N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2014
Ordinanza del 15 ottobre 2014 emessa dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile promosso da Esposito Giuseppe contro Bruscolini Nella. Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Importi dovuti - Obbligo per chi ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa - Applicabilita' di tale previsione anche nel caso di appello dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma secondo, c.p.c., per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e alla successiva di cui gli e' stata data comunicazione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo (e conseguente estinzione del processo) di cui agli artt. 309 e 181 c.p.c., applicabili in appello in caso di mancata comparizione ad udienze successive alla prima - Irrazionalita' - Violazione del principio di proporzione delle imposizioni tributarie alla capacita' contributiva. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art 13, comma 1-quater, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.33 del 19-8-2015 )
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE All'udienza collegiale del giorno 15 ottobre 2014 ore 10,00; Presidente dott. Turco Alessandro, Relatore; Giudice/Consigliere dott. Abiosi Antonia; Giudice/Consigliere dott. Modena Marco; Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. dott. ......, Chiamata la causa Attore principale Esposito Giuseppe: Avv. Quercetani Massimiliano; Avv. Tagliaferri Riccardo; Convenuto principale Bruscolini Nella, Avv. Rilevato che: l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n, 115, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilita' 2013) stabilisce il raddoppio del contributo unificato quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, stabilendo altresi' che dei presupposti di tale raddoppio il giudice debba dare atto in sentenza; che tale norma, attraverso la previsione della improcedibilita', assoggetta all'aggravamento tributario in questione (avente natura lato sensu sanzionatoria) anche le parti il cui appello venga dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 secondo comma c.p.c., per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione; che pertanto detta norma dovrebbe trovare applicazione nel caso specifico, in cui la parte appellante non e' comparsa ne' alla prima udienza, ne' a quella successiva di cui le e' stata data comunicazione, dal che consegue la rilevanza della questione; che la citata disposizione crea una disparita' di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., tra l'ipotesi di improcedibilita' ex art. 348 secondo comma c.p.c., in cui si applica il raddoppio del contributo unificato, e quella di cancellazione della causa dal ruolo (e conseguente estinzione) ex artt. 309-181 c.p.c., applicabili anche in appello per l'ipotesi di mancata comparizione ad udienze successive alla prima, cui detta previsione non si applica; che tale disparita' di trattamento non e' razionalmente giustificabile in alcun modo, anche tenuto conto che la mancata comparizione alla prima udienza comporta per l'ufficio un aggravio di lavoro sicuramente non superiore (anzi, in taluni casi anche inferiore) rispetto quella che puo' aversi ad un'udienza successiva alla prima (che potrebbe intervenire dopo lo svolgimento di maggiori attivita' processuali, come l'ammissione e l'assunzione di prove); che, trattandosi di norma tributaria, risulta violato anche il principio della proporzione delle imposizioni alla capacita' contributiva, ex art. 53 Cost.; che non e' possibile interpretare la disposizione in modo tale da superare i dubbi di legittimita' costituzionale, stante la univocita' del presupposto (improcedibilita' dell'impugnazione) richiamato dalla norma tributaria e definito da quella processuale;
P.Q.M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilita' 2013), nella parte in cui prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura ivi prevista, anche nei casi di improcedibilita' previsti dall'art. 348 secondo comma c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; Sospende il giudizio in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle predetta questione; Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (anche se contumaci), nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente: Turco