N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2014

Ordinanza del 15 ottobre 2014 emessa dalla Corte d'appello di Firenze
nel  procedimento  civile  promosso  da  Esposito   Giuseppe   contro
Bruscolini Nella. 
 
Spese di  giustizia  -  Contributo  unificato  nel  processo  civile,
  amministrativo e tributario - Importi dovuti - Obbligo per  chi  ha
  proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente
  o dichiarata inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore
  importo  pari  a  quello  dovuto  per   l'impugnazione   stessa   -
  Applicabilita'  di  tale  previsione  anche  nel  caso  di  appello
  dichiarato improcedibile ai sensi  dell'art.  348,  comma  secondo,
  c.p.c., per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza
  e alla  successiva  di  cui  gli  e'  stata  data  comunicazione  -
  Ingiustificata disparita' di trattamento  rispetto  all'ipotesi  di
  cancellazione della causa dal ruolo (e conseguente  estinzione  del
  processo) di cui agli  artt.  309  e  181  c.p.c.,  applicabili  in
  appello in caso di mancata comparizione ad udienze successive  alla
  prima - Irrazionalita' - Violazione del  principio  di  proporzione
  delle imposizioni tributarie alla capacita' contributiva. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art
  13, comma 1-quater, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge  24
  dicembre 2012, n. 228. 
- Costituzione, artt. 3 e 53. 
(GU n.33 del 19-8-2015 )
 
                   LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 
 
    All'udienza collegiale del giorno 15 ottobre 2014 ore 10,00; 
    Presidente dott. Turco Alessandro, Relatore; 
    Giudice/Consigliere dott. Abiosi Antonia; 
    Giudice/Consigliere dott. Modena Marco; 
    Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e  del  P.M.  dott.
......, 
    Chiamata la causa 
    Attore principale Esposito Giuseppe: 
        Avv. Quercetani Massimiliano; 
        Avv. Tagliaferri Riccardo; 
    Convenuto principale Bruscolini Nella, Avv. 
    Rilevato che: 
        l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n,  115,
introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre  2012  (legge
di stabilita' 2013) stabilisce il raddoppio del contributo  unificato
quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o
e' dichiarata inammissibile o improcedibile, stabilendo altresi'  che
dei presupposti di tale raddoppio  il  giudice  debba  dare  atto  in
sentenza; 
        che   tale   norma,   attraverso    la    previsione    della
improcedibilita', assoggetta all'aggravamento tributario in questione
(avente natura lato  sensu  sanzionatoria)  anche  le  parti  il  cui
appello venga dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 secondo
comma c.p.c., per mancata  comparizione  dell'appellante  alla  prima
udienza  e  a  quella  successiva  di  cui   gli   sia   stata   data
comunicazione; 
        che pertanto detta norma dovrebbe  trovare  applicazione  nel
caso specifico, in cui la parte appellante non e' comparsa  ne'  alla
prima udienza, ne' a quella  successiva  di  cui  le  e'  stata  data
comunicazione, dal che consegue la rilevanza della questione; 
        che  la  citata   disposizione   crea   una   disparita'   di
trattamento,  con  conseguente  violazione  dell'art.  3  Cost.,  tra
l'ipotesi di improcedibilita' ex art. 348 secondo  comma  c.p.c.,  in
cui si applica il raddoppio del contributo  unificato,  e  quella  di
cancellazione della causa dal ruolo  (e  conseguente  estinzione)  ex
artt. 309-181 c.p.c., applicabili anche in appello per  l'ipotesi  di
mancata comparizione ad udienze  successive  alla  prima,  cui  detta
previsione non si applica; 
        che tale  disparita'  di  trattamento  non  e'  razionalmente
giustificabile in alcun modo,  anche  tenuto  conto  che  la  mancata
comparizione alla prima udienza comporta per l'ufficio un aggravio di
lavoro  sicuramente  non  superiore  (anzi,  in  taluni  casi   anche
inferiore) rispetto quella che puo' aversi ad  un'udienza  successiva
alla prima (che potrebbe intervenire dopo lo svolgimento di  maggiori
attivita' processuali, come l'ammissione e l'assunzione di prove); 
        che, trattandosi di norma tributaria, risulta  violato  anche
il principio  della  proporzione  delle  imposizioni  alla  capacita'
contributiva, ex art. 53 Cost.; 
        che non e' possibile interpretare  la  disposizione  in  modo
tale da superare i dubbi di legittimita'  costituzionale,  stante  la
univocita'  del  presupposto   (improcedibilita'   dell'impugnazione)
richiamato dalla norma tributaria e definito da quella processuale; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,
comma  1-quater,  del  d.P.R.  30  maggio  2002  n.  115,  introdotto
dall'art.  1  comma  17  della  legge  24  dicembre  2012  (legge  di
stabilita' 2013), nella parte in cui  prevede  il  versamento  di  un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura  ivi
prevista, anche nei casi di improcedibilita' previsti  dall'art.  348
secondo comma c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  per
la decisione delle predetta questione; 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa  (anche  se  contumaci),  nonche'  al
Presidente del Consiglio dei ministri,  e  comunicata  ai  Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
 
                        Il Presidente: Turco