N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2014

Ordinanza  del  27  marzo  2014  del  Tribunale  di  Verona  -   sez.
fallimentare sul ricorso proposto da Autonord S.r.l.. 
 
Fallimento  e  procedure  concorsuali  -  Procedura   di   concordato
  preventivo - Proposta  di  concordato  contenente  una  transazione
  fiscale che preveda il pagamento non integrale del  credito  IVA  -
  Necessaria inammissibilita' alla  stregua  del  diritto  vivente  -
  Conseguente  impossibilita'  per  la  pubblica  amministrazione  di
  valutare "in concreto, e nel singolo caso proposto e  quindi  senza
  generalizzazione",  la  convenienza  della  proposta  e  del  piano
  dell'imprenditore che prospettino un  grado  di  soddisfazione  del
  credito IVA in misura pari al valore delle attivita' del proponente
  e superiore a quella  ricavabile  dalla  procedura  fallimentare  -
  Violazione  del  principio  di  buon   andamento   della   pubblica
  amministrazione. 
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160 e 182-ter. 
- Costituzione, art. 97. 
Fallimento  e  procedure  concorsuali  -  Procedura   di   concordato
  preventivo - Proposta  di  concordato  contenente  una  transazione
  fiscale che preveda il pagamento non integrale del  credito  IVA  -
  Necessaria inammissibilita' alla  stregua  del  diritto  vivente  -
  Conseguente  impossibilita'  per  la  pubblica  amministrazione  di
  accettare, in relazione a crediti IVA, un  pagamento  inferiore  al
  credito ma superiore a quello  ricavabile  dalla  liquidazione  del
  patrimonio del debitore - Violazione della parita'  di  trattamento
  rispetto a tutti gli altri creditori privilegiati. 
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160 e 182-ter. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.11 del 18-3-2015 )
 
                         TRIBUNALE DI VERONA 
                       Seconda Sezione Civile 
 
    Il  Tribunale  di  Verona,  seconda   sezione   civile,   sezione
fallimentare composta dai sigg.ri Magistrati: 
        dott. Fernando Platania - Presidente rel.; 
        dott. Francesco Fontana - Giudice; 
        dott. Massimo Coltro - Giudice. 
    Premesso che la societa' Autonord S.r.l. con  ricorso  depositato
il 9 agosto 2013, ha avanzato ai  suoi  creditori  una  proposta  che
sinteticamente prevede il pagamento di tutte le spese di procedura ed
il pagamento dei creditori privilegiati, ivi  compreso  l'Erario,  in
misura percentuale; 
    Che, in  particolare  per  quanto  concerne  l'I.V.A.,  e'  stata
ipotizzata una percentuale di soddisfacimento pari al 25%, a mezzo di
apporto di finanza di terzi, per un importo di € 114.422,50; 
    Che l'importo sopra indicato quale previsione di  soddisfacimento
dell'I.V.A. (€ 114.422,50) costituisce voce  assolutamente  rilevante
rispetto  a  quella  costituente  l'importo  creditorio  privilegiato
complessivo (€ 187.330,00); 
    Che nella proposta concordataria non  emerge  in  alcun  modo  ed
attraverso quali altre fonti possa essere pagata  l'I.V.A.  in  forma
aggiuntiva rispetto alla indicata percentuale; 
    Che e' stata anche depositata la relazione di cui all'art. 160 II
co l.f. in ordine all'incapienza dell'attivo a pagare  il  privilegio
I.V.A.; 
    Osservato che la questione del pagamento parziale dell'Erario per
crediti iva, alla luce  del  recente  orientamento  giurisprudenziale
della Cassazione (Cass. S.U. 23 gennaio  2013  n.  1521)  costituisce
questione attinente  alla  possibilita'  giuridica  di  ammettere  la
societa' al concordato; 
    Che,  pertanto,  rientra  nei  poteri  esclusivi  del   Tribunale
l'obbligo  di  valutare  l'ammissibilita'  della  proposta  sotto  il
profilo giuridico; 
    Che l'interpretazione del  combinato  disposto  dell'art.  160  e
182-ter l.f. per cui, come in sede di transazione fiscale,  anche  in
sede di concordato preventivo, non puo' essere proposto il  pagamento
parziale dell'iva, rappresenta diritto vivente  a  seguito  non  solo
delle pronunce gemelle della Cassazione 4 novembre 2011 nn.  22931  e
22932 ma anche di Cass. 16 maggio 2012 n. 7667; 
    Che  va  osservato  che  l'interpretazione  della  Cassazione  di
equiparare la transazione fiscale ed il concordato preventivo  appare
fondata sull'attribuzione della  natura  di  norma  sostanziale  alla
previsione contenuta nell'art. 182-ter l.f.; 
    Che, pertanto, non puo' condividersi la decisione  del  Tribunale
di Como del 29 gennaio 2013 in Il  caso.it,  8561  per  il  quale  la
previsione  del  pagamento  integrale  dell'iva   deve   considerarsi
operante  solo  nella  transazione  fiscale  e  non  nel   concordato
preventivo, non solo perche' cio' risulta in aperto contrasto con  le
citate   decisioni   della   Cassazione   ma   soprattutto    perche'
l'orientamento della  Suprema  Corte  di  equiparazione  tra  le  due
fattispecie trova fondamento oggettivo ed indiscutibile nel fatto che
anche la transazione fiscale persegue il fine  di  trovare  soluzione
extra  fallimentare  alla  crisi   dell'azienda   all'interno   della
procedura di concordato preventivo; 
    Che, nella  specie,  ai  sensi  dell'art.  160,  II  co  l.f.  la
relazione giurata, depositata con la domanda, ha assunto che in  caso
di fallimento, in ragione del solo fatto che la finanza  esterna  non
verrebbe apportata  nell'eventuale  sede  fallimentare,  non  sarebbe
possibile alcuna soddisfazione per l'Erario; 
    Che la necessaria applicazione  delle  indicate  disposizioni  di
legge, cosi' come interpretate dalla Cassazione, nel caso di  specie,
determinerebbe la declaratoria de  plano  di  inammissibilita'  della
proposta, a prescindere dalla dedotta utilizzabilita'  della  finanza
esterna; 
    Che ad avviso del Tribunale, accertata per tutte le  ragioni  che
precedono la rilevanza della questione,  l'applicazione  del  diritto
vivente   potrebbe   determinare   la   violazione   del    principio
costituzionale del  buon  andamento  della  Pubblica  Amministrazione
sancito dall'art. 97 della Costituzione; 
    Che, infatti,  la  declaratoria  de  plano  dell'inammissibilita'
della proposta impedirebbe alla Pubblica Amministrazione di  valutare
in concreto la  convenienza  del  piano,  attribuendo  alla  Pubblica
Amministrazione un trattamento deteriore rispetto a tutti  gli  altri
creditori privilegiati che, in base  alle  previsioni  del  novellato
art.  160  l.f.,  possono,  in  concreto,  optare  per  la  soluzione
concordataria piuttosto che quella fallimentare  quando  non  sia  ad
essi  attribuito  un  grado  di  soddisfazione  inferiore  a   quello
ipotizzabile in sede liquidatoria; 
    Che e' ovviamente interesse della Pubblica Amministrazione (anche
e soprattutto per i tributi  che  costituiscono  risorse  dell'Unione
Europea) ottenere il massimo grado di soddisfazione possibile; 
    Che  l'interpretazione  della  Cassazione  non  si  e'  spinta  a
ritenere che, data la natura di norma sostanziale della  disposizione
dell'art. 182-ter l.f., anche in sede  fallimentare  al  credito  iva
debba essere garantito il  pagamento  integrale  a  detrimento  della
posizione di tutti gli altri creditori privilegiati; 
    Che   il   principio   del   buon   andamento   della    Pubblica
Amministrazione  nonche'  il  principio  di  parita'  di  trattamento
implicano che la stessa debba  essere  messa  in  grado  di  valutare
autonomamente la convenienza delle proposte ad essa effettuate quando
appaiono   dirette   al   soddisfacimento   dell'interesse   generale
all'acquisizione  delle  risorse  per  lo  svolgimento  dei   compiti
istituzionali dello Stato; 
    Che la valutazione della convenienza non puo' essere compiuta  su
base astratta con riferimento al parametro ipotetico che  preveda  il
pagamento integrale ma va effettuata con  riferimento  alle  concrete
situazioni (che nella specie, non essendo giuridicamente  praticabile
la soluzione concordataria, vedrebbe la soddisfazione dell'Erario  in
misura largamente inferiore a quella proposta); 
    Che la disposizione di legge (combinato disposto dell'art. 160  e
182-ter legge fallimentare) cosi' come interpretata dalla Cassazione,
sottrarrebbe,  pertanto,  all'Amministrazione  la   possibilita'   di
valutare in concreto (esprimendo  il  voto,  ovviamente  per  il  suo
credito) la proposta, impedendole di valutare  la  convenienza  della
stessa rispetto a quella fallimentare (che  sarebbe  sulla  base  dei
dati acquisiti, peggiore in ragione  del  fatto  che  per  la  stessa
Cassazione la previsione del pagamento integrale non si  estenderebbe
alla procedura di fallimento); 
    Che naturalmente e' ben  noto  al  Tribunale  che  la  previsione
legislativa  oggetto  di  censura  in  questa  sede   trova   diretto
fondamento nella nota pronuncia della Corte di Giustizia  Europea  17
luglio  2008  c  132/06  che  ha   sancito   l'incompatibilita'   con
ordinamento   comunitario   di   ogni   rinuncia   indiscriminata   e
generalizzata; 
    Che la valutazione  in  concreto  dell'opportunita'  di  ottenere
quanto  piu'  possibile  non   costituisce,   pero',   una   rinuncia
generalizzata alla pretesa iva ma piuttosto la  razionale  (e  quindi
costituzionale) massimazione possibile della pretesa tanto piu'  che,
per la Cassazione (Cass. 17 febbraio 2010 n. 3676),  non  costituisce
violazione dei principi posti dall'indicata sentenza della  Corte  di
Giustizia la possibilita' concessa dall'art. 16 della legge  289  del
2002 di definire una lite pendente in materia di iva con il pagamento
di una somma inferiore a quanto  dovuto  in  funzione  del  vantaggio
dipendente dalla chiusura della lite in corso; 
    Che, infatti, la compatibilita' della  normativa  sulla  chiusura
delle liti pendenti e' stata riconosciuta dalla Cassazione in  quanto
non determina una rinuncia all'accertamento; 
    Che a conclusioni non dissimili e' giunta anche la Corte  Europea
di Giustizia nella decisione 29 marzo 2012 500/10 Belvedere; 
    Che  nemmeno  la  valutazione   da   parte   dell'ufficio   della
convenienza della proposta ha l'effetto di paralizzare l'accertamento
ma solo di individuare, in concreto, il migliore mezzo di definizione
del debito fiscale in base alle contingenti situazioni del debitore; 
    Che naturalmente non  va  taciuto  che  l'ammissibilita'  di  una
proposta che permettesse un grado di soddisfazione dell'Iva inferiore
al totale (come oggi imposto dall'art. 182-ter l.f.) potrebbe  aprire
la strada ad un  sostanziale  svuotamento  delle  pretese  creditorie
dell'Erario le volte in cui, l'Erario, in relazione al  credito  IVA,
fosse  inserito  in  una  classe  apposita,  inidonea  a  determinare
autonomamente l'approvazione della proposta  in  ragione  del  numero
delle altre classi previste dalla proposta ovvero in  relazione  alla
entita' del suo credito (come nella specie in cui sono state previste
tre classi ed in cui il credito iva non costituisce, di per se'  solo
valutato, la maggioranza dei crediti); 
    Che non appare rilevante la questione  in  relazione  all'art.  3
della Costituzione con riferimento alla pretesa attribuzione  di  una
sorta  di   privilegio   Iva   applicabile   solo   nelle   procedure
concordatarie e non in quelle fallimentari; 
    Che, in linea generale, non vi  sono  preclusioni  a  che  taluni
crediti possano  risultare  privilegiati  solo  verificandosi  alcune
condizioni; 
    Che neppure puo' apprezzarsi un ingiustificato trattamento tra  i
creditori  delle  procedure  concorsuali  e  quelli  delle  procedure
individuali poiche' in entrambi i casi la  graduazione  del  ricavato
dovrebbe essere effettuata secondo il  rispetto  delle  regole  della
graduazione dei titoli di  prelazione  (essendo  circostanza  casuale
l'intervento di uno o piu' creditori privilegiati o chirografari); 
    Che pertanto, appare non infondata la questione di illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 160 e 182-ter  l.f.
con riferimento all'art. 97 della Costituzione nella  parte  in  cui,
rendendo necessariamente inammissibile la proposta concordataria  che
non preveda  il  pagamento  integrale  dell'iva,  non  consente  alla
Pubblica Amministrazione di valutare in concreto la convenienza della
proposta formulata che prospetti un grado di  soddisfazione  del  suo
credito in misura pari al valore delle attivita' del proponente ed in
misura superiore a quella derivante dalla  liquidazione  fallimentare
violando  il  principio  costituzionale  del  buon  andamento   della
Pubblica Amministrazione che obbliga la stessa a seguire  criteri  di
economicita' e di massimazione delle  risorse  nonche'  in  relazione
all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui  non  consente  alla
Pubblica Amministrazione, contrariamente a quanto accade per tutti  i
creditori  privilegiati,  di  accettare  un  pagamento  inferiore  al
credito ma superiore  a  quello  ricavabile  dalla  liquidazione  del
patrimonio del debitore. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara non manifestamente infondata e  rilevante  ai  fini  del
giudizio di ammissione  al  concordato  preventivo  della  ricorrente
Autonord S.r.l. la questione  di  illegittimita'  costituzionale  del
combinato disposto degli artt. 160 e  182-ter  l.f.  con  riferimento
all'art.  97  della  Costituzione  nella  parte  in   cui,   rendendo
necessariamente inammissibile la proposta che non preveda l'integrale
pagamento dell'Iva (ancorche' risorsa propria della  Unione  Europea)
non consente alla Pubblica Amministrazione di valutare in concreto, e
nel  singolo  caso  proposto  e  quindi  senza  generalizzazione,  la
convenienza  della  proposta  e  del  piano   dell'imprenditore   che
prospettino un grado di soddisfazione del credito per iva  in  misura
pari al valore delle attivita' del proponente ed in misura  superiore
a  quella  ricavabile  dalla  procedura  fallimentare  ed  anche   in
relazione all'art. 3  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non
consente  alla  Pubblica  Amministrazione,  contrariamente  a  quanto
accade per tutti i creditori privilegiati, di accettare, in relazione
a crediti Iva un pagamento inferiore al credito ma superiore a quello
ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore; 
    Dispone che a cura della Cancelleria vengano trasmessi  gli  atti
alla Cancelleria della Corte Costituzionale; 
    Dispone  che  a  cura  della  Cancelleria  questa  ordinanza  sia
notificata alla parte ricorrente, al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ai Presidenti del Senato della Repubblica  e  della  Camera
dei Deputati; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo. 
        Verona, 25 marzo 2014 
 
                  Il Presidente: dott. F. Platania 
 
 
                  Il Giudice est.: dott. F. Fontana 
 
 
                Il Funzionario giudiziario: I.Armenio