N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 maggio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 maggio 2015 (della Regione Sardegna) . 
 
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle
  esenzioni e  detrazioni  per  i  terreni  agricoli  introdotta  dal
  decreto-legge  n.  4  del  2015  -  Applicabilita'   dell'esenzione
  prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n.
  504 del 1992 ai fondi ubicati nei Comuni classificati totalmente  o
  parzialmente  montani  di  cui  all'elenco  dei   Comuni   italiani
  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica   (ISTAT)   -
  Retroattiva operativita' del medesimo  criterio  anche  per  l'anno
  d'imposta 2014  -  Ricorso  della  Regione  Sardegna  -  Denunciato
  rinvio, per la determinazione dei territori in  tutto  o  in  parte
  esenti, alla classificazione dei Comuni  per  grado  di  montanita'
  effettuata in base all'abrogato art. 1 della legge n. 991 del  1952
  e  riportata  nell'elenco  ISTAT  -  Contrasto  con  le  norme   di
  attuazione statutaria che hanno trasferito alla Regione  ricorrente
  le funzioni relative alla classificazione dei territori montani  in
  Sardegna - Violazione della  competenza  regionale  in  materia  di
  "agricoltura", comprensiva  di  quelle  specifiche  in  materia  di
  "determinazione dei  comuni  montani"  e  di  "sviluppo  rurale"  -
  Lesione della competenza regionale in materia di "coordinamento del
  sistema tributario" nonche' dell'autonomia finanziaria regionale  -
  Utilizzazione di dati non aggiornati, anacronistici e inesatti, con
  conseguente inidoneita' del mezzo rispetto allo scopo prefissato  -
  Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della
  pubblica amministrazione - Ingiustificate disparita' di trattamento
  tra territori contigui e morfologicamente ed economicamente  affini
  -  Violazione  dei  principi  di   eguaglianza   e   di   capacita'
  contributiva - Omessa considerazione di specifiche  situazioni  del
  territorio sardo. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, commi 1 e 3. 
- Costituzione, artt. 3, 53, 97 e 117, comma terzo; Statuto  speciale
  per la Sardegna (legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3),
  artt. 3, in particolare, comma 1, lett. b) e d), 7, 8 e 56; decreto
  legislativo 6 febbraio 2004, n. 70, art. 1; d.P.R. 19 giugno  1979,
  n. 348, art. 51. 
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle
  esenzioni e  detrazioni  per  i  terreni  agricoli  introdotta  dal
  decreto-legge n. 4 del 2015  -  Applicabilita'  di  una  detrazione
  fiscale di 200 euro dall'imposta dovuta per i terreni  ubicati  nei
  Comuni di cui all'allegato 0A dello stesso decreto-legge, posseduti
  e condotti dai coltivatori diretti e  dagli  imprenditori  agricoli
  professionali - Limitazione della  detrazione,  per  quelli  fra  i
  suddetti   Comuni   che   riportino   l'annotazione   "parzialmente
  delimitato" (PD), unicamente  alle  zone  del  territorio  comunale
  individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze 14
  giugno 1993, n. 9 - Ricorso della  Regione  Sardegna  -  Denunciata
  impossibilita' di desumere le basi su cui l'Allegato  0A  e'  stato
  compilato -  Violazione  del  principio  di  buon  andamento  della
  pubblica amministrazione - Lesione delle  competenze  regionali  in
  materia   di   "agricoltura",   comprensiva   della   funzione   di
  determinazione dei  territori  montani,  e  di  "coordinamento  del
  sistema tributario", nonche'  dell'autonomia  economico-finanziaria
  della Regione. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, comma 1-bis. 
- Costituzione, artt. 3, 53, 97 e 117, comma terzo; Statuto  speciale
  per la Sardegna (legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3),
  artt. 3, in particolare, comma 1, lett. b) e d), 7, 8 e 56; decreto
  legislativo 6 febbraio 2004, n. 70, art. 1; d.P.R. 19 giugno  1979,
  n. 348, art. 51. 
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU)  -  Applicabilita'
  dell'IMU sui terreni agricoli per l'anno d'imposta 2014 e  relative
  esenzioni e detrazioni  -  Disciplina  retroattiva  introdotta  dal
  decreto-legge n. 4 del 2015 -  Ricorso  della  Regione  Sardegna  -
  Denunciato impedimento di fatto e di diritto della possibilita' per
  la Regione e per i Comuni sardi di modificare le aliquote d'imposta
  -  Violazione  della  competenza  statutariamente  attribuita  alla
  Regione di stabilire esenzioni, detrazioni e  agevolazioni  fiscali
  nel caso in cui  lo  Stato  abbia  previsto  forme  di  modulazione
  dell'imposta    -    Violazione    della     generale     autonomia
  economico-finanziaria e delle competenze della Regione  in  materia
  di "ordinamento degli enti locali" e di "finanza locale" -  Lesione
  dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Inutilizzabilita', a
  causa della illegittima e irragionevole disciplina  introdotta  dal
  decreto-legge n. 4 del 2015, della potesta' regionale di articolare
  il tributo in modo da favorire "lo sviluppo economico dell'Isola" . 
- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, commi 3, 4 e  5;  nonche'
  commi 1, 1-bis e 3. 
- Costituzione, artt.  117,  118  e  119;  Statuto  speciale  per  la
  Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, 7,
  8 e 10; decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma
  6. 
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle
  esenzioni e  detrazioni  per  i  terreni  agricoli  introdotta  dal
  decreto-legge n. 4 del 2015 - Previsione di conseguenti  variazioni
  compensative  di  risorse  nei  confronti  dei  singoli  Comuni   a
  decorrere dall'anno 2015 e per l'anno 2014, da operare  nell'ambito
  del fondo di solidarieta' comunale  -  Previsione  di  rimborsi  ai
  Comuni e autorizzazione degli stessi a rettificare gli accertamenti
  del bilancio 2014 - Attribuzione ai Comuni (delle Regioni ordinarie
  nonche' della Sicilia e della Sardegna),  a  fini  di  ristoro  del
  minor gettito IMU, di un contributo di 15,35 milioni  di  euro  dal
  2015 e regolamentazione  della  relativa  procedura  di  riparto  -
  Previsione di una procedura di verifica del gettito IMU per  l'anno
  2014, da effettuarsi entro il 30 settembre 2015, per assicurare  la
  piu' precisa ripartizione delle variazioni compensative di  risorse
  - Ricorso della Regione Sardegna -  Denunciata  compromissione  del
  principio di neutralita' finanziaria  che  il  legislatore  statale
  intendeva salvaguardare -  Carattere  astratto  e  aleatorio  degli
  importi  stimati  dal  Governo  -  Violazione  del   principio   di
  veridicita' dei bilanci e di copertura delle spese,  dell'autonomia
  finanziaria  degli  enti  locali,  delle  competenze  regionali  in
  materia di "ordinamento degli enti locali" e di  "finanza  locale",
  nonche' dell'autonomia economico-finanziaria della Regione. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, commi 7, 8,  9,  9-bis  e
  9-quinquies. 
- Costituzione, artt. 81, 117 e 119; Statuto speciale per la Sardegna
  (legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3),  artt.  3,  in
  particolare, comma 1, lett. b) e d), 7 e 8. 
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle
  esenzioni e  detrazioni  per  i  terreni  agricoli  introdotta  dal
  decreto-legge n. 4 del 2015 - Determinazione dei Comuni montani (in
  special  modo   di   quelli   del   territorio   sardo)   ai   fini
  dell'applicazione dell'esenzione prevista  dall'art.  7,  comma  1,
  lett.  h),  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992  e  della
  detrazione  fiscale  di  cui   all'art.   1,   comma   1-bis,   del
  decreto-legge succitato - Omessa previsione che  la  determinazione
  debba avvenire previa intesa con le Regioni e in particolare con la
  Regione Sardegna, per quanto concerne i Comuni del territorio sardo
  - Ricorso della  Regione  Sardegna  -  Questione  proposta  in  via
  subordinata (per l'ipotesi di mancato accoglimento della  richiesta
  di caducazione della disciplina impugnata, nella parte  in  cui  si
  applica alla ricorrente) - Denunciata violazione del  principio  di
  leale  collaborazione  tra  Stato  e  Regioni,   della   competenza
  regionale in materia  di  "ordinamento  degli  enti  locali"  e  di
  "finanza locale", nonche' del principio di sussidiarieta'. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 117 e 119; Statuto speciale per la  Sardegna
  (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), art. 3. 
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle
  esenzioni e  detrazioni  per  i  terreni  agricoli  introdotta  dal
  decreto-legge n. 4 del 2015 - Previsione di procedure collaborative
  finalizzate al riparto del  contributo di  15,35  milioni  di  euro
  attribuito ai Comuni dal 2015 e alla verifica del gettito  IMU  per
  l'anno  2014  -  Ricorso  della  Regione  Sardegna   -   Denunciato
  coinvolgimento soltanto delle autonomie locali, nella  forma  della
  c.d. "intesa debole" - Omessa previsione di un'intesa tra lo  Stato
  e la Regione - Violazione del principio di leale  collaborazione  e
  della competenza regionale in materia di  "ordinamento  degli  enti
  locali" e di "finanza locale". 
- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
  dalla  legge  24  marzo  2015,  n.  34,  art.  1,  commi  9-bis   e
  9-quinquies. 
- Costituzione, artt. 3, 117 e 119; Statuto speciale per la  Sardegna
  (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), art. 3. 
(GU n.26 del 1-7-2015 )
    Ricorso per  la  Regione  autonoma  della  Sardegna  (cod.  fisc.
80002870923) con sede legale in 09123 Cagliari (CA), Viale Trento, n.
69, in persona del Presidente pro tempore Prof.  Francesco  Pigliaru,
giusta procura a margine del presente  atto  rappresentata  e  difesa
dagli Avv.ti  Sandra  Trincas  (cod.  fisc.:  TRNSDR51L55B354V;  fax:
0706062418;          posta          elettronica          certificata:
strincas@pec.regione.sardegna.it)  e  Prof.  Massimo  Luciani   (cod.
fisc.:   LCNMSM52L23H501G;   fax:   0690236029;   posta   elettronica
certificata   massimoluciani@ordineavvocatiroma.org),   elettivamente
domiciliata presso lo Studio del secondo in 00153  Roma,  Lungotevere
Raffaello Sanzio, n. 9; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente  del  Consiglio  pro  tempore,  rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui  uffici  in  00186
Roma e' domiciliato ex lege; 
    Per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art.
1 del d.1. 24 gennaio 2015, n. 4, pubbl. in G.U. 24 gennaio 2015,  n.
19, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 34, pubbl. in G.U. 25 marzo
2015, n. 70, S.O. n. 15/L. 
 
                                Fatto 
 
    1. - Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino  della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421»,  ha  istituito  «l'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.)" (art. 1, comma 1),  che  aveva  come  «presupposto
[...] il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili  e  di  terreni
agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione  o  scambio  e'
diretta l'attivita' dell'impresa» (art. 1, comma 2). 
    Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), del citato decreto «sono
esenti dall'imposta: [.. .] i  terreni  agricoli  ricadenti  in  aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984». 
    2. - Successivamente, il d.lgs. 14 marzo  2011,  n.  23,  recante
«Disposizioni in  materia  di  federalismo  Fiscale  Municipale»,  ha
istituito l'«Imposta municipale  propria»  (in  seguito:  «IMU»),  la
quale  «ha  per  presupposto  il   possesso   di   immobili   diversi
dall'abitazione principale» (art. 8, comma 2), e «sostituisce per  la
componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e
le relative addizionali  dovute  in  relazione  ai  redditi  fondiari
relativi ai beni non locati,  e  l'imposta  comunale  sugli  immobili
[...]» (art. 8, comma 1). L'art. 9, comma 8, del decreto ha mantenuto
«le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, letter[a]  h)  [...]
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992». 
    L'art. 13, comma 1, primo periodo, del d.lgs.  n.  23  del  2011,
inoltre, ha previsto che «per il finanziamento delle spese dei comuni
e delle  province,  successivo  alla  determinazione  dei  fabbisogni
standard collegati  alle  spese  per  le  funzioni  fondamentali,  e'
istituito  nel  bilancio  dello  Stato  un  fondo  perequativo,   con
indicazione  separata  degli  stanziamenti  per  i  comuni  e   degli
stanziamenti  per  le  province,  a  titolo  di   concorso   per   il
finanziamento delle funzioni da loro svolte». 
    3. - L'art.  13  del  d.l.  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei  conti  pubblici»,  ha   disposto   «l'istituzione   dell'imposta
municipale propria [...] anticipata, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012» (comma 1). Il comma 13, in particolare, ha  stabilito
che «restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 [...] del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23», ivi compresa,  dunque,  quella  di
cui al comma 8, in base al quale si applicano «le esenzioni  previste
dall'articolo 7, comma  1,  letter[a]  h)  [...]  del  [...]  decreto
legislativo n. 504 del 1992». 
    4. - Successivamente, il  d.l.  2  marzo  2012,  n.  16,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di  semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,  ha
previsto che «con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  e  dell'interno,  sono
individuati i comuni nei quali,  a  decorrere  dall'anno  di  imposta
2014, si applica l'esenzione di cui  alla  lettera  h)  del  comma  1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,
sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni  italiani
predisposto   dall'Istituto   nazionale   di   statistica    (ISTAT),
diversificando  tra  terreni  posseduti  da  coltivatori  diretti   e
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
e gli altri. [...] Dalle disposizioni di cui al presente  comma  deve
derivare un maggior gettito complessivo annuo  non  inferiore  a  350
milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il  recupero  del
maggior  gettito,  come  risultante  per  ciascun  comune  a  seguito
dell'adozione del decreto di cui al periodo  precedente,  e'  operato
per i comuni delle  Regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  Regioni
Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128  e  129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [...] in sede di
attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214 [...]» (art. 5-bis, inserito dalla legge di  conversione
26 aprile 2012, n. 44 e, in  un  secondo  momento,  cosi'  sostituito
dall'art. 22, comma 2, d.l. 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). Si e'  introdotta,
dunque, una decurtazione certa ed immediata delle  risorse  stanziate
nel suddetto fondo perequativo,  a  fronte  di  un  «maggior  gettito
complessivo annuo» futuro nonche' meramente presuntivo ed  ipotetico,
stimato di importo «non inferiore a € 350 milioni di euro». 
    5. - In attuazione del citato art. 22, comma 2, del  d.l.  n.  66
del 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il
Ministro dell'interno, ha adottato il  decreto  interministeriale  28
novembre 2014, pubbl. in GU 6 dicembre 2014. 
    Il decreto, all'articolo 2, ha suddiviso i comuni in  tre  fasce,
sulla base dell'altitudine del centro cittadino. In  particolare,  si
prevede l'esenzione totale per i soli terreni agricoli dei comuni  il
cui centro e' localizzato ad  un'altitudine  superiore  a  600  metri
(comma 1). I terreni situati in comuni con  altitudine  compresa  tra
281 e 600 metri, invece, sono esenti solamente nel caso in cui  siano
posseduti   da   coltivatori   diretti   e   imprenditori    agricoli
professionali  (IAP)  iscritti  nella  previdenza  agricola  di   cui
all'art. 1 del d.lgs. n.  99  del  2004  (comma  2).  L'esenzione  si
applica anche nel caso di concessione dei terreni in  comodato  o  in
affitto ai predetti soggetti  (comma  3).  Il  decreto,  inoltre,  ha
previsto  l'esenzione  totale,  a  prescindere  dall'ubicazione,  dei
terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a  proprieta'
collettiva indivisibile e non usucapibile. Nessuna esenzione, invece,
e' infine prevista per i terreni ubicati in Comuni ad altezza  minore
o uguale a 280 metri. 
    Quanto alla corrispondente decurtazione di fondi,  l'art.  4  del
decreto interministeriale riproduce la disposizione del  d.l.  n.  66
del 2014 relativa al  recupero  dell'extra-gettito,  stimato  in  350
milioni di euro, decurtazione peraltro retroattiva, atteso che l'art.
3 del medesimo decreto,  per  l'anno  2014,  prevede  «il  versamento
dell'imposta in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014». 
    6. - Il d.l. 16 dicembre  2014,  n.  185,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di proroga dei termini  di  pagamento  IMU  per  i
terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile  di
fine esercizio finanziario», ha prorogato  al  26  gennaio  2015  «il
termine per il  versamento  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),
relativa al 2014, dovuta  a  seguito  dell'approvazione  del  decreto
interministeriale  di  cui  al   comma   2   dell'articolo   22   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» (art. 1, comma 1). Il  decreto  ha
contestualmente previsto che «i Comuni, in  deroga  all'articolo  175
del Testo unico degli enti locali [...], accertano  convenzionalmente
gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal  decreto
interministeriale di cui al citato articolo 22 del  decreto-legge  n.
66  del  2014,  sul  bilancio  2014,   a   fronte   della   riduzione
corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarieta'  comunale»
(art. 1, comma 2, I periodo). 
    Il d.l. n. 185  del  2014  non  e'  stato  convertito  in  legge.
Tuttavia, il testo dei due commi dell'art. 1 sopra  citato  e'  stato
trasfuso, rispettivamente, nell'art. 1, commi 692 e 693, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). 
    7.  -  Avverso  il  ricordato  decreto  interministeriale   hanno
proposto ricorsi al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Lazio
numerosi comuni e associazioni di comuni,  ricorsi  tuttora  pendenti
innanzi la  seconda  Sezione  del  TAR  Lazio  (R.G:  n.  16229/2014;
1698/2015; 1974/2015, l'ultimo dei  quali  vede  ricorrenti  numerosi
comuni del territorio sardo). 
    I ricorrenti hanno denunciato l'illegittimita'  sia  del  decreto
interministeriale che  della  normativa  primaria  sopra  illustrata,
lamentando la violazione dei principi  di  ragionevolezza,  autonomia
finanziaria  dei  comuni,   capacita'   contributiva   dei   soggetti
all'imposta, veridicita' e copertura delle spese nei  bilanci  (artt.
3, 53, 81, 118 e 119 Cost.). 
    All'esito delle discussioni sulla richieste di  misure  cautelari
unite ai suddetti ricorsi, il  TAR  Lazio  ha  fissato  l'udienza  di
trattazione dei ricorsi nel merito al 17 giugno 2015 (cfr. ordd.  TAR
Lazio, Sez. II, 22 gennaio 2015, n. 1115, e 5 marzo 2015, n. 3770). 
    8. - Nelle more, il d.l. 24 gennaio 2015, n. 4,  recante  «Misure
urgenti in materia di esenzione IMU», convertito, con  modificazioni,
in legge 24 marzo 2015, n. 34, ha nuovamente modificato la disciplina
del tributo  IMU  sulle  aree  agricole,  sia  quanto  all'ambito  di
estensione dell'esenzione, sia quanto  agli  effetti  finanziari  sui
comuni. 
    L'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015 prevede, infatti, che: 
        «1. A  decorrere  dall'anno  2015,  l'esenzione  dall'imposta
municipale propria (IMU)  prevista  dalla  lettera  h)  del  comma  1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si
applica: 
    a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non  coltivati,  ubicati
nei comuni classificati totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT); 
    a-bis) ai terreni  agricoli,  nonche'  a  quelli  non  coltivati,
ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti
e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati  nei  comuni
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 
    1-bis. A decorrere dall'anno  2015,  dall'imposta  dovuta  per  i
terreni ubicati nei  comuni  di  cui  all'allegato  0A,  posseduti  e
condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del
2004,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  determinata  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  euro  200.
Nell'ipotesi   in   cui   nell'allegato   0A,    in    corrispondenza
dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente
delimitato (PD), la detrazione spetta  unicamente  per  le  zone  del
territorio  comunale  individuate  ai  sensi  della   circolare   del
Ministero delle finanze n. 9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18
giugno 1993. 
    2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione  di
cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e  condotti  dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli  professionali  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del  2004,  iscritti
nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi
in comodato o in affitto  a  coltivatori  diretti  e  a  imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo
n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 
    3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di
imposta 2014. 
    4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU per i  terreni
esenti in virtu' del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole
alimentari  e  forestali  e  dell'interno,  del  28  novembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che,
invece,  risultano  imponibili  per  effetto  dell'applicazione   dei
criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 nonche'
per gli anni successivi, resta ferma  l'esenzione  per  i  terreni  a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta'  collettiva
indivisibile e inusucapibile che, in base al  predetto  decreto,  non
ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno  2014,  i
terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati,  ubicati  nei  comuni
delle isole minori di cui all'allegato  A  della  legge  28  dicembre
2001, n. 448, sono esenti dal pagamento  dell'IMU.  Con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le modalita' per la  compensazione  del
minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono  i  terreni  di
cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per  l'anno
2014, e' autorizzato l'utilizzo dello stanziamento  previsto  per  la
compensazione  di   cui   all'ultimo   periodo   del   comma   5-bis,
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
    5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente  dovuta  per
l'anno  2014,  determinata  secondo  i  criteri  di  cui   ai   commi
precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed
interessi   nel   caso   di   ritardato    versamento    dell'imposta
complessivamente dovuta  per  l'anno  2014,  qualora  lo  stesso  sia
effettuato entro il termine del 31 marzo 2015. 
    5-bis. I contribuenti che hanno  effettuato  versamenti  dell'IMU
relativamente ai terreni che risultavano  imponibili  sulla  base  di
quanto disposto dall'articolo  22,  comma  2,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  del  28  novembre  2014,  e  che  per  effetto  delle
disposizioni di cui al presente articolo sono esenti,  hanno  diritto
al  rimborso  da  parte  del  comune  di  quanto   versato   o   alla
compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facolta'
con proprio regolamento. 
    6. E' abrogato il comma 5-bis, dell'articolo 4 del  decreto-legge
n. 16 del 2012. 
    7. A decorrere dall'anno  2015,  le  variazioni  compensative  di
risorse conseguenti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A  al
presente  provvedimento,  per  i  comuni  delle  Regioni  a   statuto
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo
di solidarieta' comunale e con la procedura prevista dai commi 128  e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e,  per  i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d 'Aosta, in  sede
di attuazione del comma  17  dell'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
    8. Per l'anno 2014, le variazioni  compensative  di  risorse  nei
confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui  ai  commi  3  e  4,  sono  confermate  nella  misura  di  cui
all'allegato B al presente provvedimento. 
    9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente
provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo
allegato, a rettificare  gli  accertamenti,  a  titolo  di  fondo  di
solidarieta' comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014. 
    9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle  regioni  a  statuto
ordinario, della  Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  il
ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante  dall'applicazione  del
comma 1-bis, e' attribuito ai medesimi comuni un  contributo  pari  a
15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo  e'
ripartito  tra  i  comuni  interessati,  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, secondo  una  metodologia  adottata  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali.  Per  i  comuni   delle   regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a  cui  la  legge  attribuisce
competenza in materia di finanza locale, la compensazione  del  minor
gettito dell'IMU,  derivante  dall'applicazione  del  predetto  comma
1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento  per  l'importo  di
0,15 milioni di euro a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato  articolo  13  del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui  al
secondo periodo. 
    9-ter. All'articolo 14,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto
legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  come  da  ultimo   modificato
dall'articolo 1, comma 508, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  e  all'imposta
immobiliare semplice  (IMIS)  della  provincia  autonoma  di  Trento,
istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14». 
    9-quater. Ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto  legislativo
14 marzo 2011, n. 23, come modificato  dall'articolo  1,  comma  508,
della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   relativamente   alla
deducibilita'  dell'imposta  municipale   immobiliare   (IMI)   della
provincia autonoma di Bolzano, istituita  con  legge  provinciale  23
aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel  senso  che  la  deducibilita'
nella misura del 20  per  cento  ai  fini  della  determinazione  del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di  arti  e
professioni si applica, anche per  l'imposta  municipale  immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 
    9-quinquies. Al fine di assicurare la piu'  precisa  ripartizione
delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B  e
C al presente decreto, fermo restando l'ammontare  complessivo  delle
suddette variazioni, pari, complessivamente,  a  230.691.885,33  euro
per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  una   metodologia
condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e
adottata sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali,
provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del  gettito  per
l'anno  2014,  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo.  Con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  si  provvede  alle  modifiche  delle
variazioni compensative spettanti a ciascun comune  delle  regioni  a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione  Sardegna,
sulla base dell'esito delle verifiche di cui al  periodo  precedente.
Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  si
provvede in sede di attuazione del  comma  17  dell'articolo  13  del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui
al primo periodo». 
    9. - La nuova disciplina (oltretutto  retroattiva)  dell'IMU  sui
terreni agricoli non  solo  non  ha  posto  rimedio  alle  criticita'
caratterizzanti l'art. 22 del d.l. n. 66 del 2014, ma si espone  essa
pure a gravi censure di legittimita' costituzionale, che  la  Regione
Sardegna ha gia' dedotto innanzi il TAR Lazio, nei giudizi nei  quali
e' intervenuta, e che pone qui a fondamento del  ricorso  ex  art.  2
della l. cost. n. 1 del 1948. 
    L'art. 1 del  decreto-legge  n.  4  del  2015  e'  illegittimo  e
violativo delle attribuzioni costituzionali  della  Regione  Autonoma
della Sardegna, che, con specifico riferimento ai commi 1, 1-bis,  3,
4, 5, 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, ne chiede  l'annullamento  per  i
seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Premessa. - Il presente ricorso ha ad oggetto la disciplina delle
esenzioni dall'imposta IMU sui terreni agricoli e  montani,  come  da
ultimo disciplinata nell'art.  1  del  decreto  legge  impugnato.  In
particolare, sono impugnati: 
    il  comma  1,  che  definisce  i  nuovi  criteri   di   esenzione
dall'imposta; 
    il comma 1-bis, che stabilisce una speciale  detrazione  fiscale,
limitandone l'applicazione ai fondi  ricadenti  nei  comuni  inseriti
nell'elenco di cui all'allegato 0A del decreto-legge; 
    i commi 3 e  4,  che  applicano,  con  alcune  specificazioni,  i
criteri di esenzione di cui al comma 1 anche all'anno d'imposta 2014; 
    il comma 5, che individua nella data  del  10  febbraio  2015  la
scadenza del versamento del tributo per l'anno 2014; 
    i commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, che definiscono  il  regime
delle variazioni sui bilanci degli enti locali  in  riferimento  alla
riforma delle esenzioni IMU sui terreni agricoli. 
    La nuova disciplina sulle esenzioni,  come  indicato  nell'ordine
del giorno del Consiglio regionale della Sardegna del 19 marzo  2015,
approvato in data 20 marzo 2015, risulta  «estremamente  penalizzante
per l'Isola, dal momento che  un'ampia  parte  della  sua  superficie
agricola meno produttiva, ed in modo particolare di quella montana  e
collinare, ricade in comuni esclusi dal regime di esenzione». Piu' in
particolare, la definizione dei criteri di esenzione fissati dal d.l.
n. 4 del 2015 risulta iniqua e illegittima perche'  all'un  tempo  e'
violativa delle attribuzioni costituzionali della Regione in  materia
di  agricoltura  e  di  coordinamento  del  sistema  tributario,  dei
principi  di   ragionevolezza   e   di   capacita'   contributiva   e
dell'autonomia finanziaria dei comuni (in special modo di quelli  del
territorio  sardo),   penalizzati   dal   regime   di   compensazione
finanziaria previsto dallo  Stato  in  ragione  della  riforma  delle
esenzioni. 
    Come si confida di dimostrare nell'illustrazione  dei  motivi  di
ricorso, i profili di illegittimita' della disciplina in  esame  sono
tutti collegati e tutti comportano, direttamente o indirettamente, la
lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna. 
    1. - Quanto, specificamente, all'art. 1, commi 1, 1-bis e 3,  del
d.l. n. 4 del 2015. Violazione degli artt. 97 e 117, comma 3,  Cost.;
degli artt. 3, 7, 8 e 56 dello Statuto;  dell'art.  1  del  d.lgs.  6
febbraio 2004, n. 70, recante  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale  della  regione  Sardegna  concernenti  il  conferimento  di
funzioni amministrative alla  Regione  in  materia  di  agricoltura»;
dell'art. 51 del d.P.R. 19 giugno 1979, n.  348,  recante  «Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la Sardegna  [...]»,  anche  in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Come si e' visto in narrativa, il
decreto-legge n. 4 del 2015 ha  riformato  il  regime  dell'esenzione
dall'IMU sui terreni agricoli, indicando i comuni nei quali  i  fondi
sono totalmente o parzialmente esenti attraverso il rinvio all'elenco
dei comuni italiani redatto dall'Istituto Nazionale di  Statistica  -
ISTAT e,  in  particolare,  alla  tabella  recante  l'indicazione  di
«comune montano» nel suddetto elenco (commi 1, 1-bis e 3 dell'art.  1
del d.l. n. 4 del 2015). 
    Tale indicazione deriva dall'applicazione - si vedra' di  seguito
con quali limiti - dei criteri fissati con la legge 25  luglio  1952,
n. 991, recante «provvedimenti in favore dei territori montani». 
    Lo ha affermato lo  stesso  ISTAT,  con  la  Nota  stampa  del  5
febbraio 2015, intitolata  «precisazione  sulla  classificazione  dei
comuni montani». In tale  Nota,  infatti,  «In  merito  alle  notizie
pubblicate in questi giorni dai mezzi di informazione,  che  imputano
all'Istat la classificazione dei comuni  montani  utilizzata  per  la
quantificazione dell'IMU» si  ricorda  che  «la  classificazione  per
grado di montanita',  che  prevede  la  suddivisione  dei  comuni  in
"totalmente montani", "parzialmente montani" e "non montani", non  e'
una "classificazione Istat" ma l'esito dell'applicazione dell'art.  1
della legge n. 991/1952 - Determinazione dei territori montani». 
    Orbene: l'art. 1 della legge n. 991 del  1952,  al  primo  comma,
prevedeva che, «ai fini dell'applicazione della presente  legge  sono
considerati territori montani i Comuni censuari  situati  per  almeno
l'80 per cento della loro superficie al di  sopra  di  600  metri  di
altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello  tra
la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale
non e' minore di 600 metri, sempre che il  reddito  imponibile  medio
per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale  e
del reddito agrario, determinati a norma del  regio  decreto-legge  4
aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939,  n.  976,
maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del  decreto  legislativo  12
maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400». 
    Il successivo comma 2 specificava che «la  Commissione  censuaria
centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale  d'ufficio  o
su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i terreni montani». 
    Il Governo e il  Parlamento,  dunque,  nel  definire  i  soggetti
esenti  dall'IMU  sui  terreni  agricoli,  hanno  ritenuto  di  dover
utilizzare l'elenco dei comuni italiani redatto  dall'ISTAT,  facendo
propria la relativa indicazione di  «montanita'»,  come  disciplinata
dalla legge n. 991 del 1952. I dati contenuti  in  quell'elenco  sono
stati assunti dal legislatore statale a  base  di  valutazione  della
capacita'  contributiva  derivante  dalla  proprieta'  dei   suddetti
terreni. 
    1.1. - A fronte di quanto cosi' stabilito nella norma  impugnata,
si deve ricordare che l'art. 51 del d.P.R. 19 giugno  1979,  n.  348,
recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per  la  Sardegna
[...]», ha disposto il trasferimento  alla  regione  delle  «funzioni
degli  organi  centrali  e  periferici  dello  Stato  relativi   alla
classifica dei territori montani previste dalle leggi 25 luglio 1952,
n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657». La competenza oggi esercitata dallo
Stato, dunque, non gli appartiene. 
    Questo trasferimento di funzioni, invero,  si  lega,  oltre  che,
ovviamente, alla piu' generale  competenza  legislativa  primaria  in
materia di «ordinamento degli enti locali» e di  «finanza  pubblica»,
ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  lett.  b),  dello  Statuto  e  alla
competenza in materia di «agricoltura», ai sensi dell'art.  3,  comma
1, lett. d), dello Statuto. Una  competenza  che,  come  ha  previsto
l'art. 1 del d.lgs.  6  febbraio  2004,  n.  70,  recante  «Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna  concernenti
il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di
agricoltura», comporta la  devoluzione  alla  Regione  ricorrente  di
«tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura» e «sviluppo
rurale» gia' «svolti dal soppresso Ministero delle risorse  agricole,
alimentari  e  forestali,  anche  tramite  enti  o   altri   soggetti
pubblici». 
    1.2. - Cio'  considerato,  appare  evidente  che  il  legislatore
statale, nel ricorrere (all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del  2015)
all'elenco ISTAT, redatto secondo i criteri della legge  n.  991  del
1952,  onde  definire  i  territori   montani   soggetti   o   esenti
dall'imposizione  IMU,  ha  usurpato  la  competenza  della   Regione
Sardegna in materia di «agricoltura», di cui  all'art.  3,  comma  1,
lett. d), dello Statuto, la quale comprende anche  le  competenze  in
materia di determinazione dei comuni  e  dei  territori  montani,  ai
sensi dell'art. 51 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, nonche'  quella
in materia di «sviluppo rurale», ai sensi dell'art. 1  del  d.lgs.  6
febbraio 2005, n. 70. 
    Che la competenza legislativa regionale  si  estenda  anche  alla
determinazione  dei  comuni  montani  (con  evidenti  effetti   sulla
disciplina tributaria  che  su  tale  determinazione  si  poggia)  e'
confermato dalla costante  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale, che ha piu' volte e ancora di recente  ricordato  che
«le norme di attuazione degli statuti speciali possiedono  un  sicuro
ruolo  interpretativo  ed  integrativo   delle   stesse   espressioni
statutarie che delimitano le sfere di  competenza  delle  Regioni  ad
autonomia speciale e non possono essere modificate che mediante  atti
adottati con il procedimento appositamente  previsto  negli  statuti,
prevalendo in tal modo sugli atti  legislativi  ordinari»  (cosi'  la
sent. n. 51 del 2006, ma si vedano almeno anche le sentt. nn. 213 del
1998, 341 del 2001, 224 del 2012 e 288 del 2013). 
    A tal proposito, e' evidente che  l'impiego  della  qualifica  di
«montanita'» dei comuni per l'applicazione/esenzione dell'imposta  e'
fatalmente  lesiva  della  competenza  regionale  sopra   illustrata.
L'esercizio di ogni funzione pubblica in materia di agricoltura e  di
sviluppo  rurale,  ivi  compresa  la   specifica   competenza   nella
determinazione dei comuni montani, sarebbe del tutto inutile e  priva
di valore e di concretezza, se  essa  non  avesse  effetti  anche  in
materia di tassazione fondiaria. 
    Di conseguenza, il d.l. n. 4 del 2015, avendo provveduto  in  via
diretta alla determinazione di «montanita'» dei comuni del territorio
sardo,  ha  anche  violato  l'art.  56  dello  Statuto,  che  rimette
all'approvazione della Commissione paritetica le norme di  attuazione
dello Statuto, che il legislatore statale ha  inteso  derogare  senza
rispettare le garanzie di autonomia della Regione ricorrente. 
    1.3. - Alla violazione della competenza generale  in  materia  di
«agricoltura» e di quella specifica in materia di «determinazione dei
comuni montani» e «sviluppo rurale» si collega la vulnerazione  della
competenza  regionale  in  materia  di  «coordinamento  del   sistema
tributario», di cui all'art. 117, comma 3, Cost., nonche' la  lesione
dell'autonomia finanziaria della  Regione  Sardegna,  tutelata  dagli
artt. 7 e 8 dello Statuto e 119 Cost. 
    A tal proposito, la Regione  non  ignora  che  la  giurisprudenza
costituzionale in materia di c.d. «tributi propri» ha  affermato  che
lo Stato puo' legiferare sui tributi istituiti con legge dello  Stato
anche «per il tramite di norme di dettaglio, senza che cio'  implichi
violazione dell'autonomia tributaria delle Regioni» (sent. n. 298 del
2009 e, in senso analogo le sentt. nn. 75 del 2006 e 168 del 2008). 
    Nondimeno, il caso  che  ne  occupa  e'  ben  diverso  da  quelli
esaminati con le sentenze ora indicate. Con il d.l. n.  4  del  2015,
infatti, lo Stato ha inteso disciplinare non solamente le fattispecie
di esenzione totale e parziale dall'imposta in riferimento ai terreni
montani e parzialmente montani (anche attraverso norme di dettaglio),
ma (per giunta in assoluta carenza di potere, come si  e'  visto)  ha
addirittura  elencato  (attraverso  la  «legificazione»»  dell'elenco
ISTAT) ogni singolo  comune  il  cui  territorio  e'  da  considerare
montano, parzialmente montano o pianeggiante. Tanto dimostra  che  il
legislatore non solo ha regolato la materia con norme  di  dettaglio,
ma  non  ha  riservato  alla  Regione  alcun   ambito   di   autonoma
regolamentazione di un tipico tributo locale, qual  e'  quello  sulla
proprieta' fondiaria. 
    1.4. - Si e' visto che il legislatore statale, con il d.l.  n.  4
del 2015, ha usurpato la  competenza  della  Regione  Sardegna  nella
determinazione dei  comuni  montani  del  territorio  sardo,  di  cui
all'art. 51 del d.P.R. n. 348 del 1979. Nel procedere in questo modo,
peraltro, il legislatore  statale  ha  anche  effettuato  una  scelta
manifestamente irragionevole. 
    Si e' gia' anche osservato che l'attribuzione della qualifica  di
comune montano o parzialmente montano e' stata effettuata  secondo  i
criteri, concernenti le caratteristiche geografiche  e  le  stime  di
reddito agrario e dominicale dei territori censiti, previsti ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge n. 991 del  1952.  Detto  articolo,
pero', e' stato abrogato dall'art. 29 della legge n.  142  del  1990.
Tale legge, dunque, ha soppresso  la  competenza,  delle  commissioni
censuarie sulla tenuta dell'elenco dei comuni montani. 
    Cio' sta a significare che  il  legislatore  ha  utilizzato  come
parametro  per  la  definizione  delle  esenzioni  dal   tributo   un
provvedimento amministrativo (l'elenco dei  comuni  italiani,  quanto
alla colonna relativa alla «montanita'»  degli  stessi)  adottato  in
duplice carenza di potere, sia perche' la relativa funzione e'  stata
trasferita alla Regione Sardegna, sia perche' la legge che  istituiva
tale funzione e' stata abrogata. 
    L'irragionevolezza   dell'opzione   del   legislatore    statale,
comunque, e' testimoniata proprio dall'ISTAT. 
    Come e' scritto nella citata Nota stampa del 5 febbraio 2015: 
        i) «La classificazione per grado di montanita' [...]  non  e'
una "classificazione Istat" ma l'esito dell'applicazione dell'art.  1
della legge n. 991/1952»; 
    «Tale classificazione e'  stata  trasmessa  all'Istat  dall'UNCEM
(Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani)»; 
    iii)  «La  legge  991/1952,  oltre  a  stabilire  i  criteri   di
classificazione geomorfologici (l'80% della superficie  al  di  sopra
dei 600 metri o un dislivello  maggiore  di  600  metri)  e  di  tipo
reddituale dei terreni (reddito imponibile medio per ettaro inferiore
a 2.400  lire),  disponeva  che  la  commissione  censuaria  centrale
istituita presso il  Ministero  delle  finanze  fosse  incaricata  di
stilare e mantenere il conseguente elenco dei comuni montani e poteva
includere tra i territori montani anche comuni che,  in  deroga  alle
condizioni sopra citate, fossero gia' classificati come  montani  dal
catasto  agrario  o  danneggiati  da  eventi  bellici  (art.   1)   o
appartenenti a comprensori di bonifica montana (art. 14)»; 
    iv) «l'abrogazione degli  articoli  1  e  14,  avvenuta  con  una
successiva norma (legge 142/1990), ha di fatto  [recte:  di  diritto]
impedito  la   possibilita'   di   rivedere   e/o   aggiornare   tale
classificazione». 
    Non basta. Nel corso dei lavori parlamentari per  la  conversione
in legge del d.l. n. 4 del 2015, la VI Commissione del  Senato  della
Repubblica,  a  seguito  dell'audizione  dell'11  febbraio  2015,  ha
acquisito una Nota del Direttore centrale per lo sviluppo dei sistemi
informativi  dell'ISTAT  concernente  proprio  i  profili   che   qui
interessano. 
    Nella suddetta Nota si ricorda che: 
    i) "la classificazione dei comuni  per  grado  di  montanita'  e'
ancora  quella  elaborata  dalla  «Commissione  censuaria»  istituita
presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sulla   base
dell'art. 1 della legge n. 991/1952" e che "la legge n. 142 del 1990,
con l'abrogazione degli articoli 1 e 14 della legge n.  991/1952,  ha
di fatto soppresso lo strumento giuridico (Commissione censuaria) che
consentiva  il  periodico  aggiornamento  della  classificazione  dei
comuni per grado di montanita'"; 
    ii)  "l'aggiornamento  di  tale  classificazione,  che  e'  stato
trasmesso periodicamente all'ISTAT fino  al  2009  [...]  dall'UNCEM,
nell'ambito delle attivita' connesse al monitoraggio delle  Comunita'
montane". 
    iii) "dal 1990 in avanti, sebbene la classificazione sia  rimasta
invariata,  nei  casi  in   cui   si   sono   verificate   variazioni
amministrative, i dati sono stati aggiornati sulla base del  criterio
di prevalenza territoriale. Si tratta in complesso  di  109  casi  di
fusioni, soppressioni o altre  variazioni"  nella  definizione  delle
circoscrizioni comunali. 
    L'ISTAT,  dunque,  ha  certificato  al  Parlamento  che  i   dati
utilizzati dal Governo per la definizione  dei  territori  esenti  in
tutto o in parte  dall'imposta  sono  anacronistici  e  inesatti:  la
qualifica di comune montano, infatti, e' attribuita: 
    i) sulla base di criteri dettati da una legge ormai abrogata; 
    ii) utilizzando informazioni non aggiornate (informazioni che, si
badi, non sono solo geografiche,  ma  anche  economiche,  perche'  la
legge n. 991 del 1952 faceva espresso riferimento  anche  al  reddito
agrario e dominicale, suscettibile di variazione); 
    iii) utilizzando, in  caso  di  variazione  della  circoscrizione
comunale, un criterio nuovo, quello  della  prevalenza  territoriale,
adottato autonomamente dall'ISTAT e mai previsto dal legislatore. 
    Quanto sin qui dedotto comprova che il d.l.  n.  4  del  2015  ha
determinato una lesione delle  attribuzioni  conferite  alla  Regione
dallo Statuto (artt. 3, comma 1, lett. d); 7  e  8)  in  una  con  la
violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.)  e  di  buon
andamento della pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), dato che lo
strumento utilizzato dal legislatore statale (l'elenco dei comuni con
il loro indice di "montanita'") si  presenta  del  tutto  inidoneo  a
perseguire   lo   scopo   prefissato   dalla   medesima   fonte   (la
considerazione delle condizioni del territorio, al fine di  applicare
un tributo in maniera non discriminatoria e in ossequio al  principio
di  capacita'  contributiva).  I  vizi  ora  illustrati,  ovviamente,
ridondano tutti nella violazione  delle  attribuzioni  costituzionali
della ricorrente. 
    1.5. L'incostituzionalita' delle norme  censurate  e  la  lesione
delle  attribuzioni  costituzionali   della   Regione   Sardegna   si
apprezzano anche per un altro profilo. Attraverso  l'indicazione  dei
comuni montani pel tramite dell'elenco ISTAT e del relativo indice di
«montanita'», lo Stato  ha  disciplinato  l'imposizione  fiscale  sui
terreni agricoli e  montani  anche  in  violazione  dei  principi  di
eguaglianza, ragionevolezza e capacita' contributiva (artt.  3  e  53
Cost.) e anche per questo profilo  si  rileva  come  lo  Stato  abbia
usurpato le competenze attribuite alla Regione ai sensi  dell'art.  3
dello Statuto e dell'art. 51 del  d.P.R.  19  giugno  1979,  n.  348,
contestualmente violandone le competenze in materia di  coordinamento
del sistema tributario (art. 117  Cost.)  e  l'autonomia  finanziaria
(artt. 7 e 8 dello Statuto). 
    Anche i nuovi criteri di esenzione fissati dalla legge,  infatti,
producono   gravi    disparita'    di    trattamento    difficilmente
giustificabili tra territori contigui e  affini  per  caratteristiche
morfologiche ed economiche, con evidente violazione degli artt.  3  e
53 Cost., per rapporto agli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto e 117 Cost. 
    Come si e' detto, ai sensi dell'art. 1 della  legge  n.  991  del
1952,  i  fondi  esenti  erano  quelli  situati  nei  comuni  il  cui
territorio risulta per «almeno l'80 per cento della  loro  superficie
al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e  quelli
nei quali il dislivello tra  la  quota  altimetrica  inferiore  e  la
superiore del territorio comunale non e' minore di 600 metri». Tanto,
sempre  che  «il  reddito  imponibile  medio  per  ettaro,   censito,
risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito  agrario»
non superi le lire  2400.  Era  prevista,  poi,  la  possibilita'  di
esenzione per i territori colpiti da eventi bellici nonche' quelli in
stato di «degradamento fisico» o di «grave dissesto  economico»,  ma,
come riportato dall'ISTAT, queste  clausole  di  speciale  esenzione,
cosi'  come  quelle  riferite  ai  criteri  economico-reddituali  del
terreno, non sono piu'  applicabili,  a  seguito  della  soppressione
della funzione di  tenuta  e  aggiornamento  degli  elenchi  avvenuta
disposta dall'art. 29 della legge n. 142 del 1990. 
    Da quanto sin qui osservato si traggono le seguenti conclusioni: 
    i) la determinazione di esenzione risulta, allo stato, svincolata
da  ogni  considerazione  della  capacita'  reddituale  del   terreno
agricolo, addirittura  da  quella  -  invero  insufficiente,  perche'
meramente presuntiva - relativa al reddito domenicale e agrario; 
    ii) i criteri geomorfologici sono del tutto inidonei a  dare  una
rappresentazione del territorio - specie di quello sardo - su cui  il
legislatore   possa   poggiare   la   valutazione   della   capacita'
contributiva derivante dalla  proprieta'  fondiaria,  dato  che  essi
accomunano, per espressa dizione di legge, terreni ricadenti  in  una
circoscrizione comunale in ragione di una  altimetria  che  considera
solo una parte del territorio comunale,  ma  che  non  e'  idonea  ad
evitare disparita' di trattamento tra fondi anche contigui. 
    Quanto sin qui affermato e' confermato dalla pluralita' di ordini
del giorno (numerosi dei  quali  provenienti  da  rappresentanti  del
territorio sardo) approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato in
occasione della conversione in legge del d.l.  n.  5  del  2014,  nei
quali si e' osservato che: 
        i nuovi criteri «non tengono conto di fattori rilevanti quali
il rischio idrogeologico e la redditivita' dei fondi agricoli»  e  la
circostanza per cui nel territorio sia stato «dichiarato lo stato  di
calamita' con delibera con Consiglio dei ministri, per eventi che  si
[sono] verificati nel corso del medesimo anno»  (Ordine  del  Giorno.
Camera dei deputati n. 9/2915/51); 
    «i parametri attualmente in vigore non sono aggiornati alla reale
situazione dei terreni agricoli, alle condizioni socio-economiche  ed
agrarie, alle  caratteristiche  orografiche  del  suolo,  al  rischio
idrogeologico dei territori ed alla loro redditivita'» e non  tengono
in dovuto conto «la situazione di quei Comuni con un  territorio  non
uniforme, per i quali occorre differenziare anche nel medesimo comune
tra zone svantaggiate e non, delimitando le diverse aree» (Ordine del
Giorno Camera dei deputati n. 9/2915/18); 
    «il  criterio  dell'altitudine  e   della   montanita'»   risulta
irragionevole,  dato  che,  «soprattutto  nella  accezione  attuale»,
tratta «allo stesso modo le diverse porzioni di territorio montano  e
non nei comuni parzialmente montani, non distingue in  modo  adeguato
tra terreni e territori necessitanti di tutela fiscale  e  altri  non
necessitanti di tale attenzione», atteso che «in  alcuni  casi  [...]
terreni e territori di particolare pregio, anche patrimoniale,  [sono
situati] proprio in  aree  ad  alta  altimetria  ma  non  per  questo
svantaggiate» (Ordine del Giorno Camera dei deputati n. 9/2915/29). 
    I rilievi cosi' emersi in sede parlamentare poggiano non solo  su
ragioni  di  opportunita',  ma   su   fatti   incontestabili   e   su
considerazioni di stretto diritto, rilevanti nel presente giudizio. A
queste considerazioni  di  carattere  generale,  peraltro, si  legano
specifiche indicazioni relative al territorio  sardo,  che  avrebbero
meritato di essere tenute di debita considerazione. Si consideri,  in
proposito, che: 
    e' fatto notorio che la Regione Sardegna e' stata colpita da  una
violenta alluvione in data 18 novembre 2013, che ha provocato vittime
e gravi danni. In ragione di tale avvenimento, con d.m.  30  novembre
2013, pubbl. in G.U. 3 dicembre 2013, n. 283, e'  stata  disposta  la
sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari in
circa cinquanta comuni  del  territorio  sardo,  in  sei  delle  otto
circoscrizioni provinciali; 
    ancora in ragione di detto  fenomeno  alluvionale,  con  d.m.  31
marzo 2014 e' stato dichiarato il carattere di  eccezionalita'  degli
eventi  calamitosi  a  danno  delle  produzioni  e  delle   strutture
aziendali in circa cento comuni del territorio sardo,  in  sei  delle
otto circoscrizioni provinciali del territorio; 
    sul territorio sardo insistono poligoni militari a  cielo  aperto
che interessano (oltre ad ampi spazi di mare)  un  territorio  emerso
che si estende, tra aree operative e aree di sicurezza per circa  250
kmq (si veda il Programma di utilizzazione dei poligoni permanenti  e
occasionali sardi di competenza delle Forse annate del 2005). 
    Tutto cio' dimostra che  adottando  la  disciplina  censurata  il
legislatore statale ha usurpato le competenze regionali in materia di
determinazione dei territori  montani  (cui  consegue  la  violazione
degli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto), al contempo violando gli artt. 3
e 53 Cost. 
    In proposito codesta ecc.ma Corte ha recentemente affermato,  «in
ordine ai principi di cui  agli  artt.  3  e  53  Cost.»,  di  essere
"chiamata a verificare che le  distinzioni  operate  dal  legislatore
tributario, anche per settori economici, non  siano  irragionevoli  o
arbitrarie o ingiustificate (sentenza n. 201 del 2014): cosicche'  in
questo ambito il giudizio di legittimita' costituzionale deve vertere
«sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia  fatto
dei suoi poteri discrezionali  in  materia  tributaria,  al  fine  di
verificare la coerenza interna della struttura  dell'imposta  con  il
suo  presupposto  economico,   come   pure   la   non   arbitrarieta'
dell'entita'  dell'imposizione»  (sentenza  n.  111  del   1997;   ex
plurimis, sentenze n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012)" (sent.  n.  10
del 2015). 
    I vizi che la  Corte  deve  scrutinare  sono  esattamente  quelli
riscontrabili nel  caso  di  specie,  dato  che  la  struttura  delle
esenzioni dall'IMU sui terreni agricoli e  montani  ha  disatteso  le
competenze  regionali  configurando  una  disciplina   manifestamente
irragionevole, arbitraria e ingiustificata. 
    1.6. - Un'ulteriore  censura  concerne  specificamente  il  comma
1-bis dell'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015. Ivi, come si e'  detto,  il
legislatore  ha  introdotto  una  nuova  fattispecie  di   detrazione
fiscale, applicabile, pero', solamente ai comuni dell'Allegato 0A  al
decreto-legge impugnato e, in alcuni di essi (quelli indicati con  il
codice PD ai sensi della circolare del MEF del 1° giugno 1993, n.  9,
pubbl. in GU n. 141 del 18 giugno 1993, S.O. n. 53), solo  per  parte
del territorio. Su quali basi sia stato compilato detto Allegato  0A,
dalla lettura della legge non  si  evince,  sicche'  e'  direttamente
violato il principio del buon andamento della p.A., di  cui  all'art.
97 Cost., violazione che si riverbera nella  lesione  delle  indicate
competenze regionali. In ogni caso, piu' radicalmente, anche qui  non
spettava allo Stato adottare anche per la Sardegna un simile  elenco,
perche'  la  relativa  competenza  e'  regionale.  Anche  per  questa
disposizione, dunque, valgono tutte le  censure  sopra  formulate  al
presente motivo (cui si rimanda per doverosa sintesi). Il comma 1-bis
e' anch'esso violativo  delle  competenze  regionali  in  materia  di
agricoltura (comprendente la funzione di determinazione dei territori
montani), coordinamento del sistema tributario e autonomia  economico
finanziaria della Regione (artt. 3, 7 e 8 dello Statuto, art. 51  del
d.P.R. n. 348 del 1979). 
    1.7. -  I  medesimi  vizi  che  affliggono  il  comma  1  rendono
illegittimo anche il comma 3, che lo richiama. Anche in questo  caso,
per dovuta sintesi,  si  fa  rinvio  alle  deduzioni  che  precedono,
poiche' il comma 3 e' ancillare al comma 1. 
    2. - Quanto, specificamente, all'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l.
n. 4 del 2015: violazione degli artt. 3, 7,  8  e  10  dello  Statuto
della Regione Autonoma della Sardegna e degli artt. 117,  118  e  119
Cost. Quanto all'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del d.l. n. 4 del  2015:
violazione degli artt. 7, 8 e 10 dello Statuto. Come si e'  osservato
in  narrativa,  l'art.  1  del  d.l.  n.  4  del  2015   si   applica
retroattivamente anche per l'anno d'imposta 2014 (commi 3,  4  e  5).
Per quanto concerne i versamenti per  l'anno  2014,  la  disposizione
impugnata, al comma 5, ha previsto  che  il  pagamento  debba  essere
effettuato entro  il  10  febbraio  2015,  con  possibilita'  per  il
contribuente di pagare entro il 31 marzo 2015 senza  vedersi  imposti
interessi o sanzioni. Si  deve,  poi,  ricordare  che  la  disciplina
dell'IMU  attualmente  vigente  consente  ai  Comuni  di   modificare
l'aliquota base dell'imposta sia in aumento, sia in diminuzione (art.
13, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011). 
    Tale  possibilita'   di   esenzione   comporta   l'applicabilita'
dell'art. 10 dello Statuto sardo. Ivi si prevede che «la Regione,  al
fine di favorire lo sviluppo  economico  dell'Isola  e  nel  rispetto
della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali  per
i quali lo Stato ne prevede la possibilita', puo' [...] a)  prevedere
agevolazioni  fiscali,  esenzioni,  detrazioni  d'imposta,  deduzioni
dalla base imponibile e concedere, con oneri a  carico  del  bilancio
regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai  sensi  della
legislazione statale; b) modificare le aliquote in  aumento  entro  i
valori  di  imposizione  stabiliti  dalla  normativa  statale  o   in
diminuzione fino ad azzerarle». 
    L'art. 13, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, come si  e'  visto,
riconosce lo ius variandi ai comuni, sicche' quella disposizione deve
essere annoverata fra quelle  con  le  quali  «lo  Stato  prevede  la
possibilita'»  di  una  variazione  dell'imposizione,  come  previsto
dall'art. 10 dello Statuto  (la  clausola  statutaria,  infatti,  non
avrebbe alcun senso se la si  riferisse  ai  casi  in  cui  la  legge
statale prevede  che  tutte  le  Regioni  possono  intervenire  sulla
struttura d'imposta). 
    2.1. - Tutto cio' premesso e considerato, si deve osservare  che,
data la scadenza ravvicinata dell'imposta (scadenza,  peraltro,  gia'
verificatasi da un piu' di un mese al momento  della  conversione  in
legge del d.l. n. 4 del 2015), ne' la  Regione  ne'  i  comuni  hanno
potuto modificare  le  aliquote  d'imposta  secondo  quanto  previsto
dall'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 e dall'art. 10  dello  Statuto.
L'impedimento, si badi, e' stato di fatto e  di  diritto.  Di  fatto,
perche' il tempo brevissimo ha impedito il corretto  svolgimento  del
processo di formazione della legge o di compimento di un procedimento
amministrativo. Di diritto, perche'  sia  la  Regione  sia  gli  enti
locali sono vincolati  al  principio  che  impone  di  assicurare  al
contribuente un adeguato lasso di tempo per corrispondere il tributo,
lasso di tempo che l'art. 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto  dei
diritti del contribuente), con disposizione di principio  che  limita
la discrezionalita' del legislatore regionale, fissa in 60 giorni. 
    Ne consegue che: 
    l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del  2015,  nel  regolare
l'applicazione  retroattiva  del  tributo  all'anno  d'imposta   2014
risulta violativo  dell'art.  10  dello  Statuto,  dato  che  risulta
esautorata  la  competenza  regionale  in   tema   di   agevolazioni,
esenzioni, detrazioni d'imposta et similia; 
    di   conseguenza,   risulta   violata   la   generale   autonomia
economico-finanziaria della Regione, specie  in  materia  di  finanza
locale, protetta dagli artt. 7 e 8 dello Statuto e 117 e 119 Cost.; 
    dato che la Regione non ha potuto ne'  regolare  in  via  diretta
quelle forme di modificazione dell'imposta, ne' adottare disposizioni
legislative d'indirizzo ai comuni per le loro autonome determinazioni
in materia, risultano violati sia (per un differente profilo)  l'art.
10, sia l'art. 3, comma 1, lett. b), dello Statuto,  che  attribuisce
alla Regione la competenza legislativa  in  materia  di  «ordinamento
degli enti locali» e di «finanza locale» (cfr. sent. n. 275 del 2007:
la «materia della finanza locale, [...]  per  la  Regione  sarda,  e'
devoluta alla competenza legislativa esclusiva della Regione in forza
dell'art. 3, lettera b), del relativo statuto speciale»); 
    nemmeno i  comuni  sardi  hanno  potuto  esercitare  le  potesta'
previste dall'art. 13 del d.l.  n.  201  del  2011,  circostanza  che
ridonda di bel nuovo nella  lesione  della  competenza  regionale  in
materia di «ordinamento degli enti  locali»  e  di  «finanza  locale»
(art.  3  dello  Statuto),  nonche'  nella   lesione   dell'autonomia
finanziaria di detti enti (artt. 118 e 119 Cost.). 
    2.2. - Non basta. L'art. 10 dello Statuto e'  violato  anche  per
altri profili, relativi ai commi 1, 1-bis e 3, dell'art. 1  del  d.l.
n. 4 del 2015. 
    Si e' sopra ricordato che detta  previsione  statutaria  consente
alla  Regione  di  stabilire  esenzioni,  detrazioni  e  agevolazioni
fiscali nel caso, in cui lo Stato abbia previsto forme di modulazione
dell'imposta. Tale potesta' regionale di modulazione della tassazione
che incide  sul  territorio  sardo  e'  finalizzata  a  «favorire  lo
sviluppo economico dell'isola» (cosi' l'incipit  dell'art.  10  dello
Statuto). 
    Ebbene:  e'  del   tutto   evidente   che   tale   strumento   di
rideterminazione dell'imposizione fiscale a vantaggio dello  sviluppo
socio-economico  dell'isola  non  puo'  essere  utilmente   impiegato
laddove la forma di tassazione cui accede risulta di  per  se  stessa
manifestamente iniqua,  arbitraria,  discriminatoria,  violativa  del
precetto   della   capacita'   contributiva   e,   di    conseguenza,
incostituzionale. In altri termini: lo strumento che l'art. 10  dello
Statuto mette a disposizione del legislatore  regionale  puo'  essere
efficace solo se si aggancia ad  una  forma  di  imposizione  fiscale
legittima e ragionevole (cosa che, come si e' visto al primo  motivo,
non accade nel caso di specie). Solo in questo caso la  Regione  puo'
esercitare le competenze attribuitele. 
    Per converso, ogni forma di imposizione fiscale che sia di per se
stessa irragionevole e incostituzionale e' per  cio'  solo  violativa
dell'art. 10 dello Statuto, dato che  le  forme  di  modulazione  del
tributo ivi previste non sono certo finalizzate a porre rimedio  alle
illegittimita'  della  disciplina  dei  tributi  erariali   (peraltro
attingendo  al  bilancio  regionale,  con  evidente   lesione   anche
dell'autonomia finanziaria e violazione  degli  artt.  7  e  8  dello
Statuto), bensi', si ripete, ad articolare  il  tributo  in  modo  da
favorire lo «sviluppo dell'Isola». 
    3. - Quanto all'art. 1, commi 7, 8, 9, 9-bis e  9-quinquies,  del
d.l. n. 4 del 2015. Violazione,  per  un  differente  profilo,  degli
artt. 3, 7 e 8 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna  e
degli artt. 81, 117 e 119 Cost. 
    Si confida di aver dimostrato nei precedenti  motivi  di  ricorso
che la disciplina dell'esenzione dell'IMU di cui al comma 1 dell'art.
1 del d.l. n. 4 del  2015  e'  illegittima,  per  violazione  di  una
pluralita' di parametri costituzionali e statutari. 
    Di conseguenza, sono del pari illegittime le disposizioni di  cui
ai commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies del d.l. n.  4  del  2015,  che
regolano gli effetti della rimodulazione delle esenzioni sul Fondo di
solidarieta' per i comuni e sui comuni  stessi.  In  particolare,  il
legislatore statale, tramite rinvio agli elenchi annessi  al  decreto
legge impugnato, ha definito ex ante sia per l'anno 2014 sia per  gli
anni 2015 e seguenti, per  ogni  comune  le  variazioni  di  bilancio
corrispondenti alle poste in entrata derivanti dalle risorse  attinte
dal Fondo di solidarieta' e dal maggior gettito dell'IMU sui  terreni
agricoli e montani. 
    La manovra imposta dal legislatore sarebbe pretesamente  ispirata
al principio di  neutralita'  finanziaria:  tante  risorse  lo  Stato
trattiene dal Fondo di solidarieta', altrettante i comuni ne traggono
dal maggior gettito IMU. 
    La neutralita' finanziaria, pero', risulta solamente  virtuale  e
impossibile  da  tradurre  in  risultati  concreti,  circostanza  che
attesta  l'illegittimita'  costituzionale  delle   disposizioni   ora
menzionate. 
    3.1. - La dimostrazione di  quanto  sopra  affermato  la  da'  lo
stesso legislatore statale ai commi qui  censurati  dell'art.  1  del
d.l. n. 4 del 2015. 
    Va logicamente esaminato prima il comma 9-quinquies,  che  regola
una complessa procedura, con cui lo Stato intende «assicurare la piu'
precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di  cui
agli allegati A, B e C al [...] decreto».  Questa  procedura  prevede
una verifica, entro il 30 settembre del 2015,  del  gettito  IMU  per
l'anno 2014, cui dovra' fare seguito un decreto ministeriale chiamato
a  modificare  i  dati  delle  operazioni  compensative  di  cui   ai
menzionati allegati al decreto. 
    La stessa previsione di questa procedura sta ad indicare  che  le
stime effettuate dal Governo sugli effetti finanziari  della  manovra
sull'IMU  sono  del  tutto  aleatorie  e  che  esse  dovranno  essere
necessariamente corrette ex post con un procedimento che  non  potra'
non chiamare  in  causa  i  comuni  italiani,  la  loro  Associazione
nazionale e la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. 
    Si deve sottolineare che dal tenore testuale del comma  in  esame
emerge che sono aleatorie ed imprecise le stime: 
    i) sul riparto del maggior gettito  tra  le  migliaia  di  comuni
interessato; 
    ii) sull'«andamento del gettito effettivo»; 
    iii) sul «gettito per l'anno 2014». 
    Ebbene: se si puo' al limite accettare un difetto  di  stima  del
gettito  «effettivo»  di  un'imposta,   dato   legato   a   variabili
indipendenti   quali   l'elusione/evasione   fiscale    e    comunque
suscettibile di essere  corretto  ex  post,  non  puo'  certo  essere
tollerata una stima aleatoria dello stesso gettito accertato.  Tanto,
soprattutto se il legislatore statale, come nel caso  di  specie,  ha
escluso  in  radice  ogni  possibilita'  di  conguaglio   inteso   ad
assicurare  ex  post  il  rispetto  del  principio   di   neutralita'
finanziaria,  che  dovrebbe  ispirare  la   manovra   di   variazione
compensativa sui bilanci dei comuni. In proposito, infatti,  si  deve
considerare  che  il  legislatore  ha   ritenuto   che   «l'ammontare
complessivo delle  suddette  variazioni,  pari,  complessivamente,  a
230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno
2015», deve rimanere «fermo», insuscettibile di  correzioni.  Ebbene:
e' evidente che quella somma, all'esito del procedimento di  verifica
del gettito (e non solo  del  suo  effettivo  andamento)  e  del  suo
riparto, potrebbe risultare insufficiente, sicche'  verrebbe  violato
il principio di neutralita' finanziaria che l' art. 1 del d.l.  n.  4
del 2015 vorrebbe realizzare. 
    Le medesime conclusioni possono formularsi per  quanto  stabilito
dal comma 9-bis, nel quale si prevede un contributo fisso  (di  15,35
milioni di Euro) a fronte  del  minor  gettito  IMU.  Anche  qui  con
astrattezza ed irragionevolezza violatine dei parametri indicati. 
    Per  quanto  riguarda  il  comma  7,  si   prevedono   variazioni
compensative del gettito IMU da scontare sul  Fondo  di  solidarieta'
comunale. Anche in questo caso  le  variazioni  sono  determinate  in
astratto   e   presuntivamente,   come    disposto    dall'all.    A.
Conseguentemente, anche in questo caso valgono le considerazioni gia'
formulate: nessuna garanzia di effettivita'  e  di  veridicita'  (del
bilancio) e' assicurata dalla disciplina  qui  in  contestazione.  Lo
stesso vale  per  il  comma  8,  che  prevede  esso  pure  variazioni
compensative (ma nelle misure indicate dall'all. B), e per  il  comma
9, che prevede dei rimborsi (ma nelle misure indicate  dall'all.  C).
Si tratta sempre di cifre determinate in astratto e  preventivamente,
con violazione dei parametri indicati. 
    3.2.  -  Tutto  cio'  premesso,  e'  agevole  concludere  che  il
legislatore, attraverso i contributi,  i  rimborsi  e  le  variazioni
pretesamente  compensative  sui  bilanci  degli  enti  comunali,   ha
disposto per tali enti la sostituzione di una fonte di  finanziamento
corretta e certa (il fondo  di  solidarieta')  con  una  fonte  tanto
illegittima quanto aleatoria (l'IMU agricola), destinata  a  produrre
nei bilanci degli enti comunali ammanchi che non e' dato capire  come
si potranno ripianare. 
    Se  cosi'  e',  come  e',  tutti  i  commi  menzionati  risultano
violativi del principio di veridicita' dei bilanci e copertura  delle
spese, di cui all'art. 81 Cost.  e,  di  conseguenza,  dell'autonomia
finanziaria degli enti locali, protetta dall'art. 119 Cost.,  nonche'
delle competenze regionali in materia di enti  locali  e  di  finanza
locale, di cui all'art. 3 dello Statuto. 
    A tal proposito, l'ecc.ma Corte costituzionale ha  avuto  modo  a
piu' riprese di dichiarare  illegittimo  l'impiego,  a  copertura  di
nuove o maggiori spese, di entrate c.d.  «aleatorie»,  rispetto  alle
quali vi e' una particolare incertezza di esazione e di  accertamento
(cfr. sentt. nn. 54 del 1983 e 213 del 2008), specie  laddove  l'alea
va a pregiudicare la particolare prudenza nella determinazione  delle
entrate che  deve  essere  osservata  con  puntualita'  rigorosa  nei
confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso (sent. n.
384 del 1991). 
    Piu' in particolare, si e' piu' volte affermato che "la copertura
di  nuove  spese  deve  essere  ancorata  a  criteri   di   prudenza,
affidabilita' e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che
si intende effettuare» (ex multis, sentenze n. 106 e n. 68 del  2011,
n. 141 e n. 100 del 2010)" (sent. n. 192 del 2012). 
    Come si confida di aver dimostrato, nel  caso  di  specie  e'  lo
stesso legislatore ad aver previsto che ai Comuni,  a  fronte  di  un
sicuro taglio dei finanziamenti dovuto alla  sottrazione  di  risorse
dal Fondo di solidarieta', sia attribuita  un'entrata  aleatoria,  di
difficile quantificazione e  di  ancor  piu'  difficile  riscossione,
anche in  ragione  del  ristrettissimo  periodo  a  disposizione  per
organizzare l'accertamento e l'esazione  del  tributo,  con  evidente
violazione dei principi fissati dall'art. 81 Cost. 
    3.3. - La violazione del principio di veridicita' dei  bilanci  e
di copertura delle spese (art. 81 Cost.) comporta necessariamente una
vulnerazione dell'autonomia finanziaria dei comuni, che sopporteranno
gli  effetti  della  mancanza  di  risorse  causata  dal  legislatore
statale, con evidente violazione dell'artt. 119 Cost. 
    Per le stesse ragioni risultano violati gli artt. 3, 7 e 8  dello
Statuto e 117 Cost., che riconoscono alla Regione la competenza nella
materia «ordinamento degli enti locali»  e  «finanza  locale»  e  che
assicurano alla Regione la sua  autonomia  economico  e  finanziaria.
Come ha piu' volte affermato  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale,
infatti, «le Regioni sono legittimate a denunciare la  legge  statale
anche  per  la  lesione  delle  attribuzioni  degli   enti   locali»,
addirittura «indipendentemente dalla prospettazione della  violazione
della competenza  legislativa  regionale»,  in  quanto,  «la  stretta
connessione, in particolare in tema di finanza  regionale  e  locale,
tra  le  attribuzioni  regionali  e  quelle  delle  autonomie  locali
consente di ritenere che  la  lesione  delle  competenze  locali  sia
potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze
regionali» (sentenze n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del  2005  e  n.
196 del 2004) (sent. n. 298 del 2009). 
    4. -  In  subordine,  quanto  all'art.  1,  comma  1,  e  in  via
principale, quanto ai  commi  9-bis  e  9-quinquies.  Violazione  del
principio di  leale  collaborazione  tra  Stato  e  Regioni,  di  cui
all'art. 117 Cost. Violazione del principio di sussidiarieta' di  cui
all'art. 119 Cost. Violazione dell'art. 3 dello Statuto. 
    Si e' detto nel primo motivo di ricorso che l'art. 1, commi  1  e
1-bis, del d.l. n. 4 del 2015 ha usurpato la competenza regionale  in
materia di determinazione dei comuni montani, sicche' si confida  che
la Corte vorra' annullare detta  disposizione,  specificamente  nella
parte in cui si applica al territorio della Regione Sardegna. 
    Nella denegata ipotesi che quella censura fosse rigettata, l'art.
1 del d.l. n. 4 del 2015 sarebbe comunque illegittimo, nella parte in
cui non prevede che la determinazione dei comuni montani (in  special
modo di  quelli  del  territorio  sardo)  ai  fini  dell'applicazione
dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)  prevista  dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 30  dicembre  1992,
n. 504, nonche' della speciale detrazione fiscale  di  cui  al  comma
1-bis dell'art. 1 del d.l. n.  4  del  2015,  debba  avvenire  previa
intesa con le Regioni e in particolare con la Regione  Sardegna,  per
quanto concerne il territorio sardo. 
    4.1. - In proposito si deve considerare  che  lo  Stato,  facendo
riferimento all'elenco redatto dall'ISTAT e  al  relativo  indice  di
montanita', secondo dati non piu' aggiornati da  anni,  ha  di  fatto
ammesso di non avere a disposizione un valido strumento per  valutare
le condizioni del territorio al  fine  di  determinare  l'imposizione
tributaria. Se cosi' e',  come  e',  il  legislatore  avrebbe  dovuto
prevede un procedimento di individuazione dei comuni e dei  territori
montani che comportasse il coinvolgimento delle Regioni (ordinarie e,
a piu' forte ragione, speciali), quali enti  maggiormente  vicini  al
territorio che deve essere regolato. 
    Che tale forma di concertazione e  di  leale  collaborazione  sia
necessaria e' confermato dall'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. n.  4
del 2015, in cui lo Stato ammette che, per poter venire  a  capo  del
problema dei conguagli nelle variazioni delle risorse  trasferite  ai
comuni dal fondo di  solidarieta',  e'  necessaria  «una  metodologia
condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie  locali».  Se
questa  collaborazione  interistituzionale  e'  necessaria  a   valle
dell'imposizione tributaria (per  regolare  gli  effetti  di  finanza
pubblica), a piu' forte ragione e' necessaria a monte (per  applicare
il tributo in maniera ragionevole e non discriminatoria). 
    4.2. - Tutto cio' considerato, l'art. 1, comma 1, del d.l.  n.  4
del 2015, nella parte in cui non prevede che  la  determinazione  dei
comuni montani (in special modo di quelli del territorio sardo) debba
avvenire previa intesa con le Regioni (in particolare con la  Regione
Sardegna,  per  quanto  concerne  il   territorio   sardo),   risulta
violativo: 
    del principio di leale collaborazione tra Stato e  Regioni  (art.
117  Cost.),  in  quanto  sottrae  ad  un  procedimento   cooperativo
l'adozione di provvedimenti che coinvolgono l'esercizio di competenze
sia statali che regionali (cfr.  sentt.  nn.  303  del  2003  e,  con
specifico riferimento alla Regione Sardegna, 230 del 2013); 
    conseguentemente, dell'art. 3 dello Statuto  sardo,  che  riserva
alla Regione Sardegna la competenza in materia di «ordinamento  degli
enti locali» e «finanza locale», con l'effetto che in tale materia lo
Stato dovrebbe munirsi di intesa con la Regione; 
    del principio di sussidiarieta' (art. 119 Cost.), che  impone  di
allocare le funzioni pubbliche al livello di governo piu'  vicino  al
cittadino e al territorio, che, nel caso  di  specie,  risulta  anche
l'unico coerente con i principi di adeguatezza e differenziazione. 
    4.3. - Si e' visto qui sopra che il comma 9-quinquies prevede  un
procedimento  cooperativo  e  che   questo   dimostra   a   contrario
l'illegittimita' dei commi 1, 1-bis e 3, dell'art. 1 del  d.l.  n.  4
del 2015. Questo  stesso  procedimento  cooperativo,  nonche'  quello
previsto al comma 9-bis, peraltro, sono assolutamente  inadeguati  ad
assicurare la corretta  partecipazione  istituzionale  della  Regione
Sardegna. Ad  essere  coinvolte,  infatti,  sono  solo  le  autonomie
locali, oltretutto nella forma della c.d. «intesa debole». La Regione
Sardegna, pur testualmente menzionata, non e'  coinvolta.  E'  invece
evidente  che  il  principio  di  leale  collaborazione  imponeva  la
previsione di un'intesa fra lo Stato e la Regione,  perche'  essa  e'
titolare della competenza  in  materia  di  «ordinamento  degli  enti
locali» e «finanza locale», ai sensi dell'art. 3 dello Statuto. 
    Per tale ragione, dunque,  anche  i  commi  9-bis  e  9-quinquies
risultano violativi dell'art. 3 dello Statuto e degli artt. 117 e 119
Cost. 
 
                                P.Q.M. 
 
    La  Regione   Autonoma   della   Sardegna,   come   in   epigrafe
rappresentata   e   difesa,   chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia: 
        dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
1, 1-bis, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del d.l. 24  gennaio
2015, n. 4, convertito con modificazioni in legge 24 marzo  2015,  n.
34; 
        in  subordine,  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito  con
modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 34, nella parte in  cui  non
prevede  che  la  determinazione   dei   comuni   montani   ai   fini
dell'applicazione  dell'esenzione  dall'imposta  municipale   propria
(IMU) prevista dalla lettera h)  del  comma  1  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed in special  modo  di
quelli del territorio sardo, debba  avvenire  previa  intesa  con  le
Regioni e in particolare con la Regione Sardegna, per quanto concerne
i comuni del territorio sardo. 
    Si depositeranno documenti come da separato indice, tra  i  quali
copia conforme all'originale della delibera  della  Giunta  regionale
della Regione Autonoma della Sardegna n. 24/6 del 19 maggio 2015,  di
conferimento dell'incarico per la proposizione del presente ricorso 
        Cagliari - Roma, 22 maggio 2015 
 
          Avv. Sandra Trincas - Avv. Prof. Massimo Luciani