N. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 settembre 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 settembre 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Trasporto pubblico - Norme della Regione Piemonte - Disciplina del trasporto pubblico non di linea su strada - Attribuzione dell'attivita' di trasporto di persone su chiamata esclusivamente al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente e autovettura - Previsione di sanzioni per l'inosservanza - Ricorso del Governo - Denunciata preclusione all'ingresso nel mercato regionale di forme innovative di offerta del servizio, rese possibili dall'evoluzione tecnologica ed economica - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza - Incompatibilita' con il principio di concorrenza posto dall'ordinamento dell'Unione europea - Non riconducibilita' della restrizione adottata alla competenza regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale. - Legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, art. 1, aggiuntivo dell'art. 1-bis alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e).(GU n.43 del 28-10-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12. Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della Legge della Regione Piemonte n. 14 del 6 luglio 2015, pubblicata sul B.U.R n. 27 del 9 luglio 2015 «Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995 n. 24 (Legge generale sul servizio di trasporto pubblico non di linea su strada)». Con la legge n. 14 del 6 luglio 2015 che reca «Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo» la Regione Piemonte ha disposto modifiche alla legge regionale n. 24 del 23 febbraio 1995 - legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada. In particolare dopo l'art. 1 della legge regionale n. 24/1995, rubricato «Settore di intervento» il quale dispone: «La presente legge disciplina le competenze della Regione nel settore del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea su strada ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 2. Si intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 3. Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale) con l'art. 1, della legge regionale n. 14/2015, e' stato inserito l'art. 1-bis rubricato «Esclusivita' del servizio di trasporto». L'art. 1-bis dispone: comma 1 «il servizio di trasporto di persone che prevede la chiamata, con qualunque modalita' effettuata, di un autoveicolo, con l'attribuzione di corresponsione economica, puo' essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b)»; comma 2 «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 2-bis,». I soggetti richiamati dalla norma regionale, ai quali e' autorizzato in esclusiva l'esercizio del servizio di trasporto di persone,ai sensi del richiamato art. 1, comma 3, lettere a) e b) della 1.r. n. 24/1995 sono quelli che svolgono: a) servizio di taxi, con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale. Finalita' evidente della modifica normativa introdotta con la legge n. 14/2015 e' evidentemente rendere esclusiva la attribuzione ai servizi taxi ed NCC dell'attivita' di trasporto non di linea di persone,laddove nella precedente formulazione della legge regionale poteva essere interpretato non come tassativo. La disposizione dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2015 sopra riportata appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015 (che per estratto autentico si produce) ai sensi dell'art. 127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti M o t i v i Violazione dell'art. 117, comma 1, e comma 2, lettera e) della Costituzione. La disposizione regionale impugnata viola sul piano sostanziale l'art. 117 comma 1 Cost nella parte in cui assoggetta la legislazione anche regionale al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e in particolare al principio di concorrenza. Sul piano formale prima ancora la norma viola dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione nella parte in cui riserva alla esclusiva competenza dello Stato la materia della concorrenza. L'art. l della legge regionale n. 14/2015, come si e' ricordato, introduce l'art. 1-bis nella legge n. 24/1995 (Legge generale sul servizio di trasporto pubblico non di linea su strada)» e prevede, come si e' detto, al comma 1 «il servizio di trasporto di persone che prevede la chiamata con qualunque modalita' effettuata di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, puo' essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'art. 1,comma 3, lettere a) e b)»; al comma 2 «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6,comma 2-bis,». I soggetti, ai quali ora e' in esclusiva autorizzato l'esercizio del servizio di trasporto di persone ai sensi del richiamato art. 1, comma 3, lettere a) e b) della l.r. n. 24/1995 sono coloro che svolgono: a) servizio di taxi, con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; b) servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale. La previsione della legge regionale n. 14/2015, pur in linea con quanto gia' stabilito dalla legge n. 21/1992 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea», eccede dalle competenze regionali. Occorre infatti evidenziare che la legge quadro statale, risalendo al 1992, appare inadeguata rispetto alle nuove possibilita' di mobilita' offerte dalle innovazioni tecnologiche verificatesi nel frattempo e ulteriormente possibili in futuro. Si pensi ad esempio alla recente diffusione: a) dei servizi di trasporto di persone con tricicli elettroassistiti, oggi molto diffusi nei centri storici; b) al car sharing, servizio che utilizza tecnologie satellitari e smartphone per effettuare la chiamata che rende disponibile il veicolo e per calcolare il corrispettivo dovuto; c) c.d. servizio Uber (servizio di trasporto attivo dal 2013 in Italia, a Roma e a Milano, che consente di' prenotare un servizio alternativo al taxi, riservando l'automobile con autista tramite un sms o un applet, attivata da uno smartphone e con le stesse modalita' di pattuire preventivamente il corrispettivo. La previsione di esclusivita' dei servizi Taxi e NCC, introdotta dalla legge regionale n. 14/2015, comporta in sostanza che nella Regione Piemonte non sia assolutamente possibile offrire servizi innovativi del genere descritto; e che neppure sia possibile introdurre da parte dello Stato,della regione o degli enti locali una qualsiasi forma di disciplina di tali servizi innovativi, che fissi eventuali requisiti oggettivi e soggettivi alla stregua dei quali sia consentito lo svolgimento dei servizi stessi. In tal modo la disciplina impugnata travalica chiaramente i limiti della materia «trasporto locale» di competenza residuale delle Regioni, ed invade la materia trasversale della «concorrenza». E' infatti ben noto, alla stregua della giurisprudenza di codesta Corte, che la nozione di concorrenza rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 117 Cost. comprende tanto la disciplina volta alla tutela in senso stretto dell'assetto concorrenziale del mercato, cioe' alla repressione degli illeciti anticoncorrenziali; quanto la disciplina volta alla promozione di un assetto sempre piu' concorrenziale del mercato, visto come un presupposto dello sviluppo economico. Ora, la norma regionale impugnata pone chiaramente una «barriera all'ingresso» nel mercato dei servizi locali di trasporto non di linea su strada, che a priori esclude da tale mercato ogni forma innovativa di soddisfacimento della relativa domanda. Incidendo sullo sviluppo attuale e futuro del mercato in questione, la normativa impugnata si pone quindi, oggettivamente, come una forma di disciplina della concorrenza in tale mercato, e non semplicemente delle modalita' amministrative e tecniche dell'offerta dei relativi servizi. Essa esula quindi dalla ricordata competenza residuale regionale e invade la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza. Donde la violazione dell'art. 117 c. 2 lett. e) denunciata in epigrafe. Ma inoltre, come premesso, sul piano sostanziale la disciplina in esame introduce comunque un ostacolo allo sviluppo del mercato che appare ingiustificato e sproporzionato rispetto ad ogni possibile declinazione degli interessi pubblici sottesi alla disciplina del trasporto in questione. Vietare a priori ogni innovazione, rinunciando a conoscere e, in conseguenza, a regolare qualunque modalita' di offerta del servizio resa possibile dall'evoluzione economica e tecnologica (si parla ormai correntemente di sharing economy) solo perche' si tratta di forme non inquadrabili nelle modalita' tipiche del servizio di taxi o di NCC, appare ictu oculi una misura eccessiva rispetto alle finalita' di regolazione complessiva del settore che la legge persegue. Anche, in ipotesi, a volerla ricondurre alla competenza regionale, la disposizione impugnata sarebbe quindi da annullare per il suo contenuto incompatibile con il principio di concorrenza, che impone di adottare normative che, qualora introducano condizionamenti allo sviluppo del mercato, non superino quanto strettamente necessario allo scopo, e si rivelino in concreto idonee al perseguimento dello scopo stesso; che peraltro la restrittiva innovazione normativa in esame neppure chiarisce in che cosa consista. Donde la rubricata violazione, altresi', dell'art. 117 c. 1 Cost.
P.T.M. Si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 14 del 6 luglio 2015. Si produce per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015 completa di relazione. Roma, 7 settembre 2015 Avvocato dello Stato: Aiello