N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2014
Ordinanza del 29 maggio 2014 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto da Fiber Plast S.r.l. contro Equitalia Centro S.p.a.. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Remunerazione del servizio - Aggio percentuale sulle somme iscritte a ruolo riscosse (c.d. "compenso di riscossione") - Imposizione a carico del debitore, in misura parziale o integrale, a seconda che il pagamento avvenga entro o oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella - Applicazione [in caso di pagamento fuori termine] di percentuali diverse a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza del contribuente - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione fra contribuenti su base territoriale e per circostanze indipendenti dalla loro condotta - Contrasto con il principio di capacita' contributiva - Violazione dei principi di buon andamento, imparzialita' e trasparenza della P.A. nonche' del principio civilistico di corrispettivita' delle prestazioni. - Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, art. 17 [nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2]. - Costituzione, artt. 3, 53 e 97.(GU n.13 del 1-4-2015 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI (Sezione 6) Riunita con l'intervento dei signori: La Sala Giuseppe, Presidente; Tuveri Iosto, relatore; Caddeo Emilio, giudice; Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1588/12 depositato il 5 dicembre 2012, avverso: cartella di pagamento n. 02520120018215992 assente 2005 compensi Riscos; cartella di pagamento n. 02520120018215992 assente 2006 compensi Riscos; cartella di pagamento n. 02520120018215992 assente 2007 compensi Riscos; cartella di pagamento n. 02520120018215992 assente 2008 compensi Riscos; cartella di pagamento n. 02520120018215992 assente 2009 compensi Riscos; Contro Equitalia Centro S.p.a.; Proposto dai ricorrenti: Fiber Plast S.r.l. via Istria, 4 09127 Cagliari; Difeso da: Borzomi' Nicola - c/o studio Zoppini - Via Crocefisso, 12 - 20100 Milano; Puddu Laura - c/o studio Zoppini - Via Crocefisso, 12 - 20100 Milano; Zoppini Giancarlo - Via Crocefisso, 12 - 20100 Milano; Nell'udienza del 29 maggio 2014 la causa e' stata discussa e decisa sulle seguenti conclusioni: nell'interesse della ricorrente: chiede che la Commissione annulli la cartella di pagamento impugnata nella parte in cui sono richieste somme a titolo di compensi della riscossione; in subordine, sollevi innanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 D.Lgs. n. 112 citato, come modificato da ultimo dall'art. 32 D.L. n. 185 citato per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione; con condanna di controparte alle spese di giudizio; nell'interesse della resistente Equitalia Centro S.p.a.: non ha presentato controdeduzioni. Svolgimento del processo Con ricorso del 6 novembre 2012, depositato il 5 dicembre 2012 al RGR n. 1588/12, Fiber Plast S.r.l. - Cagliari - in persona del legale rappresentante dott. Mauro Bini, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Zoppini, dall'avv. Nicola Borzoni e dall'avv. Laura Puddu - Milano - impugna la cartella di pagamento, notificata in data 2 agosto 2012, recante il ruolo n. 2012/000267, nella parte in cui e' richiesto il pagamento di somme a titolo di compensi di riscossione. In data 2 agosto 2012, Fiber Plast S.r.l. (in seguito la «Societa'» o la «ricorrente»), ha ricevuto notifica della cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo, a seguito della decisione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, dei due terzi della sanzione irrogata a mezzo dell'atto di contestazione delle sanzioni emesso ai fini IVA per le annualita' 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 (l'ammontare complessivo della sanzione unica irrogata a seguito dell'applicazione del cumulo giuridico e' pari a Euro 416.889,38). In particolare, la cartella di pagamento impugnata reca l'iscrizione a ruolo di sanzioni per un ammontare complessivo pari a Euro 277.92625, nonche' di un importo richiesto a titolo di compensi della riscossione, pari a Euro 12.923,57, per l'ipotesi di pagamento «entro le scadenze» (60 giorni dalla data di notifica della cartella), ovvero a Euro 25.013,36, per l'ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il predetto termine. Il presente ricorso riguarda unicamente gli aggi della riscossione determinati sulla somma iscritta nel ruolo recato dalla predetta cartella. 1. Illegittimita' della cartella di pagamento nella parte in cui e' richiesto il pagamento di «compensi di riscossione» a titolo di remunerazione del servizio svolto dall'agente della riscossione. Con specifico riferimento alla quota di compensi di riscossione comminati alla sanzione relativa all'annualita' 2005, irretroattivita' della disposizione e inapplicabilita' della stessa, in quanto riferita ad una (asserita) violazione commessa in un periodo d'imposta precedente rispetto all'entrata in vigore della norma «de qua». A) Va preliminarmente notato che le disposizioni che regolano la remunerazione del servizio svolto dall'Agente della riscossione sono state oggetto, nel corso degli ultimi anni, di due importanti provvedimenti modificativi, per effetto delle disposizioni introdotte dapprima dall'art. 2, D.L. n. 262, citato, e, successivamente, dall'art. 32 D.L. n. 185/88. In maggiore dettaglio, nella formulazione dell'art. 17, in vigore prima delle modifiche introdotte dall'art. 2, D.L. n. 262/2006, il compenso di riscossione era a carico del debitore solo in caso di mancato pagamento della somma dovuta entro i termini di scadenza della cartella di pagamento. La restante parte dell'aggio restava a carico dell'ente creditore. A seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 262/2006, e' stato, invece, previsto, a partire dal 3 ottobre 2006, che il compenso spettante all'Agente della riscossione e' sempre dovuto dal contribuente, anche se il pagamento dell'importo recato dalla cartella di pagamento avviene entro le scadenze dalla stessa previste (sessanta giorni dalla data di notifica della cartella). Nell'ipotesi in cui il pagamento delle somme richieste avviene oltre il predetto termine e', inoltre, previsto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 32, D.L. n. 185/2008, in vigore a partire dal l° gennaio 2009, che i compensi di riscossione, determinati in misura pari al 9%, sono integralmente a carico del contribuente. B) Cio' posto, si deve protestare l'illegittimita' della cartella di pagamento dedotta in giudizio, nella parte in cui e' stato richiesto il pagamento di «compensi di riscossione» a titolo di remunerazione del servizio svolto dall'Agente di riscossione, in applicazione del regime previsto dall'art. 17, D.Lgs. n. 112, cosi' come modificato dapprima dall'art. 2 D.L. n. 262/2006 e, successivamente, dall'art. 32 D.L. n. 185/2008, in vigore rispettivamente dal 3 ottobre 2006 e dal 1° gennaio 2009. B.1) In primo luogo, con specifico riferimento alla quota di compensi della riscossione commisurati alla sanzione relativa all'annualita' 2005 ed iscritta nel ruolo «de quo», va protestato che il predetto regime non puo' trovare applicazione nel caso dedotto in giudizio, dato che l'asserita violazione, cui consegue la sanzione iscritta nel ruolo recato dalla cartella di pagamento, e' stata commessa in un periodo d'imposta precedente (l'anno 2005) a quello di entrata in vigore del predetto regime (3 ottobre 2006). Peraltro, va considerato che, in forza della disposizione da ultimo richiamata, sono dovute dal contribuente somme a titolo di compensi per la riscossione in assenza di una qualsiasi attivita' svolta dall'Agente della riscossione. Infatti, il compenso di riscossione costituisce la «retribuzione» dell'esattore per il servizio prestato nel recupero delle somme iscritte a ruolo. Tuttavia, e' evidente che la sola notifica della cartella di pagamento non giustifica un aggravio di tale misura (pari al 4,65%) delle somme gia' dovute. In questi termini, risulta, dunque, chiaro che il regime attualmente in vigore in materia di remunerazione del servizio svolto dall'Agente della riscossione ha una indubbia natura afflittiva, comportando il pagamento, lo si ribadisce, di somme a titolo di compensi della riscossione in assenza di una violazione da parte del contribuente (dato che le predette somme sono dovute anche se il pagamento e' effettuato nei termini di legge) ed in assenza, altresi', di un'attivita' svolta dall'Agente della riscossione, ulteriore rispetto alla mera notifica della cartella di pagamento. Deve necessariamente concludersi che il regime che regola la remunerazione del servizio svolto dall'Agente della riscossione a seguito delle disposizioni introdotte dapprima dall'art. 2, D.L. n. 262/2006 e successivamente dall'art. 32, D.L. n. 185/2008, non puo' trovare applicazione retroattiva riguardo, in questo caso, ad asserite violazioni commesse prima (l'anno 2005) dell'entrata in vigore della norma «de qua» (3 ottobre 2006). Su queste basi, considerato che: i) la cartella di pagamento reca l'iscrizione a ruolo della sanzione unica richiesta a mezzo dell'atto di contestazione riguardante, tra l'altro, anche l'anno 2005; e che, ii) alla base del ruolo recato dalla cartella di pagamento impugnata vi e', dunque, anche l'asserita violazione che si riferisce ad un periodo d'imposta precedente rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni «de quibus» (3 ottobre 2006), deve necessariamente concludersi nel senso della illegittimita' della cartella di pagamento impugnata nella parte in cui sono richiesti «compensi della riscossione» (commisurati all'ammontare della sanzione irrogata per il 2005), ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 112, citato, cosi' come modificato dapprima dall'art. 2, D.L. n. 262, citato e, successivamente, dall'art. 32, D.L. n. 185, citato. C) In secondo luogo, anche volendo prescindere (ma cosi' non e') dalle considerazioni sin qui esposte, va comunque protestata l'illegittimita' della cartella di pagamento nella parte in cui e' stato richiesto il pagamento di «compensi di riscossione» a titolo di remunerazione del servizio svolto dall'Agente di riscossione, l'aggio dovrebbe essere, in via di principio, corrisposto dal concedente al concessionario per detto servizio. Risulta palese che attualmente l'aggravio, integralmente a carico del contribuente, costituito dai citati compensi di riscossione, prescinde totalmente da qualsiasi forma di inadempimento da parte del debitore stesso, poiche' gli aggi di riscossione risultano dovuti anche se il pagamento avviene nei termini, vale a dire in assenza di qualsiasi violazione da parte del debitore, essendo sufficiente la semplice notifica della cartella. La mera notifica della cartella di pagamento - considerato che a carico del contribuente sono gia' posti i diritti di notifica - non puo' in alcun modo giustificare un tale aggravio della somma iscritta a ruolo. In specie, si sottolinea come l'attivita' dell'Agente della riscossione inizia con la notifica della cartella di pagamento e prosegue con la riscossione coattiva soltanto in caso di mancato pagamento. Ne consegue che, sino all'avvio (e/o in difetto) di procedure esecutive, la funzione dell'Agente della riscossione e' unicamente quella di mero esecutore di quanto determinato dall'Ente impositore. Pertanto, se l'unica attivita' svolta dall'Agente della riscossione e' costituita dalla notifica della cartella di pagamento, e' evidente che l'addebito dell'aggio si traduce nella (opinabile) richiesta di somme relative ad attivita' non ancora svolte dall'Agente della riscossione - non essendo ancora stato avviato alcun procedimento esecutivo - e che potrebbe anche non esserlo mai. L'aggio richiesto al contribuente ha, quindi, perso completamente la sua naturale connotazione di remunerazione assumendo una valenza diversa, equiparabile, in sostanza, piu' ad una forma di sanzione «mascherata» (senza, peraltro, nessuna delle garanzie previste in materia di sanzioni) che va ad aggiungersi a quanto iscritto a ruolo. Per assumere la connotazione di una controprestazione, piu' o meno uguale per tutti i contribuenti, indipendentemente dall'ammontare delle somme iscritte a ruolo, l'aggio dovrebbe essere costituito da una somma fissa. Di contro, e' evidente che la previsione di un aggio parametrato alle somme iscritte a ruolo (peraltro, senza la previsione di un limite massimo) mal si concilia con una funzione remunerativa, per una ragione tanto semplice, quanto insuperabile: l'attivita' richiesta all'Agente della riscossione non risulta maggiormente gravosa all'aumentare degli importi iscritti a ruolo. E' dunque evidente che la previsione di compensi della riscossione parametrati agli importi iscritti a ruolo depone insuperabilmente nel senso di escludere che gli stessi siano rivolti a remunerare l'attivita' dell'Agente della riscossione ed, anzi, costituisce un chiaro indice sintomatico della natura sostanzialmente afflittiva degli stessi. Da tutto cio' ne consegue che dall'applicazione dell'aggio puo' scaturire, per una partita di importo rilevante, un esborso anche notevole del contribuente di gran lunga superiore al costo della riscossione quantificabile in capo all'esattore stesso. C.1) A conferma di quanto sopra esposto, va rilevato che, in merito a casi del tutto analoghi a quello dedotto in giudizio, la giurisprudenza si e' piu' volte espressa nel senso dell'illegittimita' degli aggi richiesti a mezzo delle relative cartelle di pagamento. In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Milano. Nei medesimi termini si e' espressa anche la Commissione tributaria provinciale di Treviso. Vanno, altresi', richiamate le recenti pronunce rese dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia nelle quali viene espressamente riconosciuta «la natura sicuramente afflittiva - in pregiudizio del contribuente - del compenso di riscossione», tenuto conto «... della mancanza di qualsivoglia attivita' dell'Agente della riscossione ulteriore rispetto alla mera notifica della cartella di pagamento dell'obbligo del contribuente di corrispondere il compenso di riscossione anche in ipotesi in cui manchi qualsiasi violazione dei termini di adempimento». Pertanto, attesa la natura sanzionatoria dei compensi di riscossione, i giudici di prime cure hanno affermato che «l'esclusione ... di efficacia retroattiva della normativa vigente in subiecta materia attinge forza decisiva nei principi costituzionali di cui all'art. 25 Cost.» (cosi', Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 18 luglio 2011, nn. 276, 277, 278 e 279). Ancora, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con alcune recenti sentenze, si e' pronunciata in senso favorevole alle ragioni sostenute dalla societa'. La natura sanzionatoria dei compensi della riscossione e' stata riconosciuta anche dalla Commissione tributaria regionale di Venezia. Su queste basi, deve necessariamente concludersi nel senso della illegittimita' della cartella di pagamento impugnata nella parte in cui sono richiesti «compensi della riscossione» ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 112 cosi' come modificato dapprima dall'art. 2, D.L. n. 262 e, successivamente, dall'art. 32, D.L. n. 185. 2. In subordine, rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, D.Lgs. n. 112, citato, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. In subordine, nella denegata ipotesi in cui le argomentazioni appena esposte non fossero, «ex se», ritenute meritevoli di accoglimento e, dunque, dovesse ritenersi, tra l'altro, che la disposizione «de qua», nella formulazione attualmente in vigore, trova applicazione anche in relazione a fatti imponibili relativi a periodi d'imposta precedenti a quello della sua entrata in vigore, si protesta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, D.Lgs. n. 112, come modificato, da ultimo, dall'art. 32, D.L. n. 185 per violazione: i) dell'art. 3, Cost. E del principio di uguaglianza dallo stesso recato, in quanto l'art. 17, D.Lgs. n. 112, citato, come modificato dall'art. 32, D.L. n. 185 citato, risulta discriminatorio rispetto al regime precedentemente in vigore vale a dire quello regolato dall'art. 2 D.L. n. 262 in cui il pagamento avvenga oltre i termini di legge, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 112, gli aggi sono previsti nella misura del 9%; di contro, nella formulazione precedente in vigore fino al 31 dicembre 2008, gli aggi previsti per il versamento a termini scaduti per il comparto della provincia di Cagliari erano apri all'8,34%. Di conseguenza, e' evidente che, a parita' di periodo d'imposta accertato (sanzionato - in specie, 2005, 2006, 2007), il carico degli aggi richiesto ai contribuenti «morosi» nei cui confronti la cartella di pagamento e' stata notificata entro il 31 dicembre 2008 e' (ingiustificatamente) inferiore rispetto a quella gravante sui contribuenti ai quali la cartella di pagamento sia stata, invece, notificata successivamente come nel caso dedotto in giudizio; ii) da; 3. Dell'art. 53, Cost., dato che la previsione di compensi di riscossione nella misura minima del 4,65% delle somme iscritte a ruolo risulta del tutto iniqua nonche' lesiva della capacita' contributiva dei contribuenti, in quanto questi ultimi sono tenuti al versamento di tali somme, in assenza di una qualsiasi attivita' svolta dall'Agente della riscossione. Si tratta di compensi di riscossione previsti dal legislatore a prescindere da un adempimento da parte del contribuente e richiesti comunque prima del decorso dei sessanta giorni per il pagamento di quanto iscritto a ruolo e senza la possibilita' per il contribuente di effettuare il pagamento in modo spontaneo prima della ricezione della cartella di pagamento. Infatti, va osservato che, nei casi come quello qui in esame, (iscrizione a ruolo di sanzioni a seguito di sentenza della Commissione tributaria provinciale), il contribuente non puo' pagare spontaneamente (prima della notifica della cartella), in quanto l'adempimento e' subordinato, obbligatoriamente, alla emissione di una cartella di pagamento, con conseguente applicazione del relativo (illegittimo) compenso di riscossione; iii) dell'art. 97, Cost. e quindi del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, in subordine, si chiede che venga sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, D.Lgs. n. 112, citato, come modificato, da ultimo, dall'art. 32, D.L. n. 185, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, trattandosi di questione non manifestamente infondata, per i motivi sopra esposti, e rilevante ai fini del presente giudizio, dato che, se venisse accolta, determinerebbe l'annullamento della cartella di pagamento dedotta in giudizio nella parte in cui sono richiesti i compensi di riscossione. Equitalia Centro S.p.A. non si e' costituita e non ha presentato controdeduzioni. Motivi della decisione La Commissione, considerato che la ricorrente ha sollevato l'incidente di costituzionalita' e che sussiste la non manifesta infondatezza della questione sollevata, ritiene opportuno emettere quest'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale per accertare la sussistenza o meno dell'incostituzionalita' degli articoli indicati. Il Collegio osserva che la ricorrente ha ritenuto illegittimo il c.d. «compenso di riscossione» poiche' nella cartella di pagamento impugnata, oltre alle imposte, agli interessi e alle sanzioni e' stato richiesto il pagamento di quest'importo a titolo di remunerazione del servizio svolto dalla soc. Equitalia Centro S.p.A.. Il compenso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 e' pari ad una percentuale dell'importo iscritto a ruolo da determinarsi, per ogni biennio, con decreto ministeriale e che e' attualmente fissato nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 1 D.M. 17 novembre 2006. Quest'importo era inizialmente dovuto dal debitore solamente in caso di mancato pagamento della somma dovuta, entro i termini di scadenza della cartella di pagamento, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 262 del 2006 e' stato previsto che sia sempre dovuto, anche se il pagamento della cartella avviene nei termini di sessanta giorni dalla notifica, in questo modo, se il pagamento e' nei termini e' dovuto il compenso del 4,65%, se invece il pagamento avviene oltre tale termine, il compenso e' determinato in misura pari al 9%. Il regime descritto non puo' trovare applicazione qualora i fatti imponibili risalgano ad un periodo d'imposta precedente rispetto alla data di entrata in vigore del regime stesso, introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, entrato in vigore il 3 ottobre 2006 (vedi la cartella relativa all'annualita' 2005). La cartella e', pertanto, illegittima sia perche' manca qualsiasi motivazione della pretesa in ordine al calcolo delle sanzioni, sia perche' il sistema sanzionatorio tributario e' caratterizzato dall'irretroattivita' delle norme che introducono pene piu' gravi per i contribuenti. La ricorrente solleva l'incidente di costituzionalita' con riferimento all'art. 3 Cost. e, quindi, del principio di uguaglianza, in quanto, in base ai criteri indicati, i compensi di riscossione sono diversi a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza del contribuente e variano in base a circostanze indipendenti dalla condotta del contribuente, ed, infatti, questa interpretazione della legge introdurrebbe nel nostro ordinamento una discriminazione basata sull'appartenenza al territorio, completamente in contrasto con il principio di uguaglianza formale e materiale voluta dal legislatore costituzionale e creerebbe un sistema di pretese fiscali estranee al principio di parita' dei cittadini davanti alla legge riconoscendo, al contempo, all'Amministrazione finanziaria un potere autoritativo eccessivo rispetto ai valori costituzionali, produrrebbe, inoltre, una disarticolazione dell'intero sistema fiscale lasciato all'arbitrio delle agenzie, con riferimento all'art. 53 Cost., in quanto la previsione dei compensi nella misura minima del 4,65% non collegata ad alcuna capacita' contributiva del contribuente, causerebbe una discriminazione tra i contribuenti producendo sia un danno diretto, in quanto si vedrebbero privati del diritto a dosare la propria contribuzione in base al reddito, scegliendo in questo modo l'intensita' delle proprie prestazioni lavorative, sia un danno indiretto, determinato dalla conseguente diminuzione della propria fiducia nel sistema fiscale, percepito non come strumento di sviluppo della collettivita' bensi' quale elemento esclusivamente ostacolante il libero esercizio delle arti e dei mestieri, con riferimento all'art. 97 Cost., ossia del buon andamento della P.A., in quanto, il compenso risulta dovuto in assenza di una qualsiasi attivita' dell'Agente della riscossione, violando in questo modo sia il principio amministrativistico dell'imparzialita' e della trasparenza delle scelte della P.A. Sia il principio di natura civilistica ed applicabile all'Equitalia Centro S.p.A., in quanto, appunto, soggetto privato della corrispettivita' delle prestazioni.
P. Q. M. La Commissione considerata la non manifesta infondatezza della questione sollevata e la sua rilevanza, eleva l'incidente di costituzionalita', rinviando gli atti alla Corte costituzionale. Cagliari, 29 maggio 2014 Il Presidente: La Sala Il relatore estensore: Tuveri