N. 209 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2015
Ordinanza del 29 aprile 2015 del Giudice di pace di Campana nel procedimento civile promosso da Aiello Maria Antonietta contro Comune di Melissa. Procedimento civile - Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada - Incompetenza per territorio del giudice di pace adito in sede diversa da quella del luogo in cui e' stata commessa la violazione - Inderogabilita' e conseguente rilevabilita' d'ufficio - Ingiustificato privilegio a favore della Pubblica Amministrazione - Limitazione e compressione del diritto di difesa del cittadino - Disparita' di trattamento "in relazione alle ipotesi di derogabilita' rilevabile su rituale eccezione di parte" - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza nonche' del diritto di tutelare i propri diritti. - Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, commi secondo e quarto, del codice di procedura civile. - Costituzione, artt. 3, 24 e 102.(GU n.42 del 21-10-2015 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPANA Sezione civile Il giudice di pace Avv. Salvatore Zito; Letti gli atti di causa emette la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 116\15 R.G.A.C. avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento ad infrazioni al codice della strada, tra Aiello Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Forciniti e Comune di Melissa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bevilacqua; Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 1 aprile 2015 la signora Aiello Maria Antonietta proponeva opposizione avverso verbale di contestazione n. 179S\179\2015 Il ricorrente adduceva, a sostegno dell'impugnazione l'illegittimita' del provvedimento, la conseguente nullita' dello stesso e grave violazione di legge; Chiedeva pertanto l'annullamento del verbale impugnato. Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto comune di Melissa adducendo l'incompetenza territoriale del Giudice adito, per essere competente il giudice di pace di Crotone (Kr) quale foro del luogo di commissione della violazione, in Torre Melissa (Kr), ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S., dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, dell'art. 22 e ss. della L. n. 689/1981 e dell'art. 97 del D.Lgs. n. 507/1999 e dell'art. 38 c.p.c., Chiedeva quindi pronunciarsi declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito in favore del giudice di Pace di Crotone. Cio' premesso, questo giudicante, dovendo pronunciarsi sull'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dall'Ente convenuto e, quindi, in caso di accoglimento, rimettere le parti innanzi a diverso giudice ovvero, in caso di rigetto, procedere all'esame del merito della controversia, non puo' prescindere dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150 (a norma del quale l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'art. 204-bis del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione), dell'art. 38, commi 2 (a norma del quale l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata) e 4 (a norma del quale l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183) nonche' dell'art. 28 (a norma del quale la competenza per territorio puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilita' sia disposta espressamente dalla legge) del R.D. 28.10.1940, n. 1443 la cui portata si presta ad interpretazioni in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 (principi di uguaglianza e di ragionevolezza) nonche' 24 (diritto di tutela dei propri diritti) della Costituzione. E' pertanto evidente la rilevanza della questione di costituzionalita' delle disposizioni indicate, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa. Quanto ai motivi di diritto in base ai quali questo giudicante ritiene costituzionalmente illegittime le norme impugnate, l'Ente convenuto, come rilevato, ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'Ufficio adito, ritenendo la competenza del giudice di pace del luogo di commissione della violazione. L'eccezione si fonda sull'assunto secondo cui la competenza gia' prevista dall'art. 22-bis della L. 24.11.1981, n. 689, ora dall'7 del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, per le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'art. 204-bis del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (e, analogamente, dall'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 150/2011 per le controversie previste dall'art. 22 della L. n. 689/1981) sia inderogabile e, come tale, rilevabile d'ufficio. L'art. 28 c.p.c., tuttavia, prevede che la competenza per territorio possa essere derogata per accordo delle parti, salvo che, per quanto di interesse ai presenti fini, per ogni caso in cui l'inderogabilita' sia disposta "espressamente" dalla legge. A titolo esemplificativo, la legge prevede espressamente l'inderogabilita' della competenza per territorio nell'ipotesi prevista dall'art. 661 c.p.c., secondo cui "... Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata ..." oppure in quella prevista dall'art. 63 del D.Lgs. 06.09.2005, n. 206, secondo cui "... Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato ...". Non cosi' nelle disposizioni in questione, in cui non si rinviene l'espressa comminatoria di inderogabilita'. Di conseguenza, la competenza territoriale, cosi' come ora delineata dall'art. dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 per le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'art. 204-bis del D.Lgs. n. 285/1992, deve ritenersi assoggettata al regime di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c. secondo cui l'incompetenza per territorio e' eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, nel caso di specie, entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fissato dall'art. 416 c.p.c. nel rito del lavoro, applicabile alle controversie previste dall'art. 22 della L. 689/1981 a seguito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione di cui al D.Lgs. 150/2011. E allora, se interpretato nel senso dell'inderogabilita' e della conseguente rilevabilita' d'ufficio dell'incompetenza per territorio, il combinato disposto delle norme impugnate privilegia ingiustificatamente la Pubblica Amministrazione in quanto verrebbe fortemente limitato e particolarmente difficoltoso il diritto alla difesa costituzionalmente garantito ai cittadini dall'art. 24 e si determinerebbe una disparita' di trattamento ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in relazione alle ipotesi di derogabilita' rilevabile su rituale eccezione di parte.
P.Q.M. Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, l'art. 1 della Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, Il giudice di pace di Campana promuove di ufficio, per violazione degli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, dell'art. 38, commi 2 e 4 nonche' dell'art. 28 del codice di procedura civile vigente nella parte in cui prevedono l'inderogabilita' e la rilevabilita' d'ufficio dell'incompetenza per territorio del giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Campana, 29 aprile 2015 Il Giudice di pace: Zito Il cancelliere: Manfredi