N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 febbraio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 febbraio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Toscana per la difesa della costa e degli abitati costieri - Disciplina del rilascio delle autorizzazioni relative al ripascimento delle zone costiere nonche' all'immersione o movimentazione in mare di vari materiali di escavo - Previsione che, fatte salve le semplificazioni gia' previste dall'art. 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione e' rilasciata in forma semplificata per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entita' comportanti l'utilizzo di materiale inerte o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall'intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di settore - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Toscana 16 dicembre 2014, n. 77, art. 8, aggiuntivo dell'art. 16-sexies alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 109, comma 2; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 35, comma 2; legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21.(GU n.13 del 1-4-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, domiciliata presso la sua sede in Piazza Duomo, 10 - Firenze, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16 dicembre 2014, n. 77, pubblicata sul B.U.R. Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014 recante «Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 - (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.». L'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16 dicembre 2014, n. 77 viene impugnato giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015, di cui si allega estratto conforme al processo verbale che si deposita con il presente ricorso. La Regione Toscana con la legge regionale impugnata ha modificato la propria precedente legge regionale dell'11 dicembre 1998, n. 91 che detta norme per la difesa del suolo e disciplina le funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri, introducendo, nel corpo di quest'ultima, l'art. 16-sexies recante la disciplina delle modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 20, della l.r. n. 88/1998 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) relative alle attivita' di immersione o movimentazione in mare di vari materiali, tra cui quelli di escavo di fondali marini o di terreni litoranei emersi, quelli inerti o geologici inorganici, nonche' di immersione in mare di strutture di contenimento e degli interventi di ripascimento della fascia costiera. Si riporta il testo dell'art. 8 LR Toscana n. 77/2014 che con il presente ricorso si impugna: Art. 8 (Inserimento dell'articolo 16-sexies nella L.R. n. 91/1998). - 1. Dopo l'articolo 16-quinquies della L.R. n. 91/1998 e' inserito il seguente: «Art. 16-sexies (Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 20, della L.R. n. 88/1998). - 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, della L.R. n. 88/1998, l'ente competente valuta la sostenibilita' degli effetti dell'intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera. 2. Fatte salve le semplificazioni gia' previste dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entita' comportanti l'utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall'intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia. 3. Nei casi di cui al comma 2, la domanda di autorizzazione e' accompagnata da una relazione tecnica semplificata attestante le modalita' di attuazione dell'intervento e le caratteristiche del materiale utilizzato o movimentato, e redatta secondo gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, lettera d). 4. L'autorizzazione di cui al comma 2, e' rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. 5. Qualora gli interventi di cui al comma 2, siano da realizzare con cadenza annuale, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 2, 3 e 4, ha ad oggetto il programma triennale di tali interventi ed ha validita' per l'intera durata del programma.». L'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16 dicembre 2014, n. 77 e' illegittimo per i seguenti Motivi L'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16 dicembre 2014, n. 77 viola l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione che sancisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente Il comma 2 dell'art. 16-sexies, di nuova introduzione, stabilisce: «2. Fatte salve le semplificazioni gia' previste dall'articolo 109 del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entita' comportanti l'utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall'intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia». La disposizione regionale in esame risulta in contrasto con il quadro normativa statale di riferimento. Infatti, la legge statale n. 179 del 2002 (Disposizioni in materia ambientale), all'art. 21 prevede che (enfatizzazione aggiunta): «1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonche' di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorita' competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio». La surriportata norma statale attribuisce alle regioni la competenza amministrativa per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonche' di immersione di materiali di escavo di fondali marini, ma pone dei limiti ed indica dei criteri per il rilascio della stessa. In particolare il successivo art. 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 2 dispone che: «L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata dalla regione (...) in conformita' alle modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (...)». Cosi' come formulata, per la sua genericita', la norma regionale impugnata costituisce, quindi, una elusione del sistema delle autorizzazioni delineato dalla normativa statale, che lascia alle Regioni solo la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative ad opere di ripascimento, ma conserva il potere in capo allo Stato di stabilire l'iter procedurale precedente a detto rilascio, ed e' invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), stante la necessita' di individuare standard uniformi di tutela. La stessa, pertanto, si sostanzia in una riduzione della protezione apprestata dalla normativa statale e, quindi, in una sua aperta violazione cosi' incidendo sulle attribuzioni riconosciute in via esclusiva allo Stato dalla nostra Carta costituzionale in materia di tutela dell'ambiente. In proposito, codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n. 259 del 2004, pur ritenendo infondata la questione di legittimita' costituzionale, ha affermato che (enfatizzazione aggiunta): «Per alcune delle attivita' per le quali l'art. 35 prevede la necessita' di una autorizzazione, e' intervenuto l'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), secondo cui "per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonche' di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorita' competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' la Regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35.». Diversamente, la disposizione regionale in esame prevede una «autorizzazione rilasciata in forma semplificata», facendo espressamente salve solo le semplificazioni «gia' previste dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152/2006». La norma di cui si denuncia l'illegittimita' stabilisce che l'autorizzazione in parola sia rilasciata in forma «semplificata» facendo riferimento ai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo e senza pero' evidenziare la necessita' di applicare l'iter procedimentale stabilito dalla legge statale. Tale previsione, rende illegittima l'individuazione dei procedimenti semplificati che coinvolgono vincoli ambientali a cui la norma regionale fa riferimento e impedisce la verifica di conformita' alla normativa statale vigente. Pertanto, il comma 2 dell'art. 16-sexies inserito nella L.r. n. 91/1998 dall'art. 8 della 1.r. n. 77/2014, contrasta con la normativa nazionale in materia ambientale in quanto, anziche' limitarsi ad esplicare quanto gia' previsto dalla regolamentazione di settore, inserisce elementi normativi nuovi in un ambito precluso alle Regioni, invadendo la potesta' legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e, pertanto viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
P.Q.M. La norma sopra indicata e' impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Per gli anzidetti motivi si confida che codesta Ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16 dicembre 2014, n. 77. Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1. Estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella riunione del 10 febbraio 2015 e della relazione allegata al verbale. Roma, 16 febbraio 2015 L'Avvocato dello Stato: Pietro Garofoli