N. 199 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2015

Ordinanza del 14 aprile 2015  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Dalla Vecchia Fabrizio ed altri contro Regione Veneto  ed
altri. 
 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Veneto  -  Progetti   di   strade
  extraurbane secondarie - Obbligo di sottoposizione alla valutazione
  di  impatto  ambientale  (VIA)  limitato  a  quelle  di   lunghezza
  superiore a 5 km - Violazione della sfera di competenza legislativa
  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  per  il
  contrasto con la normativa statale (d.lgs. n. 152/2006) che prevede
  l'obbligo di VIA senza soglia di dimensioni. 
- Legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10, art. 7. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 23 e allegato IV, punto  7,
  lett. g). 
(GU n.41 del 14-10-2015 )
 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (sezione quarta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale n. 6731 del 2010, proposto da: 
        Fabrizio Dalla Vecchia, Silvano Cesa,  Orazio  Cesa,  Silvano
Paolin, Giovanni Marcadent, Renato De Mari,  Bianco  Vergerio,  Maria
Cristina  Marcadent,  Francesco  Zuccolotto,  Giorgio   Cesa,   Mauro
Soppelsa,  Antonella  Vergerio,  Delfino  Dolo,  Antonio  Dal   Piva,
Fabrizio Micacchioni, Stefania Dalla Vecchia, Beppino Gelisio, Renata
Gallina, rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Matteo  Ceruti  e
Alessio  Petretti,  con  domicilio  eletto  presso   lo   studio   di
quest'ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/A; 
    Contro: 
        Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore, 
        Comune di Mel, in persona del sindaco pro tempore, 
        Comune di Lentiai, in persona del sindaco pro tempore, 
        Provincia di Belluno, in persona del presidente pro tempore, 
        Veneto Strade S.p.A., in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv.  Alfredo  Biagini,  con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 30; 
        Ministero per i beni culturali e ambientali, in  persona  del
Ministro   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso   per    legge
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso  i  cui  uffici   e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale Veneto - Venezia, Sezione I,  n.  2725/2010,  resa  tra  le
parti, concernente «approvazione variante agli strumenti  urbanistici
- dichiarazione pubblica utilita' - progetto definitivo relativo alla
realizzazione  di  una  variante  alla  strada  provinciale   n.   1,
all'altezza degli abitati dei comuni di Bardies (frazione di  Mel)  e
Lentiai della provincia di Belluno»; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione  Veneto,
del Comune di Mel, del Comune di Lentiai, della Provincia di Belluno,
di Veneto Strade S.p.A. e  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  3  febbraio  2015  il
cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le  parti  gli  avvocati
Petretti, Biagini e l'avvocato dello Stato Varrone. 
    1. Il 19 luglio 2006 si  teneva  la  conferenza  di  servizi  per
l'acquisizione dei pareri, nulla  osta  ed  autorizzazioni  necessari
all'approvazione del  progetto  (sul  quale  la  Commissione  tecnica
regionale  si  era  gia'  espressa  positivamente  con  prescrizioni)
relativo alla realizzazione di una variante alla  strada  provinciale
n. 1, all'altezza degli abitati dei comuni di  Bardies  (frazione  di
Mel) e Lentiai della provincia di Belluno, cui  partecipavano,  oltre
la Provincia, il Comune di Lentiai, il Servizio forestale  regionale,
Telecom Italia e Veneto Strade S.p.A. ed  all'esito  della  quale  il
responsabile   del   procedimento    comunicava    che,    ai    fini
dell'adeguamento degli strumenti  urbanistici  comunali,  si  sarebbe
proceduto mediante sottoscrizione di  un  accordo  di  programma,  ai
sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 11/04. 
    L'accordo veniva, in effetti, sottoscritto dalla Regione  Veneto,
dai comuni di Lentiai e di Mel e da Veneto Strade S.p.A. il 17 aprile
2007  e  reso  esecutivo  con decreto  del  Presidente  della  giunta
regionale 17 luglio 2007, n. 134. 
    Il signor Dalla Vecchia  Fabrizio  ed  altri  31  proprietari  di
immobili  situati  nelle  adiacenze  del  nuovo  tracciato  stradale,
oggetto dell'accordo di programma, proponevano ricorso  al  Tribunale
amministrativo regionale Veneto (RG 2266/07),  con  cui  denunciavano
l'illegittimita' dell'accordo e degli atti presupposti per violazione
di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili. 
    Successivamente, con nota 17 marzo 2008, il  Rup  comunicava  che
«in  forma  di  autotutela»  aveva  provveduto  a   «riconvocare   la
conferenza  di  servizi  al  fine  di  reiterare  l'intera  procedura
inerente l'accordo di programma». 
    La nuova conferenza di servizi si svolgeva il 23 aprile 2008 e ad
essa seguiva, nella riunione del 20 giugno 2008, la sottoscrizione di
nuovo accordo di programma da parte della Regione, della Provincia di
Belluno, dei Comuni di Mel e di Lentiai  (successivamente  ratificato
dai rispettivi organi consiliari) e  di  Veneto  Strade  S.p.A.  Tale
accordo veniva, quindi, reso esecutivo  con  decreto  del  Presidente
della giunta regionale 10  settembre  2008,  n.  253,  con  cui,  tra
l'altro, si disponeva l'annullamento del provvedimento n. 134/07, con
il quale era stato assentito il precedente accordo. 
    Gli stessi ricorrenti proponevano una nuova impugnazione (ricorso
NRG 2341/08). 
    Il  procedimento  di  approvazione  del  progetto  definitivo  si
concludeva con provvedimento di Veneto Strade S.p.A. 3  aprile  2009,
n. 7911, dopo che, tra l'altro, si era proceduto  ad  esaminare  e  a
valutare le osservazioni  pervenute  a  seguito  della  pubblicazione
dell'avviso  del  procedimento   preordinato   all'approvazione   del
progetto ed alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. 
    Con  decreto  30  luglio  2009,  infine,  Veneto  Strade   S.p.A.
disponeva  l'occupazione  d'urgenza   delle   aree   destinate   alla
realizzazione dell'infrastruttura stradale in questione. 
    Anche  tali   ultimi   provvedimenti   venivano   impugnati   dai
ricorrenti, mediante notificazione di motivi aggiunti. 
    2. Con sentenza  del  27  maggio-28  giugno  2010,  n.  2725,  il
Tribunale amministrativo  regionale  Veneto,  I  Sezione,  riuniva  i
ricorsi per connessione; dichiarava improcedibile  il  primo  (RG  n.
2267/07) per sopravvenuta carenza di interesse e rigettava il secondo
e relativi motivi aggiunti (RG n. 2341/2008). 
    3. Propongono articolato appello gli interessati,  che  ritengono
la sentenza frutto di totale  ripiegamento  del  giudice  sulle  tesi
avversarie, affetta da  errore  manifesto  in  fatto  e  in  diritto,
gravemente omissiva su profili centrali delle impugnative proposte. 
    Resistono in giudizio le amministrazioni appellate. 
    4. Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2015, la causa  e'  stata
trattenuta in decisione. 
    5. Ritiene  il  Collegio  che  tutte  le  censure  dedotte  siano
infondate per le ragioni che di seguito si espongono. 
    6. Tuttavia,  con  motivo  sub  12.3,  gli  appellanti  sollevano
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  7,  comma  2,  e
allegato C4, punto 7, lettera f) della legge della Regione Veneto  n.
10 del 26 marzo 1999, per  contrasto  con  l'art.  1,  comma  6,  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e  con  l'art.
20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (rectius, art.  23,  comma
1, lettera c), e relativo allegato III - elenco B  punto  7,  lettera
g), che impongono di  sottoporre  alla  procedura  di  «verifica»  di
valutazione  di  impatto  ambientale  (il  cosiddetto  screening)   i
progetti  di  «strade  extraurbane  secondarie»   senza   soglia   di
dimensioni, a differenza della norma regionale denunciata, che impone
tale  «screening»  solo  per  le  strade  secondarie  extraurbane  di
lunghezza superiore a 5 Km. 
    La questione e' rilevante nel presente giudizio, perche'  qualora
la norma regionale venisse eliminata  dall'ordinamento,  nella  parte
non  conforme  alla  norma  nazionale,  effettivamente  sul  progetto
dovrebbe procedersi, come  sostengono  gli  appellanti,  mediante  la
richiesta  di  «verifica»  all'autorita'  competente  (il  cosiddetto
«screening»), al fine di stabilire  se  l'impatto  sull'ambiente,  in
relazione alle caratteristiche del progetto  e  alla  localizzazione,
comporta  la  necessita'  dello  svolgimento   della   procedura   di
valutazione di impatto ambientale (VIA). 
    Da qui discenderebbe l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati
che in  applicazione  della  norma  regionale  non  hanno  sottoposto
preventivamente  ne'  l'accordo  di  programma,   ne'   il   progetto
definitivo alla suddetta verifica. 
    7. La questione, oltre che  rilevante,  non  sembra  al  Collegio
manifestamente infondata. 
    Va, infatti, considerato, preliminarmente, che ai sensi dell'art.
117, comma 2,  lettera  s),  la  tutela  dell'ambiente  compete  alla
legislazione  esclusiva  statale  e  che,  sin  dal  2007,  la  Corte
costituzionale, mutando  la  propria  precedente  giurisprudenza,  ha
configurato la materia ambientale come materia in senso tecnico,  che
concerne  un  bene  giuridico  unitario,  la  cui  disciplina  spetta
esclusivamente allo Stato pur essendo salva la facolta' delle regioni
«di adottare norme di tutela ambientale piu'  elevata  nell'esercizio
di competenze, previste dalla Costituzione, che  vengano  a  contatto
con quella dell'ambiente» (sentenza n. 104  del  2008,  che  riprende
alcuni passaggi della sentenza n. 378 del 2007). 
    Per  quanto  piu'  specificamente  riguarda  la  problematica  in
materia di VIA (valutazione impatto ambientale) la Corte, nell'ambito
del vasto contenzioso che dall'adozione del codice  dell'ambiente  in
poi ha interessato i rapporti tra Stato e regioni, ha  affermato  che
«le Regioni sono  tenute,  per  un  verso,  a  rispettare  i  livelli
uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro a mantenere  la
propria legislazione negli ambiti di competenza  fissati  dal  Codice
dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA»  (sentenza
n. 186 del 2010). 
    7.1. Per inciso, va detto anche  che  la  disciplina  del  codice
dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006)  in  materia  di  VIA
rappresenta la  trasposizione  sul  piano  interno  della  disciplina
europea di cui alla direttiva UE 2011/92, da cui discende un  preciso
obbligo gravante su tutti gli Stati membri di assoggettare a VIA  non
solo i  progetti  indicati  nell'allegato  I,  ma  anche  i  progetti
descritti nell'allegato II, qualora si rivelino idonei a generare  un
impatto  ambientale  importante,   all'esito   della   procedura   di
cosiddetto screening. 
    Con riguardo alla possibilita' per gli  Stati  di  scegliere  una
soglia al di sotto della  quale  non  assoggettare  a  «screening»  i
progetti, la giurisprudenza consolidata della Corte di  Giustizia  ha
affermato il principio  in  base  al  quale  gli  Stati  non  possono
esercitare la propria discrezionalita'  nell'identificare  criteri  e
soglie  di  esenzione  a  screening  fondati   esclusivamente   sulle
dimensioni dei progetti, anche se identificano dimensioni di  livello
particolarmente basso: e' il caso,  ad  esempio,  del  Belgio  (CGUE,
sentenza 24 marzo 2011, causa C-435/09), dell'Olanda (CGUE,  sentenza
15 ottobre 2009, causa C-255/08),  dell'Irlanda  (CGUE,  sentenza  20
novembre 2008, causa C-66/06), e della procedura di infrazione aperta
dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia (2009/2086). 
    Difatti, anche il modello attuativo adottato dallo Stato italiano
nel Codice ambiente (cfr. allegati alla parte II del Codice, da II  a
IV)   utilizzerebbe   il   criterio   dimensionale    ed,    inoltre,
prevalentemente attraverso l'individuazione  di  soglie  dimensionali
passa la definizione degli ambiti di competenza legislativa regionale
(cfr. art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006). 
    7.2.  La  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.   93/2013   ha
affrontato un caso analogo a quello in esame,  riguardante  la  legge
regionale Marche n. 3 del 2012 e relativi allegati che, limitandosi a
stabilire soglie di tipo solo dimensionale, al di sotto delle quali i
progetti  non  sono  assoggettabili  alla  procedura  di  VIA  e  non
prevedendo l'obbligo di tenere conto di tutti gli  altri  criteri  di
cui   alla    direttiva    2011/92/Ue,    sono    state    dichiarate
costituzionalmente   illegittime   per   contrasto   con    l'obbligo
comunitario gravante sugli stati membri di effettuare lo screening in
materia di impatto ambientale  avvalendosi  di  tutti  gli  specifici
criteri   di   selezione   dei   progetti   tassativamente   indicati
nell'allegato III della direttiva medesima, come prescritto dall'art.
4, paragrafo 3 della medesima. 
    La Corte costituzionale afferma che e' legittima l'individuazione
di soglie da parte del  legislatore  regionale  se  «lungi  dal  fare
riferimento - ai fini dell'identificazione degli impianti esentati  -
al   solo   criterio   della    ridotta    dimensione    quantitativa
dell'intervento, (...) individua nella predetta circostanza solo  una
delle condizioni, e non certo la piu' rilevante, che, congiunta  alla
peculiarita' della tipologia degli impianti (...) e soprattutto della
localizzazione  degli  stessi  (...),  contribuisce  a  soddisfare  i
requisiti imposti dal legislatore statale per l'identificazione delle
deroghe da parte della Regione». 
    Ne resta confermato il potere regionale  (previsto  dall'art.  42
del Codice) di identificare soglie di esenzione a  screening,  ma  al
riguardo  la  decisione  indica  chiaramente  che  tale  potere  puo'
legittimamente  essere  esercitato  se  volto  alla  «attuazione  dei
principi di precauzione e di azione preventiva» e  «della  protezione
dell'ambiente e della qualita' della vita», sanciti  dalla  dir.  UE;
tali principi comportano, in concreto, che l'esercizio del potere  di
prevedere normativamente soglie di  esenzione  dallo  screening  deve
essere funzionale all'effettiva «riduzione  dell'impatto  ambientale»
dei progetti esentati. In coerenza con questo quadro, le disposizioni
regionali  sono  incostituzionali  se  introducono  discipline   meno
restrittive rispetto a quella statale;  sono  legittime  se,  invece,
derogano in senso restrittivo rispetto alla norma  statale  o  se  la
legge regionale non fa che richiamare una esenzione introdotta  dallo
stesso legislatore statale. 
    7.3. Va ulteriormente aggiunto che,  a  seguito  delle  modifiche
introdotte con decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 8: 
        l'art. 3-bis del decreto legislativo n. 152/2006,  intitolato
«principi di sussidiarieta'  e  leale  collaborazione»  espressamente
cosi' recita al comma 2: «Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente
piu' restrittive, qualora lo richiedano  situazioni  particolari  del
loro   territorio,   purche'   cio'   non   comporti    un'arbitraria
discriminazione», ma non contempla l'ipotesi contraria di norme  meno
restrittive; 
        l'art. 23, comma 1, dichiara necessaria la VIA per i progetti
di  cui  all'elenco  B  dell'allegato   III   che   ricadano,   anche
parzialmente, all'interno di aree  naturali  protette  come  definite
dalla legge 6 dicembre 1991, n.  394  (b);  per  i  progetti  di  cui
all'elenco B dell'allegato III che  non  ricadano  in  aree  naturali
protette, ma che, sulla base degli  elementi  indicati  nell'allegato
IV, a giudizio dell'autorita'  competente  richiedano  ugualmente  lo
svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (c); 
        tra i progetti elencati nell'allegato  III,  elenco  B,  sono
indicate «le  strade  extraurbane  secondarie»,  se  si  ritenga  che
possano  avere  impatto  significativo  sull'ambiente,  senza  limiti
dimensionali; 
        l'allegato IV  specifica  gli  elementi  di  verifica  per  i
progetti di cui all'elenco B  dell'allegato  III,  raggruppati  in  3
insiemi: 
        1) caratteristiche dei progetti; 
        2) localizzazione; 
        3) caratteristiche dell'impatto potenziale. 
    Nel primo di  tali  insiemi,  figura,  oltre  la  dimensione  dei
progetti, anche il cumulo  con  altri  progetti,  l'utilizzazione  di
risorse naturali,  la  produzione  di  rifiuti,  l'inquinamento  e  i
disturbi ambientali, il rischio di incidenti. 
    Dunque,  e'   evidente   che   nella   sistematica   del   codice
dell'ambiente, non e' la consistenza  dimensionale  l'unico  elemento
che puo' determinare  l'esenzione  dalla  procedura  di  verifica  di
valutazione  di  impatto   ambientale,   ma   il   giudizio   rimesso
all'Amministrazione  si  articola   sulla   considerazione   di   una
pluralita'   di   caratteristiche   dei    progetti,    sulla    loro
localizzazione, escludendosi che una soglia minima di importanza  del
progetto possa fondare una esenzione a priori. 
    7.5. Come ha affermato la  Corte  costituzionale  con  la  citata
sentenza n. 97/2013, discende dalla direttiva 2011/92/UE  il  preciso
obbligo comunitario, gravante tanto sul legislatore nazionale che  su
quello regionale, ai sensi  dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.  di
assoggettare a VIA anche i progetti descritti nell'allegato II  della
direttiva,  qualora  si  rivelino  idonei  a  generare   un   impatto
ambientale  importante,  all'esito  della  procedura  di   cosiddetto
screening. 
    Tale screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici
criteri  di  selezione  definiti  nell'allegato  III   della   stessa
direttiva e concernenti non solo la dimensione,  ma  anche  le  altre
caratteristiche  dei  progetti  (il  cumulo   con   altri   progetti,
l'utilizzazione  di  risorse  naturali,  la  produzione  di  rifiuti,
l'inquinamento ed i disturbi ambientali da  essi  prodotti,  la  loro
localizzazione e il loro  impatto  potenziale  con  riferimento,  tra
l'altro,  all'area  geografica  e  alla  densita'  della  popolazione
interessata), che, come si e' visto, sono stati recepiti  dal  codice
dell'ambiente. 
    7.6. Per tutte le ragioni esposte, ritiene, dunque,  il  collegio
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  7  della  legge  della  regione  Veneto  n.
10/1999, in relazione  all'art.  23  e  all'allegato  III  (punto  7,
lettera g), nonche' allegato IV, del decreto legislativo n. 152/2006,
nella parte in cui fissa una soglia quantitativo-dimensionale  al  di
sotto della quale e' esclusa la verifica preliminare  di  valutazione
di impatto ambientale, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera
s) della Costituzione. 
    8. La questione e', altresi', rilevante ai fini  della  decisione
dell'appello in esame. 
    Sono, difatti, infondati tutti gli altri motivi di appello,  che,
di seguito, sinteticamente si esaminano. 
    8.1.  Infondate  sono  le  censure  relative   alla   formazione,
approvazione e sottoscrizione dell'accordo di programma del 20 giugno
2008. 
    Secondo   gli   appellanti,   l'omessa   partecipazione   di   un
rappresentante della Regione Veneto alle riunioni del 23 aprile e  20
giugno 2008 non sarebbe sanabile dall'assenso formulato per  iscritto
extra conferenza; ne'  troverebbe  applicazione,  come  ritenuto  dal
Tribunale amministrativo regionale, l'art. 14-ter, comma 7, legge  n.
241/1990, perche' la conferenza di servizi finalizzata all'accordo di
programma sia nella legge regionale n. 11/2004 (art. 7, commi 3 e  4)
sia nel TUEELL (art. 34) troverebbe una disciplina speciale. 
    L'accordo  di  programma,  ai  sensi  dell'art.  34  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  uno  strumento  di  ordinaria
applicazione  per  la  definizione  e  l'attuazione  di   opere,   di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per  la  loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di
provincia e regioni, di amministrazioni statali e di  altri  soggetti
pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti. 
    Il  Collegio  ritiene  che,   a   prescindere   dalla   questione
dell'applicabilita' della disciplina generale di cui  alla  legge  n.
241/1990, nessuna delle norme invocate  dagli  appellanti  impone  la
contestuale presenza fisica di  tutti  i  rappresentanti  degli  enti
interessati, i quali debbano cioe' necessariamente essere presenti in
tale  sede,  mentre  e'  essenziale  alla   dinamica   procedimentale
delineata anche dalla  norma  regionale  che  in  un'unica  sede  sia
verificata preliminarmente la possibilita'  di  un  consenso  unanime
sulla proposta di accordo e sia data la  possibilita'  di  esprimersi
definitivamente a tutti gli enti interessati, sia pure con  modalita'
diversa dalla partecipazione fisica del rappresentante dell'ente. 
    A tale conclusione conduce la ratio della conferenza di  servizi,
che ha come obiettivo la semplificazione e la  celerita'  dell'azione
amministrativa  in  attuazione  dei  principi  di  economicita',   di
efficacia,  di  buon  andamento  e  di   ragionevolezza   dell'azione
amministrativa di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990 e  dell'art.
97 Cost., per il cui raggiungimento, ad  avviso  del  Collegio,  puo'
essere  utilizzato  anche  lo  strumento  di  una  manifestazione  di
volonta' fatta pervenire per iscritto. 
    L'assenso della Regione acquisito attraverso la nota prot. 203957
del 16 aprile 2008 e', pertanto, idoneo alla legittima formazione del
consenso. 
    8.2.  Quanto  alla  mancata  partecipazione  della  Provincia  di
Belluno  all'istruttoria  sulle  osservazioni  presentate  prima  del
riavvio della procedura,  che,  dunque,  si  sarebbe  espressa  senza
conoscerle, il Collegio ritiene che il  rinnovo  della  procedura,  a
seguito dell'annullamento in autotutela  del  precedente  accordo  di
programma sottoscritto il 17 aprile 2007, di cui alla nota del Rup in
data 17 marzo 2008, prot. 1871/ls, a partire dalla proposta di  nuovo
accordo con la riunione del  23  aprile  2008,  abbia  comportato  il
rinnovo di tutte le fasi procedimentali, compresa la pubblicazione  e
la presentazione di osservazioni da parte degli interessati. 
    Cosicche', a parte  le  considerazioni  formulate  dal  Tribunale
amministrativo  regionale,  secondo  cui   la   partecipazione   alla
Conferenza deve  lasciar  presumere  che  la  Provincia  abbia  avuto
conoscenza di tutti gli atti del procedimento, non costituisce motivo
di annullamento il mancato esame  delle  osservazioni  presentate  in
occasione della precedente conferenza di servizi dei 30  marzo  2007,
annullata in autotutela. 
    8.3.   Anche   la   mancata   partecipazione   del   Responsabile
dell'Ufficio tecnico comunale di Lentiai alla riunione del 20  giugno
2008 non viola l'art. 7 della legge regionale n.  11/2004,  il  quale
prescrive la presenza dei rappresentanti degli enti  interessati,  e,
dunque, e' legittima la presenza alla riunione del solo  sindaco,  il
quale  rappresenta  istituzionalmente  il  Comune,  senza   che   sia
possibile distinguere, a tal  fine,  tra  soggetti  legittimati  alla
«partecipazione  alla  conferenza»  e   soggetti   legittimati   alla
«sottoscrizione dell'accordo», come vorrebbero gli appellanti. 
    8.4. Viene dedotta la nullita' dell'accordo di programma  perche'
non  sottoscritto   dal   Presidente   della   Regione   Veneto,   ma
dall'Assessore   regionale   alle   politiche   della   mobilita'   e
infrastrutture, che non risulta all'uopo delegato. 
    Secondo  il  Tribunale  amministrativo   regionale,   l'assessore
regionale  alle  politiche  della  mobilita'  e   infrastrutture   ha
partecipato  alla  conferenza  in  qualita'  di  rappresentante   del
Presidente  della  Regione,  al  quale  non  e'  preclusa  la  delega
dell'esercizio del proprio potere di rappresentanza ad un assessore. 
    Inoltre, si e' trattato di delega di firma e non  di  competenza,
ai  fini  della  sottoscrizione  dell'accordo,   per   cui   non   e'
configurabile un vizio di incompetenza, e,  comunque,  l'approvazione
successiva  dell'accordo  stesso,  effettuata  dal  Presidente  della
Regione con proprio  decreto  10  settembre  2008,  n.  253,  avrebbe
valenza di ratifica. 
    Il  Collegio  ritiene  di  condividere   tale   conclusione   che
privilegia l'aspetto  sostanziale  della  partecipazione  degli  enti
all'accordo ed al conseguimento di  efficacia  dello  stesso,  ovvero
ritiene   che,   quand'anche   difettasse   la   delega    preventiva
all'Assessore per la firma dell'accordo, il vizio dovrebbe  ritenersi
non  invalidante  ed,  in  ogni   caso,   sanato   dalla   successiva
approvazione dell'accordo da  parte  del  Presidente  della  regione,
organo che ha competenza sugli strumenti urbanistici generali e sulle
loro varianti, il quale in tale sede si e' appropriato implicitamente
anche  dell'operato  dell'Assessore  regionale,   eventualmente   non
delegato formalmente. 
    Sarebbe illogico sostenere che la Regione non abbia condiviso  un
atto (l'accordo di programma) che ha ratificato con decreto  del  suo
Presidente. 
    9. Con ulteriore motivo  gli  appellanti  lamentano  l'erroneita'
della dichiarazione di difetto di interesse alla doglianza con cui si
denunciava che l'avviso pubblicato sulla stampa, ai  sensi  dell'art.
11 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  327/01,  aveva
omesso di informare che il provvedimento di variante conteneva  anche
relativamente alle aree interessate dal  progetto  l'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio. 
    E per tale ragione alcuni ricorrenti non hanno potuto  presentare
osservazioni in sede di variante urbanistica. 
    La sentenza ha ritenuto che tale circostanza non ha impedito agli
interessati di partecipare al procedimento producendo osservazioni al
tracciato. 
    Invero, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
327/01 prescrive che ai fini dell'instaurazione  del  contraddittorio
con i proprietari espropriandi sia dato avviso personale agli stessi,
ma, in alternativa, nel caso di  un  numero  superiore  a  50,  siano
pubblicati gli avvisi su organi di stampa  o  all'albo  pretorio  del
Comune, o sul sito internet, rinviandosi al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 554/1999 per gli avvisi concernenti le conferenze
di servizi dei lavori  pubblici.  Quanto  al  contenuto  dell'avviso,
l'art. 11 cit. prescrive soltanto che sia precisato «dove e con quali
modalita' puo' essere consultato il  piano  o  il  progetto»  da  cui
discende la dichiarazione di pubblica utilita'. 
    L'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  554/99
prevede, a sua volta, che a conclusione dei lavori  della  conferenza
dei servizi sia  data  pubblicita'  alle  determinazioni  assunte  in
quella sede con il relativo verbale. 
    Non  e'  prescritto  un  contenuto  minimo  a  pena  di  nullita'
dell'avviso, che includa anche l'avvertenza  dell'imposizione  finale
del vincolo. 
    Nel caso in esame, non vi e'  dubbio  che  sia  stato  pubblicato
l'avviso   prima   della   dichiarazione   di   pubblica    utilita',
raggiungendosi cosi' lo scopo partecipativo  della  comunicazione  di
avvio del procedimento nelle forme prescritte, com'e' comprovato, tra
l'altro, dalla circostanza  che  alcuni  proprietari  hanno  prodotto
osservazioni  al  tracciato   finalizzate   alla   sottrazione   alla
previsione d'esproprio delle rispettive proprieta'. 
    10. Con altro motivo i ricorrenti avevano denunciato l'eccesso di
potere per travisamento dei fatti in relazione  alle  controdeduzioni
del Rup, con nota del 9 giugno 2008, prot. 4184/ls, fatta propria dai
partecipanti alla riunione del  30  giugno  2008,  in  risposta  alla
osservazione con cui si evidenziava la diversita' del tracciato della
strada, quale risultante dalla  documentazione  allegata  alla  nuova
proposta, rispetto a quella  di  progetto  allegata  alla  precedente
versione dell'accordo di programma del 17 aprile 2007. Il Rup  negava
tale diversita'. 
    Si tratterebbe, invece, di un tratto aggiuntivo  in  variante  al
PRG di Mel che comporta una maggiore lunghezza del tracciato rispetto
al progetto definitivo di circa 400/450 metri. 
    La sentenza ha rigettato la censura, osservando che  «oggetto  di
realizzazione sara' esclusivamente il tracciato stradale  cosi'  come
risulta dal progetto definitivo, atteso  che  esso  soltanto  (e  non
anche  il  tracciato  differenziale)  e'   supportato   dal   «quadro
economico» e dal «computo metrico  estimativo»  che  ne  definisce  i
costi». 
    Gli appellanti insistono nel ribadire che la variante urbanistica
al PRG di Mel approvata con l'accordo di programma prevede un  tratto
stradale di quasi mezzo chilometro non previsto dalla planimetria del
progetto definitivo e che la circostanza sarebbe ammessa dalle difese
di Veneto Strade S.p.A. 
    Va rilevato, innanzitutto, che la variante urbanistica del comune
di Mel riguarda l'adeguamento  del  tracciato  previsto  nel  PRG  al
tracciato di progetto (leggera traslazione verso l'attuale SP1). 
    Il  Collegio  ritiene  inammissibile  la  censura   non   essendo
dimostrato l'interesse  dei  ricorrenti  alla  contestazione:  se  la
variante urbanistica del PRG di Mel riguarda un piu' lungo  tracciato
stradale rispetto al  progetto  definitivo  (allegato  al  precedente
accordo  di  programma  annullato)  non  si  comprende  quale   danno
immediato e diretto ne trarrebbero gli appellanti,  non  avendo  essi
dedotto alcunche' riguardo al vincolo che  ne  deriverebbe  a  carico
delle loro proprieta'. 
    In ogni caso, se  le  perplessita'  ed  illegittimita'  paventate
riguardano i  maggiori  costi,  rispetto  a  quelli  preventivati  in
occasione della  progettazione  definitiva  (allegata  al  precedente
accordo), che potrebbero derivare dalla realizzazione della strada  -
con tracciato piu' lungo - come prevista nella  variante  urbanistica
(costi che «che allo  stato  attuale  non  sono  oggetto  di  studio,
definizione, ne' di approvazione» - come ammettono gli  appellanti  a
pag. 19 dell'appello), rimane fermo che  solo  allorche'  anche  tale
porzione  dell'infrastruttura  programmata  diverra'  oggetto  di  un
progetto definitivo il  quadro  economico  dell'intera  opera  dovra'
essere aggiornato. 
    11. Analoghe  considerazioni  valgono  per  l'inammissibilita'  e
infondatezza del successivo motivo, strettamente collegato,  con  cui
gli appellanti,  sul  presupposto  che  il  tracciato  da  realizzare
coincida con quello di  cui  alla  TAV  URB04,  hanno  denunciato  la
carenza di  istruttoria  in  relazione  agli  elaborati  idraulici  e
idrogeologici e la violazione dell'art. 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 357/97  per  mancata  valutazione  dell'incidenza
ambientale  con   riferimento   alla   porzione   dell'infrastruttura
programmata (tratto stradale di circa mezzo chilometro) di cui si  e'
detto. 
    12. Gli appellanti si dolgono del fatto che la realizzazione  del
progettato  intervento  comporterebbe  una  traslazione  di  traffico
veicolare dalla destra alla  sinistra  Piave,  con  effetti  negativi
sulla  viabilita'  non  tenuti   in   considerazione   in   sede   di
predisposizione del nuovo tracciato viario,  e  che  la  sentenza  ha
sottovalutato l'omissione di valutazione,  dando  credito  alla  tesi
dell'«intervento puntuale» del Rup, mentre, la problematica  andrebbe
affrontata nel contesto della  pluralita'  di  interventi  che  hanno
interessato il tracciato della S.P. 1. 
    Conformemente alle considerazioni del primo giudice, non sembrano
illogiche ne' omissive  le  valutazioni  del  RUP  in  risposta  alle
osservazioni numeri 2 e 3, tenuto conto della dimensione  del  tratto
stradale oggetto di variante e del diverso obiettivo dell'intervento,
ovvero quello  di  trasferire  il  traffico  all'esterno  dei  centri
abitati, non gia' di spostarlo dalla destra alla sinistra del Piave. 
    13.  Riguardo  all'osservazione  che  il  RUP  ha  ritenuto  «non
pertinente», correttamente il Tribunale amministrativo  regionale  ha
affermato che l'amministrazione,  in  occasione  dell'adozione  degli
strumenti pianificatori, gode di un ampio potere discrezionale che la
esonera in termini  generali  dall'onere  di  controdedurre  in  modo
preciso e puntuale alle osservazioni. 
    Peraltro, l'onere motivazionale e' stato assolto col giudizio  di
«non pertinenza» ed il Tribunale amministrativo  regionale,  in  modo
condivisibile, ha  ritenuto  la  non  illogicita'  della  valutazione
compiuta dal Rup,  elencando  in  via  esemplificativa  il  contenuto
dell'osservazione. 
    14.  Lamentano  anche  in  appello  i  ricorrenti  come  le  loro
osservazioni sarebbero state istruite da Veneto Strade S.p.a.  e  non
dai comuni  interessati,  con  conseguente  violazione  dell'art.  7,
quarto comma, della legge regionale n. 11/04. 
    Come  osserva   il   Tribunale   amministrativo   regionale,   il
responsabile unico del procedimento ha predisposto le controdeduzioni
alle osservazioni presentate dagli interessati (cfr. la nota 9 giugno
2008), che sono state fatte proprie dai  rappresentanti  degli  enti,
ivi compresi, i Comuni di Lentiai e di Mel,  nella  riunione  del  20
giugno 2008. 
    Lo scopo della conferenza di servizi e', d'altra parte, quello di
semplificare e accelerare l'attivita' amministrativa e cio'  comporta
che l'attivita' svolta dal Rup venga fatta propria  dai  partecipanti
alla conferenza. 
    15. L'infondatezza della successiva censura con cui i  ricorrenti
contestano la violazione degli artt. 13 segg. della  legge  regionale
n. 27/03 per mancata sottoposizione al parere della CTR del  progetto
definitivo dell'opera, variato rispetto a quello originario esaminato
da  quell'organo  nella  seduta  del  22  settembre  2005,  e'  stata
affermata  nella  sentenza  impugnata  sotto  un   duplice   profilo:
innanzitutto, perche' la variante di cui e' causa,  inerendo  ad  una
strada provinciale, non va  sottoposta  al  parere  della  CTR  (cfr.
l'art. 14, primo comma, lettera «a» della legge regionale n.  27/03);
poi, perche' le apportate modifiche non risultano aver comportato  un
incremento  dei  costi  preventivati  superiori  al  20%   (cfr.   la
successiva lettera «b» della norma innanzi citata). 
    Sul punto gli appellanti lamentano che la sentenza  abbia  omesso
di dare risposta alla doglianza secondo cui, trattandosi di  varianti
progettuali sostanziali, necessitavano  di  un  vaglio  da  parte  di
competenti uffici regionali, anche al di fuori della CTR. 
    Il motivo non puo' essere  condiviso:  il  progetto  e'  di  mero
interesse provinciale, per cui non andava sottoposto al parere  della
CTR LLPP ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 27/2003,  ne'
al parere di altri uffici regionali. 
    16. Con il dodicesimo motivo i ricorrenti  censurano  sotto  vari
aspetti la mancata sottoposizione dell'opera a valutazione di impatto
ambientale. 
    16.1. Sotto un primo  profilo,  denunciano  un  fenomeno  elusivo
delle norme sulla VIA, per non essersi considerato  il  criterio  del
«cumulo progettuale», ai sensi del  disposto  dell'art.  4,  n.  2  e
allegato III della direttiva n. 85/337/CEE, in quanto  la  dimensione
del progetto non puo' apprezzarsi isolatamente,  ma  in  integrazione
con i numerosi interventi gia' realizzati, e gli altri previsti quali
oggetto di future varianti al PRG, attraverso i quali si realizza, in
realta', un nuovo asse viario che attraversa la Valbelluna. 
    In applicazione di tale criterio,  l'intervento  si  porrebbe  in
violazione della legge regionale n. 10/99, perche' si tratterebbe  di
strada extraurbana di lunghezza superiore a 5 Km, ricadente in  parte
in  area   sensibile   individuata   all'allegato   «D»,   ricompresa
nell'allegato C3 che assoggetta i progetti a VIA. Per  la  parte  non
ricadente  in  area  sensibile,  l'opera  sarebbe  invece  ricompresa
nell'allegato C4, che elenca i progetti assoggettati  alla  procedura
di verifica (cosiddetto screening) di  cui  all'art.  7  della  legge
regionale n. 10/1999. 
    La censura non ha fondamento sotto il profilo denunciato. 
    Invero, non si riscontra la denunciata «elusione»  derivante  dal
fatto che il progetto di «variante Bardies-Lentiai» costituirebbe  il
semplice stralcio di un ben  piu'  complesso  adeguamento  funzionale
della S.P. n. 1 della «Sinistra Piave», di lunghezza ben superiore ai
5 Km. 
    La strada di cui si parla e' lunga poco piu' di 3  Km  e  non  si
tratta della realizzazione di una parte di  un  piu'  ampio  progetto
viario: l'intervento, pur inserendosi in un piu'  vasto  «disegno»  a
lungo  termine  di  modifica  dell'asse  viario  che  attraversa   la
Valbelluna (che ha  interessato  pregresse  realizzazioni  nel  corso
degli ultimi anni), ha carattere funzionale autonomo, in quanto  mira
ad inserire un «by pass» idoneo a far fluire il traffico, attualmente
intersecante i centri abitati coinvolti, al di  fuori  degli  stessi,
senza che sia previsto alcun lotto o prolungamento  della  strada  di
cui trattasi, da realizzare in un prossimo futuro, tanto  da  potersi
ipotizzare lo spezzettamento in via  elusiva  di  un  unico  progetto
(cfr. la relazione URB01: proposta di variante  urbanistica-relazione
illustrativa). 
    16.2. Considerato il progetto  nella  sua  effettiva  consistenza
(che, come si e' detto al punto  precedente,  non  riguarda  un  piu'
generale assetto viario attraverso la Valbelluna), va escluso che  lo
stesso  possa   qualificarsi,   come   vorrebbero   gli   appellanti,
«finalizzato e complementare alla viabilita' autostradale». 
    Pertanto, va dichiarato infondato anche il motivo di appello  con
cui   si   denuncia   l'incompetenza   regionale   a   valutare    la
sottoponibilita' a VIA del progetto (motivo di appello sub 12.4). 
    17. Inammissibile per genericita' il motivo di appello sub  12.5,
con cui  si  lamenta  l'inadeguatezza  allo  scopo  dello  studio  di
fattibilita' ambientale del progetto preliminare e della  valutazione
di incidenza ambientale allegata al progetto definitivo, senza  pero'
indicare le ragioni per cui difetterebbero i contenuti prescritti dal
Regolamento statale. 
    18. Sostengono gli appellanti che l'approvazione  delle  varianti
ai piani regolatori dei due comuni coinvolti (Mel e Lentiai)  avrebbe
dovuto essere preceduta dalla VAS (valutazione ambientale strategica)
ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 152/06. 
    Condivisibile sul  punto  e'  la  motivazione  di  rigetto  della
censura da parte  del  Tribunale  amministrativo  regionale,  che  ha
ritenuto non applicabile la disciplina alla fattispecie, facendo leva
sul testo degli articoli 6 e 7 del  decreto  legislativo  n.  152/06,
introdotto dall'art. 1,  terzo  comma,  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2008, n. 4, il quale ha previsto ai primi due commi  che  «le
regioni  adeguano  il  proprio  ordinamento  alle  disposizioni   del
presente decreto,  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore.  In
mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta  applicazione  le
norme di cui al presente decreto. Trascorso  il  termine  di  cui  al
comma 1, trovano diretta applicazione le  disposizioni  del  presente
decreto,  ovvero  le  disposizioni  regionali   vigenti   in   quanto
compatibili». 
    Poiche' la Regione Veneto era dotata di una normativa in  materia
ambientale (legge regionale n. 10/99),  la  riforma  avrebbe  trovato
applicazione soltanto  alla  scadenza  del  termine  di  dodici  mesi
dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4/08,  e  cioe'  in
data 13 febbraio 2009. 
    Ne' relativamente  al  progetto  in  questione  potrebbe  trovare
applicazione l'art. 14 della legge regionale 26 giugno  2008,  n.  4,
recante  «disposizioni  transitorie   in   materia   di   Valutazione
ambientale strategica (VAS)», atteso che tale norma ha  espressamente
previsto che i procedimenti gia' avviati  alla  data  di  entrata  in
vigore della stessa legge dovevano essere conclusi con  le  procedure
di cui alle vigenti disposizioni regionali in materia  (primo  comma,
lettera «c»). 
    19.  Come  affermato  dal  Tribunale  amministrativo   regionale,
dall'infondatezza delle censure  con  cui  si  e'  affermato  che  la
variante urbanistica avrebbe dovuto essere sottoposta  a  VAS  ed  il
progetto dell'infrastruttura stradale necessariamente  a  VIA  deriva
anche l'infondatezza della censura  con  cui  i  ricorrenti  assumono
l'illegittimita' della procedura di valutazione di incidenza ex  art.
5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  357/97  condotta
autonomamente. 
    20. Anche il motivo di appello con cui si lamenta  la  violazione
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97  in
relazione all'asserito omesso esame ed approvazione  della  VINCA  da
parte dell'autorita'  competente  e'  stato  correttamente  rigettato
sulla constatazione della sufficienza che nell'accordo  di  programma
sottoscritto il 20 giugno 2008 si da' atto dell'acquisita valutazione
di incidenza ambientale sui SIC e sulle ZPS e della dichiarazione del
dott. Caviola «in merito  alla  non  significativita'  degli  effetti
causati dalla realizzazione degli interventi oggetto  della  variante
urbanistica al PRG sui siti Natura 2000». 
    L'accordo di programma - e con esso la VINCA - e' stato approvato
con decreto del Presidente della giunta regionale 10 settembre  2008,
n. 253. 
    21. Infondato e' il motivo  con  cui  gli  appellanti  contestano
l'illogicita'  e  contraddittorieta'  manifesta   dello   studio   di
incidenza  ambientale,  alla  luce  del  confronto  intervenuto   con
l'Ufficio Natura 2000 della Regione Veneto (motivo sub 16, 17 e 18). 
    Si  tratta  di  considerazioni  contenute  nella   relazione   di
incidenza ambientale circa la necessita' di definizione di misure  di
«minimizzazione», che non  intaccano  pero'  l'esito  positivo  della
valutazione  complessiva,  la  quale  evidenzia   opportunamente   le
prioritarie finalita' di tutela della pubblica  incolumita'  e  della
salute che si intendono perseguire con la realizzazione del  by  pass
della zona abitata (ridurre  l'inquinamento  e  l'incidentalita'  nel
centro abitato). 
    Quanto alle censure  rivolte  avverso  l'idoneita'  delle  misure
indicate,  si  tratta  di  censure  di  merito  che  non  evidenziano
manifeste illogicita'. 
    22. Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art.  146  del
decreto legislativo  n.  42/04  e  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 in relazione  al  nulla  osta
paesaggistico  rilasciato  nonostante   l'asserita   mancanza   della
«relazione  paesaggistica»,  il  Collegio   condivide   la   sentenza
appellata che ha ritenuto l'infondatezza del motivo, dando atto anche
che i ricorrenti affermano infine di aver rinvenuto, a seguito di  un
accesso, una relazione  paesaggistica  relativa  al  progetto,  salvo
contestarne la valenza giuridica in quanto priva di data e di  timbro
di protocollo. 
    Difatti, la «relazione paesaggistica» con  i  contenuti  indicati
dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  12  dicembre
2005, era obbligatoria per le istanze di autorizzazione presentate  a
decorrere  dal  31  luglio  2006,  mentre  il  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, attuativo dell'art. 146, terzo
comma del decreto legislativo n. 42/04,  e'  entrato  in  vigore  180
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale,  avvenuta
il 31 gennaio 2006. La Soprintendenza si e', invece, pronunciata  con
nota  prot.  0015928  del  31  luglio  2006  su  istanza   presentata
anteriormente. 
    23. La sentenza appellata va confermata anche nella parte in  cui
ha rigettato i motivi aggiunti proposti  avverso  l'approvazione  del
progetto definitivo (provvedimento di Veneto  Strade  9711/09  del  3
aprile 2009) e i decreti di occupazione d'urgenza. 
    Invero, non e' condivisibile l'ipotesi prospettata dai ricorrenti
che varianti, modifiche e aggiornamenti configurano un nuovo progetto
definitivo, che  andava  sottoposto  prima  della  approvazione  alla
valutazione della CTR e all'acquisizione di  pareri  di  vari  uffici
regionali,  statali  e  locali,   mentre   invece   si   e'   fondata
l'approvazione sui pareri acquisiti nella conferenza di  servizi  del
19 luglio 2006. 
    Si e' detto, innanzitutto, che il progetto in questione, inerendo
ad una strada provinciale, non va sottoposto  al  parere  della  CTR,
giusta l'art. 14, primo comma, lettera «a» della legge  regionale  n.
27/03. 
    Inoltre,  il  progetto  definitivo  e'   il   medesimo   progetto
originario per geometria e consistenza del tratto  stradale  (di  cui
gia' all'accordo di programma  del  9  febbraio  2004  tra  i  comuni
interessati, la Regione e la Societa' Veneto strade S.p.A.), pur  con
l'adeguamento approvato dalla Conferenza di  servizi  del  19  luglio
2006, che presenta rispetto al precedente (sottoposto, peraltro anche
alla CTR nel 2005) l'inserimento di una curva in luogo di  rotatoria,
come consentito dal decreto ministeriale 5 novembre 2001. 
    L'iter approvativo  ha  visto  l'acquisizione  dei  pareri  nella
conferenza di servizi del  19  luglio  2006  e,  successivamente,  la
sottoscrizione  dell'accordo  di  programma  del  17   aprile   2007,
ratificato dai consigli comunali  di  Lentiai  e  Mel  relativo  alla
realizzazione di variante agli strumenti urbanistici. 
    Le vicende successive al ricorso giurisdizionale  proposto  dagli
odierni appellanti e l'annullamento in  autotutela  del  decreto  del
Presidente della giunta regionale n. 134 del 17 luglio 2007, con nota
prot. 1871/ls del 17 marzo 2008, la reiterazione della conferenza  di
servizi per rinnovare la procedura inerente l'accordo  di  programma,
non hanno inciso sul contenuto  del  progetto,  che  rimane  pertanto
quello su cui furono acquisiti i pareri nella  precedente  conferenza
di servizi, le cui illegittimita' sono state sanate  nel  nuovo  iter
rinnovato, conclusosi con la seduta del 20 giugno 2008. 
    23.1.  Si  lamenta  la  tardiva  comunicazione   dell'avvio   del
procedimento  di  approvazione  del  progetto  definitivo:   tuttavia
risulta  che  alcuni  dei  ricorrenti   hanno,   comunque,   prodotto
osservazioni, che sono state puntualmente  valutate  e  controdedotte
(relazione del RUP di Veneto Strade S.p.A del 1° aprile 2009). 
    24. Lamentano ancora gli appellanti che il progettato  intervento
difetterebbe di copertura finanziaria. 
    Il mezzo e' stato dichiarato inammissibile,  perche'  la  mancata
copertura finanziaria di un'opera pubblica non  e'  vizio  deducibile
dal privato, se non qualora  si  traduca  in  mancato  pagamento  del
corrispettivo dovuto in suo favore (C.d.S., IV,  9  giugno  2008,  n.
2771). 
    Il collegio, pur ritenendo  ammissibile  la  censura,  ne  rileva
l'infondatezza. 
    L'opera trovera' copertura nei  finanziamenti  provenienti  dalla
Regione e dalla Provincia di Belluno. 
    Nella DGRV n. 3754 del 9 dicembre 2009 (in BUR n. 2 del 5 gennaio
2010), infatti, si legge che l'Accordo di Programma  del  9  febbraio
2004, sottoscritto tra la Regione Veneto, la Provincia di Belluno,  i
comuni di Lentiai, di Mel e Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione
«della variante agli abitati di Lentiai e Bardies tra le  progressive
km 25+700 e 28+400»  prevedeva  un  impegno  complessivo  pari  ad  €
6.700.000,00 di cui €  5.400.000,00  a  carico  della  Regione  ed  €
1.300.000,00  a  carico  della  Provincia  di   Belluno.   Rendendosi
necessario reperire fondi aggiuntivi, gli stessi enti hanno  ritenuto
opportuno operare una redistribuzione delle somme a disposizione  per
la realizzazione degli interventi complessivamente previsti lungo  la
S.P. 1. e a tale scopo e' stato sottoscritto in data 31  marzo  2009,
l'accordo di programma. 
    Dunque, la censura e' infondata. 
    25. Gli appellanti contestano  l'inadeguatezza  e  l'incongruita'
delle controdeduzioni fornite  dall'amministrazione  procedente  alle
osservazioni presentate. 
    Atteso che le risposte del RUP alle osservazioni  dei  ricorrenti
attengono  al  merito  di  questioni  tecniche,  le  stesse  appaiono
insindacabili in sede di  legittimita',  non  essendo  manifestamente
irragionevoli o erronee in fatto. 
    Quanto  al  rilievo  che  sarebbe  pero'   censurabile   l'omessa
pronuncia  sui  vari  profili  dedotti  con  le  osservazioni  e  che
l'attivita' di controdeduzione sia  stata  demandata  al  funzionario
della societa'  privata  Veneto  Strade  S.p.A.,  si  rileva  che  le
osservazioni non sono un vero e  proprio  mezzo  di  gravame  ma  una
semplice forma di collaborazione procedimentale, per cui e' legittimo
il  provvedimento  che  abbia   esaminato   con   motivazione   anche
particolarmente succinta le deduzioni dei privati interessati  (Cons.
Stato, sez. IV, 29 dicembre 2014, n. 6386; 11 ottobre 2007, n.  5357,
18 maggio 2007, n. 2577; 16 febbraio 2005, n. 479). 
    26. Anche le censure mosse con il quarto motivo aggiunto, con cui
si contestava la classificazione tecnica della strada  in  virtu'  di
una presunta diversa funzione «futura» dell'infrastruttura  in  esame
(che  andrebbe  vista  nel  contesto  di  un  asse  viario  ben  piu'
importante), vanno rigettate  alla  luce  delle  argomentazioni  gia'
svolte con le quali si e' evidenziato che il tratto  viario  previsto
in progetto ha una sua autonomia funzionale. 
    Peraltro, alcune delle censure, quali  l'omessa  valutazione  dei
volumi di traffico attuali e previsti e  la  violazione  del  decreto
ministeriale  n.  6792/01,  devono  ritenersi  censure  inammissibili
perche' attengono al merito. 
    27. Le censure sub 5. dei  motivi  aggiunti,  che  riguardano  la
mancata sottoposizione a VIA o  verifica  (screening)  di  VIA  prima
dell'approvazione del progetto  definitivo,  vanno  considerate  alla
luce delle argomentazioni gia' svolte  ai  punti  7  e  7.1  e  della
sollevata questione di costituzionalita' che investe la  norma  della
legge regionale. 
    28. I motivi di appello sub 6. ripropongono le censure svolte con
i motivi da 14 a 18 del ricorso principale, che sono state rigettate. 
    29. Infondato e' il motivo con cui si lamenta che la  valutazione
di incidenza ambientale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  357/1997  sarebbe  stata   rinnovata   senza   essere
sottoposta ad ulteriore esame da parte della CTR, espressasi soltanto
sull'originaria versione. 
    Si e' gia' detto che il progetto definitivo approvato non essendo
«di interesse regionale», non  doveva  essere  sottoposto  al  parere
della CTR. 
    30. Con l'ultimo motivo di appello si  censura  la  sentenza  per
aver  ritenuto  non  applicabile  la  disciplina  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005  alle  istanze
di autorizzazione paesaggistica presentate prima del 31 luglio 2006. 
    Non puo' che ribadirsi la correttezza  della  decisione,  essendo
obbligatoria la relazione paesaggistica con i contenuti indicati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  dicembre  2005
solo per le istanze di autorizzazione presentate  dopo  l'entrata  in
vigore del detto decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
attuativo dell'art. 146, terzo  comma,  del  decreto  legislativo  n.
42/04, ovvero 180 giorni dopo la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del 31 gennaio 2006. 
    31. In  conclusione,  respinti  tutti  gli  esaminati  motivi  di
appello, appare evidente la rilevanza della prospettata questione  di
costituzionalita',  che  come  sopra  evidenziato  appare  anche  non
manifestamente infondata. 
    Il giudizio deve, di conseguenza, essere sospeso in attesa  della
definizione   del   relativo   giudizio   da   parte   della    Corte
costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quarta),
visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 legge costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art.  7  della  legge  della  regione  Veneto  n.
10/1999, in relazione all'art. 23 e allegato IV (punto 7, lettera  g)
del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  nei   sensi   indicati   in
motivazione, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s)  della
Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa e  al  Presidente  della
giunta regionale del Veneto, nonche'  comunicata  al  Presidente  del
Consiglio regionale del Veneto. 
      Cosi' deciso in Roma nella camera di  consiglio  del  giorno  3
febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Riccardo Virgilio, Presidente; 
        Raffaele Potenza, consigliere; 
        Andrea Migliozzi, consigliere; 
        Giulio Veltri, consigliere; 
        Paola Alba Aurora Puliatti, consigliere, estensore. 
 
                  Il Presidente: Riccardo Virgilio 
 
 
                              L'estensore: Paola Alba Aurora Puliatti