N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2014

Ordinanza del 29 maggio 2014 della Commissione tributaria provinciale
di Cagliari  sul  ricorso  proposto  da  Fiber  Plast  S.r.l.  contro
Equitalia Centro S.p.a.. 
 
Imposte e tasse -  Riscossione  delle  imposte  -  Remunerazione  del
  servizio - Aggio percentuale sulle somme iscritte a ruolo  riscosse
  (c.d.  "compenso  di  riscossione")  -  Imposizione  a  carico  del
  debitore,  in  misura  parziale  o  integrale,  a  seconda  che  il
  pagamento avvenga  entro  o  oltre  il  sessantesimo  giorno  dalla
  notifica della cartella - Applicazione [in caso di pagamento  fuori
  termine] di percentuali diverse a seconda dell'ambito  territoriale
  di appartenenza del contribuente  -  Violazione  del  principio  di
  eguaglianza - Discriminazione fra contribuenti su base territoriale
  e per circostanze indipendenti dalla loro condotta - Contrasto  con
  il principio di capacita' contributiva - Violazione dei principi di
  buon andamento, imparzialita' e trasparenza della P.A. nonche'  del
  principio civilistico di corrispettivita' delle prestazioni. 
- Decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  art.  17  [nel  testo
  risultante dopo  le  modifiche  apportate  dall'art.  2,  comma  3,
  lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,  convertito,
  con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,  e
  dall'art. 32, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  29  novembre
  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
  2009, n. 2]. 
- Costituzione, artt. 3, 53 e 97. 
(GU n.13 del 1-4-2015 )
 
          LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI 
                             (Sezione 6) 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
        La Sala Giuseppe, Presidente; 
        Tuveri Iosto, relatore; 
        Caddeo Emilio, giudice; 
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1588/12 depositato
il 5 dicembre 2012, avverso: 
        cartella  di  pagamento  n.  02520120018215992  assente  2005
compensi Riscos; 
    cartella di pagamento n. 02520120018215992 assente 2006  compensi
Riscos; 
    cartella di pagamento n. 02520120018215992 assente 2007  compensi
Riscos; 
    cartella di pagamento n. 02520120018215992 assente 2008  compensi
Riscos; 
    cartella di pagamento n. 02520120018215992 assente 2009  compensi
Riscos; 
    Contro Equitalia Centro S.p.a.; 
    Proposto dai ricorrenti: Fiber Plast S.r.l. via Istria,  4  09127
Cagliari; 
    Difeso da: 
    Borzomi' Nicola - c/o studio Zoppini - Via Crocefisso, 12 - 20100
Milano; 
    Puddu Laura - c/o studio Zoppini - Via  Crocefisso,  12  -  20100
Milano; 
    Zoppini Giancarlo - Via Crocefisso, 12 - 20100 Milano; 
    Nell'udienza del 29 maggio 2014 la  causa  e'  stata  discussa  e
decisa sulle seguenti conclusioni: 
        nell'interesse della ricorrente: chiede  che  la  Commissione
annulli la cartella di pagamento impugnata nella parte  in  cui  sono
richieste somme a titolo di compensi della riscossione; in subordine,
sollevi  innanzi  alla   Corte   costituzionale   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 17 D.Lgs. n. 112  citato,  come
modificato da ultimo dall'art. 32 D.L. n. 185 citato  per  violazione
degli  artt.  3,  53  e  97  della  Costituzione;  con  condanna   di
controparte alle spese di giudizio; 
        nell'interesse della resistente Equitalia Centro S.p.a.:  non
ha presentato controdeduzioni. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con ricorso del 6 novembre 2012, depositato il 5 dicembre 2012 al
RGR n. 1588/12, Fiber Plast S.r.l. - Cagliari - in persona del legale
rappresentante dott. Mauro Bini,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Giancarlo Zoppini, dall'avv. Nicola Borzoni e dall'avv. Laura Puddu -
Milano - impugna la cartella  di  pagamento,  notificata  in  data  2
agosto 2012, recante il ruolo n. 2012/000267, nella parte in  cui  e'
richiesto il pagamento di somme a titolo di compensi di riscossione. 
    In data  2  agosto  2012,  Fiber  Plast  S.r.l.  (in  seguito  la
«Societa'» o la «ricorrente»), ha ricevuto notifica della cartella di
pagamento recante l'iscrizione a ruolo,  a  seguito  della  decisione
della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, dei  due  terzi
della sanzione irrogata a  mezzo  dell'atto  di  contestazione  delle
sanzioni emesso ai fini IVA per le annualita' 2005, 2006, 2007,  2008
e 2009 (l'ammontare  complessivo  della  sanzione  unica  irrogata  a
seguito  dell'applicazione  del  cumulo  giuridico  e'  pari  a  Euro
416.889,38). 
    In  particolare,  la  cartella  di   pagamento   impugnata   reca
l'iscrizione a ruolo di sanzioni per un ammontare complessivo pari  a
Euro 277.92625, nonche' di un importo richiesto a titolo di  compensi
della riscossione, pari a Euro 12.923,57, per l'ipotesi di  pagamento
«entro  le  scadenze»  (60  giorni  dalla  data  di  notifica   della
cartella), ovvero a Euro 25.013,36, per l'ipotesi in cui il pagamento
avvenga oltre il predetto termine. 
    Il  presente  ricorso  riguarda   unicamente   gli   aggi   della
riscossione determinati sulla somma iscritta nel ruolo  recato  dalla
predetta cartella. 
    1. Illegittimita' della cartella di pagamento nella parte in  cui
e' richiesto il pagamento di «compensi di riscossione»  a  titolo  di
remunerazione del servizio svolto dall'agente della riscossione.  Con
specifico riferimento alla quota di compensi di riscossione comminati
alla sanzione relativa all'annualita'  2005,  irretroattivita'  della
disposizione e inapplicabilita' della stessa, in quanto  riferita  ad
una (asserita) violazione commessa in un periodo d'imposta precedente
rispetto all'entrata in vigore della norma «de qua». 
    A) Va preliminarmente notato che le disposizioni che regolano  la
remunerazione del servizio svolto dall'Agente della riscossione  sono
state oggetto,  nel  corso  degli  ultimi  anni,  di  due  importanti
provvedimenti modificativi, per effetto delle disposizioni introdotte
dapprima dall'art.  2,  D.L.  n.  262,  citato,  e,  successivamente,
dall'art. 32 D.L. n. 185/88. 
    In maggiore dettaglio, nella formulazione dell'art. 17, in vigore
prima delle modifiche introdotte dall'art. 2, D.L.  n.  262/2006,  il
compenso di riscossione era a carico del debitore  solo  in  caso  di
mancato pagamento della somma dovuta  entro  i  termini  di  scadenza
della cartella di pagamento. 
    La  restante  parte  dell'aggio  restava   a   carico   dell'ente
creditore. 
    A seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 262/2006,  e'
stato, invece, previsto,  a  partire  dal  3  ottobre  2006,  che  il
compenso spettante all'Agente della riscossione e' sempre dovuto  dal
contribuente,  anche  se  il  pagamento  dell'importo  recato   dalla
cartella di pagamento avviene entro le scadenze dalla stessa previste
(sessanta giorni dalla data di notifica della cartella). 
    Nell'ipotesi in cui il pagamento delle  somme  richieste  avviene
oltre il predetto termine e',  inoltre,  previsto,  a  seguito  delle
modifiche introdotte dall'art. 32, D.L.  n.  185/2008,  in  vigore  a
partire  dal  l°  gennaio  2009,  che  i  compensi  di   riscossione,
determinati in misura pari al 9%, sono  integralmente  a  carico  del
contribuente. 
    B) Cio' posto, si deve protestare l'illegittimita' della cartella
di pagamento dedotta  in  giudizio,  nella  parte  in  cui  e'  stato
richiesto il pagamento di  «compensi  di  riscossione»  a  titolo  di
remunerazione del servizio  svolto  dall'Agente  di  riscossione,  in
applicazione del regime previsto dall'art. 17, D.Lgs. n.  112,  cosi'
come  modificato  dapprima  dall'art.   2   D.L.   n.   262/2006   e,
successivamente,  dall'art.  32   D.L.   n.   185/2008,   in   vigore
rispettivamente dal 3 ottobre 2006 e dal 1° gennaio 2009. 
    B.1) In primo luogo, con  specifico  riferimento  alla  quota  di
compensi  della  riscossione  commisurati  alla   sanzione   relativa
all'annualita' 2005 ed iscritta nel ruolo «de quo», va protestato che
il predetto regime non puo' trovare applicazione nel caso dedotto  in
giudizio, dato che l'asserita violazione, cui  consegue  la  sanzione
iscritta nel ruolo recato  dalla  cartella  di  pagamento,  e'  stata
commessa in un periodo d'imposta precedente (l'anno 2005) a quello di
entrata in vigore del predetto regime (3 ottobre 2006). 
    Peraltro, va considerato che,  in  forza  della  disposizione  da
ultimo richiamata, sono dovute dal contribuente  somme  a  titolo  di
compensi per la riscossione in assenza  di  una  qualsiasi  attivita'
svolta  dall'Agente  della  riscossione.  Infatti,  il  compenso   di
riscossione  costituisce  la  «retribuzione»  dell'esattore  per   il
servizio  prestato  nel  recupero  delle  somme  iscritte  a   ruolo.
Tuttavia,  e'  evidente  che  la  sola  notifica  della  cartella  di
pagamento non giustifica un aggravio di tale misura (pari  al  4,65%)
delle somme gia' dovute. 
    In  questi  termini,  risulta,  dunque,  chiaro  che  il   regime
attualmente in vigore in materia di remunerazione del servizio svolto
dall'Agente della riscossione  ha  una  indubbia  natura  afflittiva,
comportando il pagamento, lo si  ribadisce,  di  somme  a  titolo  di
compensi della riscossione in assenza di una violazione da parte  del
contribuente (dato che le predette somme  sono  dovute  anche  se  il
pagamento  e'  effettuato  nei  termini  di  legge)  ed  in  assenza,
altresi',  di  un'attivita'  svolta  dall'Agente  della  riscossione,
ulteriore rispetto alla mera notifica della  cartella  di  pagamento.
Deve  necessariamente  concludersi  che  il  regime  che  regola   la
remunerazione del servizio svolto  dall'Agente  della  riscossione  a
seguito delle disposizioni introdotte dapprima dall'art. 2,  D.L.  n.
262/2006 e successivamente dall'art. 32, D.L. n. 185/2008,  non  puo'
trovare  applicazione  retroattiva  riguardo,  in  questo  caso,   ad
asserite violazioni commesse  prima  (l'anno  2005)  dell'entrata  in
vigore della norma «de qua» (3 ottobre 2006). 
    Su queste basi, considerato che: 
        i) la cartella di pagamento reca l'iscrizione a  ruolo  della
sanzione  unica  richiesta  a  mezzo   dell'atto   di   contestazione
riguardante, tra l'altro, anche l'anno 2005; e che, 
        ii) alla base del ruolo recato dalla  cartella  di  pagamento
impugnata vi e', dunque, anche l'asserita violazione che si riferisce
ad un periodo d'imposta precedente  rispetto  all'entrata  in  vigore
delle disposizioni «de quibus» (3 ottobre 2006), deve necessariamente
concludersi  nel  senso  della  illegittimita'  della   cartella   di
pagamento impugnata nella parte in cui sono richiesti «compensi della
riscossione» (commisurati all'ammontare della sanzione  irrogata  per
il 2005), ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 112,  citato,  cosi'  come
modificato  dapprima  dall'art.   2,   D.L.   n.   262,   citato   e,
successivamente, dall'art. 32, D.L. n. 185, citato. 
    C) In secondo luogo, anche volendo prescindere (ma cosi' non  e')
dalle  considerazioni  sin  qui  esposte,  va   comunque   protestata
l'illegittimita' della cartella di pagamento nella parte  in  cui  e'
stato richiesto il pagamento di «compensi di riscossione» a titolo di
remunerazione del servizio svolto dall'Agente di riscossione, l'aggio
dovrebbe essere, in via di principio, corrisposto dal  concedente  al
concessionario per detto servizio. 
    Risulta palese che attualmente l'aggravio, integralmente a carico
del contribuente, costituito  dai  citati  compensi  di  riscossione,
prescinde totalmente da qualsiasi forma di inadempimento da parte del
debitore stesso, poiche' gli aggi  di  riscossione  risultano  dovuti
anche se il pagamento avviene nei termini, vale a dire in assenza  di
qualsiasi violazione da parte del debitore,  essendo  sufficiente  la
semplice notifica della cartella. 
    La mera notifica della cartella di pagamento - considerato che  a
carico del contribuente sono gia' posti i diritti di notifica  -  non
puo' in alcun modo giustificare un tale aggravio della somma iscritta
a ruolo. 
    In specie,  si  sottolinea  come  l'attivita'  dell'Agente  della
riscossione inizia con la notifica  della  cartella  di  pagamento  e
prosegue con la riscossione coattiva  soltanto  in  caso  di  mancato
pagamento. Ne consegue  che,  sino  all'avvio  (e/o  in  difetto)  di
procedure esecutive, la funzione  dell'Agente  della  riscossione  e'
unicamente quella di mero esecutore di quanto  determinato  dall'Ente
impositore. 
    Pertanto,  se  l'unica   attivita'   svolta   dall'Agente   della
riscossione e' costituita dalla notifica della cartella di pagamento,
e' evidente che l'addebito dell'aggio si  traduce  nella  (opinabile)
richiesta  di  somme  relative  ad  attivita'   non   ancora   svolte
dall'Agente della riscossione -  non  essendo  ancora  stato  avviato
alcun procedimento esecutivo - e che potrebbe anche non esserlo mai. 
    L'aggio richiesto al contribuente ha, quindi, perso completamente
la sua naturale connotazione di remunerazione assumendo  una  valenza
diversa, equiparabile, in sostanza, piu' ad  una  forma  di  sanzione
«mascherata» (senza, peraltro, nessuna  delle  garanzie  previste  in
materia di sanzioni) che va ad aggiungersi a quanto iscritto a ruolo.
Per assumere la connotazione di una controprestazione,  piu'  o  meno
uguale per tutti  i  contribuenti,  indipendentemente  dall'ammontare
delle somme iscritte a ruolo, l'aggio dovrebbe essere  costituito  da
una somma fissa. 
    Di contro, e' evidente che la previsione di un aggio  parametrato
alle somme iscritte a ruolo (peraltro,  senza  la  previsione  di  un
limite massimo) mal si concilia con una  funzione  remunerativa,  per
una  ragione  tanto  semplice,   quanto   insuperabile:   l'attivita'
richiesta  all'Agente  della  riscossione  non  risulta  maggiormente
gravosa all'aumentare degli importi iscritti a ruolo. 
    E'  dunque  evidente  che  la  previsione   di   compensi   della
riscossione  parametrati  agli  importi  iscritti  a   ruolo   depone
insuperabilmente nel senso di escludere che gli stessi siano  rivolti
a remunerare l'attivita'  dell'Agente  della  riscossione  ed,  anzi,
costituisce un chiaro indice sintomatico della natura sostanzialmente
afflittiva degli stessi. 
    Da tutto cio' ne consegue che dall'applicazione  dell'aggio  puo'
scaturire, per una partita di importo  rilevante,  un  esborso  anche
notevole del contribuente di gran  lunga  superiore  al  costo  della
riscossione quantificabile in capo all'esattore stesso. 
    C.1) A conferma di quanto sopra  esposto,  va  rilevato  che,  in
merito a casi del tutto analoghi a quello  dedotto  in  giudizio,  la
giurisprudenza   si   e'    piu'    volte    espressa    nel    senso
dell'illegittimita' degli  aggi  richiesti  a  mezzo  delle  relative
cartelle di pagamento. 
    In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Milano. 
    Nei  medesimi  termini  si  e'  espressa  anche  la   Commissione
tributaria provinciale di Treviso. 
    Vanno,  altresi',  richiamate  le  recenti  pronunce  rese  dalla
Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia nelle quali viene
espressamente riconosciuta «la natura  sicuramente  afflittiva  -  in
pregiudizio del contribuente - del compenso di  riscossione»,  tenuto
conto «... della mancanza di qualsivoglia attivita' dell'Agente della
riscossione ulteriore rispetto alla mera notifica della  cartella  di
pagamento dell'obbligo del contribuente di corrispondere il  compenso
di riscossione anche in ipotesi in cui  manchi  qualsiasi  violazione
dei termini di adempimento». 
    Pertanto,  attesa  la  natura  sanzionatoria  dei   compensi   di
riscossione,  i  giudici  di   prime   cure   hanno   affermato   che
«l'esclusione ... di efficacia retroattiva della normativa vigente in
subiecta materia attinge forza decisiva nei  principi  costituzionali
di cui all'art. 25 Cost.» (cosi', Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 18
luglio 2011, nn. 276, 277, 278 e 279). 
    Ancora, la Commissione tributaria regionale della Lombardia,  con
alcune recenti sentenze, si e' pronunciata in senso  favorevole  alle
ragioni sostenute dalla societa'. 
    La natura sanzionatoria dei compensi della riscossione  e'  stata
riconosciuta anche dalla Commissione tributaria regionale di Venezia. 
    Su queste basi, deve necessariamente concludersi nel senso  della
illegittimita' della cartella di pagamento impugnata nella  parte  in
cui sono richiesti «compensi della riscossione»  ai  sensi  dell'art.
17, D.Lgs. n. 112 cosi' come modificato dapprima dall'art. 2, D.L. n.
262 e, successivamente, dall'art. 32, D.L. n. 185. 
    2. In subordine, rilevanza e  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, D.Lgs. n. 112,
citato, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. 
    In subordine, nella denegata ipotesi  in  cui  le  argomentazioni
appena  esposte  non  fossero,  «ex  se»,  ritenute   meritevoli   di
accoglimento e,  dunque,  dovesse  ritenersi,  tra  l'altro,  che  la
disposizione «de qua»,  nella  formulazione  attualmente  in  vigore,
trova applicazione anche in relazione a fatti imponibili  relativi  a
periodi d'imposta precedenti a quello della sua entrata in vigore, si
protesta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  17,  D.Lgs.  n.  112,  come
modificato, da ultimo, dall'art. 32, D.L. n. 185 per violazione: 
        i) dell'art. 3, Cost. E del principio  di  uguaglianza  dallo
stesso recato, in quanto l'art.  17,  D.Lgs.  n.  112,  citato,  come
modificato dall'art. 32, D.L. n. 185 citato, risulta  discriminatorio
rispetto al regime precedentemente  in  vigore  vale  a  dire  quello
regolato dall'art. 2 D.L. n. 262 in cui il pagamento avvenga oltre  i
termini di legge, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 112, gli aggi sono
previsti  nella  misura  del  9%;  di  contro,   nella   formulazione
precedente in vigore fino al 31 dicembre 2008, gli aggi previsti  per
il versamento a termini scaduti per il comparto  della  provincia  di
Cagliari erano apri all'8,34%. Di conseguenza,  e'  evidente  che,  a
parita' di periodo d'imposta accertato (sanzionato - in specie, 2005,
2006, 2007), il carico degli aggi richiesto ai contribuenti  «morosi»
nei cui confronti la cartella di pagamento e' stata notificata  entro
il 31 dicembre 2008 e'  (ingiustificatamente)  inferiore  rispetto  a
quella gravante sui contribuenti ai quali la  cartella  di  pagamento
sia stata, invece, notificata successivamente come nel  caso  dedotto
in giudizio; 
        ii) da; 
    3. Dell'art. 53, Cost., dato che la  previsione  di  compensi  di
riscossione nella misura minima del  4,65%  delle  somme  iscritte  a
ruolo  risulta  del  tutto  iniqua  nonche'  lesiva  della  capacita'
contributiva dei contribuenti, in quanto questi ultimi sono tenuti al
versamento di tali somme,  in  assenza  di  una  qualsiasi  attivita'
svolta dall'Agente  della  riscossione.  Si  tratta  di  compensi  di
riscossione previsti dal legislatore a prescindere da un  adempimento
da parte del contribuente e richiesti comunque prima del decorso  dei
sessanta giorni per il pagamento di quanto iscritto a ruolo  e  senza
la possibilita' per il contribuente di  effettuare  il  pagamento  in
modo spontaneo prima della ricezione  della  cartella  di  pagamento.
Infatti, va osservato  che,  nei  casi  come  quello  qui  in  esame,
(iscrizione  a  ruolo  di  sanzioni  a  seguito  di  sentenza   della
Commissione tributaria provinciale), il contribuente non puo'  pagare
spontaneamente (prima  della  notifica  della  cartella),  in  quanto
l'adempimento e' subordinato, obbligatoriamente,  alla  emissione  di
una cartella di pagamento, con conseguente applicazione del  relativo
(illegittimo) compenso di riscossione; 
        iii) dell'art. 97, Cost.  e  quindi  del  principio  di  buon
andamento della pubblica amministrazione. 
    Pertanto,  in  subordine,  si  chiede  che  venga  sollevata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, D.Lgs. n. 112,
citato, come modificato, da ultimo, dall'art. 32, D.L.  n.  185,  per
violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, trattandosi  di
questione non manifestamente infondata, per i motivi sopra esposti, e
rilevante ai  fini  del  presente  giudizio,  dato  che,  se  venisse
accolta, determinerebbe l'annullamento della  cartella  di  pagamento
dedotta in giudizio nella parte in cui sono richiesti i  compensi  di
riscossione. 
    Equitalia Centro S.p.A. non si e' costituita e non ha  presentato
controdeduzioni. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    La  Commissione,  considerato  che  la  ricorrente  ha  sollevato
l'incidente di costituzionalita' e  che  sussiste  la  non  manifesta
infondatezza della questione sollevata,  ritiene  opportuno  emettere
quest'ordinanza di rinvio degli atti alla  Corte  costituzionale  per
accertare  la  sussistenza  o  meno  dell'incostituzionalita'   degli
articoli indicati. 
    Il Collegio osserva che la ricorrente ha ritenuto illegittimo  il
c.d. «compenso di riscossione» poiche' nella  cartella  di  pagamento
impugnata, oltre alle imposte, agli  interessi  e  alle  sanzioni  e'
stato  richiesto  il  pagamento  di   quest'importo   a   titolo   di
remunerazione del servizio svolto dalla soc. Equitalia Centro S.p.A..
Il compenso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 e' pari
ad una percentuale dell'importo iscritto a ruolo da determinarsi, per
ogni biennio, con decreto ministeriale e che e'  attualmente  fissato
nella misura del  4,65%  delle  somme  iscritte  a  ruolo,  ai  sensi
dell'art. 1 D.M. 17 novembre 2006. 
    Quest'importo era inizialmente dovuto dal debitore  solamente  in
caso di mancato pagamento della somma  dovuta,  entro  i  termini  di
scadenza della cartella di pagamento, con le modifiche introdotte dal
D.L. n. 262 del 2006 e' stato previsto che sia sempre  dovuto,  anche
se il pagamento della cartella avviene nei termini di sessanta giorni
dalla notifica, in questo modo, se il pagamento  e'  nei  termini  e'
dovuto il compenso del 4,65%, se invece il  pagamento  avviene  oltre
tale termine, il compenso e' determinato in misura  pari  al  9%.  Il
regime descritto  non  puo'  trovare  applicazione  qualora  i  fatti
imponibili risalgano ad un periodo d'imposta precedente rispetto alla
data di entrata in vigore del regime stesso, introdotto  dall'art.  2
del D.L. n. 262 del 2006, entrato in vigore il 3 ottobre  2006  (vedi
la cartella relativa all'annualita' 2005). La cartella e',  pertanto,
illegittima sia perche' manca qualsiasi motivazione della pretesa  in
ordine  al  calcolo  delle   sanzioni,   sia   perche'   il   sistema
sanzionatorio  tributario  e'  caratterizzato   dall'irretroattivita'
delle norme che introducono pene piu' gravi per i contribuenti. 
    La  ricorrente  solleva  l'incidente  di  costituzionalita'   con
riferimento all'art. 3 Cost. e, quindi, del principio di uguaglianza,
in quanto, in base ai criteri indicati,  i  compensi  di  riscossione
sono diversi a seconda dell'ambito territoriale di  appartenenza  del
contribuente e variano  in  base  a  circostanze  indipendenti  dalla
condotta del contribuente, ed, infatti, questa interpretazione  della
legge introdurrebbe nel nostro ordinamento una discriminazione basata
sull'appartenenza al territorio, completamente in  contrasto  con  il
principio di uguaglianza formale e materiale voluta  dal  legislatore
costituzionale e creerebbe un sistema di pretese fiscali estranee  al
principio di parita' dei cittadini davanti alla  legge  riconoscendo,
al contempo, all'Amministrazione finanziaria un  potere  autoritativo
eccessivo rispetto ai valori  costituzionali,  produrrebbe,  inoltre,
una   disarticolazione   dell'intero   sistema    fiscale    lasciato
all'arbitrio delle agenzie, con riferimento  all'art.  53  Cost.,  in
quanto la previsione dei compensi nella misura minima del  4,65%  non
collegata  ad  alcuna  capacita'   contributiva   del   contribuente,
causerebbe una discriminazione tra i contribuenti producendo  sia  un
danno diretto, in quanto si vedrebbero privati del diritto  a  dosare
la propria contribuzione in base al  reddito,  scegliendo  in  questo
modo l'intensita' delle proprie prestazioni lavorative, sia un  danno
indiretto, determinato dalla conseguente  diminuzione  della  propria
fiducia nel sistema fiscale, percepito non come strumento di sviluppo
della collettivita' bensi' quale elemento esclusivamente  ostacolante
il libero esercizio  delle  arti  e  dei  mestieri,  con  riferimento
all'art. 97 Cost., ossia del buon andamento della P.A., in quanto, il
compenso  risulta  dovuto  in  assenza  di  una  qualsiasi  attivita'
dell'Agente  della  riscossione,  violando  in  questo  modo  sia  il
principio amministrativistico dell'imparzialita' e della  trasparenza
delle scelte della P.A. Sia il principio  di  natura  civilistica  ed
applicabile all'Equitalia Centro S.p.A., in quanto, appunto, soggetto
privato della corrispettivita' delle prestazioni. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Commissione considerata la non  manifesta  infondatezza  della
questione  sollevata  e  la  sua  rilevanza,  eleva  l'incidente   di
costituzionalita', rinviando gli atti alla Corte costituzionale. 
      Cagliari, 29 maggio 2014 
 
                       Il Presidente: La Sala 
 
 
                                        Il relatore estensore: Tuveri