con sentenza del 15 dicembre 2007 / 29 febbraio 2008, ha accolto in parte la domanda risarcitoria, condannando il convenuto a corrispondere all'attore la somma di € 5.000, oltre alla refusione delle spese processuali. Il Tribunale ha ritenuto che mancava il 'nesso funzionale' fra le dichiarazioni e le attivita' svolte quale membro delle Camere e ha quindi escluso che l'opinione fosse stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, richiamando fra l'altro le sentenze della Corte Costituzionale nn. 10 del 2000 e 521 del 2002, nonche' il testo della legge 20 giugno 2003, n. 140, e le successive sentenze della Corte di Cassazione del 2 dicembre 2004, n. 1600, e della Corte Costituzionale n. 37 del 2006. Il Tribunale, in secondo luogo, ha ritenuto che le dichiarazioni oggetto della controversia erano state lesive della reputazione dell'attore, perche' insinuavano il dubbio che la sua permanenza nella carica di commissario dell'Ente Fiera facesse comodo a soggetti senza scrupoli, disposti a usare metodi criminali pur di consentirgli di mantenere la sua carica, e suggerivano quindi l'idea di vantaggi che essi potevano ottenere in base a losche cointeressenze con lui. 4. La sentenza e' stata appellata dal sen. Costantino Garraffa per cinque motivi, con citazione notificata il 14 aprile 2009. L'appellante, premesso che nella seduta del 29 gennaio 2009 il Senato aveva approvato la relazione della Giunta delle elezioni e delle Immunita' Parlamentari con cui era stato ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 68 della Costituzione, ha sostenuto, con il primo motivo, che il Tribunale aveva sbagliato a ritenere che le dichiarazioni da lui espresse il 3 novembre 2003 non fossero coperte dalla prerogativa di cui all'art. 68 della Costituzione, e che la decisione dovesse essere pertanto annullata a seguito dell'intervenuta deliberazione del Senato. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la valutazione delle sue dichiarazioni come maliziose e suggestive. Con il terzo, ha sostenuto che il Tribunale ha comunque sbagliato a ritenere che le dichiarazioni non rientrassero nell'esercizio della liberta' di pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione. Con il quarto, ha dedotto che il Tribunale ha errato a ritenere sussistente la lesione del diritto all'onore e alla reputazione del convenuto e a liquidare la somma di € 5.000 a titolo di risarcimento dei danni. Con il quinto motivo, ha lamentato infine la condanna alla refusione delle spese processuali. 5. Il dott. Stapino Gerco ha resistito all'impugnazione, sostenendo che le dichiarazioni non sono collegate all'esercizio delle funzioni parlamentari, e ha chiesto conseguentemente alla Corte di sollevare conflitto tra i poteri dello Stato per ottenere l'annullamento della deliberazione parlamentare illegittimamente resa. Ha inoltre proposto appello incidentale lamentando, con il primo motivo, la mancata liquidazione dei danni patrimoniali e, con il secondo, l'insufficiente ammontare della liquidazione dei danni non patrimoniali. 6. Dopo il rigetto di una richiesta di prova testimoniale avanzata dall'appellante incidentale, la causa e' stata posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2013, con la fissazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica. 7. La delibera del Senato, intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado, non e' tardiva, perche' il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003 'non stabilisce un termine entro il quale tale delibera dev'essere adottata, a pena di inefficacia o di decadenza, con la conseguenza che essa puo' intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima o seconda statuizione di condanna' (Cass. 15 maggio 2007, sez. 5 pen., n. 18672). 8. A fronte dell'espressa richiesta dell'appellato di sollevare il conflitto davanti alla Corte Costituzionale, cui soltanto spetta di pronunciarsi sull'eventuale abuso di uno dei poteri dello Stato in conflitto, questa Corte di Appello non puo' limitarsi a prendere atto della deliberazione del Senato, ma deve valutarne il contenuto e le motivazioni, incorrendo altrimenti nella violazione degli artt. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, come interpretato dalla CEDU, e dell'art. 24 Cost (cosi' Cass., Sez. 1 civ, 24 ottobre 2011; cfr. anche Cass. 23 dicembre 2010, Sez. 1 pen, n. 45074; Cass. 14 dicembre 2007, Sez. 5 pen, n. 46663). Va rilevato, sul punto, che l'assenza del nesso con l'esercizio dell'attivita' parlamentare integra quella sproporzione tra garanzia per la liberta' di opinione del parlamentare - a tutela delle sue funzioni - e il diritto dei terzi di adire l'autorita' giudiziaria, che e' stata posta a fondamento di piu' sentenze della C.E.D.U. di condanna del nostro paese su ricorso del privato che, non potendo impugnare direttamente la delibera di insindacabilita' davanti alla Corte Costituzionale, si e' rivolto al giudice europeo per la violazione del diritto di accesso di cui all'art. 6 par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (fra le tante, sent. CEDU 24 maggio 2011 su ricorso n. 26218/06; 24 febbraio 2009 su ricorso n. 46967/07; 20 aprile 2006 su ricorso n. 10180/04; 6 dicembre 2005 su ric. 23053/02; 3 giugno 2004 su ricorso n. 73936/01). 9. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ormai costante da molti anni, per riconoscere il nesso funzionale richiesto dall'art. 68 della Costituzione fra attivita' extra moenia e funzioni parlamentari - oltre a un primo elemento temporale, in forza del quale l'atto esterno deve seguire di poco tempo il compimento di atti parlamentari, assumendone cosi' natura e funzione divulgativa - occorre che vi sia anche una sostanziale corrispondenza di contenuto, ancorche' non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne, non essendo sufficiente ne' una comunanza di argomenti, ne' del contesto politico cui si riferiscano le esternazioni extraparlamentari (fra le tante, Corte Costituzionale 12 dicembre 2013, n. 305; 15 febbraio 2012, n. 39; 16 dicembre 2011, n. 333; 24 marzo 2011, n. 97; 24 marzo 2011, n. 96; 11 marzo 2011, n. 81; 22 ottobre 2010, n. 301; 12 dicembre 2008, n. 410; 17 dicembre 2008, n. 420; 14 maggio 2008 n. 135). 10. Secondo quanto gia' illustrato in narrativa, nel corso di una conferenza stampa del 3 novembre 2003, il cui contenuto venne diffuso dalle principali agenzie di stampa, l'appellante dichiaro' di avere ricevuto al telefono cellulare una minaccia di morte da un anonimo interlocutore di questo tenore: «Pronto, sono l'uomo che ti uccidera' perche' hai rotto i coglioni sulla Fiera del Mediterraneo», per poi ricordare, alla presenza di numerosi giornalisti, i suoi precedenti interventi a censura dei conti dell'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo e aggiungere: «non e' un caso che la telefonata sia arrivata proprio il 1° novembre, cioe' il giorno seguente alla scadenza dell'incarico del commissario dell'Ente Stapino Greco». Secondo la delibera del Senato, l'atto parlamentare che garantirebbe il nesso richiesto dall'art. 68 della Costituzione e' dato da uno strumento di sindacato ispettivo dell'ottobre del 2003, che aveva ad oggetto 'proprio la gestione commissariale dell'ente, sotto il profilo finanziario e contabile, da parte del dott. Greco'. Si tratta di un'interrogazione parlamentare del 3 ottobre 2003, con la quale l'appellante, insieme ad altri senatori, denunciava la pessima gestione dell'Ente Fiera del Mediterraneo da parte dell'appellato, che ne era allora il commissario straordinario, e chiedeva al Governo, sotto diversi profili, quali atti intendesse avviare in proposito. 11. Le dichiarazioni oggetto della controversia - pur essendo state fatte nello stesso generale contesto dell'interrogazione - non ne hanno pero' lo stesso contenuto. Come gia' rilevato dal primo giudice, infatti, non si controverte in questo giudizio sulla valenza diffamatoria delle critiche alla gestione dell'ente (oggetto di interrogazione), bensi' sull'accostamento della persona dell'appellato alle minacce di morte, alle quali l'interrogazione non faceva riferimento alcuno (ne' del resto poteva farlo perche' lo stesso appellante colloca la telefonata al 1° novembre, e quindi in epoca successiva all'interrogazione). La delibera della Giunta delle Elezioni, nel riconoscere il nesso funzionale, si pone pertanto contro la giurisprudenza della Corte Costituzionale (mostrando peraltro di averne consapevolezza li' dove fa riferimento all'auspicio di un 'salto interpretativo' della detta giurisprudenza). In accoglimento della richiesta dell'appellato, va pertanto sollevato il conflitto di attribuzione.
P. Q. M. La Corte, letto l'art. 134 Cost. e della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; dispone la sospensione del giudizio civile iscritto al n. 868/09 del R.G. degli affari civili di questa Corte su appello proposto da Garraffa Costantino nei confronti di Greco Stapino; solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera del Senato della Repubblica del 29 gennaio 2009 di cui in motivazione ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; chiede che la Corte costituzionale dichiari ammissibile il conflitto, adottando i provvedimenti consequenziali, e dichiari che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni del senatore Costantino Garraffa rese il 3 novembre 2003 di cui in motivazione, poste a fondamento della domanda risarcitoria proposta da Stapino Greco, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 Cost., comma 1. Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso a Palermo, il 4 marzo 2014 Il Presidente: Rocco Camerata Scavazzo Avvertenza: L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 271/2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale n. 51 del 10 dicembre 2014.